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| Gazzetta n. 256 del 2005-11-03 |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 20 ottobre 2005 |  | Differimento  del  termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'autorita'  pubblica  designata  «Camera  di commercio, industria, artigianato  ed agricoltura di Roma», ad effettuare i controlli sulla denominazione   di   origine   protetta  «Sabina»  riferita  all'olio extravergine di oliva. |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visti  i  decreti  29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 1° luglio 2003, 28 ottobre  2003,  4 marzo  2004,  7 luglio  2004,  15 novembre 2004, 15 febbraio   2005  e  21 giugno  2005,  con  i  quali  la  validita' dell'autorizzazione  triennale  rilasciata all'organismo di controllo denominato   «Camera   di   commercio,   industria,   artigianato  ed agricoltura  di  Roma»,  con  decreto  del 21 dicembre 1999, e' stata prorogata fino al 18 novembre 2005;
 Considerato   che   l'autorita'   pubblica   designata  «Camera  di commercio,   industria,  artigianato  ed  agricoltura  di  Roma»,  ha predisposto  il  piano  dei controlli per la denominazione di origine protetta  «Sabina» riferita all'olio extravergine di oliva, adottando lo  schema  tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 23 dicembre 2002, protocollo numero 66849;
 Considerato  che il Gruppo tecnico di valutazione organismi privati DOP-IGP  non  ha  ancora  potuto  esaminare  il  predetto  piano  dei controlli  predisposto  per  la  denominazione  di  origine  protetta «Sabina» riferita all'olio extravergine di oliva;
 Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente  la  denominazione  di origine protetta «Sabina» riferita all'olio extravergine di oliva, anche nella fase intercorrente tra la scadenza  della  predetta  autorizzazione  e  il  rinnovo, al fine di consentire al Gruppo tecnico di valutazione organismi privati DOP-IGP di esaminare il predetto piano dei controlli;
 Ritenuto  di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza  dell'autorizzazione,  affinche'  il  predetto  Gruppo possa esaminare  il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine  protetta  «Sabina»  riferita all'olio extravergine di oliva, alle  medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 21 dicembre 1999;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 L'autorizzazione rilasciata all'autorita' pubblica designata Camera di  commercio,  industria,  artigianato  ed agricoltura di Roma», con sede  in  Roma, via Appia Nuova n. 218, con decreto 21 dicembre 1999, ad  effettuare  i  controlli  sulla denominazione di origine protetta «Sabina»  riferita  all'olio extravergine di oliva, registrata con il regolamento  della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, gia' prorogata  con  decreti  29 novembre  2002,  8 aprile 2003, 1° luglio 2003, 28 ottobre 2003, 4 marzo 2004, 7 luglio 2004, 15 novembre 2004, 15 febbraio  2005 e 21 giugno 2005 e' ulteriormente prorogata fino al rinnovo   dell'autorizzazione   alla   predetta   autorita'  pubblica designata che avverra' con apposito decreto ministeriale.
 |  | Art. 2. Nell'ambito   del   periodo  di  validita'  della  proroga  di  cui all'articolo  precedente  l'organismo  di  controllo  e' obbligato al rispetto   delle  prescrizioni  impartite  con  il  predetto  decreto 21 dicembre 1999.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 20 ottobre 2005
 Il direttore generale: La Torre
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