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| Gazzetta n. 255 del 2005-11-02 |  | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI |  | DECRETO 28 settembre 2005, n. 222 |  | Modifiche  al  regolamento di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 1997,   n.   507,  recante  norme  per  l'istituzione  del  biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichita', parchi e giardini monumentali. |  | 
 |  | IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 
 Visti gli articoli 101, 102, 103, 110, 112, 115, 117, 119 e 130 del decreto  legislativo  22 gennaio  2004,  n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato «Codice»;
 Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
 Visto  il  decreto  legislativo  20 ottobre  1998,  n.  368, che ha istituito  il  Ministero  per  i  beni  e  le attivita' culturali, di seguito denominato «Ministero», e successive modificazioni;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173,  recante  il  regolamento  di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
 Visto  l'articolo  1,  comma  1,  della legge 25 marzo 1997, n. 78, concernente la soppressione della tassa di ingresso ai musei statali;
 Visto  il  decreto  ministeriale  11 dicembre 1997, n. 507, recante norme  per  l'istituzione  del  biglietto  di  ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichita', parchi e giardini monumentali e successive modificazioni;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 16 maggio 2005;
 Vista  la nota resa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data  16 maggio  2005, a seguito di comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 
 A d o t t a
 il seguente regolamento:
 Art. 1.
 
 1.  L'articolo  1,  comma  1,  del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, e' sostituito dal seguente:
 «1.  L'ingresso  ai musei, alle aree e ai parchi archeologici ed ai complessi  monumentali, come definiti all'articolo 101 del Codice, e' consentito, di regola, dietro pagamento di un biglietto.».
 
 
 
 Avvertenza:
 
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente   in  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 Note alla premessa:
 
 - Il testo degli articoli 101, 102, 103, 110, 112, 115,
 117,  119 e 130 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
 42  (Codice dei beni culturali e del paesaggio), pubblicato
 nella  Gazzetta  Ufficiale  24  febbraio  2004, n. 45 e' il
 seguente:
 «Art.  101  (Istituti  e luoghi della cultura). - 1. Ai
 fini  del  presente  codice  sono  istituti  e luoghi della
 cultura  i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i
 parchi archeologici, i complessi monumentali.
 2. Si intende per:
 a) «museo»,  una struttura permanente che acquisisce,
 conserva,  ordina ed espone beni culturali per finalita' di
 educazione e di studio;
 b) «biblioteca»,   una   struttura   permanente   che
 raccoglie  e  conserva  un  insieme  organizzato  di libri,
 materiali  e  informazioni,  comunque editi o pubblicati su
 qualunque  supporto, e ne assicura la consultazione al fine
 di promuovere la lettura e lo studio;
 c) «archivio»,    una    struttura   permanente   che
 raccoglie,  inventaria  e  conserva  documenti originali di
 interesse  storico  e  ne  assicura  la  consultazione  per
 finalita' di studio e di ricerca;
 d) «area  archeologica», un sito caratterizzato dalla
 presenza  di  resti  di  natura  fossile  o  di manufatti o
 strutture preistorici o di eta' antica;
 e) «parco   archeologico»,   un  ambito  territoriale
 caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla
 compresenza  di valori storici, paesaggistici o ambientali,
 attrezzato come museo all'aperto;
 f) «complesso monumentale», un insieme formato da una
 pluralita' di fabbricati edificati anche in epoche diverse,
 che  con  il  tempo  hanno  acquisito,  come  insieme,  una
 autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.
 3.  Gli  istituti  ed  i  luoghi  di cui al comma 1 che
 appartengono   a  soggetti  pubblici  sono  destinati  alla
 pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.
 4. Le strutture espositive e di consultazione nonche' i
 luoghi  di  cui  al  comma  1  che  appartengono a soggetti
 privati  e  sono  aperti  al pubblico espletano un servizio
 privato di utilita' sociale».
