Gazzetta n. 254 del 2005-10-31 |
AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA |
CIRCOLARE 4 ottobre 2005, n. 43 |
Modalita' operative per la concessione degli aiuti ai mosti d'uva concentrati e ai mosti d'uva concentrati rettificati utilizzati per l'aumento della gradazione alcolica dei vini per la campagna 2005/2006. Reg. (CE) della Commissione n. 1623 del 25 luglio 2000. |
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Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle filiere agricole ed agroalimentari - Ispettorato centrale repressione frodi
Al Comando Carabinieri politiche agricole
Al Comando Carabinieri per la sanita'
Agli assessorati dell'agricoltura delle regioni
Agli assessorati dell'agricoltura delle province di: Trento, Bolzano
All'Istituto regionale della vite e del vino
Al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane - Comando Generale Guardia di Finanza - Ufficio operativo
Alla Confcooperative Fedagri
Alla ANCA/LEGACOOP
Alla AGCI
Alla Unione Italiana Vini
Alla Federvini
Alla Coldiretti S.r.l.
Alla Confagricoltura S.r.l.
Al CIA S.r.l.
Al Copagri S.r.l.
A tutti gli operatori interessati
Riferimenti normativi.
Normativa comunitaria Regolamento CE 1493/99 del 17 maggio 1999. Relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Regolamento CE 1622/00 del 24 luglio 2000. Fissa talune modalita' d'applicazione del reg. 1493/99 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici. Regolamento CE 1623/00 del 25 luglio 2000. Reca le modalita' del reg. 1493/99 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato. Regolamento CE n. 884/01 del 24 aprile 2001. Stabilisce modalita' di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo.
Normativa nazionale Decreto ministeriale del 30 luglio 2003. Modalita' di applicazione del regolamento 1622/00 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici. La pratica dell'aumento della gradazione alcolometrica volumica naturale dei prodotti a monte dei vini da tavola e dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.), di cui al capo III art. 34 del regolamento (CE) n 1493/99 del Consiglio, e' disciplinata dal decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 30 luglio 2003 e dalla circolare del Ministero delle politiche agricole e forestali del 1° agosto 2003. I produttori che intendano beneficiare degli aiuti comunitari previsti dall'art. 34 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/99 per i mosti di uve concentrati (MC) e i mosti di uve concentrati rettificati (MCR) utilizzati, dovranno osservare le condizioni e modalita' stabilite dal suddetto regolamento 1493/99 e dal regolamento (CE) della Commissione n. 1623/2000 per aumentare il titolo alcolometrico dei prodotti vinicoli per i quali, ai sensi dei citati regolamenti e' stato autorizzato detto aumento. Per quanto riguarda l'intervento per l'utilizzazione in vinificazione dei mosti d'uva concentrati e dei mosti d'uva concentrati rettificati, gli importi degli aiuti sono stati riconfermati nella misura prevista nella campagna precedente, come segue:
===================================================================== Zona viticola | Prodotto | Euro %VOL/HL ===================================================================== C2 | M.C. | 1,446 C2 | M.C.R. | 1,955 C3 | M.C. | 1,699 C3 | M.C.R. | 2,206
