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| Gazzetta n. 256 del 2005-11-03 |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | DECRETO 21 ottobre 2005 |  | Modalita'  e  criteri per il rilascio dell'esenzione dalla disciplina del  diritto  di  accesso  dei  terzi  alle nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati. |  | 
 |  | IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 
 Premesso  che  il  decreto-legge  29 agosto  2003,  n. 239, recante disposizioni  urgenti  per  la  sicurezza  e  lo sviluppo del sistema elettrico   nazionale  e  per  il  recupero  di  potenza  di  energia elettrica.  Delega  al  Governo  in  materia  di  remunerazione della capacita'  produttiva  di  energia  elettrica e di espropriazione per pubblica  utilita',  convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003,  n.  290  (di  seguito  richiamata come: la legge n. 290/2003), stabilisce,  all'art.  1-quinquies,  comma  6,  primo  periodo, che i soggetti  non titolari di concessioni di trasporto e distribuzione di energia  elettrica  che  realizzano  a  proprio  carico  nuove  linee elettriche  di  interconnessione  con  i  sistemi  elettrici di altri Stati,  in  corrente  continua  o con tecnologia equivalente, possono richiedere,  per  l'incremento  della  capacita' di interconnessione, come  risultante  dal  nuovo  assetto  di  rete,  una esenzione dalla disciplina che regola il diritto di accesso dei terzi;
 Premesso   che   la  soprarichiamata  norma,  al  secondo  periodo, stabilisce  che  l'esenzione  e'  accordata,  caso  per  caso, per un periodo  compreso  tra  dieci  e  venti anni dalla data di entrata in esercizio  delle  nuove  linee,  e per una quota compresa fra il 50 e l'80  per  cento  delle  nuove capacita' di trasporto realizzate, dal Ministero    delle    attivita'   produttive,   sentito   il   parere dell'Autorita'  per  l'energia elettrica e il gas; e al terzo periodo stabilisce  che in casi eccezionali, sentito il Gestore della rete di trasmissione  nazionale (di seguito richiamato come: il Gestore della rete),   l'esenzione   si   applica   altresi'   ai   dispositivi  di interconnessione  in  corrente alternata a condizione che i costi e i rischi degli investimenti in questione siano particolarmente elevati, se  paragonati ai costi e ai rischi di norma sostenuti al momento del collegamento di due reti di trasmissione nazionali limitrofe mediante un dispositivo di interconnessione in corrente alternata;
 Visto  il  decreto  legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della  direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia  elettrica,  e  sue modifiche e integrazioni (di seguito richiamato come: il decreto legislativo n. 79/1999); e in particolare l'art. 3, comma 6;
 Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del sistema energetico,   nonche'  delega  al  Governo  per  il  riassetto  delle disposizioni  vigenti  in  materia  di energia (di seguito richiamata come: la legge n. 239/2004);
 Vista  la  decisione  n.  1229/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio   del   26 giugno   2003   che  stabilisce  un  insieme  di orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia e che abroga la decisione n. 1254/96/CE;
 Vista   la  direttiva  2003/54/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio  del  26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE;
 Visto il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica (di seguito richiamato come: il regolamento europeo n. 1228/03); e in particolare l'art.  2, paragrafo 1, che definisce come «interconnector» una linea di  trasmissione  che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati  membri e che collega i sistemi nazionali di trasmissione degli Stati membri;
 Visto l'art. 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento europeo n. 1228/03 che  prevede  norme  per  i  cosiddetti  «nuovi  interconnector»  per corrente continua e per corrente alternata, e prevede la possibilita' per  i  «nuovi  interconnector»  di  beneficiare  di un'esenzione dal diritto  di  accesso  dei  terzi  per  la totalita' o una parte della capacita' aggiuntiva di interconnessione realizzata;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato  17 luglio  2000,  recante concessione alla societa' Gestore  della  rete di trasmissione nazionale S.p.a. delle attivita' di   trasmissione   e   dispacciamento   dell'energia  elettrica  nel territorio nazionale;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato   22 dicembre   2000,   recante  approvazione  della convenzione  tipo di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo n. 79/1999, e le sue modifiche ed integrazioni (di seguito richiamato come: il decreto ministeriale 22 dicembre 2000);
 Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 11 maggio  2004  (di  seguito richiamato come: decreto del Presidente del   Consiglio   dei  Ministri  11 maggio  2004),  recante  criteri, modalita'  e  condizioni  per l'unificazione della proprieta' e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione;
 Vista  la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  1° agosto  2002, n. 151/02, recante riconoscimento di diritti di accesso  a  titolo prioritario alla capacita' di trasporto sulla rete elettrica  di  interconnessione  con l'estero, ai sensi dell'art. 10, comma  2,  del  decreto  legislativo  n.  79/1999,  a  seguito  della realizzazione  di  nuove infrastrutture di rete; e in particolare gli articoli 2 e 3;
 Vista  la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas   14 maggio   2004,   n.   73/04,   recante  modificazione  della deliberazione   dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas 1° agosto 2002, n. 151/02;
 Visto   il  Codice  di  trasmissione,  dispacciamento,  sviluppo  e sicurezza  della rete di trasmissione elettrica nazionale (di seguito richiamato  come: il Codice di rete), adottato dalla societa' Gestore della  rete  di  trasmissione  nazionale  S.p.a. e approvato ai sensi dell'art.  1,  comma  4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
 Visto  il decreto del Ministro delle attivita' produttive 20 aprile 2005,  recante  concessione  alla  societa'  Gestore  della  rete  di trasmissione  nazionale  S.p.a.,  come  risultante  dall'unificazione disposta  dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 11 maggio  2004,  delle  attivita'  di  trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale;
 Considerato   che   la   gestione   delle   linee   elettriche   di interconnessione  con i sistemi elettrici di altri Stati, in corrente continua  o  con  tecnologia  equivalente,  puo' avvenire al di fuori della  rete  di  trasmissione  nazionale,  purche'  sia  garantita la sicurezza del sistema elettrico nazionale;
 Considerato  che  la  realizzazione  delle  linee  e  dei  relativi dispositivi  di  interconnessione  in corrente continua e in corrente alternata  con  sistemi elettrici di altri Stati rientra di norma nel piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, e che occorre disciplinare i casi eccezionali previsti dall'art. 1-quinquies, comma 6, terzo periodo, della legge n. 290/2003;
 Ritenuto  che  per  garantire  la  sicurezza  del sistema elettrico nazionale, sia necessario gestire qualsiasi linea di interconnessione in  corrente  alternata  in  modo  unitario  con  le  altre  linee di interconnessione  dello  stesso  tipo,  facenti  parte  della rete di trasmissione  nazionale  e  che  non esista analoga necessita' per le linee  di  interconnessione  in  corrente  continua  o con tecnologia equivalente;
 Ritenuto  che,  ai fini della connessione e dell'applicazione delle regole   del   dispacciamento   e   del   funzionamento  della  borsa dell'energia elettrica, sia opportuno assimilare le medesime linee in corrente  continua o con tecnologie equivalente e i flussi di energia elettrica  forniti  attraverso di esse, rispettivamente alle centrali di  generazione elettrica e all'energia da queste immessa nel sistema elettrico nazionale;
 Ritenuto  che  sia  opportuno  procedere all'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 1-quinquies, comma 6, ultimo periodo, della  legge  n.  290/2003,  in maniera coerente e armonizzata con le disposizioni sul mercato interno dell'energia elettrica e, per quanto riguarda i collegamenti con i sistemi nazionali di trasmissione degli Stati  membri  di  attuare  le  parti  pertinenti  del regolamento n. 1228/03,  anche  al fine di promuovere la concorrenza nell'offerta di energia elettrica;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Ambito di applicazione e disposizioni generali
 
 1.   Sono  soggette  alle  norme  del  presente  decreto  le  linee elettriche che connettono nodi, a tensione superiore o pari a 120 kV, appartenenti a reti elettriche di Stati diversi.
 2.  Non  sono  ammissibili  richieste  di  esenzione  per  linee di interconnessione  che  la societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. o suoi aventi causa per le attivita' di trasmissione e  di  dispacciamento  ai sensi della legge n. 290/2003 e del decreto del  Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito richiamato  come:  il  Gestore  della  rete)  valuti  come  duplicati funzionali  di linee di interconnessione in corso di realizzazione da parte  dello  stesso  Gestore  della  rete, ovvero siano inserite nel piano  di sviluppo della rete di trasmissione nazionale e non avviate a  realizzazione  nel  corso  di  quattro  anni  dalla  data di primo inserimento, salvo esplicita rinuncia alla realizzazione da parte del Gestore della rete.