 «Art.  102 (Fruizione degli istituti e dei luoghi della
 cultura  di  appartenenza  pubblica).  -  1.  Lo  Stato, le
 regioni, gli altri enti pubblici territoriali ed ogni altro
 ente ed istituto pubblico, assicurano la fruizione dei beni
 presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'art. 101,
 nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente
 codice.
 2.  Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la
 legislazione  regionale  disciplina  la  fruizione dei beni
 presenti  negli  istituti  e  nei  luoghi della cultura non
 appartenenti   allo  Stato  o  dei  quali  lo  Stato  abbia
 trasferito  la  disponibilita'  sulla  base della normativa
 vigente.
 3. La fruizione dei beni culturali pubblici al di fuori
 degli  istituti  e  dei  luoghi  di  cui  all'art.  101  e'
 assicurata,  secondo  le  disposizioni del presente Titolo,
 compatibilmente    con    lo    svolgimento   degli   scopi
 istituzionali cui detti beni sono destinati.
 4.  Al  fine di coordinare, armonizzare ed integrare la
 fruizione  relativamente  agli  istituti ed ai luoghi della
 cultura  di  appartenenza  pubblica lo Stato, e per esso il
 Ministero,   le   regioni   e   gli   altri  enti  pubblici
 territoriali  definiscono  accordi  nell'ambito  e  con  le
 procedure  dell'art.  112.  In  assenza di accordo, ciascun
 soggetto  pubblico  e'  tenuto a garantire la fruizione dei
 beni di cui ha comunque la disponibilita'.
 5.  Mediante  gli  accordi di cui al comma 4 il Ministero
 puo'  altresi'  trasferire  alle  regioni e agli altri enti
 pubblici    territoriali,    in   base   ai   principi   di
 sussidiarieta',   differenziazione   ed   adeguatezza,   la
 disponibilita'  di istituti e luoghi della cultura, al fine
 di  assicurare  un'adeguata  fruizione e valorizzazione dei
 beni ivi presenti».
 «Art.  103  (Accesso  agli  istituti ed ai luoghi della
 cultura).  -  1.  L'accesso  agli  istituti  ed  ai  luoghi
 pubblici  della cultura puo' essere gratuito o a pagamento.
 Il   Ministero,  le  regioni  e  gli  altri  enti  pubblici
 territoriali   possono   stipulare  intese  per  coordinare
 l'accesso ad essi.
 2.  L'accesso alle biblioteche ed agli archivi pubblici
 per finalita' di lettura, studio e ricerca e' gratuito.
 3.  Nei  casi  di accesso a pagamento, il Ministero, le
 regioni e gli altri enti pubblici territoriali determinano:
 a) i casi di libero accesso e di ingresso gratuito;
 b) le  categorie  di  biglietti  e  i  criteri per la
 determinazione del relativo prezzo. Il prezzo del biglietto
 include gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni
 previste alla lettera c);
 c) le modalita' di emissione, distribuzione e vendita
 del    biglietto    d'ingresso   e   di   riscossione   del
 corrispettivo,  anche  mediante  convenzioni  con  soggetti
 pubblici   e   privati.   Per  la  gestione  dei  biglietti
 d'ingresso   possono   essere  impiegate  nuove  tecnologie
 informatiche,  con  possibilita'  di  prevendita  e vendita
 presso terzi convenzionati;
 d) l'eventuale percentuale dei proventi dei biglietti
 da  assegnare all'Ente nazionale di assistenza e previdenza
 per  i  pittori,  scultori,  musicisti, scrittori ed autori
 drammatici.
 4.  Eventuali  agevolazioni per l'accesso devono essere
 regolate    in   modo   da   non   creare   discriminazioni
 ingiustificate  nei  confronti  dei  cittadini  degli altri
 Stati membri dell'Unione europea».
