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| Gazzetta n. 253 del 2005-10-29 |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 24 ottobre 2005 |  | Emissione dei buoni del Tesoro poliennali, con godimento 15 settembre 2004   e   scadenza  15 settembre  2035,  indicizzati  all'inflazione dell'area dell'euro, quinta e sesta tranche. |  | 
 |  | IL DIRETTORE della Direzione II del Dipartimento del Tesoro
 
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n.  398,  recante  il  testo  unico  delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di  debito  pubblico,  e, in particolare, l'art.  3,  ove  si  prevede  che  il  Ministro dell'economia e delle finanze  e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice   che  consentano  al  Tesoro,  fra  l'altro,  di  effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di  strumenti  finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare  nominale,  il  tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione,  la  durata,  l'importo  minimo  sottoscrivibile,  il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita';
 Visto  il decreto ministeriale n. 16440 del 22 aprile 2005, emanato in  attuazione  dell'art.  3  del citato decreto del Presidente della Repubblica  n.  398  del  2003,  ove  si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo  che  le  operazioni stesse vengano disposte dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;
 Visti,  altresi',  gli  articoli 4  e  11  del ripetuto decreto del Presidente   della   Repubblica  n.  398  del  2003,  riguardanti  la dematerializzazione dei titoli di Stato;
 Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;
 Visto   il   decreto  23 agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  n.  204  del  1° settembre 2000, con cui e' stato affidato alla  Monte  Titoli  S.p.A.  il  servizio  di gestione accentrata dei titoli di Stato;
 Visto   il   decreto  ministeriale  n.  43044  del  5 maggio  2004, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del  13 maggio  2004,  recante  disposizioni  in  caso di ritardo nel regolamento  delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;
 Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare  il  terzo  comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
 Considerato  che  l'importo  delle  emissioni  disposte  a tutto il 21 ottobre  2005  ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a 74.203 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;
 Visti  i  propri  decreti  in  data  20 ottobre  2004,  10 marzo  e 22 giugno 2005, con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime quattro  tranches dei buoni del Tesoro poliennali 2,35% con godimento 15 settembre  2004  e  scadenza  15 settembre  2035, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi  al  consumo  nell'area  dell'euro  (IAPC), con esclusione dei prodotti  a  base  di  tabacco,  d'ora  innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;
 Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato, disporre  l'emissione  di  una  quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Ai  sensi  e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della  Repubblica  30 dicembre  2003,  n.  398,  nonche'  del decreto ministeriale  n.  16440  del  22 aprile  2005,  entrambi citati nelle premesse, e' disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro  poliennali  2,35%  indicizzati  all'«Indice  Eurostat»  («BTP Euroi») con godimento 15 settembre 2004 e scadenza 15 settembre 2035, fino  all'importo  massimo  di 500 milioni di euro, di cui al decreto del   22 giugno   2005,   altresi'  citato  nelle  premesse,  recante l'emissione della terza e quarta tranche dei buoni stessi.
 Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme  tutte  le  altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita' di emissione stabilite dal citato decreto 22 giugno 2005.
 I  buoni  medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi  tra  le  attivita'  ammesse  a garanzia delle operazioni di rifinanziamento  presso  la Banca centrale europea e su di essi, come previsto  dall'art.  6,  ultimo  comma  del  decreto 20 ottobre 2004, citato  nelle  premesse,  possono  essere  effettuate  operazioni  di «coupon stripping».
 Le  prime  due  cedole  dei  buoni  emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.
 |  | Art. 2. Le  offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del  presente  decreto,  dovranno  pervenire,  con l'osservanza delle modalita'  indicate  negli  articoli 9  e  10  del citato decreto del 22 giugno 2005, entro le ore 11 del giorno 27 ottobre 2005.
 Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.
 Successivamente  alla  scadenza  del termine di presentazione delle offerte,  verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 22 giugno 2005.
 Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale.
 |  | Art. 3. Non  appena  ultimate  le  operazioni  di  assegnazione  di  cui al precedente articolo, avra' inizio il collocamento della sesta tranche dei   titoli   stessi  per  un  importo  massimo  del  10  per  cento dell'ammontare  nominale  indicato  all'art.  1 del presente decreto; tale   tranche   supplementare   sara'   riservata   agli   operatori «specialisti  in  titoli  di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del  regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159  del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche.  La  tranche supplementare verra' assegnata con le modalita' indicate  negli  articoli 13  e  14  del citato decreto del 22 giugno 2005,  in  quanto  applicabili,  e  verra'  collocata  al  prezzo  di aggiudicazione  determinato  nell'asta  relativa  alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.
 Gli    «specialisti»    potranno    partecipare   al   collocamento supplementare  inoltrando  le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 ottobre 2005.
 Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.
 L'importo   spettante  di  diritto  a  ciascuno  «specialista»  nel collocamento  supplementare  e'  pari  al  rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime due  aste  «ordinarie»  dei  B.T.P.  Euroi  trentennali, ivi compresa quella  di  cui  all'art.  1  del  presente  decreto,  ed  il  totale complessivamente  assegnato,  nelle  medesime  aste,  agli  operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.
 Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra' redatto apposito verbale.
 |  | Art. 4. Il  regolamento  dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare   sara'   effettuato  dagli  operatori  assegnatari  il 31 ottobre  2005, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per quarantasei giorni.
 Il  controvalore  da  versare  e' calcolato moltiplicando l'importo nominale   aggiudicato   per  il  «Coefficiente  di  indicizzazione», riferito  alla  data  di  regolamento,  per  la  somma  del prezzo di aggiudicazione  diviso  100  e  del rateo reale di interesse maturato diviso  1000  e sottraendo dal risultato di tale operazione l'importo della commissione di collocamento calcolata come descritto all'art. 8 del citato decreto del 22 giugno 2005. Il rateo reale di interesse e' calcolato  con  riferimento  ad  una  base  di calcolo di 1000 euro e arrotondato   alla  sesta  cifra  decimale,  secondo  le  convenzioni utilizzate  nella  procedura  per  il  collocamento mediante asta dei buoni del Tesoro poliennali.
 Ai   fini   del  regolamento  dell'operazione,  la  Banca  d'Italia provvedera'   ad   inserire  le  relative  partite  nel  servizio  di compensazione  e  liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.
 Il  versamento  all'entrata  del  bilancio statale del netto ricavo dell'emissione,  e  relativi  dietimi,  sara'  effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 31 ottobre 2005.
 A  fronte  di  tali  versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale  dello  Stato rilascera' separate quietanze di entrata al bilancio  dello  Stato,  con  imputazione  al  capo  X, capitolo 5100 (unita'  previsionale  di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al   netto   ricavo  dell'emissione,  ed  al  capitolo  3240  (unita' previsionale  di  base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.
 In  caso  di  ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto,   troveranno   applicazione   le  disposizioni  del  decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.
 |  | Art. 5. Gli  oneri  per interessi relativi agli anni finanziari dal 2006 al 2035,  nonche' l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario  2035  faranno  carico  ai capitoli che verranno iscritti nello  stato  di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle  finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai capitoli 2214 (unita' previsionale di base 3.1.7.3) e 9502 (unita' previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.
 L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del  citato  decreto  del  22 giugno  2005,  sara'  scritturato dalle sezioni  di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e fara' carico al capitolo  2247  (unita'  previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione  della  spesa  del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 24 ottobre 2005
 Il direttore: Cannata
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