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| Gazzetta n. 253 del 2005-10-29 |  | PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 2005, n. 221 |  | Disposizioni in materia di procedure elettorali e di composizione del consiglio nazionale e dei consigli territoriali, nonche' dei relativi organi   disciplinari,   dell'ordine   degli   psicologi,   ai  sensi dell'articolo  1,  comma  18,  della  legge  14 gennaio  1999,  n. 4, dell'articolo  4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,  n.  328 e dell'articolo 1-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. |  | 
 |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti  gli  articoli 87,  quinto comma, 117, commi secondo, lettera g), e sesto della Costituzione;
 Visto  l'articolo  1,  comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, cosi'   come   modificato   dall'articolo  6,  comma 4,  della  legge 19 ottobre 1999, n. 370;
 Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Visto  l'articolo  4  del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328;
 Visto l'articolo 1-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
 Sentito l'ordine professionale interessato;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 luglio 2005;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 agosto 2005;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre 2005;
 Sulla  proposta  del  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia;
 
 E m a n a
 
 il seguente regolamento:
 
 Art. 1.
 
 Ambito di applicazione
 
 1.  Le  disposizioni  di  cui  al presente regolamento si applicano all'ordine degli psicologi.
 
 
 
 Avvertenze:
 
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'ammini-strazione  competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi 2   e 3,   del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 
 Note alle premesse:
 
