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| Gazzetta n. 257 del 2005-11-04 |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 17 ottobre 2005, n. 227 |  | Definizione  delle  norme  generali  in  materia  di formazione degli insegnanti   ai   fini   dell'accesso   all'insegnamento,   a   norma dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53. |  | 
 |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
 Vista  la  legge 28 marzo 2003, n. 53 recante delega al Governo per la  definizione  delle  norme  generali sull'istruzione e dei livelli essenziali  delle  prestazioni  in materia di istruzione e formazione professionale, ed in particolare gli articoli 1 e 5;
 Visto  il  decreto  legislativo  19 febbraio  2004,  n. 59, recante definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al  primo  ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
 Visto  il  decreto  legislativo  19 novembre  2004, n. 286, recante istituzione   del  servizio  nazionale  di  valutazione  del  sistema educativo   di   istruzione   e   di   formazione,  nonche'  riordino dell'omonimo  Istituto,  a  norma  degli  articoli  1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
 Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni legislative vigenti in materia  di  istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di  cui  al  decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
 Vista  la  legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;
 Vista  la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 17, comma 95;
 Visto  il  decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2005;
 Considerato  che  nella  seduta del 28 luglio 2005 della Conferenza unificata,  di  cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' stata registrata la mancata intesa sull'articolo 2, comma 5, relativo alla  possibilita'  per  le  Regioni  di  utilizzare,  per  l'accesso all'insegnamento    dei   percorsi   di   istruzione   e   formazione professionale, il canale formativo previsto dallo schema stesso;
 Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione  del  3 agosto  2005,  con  la  quale  si  e'  provveduto  a stralciare  dal  testo  dello  schema  la norma sulla quale non si e' realizzata  l'intesa,  rinviando ad un successivo decreto legislativo correttivo le modalita' della predetta utilizzazione;
 Acquisiti  i  pareri  delle  Commissioni  7ª  e 5ª del Senato della Repubblica,   resi,   rispettivamente,   in  data  5 ottobre  2005  e 12 ottobre  2005,  e  delle  Commissioni  VII  e  V  della Camera dei deputati, resi in data 11 ottobre 2005;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre 2005;
 Sulla  proposta  del  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze,  con  il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
 
 Emana
 
 il seguente decreto legislativo:
 
 Art. 1.
 
 Finalita' della formazione iniziale dei docenti
 
 1.  I  docenti  delle  varie  comunita'  di  apprendimento  sono  i protagonisti,  insieme agli alunni, del processo educativo e svolgono un   ruolo  attivo  nel  cambiamento  del  sistema  di  istruzione  e formazione.
 2.  La  formazione  iniziale  e permanente dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione  e  formazione  e'  finalizzata a valorizzare l'attitudine all'insegnamento  e la professionalita' docente, che si esplica nella competenza  disciplinare e didattica, nella capacita' di relazionarsi con  tutte  le  componenti dell'istituzione scolastica e nel rispetto dei principi deontologici.
 3.  La formazione sostiene e qualifica la funzione docente nei suoi essenziali aspetti cognitivi e pedagogici, di autonomia professionale e  di liberta' di insegnamento, indirizzandola verso il conseguimento di  obiettivi  formativi  da  sottoporre  a  verifiche  e valutazioni oggettive  con riguardo sia alla progressione del rendimento che agli esiti finali.
 4.  Il percorso di formazione iniziale dei docenti e' affidato alle universita'   ed  alle  istituzioni  di  alta  formazione  artistica, musicale e coreutica, che a tal fine si raccordano con le istituzioni di  istruzione  e  formazione,  ed  e'  preordinato  al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.
 5.  Ai  fini  dell'accesso  ai ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche statali, ferme restando le disposizioni previste   dall'articolo   399,   comma  1,  del  testo  unico  delle disposizioni  legislative  vigenti in materia di istruzione, relative alle  scuole  di  ogni  ordine  e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile  1994,  n.  297,  che  riservano  il 50 per cento dei posti disponibili   e   vacanti   ai   docenti  iscritti  alle  graduatorie permanenti,     con    decreto    del    Ministro    dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono banditi, per il restante 50 per cento dei posti, i concorsi per titoli ed esami.
 6.   A   partire   dall'anno  scolastico  successivo  a  quello  di conclusione  dei primi corsi istituiti come previsto dall'articolo 2, il   possesso   dell'abilitazione   di  cui  al  comma  4,  attestato dall'iscrizione   negli   albi   regionali  di  cui  all'articolo  5, costituisce,   unitamente  alla  valutazione  positiva  dell'anno  di applicazione svolto ai sensi dell'articolo 6, requisito esclusivo per l'ammissione  ai  concorsi  a  posti  di  insegnamento  nelle  scuole statali,  di  cui  al  comma 5, da bandire a cadenza almeno triennale secondo le esigenze della programmazione, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.
 
 
 
 Avvertenza:
 
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'articolo 10,   comma   3,   del   testo   unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
 valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
 Note alle premesse:
 