A. Condizioni per la pratica dell'arricchimento.
Le operazioni di arricchimento sono permesse soltanto quando il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei prodotti a monte del vino e', per il vino da tavola, di almeno 8% vol. nella zona viticola C1b, 8,5% vol. nella zona viticola CII e 9% vol. nella zona viticola CIIIb; per il V.Q.P.R.D., di almeno 9% vol. nella zona viticola C1b, 9,5% vol. nella zona viticola CII e 10% vol. nella zona viticola CIIIb. L'aggiunta di mosto di uve concentrato (MC) e di mosto di uve concentrato rettificato (MCR) non puo' avere l'effetto di aumentare: di oltre il 2% vol. il titolo alcolometrico; di oltre il 6,5% il volume iniziale del prodotto oggetto delle operazioni di arricchimento. Inoltre, per i vini da tavola, il titolo alcolometrico volumico dei prodotti a monte del vino oggetto delle operazioni di arricchimento non deve risultare superiore al 12,5% vol. per la zona viticola CIb, 13% vol. per la zona viticola CIIb e 13,5% vol. per la zona viticola CIIIb. L'arricchimento con il mosto d'uva concentrato o concentrato rettificato puo' essere eseguito, fino al 31 dicembre 2005, solamente sulle uve fresche, sul mosto di uva, sul mosto di uva parzialmente fermentato e sul vino nuovo ancora in fermentazione nella stessa zona viticola in cui le uve fresche sono state raccolte. Per la determinazione del titolo alcolometrico potenziale del mosto concentrato e/o rettificato riferito al grado rifrattometrico si dovra' utilizzare la tabella che figura nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1623/2000 del 25 luglio 2000. I prodotti provenienti da altri Paesi comunitari possono beneficiare dell'aiuto comunitario a condizione che il documento che accompagna la merce o altra documentazione rilasciata dall'autorita' di controllo del Paese di provenienza, attesti che il prodotto e' stato ottenuto esclusivamente da uve da vino od a duplice attitudine (lett. D, 4° periodo). Ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministero delle politiche agricole 26 luglio 2000, la presentazione della dichiarazione delle superfici vitate costituisce il presupposto per l'accesso alle misure di mercato e strutturali previste dalla normativa comunitaria di cui al regolamento CE n. 1493/1999. Il conferente le uve e' tenuto a presentare la dichiarazione delle superfici vitate e la dichiarazione vitivinicola e il richiedente l'aiuto ad assicurarsi che le suddette dichiarazioni siano state presentate. Pertanto, in caso di acquisto di uve o mosti, l'eventuale mancata presentazione, da parte del conferente le uve, della dichiarazione delle superfici vitate e delle dichiarazioni vitivinicole comportera', a sfavore dell'acquirente richiedente l'aiuto, la riduzione od esclusione dell'aiuto all'arricchimento, come previsto dal regolamento CE n. 1282/01, dal decreto ministeriale 1° agosto 1995 e dal decreto ministeriale 26 luglio 2000, anche in assenza di ulteriori anomalie nel modello F1. Infatti, in coerenza con gli orientamenti comunitari un ... «operatore potra' vedersi applicata una riduzione degli aiuti comunitari in base al fatto che una terza persona non abbia assolto ai propri obblighi, rientra nel rischio d'impresa» ...
B. Scritture contabili obbligatorie.
Registri di carico e scarico [art. 11 reg. (CE) 884/01]. L'operatore che procede alla pratica dell'arricchimento e' soggetto all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico, preventivamente timbrati e vidimati dall'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio (di seguito denominato «organo di controllo» ai sensi del decreto ministeriale 30 luglio 2003) oppure dai comuni (decreto dirigenziale del 22 novembre 1999 - Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2000) da cui risulti anche il passaggio a vino da tavola finito del prodotto arricchito, conformemente a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 884/01 e dal decreto ministeriale n. 768/1994. Registro degli arricchimenti [art. 14 reg. (CE) 884/01]. Lo stesso operatore ha l'obbligo della tenuta del registro relativo all'aumento del titolo alcolometrico, che deve essere timbrato e vidimato come il registro di carico e scarico sopracitato, e contenere tutte le indicazioni previste dal reg. (CE) 884/01. In tale registro devono essere annotate le operazioni di arricchimento con l'osservanza delle modalita' e dei termini prescritti dall'art. 25 del regolamento (CE) n. 1622/2000 del 24 luglio 2000, e comunque prima della fine di ogni singola operazione. Al compimento dell'ultima operazione di arricchimento della campagna vitivinicola il registro viene chiuso, con l'indicazione dei totali e dei quantitativi eventuali di V.Q.P.R.D. declassati in vino da tavola, dopo l'avvenuto arricchimento. Registro di fabbricazione o elaborazione del concentrato [art. 14 reg. (CE) 884/01]. Coloro che producono nei propri impianti mosti di uve concentrati e/o mosti di uve concentrati rettificati, a partire da materie prime acquistate o lavorate per conto terzi, oltre ai registri precedentemente indicati, devono tenere un registro in cui deve essere evidenziata la zona viticola di provenienza dei mosti muti trasformati in MC o MCR, tenendo separati i prodotti ottenuti dalle uve raccolte nelle zone viticole CIb e CIIb da quelle raccolte nella zona viticola CIIIb. Nello stesso registro devono essere riportati i dati menzionati all'art. 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) 884/01. Registro di magazzino del concentrato [art. 15 reg. (CE) 884/01]. Qualora, prima della consegna all'utilizzatore, il fabbricante del mosto di uve concentrato e del mosto di uve concentrato rettificato trasferisca in altro deposito tutta o una parte dei MC e MCR ottenuti, deve trascrivere separatamente nel registro di carico e scarico relativo a ciascuno deposito (timbrato e vidimato dall'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressioni frodi) i prodotti trasferiti rispettando le rispettive zone viticole di provenienza, nonche' riportare i dati prescritti dall'art. 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) 884/01.
