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| Gazzetta n. 256 del 2005-11-03 |  |  |  | DECRETO-LEGGE 3 novembre 2005, n. 224 |  | Interventi  urgenti  in  materia  di  agroindustria  e  di  ricerca e sperimentazione in agricoltura. |  | 
 |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
 Ritenuta   la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  adottare interventi  che  consentano  al  Ministero delle politiche agricole e forestali,   tramite   l'Istituto  sviluppo  agroalimentare  (I.S.A.) S.p.A.,  di  monitorare  i  fondi  "ex  RIBS  S.p.A." investiti nelle partecipazioni  azionarie di cui alla legge 19 dicembre 1983, n. 700, e  successive  modificazioni,  e  di  controllare  tempestivamente il rientro   dei  finanziamenti  in  essere,  individuando  il  soggetto pubblico  competente,  nonche'  di consentire il regolare svolgimento delle attivita' di ricerca e sperimentazione nel campo agricolo;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 ottobre 2005;
 Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del Ministro  delle  politiche  agricole  e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
 
 E m a n a
 il seguente decreto-legge:
 
 Art. 1. Trasferimenti patrimoniali da Sviluppo Italia S.p.A. ad I.S.A. S.p.A.
 
 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  Sviluppo  Italia  S.p.A.  trasferisce all'Istituto sviluppo agroalimentare  (I.S.A.)  S.p.A.,  senza  alcun  costo  o  spesa,  ad eccezione  dei  costi  notarili  a  carico  dell'I.S.A. S.p.A., ed in coerenza  con  le  risultanze  della  "Relazione dell'anno 2004 sullo stato  di  attuazione  dei  progetti approvati", predisposta ai sensi della   delibera   CIPE  n.  90  del  4  agosto  2000,  e  successive modificazioni,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 251 del 26 ottobre 2000, il seguente patrimonio:
 a)  credito risultante dal finanziamento ad I.S.A. S.p.A. erogato da Sviluppo Italia S.p.A. il 4 aprile 2005, pari a euro 200.000.000;
 b)  partecipazioni  acquisite  ai  sensi  degli articoli 2, 3 e 4 della  legge 19 dicembre 1983, n. 700, e dell'articolo 23 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, al netto dei fondi rettificativi e comprensive di ogni e qualsiasi diritto esistente e/o maturato alla data del trasferimento;
 c)  crediti  derivanti  da  finanziamenti  erogati ai sensi delle medesime  disposizioni  di  cui  alla  lettera  b) al netto dei fondi rettificativi e comprensivi di ogni e qualsiasi diritto esistente e/o maturato alla data del trasferimento;
 d)  disponibilita' liquide ai sensi delle richiamate disposizioni di cui alla lettera b) per un importo pari a euro 50.000.000;
 e) debito residuo inerente al finanziamento bancario contratto ai sensi  dell'articolo  2  della  legge 2 dicembre 1998, n. 423, con il relativo residuo beneficio del rimborso da parte dello Stato.
 2. Sono altresi' trasferiti ad I.S.A. S.p.A.:
 a)  gli  impegni  assunti  nei  confronti  di terzi, ivi compresi quelli  conseguenti  a  deliberazioni  adottate  ed ancora in fase di attuazione, nello svolgimento delle attivita' di cui agli articoli 2, 3  e 4 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, e dell'articolo 23 della legge  7  agosto  1997,  n.  266, e successive modificazioni, ed ogni altro  e  qualsiasi  diritto  esistente  e/o  maturato  alla data del trasferimento;
 b)  le  competenze  relative  agli  interventi di cui alla citata delibera CIPE n. 90 del 4 agosto 2000, e successive modificazioni.
 3.  Resta a carico di I.S.A. S.p.A. l'attuazione di quanto previsto dall'articolo  10,  comma 10, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
 4.  La  quota di partecipazione di Sviluppo Italia S.p.A. in I.S.A. S.p.A.   e'  trasferita  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali  per  l'importo  di  euro  240.000.  Al  relativo  onere si provvede  per  l'anno  2005 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa  di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
 5. Sviluppo Italia S.p.A. e' autorizzata ad iscrivere nelle proprie scritture   contabili   patrimoniali   esclusivamente   i  decrementi conseguenti al trasferimento delle poste patrimoniali di cui al comma 1.
