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| Gazzetta n. 253 del 2005-10-29 |  | AUTORITA' DI BACINO DEI FIUMI LIRI-GARIGLIANO E VOLTURNO |  | COMUNICATO |  | Regolamento   recante   norme   per  l'individuazione  dei  documenti dell'Autorita'   di  bacino  dei  fiumi  Liri-Garigliano  e  Volturno sottratti  al diritto di accesso e di quelli per i quali l'accesso e' differito,  in  attuazione  dell'articolo  24,  commi 2, 4 e 6, della legge n. 241/1990, e successive modifiche ed integrazioni. |  | 
 |  | Art. 1. 
 Ambito d'applicazione
 
 1.  Il  presente  regolamento individua le categorie di documenti formati  o comunque rientranti nella disponibilita' dell'Autorita' di bacino  dei  fiumi  Liri-Garigliano e Volturno, di seguito denominata con  il termine «Amministrazione», per le quali il diritto di accesso escluso o differito in conformita' all'art. 24, commi 2, 4 e 6, della legge  n. 241/1990, e agli articoli 7 ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992.
 |  | Art. 2. 
 Documenti  contenenti  informazioni  relative  all'ambiente.  Casi di
 esclusione ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 39/1997
 
 1.   L'accesso  ai  documenti  contenenti  informazioni  relative all'ambiente e' escluso nei casi ed alle medesime condizioni previste dall'art. 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 39/1997.
 2.  Non  e'  ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso di formazione  dei  provvedimenti  di  cui  all'art.  13  della legge n. 41/1990,  fermo  restando per i piani di bacino il disposto dell'art. 18 della legge n. 183/1989.
 |  | Art. 3. 
 Categorie  di documenti inaccessibili per motivi d'ordine e sicurezza pubblici,  ai  sensi  degli  articoli  24, comma 2, lettera c), della legge  n.  241/1990  ed  8,  comma  5,  lettera  c),  del decreto del
 Presidente della Repubblica n. 352/1992.
 
 1.  In  relazione  all'esigenza  di  salvaguardare la sicurezza e l'ordine pubblico, sono sottratti all'accesso i documenti concernenti gli   impianti   di   sicurezza   dell'edificio   destinato   a  sede dell'Amministrazione.
 |  | Art. 4. 
 Categorie  di  documenti  inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi,  persone  gruppi ed imprese, ai sensi degli articoli 24, comma 2, lettera d), della legge n. 241/1990 ed 8, comma 5, lettera d), del
 decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992.
 
 1.  In relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi,  persone,  gruppi ed imprese, pur garantendo ai richiedenti la visione  degli  atti  relativi  ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza  sia  necessaria  per curare o difendere i loro interessi, sono sottratti all'accesso:
 a) i  documenti  riguardanti il dipendente dell'Amministrazione contenenti   notizie   sulla  sua  situazione  familiare,  sanitaria, finanziaria,  fatti  salvi  i  dati relativi al trattamento economico tabellare, e ferma restando la normativa in materia di protezione dei dati personali;
 b) i  dati,  la  documentazione ed i progetti di proprieta' dei Ministeri, delle regioni, degli enti locali, delle universita', delle istituzioni scientifiche, delle associazioni e di altri enti pubblici e   privati   acquisiti   per   le   attivita'  di  pianificazione  e programmazione dell'Amministrazione;
 c) i documenti relativi a gare per l'aggiudicazione di lavori e forniture  di  beni  e  servizi  che possano pregiudicare la sfera di riservatezza    dell'impresa    in   ordine   ai   propri   interessi professionali,  finanziari,  industriali  e  commerciali, fatto salvo l'eventuale  interesse  alla  tutela, anche giurisdizionale, di altra ditta  concorrente.  Sono  sottratti  all'accesso i documenti che non hanno   formato   oggetto   di   esame  da  parte  della  commissione giudicatrice.
 2.  Non  e'  ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso di formazione  dei  provvedimenti  di  cui  all'art.  13  della legge n. 241/1990.
 |  | Art. 5. 
 Altre esclusioni dal diritto d'accesso
 
