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| Gazzetta n. 256 del 2005-11-03 |  | ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO |  | PROVVEDIMENTO 20 ottobre 2005 |  | Decadenza   della   Pronto   Tutela   Giudiziaria   -   Compagnia  di assicurazioni S.p.a. (in breve, Pronto Tutela Giudiziaria S.p.a.), in Torino, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa. (Provvedimento n. 2380). |  | 
 |  | L'ISTITUTO   PER  LA  VIGILANZA  SULLE  ASSICURAZIONI  PRIVATE  E  DI INTERESSE COLLETTIVO
 
 Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;
 Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;
 Vista  la  legge  12 agosto  1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza   sulle   assicurazioni   e   le   successive  disposizioni modificative ed integrative;
 Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della  direttiva  n.  92/49/CEE  in  materia di assicurazione diretta diversa  dall'assicurazione  sulla  vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;
 Visto  il  decreto  legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
 Visto  il  decreto  ministeriale  26 novembre  1984 di ricognizione delle  autorizzazioni  all'esercizio dell'attivita' assicurativa gia' rilasciate   a  Lombarda  Assicurazioni  S.p.a.,  ora  Pronto  Tutela Giudiziaria  S.p.a.,  con sede in Torino, via Carlo Marenco 25, ed il successivo provvedimento autorizzativo;
 Vista  la  lettera  del  5 luglio  2005  con la quale Pronto Tutela Giudiziaria  S.p.a.,  in  conformita'  con  la  delibera  assunta dal Consiglio  di  amministrazione  nella riunione del 20 giugno 2005, ha comunicato  di rinunciare all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa   nel   ramo   17.   Tutela  giudiziaria,  unico  ramo autorizzato;
 Considerato  che  ricorrono i presupposti di cui all'art. 65, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
 Dispone:
 
 Ai  sensi  dell'art.  65, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995,  n.  175, la decadenza di Pronto Tutela Giudiziaria S.p.a., con sede  in  Torino,  dall'autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita' assicurativa e riassicurativa.
 Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 20 ottobre 2005
 Il presidente: Giannini
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