 -  L'art.  76  della  Costituzione  regola la delega al
 Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
 stabilisce   che   essa  non  puo'  avvenire,  se  non  con
 determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
 per tempo limitato e per oggetti definiti.
 L'art.  87, comma quinto, della Costituzione conferisce
 al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
 leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
 regolamenti.
 - Si riporta il testo dell'art. 117 Costituzione:
 «Art.  117.  -  La  potesta'  legislativa e' esercitata
 dallo   Stato   e   dalle   Regioni   nel   rispetto  della
 Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
 dall'ordinamento     comunitario     e    dagli    obblighi
 internazionali.
 Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
 materie:
 a) politica  estera  e  rapporti internazionali dello
 Stato;  rapporti  dello Stato con l'Unione europea; diritto
 di  asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
 appartenenti all'Unione europea;
 b) immigrazione;
 c) rapporti   tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
 religiose;
 d) difesa  e  Forze  armate;  sicurezza  dello Stato;
 armi, munizioni ed esplosivi;
 e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
 tutela   della   concorrenza;  sistema  valutario;  sistema
 tributario  e  contabile  dello  Stato;  perequazione delle
 risorse finanziarie;
 f)  organi  dello  Stato e relative leggi elettorali;
 referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
 g) ordinamento  e organizzazione amministrativa dello
 Stato e degli enti pubblici nazionali;
 h)  ordine  pubblico e sicurezza, ad esclusione della
 polizia amministrativa locale;
 i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
 l)  giurisdizione  e  norme  processuali; ordinamento
 civile e penale; giustizia amministrativa;
 m)   determinazione   dei  livelli  essenziali  delle
 prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e sociali che
 devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
 n) norme generali sull'istruzione;
 o) previdenza sociale;
 p) legislazione   elettorale,  organi  di  governo  e
 funzioni   fondamentali   di   Comuni,  Province  e  Citta'
 metropolitane;
 q) dogane,   protezione   dei   confini  nazionali  e
 profilassi internazionale;
 r) pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
 coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
 dell'amministrazione  statale,  regionale  e  locale; opere
 dell'ingegno;
 s) tutela  dell'ambiente,  dell'ecosistema e dei beni
 culturali.
 Sono   materie   di   legislazione  concorrente  quelle
 relative  a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
 delle  Regioni;  commercio con l'estero; tutela e sicurezza
 del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
 scolastiche  e  con  esclusione  della  istruzione  e della
 formazione  professionale; professioni; ricerca scientifica
 e  tecnologica  e  sostegno  all'innovazione  per i settori
 produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
 sportivo;  protezione civile; governo del territorio; porti
 e   aeroporti   civili;  grandi  reti  di  trasporto  e  di
 navigazione;  ordinamento  della comunicazione; produzione,
 trasporto    e    distribuzione   nazionale   dell'energia;
 previdenza  complementare e integrativa; armonizzazione dei
 bilanci  pubblici  e coordinamento della finanza pubblica e
 del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
 ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
 culturali;  casse  di  risparmio,  casse rurali, aziende di
 credito  a carattere regionale; enti di credito fondiario e
 agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
 legislazione  concorrente  spetta  alle Regioni la potesta'
 legislativa,  salvo  che per la determinazione dei principi
 fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
 Spetta   alle   Regioni   la  potesta'  legislativa  in
 riferimento  ad  ogni  materia  non espressamente riservata
 alla legislazione dello Stato.
 Le  Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento e di
 Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
 decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
 comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
 degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
 europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
 legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
 del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potesta'
 regolamentare   spetta   allo   Stato   nelle   materie  di
 legislazione  esclusiva,  salva  delega  alle  Regioni.  La
 potesta'  regolamentare  spetta  alle Regioni in ogni altra
 materia.  I  Comuni,  le Province e le Citta' metropolitane
 hanno  potesta'  regolamentare  in  ordine  alla disciplina
 dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro
 attribuite.
 Le   leggi   regionali   rimuovono  ogni  ostacolo  che
 impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
 vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
 parita'   di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle  cariche
 elettive.
 La legge regionale ratifica le intese della Regione con
 altre  Regioni  per  il  migliore  esercizio  delle proprie
 funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
 Nelle   materie  di  sua  competenza  la  Regione  puo'
 concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
 interni   ad   altro   Stato,  nei  casi  e  con  le  forme
 disciplinari da leggi dello Stato».
 -  Si riporta il testo degli articoli 1 e 5 della legge
 28  marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione
 delle   norme   generali   sull'istruzione  e  dei  livelli
 essenziali  delle  prestazioni  in  materia di istruzione e
 formazione professionale):
 «Art.   1   (Delega   in   materia  di  norme  generali
 sull'istruzione  e  di livelli essenziali delle prestazioni
 in  materia di istruzione e di formazione professionale). -
 1.  Al  fine  di  favorire  la crescita e la valorizzazione
 della  persona  umana,  nel  rispetto  dei  ritmi dell'eta'
 evolutiva,  delle differenze e dell'identita' di ciascuno e
 delle  scelte  educative  della  famiglia, nel quadro della
 cooperazione  tra  scuola  e  genitori,  in coerenza con il
 principio  di  autonomia  delle  istituzioni  scolastiche e
 secondo  i  principi sanciti dalla Costituzione, il Governo
 e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data
 di  entrata  in  vigore  della presente legge, nel rispetto
 delle competenze costituzionali delle regioni e di comuni e
 province,   in  relazione  alle  competenze,  conferite  ai
 diversi  soggetti  istituzionali,  e  dell'autonomia  delle
 istituzioni scolastiche, uno o piu' decreti legislativi per
 la  definizione  delle norme generali sull'istruzione e dei
 livelli   essenziali   delle   prestazioni  in  materia  di
 istruzione e di istruzione e formazione professionale.
 2. Fatto salvo quanto specificamente previsto dall'art.
 4, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
 proposta  del  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
 della  ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e
 delle  finanze,  con il Ministro per la funzione pubblica e
 con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali,
 sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'art. 8 del
 decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere
 delle  competenti  Commissioni  della Camera dei deputati e
 del  Senato  della  Repubblica  da  rendere  entro sessanta
 giorni  dalla  data  di  trasmissione  dei relativi schemi;
 decorso  tale termine, i decreti legislativi possono essere
 comunque  adottati.  I  decreti  legislativi  in materia di
 istruzione  e formazione professionale sono adottati previa
 intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto
 legislativo n. 281 del 1997.
 3.  Per la realizzazione delle finalita' della presente
 legge,  il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
 della  ricerca  predispone, entro novanta giorni dalla data
 di  entrata  in  vigore  della  legge  medesima,  un  piano
 programmatico   di  interventi  finanziari,  da  sottoporre
 all'approvazione  del Consiglio dei Ministri, previa intesa
 con  la  Conferenza  unificata  di  cui  al  citato decreto
 legislativo n. 281 del 1997, a sostegno:
 a) della riforma degli ordinamenti e degli interventi
 connessi  con  la  loro  attuazione  e con lo sviluppo e la
 valorizzazione     dell'autonomia     delle     istituzioni
 scolastiche;
 b) dell'istituzione   del   Servizio   nazionale   di
 valutazione del sistema scolastico;
 c) dello  sviluppo  delle  tecnologie  multimediali e
 della  alfabetizzazione  nelle tecnologie informatiche, nel
 pieno  rispetto del principio di pluralismo delle soluzioni
 informatiche offerte dall'informazione tecnologica, al fine
 di   incoraggiare   e   sviluppare   le   doti  creative  e
 collaborative degli studenti;
 d) dello  sviluppo  dell'attivita'  motoria  e  delle
 competenze ludico-sportive degli studenti;
 e) della  valorizzazione  professionale del personale
 docente;
 f) delle iniziative di formazione iniziale e continua
 del personale;
 g)   del   concorso   al   rimborso  delle  spese  di
 autoaggiornamento sostenute dai docenti;
 h) della  valorizzazione  professionale del personale
 amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA);
 i) degli   interventi   di   orientamento  contro  la
 dispersione  scolastica  e  per assicurare la realizzazione
 del diritto - dovere di istruzione e formazione;
 l) degli interventi per lo sviluppo dell'istruzione e
 formazione  tecnica  superiore  e  per  l'educazione  degli
 adulti;
 m) degli interventi di adeguamento delle strutture di
 edilizia scolastica.
 4. Ulteriori disposizioni, correttive e integrative dei
 decreti  legislativi di cui al presente articolo e all'art.
 4,  possono  essere  adottate, con il rispetto dei medesimi
 criteri  e  principi  direttivi  e con le stesse procedure,
 entro  diciotto  mesi  dalla  data  della  loro  entrata in
 vigore.»
 «Art.  5  (Formazione  degli  insegnanti).  -  1. Con i
 decreti   di  cui  all'art.  1  sono  dettate  norme  sulla
 formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia,
 del  primo  ciclo  e  del  secondo  ciclo, nel rispetto dei
 seguenti principi e criteri direttivi:
 a) la  formazione  iniziale  e'  di pari dignita' per
 tutti  i  docenti  e  si  svolge nelle universita' presso i
 corsi   di   laurea   specialistica,   il  cui  accesso  e'