 L'art.   87,   comma   quinto,   Cost.,  conferisce  al
 Presidente  della  Repubblica  il  potere  di promulgare le
 leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i
 regolamenti.
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 117, commi secondo,
 lettera g), e sesto della Costituzione:
 «Art.  117.  Lo  Stato  ha legislazione esclusiva nelle
 seguenti materie:
 a) - f) (omissis).
 g) ordinamento  e organizzazione amministrativa dello
 Stato e degli enti pubblici nazionali;
 omissis.
 La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
 materie   di  legislazione  esclusiva,  salva  delega  alle
 regioni.  La  potesta' regolamentare spetta alle regioni in
 ogni  altra  materia.  I  comuni,  le  province e le citta'
 metropolitane  hanno  potesta' regolamentare in ordine alla
 disciplina  dell'organizzazione  e  dello svolgimento delle
 funzioni loro attribuite.»
 L'art.  1,  comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4
 (Disposizioni  riguardanti il settore universitario e della
 ricerca  scientifica,  nonche'  il  servizio di mensa nelle
 scuole)  modificato  dall'art.  6,  comma  4,  della  legge
 9 ottobre   1999,   n.  370  (Disposizioni  in  materia  di
 universita'   e   di  ricerca  scientifica  e  tecnologica)
 prevede:
 «18.  Con  uno  o  piu'  regolamenti  adottati, a norma
 dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
 su  proposta  del Ministro dell'universita' e della ricerca
 scientifica  e  tecnologica, di concerto con il Ministro di
 grazia  e  giustizia,  sentiti  gli  organi direttivi degli
 ordini   professionali,   con  esclusivo  riferimento  alle
 attivita'  professionali  per il cui esercizio la normativa
 vigente  gia'  prevede l'obbligo di superamento di un esame
 di  Stato,  e'  modificata  e  integrata  la disciplina del
 relativo  ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi,
 nonche' dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e
 delle  relative  prove,  in conformita' ai seguenti criteri
 direttivi:  a)  determinazione  dell'ambito  consentito  di
 attivita'    professionale    ai    titolari   di   diploma
 universitario  e  ai  possessori  dei  titoli  istituiti in
 applicazione  dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio
 1997, n. 127, e successive modificazioni;
 b)  eventuale  istituzione  di apposite sezioni degli
 albi, ordini o collegi in relazione agli ambiti di cui alla
 lettera  a),  indicando  i  necessari  raccordi con la piu'
 generale   organizzazione   dei  predetti  albi,  ordini  o
 collegi;
 c) coerenza dei requisiti di ammissione e delle prove
 degli  esami  di  Stato  con quanto disposto ai sensi della
 lettera a).»
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17, comma 2, della
 legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
 Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
 Ministri):
 «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
 deliberazione   del  Consiglio  dei  ministri,  sentito  il
 Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
 disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
 di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
 della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
 regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
 regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
 norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
 norme regolamentari.»
 L'art.  4  del  decreto del Presidente della Repubblica