C. Dichiarazione preventiva delle operazioni di arricchimento.
Prima di avviare le operazioni di arricchimento, l'operatore deve far pervenire agli uffici periferici dell'organo di controllo competenti per territorio la dichiarazione conforme al modello allegato alla circolare del Ministero delle politiche agricole e forestali del 1° agosto 2003, contenente le indicazioni prescritte all'art. 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1622/2000 del 24 luglio 2000, [generalita' del dichiarante, designazione dei prodotti base da arricchire, prodotto utilizzato (MC e/o MCR) ecc.] (vedi modello A). La dichiarazione preventiva relativa ad ogni singola operazione di arricchimento, dovra' pervenire agli uffici periferici dell'organo di controllo entro e non oltre il secondo giorno precedente a quello di svolgimento dell'operazione di arricchimento, anche per telefax, o per posta elettronica agli indirizzi e-mail degli stessi, pubblicati sul seguente sito internet del Ministero delle politiche agricole e forestali: www.politicheagricole.it/icrf/home.asp E' a carico del richiedente l'onere di verificare che la comunicazione pervenga al competente organo di controllo nel termine previsto, considerato che per determinare il rispetto del suddetto termine fa fede la data di ricevimento della dichiarazione. Per le comunicazioni inviate tramite fax o posta elettronica, fa fede la data e l'ora di spedizione risultante dalle ricevute, sempre che il ricevente non abbia comunicato al mittente la mancata, totale o parziale, ricezione della comunicazione medesima. Le operazioni di arricchimento che non rispettino i termini, le modalita' e le registrazioni suindicate, non saranno ammesse a beneficiare degli aiuti comunitari.
D. Documenti di accompagnamento.
Si ricorda che i documenti di accompagnamento dei mosti di uve concentrati e/o concentrati rettificati devono recare tutte le indicazioni prescritte dagli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) 884/01.
E. Dichiarazione di fabbricazione dei mosti di uva concentrati e concentrati rettificati.
La dichiarazione di fabbricazione, di cui al modello D, e' il documento con il quale il fabbricante del MC o del MCR attesta che i quantitativi (in peso netto) di prodotti consegnati a terzi od utilizzati direttamente per le operazioni di arricchimento, rispondono ai requisiti di legge e sono originari di determinate zone viticole. Tale dichiarazione deve altresi' precisare il grado rifrattometrico % a 20°C, il luogo di spedizione e quello di arrivo della merce e deve fornire i dati identificativi del documento che accompagna il prodotto. Ciascuna dichiarazione deve riguardare soltanto i prodotti ottenuti nel corso della stessa campagna vitivinicola. Per i prodotti originari della zona CIIIa e CIIIb (fuori del territorio italiano), il fabbricante e' tenuto, altresi', a trasmettere agli uffici periferici dell'organo di controllo, un attestato dell'organismo di intervento del Paese di cui e' originario il prodotto, dal quale risultino i seguenti dati: nome del produttore, documenti di accompagnamento, natura del prodotto, peso netto, grado rifrattometrico % a 20°C, luogo di partenza della merce; dichiarazione del fornitore attestante che il prodotto e' proveniente esclusivamente dalle varieta' di viti raccomandate o autorizzate, di cui all'art. 42 del regolamento (CE) 1493/99. Tale attestato dovra' essere in ogni caso accompagnato da relativa traduzione in lingua italiana sotto la diretta responsabilita' del fabbricante. Qualora il mosto concentrato e/o rettificato venga venduto dal fabbricante ad un intermediario, quest'ultimo dovra' consegnare all'acquirente la dichiarazione di fabbricazione rilasciatagli dal fabbricante. I trasformatori di MC che direttamente concentrano il mosto e lo utilizzano, devono allegare alla pratica di arricchimento il relativo modello D.
