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| Gazzetta n. 254 del 2005-10-31 |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | ORDINANZA 19 ottobre 2005 |  | Misure ulteriori di polizia veterinaria contro l'influenza aviaria. |  | 
 |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 Vista  la  propria  ordinanza  26 agosto  2005,  recante  misure di polizia  veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili  da  cortile,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica  italiana  - serie generale - n. 204 del 2 settembre 2005, come  modificata  dall'ordinanza  ministeriale  del  10 ottobre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 240, del 14 ottobre 2005;
 Visto  il Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e  alla  indicazione  di  tale  metodo  sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 366, concernente il divieto di utilizzo di talune sostanze ormonali e tireostatiche;
 Vista  la  decisione  della  commissione 2000/666/CE del 16 ottobre 2000,   relativa   alle   condizioni   di   polizia  sanitaria,  alla certificazione  veterinaria  e  alle  condizioni  di  quarantena  per l'importazione di «volatili diversi dal pollame», come modificata;
 Vista  la  decisione  della  commissione  approvata nel corso della riunione  del  13-14 ottobre 2005 con il documento n. 10509 revisione 5,  relativa  a  misure  di  biosicurezza  per  ridurre il rischio di trasmissione   del   virus   influenzale   sottotipo   H5N1  ad  alta patogenicita'  (HPAI)  dai volatili selvatici ai volatili domestici e che  stabilisce  un  sistema  di  allerta  rapido nelle aree a rischi elevato;
 Considerato che anche i «volatili diversi dal pollame», comunemente definiti  uccelli  ornamentali  e da voliera, sono sensibili al virus dell'influenza aviaria;
 Ritenuto   necessario   disporre,   ad  integrazione  delle  misure stabilite  con la predetta ordinanza 26 agosto 2005, come modificata, e   tenuto   conto  della  situazione  epidemiologica  internazionale relativa all'influenza aviaria e del rischio connesso alle migrazioni dei  volatili, l'obbligo di registrare le movimentazioni in entrata e in  uscita  di  volatili  destinati a finalita' commerciali, compresi quelli  ornamentali  e  da  voliera,  per  consentire, se necessario, interventi  immediati,  specifici  e capillari sull'intero territorio nazionale.
 
 Ordina:
 Articolo unico
 
 1.  Il titolare o il responsabile dell'incubatoio, dell'allevamento di  svezzamento  nonche'  delle strutture adibite o utilizzate per il commercio  di volatili, compresi gli uccelli ornamentali e da voliera tenuti  all'aperto,  e' tenuto a registrare, su supporto informatico, almeno  le  seguenti  informazioni  relative  alle  movimentazioni in entrata e in uscita dei volatili:
 a) i dati anagrafici dello speditore o del destinatario;
 b) le specie di volatili e, per ciascuna, il numero dei capi;
 c) l'ubicazione del luogo o della struttura da cui provengono o a cui sono destinati gli animali;
 d) la data in cui e' stata effettuata ciascuna movimentazione.
 2.  Sono tenuti all'obbligo di cui al comma 1, anche i titolari o i responsabili:
 a) degli  impianti e delle stazioni di quarantena riconosciuti ai sensi della decisione della commissione 2000/666/CE, come modificata, nonche'  i  titolari  o  i responsabili delle strutture conformi alle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91, come modificato, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli;
 b) dei   giardini   zoologici,  parchi  di  divertimento,  parchi naturali  e  delle  aree  assimilabili,  con esclusione delle imprese circensi i cui titolari o i responsabili devono comunicare ai servizi veterinari   competenti   sul   territorio  dove  intendono  svolgere l'attivita',  la  presenza o meno di volatili, il numero e le specie; la comunicazione deve essere contestuale all'insediamento.
 3.  I  soggetti  di  cui  ai  comma  1  e  2, devono trasmettere le informazioni  di  cui  al richiamato comma 1, al servizio veterinario dell'azienda   sanitaria   competente  per  territorio,  con  cadenza mensile.  I servizi veterinari delle aziende sanitarie curano l'invio dei  dati  pervenuti al Centro nazionale di referenza per l'influenza aviaria   presso   l'Istituto   Zooprofilattico   delle  Venezie.  La trasmissione   di   cui   sopra  ottempera  anche  agli  obblighi  di registrazione  a carico degli allevamenti di tipo rurale previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336.
 Ai  fini  della  presente  ordinanza,  i  servizi  veterinari delle aziende sanitarie incrementano le attivita' di vigilanza sui luoghi e le  strutture  in  cui  sono presenti i volatili, comprese le imprese circensi, registrandone frequenze ed esiti.
 5.  E'  vietato  sull'intero  territorio nazionale l'utilizzo, come richiami vivi, di volatili appartenenti agli ordini degli anseriformi e dei caradriformi.
 6.   Le  Regioni  e  le  Province  autonome  effettuano  specifiche attivita'  di  audit  presso  le  strutture  in  cui  sono presenti i volatili  e  provvedono  a  trasmettere  al  Ministero  della  salute periodiche  relazioni  circa  gli esiti e gli eventuali provvedimenti adottati nel caso di riscontro di inadempienze.
 7.  Il  termine  di dodici mesi per l'attuazione delle disposizioni all'allegato A dell'ordinanza ministeriale 10 ottobre 2005, citata in preambolo,  e'  ridotto a sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore della presente ordinanza.
 8.  All'art.  8  dell'ordinanza  26 agosto 2005, le parole «ventuno giorni.»    sono   sostituite   dalle   seguenti   «ventuno   giorni, limitatamente  alle  attivita'  di vendita e di preparazione di carni avicole, delle preparazioni e dei prodotti a base di carne contenenti carni avicole».
 La   presente  ordinanza  entra  in  vigore  il  giorno  della  sua pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha validita' sino al 31 dicembre 2007.
 Roma, 19 ottobre 2005
 Il Ministro: Storace
 
 Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2005 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Minsiteri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5 foglio n. 305
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