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| Gazzetta n. 253 del 2005-10-29 |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | COMUNICATO |  | Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,  inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Salaparuta». |  | 
 |  | Il  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione delle denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Esaminata la domanda, datata 18 febbraio 2003, intesa ad ottenere il   riconoscimento   della   denominazione  di  origine  controllata «Salaparuta»,  sottoscritta  dalle  organizzazioni di categoria della provincia   di   Trapani   -   Federazione   provinciale  Coldiretti, Confederazione  italiana Agricoltori, Unione provinciale cooperative, Lega  nazionale  cooperative  e  mutue,  costituitesi  quale Comitato promotore;
 Visto  il parere favorevole espresso dalla regione Siciliana, con nota   datata   16 dicembre   2003,   in  merito  alla  richiesta  di riconoscimento    della    denominazione   di   origine   controllata «Salaparuta»;
 Viste  le  risultanze  della  pubblica  audizione, concernente la predetta   istanza,  tenutasi  presso  il  comune  di  Salaparuta  in provincia di Trapani, il giorno 19 maggio 2005, con la partecipazione dei   rappresentanti  degli  enti  istituzionali  interessati,  delle organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole;
 Ha   espresso,   nella   riunione  del  13 ottobre  2005,  parere favorevole  al  suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del  relativo  decreto  direttoriale,  il  disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.
 Le  eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare  dovranno,  in  regola con le disposizioni contenute nel Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972, n. 642 «Disciplina   dell'imposta   di  bollo»  e  successive  modifiche  ed integrazioni,  essere inviate al Ministero delle politiche agricole e forestali  -  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione delle  denominazioni  di  Origine  e  delle  indicazioni  geografiche tipiche  dei  vini  -  via  Sallustiana  n.  10  - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
 Proposta di disciplinare di produzione dei vini
 a denominazione controllata
 Art. 1.
 
 Denominazione e vini
 
 La  denominazione di origine controllata «Salaparuta» e riservata ai  vini  che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
 «Salaparuta» Rosso anche nella tipologia Riserva;
 «Salaparuta» Bianco;
 «Salaparuta» Inzolia;
 «Salaparuta» Grillo;
 «Salaparuta» Chardonnay;
 «Salaparuta» Catarratto;
 «Salaparuta» Nero d'Avola anche nella tipologia Riserva;
 «Salaparuta» Merlot anche nella tipologia Riserva;
 «Salaparuta» Cabernet Sauvignon anche nella tipologia Riserva;
 «Salaparuta» Syrah anche nella tipologia Riserva;
 «Salaparuta» Novello.
 |  | Art. 2. 
 Vitigni ammessi
 
 La  denominazione di origine controllata «Salaparuta» con o senza alcuna  specificazione  e' riservata ai vini rossi e bianchi ottenuti da   uve   provenienti   da  vigneti  aventi  nell'ambito  aziendale, rispettivamente  per  le  varie  tipologie,  la seguente composizione ampelografica:
 «Salaparuta» Bianco:
 catarratto  minimo:  60%,  per  la  rimanente  parte  possono concorrere  alla  produzione  di  detto  vino  altri  vitigni a bacca bianca,   non  aromatici,  idonei  alla  coltivazione  nella  Regione Siciliana con esclusione del Trebbiano toscano.
 «Salaparuta» Rosso e «Salaparura» Rosso Riserva:
 Nero  d'Avola:  minimo  per  il 65 % ; per la rimanente parte possono  concorrere  alla  produzione  di  detto vino altri vitigni a bacca  nera,  non  aromatici,  idonei alla coltivazione nella Regione Siciliana.
 «Salaparuta» Novello
 Nero d'Avola: minimo 50%; Merlot minimo 20%, per la rimanente parte  possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a  bacca  nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Siciliana.
 La  denominazione  di origine controllata «Salaparuta» seguita da una  delle  seguenti  specificazioni  di vitigno «Inzolia», «Grillo», «Chardonnay»,  «Catarratto»  «Nero  d'Avola»  anche  nella  tipologia Riserva, «Merlot» anche nella tipologia Riserva, «Cabernet Sauvignon» anche nella tipologia Riserva, «Syrah» anche nella tipologia Riserva, e'  riservata ai vini ottenuti da vigneti composti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%, possono concorrere alla produzione di detti vini,  per  la restante percentuale, le uve di altri vitigni, a bacca di  colore  analogo  non  aromatici,  idonei  alla coltivazione nella Regione  Siciliana  con  esclusione  per i vini bianchi del Trebbiano toscano.
 |  | Art. 3. 
 Zona di raccolta delle uva
 