F. Controlli sulle operazioni di arricchimento.
Organi delegati al controllo, in virtu' degli accordi intercorsi con l'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali sono gli uffici periferici dell'Ispettorato medesimo territorialmente competenti. Tali uffici segnaleranno a questa Agenzia eventuali irregolarita' riscontrate nel corso dei controlli diretti ad accertare il rispetto, da parte degli operatori, della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia. In particolare, in conformita' a quanto gia' previsto nel decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 30 luglio 2003 e dalla circolare del Ministero delle politiche agricole e forestali del 1° agosto 2003 che disciplina le operazioni di arricchimento, al termine delle operazioni di arricchimento e previa richiesta dell'operatore, i predetti uffici verificheranno, per ogni singola richiesta di contributo, la regolare tenuta dei registri di carico e scarico e del registro di fabbricazione del mosto concentrato e/o rettificato utilizzato per l'arricchimento e relativo modello D. Inoltre occorre verificare la conformita' del registro degli arricchimenti alla legislazione vigente sia comunitaria che nazionale (regolamento CE n. 884/2001 e decreto ministeriale n. 768/1994), relativamente alla completezza di tutte le informazioni previste quali: estremi delle dichiarazioni preventive; numero e data di presentazione delle stesse, data in cui hanno effettivamente avuto luogo le operazioni di arricchimento; quantita' del vino oggetto della pratica di arricchimento suddiviso per vino da tavola e V.Q.P.R.D.; dati relativi alla quantita' del prodotto arricchito e zona viticola; quantita' e qualita' del mosto utilizzato e relativa zona di provenienza; prodotto ottenuto e relativa gradazione alcolica ottenuta; percentuale di aumento del titolo alcometrico (non superiore a 2% vol.) e del volume iniziale dei prodotti da arricchire (non piu' del 6,5%) nonche' l'indicazione dell'eventuale declassamento del V.Q.P.R.D. a vino da tavola, dopo l'operazione di arricchimento. Dopo aver provveduto alla verifica della documentazione di cantina necessaria ai fini della richiesta del contributo, l'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressioni frodi competente per territorio, fara' pervenire entro la data del 1° aprile 2006 direttamente a questa Agenzia, - Ufficio vino ed aiuti comunitari, via Torino, 45 (00184) Roma, l'attestato/lista di controllo delle operazioni di arricchimento redatto in conformita' all'allegato Modello C, riportante l'analisi delle operazioni di verifica effettuate e l'approvazione, o meno, delle operazioni stesse. Il rapporto dovra' essere anticipato via telefax al n. Agea 06/4453940, mentre la documentazione di supporto rimarra' agli atti degli uffici periferici dell'ICRF. Si ricorda che e' a carico dell'operatore richiedente l'aiuto l'onere di effettuare la richiesta scritta di rilascio dell'attestato/lista di controllo da parte degli uffici dell'ICRF. In conformita' a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1663/95, la documentazione dovra' essere conservata ordinatamente in appositi fascicoli individuali per almeno dieci anni. I fascicoli, di cui dovra' essere registrata l'ubicazione, dovranno essere tenuti a disposizione per eventuali verifiche disposte dagli organi di supervisione e controllo comunitari e nazionali. L'erogazione dell'aiuto nei tempi previsti dalla normativa comunitaria e' subordinata all'acquisizione da parte di Agea dei suddetti attestati/liste di controllo nel termine suindicato.
G. Domanda di concessione dell'aiuto.
La domanda finalizzata all'ottenimento dell'aiuto comunitario puo' essere presentata secondo due modalita' alternative: presentazione della domanda telematica tramite portale SIAN; presentazione della domanda tramite modello cartaceo. Presentazione telematica. A partire dalla campagna 2005/2006, la domanda di aiuto per le operazioni di arricchimento, sottoscritta mediante dispositivi di autenticazione digitali, puo' essere presentata, dagli operatori che vogliano direttamente curare la redazione dei propri atti dichiarativi, mediante l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN. Gli operatori vitivinicoli che intendono predisporre con questa modalita' i propri atti dichiarativi, sono tenuti a costituire preventivamente il proprio fascicolo aziendale. Per la costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale, gli operatori vitivinicoli possono rivolgersi: 1) al CAA al quale hanno gia' dato mandato od intendono dare mandato esclusivo per la costituzione ed aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico e deposito dei documenti costituenti il fascicolo aziendale cartaceo; 2) all'AGEA - Ufficio vino e aiuti comunitari per la costituzione ed aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico e deposito dei documenti costituenti il fascicolo aziendale cartaceo. La documentazione va inviata presso AGEA, via Torino 45 - 00184 Roma. Per le modalita' operative di costituzione del fascicolo e di presentazione della domanda si rimanda a quanto indicato nella circolare Agea n. 443 ACIU del 14 luglio 2005 relativo alle dichiarazioni 2004/2005 - Istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni di giacenza. Presentazione tramite modello cartaceo. Per la