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| Gazzetta n. 255 del 2005-11-02 |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 ottobre 2005 |  | Ulteriori   interventi   urgenti   diretti  a  fronteggiare  i  danni conseguenti ai gravissimi dissesti idrogeologici con connessi diffusi movimenti  franosi verificatisi nel territorio del comune di Cerzeto. (Ordinanza n. 3472). |  | 
 |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto  l'art.  107,  comma  1,  lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 marzo  2005,  con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 gennaio 2006,  lo  stato  di  emergenza nel territorio del comune di Cerzeto, provincia    di   Cosenza,   interessato   da   gravissimi   dissesti idrogeologici con conseguenti diffusi movimenti franosi;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3427 del  29 aprile  2005  recante  «Primi  interventi  urgenti  diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravissimi dissesti idrogeologici con  connessi  diffusi  movimenti franosi verificatisi nel territorio del comune di Cerzeto»;
 Visto  l'art.  1  dell'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei Ministri  n.  3427  del  29 aprile  2005  che dispone che il capo del Dipartimento  della  protezione  civile  -  Commissario delegato puo' avvalersi,  per  l'espletamento  del proprio incarico, di un soggetto attuatore;
 Ritenuto  necessario  regolamentare  compiutamente  gli  interventi affidati   al   capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile  - Commissario  delegato  al  fine  di  avviare  celermente le attivita' finalizzate   alla   delocalizzazione  ed  alla  ricostruzione  della frazione di Cavallerizzo;
 Vista  la  direttiva  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre  2004,  recante «Indirizzi in materia di protezione civile in  relazione  all'attivita'  contrattuale  riguardante  gli  appalti pubblici   di   lavori,   di   servizi  e  di  forniture  di  rilievo comunitario»;
 Acquisita  l'intesa  della regione Calabria con nota del 18 ottobre 2005;
 Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Dispone:
 
 Art. 1.
 1.  Il  capo  del Dipartimento della protezione civile, Commissario delegato  ai  sensi  dell'art.  1  dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3427 del 29 aprile 2005, assicura, oltre al completamento  delle  iniziative  da portare a termine ai sensi della predetta   ordinanza,   anche   il  complessivo  coordinamento  delle attivita'  finalizzate  all'individuazione  delle  aree  idonee  alla delocalizzazione  dell'abitato  di  Cavallerizzo, alla progettazione, nonche' alla realizzazione dell'insediamento.
 2.  Per  l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza,  il  Commissario delegato si avvale del Direttore del S.I.I.T.  -  settore  infrastrutture  Lazio,  Abruzzo  e Sardegna, in qualita'  di  soggetto  attuatore,  cui  affida  specifici settori di intervento  sulla  base  di  direttive  ed indicazioni, nonche' della collaborazione  degli  uffici  tecnici regionali, degli enti locali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.
 3.  Al  fine di soddisfare le nuove ed ulteriori esigenze derivanti dalla  situazione emergenziale e dalla necessita' di avviare tutte le iniziative  finalizzate  alla  realizzazione  del  nuovo insediamento presso  aree  idonee,  il  Commissario  delegato  e'  autorizzato  ad avvalersi   di   tre  unita'  da  assumersi  con  contratto  a  tempo determinato  ed individuate con scelta di carattere fiduciario tenuto conto  della  professionalita' richiesta e delle pregresse esperienze lavorative.