 programmato  ai  sensi  dell'art.  1,  comma 1, della legge
 2 agosto  1999,  n.  264,  e  successive  modificazioni. La
 programmazione degli accessi ai corsi stessi e' determinata
 ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, sulla base della
 previsione  dei  posti effettivamente disponibili, per ogni
 ambito regionale, nelle istituzioni scolastiche;
 b) con   uno   o  piu'  decreti,  adottati  ai  sensi
 dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
 anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 10, comma
 2, e all'art. 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto
 ministeriale   3 novembre   1999,   n.   509  del  Ministro
 dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
 sono   individuate   le   classi   dei   corsi   di  laurea
 specialistica,  anche  interfacolta'  o  interuniversitari,
 finalizzati  anche  alla formazione degli insegnanti di cui
 alla lettera a) del presente comma. Per la formazione degli
 insegnanti  della  scuola  secondaria  di primo grado e del
 secondo  ciclo  le  classi  predette  sono  individuate con
 riferimento  all'insegnamento delle discipline impartite in
 tali  gradi  di  istruzione  e  con preminenti finalita' di
 approfondimento disciplinare. I decreti stessi disciplinano
 le attivita' didattiche attinenti l'integrazione scolastica
 degli  alunni  in  condizione  di  handicap;  la formazione
 iniziale dei docenti puo' prevedere stage all'estero;
 c) l'accesso  ai corsi di laurea specialistica per la
 formazione  degli insegnanti e' subordinato al possesso dei
 requisiti  minimi  curricolari,  individuati  per  ciascuna
 classe di abilitazione nel decreto di cui alla lettera b) e
 all'adeguatezza della personale preparazione dei candidati,
 verificata dagli atenei;
 d) l'esame  finale  per il conseguimento della laurea
 specialistica  di  cui alla lettera a) ha valore abilitante
 per  uno  o  piu'  insegnamenti individuati con decreto deI
 Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
 e) coloro    che    hanno    conseguito   la   laurea
 specialistica  di cui alla lettera a), ai fini dell'accesso
 nei  ruoli organici del personale docente delle istituzioni
 scolastiche, svolgono, previa stipula di appositi contratti
 di formazione lavoro, specifiche attivita' di' tirocinio. A
 tale  fine  e per la gestione dei corsi di cui alla lettera
 a),   le   universita',  sentita  la  direzione  scolastica
 regionale,  definiscono nei regolamenti didattici di ateneo
 l'istituzione  e  l'organizzazione di apposite strutture di
 ateneo  o d'interateneo per la formazione degli insegnanti,
 cui  sono  affidati,  sulla  base  di  convenzioni, anche i
 rapporti con le istituzioni scolastiche;
 f) le  strutture didattiche di ateneo o d'interateneo
 di  cui  alla lettera e) promuovono e governano i centri di
 eccellenza  per  la formazione permanente degli insegnanti,
 definiti  con apposito decreto del Ministro dell'istruzione
 dell'universita' e della ricerca;
 g) le  strutture  di cui alla lettera e) curano anche
 la  formazione  in servizio degli insegnanti interessati ad
 assumere   funzioni   di   supporto,   di   tutorato  e  di
 coordinamento   dell'attivita'   educativa,   didattica   e
 gestionale delle istituzioni scolastiche e formative.
 2.  Con  i decreti di cui all'art. 1 sono dettate norme
 anche  sulla  formazione  iniziale svolta negli istituti di
 alta  formazione  e  specializzazione artistica, musicale e
 coreutica  di  cui  alla  legge  21 dicembre  1999, n. 508,
 relativamente   agli   insegnamenti  cui  danno  accesso  i
 relativi diplomi accademici. Ai predetti fini si applicano,
 con i necessari adattamenti, i principi e criteri direttivi
 di cui al comma 1 del presente articolo.
 3.   Per   coloro   che,  sprovvisti  dell'abilitazione
 all'insegnamento  secondario,  sono in possesso del diploma
 biennale  di  specializzazione per le attivita' di sostegno
 di   cui  al  decreto  ministeriale  24 novembre  1998  del
 Ministro   della   pubblica  istruzione,  pubblicato  nella
 Gazzetta  Ufficiale  n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto
 del  Presidente  della  Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970,
 nonche'  del  diploma  di  laurea o del diploma di istituto
 superiore  di  educazione  fisica  (ISEF) o di Accademia di
 belle  arti  o  di  Istituto  superiore  per  le  industrie
 artistiche o di Conservatorio di musica o Istituto musicale
 pareggiato, e che abbiano superato le prove di accesso alle
 scuole  di specializzazione all'insegnamento secondario, le
 scuole    medesime    valutano    il   percorso   didattico
 teorico-pratico  e gli esami sostenuti per il conseguimento
 del  predetto  diploma  di  specializzazione  ai  fini' del
 riconoscimento  dei  relativi  crediti didattici, anche per
 consentire  loro  un'abbreviazione del percorso degli studi
 della  scuola  di  specializzazione  previa  iscrizione  in
 sovrannumero al secondo anno di corso della scuola. I corsi
 di  laurea  in  scienze  della  formazione  primaria di cui
 all'art.  3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
 valutano  il percorso didattico teorico-pratico e gli esami
 sostenuti  per  il  conseguimento  del  diploma biennale di
 specializzazione  per  le attivita' di sostegno ai fini del
 riconoscimento    dei    relativi   crediti   didattici   e
 dell'iscrizione  in  soprannumero al relativo anno di corso
 stabilito  dalle  autorita' accademiche, per coloro che, in
 possesso  di  tale titolo di specializzazione e del diploma
 di   scuola   secondaria  superiore,  abbiano  superato  le
 relative  prove  di  accesso. L'esame di laurea sostenuto a
 conclusione  dei corsi in scienze della formazione primaria
 istituiti  a  norma  dell'art.  3,  comma  2,  della  legge
 19 novembre  1990,  n.  341,  comprensivo della valutazione
 delle attivita' di tirocinio previste dal relativo percorso
 formativo,   ha   valore   di  esame  di  Stato  e  abilita
 all'insegnamento,  rispettivamente,  nella scuola materna o
 dell'infanzia  e  nella  scuola elementare o primaria. Esso
 consente    altresi'    l'inserimento   nelle   graduatorie
 permanenti  previste  dall'articolo  401 del testo unico di
 cui  al  decreto  legislativo  16 aprile  1994,  n.  297, e
 successive  modificazioni.  Al fine di tale inserimento, la
 tabella  di  valutazione  dei  titoli  e'  integrata con la
 previsione  di  un apposito punteggio da attribuire al voto
 di  laurea  conseguito.  All'art.  3,  comma 2, della legge
 19 novembre  1990,  n.  341,  le  parole: «I concorsi hanno
 funzione abilitante» sono soppresse.».
 -  La  legge  28 marzo  2003,  n.  53  reca: «Delega al
 Governo   per   la   definizione   delle   norme   generali
 sull'istruzione  e dei livelli essenziali delle prestazioni
 in materia di istruzione e formazione professionale».
 -  Il  decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 reca:
 «Approvazione    del   testo   unico   delle   disposizioni
 legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
 scuole di ogni ordine e grado.».
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 17, comma 95 della
 legge 15 maggio 1997, n. 127:
 «95.  L'ordinamento degli studi dei corsi universitari,
 con  esclusione  del  dottorato di ricerca, e' disciplinato
 dagli  atenei, con le modalita' di cui all'art. 11, commi 1
 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformita' a
 criteri  generali  definiti,  nel  rispetto della normativa
 comunitaria   vigente  in  materia,  sentiti  il  Consiglio
 universitario   nazionale  e  le  Commissioni  parlamentari
 competenti,   con   uno   o   piu'   decreti  del  Ministro
 dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
 di  concerto  con altri Ministri interessati, limitatamente
 ai  criteri  relativi  agli  ordinamenti  per  i  quali  il
 medesimo  concerto  e'  previsto  alla  data  di entrata in
 vigore  della  presente  legge,  ovvero da disposizioni dei
 commi  da  96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui
 al presente comma determinano altresi':
 a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma,
 accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente
 comprensiva del percorso formativo gia' svolto, l'eventuale
 serialita'  dei  predetti  corsi e dei relativi titoli, gli
 obiettivi   formativi  qualificanti,  tenendo  conto  degli
 sbocchi  occupazionali  e  della  spendibilita'  a  livello
 internazionale, nonche' la previsione di nuove tipologie di
 corsi   e   di   titoli  universitari,  in  aggiunta  o  in
 sostituzione  a  quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3,
 comma 1 e 4, comma 1, e 4, comma 1, della legge 19 novembre
 1990, n. 341, anche modificando gli ordinamenti e la durata
 di  quelli  di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n.
 178,  in  corrispondenza  di  attivita' didattiche di base,
 specialistiche,  di  perfezionamento  scientifico,  di alta
 formazione permanente e ricorrente;
 b) modalita'  e  strumenti  per  l'orientamento e per
 favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia
 informazione   sugli   ordinamenti   degli   studi,   anche
 attraverso    l'utilizzo   di   strumenti   informatici   e
 telematici;
 c) modalita'  di  attivazione da parte di universita'
 italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
 universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati
 di  ricerca,  anche  in  deroga alle disposizioni di cui al
 Capo  II  del  Titolo  III del decreto del Presidente della
 Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.».
 -    Il    decreto    del   Ministro   dell'istruzione,
 dell'universita'  e  della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270,
 recante «Modifiche al regolamento recante norme concernenti
 l'autonomia  didattica  degli atenei, approvato con decreto
 ministeriale   3 novembre   1999,   n.   509  del  Ministro
 dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica»
 e'   stato   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica   italiana   -  serie  generale  -  n.  266  del
 12 novembre 2004.
 -  Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca:
 «Definizione   ed   ampliamento  delle  attribuzioni  della
 Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
 regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
 unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
 comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
 Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.».
 
