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| Gazzetta n. 252 del 2005-10-28 |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 17 ottobre 2005 |  | Ri-registrazione  definitiva  del prodotto fitosanitario o denominato «Magnate 500 EC», contenente imazalil a seguito dell'iscrizione della sostanza  attiva  nell'allegato  I  del  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
 Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290,  concernente  il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di  autorizzazione  alla  produzione,  alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
 Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003, n. 65, corretto ed integrato   dal  decreto  legislativo  28 luglio  2004,  n.  260,  di attuazione  delle  direttive  1999/45/CE  e 2001/60/CE, relative alla classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati pericolosi;
 Visto  il  decreto  ministeriale 21 luglio 2004 di attuazione della direttiva   2003/82/CE  che  modifica  la  direttiva  91/414/CEE  del Consiglio  per quanto riguarda le frasi tipo sui rischi particolari e sulle precauzioni da adottare in materia di prodotti fitosanitari;
 Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 1998 di recepimento della direttiva  97/73/CE  della Commissione del 15 dicembre 1997, relativo all'iscrizione  della  sostanza  attiva  imazalil nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 31 dicembre 2008;
 Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario   indicato   nell'allegato   al   presente  decreto  ha ottemperato  a  quanto  previsto  dall'art.  2,  comma  2, del citato decreto 16 dicembre 1998, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;
 Considerato  inoltre che l'impresa medesima ha ottemperato a quanto previsto  dall'art. 4 del citato decreto 16 dicembre 1998 nei tempi e nelle  forme  da  esso  stabiliti  e  in  conformita' alle condizioni definite  per la sostanza attiva imazalil dall'art. 3, punto 1 a, del sopra citato decreto;
 Visto  il parere espresso in data 23 ottobre 2003 dalla Commissione consultiva  di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  194,  favorevole  alla  ri-registrazione  definitiva del prodotto fitosanitario   di   cui  trattasi  fino  al  31 dicembre  2008,  con adeguamento  a  nuove  condizioni  d'impiego, classificazione e nuova composizione;
 Visto  il  medesimo  parere  espresso in data 23 ottobre 2003 dalla sopra  citata  Commissione  consultiva  non favorevole all'estensione d'impiego  mediante  irrorazioni  spray del prodotto fitosanitario di cui trattasi;
 Vista  la  nota  pervenuta  in  data  29 luglio  2004  con la quale l'impresa  titolare  della  registrazione  ha  ottemperato  a  quanto richiesto  dall'ufficio  e  ha presentato nel contempo ulteriori dati avverso  l'eliminazione  dell'impiego mediante irrorazioni spray e la classificazione stabilita dalla sopra citata Commissione;
 Visto  l'ulteriore  parere  espresso  in data 3 febbraio 2005 dalla Commissione  consultiva  favorevole  al  ripristino  della  modalita' d'impiego    mediante    irrorazioni   spray   nonche'   alla   nuova classificazione  del  prodotto  fitosanitario  di  cui  trattasi,  in applicazione  del  decreto  legislativo  14 marzo  2003, n. 65, e del decreto ministeriale 21 luglio 2004;
 Vista  la  nota  pervenuta  in  data  16 giugno  2005  con la quale l'impresa   titolare   della  registrazione  ha  trasmesso  gli  atti definitivi richiesti dall'Ufficio;
 Ritenuto  di  ri-registrare  fino  al  31 dicembre 2008 il prodotto fitosanitario indicato nell'allegato al presente decreto;
 Visto  il  versamento  effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  E'  ri-registrato fino al 31 dicembre 2008, data di scadenza di iscrizione della sostanza attiva imazalil nell'allegato I del decreto legislativo   n.   194/1995,   il   prodotto  fitosanitario  indicato nell'elenco  allegato al presente decreto con la composizione ed alle nuove condizioni indicate in etichetta.
 2.  E'  approvata,  quale parte integrante del decreto, l'etichetta allegata  con la quale il prodotto fitosanitario indicato nell'elenco allegato deve essere posto in commercio.
 3.   Il   prodotto   fitosanitario  di  cui  trattasi  e'  altresi' riclassificato come: NOCIVO - PERICOLOSO PER L'AMBIENTE, con frasi di rischio     R     20-36-50/53    e    consigli    di    prudenza    S 2-13-20/21-23-26-36/37-51-57-60-61-SP1.
 4. L'impresa titolare della registrazione e' tenuta a rietichettare o  a  fornire  ai  rivenditori  un  fac-simile  di  etichetta  per le confezioni del prodotto eventualmente giacenti sia presso i magazzini di  deposito  sia  presso  gli esercizi di vendita e ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego in conformita' alle nuove disposizioni.
 Il   presente   decreto  sara'  notificato  in  via  amministrativa all'impresa  interessata  e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 17 ottobre 2005
 Il direttore generale: Marabelli
 |  | Allegato I Prodotto  fitosanitario contenente imazalil ri-registrato fino al 31 dicembre 2008:
 
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 Nome prodotto  |N. reg. | Data reg. |            Impresa ===================================================================== Magnate 500 EC  |9783/RR |30/10/1998 |Makhteshim Chemicals Works Ltd
 
 ---->  Vedere allegato a pag. 26  <----
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