 «Art.  110  (Incasso  e  riparto di proventi). - 1. Nei
 casi  previsti dall'art. 115, comma 2, i proventi derivanti
 dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti ed ai
 luoghi  della  cultura, nonche' dai canoni di concessione e
 dai  corrispettivi  per la riproduzione dei beni culturali,
 sono  versati  ai  soggetti  pubblici  cui  gli istituti, i
 luoghi o i singoli beni appartengono o sono in consegna, in
 conformita'  alle  rispettive  disposizioni di contabilita'
 pubblica.
 2.   Ove   si   tratti   di  istituti,  luoghi  o  beni
 appartenenti o in consegna allo Stato, i proventi di cui al
 comma  1 sono versati alla sezione di tesoreria provinciale
 dello  Stato,  anche  mediante versamento in conto corrente
 postale intestato alla tesoreria medesima, ovvero sul conto
 corrente   bancario   aperto  da  ciascun  responsabile  di
 istituto  o  luogo  della  cultura  presso  un  istituto di
 credito.   In   tale  ultima  ipotesi  l'istituto  bancario
 provvede,  non  oltre  cinque  giorni dalla riscossione, al
 versamento  delle  somme affluite alla sezione di tesoreria
 provinciale  dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle
 finanze riassegna le somme incassate alle competenti unita'
 previsionali  di base dello stato di previsione della spesa
 del Ministero, secondo i criteri e nella misura fissati dal
 Ministero medesimo.
 3.  I  proventi  derivanti  dalla vendita dei biglietti
 d'ingresso  agli  istituti  ed  ai luoghi appartenenti o in
 consegna  allo  Stato  sono destinati alla realizzazione di
 interventi  per  la sicurezza e la conservazione dei luoghi
 medesimi, ai sensi dell'art. 29, nonche' all'espropriazione
 e  all'acquisto di beni culturali, anche mediante esercizio
 della prelazione.
 4.  I  proventi  derivanti  dalla vendita dei biglietti
 d'ingresso  agli  istituti  ed  ai luoghi appartenenti o in
 consegna   ad   altri   soggetti  pubblici  sono  destinati
 all'incremento   ed   alla  valorizzazione  del  patrimonio
 culturale».
 «Art.   112   (Valorizzazione  dei  beni  culturali  di
 appartenenza  pubblica).  -  1.  Lo  Stato, le regioni, gli
 altri    enti    pubblici    territoriali   assicurano   la
 valorizzazione  dei  beni  presenti  negli  istituti  e nei
 luoghi  indicati  all'art.  101,  nel rispetto dei principi
 fondamentali fissati dal presente codice.
 2.  Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la
 legislazione  regionale  disciplina  la  valorizzazione dei
 beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non
 appartenenti   allo  Stato  o  dei  quali  lo  Stato  abbia
 trasferito  la  disponibilita'  sulla  base della normativa
 vigente.
 3.  La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di
 fuori  degli  istituti  e dei luoghi di cui all'art. 101 e'
 assicurata,  secondo  le  disposizioni del presente Titolo,
 compatibilmente    con    lo    svolgimento   degli   scopi
 istituzionali cui detti beni sono destinati.
 4.  Al  fine di coordinare, armonizzare ed integrare le
 attivita'   di   valorizzazione  dei  beni  del  patrimonio
 culturale  di  appartenenza  pubblica,  lo  Stato,  per  il
 tramite del Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici
 territoriali  stipulano  accordi su base regionale, al fine
 di  definire  gli  obbiettivi  e  fissarne  i  tempi  e  le
 modalita'  di  attuazione.  Con  gli  accordi medesimi sono
 individuate   le  adeguate  forme  di  gestione,  ai  sensi
 dell'art. 115.
 5. Qualora, entro i tempi stabiliti, gli accordi di cui
 al  comma 4 non siano raggiunti tra i competenti organi, la
 loro  definizione  e'  rimessa alla decisione congiunta del
 Ministro,  del  presidente  della  Regione,  del presidente
 della  Provincia  e  dei sindaci dei comuni interessati. In
 assenza  di  accordo, ciascun soggetto pubblico e' tenuto a
 garantire  la valorizzazione dei beni di cui ha comunque la
 disponibilita'.