 Nota all'art. 1:
 - Si riporta il testo dell'art. 399, comma 1, del testo
 unico  approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
 297:
 «Art.  399  (Accesso ai ruoli). - 1. L'accesso ai ruoli
 del  personale  docente  della scuola materna, elementare e
 secondaria,  ivi  compresi i licei artistici e gli istituti
 d'arte,  ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine
 annualmente  assegnabili,  mediante  concorsi per titoli ed
 esami  e,  per  il  restante  50 per cento, attingendo alle
 graduatorie permanenti di cui all'art. 401.».
 
 
 
 
 |  | Art. 2. 
 Percorsi di formazione iniziale dei docenti
 
 1.  I  percorsi  di  formazione  iniziale  dei docenti della scuola dell'infanzia,  del  primo  ciclo  e  del  secondo  ciclo del sistema educativo  di  istruzione  e  formazione  sono  di pari dignita' e si svolgono  nei  corsi  di  laurea magistrale e nei corsi accademici di secondo   livello,   finalizzati  all'acquisizione  delle  competenze disciplinari,  pedagogiche,  didattiche, organizzative, relazionali e comunicative,    riflessive    sulle    pratiche    didattiche,   che caratterizzano il profilo formativo e professionale del docente.
 2. Con uno o piu' decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 95,  della  legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, sono   individuati,   anche   in  deroga  alle  disposizioni  di  cui all'articolo  10, comma 2, e all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270:
 a) le classi dei corsi di laurea magistrale, istituiti e attivati anche  interfacolta',  interclasse  o  interuniversita',  finalizzati anche alla formazione di cui al comma 1;
 b) il profilo formativo e professionale del docente;
 c) le correlate attivita' didattiche, comprensive di laboratori e attivita'  di  tirocinio, del corso di laurea o di diploma, anche con funzione  di  verifica  delle  attitudini relazionali, comunicative e organizzative   proprie  della  funzione  docente.  Il  tirocinio  si conclude  con  una valutazione che tiene conto del giudizio formulato dal  docente  dell'istituzione  scolastica presso cui si e' svolto il tirocinio stesso;
 d) i relativi ambiti disciplinari;
 e) i     relativi     crediti     distinti    per    i    settori scientifico-disciplinari   in   misura  pari  all'80  per  cento  dei complessivi  120  crediti formativi universitari, di cui non piu' del 25   per   cento   dell'area  pedagogico-professionale  per  i  corsi finalizzati  all'insegnamento nelle scuole dell'istruzione secondaria di  primo grado e del secondo ciclo, in modo da garantire, al termine del  percorso  formativo,  l'acquisizione  del  profilo  formativo  e professionale del docente, con attenzione alle specifiche conoscenze, abilita'  e  competenze  coerenti  con  il  servizio  di insegnamento previsto per le singole classi di abilitazione.
 3.  Per  la  formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo  grado  e del secondo ciclo le classi dei corsi di cui al comma 2,  lettera  a),  sono  individuate  con riferimento all'insegnamento delle  discipline  impartite  in  tali  gradi  di  istruzione  e  con preminenti  finalita'  di  approfondimento  disciplinare.  I  decreti stessi  disciplinano le attivita' didattiche attinenti l'integrazione scolastica  degli  alunni  in  condizione  di handicap; la formazione iniziale dei docenti puo' prevedere stage all'estero.
 4.  I  corsi  di  laurea magistrale e i corsi accademici di secondo livello  di  cui al comma 1, sono istituiti dalle universita' e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, sulla base  dei  criteri,  delle  procedure e nell'osservanza dei requisiti minimi    strutturali    stabiliti    con    decreti   del   Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
 5.  I  corsi  di  laurea magistrale possono essere istituiti con il concorso di una o piu' facolta' dello stesso ateneo o di piu' atenei, a   seguito   di   specifiche   convenzioni   stipulate  dai  rettori interessati,  su  proposta  delle  rispettive facolta' competenti. Le convenzioni  definiscono  l'apporto  delle rispettive universita', in termini  di  docenza,  di  strutture  didattiche  e  scientifiche, di laboratori,  di  risorse  finanziarie per il funzionamento dei corsi, anche    prevedendo    appositi   organi   consiliari   composti   da rappresentanti delle competenti strutture accademiche degli atenei.
 6.    Con   specifici   decreti   del   Ministro   dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  si  provvede  a  determinare  il percorso  formativo  di secondo livello da svolgere nelle istituzioni di  alta  formazione  artistica, musicale e coreutica, in analogia ai principi  e criteri determinati ai commi 2, 3 e 5 per le universita', con  i  necessari  adattamenti  correlati  agli specifici ordinamenti delle  predette istituzioni. Gli stessi decreti assicurano, altresi', il raccordo tra le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e  coreutica  e  le  universita',  per  quanto  riguarda  gli  ambiti disciplinari comuni.
 7.  Le  classi  di abilitazione per l'insegnamento delle discipline impartite  nella scuola secondaria di primo grado e nel secondo ciclo sono individuate con uno o piu' decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
 8.  I corsi di laurea magistrale e di diploma accademico di secondo livello  di  cui  al  presente  articolo  e gli esami di Stato di cui all'articolo  4,  sono  finanziati  con  le  entrate realizzate dalle universita'   e  dalle  istituzioni  di  alta  formazione  artistica, musicale  e  coreutica,  con i proventi derivanti dal pagamento delle tasse  e dei contributi a carico dei corsisti. Dai corsi medesimi non devono  derivare  nuovi  o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato  e  del  bilancio  delle  singole  universita'  e delle singole istituzioni  di  alta formazione artistica, musicale e coreutica. Con decreto   del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca  e'  stabilita,  anche  ai  fini  della copertura degli oneri derivanti  dal funzionamento delle commissioni per gli esami di Stato di  cui  all'articolo  4,  la  misura  delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti.
 9.  Per  lo svolgimento dei compiti di supervisione del tirocinio e di  coordinamento del medesimo con altre attivita' didattiche, svolti esclusivamente  nell'ambito  dei corsi di laurea magistrale di cui al presente articolo, resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 3 agosto 1998, n. 315.
 10.  Per  le  esigenze  finanziarie  connesse  con  il  processo di adeguamento  delle  attuali strutture, anche ai fini dell'articolo 7, si provvede entro il limite delle risorse fissate, per ciascuno degli anni  2005  e 2006, nell'importo di 10.500.000 euro, dall'articolo 13 del  decreto  del  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca in data 5 agosto 2004, e successive modificazioni, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  277 del 25 novembre 2004, adottato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25. A tal fine il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  adotta  gli  atti  programmatori  funzionali al rispetto del suddetto limite di spesa.
 
 
 
