Gazzetta n. 253 del 2005-10-29 |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 18 ottobre 2005 |
Modifiche al regolamento di gioco del Bingo, approvato con decreto 16 novembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni. |
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IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco «Bingo» ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133; Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del «Bingo» e' affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Visto, in particolare, l'art. 4, comma 3 del predetto decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, ai sensi del quale con decreto del Ministero delle finanze e' approvata la disciplina relativa alle modalita' e agli elementi del gioco, alla stampa, alla distribuzione, alla vendita e all'uso delle cartelle, alle apparecchiature per l'estrazione delle palline, alle caratteristiche e all'uso delle palline, al prezzo di vendita delle cartelle, ai premi e alla loro corresponsione, alle regole di svolgimento delle partite, ai rimborsi, alla tenuta del libro dei verbali delle partite di gioco e ad ogni altra disposizione necessaria al buon andamento del gioco; Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recanti disposizioni in materia di indirizzo politico-amministrativo e di funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali; Visto il decreto direttoriale 16 novembre 2000, concernente l'approvazione del regolamento di gioco del Bingo e le successive modificazioni ed integrazioni recate con decreti direttoriali del 7 agosto 2001, del 20 dicembre 2001, del 9 agosto 2002 e del 13 ottobre 2003; Considerata la opportunita' di recare modifiche al regolamento di gioco stabilito con il citato decreto direttoriale 16 novembre 2000, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di consolidare e sviluppare il settore con conseguente sicurezza del livello del relativo gettito erariale;
Decreta:
Art. 1.
Modifiche al regolamento di gioco
1. Il comma 4 dell'art. 6 del decreto direttoriale 16 novembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente: «4. Nella sala sono installati, in posizione ben visibile ai giocatori, schermi o pannelli luminosi in numero adeguato a consentire ai giocatori stessi una chiara visione dello svolgimento del gioco da qualsiasi punto della sala, riportanti le seguenti indicazioni relative alla partita: a) premio della "cinquina"; b) premio del "bingo"; c) premio del "super bingo"; d) premio del "bingo bronzo"; e) premio del "bingo argento"; f) premio del "bingo oro"; g) premio del "bingo one"; h) numero delle cartelle vendute; i) prezzo delle cartelle; j) numero di serie delle cartelle vendute; k) primo ed ultimo numero di sequenza delle cartelle (l'indicazione di tali numeri e' reso possibile per due serie); l) tre ultimi numeri estratti; m) numero sequenziale di pallina estratta.». 2. L'art. 9 del decreto direttoriale 16 novembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente: «Art. 9 (Premi). - 1. In ogni partita i premi sono la "cinquina" e il "bingo" e sono assegnati ai giocatori che realizzano le combinazioni vincenti di cui all'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29. 2. Il premio "bingo" si articola nelle categorie: a) "superbingo"; b) "bingo oro"; c) "bingo argento"; d) "bingo bronzo"; e) "bingo one". 3. Il premio "superbingo" e' assegnato in ogni partita, in aggiunta al premio "bingo", al giocatore che ha realizzato il bingo con un numero di palline estratte eguale o inferiore a 40. 4. I premi "bingo oro", "bingo argento", "bingo bronzo" sono assegnati, nelle partite speciali effettuate dal concessionario previo annuncio in sala, in aggiunta al premio "bingo" al giocatore che ha realizzato il bingo entro il numero di palline estratte compreso tra: a) 41 e 43 per il "bingo oro"; b) 44 e 46 per il "bingo argento"; c) 47 e 55 per il "bingo bronzo". 5. Il premio "bingo one" e' assegnato, in aggiunta al premio "bingo", nella partita successiva a quella in cui il fondo di cui al comma 8, lettera d), ha raggiunto l'importo stabilito dal concessionario con le modalita' di cui la comma 6, al giocatore che ha realizzato il "bingo" con un numero di palline estratte eguale o inferiore al numero-soglia 48. Qualora in tale partita non si realizza il "bingo" con un numero di palline estratte eguale o inferiore a 48, il premio "bingo one" e' assegnato nella partita o nelle partite immediatamente successive al giocatore che realizza il "bingo" con un numero di palline estratte eguale o inferiore al numero-soglia 48 incrementato di una unita' in ciascuna delle partite immediatamente successive. Nelle partite di cui al presente comma, non sono attribuibili i premi di cui al comma 4. 6. Il concessionario comunica all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei dieci giorni precedenti l'inizio del mese, l'importo di cui al comma 5, che ha validita' per tutta la durata del mese stesso. In caso di omessa comunicazione si intende confermata la validita' dell'importo del mese precedente. 7. L'importo di cui al comma 5 puo' assumere un valore, multiplo intero di cento, compreso tra Euro 200 ed Euro 2.000. 8. La somma da ripartire a titolo di montepremi e' costituita dal 58 per cento dell'importo della relativa vendita delle cartelle con l'attribuzione: a) del 6 per cento alla "cinquina"; b) del 48 per cento al "bingo"; c) del 3 per cento al fondo per l'erogazione dei premi di cui ai commi 3 e 4; d) dell'1 per cento al fondo per l'erogazione del premio di cui al comma 2, lettera e). 9. Il fondo di cui al comma 8, lettera c), e' attribuito nella misura del: a) 50 per cento al "superbingo"; b) 15 per cento al "bingo oro"; c) 5 per cento al "bingo argento"; d) 2 per cento al "bingo bronzo". 10. Il premio "bingo one" e pari all'importo di cui al comma 5. 11. Il concessionario provvede ad effettuare il pagamento immediato dei premi all'interno della sala. 12. I premi sono in contanti. Sono vietati premi di differente natura. Il pagamento in contanti puo' essere sostituito con pagamento in assegno, a richiesta del giocatore vincente, nel caso di vincite superiori a euro 500. 13. I premi sono pagati alla fine di ogni partita previa opportuna verifica e su consegna delle relative cartelle che devono essere intere e senza manipolazioni di sorta. I premi non pagati ai giocatori per irregolarita' delle cartelle sono versati dal concessionario all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Le cartelle vincenti sono annullate ed allegate al verbale. 14. Qualora si verifichino, nella stessa partita, piu' vincite della stessa tipologia, i premi sono distribuiti in parti uguali. 15. Le cartelle vincenti sono conservate, insieme al verbale, per un periodo di due anni e possono essere distrutte una volta trascorso detto periodo, tranne quelle da conservare a seguito di contestazioni formali da parte di giocatori, fino alla definizione delle stesse.». 3. Nell'art. 15, comma 1, del decreto direttoriale 16 novembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole da «l'ammontare dei premi per la "cinquina"» fino a «e per il "bingo bronzo"» sono sostituite dalle seguenti: «l'ammontare dei premi per la "cinquina", per il "bingo", per il "super bingo", per il "bingo oro", per il "bingo argento", per il "bingo bronzo" e per il "bingo one"». | Art. 2.
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data che sara' stabilita con successivo decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 ottobre 2005 Il direttore generale: Tino |
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