Gazzetta n. 255 del 2005-11-02
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 ottobre 2005
Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravissimi dissesti idrogeologici con connessi diffusi movimenti franosi verificatisi nel territorio del comune di Cerzeto. (Ordinanza n. 3472).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 marzo 2005, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 gennaio 2006, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Cerzeto, provincia di Cosenza, interessato da gravissimi dissesti idrogeologici con conseguenti diffusi movimenti franosi;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3427 del 29 aprile 2005 recante «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravissimi dissesti idrogeologici con connessi diffusi movimenti franosi verificatisi nel territorio del comune di Cerzeto»;
Visto l'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3427 del 29 aprile 2005 che dispone che il capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato puo' avvalersi, per l'espletamento del proprio incarico, di un soggetto attuatore;
Ritenuto necessario regolamentare compiutamente gli interventi affidati al capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato al fine di avviare celermente le attivita' finalizzate alla delocalizzazione ed alla ricostruzione della frazione di Cavallerizzo;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;
Acquisita l'intesa della regione Calabria con nota del 18 ottobre 2005;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:

Art. 1.
1. Il capo del Dipartimento della protezione civile, Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3427 del 29 aprile 2005, assicura, oltre al completamento delle iniziative da portare a termine ai sensi della predetta ordinanza, anche il complessivo coordinamento delle attivita' finalizzate all'individuazione delle aree idonee alla delocalizzazione dell'abitato di Cavallerizzo, alla progettazione, nonche' alla realizzazione dell'insediamento.
2. Per l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, il Commissario delegato si avvale del Direttore del S.I.I.T. - settore infrastrutture Lazio, Abruzzo e Sardegna, in qualita' di soggetto attuatore, cui affida specifici settori di intervento sulla base di direttive ed indicazioni, nonche' della collaborazione degli uffici tecnici regionali, degli enti locali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.
3. Al fine di soddisfare le nuove ed ulteriori esigenze derivanti dalla situazione emergenziale e dalla necessita' di avviare tutte le iniziative finalizzate alla realizzazione del nuovo insediamento presso aree idonee, il Commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi di tre unita' da assumersi con contratto a tempo determinato ed individuate con scelta di carattere fiduciario tenuto conto della professionalita' richiesta e delle pregresse esperienze lavorative.
4. Il Commissario delegato per l'attuazione degli interventi di competenza provvede, anche per il tramite del soggetto attuatore, all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessaria, alla Conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla acquisizione della disponibilita' dei progetti. Qualora alla Conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la Conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di Conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', la determinazione e' subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 11 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, all'assenso del Ministero competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.
5. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla Conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.
6. Il Commissario delegato, d'intesa con la regione Calabria, adotta un piano di delocalizzazione e ricostruzione contenente l'individuazione delle aree e la - realizzazione delle opere occorrenti per la nuova costruzione dell'abitato di Cavallerizzo; l'approvazione da parte del Commissario delegato, anche per il tramite del soggetto attuatore, del piano e dei relativi progetti definitivi costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti, approvazione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' delle relative opere.
7. Il Commissario delegato, anche per il tramite del soggetto attuatore, provvede per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.
8. Nelle more dell'approvazione del piano di ricostruzione, il Commissario delegato provvede all'immediata realizzazione di strutture destinate a scopi di interesse sociale, di pubblica utilita' e di immediata ripresa delle attivita' produttive presistenti, nonche' individua, se necessario, strutture gia' esistenti da adibire a sedi di attivita' di interesse pubblico, provvedendo ad ogni ulteriore iniziativa volta al relativo attrezzamento.
9. L'amministrazione comunale di Cerzeto, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, mette a disposizione della struttura del Commissario delegato tutte le necessarie informazioni di carattere anagrafico, catastale, urbanistico e tributario, e comunque tutte le informazioni richieste dal Commissario medesimo e dal soggetto attuatore, finalizzate alla migliore definizione progettuale delle fasi relative al nuovo insediamento.
Art. 2.

1. Il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, istituisce un comitato con il compito di monitorare le attivita' in atto di competenza degli enti locali, verificando il rispetto delle modalita' attuative e la coerenza degli atti emessi rispetto a quanto disposto dalle ordinanze di protezione civile. La composizione e l'organizzazione del comitato e' stabilita dal capo del Dipartimento della protezione civile.
Art. 3.
1. L'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3427 del 29 aprile 2005 e' cosi' sostituito:
«Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 3, 4 e 5 si provvede a carico del Fondo della protezione civile;
agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 2 si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, 311».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 1, comma 3 ed art. 2 della presente ordinanza si provvede a carico del Fondo della protezione civile; agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 1, commi 6, 7 ed 8, si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, 311.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 ottobre 2005
Il Presidente: Berlusconi