 6. Lo Stato, per il tramite del Ministero, le regioni e
 gli  altri  enti pubblici territoriali possono definire, in
 sede   di   Conferenza   unificata,  indirizzi  generali  e
 procedure  per  uniformare,  sul  territorio nazionale, gli
 accordi indicati al medesimo comma 4.
 7.  Agli  accordi di cui al comma 4 possono partecipare
 anche  soggetti  privati  e,  previo  consenso dei soggetti
 interessati,  gli  accordi medesimi possono riguardare beni
 di proprieta' privata.
 8.  I  soggetti  pubblici  interessati possono altresi'
 stipulare   apposite   convenzioni   con   le  associazioni
 culturali  o  di  volontariato  che  svolgono  attivita' di
 promozione   e   diffusione   della   conoscenza  dei  beni
 culturali».
 «Art.  115  (Forme  di  gestione). - 1. Le attivita' di
 valorizzazione  dei  beni  culturali ad iniziativa pubblica
 sono gestite in forma diretta o indiretta.
 2.  La gestione in forma diretta e' svolta per mezzo di
 strutture   organizzative   interne  alle  amministrazioni,
 dotate  di  adeguata  autonomia scientifica, organizzativa,
 finanziaria  e  contabile,  e provviste di idoneo personale
 tecnico.
 3. La gestione in forma indiretta e' attuata tramite:
 a) affidamento  diretto  a  istituzioni,  fondazioni,
 associazioni,   consorzi,  societa'  di  capitali  o  altri
 soggetti,  costituiti  o partecipati, in misura prevalente,
 dall'amministrazione pubblica cui i beni pertengono;
 b) concessione  a  terzi, in base ai criteri indicati
 ai commi 4 e 5.
 4.  Lo  Stato  e  le regioni ricorrono alla gestione in
 forma  indiretta  al fine di assicurare un adeguato livello
 di  valorizzazione dei beni culturali. La scelta tra le due
 forme di gestione indicate alle lettere a) e b) del comma 3
 e'  attuata  previa  valutazione comparativa, in termini di
 efficienza  ed  efficacia, degli obiettivi che si intendono
 perseguire e dei relativi mezzi, metodi e tempi.
 5.  Qualora,  a  seguito  della  comparazione di cui al
 comma  4,  risulti preferibile ricorrere alla concessione a
 terzi,  alla  stessa  si  provvede  mediante  procedure  ad
 evidenza  pubblica,  sulla  base di valutazione comparativa
 dei progetti presentati.
 6.  Gli altri enti pubblici territoriali ordinariamente
 ricorrono  alla gestione in forma indiretta di cui al comma
 3,  lettera  a), salvo che, per le modeste dimensioni o per
 le  caratteristiche  dell'attivita'  di valorizzazione, non
 risulti  conveniente  od  opportuna  la  gestione  in forma
 diretta.
 7.  Previo  accordo  tra  i titolari delle attivita' di
 valorizzazione,  l'affidamento o la concessione previsti al
 comma  3  possono  essere  disposti  in  modo  congiunto ed
 integrato.
 8.   Il  rapporto  tra  il  titolare  dell'attivita'  e
 l'affidatario   od   il   concessionario  e'  regolato  con
 contratto  di  servizio,  nel  quale  sono specificati, tra
 l'altro, i livelli qualitativi di erogazione del servizio e
 di  professionalita'  degli  addetti  nonche'  i  poteri di
 indirizzo  e controllo spettanti al titolare dell'attivita'
 o del servizio.