 Note all'art. 2:
 -  Per  il  testo  dell'art.  17,  comma 95 della legge
 15 maggio 1997, n. 127 si vedano le note alle premesse.
 -  Si riporta il testo dell'art. 10, comma 2 e 6, comma
 2     del    decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
 dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270:
 «Art.  10 (Obiettivi e attivita' formative qualificanti
 delle classi). - 1. (Omissis ...).
 2.  I  decreti  ministeriali  determinano altresi', per
 ciascuna  classe  di  corsi  di laurea, il numero minimo di
 crediti  che  gli  ordinamenti  didattici riservano ad ogni
 attivita' formativa e ad ogni ambito disciplinare di cui al
 comma 1, rispettando il vincolo percentuale, sul totale dei
 crediti  necessari  per conseguire il titolo di studio, non
 superiore al 50 per cento dei crediti stessi, fatti salvi i
 corsi preordinati all'accesso alle attivita' professionali,
 tenuto  conto  degli  obiettivi  formativi  generali  delle
 classi.
 «Art. 6 (Requisiti di ammissione ai corsi di studio). -
 1. (Omissis ...).
 2.  Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale
 occorre  essere  in  possesso  della  laurea  o del diploma
 universitario  di  durata triennale, ovvero di altro titolo
 di  studio  conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel
 caso  di  corsi  di  laurea  magistrale per i quali non sia
 previsto  il  numero programmato dalla normativa vigente in
 materia  di  accessi  ai  corsi universitari, l'universita'
 stabilisce  per  ogni corso di laurea magistrale, specifici
 criteri  di accesso che prevedono, comunque, il possesso di
 requisiti   curriculari  e  l'adeguatezza  della  personale
 preparazione   verificata   dagli   atenei,  con  modalita'
 definite  nei  regolamenti didattici. L'iscrizione ai corsi
 di     laurea    magistrale    puo'    essere    consentita
 dall'universita' anche ad anno accademico iniziato, purche'
 in  tempo utile per la partecipazione ai corsi nel rispetto
 delle norme stabilite nei regolamenti stessi.».
 -  Si  riporta  il testo dell'art. 1, commi 4 e 5 della
 legge 3 agosto 1998, n. 315:
 «Art. 1. - 1.- 3. (Omissis ...).
 4.  Le universita' possono utilizzare personale docente
 in  servizio  presso  istituzioni  scolastiche,  al fine di
 svolgere   compiti  di  supervisione  del  tirocinio  e  di
 coordinamento  del  medesimo con altre attivita' didattiche
 nell'ambito  di corsi di laurea in scienze della formazione
 primaria e di scuole di specializzazione per l'insegnamento
 nelle  scuole  secondarie. Le modalita' di utilizzazione di
 detto  personale sono determinate con decreti del Ministero
 della  pubblica  istruzione,  nel limite di un onere per il
 bilancio   dello   Stato,   relativo   alla  spesa  per  la
 sostituzione  dei docenti esonerati, di lire 8 miliardi per
 il  1998,  di  lire  28,5 miliardi per il 1999 e di lire 50
 miliardi   a   decorrere   dal   2000.  In  sede  di  prima
 applicazione  delle  disposizioni  del presente comma, tali
 modalita'  sono  individuate  nella  concessione di esoneri
 parziali    dal   servizio.   Gli   atenei,   con   proprie
 disposizioni,  adottano  apposite  procedure di valutazione
 comparativa per l'individuazione dei docenti da utilizzare,
 sulla   base   di   criteri   generali   determinati  dalla
 commissione  di  cui  all'art.  4,  comma  5,  della  legge
 9 maggio 1989, n. 168, nonche' disciplinano le modalita' di
 partecipazione dei predetti docenti agli organi accademici.
 Delle  commissioni  incaricate  dagli  atenei di provvedere
 alle   valutazioni   comparative   fanno   comunque   parte
 componenti designati dall'amministrazione scolastica.
 5.  Per  le  finalita' di cui al comma 4 possono essere
 altresi'   utilizzati   per  periodi  non  superiori  a  un
 quinquennio,  docenti  e  dirigenti scolastici della scuola
 elementare,  su  richiesta  delle  strutture didattiche dei
 corsi  di  laurea di cui al medesimo comma 4 nel limite del
 contingente  previsto  dall'art.  456,  comma 13, del testo
 unico  approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
 297. Le utilizzazioni sono disposte con le procedure di cui
 al  comma  4 sui posti gia' disponibili e che si renderanno
 tali per effetto dell'applicazione del comma 6.».
 - Il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio
 1998,  n.  25  reca:  «Regolamento  recante  disciplina dei
 procedimenti  relativi allo sviluppo ed alla programmazione
 del sistema universitario, nonche' ai comitati regionali di
 coordinamento,  a norma dell'art. 20, comma 8, lettere a) e
 b), della legge 15 marzo 1997, n. 59».
 
 
 
 
 |  | Art. 3. 
 Ammissione ai corsi
 
 1.  I  corsi  di  cui  all'articolo 2 sono a numero programmato, ai sensi della legge 2 agosto 1999, n. 264 e successive modificazioni.
 2.   Ai   fini  dell'avvio  e  dello  svolgimento  della  procedura concorsuale  di cui all'articolo 1, comma 5, e dell'attribuzione alle universita'  dei  posti per l'accesso ai corsi di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare con le modalita'  di  cui  all'articolo  35,  comma  4, secondo periodo, del decreto   legislativo   30 marzo   2001,   n.   165,   e   successive modificazioni,  e'  determinato il numero dei posti che si prevede di coprire per concorso nelle scuole statali, come previsto all'articolo 1,  comma 5, sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di  personale  docente  nelle  scuole  statali  deliberata  ai  sensi dell'articolo  39  della  legge  del  27 dicembre  1997,  n.  449,  e successive  modificazioni.  La predetta programmazione tiene conto di stime  previsionali  del  numero  degli  alunni,  anche disabili, del turn-over  del  personale  docente  e dei posti di insegnamento nelle scuole  statali  complessivamente  disponibili  e  vacanti  a livello nazionale,  rilevati  su  base  regionale.  Il  predetto  decreto del Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri   costituisce   formale autorizzazione  a bandire il concorso di cui all'articolo 1, comma 5, per   la  copertura  dei  posti  dallo  stesso  definiti,  una  volta completate   le   procedure   di  abilitazione.  Per  le  conseguenti assunzioni,    resta    ferma    l'applicazione    della   disciplina autorizzatoria  di  cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
 3.  Il  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con  proprio  decreto,  ripartisce  tra le universita' funzionanti in ciascuna  Regione un numero di posti per l'accesso ai corsi di laurea magistrale  pari  a  quello dei posti che si prevede di coprire nelle scuole  statali  della  stessa  Regione,  definito  come  previsto al comma 2,  e  maggiorato  del  30 per cento in relazione al fabbisogno dell'intero   sistema   nazionale   di   istruzione,   tenuto   conto dell'offerta  potenziale  delle  universita'  comunicata  da  ciascun ateneo  ai  sensi dell'articolo 3, comma 2 della legge 2 agosto 1999, n.  264,  e  dell'esigenza  di  assicurare  una  equilibrata  offerta formativa  sul  territorio.  Il  Ministro  provvede,  con  gli stessi criteri  e  modalita',  alla  determinazione del numero dei posti per l'accesso ai corsi di diploma accademico di secondo livello presso le istituzioni  di  alta  formazione  artistica, musicale e coreutica ed alla loro ripartizione presso le medesime istituzioni.
 4.   L'ammissione  ai  corsi  e'  disposta  dagli  atenei  e  dalle istituzioni  di  alta formazione artistica, musicale e coreutica, nei limiti  numerici  dei  posti  assegnati  ai sensi del comma 3, previo superamento   di  apposite  prove  selettive  indette,  per  ciascuna Regione,  per  i  posti  che  si  prevede  di ricoprire nella Regione stessa,  dal  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca.
 5.  Le  prove  selettive  di  ammissione sono volte ad accertare il possesso  dei  requisiti  minimi  curriculari  e  l'adeguatezza della preparazione dei candidati, secondo modalita' e contenuti stabiliti a livello   nazionale   con   decreto   del  Ministro  dell'istruzione, dell'universita'   e  della  ricerca.  Il  decreto  stesso  determina altresi' le modalita' ed i criteri per l'accesso ai corsi da parte di coloro  che  risultino  in possesso di titoli di studio universitario acquisiti in base al previgente ordinamento.
 6.  Con  decreto  del  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della   ricerca  sono  determinati  i  criteri  e  le  modalita'  per l'acquisizione,  da  parte dei soggetti in possesso dei titoli di cui al comma 5, ultimo periodo, di ulteriori titoli abilitanti attraverso corsi  organizzati dalle competenti strutture didattiche degli atenei e   delle  istituzioni  di  alta  formazione  artistica,  musicale  e coreutica.
 