 5 giugno  2001,  n.  328  (Modifiche  ed integrazioni della
 disciplina  dei  requisiti  per  l'ammissione  all'esame di
 Stato  e  delle  relative  prove  per l'esercizio di talune
 professioni,   nonche'   della   disciplina   dei  relativi
 ordinamenti) cosi' recita:
 «Art.  4  (Norme organizzative generali). - 1. Salve le
 disposizioni speciali previste nel presente regolamento, il
 numero  dei  componenti  degli organi collegiali, a livello
 locale  o  nazionale,  degli ordini o collegi relativi alle
 professioni  di  cui  all'art. 1, comrna 1, qualora vengano
 istituite le due sezioni di cui all'art. 2, e' ripartito in
 proporzione  al  numero  degli iscritti a ciascuna sezione.
 Tale  numero  viene  determinato  assicurando  comunque  la
 presenza di ciascuna delle componenti e una percentuale non
 inferiore   al   cinquanta   per   cento   alla  componente
 corrispondente  alla  sezione  A.  L'elettorato passivo per
 l'elezione del Presidente spetta agli iscritti alla sezione
 A.
 2. Nell'ipotesi di procedimento disciplinare i relativi
 provvedimenti    vengono    adottati   esclusivamente   dai
 componenti  appartenenti  alla  sezione  cui  appartiene il
 professionista assoggettato al procedimento.
 3.  Con  successivo  regolamento  ai sensi dell'art. 1,
 comma  18,  legge  14 gennaio  1999,  n.  4,  e  successive
 modificazioni,  verranno definite le procedure elettorali e
 il  funzionamento  degli  Organi  in sede disciplinare, nel
 rispetto dei principi definiti nei commi 1 e 2.»
 - Si   riporta   il   testo   dell'art.  1-septies  del
 decreto-legge  31 gennaio  2005, n. 7 (Disposizioni urgenti
 per  l'universita'  e la ricerca, per i beni e le attivita'
 culturali,   per   il   completamento   di   grandi   opere
 strategiche,  per  la  mobilita' dei pubblici dipendenti, e
 per  semplificare  gli  adempimenti  relativi  a imposte di
 bollo   e   tasse  di  concessione,  nonche'  altre  misure
 urgenti),   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
 31 marzo 2005, n. 43.
 «Art.  1-septies (Organi di ordini professionali). - 1.
 Nel  procedere  al  riordino del sistema elettorale e della
 composizione  degli organi degli ordini professionali, come
 previsto  dall'art.  4,  comma 3, del regolamento di cui al
 decreto  del  Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
 328,  al fine di uniformare e semplificare le procedure, va
 assicurata  la  rappresentanza unitaria degli iscritti agli
 albi  professionali  nei  consigli nazionali e territoriali
 con  un  numero  di componenti dei consigli territoriali da
 sette  a  quindici in ragione del numero degli iscritti, un
 numero  di  quindici componenti per i consigli nazionali, e
 con  una durata di quattro anni per i consigli territoriali
 e di cinque per i consigli nazionali. La durata e' estesa a
 tutte le professioni disciplinate dal regolamento di cui al
 decreto  del  Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
 328.  Per l'ordine degli psicologi si provvede con distinto
 regolamento,  da  emanare  ai  sensi dell'art. 1, comma 18,
 della   legge   14 gennaio  1999,  n.  4,  come  modificato
 dall'art.  6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370,
 entro  centottanta  giorni  dalla data di entrata in vigore
 della  legge  di  conversione  del presente decreto, per la
 definizione  del  numero  dei  componenti  e del sistema di
 composizione dei consigli nazionali e territoriali.»
 
