Gazzetta n. 254 del 2005-10-31
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 19 ottobre 2005
Misure ulteriori di polizia veterinaria contro l'influenza aviaria.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la propria ordinanza 26 agosto 2005, recante misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 204 del 2 settembre 2005, come modificata dall'ordinanza ministeriale del 10 ottobre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 240, del 14 ottobre 2005;
Visto il Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 366, concernente il divieto di utilizzo di talune sostanze ormonali e tireostatiche;
Vista la decisione della commissione 2000/666/CE del 16 ottobre 2000, relativa alle condizioni di polizia sanitaria, alla certificazione veterinaria e alle condizioni di quarantena per l'importazione di «volatili diversi dal pollame», come modificata;
Vista la decisione della commissione approvata nel corso della riunione del 13-14 ottobre 2005 con il documento n. 10509 revisione 5, relativa a misure di biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione del virus influenzale sottotipo H5N1 ad alta patogenicita' (HPAI) dai volatili selvatici ai volatili domestici e che stabilisce un sistema di allerta rapido nelle aree a rischi elevato;
Considerato che anche i «volatili diversi dal pollame», comunemente definiti uccelli ornamentali e da voliera, sono sensibili al virus dell'influenza aviaria;
Ritenuto necessario disporre, ad integrazione delle misure stabilite con la predetta ordinanza 26 agosto 2005, come modificata, e tenuto conto della situazione epidemiologica internazionale relativa all'influenza aviaria e del rischio connesso alle migrazioni dei volatili, l'obbligo di registrare le movimentazioni in entrata e in uscita di volatili destinati a finalita' commerciali, compresi quelli ornamentali e da voliera, per consentire, se necessario, interventi immediati, specifici e capillari sull'intero territorio nazionale.

Ordina:
Articolo unico

1. Il titolare o il responsabile dell'incubatoio, dell'allevamento di svezzamento nonche' delle strutture adibite o utilizzate per il commercio di volatili, compresi gli uccelli ornamentali e da voliera tenuti all'aperto, e' tenuto a registrare, su supporto informatico, almeno le seguenti informazioni relative alle movimentazioni in entrata e in uscita dei volatili:
a) i dati anagrafici dello speditore o del destinatario;
b) le specie di volatili e, per ciascuna, il numero dei capi;
c) l'ubicazione del luogo o della struttura da cui provengono o a cui sono destinati gli animali;
d) la data in cui e' stata effettuata ciascuna movimentazione.
2. Sono tenuti all'obbligo di cui al comma 1, anche i titolari o i responsabili:
a) degli impianti e delle stazioni di quarantena riconosciuti ai sensi della decisione della commissione 2000/666/CE, come modificata, nonche' i titolari o i responsabili delle strutture conformi alle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91, come modificato, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli;
b) dei giardini zoologici, parchi di divertimento, parchi naturali e delle aree assimilabili, con esclusione delle imprese circensi i cui titolari o i responsabili devono comunicare ai servizi veterinari competenti sul territorio dove intendono svolgere l'attivita', la presenza o meno di volatili, il numero e le specie; la comunicazione deve essere contestuale all'insediamento.
3. I soggetti di cui ai comma 1 e 2, devono trasmettere le informazioni di cui al richiamato comma 1, al servizio veterinario dell'azienda sanitaria competente per territorio, con cadenza mensile. I servizi veterinari delle aziende sanitarie curano l'invio dei dati pervenuti al Centro nazionale di referenza per l'influenza aviaria presso l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie. La trasmissione di cui sopra ottempera anche agli obblighi di registrazione a carico degli allevamenti di tipo rurale previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336.
Ai fini della presente ordinanza, i servizi veterinari delle aziende sanitarie incrementano le attivita' di vigilanza sui luoghi e le strutture in cui sono presenti i volatili, comprese le imprese circensi, registrandone frequenze ed esiti.
5. E' vietato sull'intero territorio nazionale l'utilizzo, come richiami vivi, di volatili appartenenti agli ordini degli anseriformi e dei caradriformi.
6. Le Regioni e le Province autonome effettuano specifiche attivita' di audit presso le strutture in cui sono presenti i volatili e provvedono a trasmettere al Ministero della salute periodiche relazioni circa gli esiti e gli eventuali provvedimenti adottati nel caso di riscontro di inadempienze.
7. Il termine di dodici mesi per l'attuazione delle disposizioni all'allegato A dell'ordinanza ministeriale 10 ottobre 2005, citata in preambolo, e' ridotto a sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore della presente ordinanza.
8. All'art. 8 dell'ordinanza 26 agosto 2005, le parole «ventuno giorni.» sono sostituite dalle seguenti «ventuno giorni, limitatamente alle attivita' di vendita e di preparazione di carni avicole, delle preparazioni e dei prodotti a base di carne contenenti carni avicole».
La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha validita' sino al 31 dicembre 2007.
Roma, 19 ottobre 2005
Il Ministro: Storace

Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2005 Ufficio di controllo preventivo sui Minsiteri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5 foglio n. 305