 9.  Il  titolare  dell'attivita'  puo'  partecipare  al
 patrimonio  o  al  capitale dei soggetti di cui al comma 3,
 lettera  a),  anche  con  il  conferimento  in uso del bene
 culturale   oggetto  di  valorizzazione.  Gli  effetti  del
 conferimento  si  esauriscono, senza indennizzo, in tutti i
 casi di cessazione totale dalla partecipazione da parte del
 titolare  dell'attivita'  o del servizio, di estinzione del
 soggetto  partecipato  ovvero  di cessazione, per qualunque
 causa,  dell'affidamento  dell'attivita'  o del servizio. I
 beni   conferiti  in  uso  non  sono  soggetti  a  garanzia
 patrimoniale   specifica   se   non  in  ragione  del  loro
 controvalore economico.
 10.  All'affidamento o alla concessione di cui al comma
 3  puo'  essere  collegata  la  concessione in uso del bene
 culturale  oggetto  di valorizzazione. La concessione perde
 efficacia,   senza   indennizzo,   in   qualsiasi  caso  di
 cessazione   dell'affidamento   o   della  concessione  del
 servizio o dell'attivita».
 «Art.  117  (Servizi aggiuntivi). - 1. Negli istituti e
 nei  luoghi  della  cultura  indicati  all'art. 101 possono
 essere  istituiti  servizi  di  assistenza  culturale  e di
 ospitalita' per il pubblico.
 2. Rientrano tra i servizi di cui al comma 1:
 a) il  servizio editoriale e di vendita riguardante i
 cataloghi   e   i   sussidi  catalografici,  audiovisivi  e
 informatici,   ogni   altro  materiale  informativo,  e  le
 riproduzioni di beni culturali;
 b) i  servizi  riguardanti beni librai e archivistici
 per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito
 bibliotecario;
 c) la   gestione   di   raccolte   discografiche,  di
 diapoteche e biblioteche museali;
 d) la  gestione  dei  punti vendita e l'utilizzazione
 commerciale delle riproduzioni dei beni;
 e) i  servizi  di  accoglienza, ivi inclusi quelli di
 assistenza  e  di intrattenimento per l'infanzia, i servizi
 di  informazione, di guida e assistenza didattica, i centri
 di incontro;
 f) i  servizi  di  caffetteria,  di  ristorazione, di
 guardaroba;
 g) l'organizzazione   di   mostre   e  manifestazioni
 culturali, nonche' di iniziative promozionali.
 3.  I  servizi di cui al comma 1 possono essere gestiti
 in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e
 di biglietteria.
 4.  La  gestione  dei servizi medesimi e' attuata nelle
 forme previste dall'art. 115.
 5. I canoni di concessione dei servizi sono incassati e
 ripartiti ai sensi dell'art. 110».
 «Art.  119  (Diffusione della conoscenza del patrimonio
 culturale  nelle  scuole).  - 1. Il Ministero, il Ministero
 per  l'istruzione, l'universita' e la ricerca, le regioni e
 gli  altri  enti  pubblici territoriali interessati possono
 concludere  accordi per diffondere la conoscenza e favorire
 la  fruizione  del  patrimonio  culturale  da  parte  degli
 studenti.
 2.  Sulla  base  degli  accordi  previsti al comma 1, i
 responsabili  degli  istituti e dei luoghi della cultura di
 cui  all'art.  101  possono stipulare con le scuole di ogni
 ordine  e  grado,  appartenenti  al  sistema  nazionale  di
 istruzione,  apposite  convenzioni  per  la elaborazione di
 percorsi  didattici,  la  predisposizione  di  materiali  e
 sussidi   audiovisivi,   nonche'   per   la   formazione  e
 l'aggiornamento  dei  docenti.  I percorsi, i materiali e i
 sussidi  tengono  conto  della  specificita'  della  scuola
 richiedente   e   delle   eventuali   particolari  esigenze
 determinate dalla presenza di alunni disabili».
 «Art. 130 (Disposizioni regolamentari precedenti). - 1.
