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| Gazzetta n. 254 del 2005-10-31 |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 12 ottobre 2005 |  | Elenco  annuale,  aggiornato  al  30 settembre  2005,  delle  imprese autorizzate  alla  fabbricazione, impiego e commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti e psicotrope. |  | 
 |  | IL DIRIGENTE dell'Ufficio centrale stupefacenti
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche, e successive modifiche;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.  309  «Testo  unico  delle  leggi  in  materia di disciplina degli stupefacenti    e    sostanze   psicotrope,   prevenzione,   cura   e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», e successive modifiche;
 Visto  in  particolare l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica  9 ottobre  1990,  n.  309,  che  prevede la pubblicazione annuale  dell'elenco  delle  imprese  autorizzate alla fabbricazione, impiego   e   commercio   all'ingrosso  di  sostanze  stupefacenti  e psicotrope;
 Visto   il   decreto   direttoriale   5 dicembre   2003  «Sistema informativo dell'Ufficio centrale stupefacenti»;
 Ritenuto  pertanto  di  dover  provvedere  alla pubblicazione del previsto elenco annuale;
 Visti gli atti d'ufficio;
 Decreta:
 L'elenco  annuale, aggiornato al 30 settembre 2005, delle imprese autorizzate  alla  fabbricazione, impiego e commercio all'ingrosso di sostanze  stupefacenti e psicotrope e' riportato negli allegati A, B, C, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
 Il  presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 12 ottobre 2005
 Il dirigente dell'Ufficio centrale stupefacenti: Guarino
 |  | Allegato A al decreto 12 ottobre 2005 
 ---->  Vedere Allegato a pag. 6 della G.U.   <----
 |  | Allegato B al decreto 12 ottobre 2005 
 ---->  Vedere Allegato da pag. 7 a pag. 12 della G.U.   <----
 |  | Allegato C al decreto 12 ottobre 2005 
 ---->  Vedere Allegato da pag. 13 a pag. 31  <----
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