 1.  Oltre  ai  documenti appartenenti alle categorie indicate dal presente  regolamento  e  tutti  gli  altri  per i quali l'accesso e' escluso  da  altre  norme  previste  dall'ordinamento,  sono altresi' sottratti all'accesso i documenti che altre amministrazioni escludono dall'accesso  e  che l'Amministrazione si trova, per varie ragioni, a detenere.
 |  | Art. 6. 
 Differimento del diritto d'accesso, ai sensi degli articoli 24, comma
 6, e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992
 
 1.  Il  differimento del diritto di accesso e' disposto, ai sensi dell'art.  7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992, per i documenti e per la durata di seguito indicata:
 a) le    offerte    economiche,   l'indicazione   della   ditta aggiudicataria  delle operazioni di gara, fino alla conclusione delle procedure  per  l'affidamento  di  lavori, forniture e servizi, fatti salvi  i  casi  di  pubblicita'  previsti  dalla  legge  per gli atti infraprocedimentali;
 b) gli  atti  di  promovimento  di  azioni  di  responsabilita' dinanzi  alla  procura  generale  della Corte dei conti, nonche' alle competenti  autorita' giudiziarie ed i rapporti alla procura generale della  Corte dei conti, le richieste o relazioni di detta procura ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si appalesa la sussistenza    di   responsabilita'   amministrativa,   patrimoniale, contabile  o  penale,  ove coperti da segreto istruttorio e fino alla definizione della fase procedimentale;
 c) la   documentazione  attinente  ad  accertamenti  ispettivi, giudiziali  ed  amministrativo-contabili,  nei  limiti  in  cui detti documenti  contengano  notizie rilevanti al fine di garantire la vita privata  e la riservatezza di terzi, persone, gruppi, associazioni ed imprese, fino alla conclusione del relativo procedimento;
 d) le  segnalazioni e gli atti istruttori in materia di esposti di  privati,  di  organizzazioni  sindacali  e  di  categoria o altre associazioni, per la durata dell'attivita' istruttoria;
 e) la  documentazione  concernente  lavori  di  commissioni  ed organi  collegiali  nei  limiti  in  cui  detti  documenti contengano notizie  rilevanti  al  fine  di  garantire  la  vita  privata  e  la riservatezza  di  terzi,  persone,  gruppi, associazioni ed imprese e fino alla conclusione del relativo procedimento;
 f) le cartografie tematiche, le relazioni tecniche, le norme di attuazione,  le  misure  di  salvaguardia,  ed  ogni  altro eventuale elaborato  di  piano,  fino all'atto di adozione o di approvazione da parte  del  Comitato istituzionale, ai sensi dell'art. 12 della legge n.  183/1989.  Sono  fatti  salvi  i  diversi  termini normativamente fissati.
 2.   Il   differimento   dell'accesso   ai  documenti  contenenti informazioni  ambientali  e'  disposto  secondo  le modalita' ed alle condizioni  di  cui  all'art.  4, comma 3, del decreto legislativo n. 39/1997.
 |  | Art. 7. 
 Ufficio per le relazioni con il pubblico
 
 1. L'Ufficio per le relazioni con il pubblico, istituito ai sensi dell'art.  11  del  decreto legislativo n. 165/2001, ha il compito di agevolare,  anche mediante l'adozione di idonee misure organizzative, l'esercizio del diritto d'accesso di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
 |  | Art. 8. 
 Modifiche al regolamento
 
 1.  Entro  due  anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento    e    successivamente,    almeno    ogni    tre   anni, l'Amministrazione verifica la congruita' delle categorie di documenti sottratti all'accesso individuate negli articoli precedenti.
 |  | Art. 9. 
 Pubblicita'
 
 1.  L'Amministrazione  per  il  presente  decreto  e le eventuali successive  modifiche  puo'  stabilire  le  forme di pubblicita' piu' opportune.
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