 4.  Il  Commissario  delegato  per l'attuazione degli interventi di competenza  provvede,  anche  per  il tramite del soggetto attuatore, all'approvazione  dei  progetti,  ricorrendo,  ove  necessaria,  alla Conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla acquisizione della disponibilita' dei progetti. Qualora alla Conferenza di servizi il   rappresentante  di  un'amministrazione  invitata  sia  risultato assente,   o,   comunque,   non   dotato   di   adeguato   potere  di rappresentanza,   la   Conferenza  delibera  prescindendo  dalla  sua presenza  e  dalla  adeguatezza  dei  poteri  di  rappresentanza  dei soggetti  intervenuti.  Il dissenso manifestato in sede di Conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le    specifiche   indicazioni   progettuali   necessarie   al   fine dell'assenso.    In   caso   di   motivato   dissenso   espresso   da un'amministrazione      preposta      alla     tutela     ambientale, paesaggistico-territoriale,  del  patrimonio storico-artistico o alla tutela  della  salute e della pubblica incolumita', la determinazione e'  subordinata,  in  deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  come  sostituito  dall'art. 11 della legge 11 febbraio  2005, n. 15, all'assenso del Ministero competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.
 5.  I  pareri,  visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla Conferenza di servizi  di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della  legge  15 maggio  1997,  n.  127,  devono  essere  resi  dalle amministrazioni  competenti  entro  sette  giorni  dalla richiesta e, qualora   entro   tale   termine   non   siano   resi,  si  intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.
 6.  Il  Commissario  delegato,  d'intesa  con  la regione Calabria, adotta  un  piano  di  delocalizzazione  e  ricostruzione  contenente l'individuazione   delle  aree  e  la  -  realizzazione  delle  opere occorrenti  per  la  nuova  costruzione dell'abitato di Cavallerizzo; l'approvazione  da  parte  del  Commissario  delegato,  anche  per il tramite  del  soggetto  attuatore,  del piano e dei relativi progetti definitivi  costituisce  variante agli strumenti urbanistici vigenti, approvazione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' delle relative opere.
 7.  Il  Commissario  delegato,  anche  per  il tramite del soggetto attuatore,  provvede per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni  delle  aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli  interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto   di   occupazione  d'urgenza,  prescindendo  da  ogni  altro adempimento,  alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.
 8.  Nelle  more  dell'approvazione  del  piano di ricostruzione, il Commissario   delegato   provvede   all'immediata   realizzazione  di strutture  destinate  a  scopi  di  interesse  sociale,  di  pubblica utilita'   e   di   immediata   ripresa  delle  attivita'  produttive presistenti,   nonche'   individua,  se  necessario,  strutture  gia' esistenti  da  adibire  a  sedi  di  attivita' di interesse pubblico, provvedendo   ad   ogni   ulteriore   iniziativa  volta  al  relativo attrezzamento.
 9.  L'amministrazione  comunale  di  Cerzeto,  entro  dieci  giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, mette a disposizione della   struttura   del  Commissario  delegato  tutte  le  necessarie informazioni   di  carattere  anagrafico,  catastale,  urbanistico  e tributario,   e   comunque   tutte   le  informazioni  richieste  dal Commissario  medesimo  e  dal  soggetto  attuatore,  finalizzate alla migliore   definizione  progettuale  delle  fasi  relative  al  nuovo insediamento.
 |  | Art. 2. 
 1.   Il   capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile  della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro trenta giorni dalla data di  pubblicazione  della  presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana, istituisce un comitato con il compito di monitorare  le  attivita'  in  atto  di competenza degli enti locali, verificando il rispetto delle modalita' attuative e la coerenza degli atti  emessi rispetto a quanto disposto dalle ordinanze di protezione civile.  La composizione e l'organizzazione del comitato e' stabilita dal capo del Dipartimento della protezione civile.
 |  | Art. 3. 1.  L'art.  6  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri n. 3427 del 29 aprile 2005 e' cosi' sostituito:
 «Agli  oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 3, 4 e 5 si provvede a carico del Fondo della protezione civile;
 agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  dell'art.  2 si provvede nell'ambito  delle  risorse di cui all'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, 311».
 2.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione dell'art. 1, comma 3 ed art.  2 della presente ordinanza si provvede a carico del Fondo della protezione  civile; agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 1, commi  6,  7  ed  8,  si  provvede  nell'ambito  delle risorse di cui all'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, 311.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 21 ottobre 2005
 Il Presidente: Berlusconi
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