 3. Per i collegamenti tra nodi a tensione inferiore a quella di cui al  comma  1,  l'esenzione  di  cui  al  presente  decreto si intende concessa  in via generale, salvo l'obbligo di comunicazione, da parte degli  interessati,  delle  informazioni di cui al successivo art. 2, comma  3,  lettere a) e b), al Ministero delle attivita' produttive - Direzione  generale  per l'energia e le risorse minerarie (di seguito richiamato come: il Ministero) ed al Gestore della rete.
 4.  Per  orientare le scelte dei possibili soggetti richiedenti, il Gestore  della rete indica, entro sessanta giorni dall'emanazione del presente decreto e successivamente entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla  base dell'esistente assetto della rete nazionale, la capacita' che  puo'  essere  concessa  in esenzione nell'anno successivo, senza compromettere la sicurezza del sistema elettrico e indica altresi' la ripartizione indicativa di tale capacita' sulle diverse frontiere.
 |  | Art. 2. Richiesta  di  esenzione  per  linee  di interconnessione in corrente continua
 
 1.   I   soggetti  non  titolari  di  concessioni  di  trasporto  e distribuzione di energia elettrica che intendono realizzare a proprio carico  nuove  linee  elettriche  di  interconnessione  con i sistemi elettrici  di  altri  Stati,  in  corrente  continua o con tecnologia equivalente,  presentano al Ministero la richiesta di esenzione dalla disciplina  che  prevede  il  diritto  di accesso dei terzi, ai sensi dell'art.  1-quinquies,  comma  6,  della  legge  n.  290/2003  e del regolamento europeo n. 1228/03.
 2.  Ai  fini  del  presente  decreto  viene  considerata  linea  di interconnessione  con  tecnologia equivalente alla corrente continua, una  linea  realizzata  con  una  tecnologia che assicuri istante per istante  il disaccoppiamento delle frequenze delle reti interconnesse dalla  linea  medesima,  come  ad  esempio  una linea che utilizzi un dispositivo     cosiddetto    «back-to-back».    Il    riconoscimento dell'equivalenza  della  tecnologia  compete  al Ministero, su parere motivato del Gestore della rete.
 3.  La richiesta di esenzione di cui al comma 1 deve riguardare una singola   linea  elettrica  di  interconnessione  con  l'estero,  per entrambe  le  direzioni  di  flusso  dell'energia. Nella richiesta di esenzione   il  soggetto  richiedente,  allegando  la  documentazione necessaria, deve specificare:
 a) le  date  previste  di  inizio lavori e di entrata in servizio della linea di interconnessione;
 b) le   principali   caratteristiche   tecniche  della  linea  di interconnessione,  ivi  inclusa  l'indicazione  dei  siti previsti di connessione  della  linea  al sistema elettrico nazionale e alla rete estera concordati con i gestori delle reti interessate;
 c) la  frazione  di capacita' di trasporto netta, fino al 100 per cento  della  stessa  capacita',  e  il numero di anni per i quali si chiede  l'esenzione,  illustrando  le  motivazioni economiche che, in mancanza  dell'esenzione  nei  termini  richiesti, comporterebbero la rinuncia alla realizzazione della linea di interconnessione;
 d) l'analisi    economica    e   finanziaria   della   linea   di interconnessione,   ponendo   in   evidenza   gli   eventuali  rischi dell'investimento,  e  le  modalita'  adottate  per sostenere i costi necessari    per    la    costruzione   della   medesima   linea   di interconnessione,   indicando   in   modo   completo   le   eventuali agevolazioni  o  contributi  ottenuti,  richiesti  o che si intendono richiedere;
 e) l'impegno  preso  dal  soggetto  richiedente o da altri aventi causa,  a  rispettare  per  tutto  il  periodo  di  costruzione  e di esercizio della linea di interconnessione, le prescrizioni del Codice di  rete  nonche'  da  ogni altra direttiva tecnica del Gestore della rete  al  fine  di  salvaguardare  la sicurezza del sistema elettrico nazionale;
 f) l'impegno   ad  avviare  i  lavori  nei  tempi  previsti  e  a comunicare  al  Ministero eventuali motivati ritardi, anche a seguito di  ricorsi  in  sede  amministrativa, entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui il soggetto richiedente ne sia venuto a conoscenza;
