Gazzetta n. 255 del 2005-11-02
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DECRETO 18 ottobre 2005
Determinazione del sovrapprezzo unitario delle batterie al piombo, previsto dall'articolo 9-quinquies, comma 8, della legge 9 novembre 1988, n. 475.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, di istituzione del Ministero dell'ambiente e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 3 marzo 1987, n. 59, recante disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo;
Visto l'art. 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, in legge 9 novembre 1988, n. 475, cosi' come modificato dall'art. 15 della legge 1° marzo 2002, n. 39, che ha istituito il consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi (Cobat);
Considerato che il comma 8, del citato art. 9-quinquies, stabilisce che con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono determinati il sovrapprezzo e la percentuale dei costi da coprirsi con l'applicazione del sovrapprezzo;
Visto lo statuto del consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi (Cobat), approvato con decreto 2 febbraio 2004 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 35 del 12 febbraio 2004;
Visto il proprio decreto del 30 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 19, del 24 gennaio 1997, relativo alla «Determinazione del sovrapprezzo unitario per le batterie al piombo»;
Visto il proprio decreto del 16 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157, del 7 luglio 1999, relativo alla «Variazione del sovrapprezzo unitario delle batterie al piombo»;
Visto il proprio decreto del 16 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 69, del 24 marzo 2005, relativo alla «Rideterminazione del sovrapprezzo unitario di vendita delle batterie al piombo»;
Visto che l'assemblea dei soci del Consorzio obbligatorio delle batterie esauste e dei rifiuti piombosi - Cobat in data 13 luglio 2005 ha deliberato una riduzione del sovrapprezzo attualmente applicato, in ragione di un riscontrato aumento della quotazione del piombo al London Metal Exchange e della necessita' di modificare l'agio riconosciuto per la riscossione del sovrapprezzo;
Vista la relazione tecnica fornita dal consorzio obbligatorio delle batterie esauste e dei rifiuti piombosi - Cobat allegata al presente decreto sub b);
Considerata la necessita' di provvedere ad una nuova determinazione del sovrapprezzo unitario per batterie al piombo;
Decreta:

Art. 1.
1. Il sovrapprezzo unitario di vendita delle batterie al piombo previsto dall'art. 9-quinquies, comma 8, della legge 9 novembre 1988, n. 475, e' determinato, a decorrere dal 1° gennaio 2006, secondo lo schema allegato sub a) che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Il sovrapprezzo di cui al comma 1 e' applicato alle seguenti tipologie di batterie al piombo:
a) batterie d'avviamento e monoblocchi industriali di capacita' minore o uguale a 20 Ah;
b) batterie d'avviamento e monoblocchi industriali di capacita' maggiore di 20 Ah e minore o uguale a 95 Ah;
c) batterie d'avviamento e monoblocchi industriali di capacita' maggiore di 95 Ah;
d) elementi sciolti di batterie industriali di qualsiasi capacita'.
Art. 2.
1. Il sovrapprezzo sara' anticipato al Cobat dai produttori e dagli importatori di batterie al piombo, nonche' dagli importatori di beni contenenti batterie al piombo, con cadenza trimestrale.
2. I costi di riscossione del sovrapprezzo sono determinati in ragione del 12,55% dell'entita' globale del sovrapprezzo prima del trasferimento al Cobat.
Art. 3.
1. La congruita' del sovrapprezzo sara' verificata con cadenza annuale dai Ministeri concertanti sulla base di una relazione fornita dal consiglio di amministrazione del Cobat.
Art. 4.
1. Tutti i produttori e gli importatori di batterie al piombo, nonche' gli importatori di beni contenenti batterie al piombo, sono obbligati a versare il sovrapprezzo, nei tempi e nella misura stabiliti dal presente decreto, al Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi - Cobat ed a fornire le informazioni da questo richieste.
2. Chiunque, a seguito di un controllo effettuato dal Cobat, risulti inadempiente alla dichiarazione trimestrale, sara' perseguito a termine di legge.
3. Chiunque, pur avendo denunciato al Cobat l'immissione in commercio in Italia di batterie al piombo, ritardi od ometta il relativo pagamento del sovrapprezzo, sara' perseguito a termine di legge.
Art. 5.
1. La percentuale dei costi per lo svolgimento dei compiti del Cobat, cosi' come indicato nella premessa, da coprirsi con il sovrapprezzo previsto dall'art. 9-quinquies, comma 8, della legge 9 novembre 1988, n. 475, e' determinata, a decorrere dal 1° gennaio 2006, nella misura del 39% dei costi annui prevedibili, pari a 12.696 migliaia di euro, al netto dei costi di riscossione.
Art. 6.
1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e la sua efficacia decorre dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Roma, 18 ottobre 2005

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
Matteoli
Il Ministro delle attivitą produttive
Scajola
Allegato A

----> Vedere Allegato a pag. 52 <----
Allegato B

----> Vedere Allegato a pag. 53 <----