presentazione della domanda tramite cartaceo, dovra' essere utilizzato l'allegato Modello B predisposto dall'Agea. Il modello e' disponibile sul sito internet «www. sian.it», nell'area «Modulistica - Scarico moduli», dal quale potra' essere stampato gratuitamente, fino ad un massimo di n. 10 modelli per ogni accesso. Il modulo dovra' essere utilizzato in originale, in quanto il codice a barre identifica univocamente la domanda. I requisiti necessari per la stampa della modulistica, da qualsiasi postazione munita di personal computer collegato alla rete internet, sono i seguenti: Adobe Acrobat Reader 5.5 (o superiore); Internet Explorer 5.5 (o superiore) oppure Mozilla FireFox 0.8 (o superiore); Netscape 7.1 (o superiore). Il modulo di domanda potra' comunque essere eventualmente e gratuitamente scaricato presso le postazioni internet dell'Agea o delle regioni. Le modalita' di compilazione della domanda sono disponibili nelle «Note esplicative» presenti nell'area «Servizi - Software e manuali - Manuali». Il suddetto modulo di domanda, compilato in tutte le sue parti, dovra' pervenire in duplice copia (originale ed una copia fotostatica semplice) all'AGEA - Ufficio vino ed aiuti comunitari, via Torino, 45 (00184) Roma, entro e non oltre due mesi dalla data di completamento dell'ultima operazione di arricchimento relativa alla campagna di riferimento [art. 14 reg. (CE) 1623/2000 del 25 luglio 2000]. L'AGEA non assume responsabilita' per la eventuale dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente oppure da mancata o tardiva comunicazione ne' per eventuali disguidi postali o in ogni modo imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. Sulla busta deve essere indicato l'indirizzo di destinazione di cui sopra, riportato nel seguente modo: AGEA - Ufficio Vini e aiuti comunitari Domanda di aiuto all'arricchimento - Campagna 2005/2006 VIA TORINO, 45 00184 - ROMA I dati anagrafici dei richiedenti, riportati sulla busta nello spazio dedicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni: NOME COGNOME/RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO CAP - COMUNE (PROV) Domanda di aiuto all'arricchimento - Campagna 2005/2006 Per la definizione di eventuali ritardi di presentazione fara' fede: la data di ricezione della raccomandata da parte di Agea; la data di accettazione nel caso di consegna a mano; la data di registrazione nel sistema informativo nel caso di presentazione telematica. Nel caso di arricchimento effettuato in piu' depositi appartenenti alla medesima ditta, costituisce «ultima operazione» quella eseguita per ultima in uno qualsiasi dei depositi stessi. Tutte le domande compilate dalla ditta, distintamente per ciascun deposito, dovranno essere trasmesse con lo stesso plico, dovendosi procedere ad un'unica liquidazione del contributo. Si richiama l'attenzione sull'obbligo per la ditta richiedente di indicare sul modulo di domanda il proprio numero di codice fiscale, che costituisce elemento essenziale per la trattazione amministrativa ed informatica della domanda. Documentazione da allegare alla domanda di aiuto. In entrambe le modalita' di presentazione (telematica o cartacea) della domanda di aiuto la richiesta deve essere corredata dalla seguente documentazione in duplice copia: 1) copia del frontespizio del registro di arricchimento e di tutte le pagine corrispondenti alle operazioni di arricchimento per le quali viene richiesto il contributo; 2) modello di introduzione del mosto (Mod. E) indicante le vasche nelle quali e' stato depositato il mosto concentrato e/o rettificato con la relativa capacita' e la quantita' introdotta in ciascuna vasca, distinguendo tra prodotto acquistato e prodotto di produzione propria (autoconcentrazione) e conto lavorazione terzi; 3) dichiarazione di fabbricazione in originale del mosto concentrato e/o rettificato (Mod. D); 4) elenco dei quantitativi dei mosti e vini in fermentazione e relativa zona vinicola, con l'indicazione dei documenti di accompagnamento e gradazione potenziale; 5) certificato di iscrizione al registro delle imprese, da cui risulti che la ditta si trova nel libero esercizio dei propri diritti e che non e' sottoposta a dichiarazione di fallimento o ad altre procedure concorsuali e recante la dicitura antimafia di cui all'art. 10, legge n. 575/1965; in alternativa dovra' essere prodotta autocertificazione ai sensi della legge n. 445/2000, redatta secondo il modello di cui all'allegato H, corredata da copia integrale (fronte retro) di un documento di identita' in corso di validita'; 6) per richieste di aiuto di importi complessivi superiori a Euro 154.937,07 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1998) i produttori devono presentare la prescritta certificazione antimafia o, nel caso in cui non ne e' in possesso, devono presentare alla prefettura di competenza, e per conoscenza all'Agea, domanda per la richiesta del certificato antimafia che verra', dalla stessa prefettura, trasmesso direttamente all'Agea. Nel caso di presentazione della domanda in modalita' telematica tale documentazione dovra' pervenire in Agea entro quindici giorni solari dalla sottoscrizione della domanda, comprensiva di una copia della domanda di aiuto. La mancanza di uno solo di tali documenti impedisce l'avvio della procedura di liquidazione dell'aiuto comunitario.