 g) l'impegno,  dopo  la data di avvio dei lavori, a realizzare la nuova  linea  di  interconnessione  nel  rispetto  dei tempi e con le condizioni   indicate  nel  progetto  preliminare  da  allegare  alla domanda,   salvo   eventuali   varianti   o   proroghe   motivate   e preventivamente autorizzate;
 h) l'impegno,   per  tutta  la  durata  dell'esenzione  concessa, qualora  vi  sia  una situazione di congestione delle connessioni con l'estero,  di  consentire  gratuitamente  al  Gestore  della  rete di provvedere all'assegnazione della quota di capacita' per la quale non viene   concessa   l'esenzione,   congiuntamente  alla  capacita'  di trasmissione delle interconnessioni sulla medesima frontiera;
 i) il  riconoscimento  di  un  diritto di prelazione a favore del Gestore  della  rete  quando, al termine del periodo di esenzione, il soggetto titolare non puo' o non intende proseguire l'esercizio della linea di interconnessione in regime di diritto di accesso dei terzi;
 j) qualora il soggetto richiedente non intenda usare direttamente la   capacita'  di  trasporto  concessa  in  esenzione,  l'impegno  a comunicare  al Ministero e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas il valore dei corrispettivi che vengono imposti agli utenti della linea di interconnessione.
 4.  Alla  richiesta  di  esenzione  devono essere allegate in copia conforme,  oltre  al  progetto  preliminare,  tutte le autorizzazioni necessarie rilasciate per la costruzione e l'esercizio della linea di interconnessione,  sia in territorio nazionale che all'estero, e deve essere   allegata   copia   della   ricevuta  bancaria  dell'avvenuto pagamento,   da  parte  del  soggetto  richiedente,  delle  spese  di istruttoria connesse al rilascio dell'esenzione ai sensi dell'art. 1, comma 110, della legge n. 239/2004.
 Qualora  parte della documentazione di cui al presente comma sia in possesso del Ministero, e' sufficiente che il soggetto richiedente ne citi  gli estremi, facendo riferimento al procedimento amministrativo nel cui ambito il Ministero ne e' venuto in possesso.
 5.  Nel  caso  di  richieste  incomplete,  il  Ministero  invita il soggetto  richiedente ad integrare la documentazione entro il termine di  sessanta  giorni.  Decorso inutilmente tale termine senza che sia pervenuta  la  documentazione integrativa, la domanda di esenzione si intende rinunciata.
 6.  Il  presente  articolo  si  applica anche in caso di aumento di capacita'  di  linee  di  interconnessione  esistenti per oltre il 20 percento della capacita' di trasporto netta iniziale.
 |  | Art. 3. Richiesta  di  esenzione per le linee di interconnessione in corrente alternata
 
 1.   I   soggetti  non  titolari  di  concessioni  di  trasporto  e distribuzione di energia elettrica che intendono realizzare a proprio carico  nuove  linee  elettriche  di interconnessione con l'estero in corrente  alternata  ai  sensi  dell'art. 1-quinquies, comma 6, terzo periodo,  della  legge n. 290/2003, presentano richiesta di esenzione al   Ministero   con  le  stesse  modalita'  e  gli  stessi  elementi informativi previsti dall'art. 2, commi 3 e 4, integrata da:
 a) documentazione  idonea  a  comprovare  che  i costi e i rischi degli    investimenti   per   la   realizzazione   della   linea   di interconnessione sono particolarmente elevati, se paragonati ai costi e  ai  rischi  di  norma sostenuti al momento del collegamento di due reti  di  trasmissione  nazionali  limitrofe  mediante  una  linea di interconnessione in corrente alternata;
 b) dichiarazione  dell'impegno  a  richiedere  l'inclusione della linea di interconnessione, indipendentemente dal livello di tensione, nella  rete  di  trasmissione  nazionale fin dalla data di entrata in esercizio,  e  a  stipulare con il Gestore della rete una convenzione per  disciplinare  l'attivita'  di  esercizio  e  di  manutenzione in conformita'  alla convenzione tipo approvata con decreto ministeriale 22 dicembre 2000.