 
 
 
 |  | Art. 2. 
 Composizione   ed  elezione  dei  consigli  regionali  e  provinciali
 dell'ordine degli psicologi
 
 1.  I  consigli regionali e provinciali dell'ordine degli psicologi sono  formati  da un numero di componenti iscritti alle sezioni A e B dei rispettivi albi pari a:
 a) sette,  se  il  numero  complessivo  degli iscritti non supera cento;
 b) nove,  se il numero complessivo degli iscritti supera cento ma non cinquecento;
 c) undici,   se  il  numero  complessivo  degli  iscritti  supera cinquecento ma non millecinquecento;
 d) quindici,  se  il  numero  complessivo  degli  iscritti supera millecinquecento.
 2.  I predetti consigli sono composti secondo quanto previsto nella tabella  di  cui all'allegato 1, che fa parte integrante del presente regolamento,  e  durano  in  carica  quattro  anni  dalla  data della proclamazione.  I  consiglieri,  a decorrere dalla data di entrata in vigore  del  presente regolamento, non possono essere eletti per piu' di due volte consecutive.
 3.  I  consiglieri  regionali  e  provinciali rappresentano tutti i professionisti  appartenenti  all'albo  e  sono eletti dagli iscritti secondo le modalita' di cui al comma 4.
 4.  Il voto e' esercitato con le modalita' di cui agli articoli 20, commi  1,  2, 7, 8, 9, 11, 12 e 13; 21, commi 2 e 3; 22, commi 1, 3 e 4;  23;  24  e  25  della  legge  18 febbraio  1989,  n. 56. La prima votazione  inizia  il sessantesimo giorno feriale successivo a quello di indizione delle elezioni. L'eventuale seconda votazione inizia tra il  sesto  ed il ventesimo giorno successivo alla prima votazione. In caso   di  mancata  indizione  delle  elezioni  spetta  al  consiglio nazionale   indirle.   Il   presidente   del  consiglio  regionale  o provinciale   uscente,   con  il  provvedimento  di  indizione  delle elezioni,  nomina  tra  gli  elettori non candidati il presidente, il vice-presidente  ed  almeno due scrutatori del seggio elettorale. Gli elettori  esercitano  il  diritto  di voto presso il seggio istituito nella  sede  del  consiglio dell'ordine o in altra sede prescelta dal presidente del consiglio dell'ordine con il provvedimentodi indizione delle elezioni. Le candidature sono indicate al consiglio dell'ordine uscente  fino  a  venti  giorni prima della data fissata per la prima votazione.  Il  consiglio dell'ordine ne assicura l'idonea diffusione presso  il seggio per l'intera durata delle elezioni. Nel caso in cui non  siano  state  presentate  candidature  da parte di iscritti alla sezione  B  dell'albo, ciascun iscritto alla sezione B e' eleggibile. Ove  non  vi  siano iscritti alla sezione B, tutti i consiglieri sono eletti  tra  i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non siano   state  presentate  candidature  da  parte  di  iscritti  alla sezione A,  ciascun  iscritto  alla sezione A e' eleggibile. Non sono ammesse  nuove  candidature  nel  tempo  intercorrente tra la prima e l'eventuale  seconda  votazione.  E' fatta comunque salva la facolta' dell'elettore di esprimere il proprio voto per un numero di candidati che  non sia superiore ai tre quinti di quelli da eleggere. Eventuali arrotondamenti sono calcolati per eccesso.
 5.  Il consiglio dell'ordine uscente provvede a spedire l'avviso di convocazione  a  tutti  gli  iscritti  nell'albo,  esclusi  i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria o per telefax o  a  mezzo  posta elettronica certificata almeno trenta giorni prima della  data  fissata  per  la prima votazione. L'avviso e', altresi', pubblicato,   entro  il  predetto  termine,  sul  sito  internet  del consiglio   nazionale.  L'avviso,  che  e'  comunicato  al  consiglio nazionale dell'ordine, contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora  di  inizio  e di chiusura delle operazioni di voto, nonche' delle  procedure  elettorali  e  del  numero  degli iscritti alle due sezioni dell'albo alla data di indizione delle elezioni medesime, che costituisce  indice  di  riferimento per i calcoli di cui al presente regolamento.
 6.   E'   ammessa   la  votazione  mediante  lettera  raccomandata. L'elettore richiede alla segreteria dell'ordine la scheda debitamente timbrata  e, prima della chiusura della prima votazione, fa pervenire la scheda stessa, chiusa in una busta sulla quale e' apposta la firma del  votante  autenticata nei modi di legge, nonche' la dichiarazione che  la  busta  contiene  la  scheda  di votazione, al presidente del seggio  presso  la sede del seggio medesimo. Il presidente del seggio conserva   la   scheda   nella  sede  del  seggio  sotto  la  propria responsabilita'.   Ove   sia  raggiunto  il  quorum  costitutivo,  il presidente  del seggio, verificata e fattane constatare l'integrita', apre  la  busta,  ne  estrae  la  scheda,  senza aprirla, e la depone nell'urna.  Ove  non  sia  raggiunto  il quorum previsto per la prima votazione,  il  voto espresso per corrispondenza concorre ai fini del calcolo  del  quorum  della  seconda  votazione.  L'iscritto  che  ha esercitato  il voto per corrispondenza puo' votare personalmente alla seconda votazione.
 7.  I  consigli  regionali  e  provinciali  eleggono,  tra i propri componenti  iscritti  alla  sezione  A dell'albo, un presidente ed un vice-presidente.   Il   consiglio   elegge  altresi',  tra  i  propri componenti, un segretario ed un tesoriere.
 
