Gazzetta n. 256 del 2005-11-03
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 20 ottobre 2005
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'autorita' pubblica designata «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Sabina» riferita all'olio extravergine di oliva.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visti i decreti 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 1° luglio 2003, 28 ottobre 2003, 4 marzo 2004, 7 luglio 2004, 15 novembre 2004, 15 febbraio 2005 e 21 giugno 2005, con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma», con decreto del 21 dicembre 1999, e' stata prorogata fino al 18 novembre 2005;
Considerato che l'autorita' pubblica designata «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma», ha predisposto il piano dei controlli per la denominazione di origine protetta «Sabina» riferita all'olio extravergine di oliva, adottando lo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 23 dicembre 2002, protocollo numero 66849;
Considerato che il Gruppo tecnico di valutazione organismi privati DOP-IGP non ha ancora potuto esaminare il predetto piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Sabina» riferita all'olio extravergine di oliva;
Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Sabina» riferita all'olio extravergine di oliva, anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo, al fine di consentire al Gruppo tecnico di valutazione organismi privati DOP-IGP di esaminare il predetto piano dei controlli;
Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione, affinche' il predetto Gruppo possa esaminare il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Sabina» riferita all'olio extravergine di oliva, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 21 dicembre 1999;
Decreta:

Art. 1.
L'autorizzazione rilasciata all'autorita' pubblica designata Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma», con sede in Roma, via Appia Nuova n. 218, con decreto 21 dicembre 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Sabina» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, gia' prorogata con decreti 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 1° luglio 2003, 28 ottobre 2003, 4 marzo 2004, 7 luglio 2004, 15 novembre 2004, 15 febbraio 2005 e 21 giugno 2005 e' ulteriormente prorogata fino al rinnovo dell'autorizzazione alla predetta autorita' pubblica designata che avverra' con apposito decreto ministeriale.
Art. 2.
Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 21 dicembre 1999.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 ottobre 2005
Il direttore generale: La Torre