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| Gazzetta n. 256 del 2005-11-03 |  | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  | DECRETO 5 agosto 2005 |  | Individuazione  delle  reti  ferroviarie  e dei criteri relativi alla determinazione  dei  canoni  di  accesso  ed  all'assegnazione  della capacita' di infrastruttura da adottarsi riguardo alle predette reti, dei criteri relativi alla gestione delle licenze e delle modalita' di coordinamento delle funzioni dello Stato e delle Regioni con riguardo alle questioni inerenti alla sicurezza della circolazione ferroviaria (attuativo  dell'articolo 1,  comma 5,  decreto  legislativo 8 luglio 2003, n. 188). |  | 
 |  | IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 Visto  il  decreto  legislativo  8 luglio 2003, n. 188, concernente l'attuazione  delle  direttive  201/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753,   recante  nuove  norme  in  materia  di  polizia,  sicurezza  e regolarita'  dell'esercizio  delle  ferrovie  e  di  altri servizi di trasporto;
 Visto  il  decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante il conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello Stato alle regioni  ed  agli  altri  enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
 Visto  il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n. 112 recante il conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello Stato alle regioni  ed  agli  altri  enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
 Visto  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 riguardante la riforma  dell'organizzazione  del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 settembre  2003  recante l'individuazione delle funzioni e compiti degli Uffici speciali per il trasporto ad impianti fissi (USTIF);
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 2 luglio 2004, n.   184,   concernente   la  riorganizzazione  del  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti;
 Ritenuto  necessario promuovere la sollecita attuazione delle norme comunitarie  in  materia  ferroviaria  secondo le linee-guida dettate dall'art. 1 comma 5 del citato decreto legislativo n. 188/2003;
 Acquisita  l'intesa  della conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e Bolzano (repertorio atti n. 2310 del 16 giugno 2005);
 Decreta:
 
 Art. 1.
 O g g e t t o
 
 1.  Il  presente  decreto  individua  le  reti  ferroviarie  di cui all'art.  1, comma 3 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, i criteri  relativi  alla  determinazione  dei  canoni  di  accesso  ed all'assegnazione  della  capacita'  di  infrastruttura  da  adottarsi riguardo  alle  predetti reti, i criteri relativi alla gestione delle licenze,  le  modalita' di coordinamento delle funzioni dello Stato e delle  Regioni  con  riguardo  alle questioni inerenti alla sicurezza della  circolazione  ferroviaria,  nonche'  i criteri di applicazione delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  1 comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 188/2003.
 |  | Art. 2. Definizioni
 
 1.  In  aggiunta  alle  definizioni  di  cui all'art. 3 del decreto legislativo  n.  188/2003,  ai  fini del presente decreto, si intende per:
 a) rete  regionale: rete ferroviaria per la quale sono attribuite alle  regioni  o  alle  province  autonome le funzioni e i compiti di programmazione  e  amministrazione, in virtu' dell'art. 8 del decreto legislativo n. 422/1997;
 b) interconnessione:   connessione   tra   la   rete  ferroviaria regionale  a  scartamento  ordinario e la rete nazionale che consente tecnicamente e funzionalmente l'interscambio;
 c) rete  non  isolata:  rete a scartamento ordinario che presenti almeno una interconnessione con la rete nazionale;
 d) stazione  di  collegamento  reti:  la stazione ove si realizza un'interconnessione;
 e) punto di sutura: punto che individua il confine gestionale fra la  rete  ferroviaria  regionale  non  isolata  e la rete ferroviaria nazionale;
 f) sistema di gestione della sicurezza: sistema di organizzazione aziendale  inerente  il controllo, la verifica e la definizione delle necessarie procedure atte a mantenere un elevato livello di sicurezza durante  tutta  la  vita  operativa  della  impresa ferroviaria. Tale sistema    e'   soggetto   a   verifica,   da   parte   del   gestore dell'infrastruttura,   per   il   rilascio  ed  il  mantenimento  del certificato di sicurezza.
 |  | Art. 3. Campo di applicazione procedure
 