 Le  uve  destinate  alla  produzione  dei vini a denominazione di origine  controllata «Salaparuta» devono provenire da vigneti ubicati in  terreni vocati alla qualita' all'interno dei confini territoriali del comune di Salaparuta.
 |  | Art. 4. 
 Coltivazione e resa
 Le  condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione   dei   vini  di  cui  all'art.  1  devono  essere  quelle tradizionali  della  zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'.
 I  sesti  di  impianto,  le  forme di allevamento ed i sistemi di potatura  devono essere quelli generalmente usati nella zona e atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
 E'  vietata  ogni  pratica  di  forzatura.  E' ammessa la pratica dell'irrigazione di soccorso.
 Come   forme   di   allevamento   devono   essere  utilizzate, esclusivamente,  i  sistemi  a  controspalliera  o  ad  alberello  ed eventuali varianti similari esclusi i sistemi a tendone.
 Per  gli  impianti esistenti la densita' dei ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a 2.600.
 Per  i  vigneti  impiantati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare la densita' dei ceppi per ettaro non potra' essere  inferiore  a 4000 per i vitigni a bacca nera, per i vitigni a bacca bianca la densita' non dovra' essere inferiore a 3500 ceppi per ettaro.
 Le rese massime di uva per ettaro in coltura specializzata per la produzione  dei  vini  di  cui  all'art.  2 ed i titoli alcolometrici naturali  minimi  delle  relative  uve  destinate  alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:
 
 =====================================================================
 |         | Titolo alcolometrico naturale minimo
 Tipologia     |Resa T/ha|                 %vol =====================================================================
 Rosso             |   13    |                 12,0 ---------------------------------------------------------------------
 Bianco            |   13    |                 11,5 ---------------------------------------------------------------------
 Inzolia           |   12    |                 11,0 ---------------------------------------------------------------------
 Grillo            |   12    |                 11,5 ---------------------------------------------------------------------
 Chardonnay        |   11    |                 12,5 ---------------------------------------------------------------------
 Catarratto        |   13    |                 11,5 ---------------------------------------------------------------------
 Nero d'Avola      |   12    |                 12,5 ---------------------------------------------------------------------
 Merlot            |   11    |                 12,5 ---------------------------------------------------------------------
 Cabernet Sauvignon|   11    |                 12,5 ---------------------------------------------------------------------
 Syrah             |   11    |                 12,5 ---------------------------------------------------------------------
 Novello           |   13    |                 11,0 ---------------------------------------------------------------------
 Tipologie Riserva |   11    |                 13,5
 
 A  detti  limiti,  anche  in annate eccezionalmente favorevoli la resa  delle  uve  dovra'  essere  riportata  nei  limiti di cui sopra purche'  la  produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi; oltre  tali  limiti tutta la produzione decade dalla denominazione di origine controllata «Salaparuta».
 I  vigneti  potranno  essere  adibiti  alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Salaparuta», solo a partire dal terzo  anno  dell'impianto  e  qualora  portino  il  riferimento alla specifica «Riserva», solo a partire dal quarto anno.
 |  | Art. 5. 
 Vinificazione
 
 Le   operazioni   di  vinificazione,  affmamento,  invecchiamento obbligatorio ed imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito dell'intero  territorio delimitato nella zona di produzione di cui al precedente art. 3.
 Nella  vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte  a  conferire  ai  vini  le  proprie  peculiari caratteristiche. L'eventuale arricchimento potra' essere effettuato soltanto con mosto concentrato rettificato o con mosto concentrato proveniente da uve di vigneti iscritti all'albo di produzione.
 La  resa  massima  dell'uva  in vino non deve essere superiore al 70%.
 Qualora la resa superi detto limite, l'eccedenza, fino al 5%, non ha  diritto  alla  denominazione  di  origine controllata, oltre tale limite  tutta  la  produzione  perde il diritto alla denominazione di origine controllata.
 I   vini   rossi,   con  o  senza  specificazione  di  vitigno  a denominazione  di  origine controllata «Salaparuta», sottoposti ad un periodo  di invecchiamento non inferiore ai due anni, di cui almeno 6 mesi  in  contenitore di legno a partire dal 1° novembre dell'anno di produzione  delle  uve,  possono  riportare  in etichetta la menzione «Riserva».
 |  | Art. 6. 
 Caratteristiche al consumo
 