H. Pagamento anticipato dell'aiuto.
I produttori possono chiedere, non prima del 1° gennaio 2006, il pagamento di un anticipo corrispondente all'aiuto calcolato sui prodotti utilizzati per l'aumento del titolo alcometrico richiesto, previa costituzione di una cauzione a favore dell'Agea, pari al 120% dell'aiuto medesimo. La cauzione dovra' essere presentata in originale e in copia. Lo schema della fideiussione e' quello di cui all'allegato G della presente circolare. La fideiussione a garanzia dell'aiuto richiesto deve essere rilasciata da primari istituti bancari o da societa' assicuratrici di cui al decreto del 15 aprile 1992 e successive modifiche, inserite nell'apposito elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2001 e successivi aggiornamenti, e comunque contemplate, per il ramo assicurativo, nell'elenco dell'ISVAP. Sono esclusi dalla possibilita' di prestare cauzioni a favore dell'AGEA gli enti garanti indicati nell'apposito elenco, agli atti dell'Ufficio promozione, miglioramento e aiuti sociali. Alla domanda di anticipo dovra' essere comunque allegata tutta la documentazione indicata al punto G del presente documento.
I. Controlli con le dichiarazioni vitivinicole e delle superfici vitate.
Nell'ambito delle procedure istruttorie finalizzate alla verifica del diritto al percepimento dell'aiuto viene preliminarmente controllata la presenza e la correttezza del codice fiscale indicato nella domanda, tramite incrocio con l'anagrafe tributaria. Eventuali incongruenze dello stesso (assenza in anagrafe, discordanza tra il codice fiscale e uno o piu' dati dell'anagrafica), costituiranno sulla base degli orientamenti comunitari, anomalia. Di seguito vengono descritti i criteri applicati per il controllo di tutte le domande di aiuto del settore VINO - Camp. 2005/2006, con le dichiarazioni vitivinicole e le dichiarazioni delle superfici vitate, nel quadro del Sistema integrato di gestione e controllo. Il controllo, effettuato attraverso incroci tra le banche dati informatizzate, mira a definire l'ammissibilita' all'aiuto attraverso l'accertamento della regolarita' degli adempimenti previsti per i produttori, ai sensi del reg. CE della Commissione n. 1282/01, del decreto ministeriale del 1° agosto 1995, e successive modifiche (relativi alle dichiarazioni di raccolta uva e produzione vino) e del decreto ministeriale del 26 luglio 2000 (relativo alle dichiarazione delle superfici vitate). Oggetto del controllo e' tutta la documentazione prodotta dai richiedenti l'aiuto. La presenza della dichiarazione vitivinicola (raccolta uva e produzione vino) del soggetto richiedente l'aiuto costituisce condizione necessaria per il diritto all'aiuto. Nel caso di assenza di tale dichiarazione, l'Agea non potra' procedere all'erogazione dell'aiuto stesso. Per quanto attiene l'esame delle dichiarazioni vitivinicole del richiedente l'aiuto, il controllo si articola secondo le casistiche di seguito indicate: 1) il richiedente l'aiuto e' produttore di uve e trasformatore delle stesse, e non riceve uve e/o altri prodotti a monte del vino. Il controllo viene effettuato prendendo i dati indicati nel quadro C sez. I (raccolta uve) e sez. II (dichiarazione delle superfici vitate) della dichiarazione vitivinicola del richiedente l'aiuto. Per cio' che riguarda le modalita' di compilazione della dichiarazione vitivinicola, si rimanda alle indicazioni contenute nelle istruzioni a tal fine predisposte. Attraverso i riferimenti indicati nella sez. II (codice fiscale, partita Iva, codice a barre della dichiarazione superfici vitate) o, nel caso in cui la sez. II non sia compilata, con il codice fiscale del dichiarante, viene controllata la presenza della/e eventuale/i dichiarazione/i delle superfici vitate. In caso di mancato riscontro della dichiarazione delle superfici vitate (anomalia segnalata di tipo «2»), viene applicata una penalita' nella quantificazione dell'aiuto da erogare secondo la metodica menzionata nel paragrafo «Calcolo penalita' da applicare all'aiuto»; 2) il richiedente l'aiuto e' trasformatore e produttore di uve proprie e riceve anche uve e/o altri prodotti a monte del vino. Il controllo viene effettuato prendendo in considerazione: A. i dati indicati nel quadro C sez. I (raccolta uve) e