 1.  Rientrano  nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 188/2003  e  delle  presenti  norme  le  reti  regionali  non isolate individuate  nell'allegato  1  del  presente  decreto. Ferme restanti tutte  le  disposizioni  del  presente  decreto,  il  Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  su  proposta  delle regioni, puo' procedere  a  revisione  del  citato allegato, nell'ipotesi in cui le Regioni  interessate  vogliano estendere il campo di applicazione del presente decreto a nuove reti regionali non isolate.
 2.  Le  regioni recepiscono nel proprio ordinamento i contenuti del decreto legislativo n. 188/2003 e del presente decreto.
 3. Le regioni individuano i soggetti responsabili dell'assegnazione della  capacita',  i  gestori  di  ciascuna  rete  e  l'organismo  di regolazione.
 |  | Art. 4. Accesso all'infrastruttura ferroviaria regionale
 
 1.  L'utilizzo  delle  reti  individuate  all'art.  3  del presente decreto  e'  consentito  alle imprese ferroviarie e alle associazioni internazionali  di  imprese  ferroviarie  come  disposto  dal decreto legislativo n. 188/2003.
 2.   Le  imprese  ferroviarie,  per  accedere  alle  infrastrutture regionali  di cui all'art. 3 del presente decreto, per l'espletamento di  servizi  nazionali  merci, nazionali passeggeri ed internazionali passeggeri,  in  aggiunta  alla  licenza  devono  possedere il titolo autorizzatorio  di  cui  all'art.  3, comma 1, lettera r) del decreto legislativo n. 188/2003.
 3. Ove l'espletamento di servizi ferroviari, realizzati all'interno di  una  rete  regionale  fra quelle precedentemente individuate, sia regolamentato  da contratto di servizio stipulato fra la regione o la provincia  autonoma  e  l'impresa  ferroviaria  ai  sensi del decreto legislativo  n.  422/1997, per l'impresa medesima l'accesso alla rete regionale  e'  disciplinato  dalla regione o dalla provincia autonoma anche  nell'ambito  del contratto stesso, fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza di cui al successivo art. 6.
 |  | Art. 5. Obblighi del gestore dell'infrastruttura regionale non isolata
 
 1.  Il  gestore  dell'infrastruttura di cui all'art. 3 del presente decreto  deve  uniformarsi  ai  principi  enunciati  nell'art. 11 del decreto legislativo n. 188/2003.
 2.  Il  gestore  dell'infrastruttura  si  avvale di un direttore di esercizio, ai sensi degli articoli 89 e 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980, che e' responsabile della sicurezza per l'infrastruttura e per la gestione della circolazione relativamente a tutte le imprese ferroviarie che accedono all'infrastruttura.
 3.   Il  gestore  dell'infrastruttura  rilascia  i  certificati  di sicurezza  di  cui  all'art.  6  del  presente  decreto  alle imprese ferroviarie  circolanti  sulla propria infrastruttura. Il certificato contiene  specifiche  attestazioni  circa la rispondenza ai requisiti previsti  dal  citato  art.  6 per quanto riguarda il personale ed il materiale rotabile.
 4.  Il  gestore dell'infrastruttura, ai sensi dell'art. 10, comma 6 del   decreto  legislativo  n.  188/2003,  tramite  il  direttore  di esercizio,  controlla  periodicamente la sussistenza dei requisiti di sicurezza  di  ogni impresa ferroviaria e puo' revocare in tutto o in parte   il  certificato  di  sicurezza,  informandone  immediatamente l'Ufficio  speciale  per i trasporti ad impianti fissi competente per territorio  (in  seguito  denominato  USTIF)  e  l'organismo  che  ha rilasciato la licenza.
 5.   Il   gestore   dell'infrastruttura   e'  tenuto  a  rilasciare all'impresa  ferroviaria  copia  di  tutta la documentazione relativa alle  verifiche  ed  alle  prove  effettuate in sede del rilascio del certificato di sicurezza e dei controlli periodici.
 6.   Ai  sensi  dell'art.  91  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica  n.  753/1980,  il  direttore  di  esercizio risponde agli organi  di  vigilanza  dello  Stato,  delle  regioni e delle province autonome dell'efficienza del servizio ai fini della sicurezza e della regolarita',  ed  ha  il  compito di emanare le disposizioni indicate dall'art.  102  del  medesimo decreto del Presidente della Repubblica che  le  imprese  ferroviarie,  che operano sulla rete medesima, sono tenute ad osservare.
 7.  Il  gestore  dell'infrastruttura,  sulla  base  delle eventuali indicazioni  e prescrizioni dell'organismo di regolazione regionale e della   regione   competente,   elabora   ed  aggiorna  un  prospetto informativo  della  rete  che  contiene i dati richiesti all'art. 13, comma 2 del decreto legislativo n. 188/2003.
 8.  Il  gestore  dell'infrastruttura provvede alla pubblicazione ed alla  diffusione  del proprio prospetto informativo, con le modalita' stabilite  nei  commi  3  e 4 dell'art. 13 del decreto legislativo n. 188/2003.
 9. Il gestore dell'infrastruttura predispone e pubblica un catalogo delle  tracce,  approvato  dalla  Regione  o dalla provincia autonoma competente,  per  l'utilizzo ottimale ed efficace dell'infrastruttura ferroviaria.  La  pianificazione  dell'orario,  da  parte del gestore regionale deve tenere conto delle scadenze previste per la formazione degli orari dei Paesi europei.
 |  | Art. 6. Certificato di sicurezza
 