 
 
 Note all'art. 2:
 - Si  riporta  il testo degli articoli 20, 21 , 22, 23,
 24  e  25  della legge 18 febbraio 1989, n. 56 (Ordinamento
 della   professione  di  psicologo),  come  modificati  dal
 presente regolamento:
 «Art.   20   (Elezione   del   consiglio   regionale  o
 provinciale  dell'ordine). - 1.  L'elezione  del  consiglio
 regionale  o provinciale dell'ordine si effettua nei trenta
 giorni  precedenti la scadenza del consiglio in carica e la
 data  e'  fissata  dal  presidente  del  consiglio uscente,
 sentito il consiglio.
 2. Il  consiglio  dell'ordine  uscente rimane in carica
 fino all'insediamento del nuovo consiglio.
 3. - 6. Abrogato.
 7. L'elettore    viene    ammesso   a   votare   previo
 accertamento   della   sua  identita'  personale,  mediante
 l'esibizione  di  un  documento  di  identificazione ovvero
 mediante  il  riconoscimento  da parte di un componente del
 seggio.
 8. L'elettore ritira la scheda, la compila in segreto e
 la  riconsegna chiusa al presidente del seggio, il quale la
 depone nell'urna.
 9. Dell'avvenuta  votazione  e'  presa nota da parte di
 uno scrutatore, il quale appone la propria firma accanto al
 nome del votante nell'elenco degli elettori.
 10. Abrogato.
 11. La  votazione  si  svolge  pubblicamente almeno per
 otto ore al giorno, per non piu' di tre giorni consecutivi.
 Viene  chiusa,  in prima convocazione, qualora abbia votato
 almeno un terzo degli aventi diritto.
 12. In caso contrario, sigillate le schede in busta, il
 presidente rinvia alla seconda convocazione. In tal caso la
 votazione  e'  valida  qualora abbia votato almeno un sesto
 degli aventi diritto.
 13. Il  seggio,  a  cura  del  presidente del consiglio
 dell'ordine,   e'   costituito   in  un  locale  idoneo  ad
 assicurare   la   segretezza  del  voto  e  la  visibilita'
 dell'urna durante le operazioni elettorali.»
 «Art.       21       (Composizione      del      seggio
 elettorale). - 1. abrogato.
 2. Il  segretario del consiglio regionale o provinciale
 dell'ordine  esercita le funzioni di segretario del seggio;
 in  caso  di  impedimento  e'  sostituito da un consigliere
 scelto dal presidente dello stesso consiglio dell'ordine.
 3. Durante  la  votazione e' sufficiente la presenza di
 tre componenti dell'ufficio elettorale.»
 «Art.  22 (Votazione). - 1. Le schede per la prima e la
 seconda  convocazione sono predisposte in un unico modello,
 predeterminato  dal  Consiglio  nazionale con il timbro del
 consiglio   dell'ordine   regionale   o  provinciale  degli
 psicologi.  Esse,  con l'indicazione della convocazione cui
 si  riferiscono,  immediatamente  prima  dell'inizio  della
 votazione,   sono   firmate   all'esterno   da   uno  degli
 scrutatori,  in  un  numero  corrispondente  a quello degli
 aventi diritto al voto.
 2. Abrogato.
 3. Risultano  eletti  cororo  che  hanno  riportato  il
 maggior numero di voti.
 4.  I  componenti  eletti che sono venuti a mancare per
 qualsiasi  causa  sono  sostituiti  dai candidati, compresi
 nella  graduatoria,  che  per minor numero di voti ricevuti
 seguono immediatamente nell'ordine. Qualora venga a mancare
 la meta' dei consiglieri si procede a nuove elezioni.»
 «Art.     23     (Comunicazioni     dell'esito    delle
 elezioni). - 1. Il  presidente  del  seggio  comunica  alla
 presidenza    del   consiglio   dell'ordine   regionale   o
 provinciale   i   nominativi  di  tutti  coloro  che  hanno
 riportato   voti   e   provvede  alla  pubblicazione  della
 graduatoria  e  dei  nomi  degli eletti mediante affissione
 nella sede del consiglio dell'ordine.
 2. I risultati delle elezioni sono, inoltre, comunicati
 al Consiglio nazionale dell'ordine, al Ministro di grazia e
 giustizia,  nonche'  al  procuratore  della  Repubblica del
 tribunale   in   cui  ha  sede  il  consiglio  regionale  o
 provinciale dell'ordine.»
 «Art.   24   (Adunanza   del   consiglio   regionale  o
 provinciale  dell'ordine - Cariche). - 1. Il presidente del
 consiglio dell'ordine uscente o il commissario, entro venti
 giorni   dalla   proclamazione,  ne  da'  comunicazione  ai
 componenti  eletti  del  consiglio  regionale o provinciale
 dell'ordine   e   li   convoca  per  l'insediamento.  Nella
 riunione, presieduta dal consigliere piu' anziano per eta',
 si   procede   all'elezione   del   presidente,   del  vice
 presidente, di un segretario e di un tesoriere.
 2.  Di  tale elezione si da' comunicazione al Consiglio
 nazionale  dell'ordine ed al Ministro di grazia e giustizia
 ai fini degli adempimenti di cui all'art. 25.
 3.  Per  la  validita'  delle  adunanze  del  consiglio
 dell'ordine  occorre  la  presenza  della  maggioranza  dei
 componenti.  Se  il  presidente  e  il vice presidente sono
 assenti  o  impediti,  ne fa le veci il membro piu' anziano
 per eta'.
 4.   Le   deliberazioni  vengono  prese  a  maggioranza
 assoluta di voti ed il presidente vota per ultimo.
 5.  In  caso  di  parita'  di  voti prevale, in materia
 disciplinare,   l'opinione   piu'  favorevole  all'iscritto
 sottoposto a procedimento disciplinare e, negli altri casi,
 il voto del presidente.»
 «Art.   25 (Rinnovo   delle   elezioni   nel  consiglio
 regionale  o  provinciale dell'ordine). - 1. Il tribunale o
 la corte d'appello competenti per territorio, ove accolgano
 un  ricorso  che  investe  l'elezione di tutto un consiglio
 regionale  o  provinciale  dell'ordine,  provvedono a darne
 immediata  comunicazione  al consiglio stesso, al Consiglio
 nazionale dell'ordine ed al Ministro di grazia e giustizia,
 il  quale  nomina  un  commissario  straordinario  ai sensi
 dell'art. 16.»
 
