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| Gazzetta n. 253 del 2005-10-29 |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 20 ottobre 2005 |  | Modifica  della denominazione di origine controllata dei vini «Bianco di Custoza» in «Bianco di Custoza» o «Custoza». |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
 Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta legge;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
 Visto  il  decreto  27 marzo  2001,  n.  122  recante  disposizioni modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1971 e successive   modifiche,   con  il  quale  e'  stata  riconosciuta  la denominazione  di origine controllata dei vini «Bianco di Custoza» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
 Vista  la  domanda presentata dal «Consorzio tutela vino "Bianco di Custoza"»  con  sede  in  Bardolino  (Verona),  intesa ad ottenere la modifica  della denominazione di origine controllata dei vini «Bianco di Custoza» in «Bianco di Custoza» o «Custoza»;
 Visto  il  parere  favorevole  espresso  al  riguardo dalla regione Veneto;
 Visti  il  parere  del  «Comitato  nazionale  per  la  tutela  e la valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni geografiche  tipiche  dei vini» sulla citata domanda e la proposta di modifica di che trattasi pubblicati nella «Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 180 del 28 luglio 2005»;
 Vista  la  nota  del  2 settembre  2005 della regione Veneto con la quale  si  chiede di apportare alcune correzioni, per quanto concerne la  base  ampelografica,  al disposto dell'art. 2 del disciplinare di produzione  della  denominazione di origine controllata in questione, allegato   alla   domanda,  modificato  ed  integrato  dal  «Comitato regionale  tecnico consultivo per la viticoltura» nella seduta del 10 dicembre 2004;
 Visto il regolamento 753/02 della Commissione del 29 aprile 2002;
 Visto   il   decreto  ministeriale  3 luglio  2003  concernente  le disposizioni  nazionali  applicative del regolamento (CE) 753/2002 ed in  particolare  l'«Allegato  1»  -  riguardante «Elenco dei sinonimi delle  varieta'  di  viti»  riportati nella classificazione ufficiale nazionale  che  possono essere utilizzati in etichetta - nel contesto del  quale  non  viene  fatto  specifico  riferimento al fatto che il termine  «Trebbianello»  possa essere usato come sinonimo del vitigno «Tocai Friulano»;
 Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi previsti,  altre istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;
 Ritenuto   pertanto   necessario   procedere  alla  modifica  della denominazione  di origine controllata dei vini «Bianco di Custoza» in «Bianco di Custoza» o «Custoza» ed all'approvazione della medesima in conformita'  al  parere  espresso  ed  alla  proposta  formulata  dal «Comitato   nazionale   per  la  tutela  e  la  valorizzazione  delle denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini»;
 
 Decreta:
 Articolo unico
 
 «La  denominazione  di  origine  controllata  dei  vini  "Bianco di Custoza"  -  riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio  1971 e successive modifiche - e' modificata in "Bianco di Custoza" o "Custoza".
 Il relativo disciplinare di produzione e' modificato in conformita' al testo allegato al presente decreto.
 Le  disposizioni  di  cui sopra entrano in vigore a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto».
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 20 ottobre 2005
 Il direttore generale: La Torre
 |  | Allegato 
 Modifica  della denominazione di origine controllata dei vini «Bianco
 di Custoza» in «Bianco di Custoza» o «Custoza».
 Art. 1.
 
 La  denominazione  di  origine  controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza»  e'  riservata  ai  vini  «Bianco  di Custoza» o «Custoza», «Bianco  di  Custoza»  Superiore  o  «Custoza»  Superiore, «Bianco di Custoza» passito o «Custoza» passito e «Bianco di Custoza» spumante o «Custoza»  spumante,  che  rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
 
 Art. 2.
 
 Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  «Bianco  di Custoza»  o  «Custoza» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti  aventi,  nell'ambito  aziendale,  la  seguente  composizione ampelografica:
 Trebbiano toscano: 20 - 45%;
 Garganega: 20 - 40%;
 Tocai friulano: 5 - 30%;
 Bianca  Fernanda  (clone locale del Cortese) Malvasia, Riesling italico,  Pinot  bianco  e Chardonnay, da soli o congiuntamente: 20 - 30%.
 
 Art. 3.
 
 La  zona  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine controllata  «Bianco  di Custoza» o «Custoza» comprende in tutto o in parte i territori dei comuni di Sommacampagna, Villafranca di Verona, Valeggio  sul  Mincio,  Peschiera  del Garda, Lazise, Castelnuovo del Garda, Pastrengo, Bussolengo e Sona.
 Tale  zona  e'  cosi'  delimitata: partendo a sud dell'abitato di Sommacampagna,   da   contrada   Cesure   (quota   89)  la  linea  di delimitazione  segue,  verso  sud-ovest,  il  canale del consorzio di bonifica   dell'Alto   Agro   Veronese   sino  a  localita'  Boscone, innestandosi  per  breve  tratto  sulla strada per Villafranca fino a incontrare  e  seguire  la  strada  comunale  che  passando per Pozzo Moretto e Colombara sbocca sulla strada comunale presso Ca' Delia.
 Segue detta strada, toccando C. Nuova Pigno e le Grottarole, sino all'incrocio  della  strada  provinciale  di  Villafranca-Valeggio  e seguendo quest'ultima, arriva all'abitato di Valeggio sul Mincio.
 Segue  quindi  verso  sud  la strada comunale che porta a Pozzolo sino  a  localita'  C.  Buse  per  innestarsi sulla carreggiabile che incrocia il canale Seriola Prevaldesca.
 Segue   questo   canale   verso  nord,  fino  a  Ponte  Lungo,  e attraversato  lo  stesso  si  innesta  nel  canale  Seriola Serenelli seguendolo   verso   sud,   sino   a   incontrare   il   confine   di provincia-regione Mantova-Lombardia (quota 63).
 Ritornando verso nord, la linea di delimitazione segue il confine regionale    toccando   successivamente   le   localita'   Pignolada, Staffalonero,  Prandina, Stazione di Salionze, Villa, Dolci e Pontara dove  l'abbandona  per seguire, per brevissimo tratto verso nord-est, la  strada  Broglie-Madonna  del  Frassino, sino in prossimita' della localita'  Pignolini  e  li' attraversa l'autostrada Serenissima, per inserirsi  sulla carrareccia che passa a est di Ca' Gozzetto toccando successivamente Ca' Serraglio e passando a ovest di quota 101 termina a Ca' Berra Nuova (quota 91) sulla riva del laghetto del Frassino.
 Segue  la  riva  di  detto  laghetto per brevissimo tratto sino a imboccare  la  carrareccia  che  passando  per  localita' Bertoletta, arriva al casello ferroviario di quota 84.
 Segue  quindi la ferrovia, verso est, fino al contiguo casello di quota  84  dove  l'abbandona per seguire la strada che toccando Villa Montresor, prosegue fino ai Cappuccini, sulla riva del lago di Garda.
 Dalla  localita'  Cappuccini  la  linea di delimitazione segue la sponda  orientale  del lago di Garda sino in prossimita' del porto di Pacengo  per  inoltrarsi nell'entroterra seguendo la carrareccia che, toccando  quota  93  e  quota 107, passa sotto l'abitato di Pacengo e giunge  a  localita'  Ca'  Allegri, per seguire la strada comunale di Pacengo sino a C. Fontana Fredda.
 Per  altra  carrareccia, sale toccando quota 122 sino a localita' «Le  Tende»,  e  da  qui, seguendo la strada Pacengo-Cola', sino a C. alle Croci.
 Da  C.  alle Croci la linea di delimitazione scende verso sud-est seguendo  la carrareccia che, toccando successivamente quota 118, 113 e  Sarnighe,  incrocia  il  confine  comunale di Lazise-Castelnuovo a quota   112.   Segue,   risalendo   verso   nord,  questo  confine  e successivamente  in prossimita' della localita' Mirandola, il confine comunale  Lazise-Pastrengo  sino all'incrocio di questo con la strada provinciale Verona-Lago a ovest di localita' Osteria Vecchia.
 La  linea  di delimitazione segue detta strada verso Verona (est) sino in prossimita' dell'abitato di Bussolengo dove si inserisce, nei pressi  di  quota  130,  sulla  comunale  del Cristo e prosegue sulla strada  comunale  di  Palazzolo  sino  a  incontrare l'autostrada del Brennero   nel   punto   in   cui   interseca   il  confine  comunale Bussolengo-Sona.
 Segue  detto  confine  verso  sud, sino a localita' Civel dove si inserisce sulla strada provinciale Bussolengo-Sommacampagna.
 Segue   detta   strada  sino  all'abitato  di  Sommacampagna  che attraversa  per  inserirsi  sulla  viabile che porta a Custoza sino a localita' Cesure punto di partenza.
 Ad ovest della localita' Broglie e' incluso un piccolo territorio del  comune  di  Peschiera  del Garda comprendente il Monte Zecchino, cosi' delimitato:
 dalla  carrareccia  a  sud di Broglie (adiacente alle ex scuole elementari  di  Broglie)  la  linea  di  delimitazione prosegue verso ovest,  per Ca' Boschetti e Ca' Rondinelli per poi seguire il confine di  provincia-regione  toccando successivamente Ca' Boffei, Soregone, Ca'  Nuova Bazzoli e la strada che porta all'abitato di Broglie, sino a incrociare la carrareccia che ha costituito il punto di partenza.
 