sez. II (dichiarazione delle superfici vitate) della dichiarazione vitivinicola del richiedente l'aiuto; B. l'elenco degli attestati di consegna allegati alla dichiarazione vitivinicola del richiedente l'aiuto (allegati F1 e F2). Per il punto A, attraverso i riferimenti indicati nella sez. II (codice fiscale, partita Iva, codice a barre della dichiarazione superfici vitate) o, nel caso in cui la sez. II non sia compilata, con il codice fiscale del dichiarante, viene controllata la presenza della/e eventuale/i dichiarazione/i superfici vitate. In caso di mancato riscontro della dichiarazione delle superfici vitate (anomalia segnalata di tipo «2»), viene applicata una penalita' nella quantificazione dell'aiuto da erogare secondo la metodica menzionata nel paragrafo «Calcolo penalita' da applicare all'aiuto». Per il punto B, sulla base degli attestati di consegna allegati alla dichiarazione vitivinicola vengono individuati i fornitori che hanno ceduto uve e/o altri prodotti a monte del vino al soggetto richiedente l'aiuto. Per ogni fornitore il controllo viene svolto nel seguente modo: a) verifica della presenza della dichiarazione vitivinicola (raccolta uve e/o produzione vino) per i fornitori che hanno compilato l'allegato di tipo F1. In caso di mancato riscontro della dichiarazione vitivinicola (anomalia segnalata di tipo «7»), viene applicata una penalita' nella quantificazione dell'aiuto da erogare, sulla base della superficie viticola da cui ha avuto origine la fornitura di uve del produttore al richiedente l'aiuto (per il calcolo della penalita' vedi paragrafo «Calcolo penalita' da applicare all'aiuto»). La superficie di fornitura e' individuata considerando il quadro F riga F5 colonne 2 e 6 dell'allegato F1; b) verifica della presenza della dichiarazione delle superfici vitate per tutti i fornitori che abbiano compilato sia l'allegato di tipo F1 sia di tipo F2. Nel caso di allegato di tipo F1, una volta riscontrata la presenza della dichiarazione vitivinicola, viene verificata l'eventuale compilazione del quadro C della dichiarazione (sez. I e sez. II). Se detto quadro viene compilato, con i riferimenti indicati nella sez. II (codice fiscale, partita Iva, codice a barre della dichiarazione superfici vitate) o, nel caso in cui la sez. II non sia compilata, con il codice fiscale del dichiarante, viene controllata la presenza della/e eventuale/i dichiarazione/i superfici vitate. Nel caso di allegato di tipo F2, il controllo viene effettuato considerando i dati riportati nel quadro C (sez. I e II). Con i riferimenti indicati nella sez. II (codice fiscale, partita Iva, codice a barre della dichiarazione superfici vitate) o, nel caso in cui la sez. II non sia compilata, con il codice fiscale del dichiarante, viene controllata la presenza della/e eventuale/i dichiarazione/i superfici vitate. In caso di mancato riscontro della dichiarazione delle superfici vitate (anomalia segnalata di tipo «2»), viene applicata una penalita' nella quantificazione dell'aiuto da erogare, sulla base della superficie viticola da cui ha avuto origine la fornitura di uve del produttore al richiedente l'aiuto (per il calcolo della penalita' vedi paragrafo «Calcolo penalita' da applicare all'aiuto»). La superficie di fornitura e' individuata considerando il quadro F riga F5 colonne 2 e 6 per l'allegato di fornitura F1 e quadro C sez. I riga C6 colonna 4 per l'allegato di fornitura F2; 3) il richiedente l'aiuto e' trasformatore (senza l'apporto della produzione di uve proprie) e riceve uve e/o altri prodotti a monte del vino. Il controllo viene effettuato prendendo in considerazione: a) i dati eventualmente indicati nel quadro C sez. II (dichiarazione delle superfici vitate) della dichiarazione vitivinicola del richiedente l'aiuto; b) l'elenco degli attestati di consegna allegati alla dichiarazione vitivinicola del richiedente l'aiuto (allegati F1 e F2). Per le modalita' di controllo, si segue la procedura indicata per il precedente caso 2. Calcolo penalita' da applicare all'aiuto. Qualora, nel corso dei controlli, vengano individuate delle anomalie di tipo «2» e/o «7», sia per il richiedente l'aiuto che per un suo fornitore, l'Agea procedera' ad applicare una penalita' all'aiuto da erogare calcolata nel