 2.  E'  esclusa l'applicazione, per tutta la durata dell'esenzione, della  parte  III  della  citata  convenzione  tipo,  che  si applica successivamente,  limitatamente alla copertura dei costi di esercizio e manutenzione.
 3.  Nel caso di richieste incomplete, si procede ai sensi dell'art. 2, comma 5.
 |  | Art. 4. Criteri e modalita' per il rilascio dell'esenzione
 
 1. Le richieste di esenzione presentate ai sensi degli articoli 2 e 3,  sono esaminate dal Ministero che, tenendo conto degli elementi di valutazione   forniti  dal  soggetto  richiedente  e  di  ogni  altra informazione  o elemento di giudizio disponibile, stabilisce caso per caso l'esenzione sulla base dei seguenti criteri e vincoli:
 a) l'entrata  in  esercizio della nuova linea di interconnessione deve  garantire  il  rispetto  dei requisiti di sicurezza ed efficace funzionamento del sistema elettrico nazionale;
 b) l'entrata  in esercizio della nuova linea di interconnessione, tenuto   conto   della   configurazione  dei  due  sistemi  nazionali interconnessi  e  degli  interventi  in  corso  di  realizzazione sui medesimi  all'atto  della  richiesta di esenzione, deve portare ad un incremento  netto  della  capacita'  commerciale di importazione o di esportazione  di  energia  elettrica.  Tale  incremento  definito dal Gestore  della  rete  su  richiesta  del  Ministero,  rappresenta  la capacita'   massima   di   trasporto  su  cui  puo'  essere  concessa l'esenzione;
 c) l'entrata  in  esercizio  della linea di interconnessione deve promuovere  la  concorrenza  nell'offerta  di  energia  elettrica sul mercato;
 d) i rischi connessi con l'investimento sono dimostrati essere di entita'  tale  da escludere lo stesso investimento, qualora non fosse concessa l'esenzione;
 e) in  caso  di  interconnessione  con  il  sistema  nazionale di trasmissione   di  uno  Stato  membro,  la  consultazione  preventiva condotta dal Ministero con le amministrazioni dello Stato interessato o con la sua autorita' di regolamentazione in merito alla concessione dell'esenzione   ha  dato  esito  positivo;  viceversa,  in  caso  di interconnessione  con  il  sistema  nazionale  di trasmissione di uno Stato  non  membro,  e'  stato  definito un accordo preventivo tra il Ministero e le amministrazioni dello Stato interessato in merito alle modalita' di accesso e utilizzazione dalla linea di interconnessione;
 f) la   verifica   di   ammissibilita'  tecnica  della  linea  di interconnessione   proposta  ai  fini  della  sicurezza  del  sistema elettrico   nazionale  e  delle  reti  interconnesse  ha  dato  esito positivo.  A  tale  scopo  e'  necessario che il soggetto richiedente acquisisca  sia  il  parere  preventivo  del Gestore della rete sulla coerenza  della  linea  di  interconnessione in esame con il piano di sviluppo  della  rete nazionale, sia il parere del gestore della rete estera;
 g) la capacita' di trasporto che viene concessa in esenzione alla linea  di  interconnessione  in  esame,  sommata  alla capacita' gia' concessa  in esenzione ad altre linee di interconnessione, non supera la  capacita'  totale massima di trasporto come fissata al successivo comma 2.
 2. Per il periodo fino al 31 dicembre 2010 e' fissata una capacita' totale  massima  di  trasporto che puo' essere concessa in esenzione. Tale   capacita'   e'  fissata  pari  a  4000  MW  per  le  linee  di interconnessione in corrente continua e pari a 4000 MW, in termini di capacita'  netta  di  trasporto (la cosiddetta Net Transfer Capacity) per  le  linee  di interconnessione in corrente alternata. Al fine di migliorare  la  sicurezza  del  sistema  elettrico e di promuovere la concorrenza  nell'offerta  di energia elettrica sul mercato, non puo' di  norma  essere  concessa  in  esenzione una capacita' di trasporto superiore a 1.000 MW per una singola linea di interconnessione.