 Art. 4.
 
 Le  condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza»  o «Custoza» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'.
 Sono   pertanto  da  considerarsi  idonei  unicamente  i  vigneti collinari e pedocollinari, esposti prevalentemente a sud, sud-ovest e posti  in  terreni  di  origine  morenica  di  natura prevalentemente calcarea, argillo-calcarea, ghiaioso-calcarea e ghiaioso-sabbiosa con esclusione dei terreni umidi.
 I  sesti  d'impianto,  le  forme  di  allevamento ed i sistemi di potatura  devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
 Le  unita'  vitate  omogenee coltivate con le varieta' Garganega, Trebianello,  Pinot  Bianco,  Chardonnay e Cortese, iscritte all'albo dei vini a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza», sono utilizzabili anche per produrre i corrispondenti vini designati  con  la  denominazione di origine controllata «Garda» alle condizioni previste dal relativo disciplinare di produzione.
 E' vietata ogni pratica di forzatura; e' ammessa l'irrigazione di soccorso.
 La  resa  massima  di  uva  ammessa  per la produzione del vino a denominazione  di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza» non  deve  essere  superiore  a t. 15 per ettaro di vigneto a coltura specializzata e di t 12 per ettaro per la produzione del vino «Bianco di  Custoza»  o  «Custoza» Superiore. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente   favorevoli,  i  quantitativi  di  uva  ottenuti  da destinare  alla  produzione  del  vino  a  denominazione  di  origine controllata «Bianco di' Custoza» o «Custoza», devono essere riportati nei  limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo.
 Oltre  detto  limite  decade  il  diritto  alla  denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
 Fermi restando i limiti sopra indicati, la produzione massima per ettaro  di  vigneto  in  coltura  promiscua  deve  essere  calcolata, rispetto   a   quella   specializzata,  in  rapporto  alla  effettiva superficie coperta dalla vite.
 La  tipologia  «passito»  e'  ottenuta  dalla  cernita  delle uve raccolte   nei   vigneti   iscritti  alla  denominazione  di  origine controllata   «Bianco   di   Custoza»   o   «Custoza»  ed  aventi  le caratteristiche per essere designate con detta denominazione.
 Il  quantitativo  massimo di uve da destinare alla produzione del vino  «passito» non deve superare le 5t/ha: il rimanente quantitativo di  uva  fino  alle  rese  massime  consentite  pari  a 7 t/ha per il «superiore»  e  10  t/ha  per il «Bianco di Custoza» o «Custoza» puo' essere  destinato,  se ne ha i requisiti, alla produzione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione.
 La  regione  Veneto con proprio decreto, su proposta del Comitato vitivinicolo   regionale   istituito   con   legge  regionale  n.  55 dell'8 maggio   1985,   sentite   le   organizzazioni   di  categoria interessate,  di  anno in anno, prima della vendemmia, puo' stabilire un  limite  massimo  di  utilizzazione  di  uve  per  ettaro  per  la produzione del vino a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza»   o  «Custoza»  inferiore  a  quello  fissato  dal  presente disciplinare,  dandone  comunicazione  immediata  al  Ministero delle politiche  agricole  e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
 Le  uve  destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione  di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza» un  titolo  alcolometrico  volumico  naturale  minimo di 9.5% vol, ad esclusione  delle  uve  destinate  alla produzione di vino «Bianco di Custoza»  o  «Custoza» superiore il cui titolo alcolometrico volumico naturale e' di 11% vol.
 