 
 
 Note all'art. 3:
 -  La  legge  2 agosto  1999,  n.  264  reca: «Norme in
 materia di accessi ai corsi universitari».
 -  Si  riporta  il testo dell'art. 35, comma 4, secondo
 periodo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
 «4.  (Omissis  ...) Per le amministrazioni dello Stato,
 anche  ad  ordinamento  autonomo,  le agenzie, ivi compresa
 l'Agenzia  autonoma per la gestione dell'albo dei segretari
 comunali  e  provinciali, gli enti pubblici non economici e
 gli  enti  di  ricerca,  con  organico  superiore  alle 200
 unita',  l'avvio delle procedure concorsuali e' subordinato
 all'emanazione  di  apposito  decreto  del  Presidente  del
 Consiglio   dei  ministri,  da  adottare  su  proposta  del
 Ministro  per  la  funzione  pubblica  di  concerto  con il
 Ministro dell'economia e delle finanze.».
 -  L'art.  39  della  legge  27 dicembre  1997,  n. 449
 (Misure  per  la  stabilizzazione  della finanza pubblica),
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 30 dicembre 1997, n.
 302, Supplemento ordinario), reca:
 «Art.  39.  -  Disposizioni in materia di assunzioni di
 personale  delle  amministrazioni  pubbliche  e  misure  di
 potenziamento e di incentivazione del part-time.».
 -  Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2 della legge
 2 agosto 1999, n. 264:
 «2.  La valutazione dell'offerta potenziale, al fine di
 determinare  i posti disponibili di cui alle lettere a), b)
 e c) del comma 1, e' effettuata sulla base:
 a) dei seguenti parametri:
 1) posti nelle aule;
 2)  attrezzature  e  laboratori  scientifici per la
 didattica;
 3) personale docente;
 4) personale tecnico;
 5) servizi di assistenza e tutorato;
 b) del  numero  dei  tirocini  attivabili e dei posti
 disponibili  nei  laboratori e nelle aule attrezzate per le
 attivita' pratiche, nel caso di corsi di studio per i quali
 gli  ordinamenti didattici prevedono l'obbligo di tirocinio
 come  parte integrante del percorso formativo, di attivita'
 tecnico-pratiche e di laboratorio;
 c) delle  modalita'  di partecipazione degli studenti
 alle  attivita'  formative obbligatorie, delle possibilita'
 di  organizzare, in piu' turni, le attivita' didattiche nei
 laboratori  e  nelle aule attrezzate, nonche' dell'utilizzo
 di tecnologie e metodologie per la formazione a distanza.».
 
 
 
 
 |  | Art. 4. 
 Conseguimento dei titoli accademici e dell'abilitazione
 
 1.  La laurea magistrale e il diploma accademico di secondo livello si  conseguono,  unitamente  all'abilitazione all'insegnamento, nelle istituzioni  del  sistema  di  istruzione  e  di  formazione,  previa valutazione  positiva  del  tirocinio di cui all'articolo 2, comma 2, lettera  c),  con  la  discussione  della tesi e il superamento di un esame  di  Stato,  costituito  da  apposite  prove, secondo modalita' definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca.  La  commissione  d'esame,  nominata dalla competente autorita'  accademica,  e'  composta, sulla base dei criteri definiti con  decreto  del  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  da  docenti universitari, o da docenti delle istituzioni di alta  formazione  artistica,  musicale  e  coreutica,  e  da  docenti titolari  nelle  istituzioni  scolastiche  e formative, designati dal dirigente  preposto  all'ufficio scolastico regionale. La laurea e il diploma  abilitano all'insegnamento nella scuola dell'infanzia, nella scuola  primaria  o,  nella  scuola  secondaria  di primo grado e nel secondo  ciclo,  all'insegnamento  delle  discipline  comprese  nelle classi di abilitazione determinate ai sensi dell'articolo 2, comma 7.
 |  | Art. 5. Albo regionale
 
 1.  Coloro  che  hanno conseguito la laurea magistrale o il diploma accademico  di  secondo  livello  e  l'abilitazione  all'insegnamento secondo  quanto  previsto  dal  presente decreto sono iscritti, sulla base  del  voto  conseguito  nell'esame  di  Stato  abilitante, in un apposito   Albo   regionale,  tenuto  presso  gli  uffici  scolastici regionali  e distinto per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, per ciascuna classe di abilitazione.
 |  | Art. 6. 
 Contratto di inserimento formativo al lavoro
 
 1.   Coloro  che  hanno  conseguito  l'abilitazione  come  previsto all'articolo   4,   svolgono  un  anno  di  applicazione,  attraverso l'apposito  contratto  di  inserimento  formativo  al  lavoro  di cui all'articolo  5,  comma  1, lettera e), della legge 28 marzo 2003, n. 53.  L'ufficio  scolastico  regionale,  tenendo  conto delle esigenze espresse  dalle  scuole,  assegna tali docenti alle scuole stesse. Il dirigente scolastico della scuola cui il docente e' assegnato stipula con  il  docente  medesimo  il  contratto di inserimento formativo al lavoro.  All'anno  di  applicazione  si applicano le norme vigenti in materia  di  rapporto  di  lavoro  a  tempo  determinato nel comparto scuola.
 2.  I  docenti  svolgono  l'anno di applicazione, con assunzione di responsabilita'  di  insegnamento,  sotto la supervisione di un tutor designato  dal collegio dei docenti. In sede contrattuale si provvede alla  determinazione  di  uno  specifico  compenso per lo svolgimento della  predetta  funzione  di  tutor. Ai relativi oneri si provvede a valere  sulle  risorse  di  cui all'articolo 16, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
 3.  Nell'anno  di  applicazione,  il  docente  e'  tenuto, oltre al normale   orario   di   servizio,  ad  attivita'  formative  connesse all'esperienza  didattica  in  corso  di  svolgimento, coordinate dal Centro  di  ateneo o di interateneo di cui all'articolo 7, sulla base delle indicazioni del tutor.
 4.  Compiuto  l'anno  di applicazione, il docente abilitato discute con  il  comitato per la valutazione del servizio di cui all'articolo 11  del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di  istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto  legislativo  16 aprile  1994,  n.  297,  una relazione sulle esperienze   e  attivita'  svolte  e  adeguatamente  documentate.  La discussione  si  conclude  con  la  formulazione  di  un  giudizio  e l'attribuzione di un punteggio. A tal fine si tiene conto anche degli elementi di valutazione forniti dal tutor.
 5.  Per  quanto  non  previsto  dal  presente  articolo, ai docenti impegnati  nell'anno  di applicazione nelle scuole statali si applica la disciplina in vigore definita in sede di contrattazione collettiva di comparto del personale della scuola.
 
 
 
 Note all'art. 6:
 -  Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, lettera e)
 della legge 28 marzo 2003, n. 53:
 «Art.  5  (Formazione  degli  insegnanti).  -  1. Con i
 decreti   di  cui  all'art.  1  sono  dettate  norme  sulla
 formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia,
 del  primo  ciclo  e  del  secondo  ciclo, nel rispetto dei
 seguenti principi e criteri direttivi:
 a) - c) (omissis ...);
 e) coloro    che    hanno    conseguito   la   laurea
 specialistica  di cui alla lettera a), ai fini dell'accesso
 nei  ruoli organici del personale docente delle istituzioni
 scolastiche, svolgono, previa stipula di appositi contratti
 di  formazione lavoro, specifiche attivita' di tirocinio. A
 tale  fine  e per la gestione dei corsi di cui alla lettera
 a),   le   universita',  sentita  la  direzione  scolastica
 regionale,  definiscono nei regolamenti didattici di ateneo
 l'istituzione  e  l'organizzazione di apposite strutture di
 ateneo  o d'interateneo per la formazione degli insegnanti,
 cui  sono  affidati,  sulla  base  di  convenzioni, anche i
 rapporti con le istituzioni scolastiche;».
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 16, comma 3, della
 legge 28 dicembre 2001, n. 448:
 «Art. 16 (Rinnovi contrattuali). - 1. 2. (Omissis ...).
 3.  Per  la  prosecuzione delle iniziative dirette alla
 valorizzazione  professionale  del  personale docente della
 scuola,  ed  in  aggiunta  a  quanto  previsto dal comma 1,
 l'apposito fondo costituito ai sensi dell'art. 50, comma 3,
 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da utilizzare in sede
 di  contrattazione  integrativa,  e' incrementato di 108,46
 milioni  di  euro  a  decorrere dall'anno 2002. Il predetto
 fondo  e'  incrementato, per l'anno 2003, di 381,35 milioni
 di   euro  e,  a  decorrere  dall'anno  2004,  della  somma
 complessiva  di 726,75 milioni di euro, subordinatamente al
 conseguimento   delle   economie   derivanti  dal  processo
 attuativo  delle  disposizioni  contenute  nei  commi 1 e 4
 dell'art.  22  della  presente legge. Eventuali economie di
 spesa,   da   verificarsi   annualmente,   derivanti  dalla
 riduzione   della   consistenza   numerica   del  personale
 amministrativo,  tecnico  e  ausiliario,  non conseguenti a
 terziarizzazione    del   servizio,   sono   destinate   ad
 incrementare  le  risorse per il trattamento accessorio del
 medesimo  personale.  Un'ulteriore  somma  di 35 milioni di
 euro  per  l'anno 2002 e' destinata, secondo i criteri e le
 modalita'  fissate  nella  contrattazione  integrativa,  al
 rimborso  delle  spese  di  autoaggiornamento,  debitamente
 documentate,  sostenute  dai  docenti.  In  relazione  alle
 esigenze    determinate    dal   processo   di   attuazione
 dell'autonomia scolastica, ed in aggiunta a quanto previsto
 dal  comma  1,  e' stanziata, per ciascuno degli anni 2002,
 2003 e 2004, la somma di 20,66 milioni di euro destinata al
 personale dirigente delle istituzioni scolastiche.».
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 11 del testo unico
 approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297:
 «Art.  11 (Comitato per la valutazione del servizio dei
 docenti).  -  1.  Presso  ogni circolo didattico o istituto
 scolastico  e' istituito il comitato per la valutazione del
 servizio dei docenti.
 2.  Il  comitato  e'  formato,  oltre che dal direttore
 didattico  o dal preside, che ne e' il presidente, da 2 o 4
 docenti  quali  membri  effettivi  e da 1 o 2 docenti quali
 membri  supplenti, a seconda che la scuola o istituto abbia
 sino a 50 oppure piu' di 50 docenti.
 3.  I  membri del comitato sono eletti dal collegio dei
 docenti nel suo seno.
 4.  La  valutazione del servizio di cui all'art. 448 ha
 luogo  su  richiesta  dell'interessato previa relazione del
 direttore didattico o del preside.
 5. Alla eventuale valutazione del servizio di un membro
 del comitato provvede il comitato stesso, ai cui lavori, in
 tal caso, non partecipa l'interessato.
 6. Il comitato dura in carica un anno scolastico.
 7.   Le   funzioni  di  segretario  del  comitato  sono
 attribuite  dal  presidente  ad  uno dei docenti membro del
 comitato stesso.
 8.  Il  comitato  di  valutazione del servizio esercita
 altresi' le competenze previste dagli articoli 440 e 501 in
 materia  di  anno  di  formazione del personale docente del
 circolo  o  istituto  e  di  riabilitazione  del  personale
 docente.».
 