 1.   Il   certificato   di  sicurezza  e'  rilasciato  dal  gestore dell'infrastruttura  regionale,  ai  fini dell'utilizzo della propria rete, ad ogni impresa ferroviaria che intende realizzare attivita' di trasporto. Il certificato di sicurezza puo' essere limitato a singole linee  o  a singoli servizi ed e' subordinato alla adozione, da parte delle  imprese  ferroviarie,  di  un idoneo sistema di gestione della sicurezza  che  assicuri il rispetto delle disposizioni contenute nel decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  753/1980  e permetta un'efficace   attivita'  di  controllo  da  parte  del  direttore  di esercizio e dei preposti organi ministeriali.
 2.  Ai  fini  del rilascio del certificato di sicurezza, le imprese ferroviarie  devono  soddisfare  i  requisiti  di cui all'art. 10 del decreto  legislativo  n.  188/2003  e sono tenute ad ottemperare alle prescrizioni   del   gestore   dell'infrastruttura.  In  particolare, riguardo la rispondenza a quanto previsto dall'art. 10, comma 4 dello stesso   decreto  legislativo,  si  rinvia  ai  successivi  comma  3, paragrafo c), comma 6 e 9 del presente articolo.
 3.  Il  rilascio  del  certificato  di sicurezza e' assoggettato al preventivo  assenso  da  parte degli USTIF competenti per territorio, che  deve  essere  reso  entro  sessanta giorni dal ricevimento della richiesta e della documentazione completa che attesti quanto segue:
 a) il  direttore di esercizio rende all'USTIF competente motivato parere  riguardo  l'idoneita' dell'impresa ferroviaria richiedente ad espletare servizi sulla rete del gestore dell'infrastruttura;
 b) il   personale   dell'impresa   ferroviaria  incaricato  della condotta  dei  convogli  deve  possedere  la  formazione e competenza necessaria,   come   disposto  dall'art.  10,  comma  3  del  decreto legislativo  n.  188/2003.  Il  personale deve conseguire la prevista abilitazione ministeriale alla mansione, con le modalita' specificate dal decreto ministeriale n. 513/1998;
 c) il  materiale rotabile dell'impresa ferroviaria, in esecuzione di  quanto  previsto dall'art. 10, comma 4 del decreto legislativo n. 188/2003,  deve  essere  singolarmente assoggettato all'immissione in servizio sull'infrastruttura regionale, secondo le modalita' previste a  riguardo  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti (vigente  circolare  n.  201  del 16 settembre 1983), con la verifica della  circolabilita'  dei  rotabili  e  della  loro  rispondenza  ai requisiti indicati dal Ministero con proprie disposizioni.
 4.  Il gestore attiva, sotto la vigilanza del competente organo del Ministero,  le  procedure,  di  cui  all'art. 10, comma c del decreto legislativo   n.   188/2003,   per   verificare   periodicamente   la sussistenza, da parte delle imprese ferroviarie, dei requisiti per il rilascio  del  certificato  di  sicurezza, cosi' come individuati dal medesimo articolo, informando prontamente le competenti autorita' nel caso che sia accertata la perdita dei previsti requisiti.
 5.  Le prescritte verifiche periodiche sul materiale rotabile delle operanti    imprese   ferroviarie   sono   effettuate   dal   gestore dell'infrastruttura   regionale   non   isolata,   insieme  all'USTIF competente.
 6.   Qualora   l'impresa  richiedente  sia  in  possesso  di  altro certificato  di sicurezza emesso da un gestore operante in Italia, il gestore  dell'infrastruttura  deputato al rilascio del certificato di sicurezza applica la seguente procedura semplificata relativamente al materiale rotabile:
 a) acquisisce   la   documentazione  probatoria  delle  verifiche effettuate   in  occasione  del  rilascio  di  altro  certificato  di sicurezza e della piu' recente visita periodica;
 b) verifica  la  compatibilita'  con  la  linea, con gli impianti interconnessi  con  l'esercizio  e  con  il  materiale  rotabile gia' autorizzato a circolare sulla propria rete; i veicoli ferroviari sono controllati per singola unita';
 c) effettua  le  verifiche  tecniche specifiche della rispondenza agli standard e alle norme di sicurezza proposte dal medesimo gestore ed  approvate  dal  Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti, nonche'  ai  principi  generali  in  materia  indicati  nel  presente decreto.
 7.  Per  i soggetti rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 5,  comma  4,  e  dall'art.  11,  comma 5, del decreto legislativo n. 188/2003,  anche in presenza di altre imprese ferroviarie circolanti, l'impresa  ferroviaria controllata dal gestore dell'infrastruttura, o facente  parte  della  societa'  che  gestisce l'infrastruttura, puo' operare  sulla  relativa rete senza certificato di sicurezza. In tale caso  il direttore di esercizio e' responsabile di tutti gli obblighi di  legge  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 753/1980.
 8.  Il  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale  dei  trasporti  ad  impianti fissi, con apposita circolare, stabilisce  le  norme  operative  concernenti  le attestazioni di cui all'art.  10,  comma  2  del  decreto  legislativo  n. 188/2003 che i competenti  USTIF  dovranno  acquisire ai fini dell'assenso di cui al comma 3  del  presente articolo, nonche' le procedure per il rilascio del  certificato  di  sicurezza, anche con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980.
 9.  Ai  fini del rilascio del certificato di sicurezza, l'idoneita' alla circolazione relativa al materiale rotabile impiegato in servizi di   tipo   regionale,   attestata  dal  gestore  dell'infrastruttura nazionale  e quella attestata dai competenti organi ministeriali sono valide per l'esercizio sia sulla rete nazionale sia sulle reti di cui all'art.  3  del  presente  decreto ed il loro impiego e' subordinato alle sole verifiche di cui al comma 6 del presente articolo.
 |  | Art. 7. Assegnazione della capacita'
 