 Art. 5.
 
 Le  operazioni  di  vinificazione dei vini della denominazione di origine  controllata  «Bianco  di  Custoza» o «Custoza» devono essere effettuate  all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.   Tuttavia,   tenuto   conto  delle  situazioni  tradizionali,  e' consentito   che   tali   operazioni   siano  effettuate  nell'intero territorio  della  provincia  di Verona nonche' nei Comuni confinanti delle province di Mantova e Brescia.
 Nella  vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali,  leali  e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
 Le   operazioni   di   conservazione  delle  uve  destinate  alla produzione  di  vino  «Bianco  di Custoza» o «Custoza» passito devono aver  luogo  unicamente  nell'ambito della delimitazione territoriale della zona di produzione di cui all'art. 3.
 La  vinificazione  delle uve destinate alla produzione del vino a denominazione  di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza» passito  puo'  avvenire  solo  dopo che le stesse siano sottoposte ad appassimento  naturale,  avvalendosi  anche di sistemi e/o tecnologie che  comunque non aumentino la temperatura dell'appassimento rispetto al processo naturale.
 Le  uve  destinate  alla produzione della tipologia «passito», al termine dell'appassimento, devono assicurare un titolo alcoolometrico volumico naturale minimo di 13% vol.
 La  resa  massima  delle uve in vino non deve essere superiore al 65%;  per  la tipologia spumante la resa non deve essere superiore al 68% al lordo della presa di spuma.
 Qualora  la resa sia compresa tra la percentuale precedente ed il 75%  il  prodotto non ha diritto alla denominazione di origine. Se la resa,  infine,  supera  anche  quest'ultimo limite, decade il diritto alla denominazione di origine controllata di tutto il prodotto.
 La  resa  massima  delle uve in vino non deve essere superiore al 40% per il vino «Bianco di Custoza» o «Custoza» passito.
 La  denominazione  di  origine  controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza»  puo'  essere utilizzata per designare il vino spumante nel tipo «brut», «extra brut», «extra dry», ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni previste dal presente disciplinare.
 La  preparazione  del vino a denominazione di origine controllata «Bianco  di Custoza o Custoza» spumante deve avvenire in stabilimenti siti  all'interno  della  zona  di  vinificazione di cui all'art. 3 e nelle province di Brescia, Mantova, Trento, Treviso e Vicenza.
 Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  «Bianco  di Custoza»  o  «Custoza» superiore deve essere sottoposto ad un periodo di  maturazione  di  almeno  cinque  mesi a decorrere dal 1° novembre dell'annata  di  produzione delle uve; l'affinamento deve avere luogo all'interno   della   zona   di  vinificazione  di  cui  al  presente disciplinare.
 Il vino a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza o  Custoza»  passito  deve essere immesso al consumo non prima del 1° settembre successivo a quello della vendemmia.
 