 
 
 
 |  | Art. 3. 
 Composizione,   elezione   e   presidenza   del  consiglio  nazionale
 dell'ordine
 
 1.  Il consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi, composto ai sensi  della  legge  18  febbraio  1989,  n.  56,  e' integrato dalla rappresentanza  elettiva  della sezione B dell'albo determinata sulla base della tabella di cui all'allegato 2, che fa parte integrante del presente  regolamento.  Qualora  il  numero dei componenti di diritto della   sezione   A   dovesse   subire   variazioni  in  applicazione dell'articolo  6  della  predetta  legge,  il  numero  dei componenti elettivi  della  sezione B sara' determinato sulla base della tabella di   cui  all'allegato  3,  che  fa  parte  integrante  del  presente regolamento.
 2.  I  consiglieri  del  consiglio  nazionale rappresentano tutti i professionisti  iscritti  negli  albi tenuti dagli ordini regionali e provinciali  e  restano  in carica quattro anni; i membri elettivi, a decorrere  dalla  data di entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere eletti per piu' di due volte consecutive.
 3.  I  rappresentanti  della sezione B nel consiglio nazionale sono eletti  dai consigli regionali e provinciali. Secondo quanto previsto dalla  tabella  di  cui  all'allegato 4,  che fa parte integrante del presente  regolamento,  a  ciascun  consiglio spetta un voto per ogni cento  iscritti  o frazione di cento, fino a duecento iscritti, ed un voto ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti, ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre.
 4.  Ai  fini  della elezione dei rappresentanti della sezione B nel consiglio  nazionale, il Ministero della giustizia convoca i consigli regionali e provinciali, indicando il giorno in cui gli stessi devono riunirsi  per  procedere alle elezioni, che devono comunque svolgersi entro   il   trentesimo   giorno  successivo  alla  data  dell'ultima proclamazione  dei  risultati  delle  elezioni di cui all'articolo 2. Ciascun  consiglio delibera, a maggioranza assoluta dei componenti, i nomi  degli  iscritti  nella  sezione B da eleggere tra coloro che si sono  candidati  nel rispetto della procedura dicui al comma 5. Della seduta   e'   redatto  apposito  verbale,  che  e'  sottoscritto  dai consiglieri  che  vi  hanno partecipato, ed il presidente dell'ordine trascrive i nominativi dei candidati votati nella scheda, predisposta dal  Ministero  della  giustizia con un numero di righe pari a quello dei  consiglieri da eleggere ed il numero di voti spettanti a ciascun ordine.  Si  considerano  non  apposti  i  nominativi trascritti dopo quelli  corrispondenti  al  numero  dei  consiglieri  da eleggere. La scheda e' immediatamente trasmessa per telefax al predetto Ministero. Ad ogni nominativo indicato nella scheda sono attribuiti tutti i voti spettanti all'ordine.
 5.  Le  candidature sono comunicate al consiglio nazionale entro il termine  stabilito  dal  Ministero  della  giustizia  nell'avviso  di convocazione  di  cui al comma 4. Entro le successive quarantotto ore il  consiglio  nazionale  provvede  a  pubblicare  le candidature sul proprio  sito  internet.  Nel  caso in cui non siano state presentate candidature  da  parte  di  iscritti alla sezione B, ciascun iscritto alla sezione B e' eleggibile.
 6.  In  caso di parita' e' preferito il candidato che abbia maggior anzianita'  di  iscrizione  all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianita', il maggiore di eta'.
 7.  Il  Ministero della giustizia provvede alla proclamazione degli eletti mediante decreto avente natura non regolamentare.
 8.  I  consiglieri elettivi che sono venuti a mancare per qualsiasi causa  sono sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria, che per minor numero di voti ricevuti seguono immediatamente nell'ordine.
 9.  Il consiglio nazionale elegge, tra i propri componenti iscritti nella  sezione  A  dell'albo, un presidente ed un vice-presidente. Il consiglio  elegge altresi', tra i propri componenti, un segretario ed un tesoriere.
 