 Fino  all'emanazione dei decreti e dei regolamenti previsti
 dal   presente   codice,   restano  in  vigore,  in  quanto
 applicabili,  le disposizioni dei regolamenti approvati con
 regio  decreto  2 ottobre  1911,  n.  1163, e regio decreto
 30 gennaio   1913,   n.  363,  e  ogni  altra  disposizione
 regolamentare  attinente  alle  norme  contenute  in questa
 Parte».
 -  Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
 400,  recante:  «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
 ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
 pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
 214, S.O., e' il seguente:
 «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
 della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
 Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
 pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
 essere emanati regolamenti per disciplinare:
 a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
 legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
 b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
 decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
 quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
 regionale;
 c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
 leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
 tratti di materie comunque riservate alla legge;
 d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
 amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
 dalla legge;
 e).
 2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
 deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
 Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
 disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
 di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
 della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
 regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
 regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
 norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
 norme regolamentari.
 3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
 regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
 autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
 espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
 materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
 adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
 necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
 I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
 dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
 dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
 del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
 4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
 ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
 denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
 del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
 registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
 Gazzetta Ufficiale.
 4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
 dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
 sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
 d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
 il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
 decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
 modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
 criteri che seguono:
 a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
 con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
 tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
 dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
 e l'amministrazione;
 b) individuazione    degli    uffici    di    livello
 dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
 diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
 funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
 omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
 duplicazioni funzionali;
 c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
 dell'organizzazione e dei risultati;
 d)    indicazione   e   revisione   periodica   della
 consistenza delle piante organiche;
 e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
 regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
 dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
 generali.
 - Il  decreto  legislativo  20 ottobre  1998,  n.  368,
 recante   «Istituzione  del  Ministero  per  i  beni  e  le
 attivita'   culturali»,   e'   pubblicato   nella  Gazzetta
 Ufficiale 26 ottobre 1998, n. 250.
 - Il  decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno
 2004, n. 173, recante il «Regolamento di organizzazione del
 Ministero   per   i  beni  e  le  attivita'  culturali»  e'
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio 2004, n. 166,
 supplemento ordinario.
 - L'art.  1, comma 1, della legge 25 marzo 1997, n. 78,
 recante  «Soppressione  della  tassa  d'ingresso  ai  musei
 statali»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  29 marzo
 1997, n. 74:
 «Art.  1.  -  1.  La  tassa d'ingresso per l'accesso ai
 monumenti,  musei,  gallerie  e  scavi  di antichita' dello
 Stato,  prevista  dal  regio  decreto  11 novembre 1885, n.
 3191, e successive modificazioni, e' soppressa».
 -  Il  decreto  ministeriale  11 dicembre 1997, n. 507,
 recante  «Regolamento  recante  norme per l'istituzione del
 biglietto  d'ingresso  ai monumenti, musei, gallerie, scavi
 di  antichita', parchi e giardini monumentali dello Stato»,
 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 febbraio 1998, n.
 35.
 Nota all'art. 1:
 - Si  riporta  il  testo dell'art. 1 del citato decreto
 ministeriale  11 dicembre 1997, n. 507, come modificato dal
 presente decreto:
 «Art.  1  (Biglietti  di  ingresso). - 1. L'ingresso ai
 musei,  alle  aree e ai parchi archeologici ed ai complessi
 monumentali,  come  definiti  all'art.  101  del Codice, e'
 consentito, di regola, dietro pagamento di un biglietto.
 2.  La  tipologia  del  biglietto  di  ingresso  e'  la
 seguente:
 a) biglietto unico che consente l'accesso ad uno solo
 dei luoghi di cui al comma 1;
 b) biglietto cumulativo che consente l'accesso a piu'
 luoghi tra quelli indicati al comma 1;
 c) biglietto  integrato che consente l'accesso ad uno
 o  piu'  dei  luoghi  indicati al comma 1, insieme ad uno o
 piu'  monumenti,  musei,  gallerie,  scavi  di  antichita',
 parchi  e  giardini  non  statali  nonche'  mostre  o altre
 manifestazioni culturali, statali e non statali.