 Art. 6.
 
 I vini a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o  «Custoza»,  all'atto  dell'immissione  al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
 «Bianco di Custoza» o «Custoza»:
 colore: giallo paglierino;
 odore: fruttato, profumato, leggermente aromatico;
 sapore:   sapido,   morbido,   delicato,   di  giusto  corpo, piacevolmente amarognolo;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto secco netto: 16,5 g/l;
 zuccheri riduttori residui: massimo 7 g/l.
 «Bianco di Custoza» o «Custoza» superiore:
 colore:   paglierino   con  tendenza  al  giallo  dorato  con l'invecchiamento;
 odore: gradevole, caratteristico lievemente aromatico;
 sapore:  morbido,  armonico,  corposo  con  eventuale leggera percezione di legno;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto secco netto minimo: 20 g/l;
 zuccheri riduttori residui: 7 g/l.
 «Bianco di Custoza» o «Custoza» spumante:
 spuma: fine persistente;
 colore: paglierino piu' o meno intenso con eventuali riflessi dorati;
 profumo:  fragrante  con  sentore  di  fruttato,  leggermente aromatico  quando  spumantizzato,  con  il  metodo  Marinotti; fine e composto,  caratteristico della fermentazione in bottiglia, quando e' spumantizzato con il metodo classico;
 sapore: fresco, sapido, fine e armonico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
 acidita' totale minima: 5,0 g/l;
 estratto secco netto minimo: 15 g/l;
 residuo di zuccheri fino a:
 12 g/l nel tipo «brut»;
 6 g/l nel tipo «extra brut»;
 20 g/l nel tipo «extra dry».
 «Bianco di Custoza» o «Custoza» passito:
 colore: giallo dorato;
 odore: intenso e fruttato;
 sapore:  amabile  o  dolce,  vellutato,  armonico,  di  corpo leggermente aromatico, con eventuale leggera percezione di legno;
 titolo  alcolometrico volumico totale minimo: 15% vol. di cui almeno il 12% vol. effettivo;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto secco netto minimo: 22 g/l.
 E'  in facolta' del Ministro delle politiche agricole e forestali -  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la  valorizzazione  delle denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini   modificare   con  proprio  decreto  i  limiti  sopra  indicati dell'acidita' totale e dell'estratto secco.
 
 Art. 7.
 
 Alla  denominazione  di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza»  e'  vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi qualificazione, ivi compresi  gli  aggettivi  «extra»,  «fine», «scelto», «selezionato» e simili.
 E'   tuttavia   consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati  non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
 E'   consentito  altresi'  l'uso  di  indicazioni  geografiche  e toponomastiche  che  facciano  riferimento  a comuni, frazioni, aree, zone e localita' compresi nella zona delimitatane precedente art. 3 e dalle  quali  effettivamente  provengono  le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto.
 E'  consentito  inoltre  l'uso  della  indicazione  aggiuntiva di «vigna», seguita immediatamente dal relativo toponimo, purche' le uve provengano  totalmente dai corrispondenti vigneti e siano rivendicate annualmente  ed  iscritte nell'apposito albo dei vigneti, previsto ai sensi  dell'art.  15  della  legge  10 febbraio  1992, n. 164, tenuto presso  la  Camera di commercio di Verona, competente per territorio, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.
 
 Art. 8.
 
 I vini a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o  «Custoza»  superiore  e  «Bianco  di  Custoza» o «Custoza» passito devono  essere immessi al consumo unicamente in bottiglie di vetro di capacita' fino a litri 1.5 e chiuse con tappo raso bocca in sughero o altri materiali consentiti.
 Tuttavia  per le bottiglie fino a litri 0.375 e' consentito l'uso anche del tappo a vite.
 Sulle  bottiglie  contenenti  i  vini  a denominazione di origine controllata  «Bianco di Custoza» o «Custoza» superiore e passito deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione.
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