 3.  Il Ministero, entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della   richiesta  di  esenzione,  dopo  avere  acquisito  il  parere dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il gas, e il parere del Gestore  della  rete  previsto  al  comma  1, lettera b), e dopo aver consultato,   ove  previsto,  le  amministrazioni  o  l'autorita'  di regolamentazione   di   cui   al   comma   1,  lettera  e),  conclude l'istruttoria.
 4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ed il Gestore della rete  si  esprimono  entro  e non oltre sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere.
 5.  Il Ministero, in caso di esito positivo dell'istruttoria, emana il  provvedimento  di  esenzione  totale o parziale, accompagnato dal parere  dell'Autorita'  per  l'energia elettrica e il gas. In caso di esito  diverso,  il  Ministero  motiva  il  rinvio o il rifiuto della richiesta di esenzione.
 6.  Per  le  linee di interconnessione con reti elettriche di Stati membri   dell'Unione  europea  l'esecutivita'  del  provvedimento  di esenzione  e' subordinata alla decisione della Commissione europea di cui  all'art.  7, paragrafo 5, del regolamento europeo n. 1228/03. Il Ministero  notifica  il  provvedimento  di esenzione alla Commissione europea  e  trasmette  le  informazioni  pertinenti.  In seguito alle decisioni  della  Commissione  europea il Ministero puo' confermare o modificare   il  provvedimento  di  esenzione  rendendolo  esecutivo. Qualora  la  decisione  della  Commissione  europea  sia  avversa  il provvedimento di esenzione viene annullato.
 7.  Con il provvedimento di cui al comma 5, l'esenzione e' concessa per  un  periodo non superiore a sedici anni dalla data di entrata in esercizio  della nuova linea, nel caso di esenzione totale, ossia per il  100  per  cento  della nuova capacita' di interconnessione, o non superiore a venti anni, nel caso di esenzione parziale.
 8.   Per  le  linee  di  interconnessione  in  corrente  alternata, l'esenzione e' concessa con i criteri, i limiti e le modalita' di cui ai  commi  precedenti, alla condizione che il titolare dell'esenzione garantisca al Gestore della rete la disponibilita' della linea stessa nei  casi  di emergenza per la sicurezza del sistema elettrico e, ove richiesto  dal  Gestore della rete, che la linea oggetto di esenzione sia  dotata  di  dispositivi  di  regolazione  del flusso di potenza, effettuata con trasformatori variatori di fase.
 9.   Per  le  linee  di  interconnessione  in  corrente  alternata, l'esenzione  e'  concessa  come  percentuale,  pari  anche al 100 per cento,  della  capacita'  di  trasporto aggiuntiva commerciale che, a seguito  della  realizzazione  della  linea  oggetto di esenzione, si rende  disponibile  in esercizio continuo e su base annua sull'intero sistema  di interconnessione, tenuto conto della struttura della rete di  trasmissione nazionale e delle reti estere interconnesse, nonche' dei progetti di sviluppo della rete di trasmissione nazionale avviati a realizzazione dal Gestore della rete o da altri operatori.
 La  capacita'  di  trasporto aggiuntiva commerciale e' definita dal Gestore  della  rete  nel  parere  espresso ai sensi del comma 3, con riferimento  al  primo anno solare di esercizio della nuova linea, ed e'  ridefinita  dallo stesso Gestore della rete anno per anno, tenuto conto   delle   modifiche  intervenute  sulla  rete  di  trasmissione nazionale e sul sistema interconnesso negli anni successivi.
 10.  Al  fine  di  agevolare  la realizzazione delle nuove linee di interconnessione,  la capacita' di trasporto concessa in esenzione ai sensi  del  comma  9  resta  invariata in valore assoluto per i primi cinque  anni  di  esercizio  della nuova linea di interconnessione, e puo'  essere  resa  disponibile  dal  Gestore  della rete al soggetto titolare dell'esenzione anche su linee di interconnessione diverse da quella  oggetto  di  esenzione,  a  condizione  che  quest'ultima sia effettivamente  disponibile  in  esercizio  con le caratteristiche di affidabilita'  e  continuita'  tipiche  delle  analoghe linee facenti parte del sistema di interconnessione nazionale.
