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| Gazzetta n. 256 del 2005-11-03 |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 ottobre 2005 |  | Disposizioni   di   protezione   civile  dirette  a  fronteggiare  la situazione  di  criticita' determinatasi nel territorio del comune di Formia  a  seguito  del rinvenimento di un ordigno bellico di elevata potenza. (Ordinanza n. 3471). |  | 
 |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Considerato  che  il  giorno  24 maggio  2005,  nel corso di alcuni lavori  nel  giardino  di  un  edificio di nuova costruzione sito nel comune di Formia, nei pressi della stazione ferroviaria della citta', e'  stato  rinvenuto un ordigno bellico risalente alla seconda guerra mondiale, contenente trentacinque chili di esplosivo;
 Considerato  che in ragione dell'elevata potenza dell'ordigno e del rischio  di  esplosione del medesimo, il sindaco del comune di Formia ha  provveduto  con  le  ordinanze  numeri 15,  16,  17,  18 e 19 del 24 maggio  2005, a disporre l'evacuazione della popolazione residente nell'area  circostante  alla  zona  del rinvenimento per un raggio di circa  300 metri, la chiusura degli uffici comunali, delle scuole, di tutti  gli  esercizi commerciali e degli uffici presenti nel predetto ambito territoriale;
 Considerato  che con le ordinanze numeri 20 e 21 del 25 maggio 2005 il  sindaco  ha  provveduto  ad  interdire  ed evacuare l'area fino a cinquecento  metri  di distanza dall'ordigno, e, successivamente, con l'ordinanza  n.  26 del 28 maggio 2005 fino a mille metri di distanza dal mare;
 Considerato  che soltanto nella giornata del 31 maggio 2005, in cui il   genio   pontieri  dell'Esercito  ha  provveduto  al  brillamento dell'ordigno  bellico, e' stato possibile consentire il rientro della popolazione  evacuata  e  la riapertura degli uffici e degli esercizi commerciali;
 Tenuto  conto  del grave disagio subito dalla popolazione residente nel  territorio  del  comune  di  Formia  interessato  dalle predette ordinanze  sindacali  durante  il  periodo  intercorso  dalla data di rinvenimento dell'ordigno bellico al suo brillamento;
 Considerata,   in   particolare,  la  consistenza  del  pregiudizio economico  sofferto  da  piu'  di  quattrocento  titolari  di imprese costrette  alla  chiusura degli esercizi commerciali e dei laboratori artigianali   fino  alla  avvenuta  cessazione  della  situazione  di pericolo;
 Ravvisata,  quindi,  la necessita' di provvedere alla erogazione di contributi  a  favore  dei  predetti  soggetti  a  titolo di parziale indennizzo  rispetto  ai  danni  subiti in conseguenza del periodo di forzata inattivita';
 Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Dispone:
 
 Art. 1.
 1.  Il  prefetto  di Latina e' nominato commissario delegato per la situazione  di  criticita' di cui in premessa, e provvede, nei limiti delle  risorse  di  cui al comma 4, all'erogazione di un contributo a titolo  di  parziale  indennizzo  a  favore dei titolari di attivita' produttive  costretti ad interrompere la propria attivita' lavorativa in  conseguenza  delle  ordinanze  sindacali  di  sgombero del centro cittadino del comune di Formia (Latina) citate in premessa.
 2.  Ai  fini dell'erogazione del contributo il commissario delegato provvede,  entro dieci giorni dall'adozione della presente ordinanza, a  definire  previamente,  in  termini  di  rigorosa  perequazione, i criteri di quantificazione e di riparto.
 3.  L'ammontare  del  contributo  e'  correlato  alla  durata della sospensione  dell'attivita'  e  quantificato nella misura dei redditi prodotti   nell'anno   2004,  quali  risultanti  dalla  dichiarazione presentata  nell'anno  2005.  A  tal  fine gli interessati presentano apposita  istanza  corredata da copia della dichiarazione dei redditi per  l'anno  2004,  ovvero  da autocertificazione resa ai sensi degli articoli  47  e  76  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28 novembre  2000,  n.  445.  Per  le  attivita'  avviate  nel  corso dell'anno  2005  l'istanza  deve  essere corredata da perizia giurata redatta   da   un   professionista  autorizzato  alla  certificazione tributaria  ai  sensi  dell'art.  36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
 4.  Per gli adempimenti di cui alla presente ordinanza e' stanziata la somma di Euro 150.000,00, a valere sul Fondo di protezione civile.
 5.  Le risorse di cui al comma 4 sono direttamente trasferite sulla contabilita'   speciale   istituita  secondo  le  modalita'  previste dall'art.  10  del  decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994,  n.  367,  ed  intestata  al  prefetto  di Latina - commissario delegato.
 |  | Art. 2. 1.  La  Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione   civile   e'   estranea   ad   ogni   rapporto  scaturito dall'applicazione della presente ordinanza.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 18 ottobre 2005
 Il Presidente: Berlusconi
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