 1.  Le  regioni  o le province autonome definiscono lo schema delle priorita' da applicarsi per l'assegnazione delle capacita' sulle reti regionali   non   isolate   di  loro  competenza.  Tale  schema  deve uniformarsi  ai  dettami  di  non  discriminatorieta'  fra  le  varie tipologie  di  servizi  di  trasporto  ferroviario, fermo restando il soddisfacimento  delle  necessita'  relative  ai  servizi regolati da Contratti di servizio riguardanti il trasporto pubblico locale.
 2.  Nell'elaborare  lo  schema  delle  priorita',  di  cui al comma precedente, le regioni terranno conto delle esigenze di capacita' per i  servizi  di  trasporto  pubblico  locale,  anche  sulla base delle specifiche  caratteristiche delle reti regionali e, sentiti i gestori delle   infrastrutture  regionali,  potranno  definire  la  capacita' residua disponibile.
 3.     Per    l'assegnazione    della    capacita'    il    gestore dell'infrastruttura  regionale  applica,  sulla  base delle priorita' indicate   al  precedente  comma  1,  le  disposizioni  di  cui  agli articoli dal  24  al  35 del decreto legislativo n. 188/2003, secondo principi di trasparenza ed imparzialita'.
 4.  In  caso  di  richieste in conflitto fra loro, il gestore della infrastruttura svolgera' una procedura di coordinamento proponendo ai richiedenti   soluzioni   alternative  e  coinvolgendo,  in  caso  di insoddisfazione,   il  competente  organismo  di  regolazione.  Resta comunque  salvo  il  diritto del richiedente di adire direttamente al detto  competente  organismo  nei casi previsti dall'art. 37, comma 3 del decreto legislativo n. 188/2003.
 |  | Art. 8. Criteri relativi alla determinazione del canone
 