 
 
 Note all'art. 3:
 Per  il  titolo  della legge 18 febbraio 1989, n. 56 si
 veda la nota all'art. 2.
 
 
 
 
 |  | Art. 4. 
 Procedimenti disciplinari
 
 1.  Fatto  salvo quanto previsto dall'ordinamento professionale per l'istruttoria, il consiglio regionale o provinciale dell'ordine degli psicologi,  composto  dai  consiglieri  appartenenti alla sezione del professionista assoggettato al procedimento, giudica gli iscritti.
 2.  Ove il numero dei consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo sia   inferiore   a   tre,   il  consiglio  giudica  in  composizione monocratica, nella persona del consigliere con maggiore anzianita' di iscrizione nella sezione B dell'albo.
 3.  In  caso di parita' di voti, prevale quello del consigliere con maggiore  anzianita'  di  iscrizione.  Tale  disposizione  si applica qualora  il  numero dei consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo sia almeno pari a tre.
 4.  In  mancanza  di consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo, giudica  il  consiglio  territorialmente  piu' vicino che abbia tra i suoi  componenti  almeno  un consigliere iscritto alla stessa sezione dell'albo.  Ove  tale  criterio risulti inapplicabile per mancanza di rappresentanti iscritti alla sezione B dell'albo giudica il consiglio al  quale  appartiene  l'incolpato,  anche se composto esclusivamente dagli appartenenti alla sezione A.
 |  | Art. 5. 
 Abrogazioni
 
 1.  Sono  abrogate le seguenti disposizioni della legge 18 febbraio 1989,  n. 56: l'articolo 12, comma 1, l'articolo 20, commi 3, 4, 5, 6 e  10,  l'articolo  21,  comma  1,  l'articolo  22,  comma 2, nonche' l'articolo  28,  comma  1,  limitatamente  al  periodo: «Esso dura in carica tre anni.», e comma 3.
 
 
 