 |  | Art. 5. Contenuti dell'esenzione e obblighi del soggetto titolare
 
 1. Ai fini della connessione al sistema elettrico nazionale e della sua gestione e della partecipazione al mercato elettrico, la linea di interconnessione in corrente continua o con tecnologia equivalente e' soggetta   alle  medesime  regole  di  una  centrale  di  generazione elettrica,  tenendo  conto delle particolari caratteristiche tecniche di tale impianto. In particolare, l'accesso dell'energia importata al sistema  elettrico  nazionale  avviene  in  concorrenza con gli altri operatori  che chiedono accesso al medesimo sistema, sulla base delle regole di dispacciamento.
 2.   Qualora  l'esenzione  sia  concessa  per  una  frazione  della capacita'  di  trasporto,  essa  e'  calcolata  sulla capacita' netta effettivamente  disponibile  in  esercizio  ed  e'  definita  su base oraria.  La  frazione rimanente in ciascuna ora rimane a disposizione del Gestore della rete.
 3.  Qualora  il  soggetto  titolare dell'esenzione non mantenga gli impegni  di  cui  all'art.  2,  comma 3, lettera f), relativamente al rispetto  della  data  di avvio dei lavori e alla comunicazione degli eventuali  motivati  ritardi,  ovvero  non  mantenga l'impegno di cui all'art.  2,  comma  3,  lettera  g),  relativamente ai tempi ed alle condizioni  della  realizzazione  e alla preventiva autorizzazione di eventuali varianti o proroghe, il provvedimento di esenzione decade.
 4.  Qualora  il  soggetto  titolare dell'esenzione non mantenga gli impegni di cui all'art. 2, comma 3, lettere e), h), i), fatti salvi i provvedimenti  immediati  per  la  sicurezza  del  sistema  elettrico nazionale,  il  Ministero  diffida  il soggetto titolare ad adempiere entro  il  termine di trenta giorni, pena la revoca del provvedimento di esenzione.
 |  | Art. 6. Varianti del progetto, proroghe dei termini modifiche di titolarita' 
 1.  Il soggetto titolare dell'esenzione comunica preventivamente al Ministero  e al Gestore della rete le eventuali varianti del progetto della  nuova  linea di interconnessione, che si rendano necessarie in corso  d'opera  e  che  determinino  una  modifica della capacita' di trasporto  non  superiore  al  5 percento del valore previsto e della funzionalita'   della  linea,  anche  con  riferimento  ai  punti  di connessione alle reti.
 2.  Il  Gestore  della  rete,  entro  e non oltre trenta giorni dal ricevimento  della  comunicazione  di  cui  al  precedente  comma  1, trasmette   le   proprie  osservazioni  al  Ministero  che,  entro  i successivi  trenta  giorni,  comunica  le  eventuali  prescrizioni al titolare dell'esenzione.
 3.  Per le varianti che determinino una modifica della capacita' di trasporto  superiore al 5 percento e della funzionalita' della linea, anche  con riferimento ai punti di connessione alle reti, il soggetto titolare dell'esenzione e' tenuto a presentare una nuova richiesta ai sensi degli articoli 2 o 3. Il Ministero avvia una nuova procedura di valutazione  e puo' revocare l'esenzione precedentemente concessa ove le  varianti  comportino  sostanziali  modifiche nell'assetto e nella funzionalita'  del  sistema  elettrico  rispetto a quanto previsto in sede di concessione.
 4.  Il soggetto titolare dell'esenzione puo' chiedere motivatamente al Ministero proroga dei termini impegnativi di cui all'art. 2, comma 3,  lettere f) e g). Il Ministero si esprime sulle richieste entro il termine  di sessanta giorni dal ricevimento, sentito il Gestore della rete.
 5.  La  titolarita'  dell'esenzione puo' essere ceduta insieme alla disponibilita'  della  linea di interconnessione, purche' il soggetto cessionario soddisfi ai requisiti soggettivi di cui agli articoli 2 e 3. La cessione deve essere preventivamente autorizzata dal Ministero, sentita  l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, che si esprime entro  e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di parere.
 Il  presente  decreto,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana, entra in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione.
 Roma, 21 ottobre 2005
 Il Ministro: Scajola
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