 6.  I.S.A.  S.p.A  iscrivera'  nelle proprie scritture contabili le poste  patrimoniali, di cui al comma 1, trasferite al valore di libro come  iscritte in Sviluppo Italia S.p.A. al momento del trasferimento apponendo  una  riserva  speciale  di  natura  patrimoniale esente da imposte e tasse, senza vincoli di utilizzo.
 7. Le operazioni di trasferimento di cui ai commi 1 e 2 sono esenti da  imposte dirette ed indirette e da tasse in base a quanto disposto dall'articolo  4, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1.
 8.  Gli  interventi  di cui alla legge 19 dicembre 1983, n. 700, ed alla legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, possono accedere  alle  risorse  del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo  60  della  legge  27  dicembre  2002, n. 289, secondo i criteri stabiliti dal CIPE.
 9.  I  commi  42,  43  e 44 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono abrogati.
 10. All'articolo 5, comma 7-bis, della legge 27 marzo 2001, n. 122, e'  aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'ambito dei predetti limiti  e  per  un importo massimo di 560.000 euro, il Commissario ad acta  opera  anche  attraverso  specifiche convenzioni con l'Istituto sviluppo  agroalimentare (I.S.A.) S.p.A., per l'attivita' inerente la prosecuzione   degli   interventi   relativi   al  progetto  speciale promozionale   per   le   aree   interne   del   Mezzogiorno  per  la valorizzazione  dei  prodotti  agricoli  tipici, di cui alla delibera CIPE n. 132 del 6 agosto 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 29 ottobre 1999.".
 11.  All'articolo  2  della  legge  23  dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) il comma 132 e' sostituito dal seguente:
 "132.   L'Istituto   sviluppo   agroalimentare   (I.S.A.)   S.p.A., nell'ambito  delle  operazioni  di  acquisizione delle partecipazioni azionarie  e  di  erogazioni di finanziamenti a societa' ed organismi operanti  nel  settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti   agricoli,  puo'  definire  condizioni  compatibili  con  i principi  di  economia  di mercato e stipulare appositi accordi con i quali,  tra  l'altro,  gli  altri  soci,  o  eventualmente  terzi, si impegnano  a  riscattare  al valore di mercato, nel termine stabilito dal  relativo  piano  specifico  di  intervento, le azioni o le quote sociali acquisite.";
 b) dopo il comma 132 sono inseriti i seguenti:
 "132-bis.  L'I.S.A.  S.p.A.,  con  le  medesime modalita' di cui al comma  132, partecipa ad iniziative promosse da societa', enti, fiere ed  altri  organismi  allo  scopo  di  predisporre  studi,  ricerche, programmi  di  promozione e di potenziamento dei circuiti commerciali dei prodotti agricoli ed agroindustriali.
 132-ter.  Per  le finalita' di cui ai commi 132 e 132-bis, l'I.S.A. S.p.A.  si  avvale  dei  propri  fondi eventualmente integrati con le risorse  del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo i criteri stabiliti dal CIPE.".
 12.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 |  | Art. 2. Contratti di lavoro autonomo degli   enti   di  ricerca  nel  settore agricolo
 
 1.  Per  gli enti di ricerca vigilati dal Ministero delle politiche agricole  e  forestali  l'autorizzazione alla stipula di contratti di collaborazione   coordinata  e  continuativa  di  cui  al  comma  122 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' estesa anche ad  altre  tipologie  di  contratti di lavoro autonomo, nel limite di autorizzazione  alle  spese  delle  medesime  amministrazioni  e  nel rispetto dei vincoli statuiti dal medesimo comma 122.
 |  | Art. 3. Emergenza alimentare in Pakistan
 
 1.  Per  far  fronte  allo  stato di grave emergenza conseguente al sisma verificatosi in Pakistan, l'AGEA e' autorizzata a provvedere al reperimento  e  trasporto di razioni alimentari da inviare secondo le istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri.
 2. Le risorse occorrenti per gli interventi di cui al comma 1, pari a  2.500.000  euro, sono reperite nell'ambito della disponibilita' di bilancio dell'AGEA per l'anno 2005.
 |  | Art. 4. Entrata in vigore
 
 1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 3 novembre 2005
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Alemanno,   Ministro   delle  politiche
 agricole e forestali
 Tremonti,   Ministro  del-l'economia  e
 delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
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