 Note all'art. 5:
 - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 12 e 28 della
 legge 18 febbraio 1989, n. 56; come modificati dal presente
 regolamento.
 «Art.    12    (Consiglio   regionale   o   provinciale
 dell'ordine). - 1. Abrogato.
 2. Il  consiglio  regionale  o  provinciale dell'ordine
 esercita le seguenti attribuzioni:
 a) elegge,  nel  suo  seno, entro trenta giorni dalla
 elezione,  il presidente, il vice presidente, il segretario
 ed il tesoriere;
 b) conferisce eventuali incarichi ai consiglieri, ove
 fosse necessario;
 c) provvede    alla    ordinaria    e   straordinaria
 amministrazione  dell'ordine,  cura il patrimonio mobiliare
 ed  immobiliare  dell'ordine  e  provvede alla compilazione
 annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;
 d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni
 concernenti la professione;
 e) cura  la  tenuta dell'albo professionale, provvede
 alle  iscrizioni  e  alle  cancellazioni ed effettua la sua
 revisione almeno ogni due anni;
 f) provvede  alla  trasmissione  di copia dell'albo e
 degli   aggiornamenti  annuali  al  Ministro  di  grazia  e
 giustizia,  nonche'  al procuratore della Repubblica presso
 il tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine;
 g) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine
 negli  enti  e  nelle  commissioni  a  livello  regionale o
 provinciale, ove sono richiesti;
 h) vigila  per  la  tutela del titolo professionale e
 svolge  le attivita' dirette a impedire l'esercizio abusivo
 della professione;
 i) adotta   i  provvedimenti  disciplinari  ai  sensi
 dell'art. 27;
 l) provvede  agli  adempimenti per la riscossione dei
 contributi  in  conformita'  alle  disposizioni  vigenti in
 materia di imposte dirette.»
 «Art.  28  (Consiglio  nazionale  dell'ordine). - 1. Il
 consiglio  nazionale dell'ordine e' composto dai presidenti
 dei  consigli  regionali,  provinciali,  limitatamente alle
 province  di  Trento  e  di  Bolzano, e di quelli di cui al
 precedente articolo 6.
 2.  E'  convocato  per  la  prima volta dal Ministro di
 grazia e giustizia.
 3. Abrogato.
 4. Il  presidente  ha  la rappresentanza dell'ordine ed
 esercita  le attribuzioni conferitegli dalla presente legge
 o da altre norme, ovvero dal Consiglio.
 5. In  caso  di  impedimento  e'  sostituito  dal  vice
 presidente.
 6. Il   Consiglio  nazionale  dell'ordine  esercita  le
 seguenti attribuzioni:
 a) emana   il   regolamento   interno,  destinato  al
 funzionamento dell'ordine;
 b) provvede    alla    ordinaria    e   straordinaria
 amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare e
 immobiliare   dell'ordine   e  provvede  alla  compilazione
 annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;
 c) predispone  ed  aggiorna  il  codice deontologico,
 vincolante   per   tutti   gli  iscritti,  e  lo  sottopone
 all'approvazione per referendum agli stessi;
 d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni
 concernenti  la professione relativamente alle questioni di
 rilevanza nazionale;
 e) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine
 negli  enti  e  nelle  commissioni a livello nazionale, ove
 sono richiesti;
 f) esprime  pareri,  su richiesta degli enti pubblici
 ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualificazione di
 istituzioni non pubbliche per la formazione professionale;
 g) propone  le  tabelle  delle  tariffe professionali
 degli  onorari  minime  e  massime  e delle indennita' ed i
 criteri  per  il  rimborso  delle  spese, da approvarsi con
 decreto  del Ministro di grazia e giustizia di concerto con
 il Ministro della sanita';
 h) determina  i  contributi  annuali da corrispondere
 dagli  iscritti nell'albo, nonche' le tasse per il rilascio
 dei  certificati  e  dei  pareri  sulla  liquidazione degli
 onorari.  I  contributi e le tasse debbono essere contenuti
 nei  limiti necessari per coprire le spese per una regolare
 gestione dell'ordine.»
 
 
 
 
 |  | Art. 6. 
 Entrata in vigore
 
 1.  Il  presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 25 ottobre 2005
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Moratti,    Ministro   dell'istruzione,
 dell'universita' e della ricerca
 Castelli, Ministro della giustizia
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2005
 
 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 309
 |  | Allegato 1 (previsto dall'art. 2, comma 2)
 
 ---->  Vedere Allegato a pag. 7 della G.U.   <----
 |  | Allegato 2 (previsto dall'art. 3, comma 1)
 
 ---->  Vedere Allegato a pag. 8 della G.U.   <----
 |  | Allegato 3 (previsto dall'art. 3, comma 1, secondo periodo)
 
 ---->  Vedere Allegato alle pagg. 9, 10 e 11 della G.U.   <----
 |  | Allegato 4 (previsto dall'art. 3, comma 3, secondo periodo)
 
 ---->  Vedere Allegato alle pagg. 12 e 13 della G.U.   <----
 |  |  |