 
 
 
 |  | Art. 7. 
 Centro di Ateneo o di interateneo per la formazione degli insegnanti
 
 1.  Per  i  fini  di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), della legge  28 marzo  2003,  n.  53,  i  regolamenti  didattici  di ateneo disciplinano  la istituzione e l'organizzazione di apposita struttura di   ateneo  o  d'interateneo  denominata  «Centro  di  Ateneo  o  di interateneo  per  la  formazione  degli insegnanti», al quale vengono attribuiti i seguenti compiti:
 a) organizzare e monitorare le attivita' di tutorato in modo tale che la formazione in campo professionale sia integrata e coerente con il profilo formativo e professionale richiesto;
 b) provvedere   allo   svolgimento,   in  coordinamento  in  sede territoriale con tutti gli enti e i soggetti interessati, delle prove d'accesso    nazionali    stabilite    con   decreto   del   Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai corsi di laurea specialistica abilitante per l'insegnamento;
 c) organizzare  in  maniera  unitaria  e  integrata  alle lezioni teoriche i laboratori professionali, i tirocini e le esercitazioni ad essi connesse;
 d) raccordarsi  con le istituzioni di istruzione e di formazione, con gli uffici scolastici regionali, con gli enti pubblici e privati, ivi  compresi  quelli  del  terzo  settore,  con  le imprese o con le rispettive   associazioni   di   rappresentanza,  con  le  camere  di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da coinvolgere negli stage e nei tirocini;
 e) collaborare  con le istituzioni di istruzione e formazione per la  formazione  degli  insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto,  di  tutorato  e di coordinamento dell'attivita' educativa, didattica  e gestionale delle istituzioni di istruzione e formazione, anche  sulla  base  di  apposite convenzioni stipulate con gli uffici scolastici  regionali, con l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione  e  la ricerca educativa (INDIRE), l'Istituto nazionale per  la  valutazione  del sistema dell'istruzione (INVALSI) e con gli Istituti  regionali  di ricerca educativa (IRRE), ovvero, su proposta delle  istituzioni  di  istruzione  e  di formazione, di associazioni professionali  e  imprenditoriali, di enti locali e territoriali e di altri  organismi  pubblici  e  privati;  le  predette convenzioni non devono  comunque  comportare  maggiori  oneri  a carico della finanza pubblica.
 2.  Allo  scopo di assicurare standard qualitativamente omogenei di prestazione a livello nazionale, con decreto ministeriale, sentito il comitato  nazionale  di  valutazione  del sistema universitario, sono definiti   i  criteri  e  le  modalita'  per  il  monitoraggio  e  la valutazione  dei risultati didattici dei corsi di cui all'articolo 3, in   relazione  agli  obiettivi  formativi  individuati  dai  decreti ministeriali di cui allo stesso articolo.
 3.  Per  gli  stessi  fini di cui al comma 1, le accademie di belle arti  e  i  conservatori  di  musica  disciplinano  con  delibera del consiglio  di  amministrazione,  adottata  su  proposta del consiglio accademico, l'istituzione e l'organizzazione di apposita struttura di coordinamento e di gestione delle attivita'.
 4. Dall'applicazione dei precedenti commi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 5.  Nel  quadro  delle funzioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del   decreto  legislativo  20 luglio  1999,  n.  258,  l'INDIRE,  in collaborazione  con  le istituzioni scolastiche, le Universita' e gli IRRE:
 a) assicura  lo  sviluppo  del sistema nazionale di apprendimento informatico a supporto della formazione in servizio degli insegnanti, curando   la   progettazione   e   la  realizzazione  di  servizi  di apprendimento   informatico   e  di  contenuti  multimediali  a  cio' finalizzati;
 b) progetta  e  realizza  iniziative,  a  livello  nazionale,  di formazione    degli   insegnanti   in   servizio   finalizzate   alla generalizzazione e diffusione delle innovazioni didattiche introdotte dalla  legge  28 marzo  2003, n. 53 e dai relativi decreti attuativi, anche  mediante  i  servizi  di apprendimento informatico di cui alla lettera a).
 
 
 
 Note all'art. 7:
 -  Per  il testo dell'art. 5, comma 1, lettera e) della
 legge 28 marzo 2003, n. 53 si vedano le note all'art. 6.
 -  Si  riporta  il  testo dell'art. 2, commi 4 e 5, del
 decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258:
 «Art.    2    (Trasformazione   della   biblioteca   di
 documentazione   pedagogica   in   Istituto   nazionale  di
 documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa). -
 1. - 3. (omissis).
 4.   L'Istituto,   in  collegamento  con  gli  istituti
 regionali   di  ricerca,  sperimentazione  e  aggiornamento
 educativi (I.R.R.S.A.E.), cura lo sviluppo di un sistema di
 documentazione  finalizzato  alle  esperienze  di ricerca e
 innovazione  didattica  e  pedagogica in ambito nazionale e
 internazionale  oltre  che  alla  creazione  di  servizi  e
 materiali   a   sostegno  dell'attivita'  didattica  e  del
 processo  di  autonomia;  rileva  i  bisogni  formativi con
 riferimento   ai   risultati  della  ricerca;  sostiene  le
 strategie  di  ricerca  e formazione riferite allo sviluppo
 dei sistemi tecnologici e documentari ed elabora e realizza
 coerenti progetti nazionali di ricerca coordinandosi con le
 universita'  e  con  gli  organismi  formativi  nazionali e
 internazionali,   curando   la   diffusione   dei  relativi
 risultati;   collabora  con  il  Ministero  della  pubblica
 istruzione  per  la  gestione  dei programmi e dei progetti
 della Unione europea.
 5.  L'Istituto  cura  lo  sviluppo  delle  attivita' di
 raccolta,   elaborazione,   valorizzazione   e   diffusione
 dell'informazione  e  di  produzione della documentazione a
 sostegno   dell'innovazione   didattica  e  dell'autonomia;
 sostiene  lo  sviluppo  e  la  diffusione  delle tecnologie
 dell'informazione,    della    documentazione    e    della
 comunicazione  nelle  scuole;  cura  la  valorizzazione del
 patrimonio  bibliografico  e documentario gia' appartenente
 alla  biblioteca  pedagogica  nazionale e lo sviluppo di un
 settore  bibliotecario interno funzionale alla creazione di
 banche dati.».
 -  La  legge  28 marzo  2003,  n.  53  reca: «Delega al
 Governo   per   la   definizione   delle   norme   generali
 sull'istruzione  e dei livelli essenziali delle prestazioni
 in materia di istruzione e formazione professionale».
 