 I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata «Salaparuta», all'atto  dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche: «Salaparuta» Rosso:
 colore: rosso intenso;
 odore: gradevole, fine;
 sapore: armonico, strutturato;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5 % vol;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
 
 «Salaparuta» Bianco:
 
 colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
 odore: fine, elegante;
 sapore: delicato, tipico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
 
 «Salaparuta» Inzolia:
 
 colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
 odore: delicato, gradevole;
 sapore: asciutto, sapido;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
 
 «Salaparuta» Grillo:
 
 colore: giallo piu' o meno intenso;
 odore: elegante, fine;
 sapore: asciutto, armonico, pieno, sapido;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
 
 «Salaparuta» Chardonnay:
 
 colore: giallo piu' o meno intenso;
 odore: intenso, caratteristico;
 sapore: gradevole, fruttato;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13% vol;
 acidita' totale minima 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
 
 «Salaparuta» Catarratto:
 
 colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
 odore: caratteristico, fine;
 sapore: armonico, pieno, intenso;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
 
 «Salaparuta» Nero d'Avola e «Salaparuta» Nero d'Avola Riserva:
 
 colore: rosso intenso;
 odore: delicato, caratteristico, fruttato;
 sapore: corposo, armonico, speziato;
 titolo  alcolometrico  voluinico  totale  minimo: 13% vol; per la tipologia Riserva 14%vol;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
 
 «Salaparuta» Merlot e «Salaparuta» Merlot Riserva:
 
 colore: rosso rubino;
 odore: intenso, fruttato;
 sapore: caratteristico, intenso;
 titilo  alcolometrico  -  volumico totale minimo: 13% vol; per la tipologia riserva 14 %vol;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l; per la tipologia riserva 25,0 g/l.
 
 «Salaparuta»  Cabernet  Sauvignon  e  «Salaparuta»  Cabemet Sauvignon
 Riserva:
 
 colore: rosso rubino;
 odore: caratteristico, intenso;
 sapore: caratteristico, corposo;
 titolo  alcolometrico  volumico  totale  minimo:  13% vol; per la tipologia Riserva 14% vol;
 acidita' totale minima: 5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
 
 «Salaparuta» Syrah e «Salaparuta» Syrah Riserva:
 
 colore: rosso rubino intenso;
 odore: caratteristico, fruttato;
 sapore: intenso, armonico e gradevolmente tannico;
 titolo  alcolometrico  volumico  totale  minimo:  13% vol; per la tipologia Riserva 14%vol;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
 
 «Salaparuta» Rosso Riserva:
 
 colore: rosso rubino carico;
 odore: intenso, armonico;
 sapore: ricco, corposo, speziato;
 titolo alcolometrico volumico minimo: 14% vol;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
 
 «Salaparuta» Novello:
 
 colore: rosso rubino;
 odore: intenso, fruttato, caratteristico;
 sapore: sapido, morbido;
 titolo alcolometrico volumico minimo: 11,5 % vol;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
 In relazione alla conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini puo' rilevare sentore di legno.
 E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali modificare   i   limiti  dell'acidita'  totale  e  dell'estratto  non riduttore minimo con proprio decreto.
 |  | Art. 7. 
 Etichettatura e recipienti
 
 Alla  denominazione  di  origine  controllata «Salaparuta», nelle diverse  tipologie e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, non  prevista  dal  presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli  aggettivi  extra,  fine, scelto selezionato, classico, vecchio e similari.
 E'  consentito  l'uso  di  indicazioni che facciano riferimento a nomi,  marchi  o  ragioni  sociali purche' non presentino significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
 Sulle  bottiglie  contenenti  il  vino a denominazione di origine controllata «Salaparuta» deve sempre figurare l'indicazione dell'anno di vendemmia.
 I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata «Salaparuta», devono  essere immessi al consumo in bottiglie di vetro non superiori a  litri  5  e  con  tappi raso bocca corrispondenti ai tipi previsti dalle norme nazionali e comunitarie.
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