Gazzetta n. 256 del 2005-11-03 |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 ottobre 2005 |
Disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare la situazione di criticita' determinatasi nel territorio del comune di Formia a seguito del rinvenimento di un ordigno bellico di elevata potenza. (Ordinanza n. 3471). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Considerato che il giorno 24 maggio 2005, nel corso di alcuni lavori nel giardino di un edificio di nuova costruzione sito nel comune di Formia, nei pressi della stazione ferroviaria della citta', e' stato rinvenuto un ordigno bellico risalente alla seconda guerra mondiale, contenente trentacinque chili di esplosivo; Considerato che in ragione dell'elevata potenza dell'ordigno e del rischio di esplosione del medesimo, il sindaco del comune di Formia ha provveduto con le ordinanze numeri 15, 16, 17, 18 e 19 del 24 maggio 2005, a disporre l'evacuazione della popolazione residente nell'area circostante alla zona del rinvenimento per un raggio di circa 300 metri, la chiusura degli uffici comunali, delle scuole, di tutti gli esercizi commerciali e degli uffici presenti nel predetto ambito territoriale; Considerato che con le ordinanze numeri 20 e 21 del 25 maggio 2005 il sindaco ha provveduto ad interdire ed evacuare l'area fino a cinquecento metri di distanza dall'ordigno, e, successivamente, con l'ordinanza n. 26 del 28 maggio 2005 fino a mille metri di distanza dal mare; Considerato che soltanto nella giornata del 31 maggio 2005, in cui il genio pontieri dell'Esercito ha provveduto al brillamento dell'ordigno bellico, e' stato possibile consentire il rientro della popolazione evacuata e la riapertura degli uffici e degli esercizi commerciali; Tenuto conto del grave disagio subito dalla popolazione residente nel territorio del comune di Formia interessato dalle predette ordinanze sindacali durante il periodo intercorso dalla data di rinvenimento dell'ordigno bellico al suo brillamento; Considerata, in particolare, la consistenza del pregiudizio economico sofferto da piu' di quattrocento titolari di imprese costrette alla chiusura degli esercizi commerciali e dei laboratori artigianali fino alla avvenuta cessazione della situazione di pericolo; Ravvisata, quindi, la necessita' di provvedere alla erogazione di contributi a favore dei predetti soggetti a titolo di parziale indennizzo rispetto ai danni subiti in conseguenza del periodo di forzata inattivita'; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone:
Art. 1. 1. Il prefetto di Latina e' nominato commissario delegato per la situazione di criticita' di cui in premessa, e provvede, nei limiti delle risorse di cui al comma 4, all'erogazione di un contributo a titolo di parziale indennizzo a favore dei titolari di attivita' produttive costretti ad interrompere la propria attivita' lavorativa in conseguenza delle ordinanze sindacali di sgombero del centro cittadino del comune di Formia (Latina) citate in premessa. 2. Ai fini dell'erogazione del contributo il commissario delegato provvede, entro dieci giorni dall'adozione della presente ordinanza, a definire previamente, in termini di rigorosa perequazione, i criteri di quantificazione e di riparto. 3. L'ammontare del contributo e' correlato alla durata della sospensione dell'attivita' e quantificato nella misura dei redditi prodotti nell'anno 2004, quali risultanti dalla dichiarazione presentata nell'anno 2005. A tal fine gli interessati presentano apposita istanza corredata da copia della dichiarazione dei redditi per l'anno 2004, ovvero da autocertificazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2000, n. 445. Per le attivita' avviate nel corso dell'anno 2005 l'istanza deve essere corredata da perizia giurata redatta da un professionista autorizzato alla certificazione tributaria ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 4. Per gli adempimenti di cui alla presente ordinanza e' stanziata la somma di Euro 150.000,00, a valere sul Fondo di protezione civile. 5. Le risorse di cui al comma 4 sono direttamente trasferite sulla contabilita' speciale istituita secondo le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, ed intestata al prefetto di Latina - commissario delegato. | Art. 2. 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile e' estranea ad ogni rapporto scaturito dall'applicazione della presente ordinanza. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 ottobre 2005 Il Presidente: Berlusconi |
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