 3.  La  tipologia dei biglietti di ingresso di cui alle
 lettere b) e c) del comma 2 non esclude l'accesso ai luoghi
 di cui al comma 1 mediante biglietto unico.
 4.  In  relazione a particolari esigenze possono essere
 previsti altri tipi di biglietti.
 5.  I  biglietti  di ingresso possono consistere in una
 carta, tessera magnetica o elettronica, leggibili da idonee
 apparecchiature poste all'ingresso degli istituti.».
 
 
 
 
 |  | Art. 2. 
 1.  L'articolo 2 del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, e' sostituito dal seguente:
 «Art.  2  (Gestione dei servizi di biglietteria). - 1. Le attivita' di  emissione,  distribuzione,  vendita  e  verifica  dei  titoli  di legittimazione  all'ingresso degli istituti e luoghi della cultura di cui  all'articolo  1, comma 1, nonche' quelle di incasso e versamento degli  introiti  costituiscono,  agli effetti del presente decreto, i "servizi di biglietteria".
 2.  I titoli di legittimazione all'ingresso possono essere emessi e posti  in  vendita anche mediante apparecchiature informatiche e reti telematiche.
 3.  Il direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici, di seguito  denominato  "direttore  regionale", previa istruttoria delle soprintendenze  di settore, o il soprintendente da lui delegato, puo' affidare  in  concessione, a soggetti pubblici o privati, la gestione dei  servizi  di  biglietteria,  presso  uno  o piu' degli istituti e luoghi di cui all'articolo 1, comma 1.
 4.  Gli affidamenti sono disciplinati dalle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici di servizi.
 5.  Le  modalita'  di  gestione  dei  servizi  di  biglietteria  in concessione  sono  definite mediante apposite convenzioni nelle quali puo'  essere  previsto  anche l'utilizzo di tecnologie informatiche e telematiche.  Le  convenzioni stabiliscono il versamento da parte del concessionario  di una parte degli incassi ricavati dalla vendita dei biglietti non inferiore al settanta per cento degli incassi medesimi. Il  compenso spettante al concessionario non puo' essere superiore al trenta  per cento degli incassi ed e' definito mediante parametri che tengono  conto  dell'ammontare  complessivo  degli  incassi dell'anno precedente,  dei  costi  di  gestione  dei servizi e degli interventi proposti dal concessionario per il miglioramento dei servizi medesimi e  per  l'attivazione  o l'implementazione di strumenti informatici e telematici.  I  bandi  di  gara,  predisposti  per  l'affidamento  in concessione  dei servizi di biglietteria, riportano le condizioni e i parametri individuati nel presente comma.
 6.  Le convenzioni stabiliscono un termine, a cadenza non superiore a  trenta  giorni,  per il versamento degli incassi di cui al comma 5 alla  sezione  di  tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente,  e  prevedono  una  penale per il ritardo, commisurata al dieci per cento dell'importo da versare.
 7.  Il Ministero puo' stipulare, a livello centrale o territoriale, accordi  con  soggetti  pubblici  o  privati  per  l'abbinamento  dei biglietti  di  ingresso agli istituti e luoghi di cui all'articolo 1, comma  1,  con  l'accesso  ad  altri  siti  culturali  ovvero  con la fruizione di attivita' anche non espositive.
 8. Le convenzioni di cui al comma 5 e gli accordi di cui al comma 7 possono  anche regolare la pubblicita' e le altre forme di promozione commerciale  sui  biglietti  d'ingresso.  Il  Ministero  esercita  il controllo  sull'attivita'  dei concessionari anche mediante verifiche ed ispezioni.».
 |  | Art. 3. 