 
 
 
 |  | Art. 8. 
 Iniziative di eccellenza per la formazione
 
 1.  Per  i  fini  di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge   n.  53  del  2003,  e  ferme  restando  le  competenze  delle istituzioni formative previste dall'ordinamento, i centri di ateneo o d'interateneo  di cui all'articolo 7 e le accademie di belle arti e i conservatori  di  musica, sulla base dei criteri definiti con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca, promuovono  iniziative  di  eccellenza  nel  limite  massimo di spesa annuale di 1.000.000 di euro, a decorrere dall'anno 2006, utilizzando allo scopo l'autorizzazione di spesa della legge 18 dicembre 1997, n. 440,   come   determinata   dalla  Tabella  C,  allegata  alla  legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 2.  Sulla base di specifiche convenzioni stipulate con le Direzioni regionali  del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca,  con  l'INDIRE,  con  l'INVALSI  e  con  gli  IRRE, anche su proposta  delle  singole  istituzioni  di istruzione e di formazione, compatibilmente  con  le  risorse  disponibili,  le  universita',  su proposta dei centri di ateneo o di interateneo di cui all'articolo 7, le  accademie  di  belle  arti e i conservatori di musica organizzano apposite   attivita'   di  formazione  dei  formatori  e  di  ricerca scientifica   sull'apprendimento-insegnamento   scolastico   e  sulla formazione  permanente  e  ricorrente  degli  insegnanti. Le predette convenzioni  non  devono  comportare comunque maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
 
 
 Note all'art. 8:
 -  Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, lettera f)
 della legge 28 marzo 2003, n. 53:
 «Art.  5  (Formazione  degli  insegnanti).  -  1. Con i
 decreti   di  cui  all'art.  1  sono  dettate  norme  sulla
 formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia,
 del  primo  ciclo  e  del  secondo  ciclo, nel rispetto dei
 seguenti principi e criteri direttivi:
 a)-e) (omissis ...);
 f) le  strutture didattiche di ateneo o d'interateneo
 di  cui  alla lettera e) promuovono e governano i centri di
 eccellenza  per  la formazione permanente degli insegnanti,
 definiti con apposito decreto del Ministro dell'istruzione,
 dell'universita' e della ricerca;».
 -   La   legge   18 dicembre  1997,  n.  440,  recante:
 «Istituzione  del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento
 dell'offerta  formativa e per gli interventi perquativi» e'
 stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997,
 n. 298.
 -   La   legge   30 dicembre   2004,  n.  311  recante:
 «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
 pluriennale  dello Stato (legge finanziaria 2005)» e' stata
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 31 dicembre 2004, n.
 306, supplemento ordinario.
 
 
 
 
 |  | Art. 9. 
 Disposizioni transitorie e finali
 
 1. I percorsi di formazione di cui all'articolo 4, hanno inizio con l'anno  accademico 2006-2007, in modo da consentire, nei confronti di coloro che conseguono la laurea magistrale o il diploma accademico di secondo  livello  nell'anno accademico 2007-2008, l'assegnazione alle scuole.
 2.  Restano salve le eventuali procedure dei concorsi per titoli ed esami  ancora  in  corso  alla data di entrata in vigore del presente decreto,  indette  sulla  base  delle  disposizioni previgenti, e gli effetti   derivanti   da   eventuali   pronunce  emesse  dal  giudice amministrativo  relativamente  alle  stesse  procedure concorsuali, o alle  altre  procedure concorsuali gia' espletate, indette sulla base delle medesime disposizioni.
 3.  I requisiti e le modalita' essenziali della formazione iniziale ed  il profilo formativo e professionale dei docenti dei percorsi del sistema  dell'istruzione  e  formazione  professionale,  nei quali si realizza  il  diritto dovere di cui al decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53, concorrono alla determinazione dei livelli essenziali di prestazione  di  cui  all'articolo  117,  comma 2,  lettera m)  della Costituzione,  anche ai fini del conseguimento di titoli e qualifiche professionali  spendibili  a livello nazionale ed europeo. A tal fine il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca, con proprio   decreto,  determina  le  aree  disciplinari  ed  i  settori professionali per i quali sono definiti gli standard formativi minimi di  cui  all'articolo  7,  comma  1, lettera c) della legge n. 53 del 2003,  in coerenza con il profilo educativo culturale e professionale degli studenti previsto al termine del secondo ciclo.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 17 ottobre 2005
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,      Presidente     del
 Consiglio dei Ministri
 Moratti, Ministro del-l'istruzione,
 dell'universita' e della ricerca
 Tremonti, Ministro del-l'economia e
 delle finanze
 Baccini,  Ministro  per la funzione
 pubblica
 Maroni, Ministro del lavoro e delle
 politiche sociali
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 
 
 Note all'art. 9:
 -  Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettera c)
 della legge 28 marzo 2003, n. 53:
 «Art.   2   (Sistema   educativo  di  istruzione  e  di
 formazione).  -  1. I decreti di cui all'art. 1 definiscono
 il  sistema  educativo  di  istruzione e di formazione, con
 l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
 a) - b) (omissis);
 c) e'  assicurato a tutti il diritto all'istruzione e
 alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al
 conseguimento  di  una qualifica entro il diciottesimo anno
 di  eta';  l'attuazione  di  tale  diritto  si realizza nel
 sistema   di   istruzione  e  in  quello  di  istruzione  e
 formazione  professionale,  secondo  livelli  essenziali di
 prestazione  definiti  su  base nazionale a norma dell'art.
 117,  secondo  comma,  lettera  m),  della  Costituzione  e
 mediante  regolamenti  emanati ai sensi dell'art. 17, comma
 2,  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  e garantendo,
 attraverso   adeguati   interventi,   l'integrazione  delle
 persone  in  situazione  di  handicap  a  norma della legge
 5 febbraio  1992,  n.  104.  La  fruizione  dell'offerta di
 istruzione    e    formazione    costituisce    un   dovere
 legislativamente   sanzionato;  nei  termini  anzidetti  di
 diritto all'istruzione e formazione e di correlativo dovere
 viene  ridefinito  ed  ampliato l'obbligo scolastico di cui
 all'art. 34 della Costituzione, nonche' l'obbligo formativo
 introdotto dall'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
 e   successive  modificazioni.  L'attuazione  graduale  del
 diritto-dovere  predetto  e' rimessa ai decreti legislativi
 di  cui  all'art.  1,  commi  1  e  2, della presente legge
 correlativamente agli interventi finanziari previsti a tale
 fine  dal  piano  programmatico di cui all'art. 1, comma 3,
 adottato  previa  intesa con la Conferenza unificata di cui
 all'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
 e  coerentemente  con  i  finanziamenti  disposti  a  norma
 dell'art. 7, comma 6, della presente legge.».
 - Per il testo dell'art. 117, comma 2, lettera m) della
 Costituzione si vedano le note alle premesse.
 -  Si riporta il testo dell'art. 7, comma 1, lettera c)
 della legge 28 marzo 2003, n. 53:
 «Art.   7  (Disposizioni  finali  e  attuative).  -  1.
 Mediante  uno  o  piu'  regolamenti  da  adottare  a  norma
 dell'art.  117, sesto comma, della Costituzione e dell'art.
 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le
 Commissioni    parlamentari    competenti,   nel   rispetto
 dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede:
 (omissis ...);
 c) alla  definizione degli standard minimi formativi,
 richiesti   per   la  spendibilita'  nazionale  dei  titoli
 professionali  conseguiti all'esito dei percorsi formativi,
 nonche'  per  i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi
 scolastici.».
 
 
 
 
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