 1.   Fermo  restando  quanto  disposto  dall'art.  15  del  decreto legislativo   n.   188/2003,   le  regioni  e  le  province  autonome stabiliscono, secondo criteri di equita', di non discriminatorieta' e trasparenza, i canoni per l'accesso alle reti interconnesse regionali non isolate individuate all'articolo 3 del presente decreto.
 2.  Per  la  fissazione  dei  canoni  le  Regioni tengono conto dei principi  stabiliti  dai  commi  3,  4  e  5 dell'art. 17 del decreto legislativo n. 188/2003.
 3. Il costo sostenuto dal Gestore regionale per l'energia elettrica di  trazione  e'  imputato alle imprese ferroviarie tenendo conto del consumo energetico di ciascuna tipologia di treno e secondo i criteri stabiliti al comma 1 del presente articolo.
 4.  Il  gestore  dell'infrastruttura  regionale  calcola  il canone dovuto dalle imprese ferroviarie per l'utilizzo dell'infrastruttura e procede alla riscossione dello stesso.
 |  | Art. 9. S e r v i z i
 
 1.  I gestori delle infrastrutture regionali delle reti non isolate sono  tenuti  a  fornire  i  servizi  di  cui all'art. 20 del decreto legislativo  n.  188/2003  come  disposto  all'art.  12,  comma 1 del medesimo decreto.
 2.  Le  Regioni o le Province autonome stabiliscono i principi e le procedure  per  la  fornitura  di  tali  servizi e per il calcolo dei relativi corrispettivi.
 |  | Art. 10. Coordinamento fra i gestori
 
 1.   I   gestori  delle  infrastrutture  regionali  ed  il  gestore dell'infrastruttura  nazionale  definiscono il punto di sutura fra le rispettive  reti  in  modo  tale che le stazioni di collegamento reti ricadano interamente in una di esse, adottano un sistema di sportello unico per le imprese che vorranno realizzare servizi di trasporto che impegnino  reti  di  diversi gestori e disciplinano le modalita' e le condizioni  di  scambio  reciproco  di  informazioni sui programmi di circolazione,  sulla  circolazione  reale,  nonche'  l'erogazione dei servizi  al  pubblico nella stazione di collegamento, ove forniti dal gestore  dell'infrastruttura  titolare  della  stessa  per  conto del gestore dell'infrastruttura collegata.
 2.   I   gestori  delle  infrastrutture  regionali  ed  il  gestore dell'infrastruttura  nazionale  promuovono  azioni  di  coordinamento finalizzate  a  stipulare  convenzioni  tra  i  gestori,  al  fine di garantire  l'accesso  in  sicurezza  delle  imprese  ferroviarie  che intendano realizzare servizi di trasporto ferroviario che interessino le  stazioni  di  collegamento,  allacciate,  di  confluenza  e/o  di interscambio, nonche' gli eventuali brevi tratti di linee di raccordo con  le stesse. Dette convenzioni individuano, con specifico allegato tecnico,  le  procedure  comuni  che  assicurano  il mantenimento del richiesto   livello   di   sicurezza   e   le   relative   sfere   di responsabilita';   tale   allegato   tecnico   verra'  approvato  dal competente USTIF.
 |  | Art. 11. Norma finanziaria
 
 1.  Il  presente decreto non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.
 |  | Art. 12. Entrata in vigore
 
 1.  Il presente decreto entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 5 agosto 2005
 Il Ministro: Lunardi
 
 Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 2005
 
 Ufficio  di  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 100
 |  | Allegato 1 
 Elenco delle reti ferroviarie locali e regionali non isolate:
 1. Ferrovia Adria-Mestre;
 2. Ferrovia Adriatico-Sangritana;
 3. Ferrovia Alifana;
 4. Ferrovia Arezzo-Stia-Sinalunga;
 5. Ferrovia Bari-Barletta;
 6. Ferrovia Benevento-Napoli;
 7. Ferrovia Bologna-Portomaggiore;
 8. Ferrovia Brescia-Iseo-Edolo;
 9. Ferrovia Canavesana;
 10. Ferrovia Casalecchio-Vignola;
 11. Ferrovia Centrale umbra;
 12. Ferrovia Ferrara-Codigoro;
 13. Ferrovia Ferrara-Suzzara;
 14. Ferrovie del Gargano;
 15. Ferrovia Modena-Sassuolo;
 16. Ferrovie Nord Milano;
 17. Ferrovia Parma-Suzzara;
 18. Ferrovie Reggiane;
 19. Ferrovia Roma-Viterbo;
 20. Ferrovia Savona-San Giuseppe;
 21. Ferrovia del Sud Est;
 22. Ferrovia Torino-Ceres;
 23. Ferrovia Udine-Cividale.
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