 1.  L'articolo 3 del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, e' sostituito dal seguente:
 «Art.  3  (Comitati  regionali per i servizi di biglietteria). - 1. Presso  ogni direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici opera  un  comitato  regionale  per  i  servizi  di biglietteria, con funzioni  propositive e consultive in materia di gestione dei servizi di biglietteria.
 2. Il comitato e' presieduto dal direttore regionale ed e' composto dai  soprintendenti  di settore operanti in ambito regionale, nonche' dai  direttori  dei  musei e degli altri istituti dotati di autonomia aventi sede nel territorio regionale.
 3.  Per i biglietti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, l'importo e' stabilito dal direttore regionale, su proposta del capo dell'ufficio, del museo o  dell'istituto  autonomo interessato, sentito il comitato di cui ai commi 1 e 2.
 4.  Per i biglietti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, l'importo e' stabilito dal direttore regionale, su proposta congiunta dei capi degli uffici, musei  o istituti autonomi interessati, sentito il comitato di cui ai commi 1 e 2.
 5.  Per i biglietti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, l'importo, qualora non definito  nell'ambito  degli accordi di fruizione o di valorizzazione di  cui agli articoli 102 e 112 del Codice, e' stabilito con apposito accordo  tra il direttore regionale, i rappresentanti della regione e degli  enti  pubblici  territoriali  interessati  nonche'  i soggetti privati  eventualmente  coinvolti.  Il  direttore  regionale  stipula l'accordo previo parere del comitato di cui ai commi 1 e 2.
 6.  Ai  fini della determinazione dell'importo dei biglietti di cui ai commi 3 e 4, si tiene conto del rilievo culturale dei beni offerti alla  fruizione,  della  qualita'  degli  allestimenti e dei percorsi espositivi,  dei  livelli qualitativi dell'accoglienza e dell'offerta complessiva  di  servizi aggiuntivi, della media annua degli ingressi all'istituto  o  al luogo, delle caratteristiche socio-economiche del territorio   di   riferimento,  con  riguardo  anche  alla  vocazione turistica  e  alla  presenza di altri istituti e luoghi della cultura pubblici e privati nel territorio medesimo.
 7.  Ai  fini della determinazione dell'importo dei biglietti di cui al  comma  5,  oltre  che dei parametri indicati al comma 6, si tiene conto  del numero e della rilevanza culturale degli istituti e luoghi interessati,  delle  caratteristiche  e  dei  livelli qualitativi dei servizi pubblici presenti sul territorio, con particolare riferimento alla rete di trasporti pubblici.
 8.  L'importo  stabilito  ai  sensi dei commi 4, 5 e 6, include gli oneri    derivanti   dalla   stipula   delle   convenzioni   previste dall'articolo 2.
 9.  I direttori regionali, sulla base delle indicazioni fornite dal Capo   del   Dipartimento  per  i  beni  culturali  e  paesaggistici, determinano  l'eventuale  percentuale  dei  proventi dei biglietti da assegnare  all'Ente  nazionale  di  assistenza  e  previdenza  per  i pittori,  scultori,  musicisti,  scrittori  ed autori drammatici, nel limite massimo dello 0,50 per cento.».
 |  | Art. 4 Norme transitorie e finali
 
 1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto medesimo.
 2.  Dalla data di cui al comma 1, sono abrogati l'articolo 1, comma 1, e gli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507.
 3.   Le   competenze   attribuite   dall'articolo   4  del  decreto ministeriale   11  dicembre  1997,  n.  507,  al  direttore  generale dell'ufficio   centrale  per  i  beni  archeologici,  architettonici, artistici  e  storici  e al comitato per i biglietti d'ingresso, sono trasferite  rispettivamente  al  direttore regionale competente ed ai comitati regionali di cui all'articolo 3 del presente decreto.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Roma, 28 settembre 2005
 Il Ministro: Buttiglione
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2005
 
 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 255
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