seguente modo: A = ((B - C) / B) * 100 dove: A = percentuale di riduzione; B = superficie totale di produzione del richiedente l'aiuto; C = superficie totale consentita. In particolare, la superficie totale di produzione (B) e' quella di cui al quadro G, sez. II riga G8 colonna 5, nella dichiarazione vitivinicola del richiedente l'aiuto La superficie totale consentita e' data dalla somma di: 1) la superficie totale di raccolta (quadro C sez. I riga C6 colonna 4) della dichiarazione vitivinicola del richiedente l'aiuto con assenza di anomalie 2; 2) la superficie totale di fornitura (quadro F riga F5 colonne 2 e 6 per l'allegato di fornitura F1 e quadro C sez. I riga C6 colonna 4 per l'allegato di fornitura F2 esclusi i quantitativi di uve cedute indicati nel quadro E riga E5 colonna 2 della dichiarazione vitivinicola del richiedente l'aiuto) degli allegati alla dichiarazione vitivinicola del richiedente l'aiuto per i fornitori con assenza di anomalie 2 e 7. In caso di impossibilita' a definire la percentuale di riduzione per carenza di uno degli elementi (ad es. superficie di produzione non indicata o superficie consentita maggiore della produzione) viene impostata in automatico una percentuale di riduzione pari al 100%. Le risultanze del controllo con le modalita' suindicate vengono trasmesse ai beneficiari per i quali sono state riscontrate anomalie, affinche' effettuino un riscontro con le risultanze della documentazione in proprio possesso. Ove non si concordi con le risultanze dei controlli effettuati, e quindi con le anomalie notificate, i beneficiari dovranno produrre ad AGEA, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della notifica scritta per raccomandata delle anomalie, l'eventuale documentazione probante la correggibilita' dell'anomalia. In particolare: per le anomalie di tipo 2 copia conforme all'originale della dichiarazione delle superfici vitate presentata presso lo sportello della regione o lo sportello centrale AGEA; per le anomalie di tipo 7 copia conforme all'originale della dichiarazione vitivinicola di raccolta e/o produzione presentata dal fornitore per la campagna 2005/2006. Decorso il suddetto periodo di trenta giorni, il procedimento istruttorio di definizione della domanda di aiuto si intendera' concluso sulla base della documentazione gia' in possesso di Agea, nonche' di quella (conforme alla richiesta) pervenuta a tale data, sulla base della quale verra' predisposto il provvedimento amministrativo definitivo. La documentazione che perverra' ad AGEA successivamente a tale data non verra' presa in considerazione.
J. Sanzioni.
Qualora dalla documentazione prodotta risulti che le operazioni di arricchimento non sono state eseguite in conformita' di quanto stabilito all'art. 34, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1493/99 in conformita' con l'allegato V, lettera C dello stesso regolamento e dalle disposizioni applicative contenute nel regolamento n. 1622/2000 del 24 luglio 2000 e nella presente circolare, l'aiuto non sara' corrisposto. In caso di mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di aiuto, l'aiuto sara' ridotto dello 0,5% per ogni giorno di ritardo durante il periodo di due mesi. Qualora il termine in questione venga superato di oltre due mesi, l'aiuto non sara' corrisposto.
L. Informazioni.
Al fine di poter corrispondere ad eventuali quesiti posti dai produttori interessati da problematiche relative alle istanze presentate, si fa presente che tali quesiti potranno essere rivolti esclusivamente al numero di fax Agea 06/4453940 ed ad essi verra' dato riscontro con le medesime modalita'. A tutela della riservatezza, non verranno fornite informazioni in via telefonica. Si pregano gli enti e le organizzazioni in indirizzo di dare la massima divulgazione alle modalita' operative sopradescritte. La presente circolare viene pubblicata sul sito del Ministero delle politiche agricole e forestali (www. politicheagricole.it), dell'AGEA (www.agea.gov.it) e del SIAN (www.sian.it), dal quale ultimo potra' essere scaricata anche la modulistica. Roma, 4 ottobre 2005 Il titolare dell'ufficio monocratico Gulinelli | ALLEGATO
----> Vedere Allegato da pag. 17 a pag. 30 della G.U. <---- |
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