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| Gazzetta n. 252 del 2005-10-28 |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 11 ottobre 2005 |  | Autorizzazione  definitiva  del  prodotto  fitosanitario  «Oklahoma», registrato al n. 11299. |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE della sanita' veterinaria e degli alimenti
 Visto  l'art.  6  della  legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
 Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del 10 giugno  1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  145  del  23 giugno  1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, che detta norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.   290,   concernente   il   regolamento   di  semplificazione  dei procedimenti  di  autorizzazione  alla  produzione, all'immissione in commercio   e  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi coadiuvanti;
 Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato   dal  successivo  decreto  del  28 luglio  2004,  n.  260, concernente  l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE  e 2001/60/CE relative  alla  classificazione,  all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
 Visto  il  decreto del 24 aprile 2002, modificato successivamente con  decreti  di cui l'ultimo in data 24 maggio 2005, con il quale e' stato  registrato  al  n.  11299 il prodotto fitosanitario denominato «Oklahoma»,  contenente le sostanze attive imazamox e pendimetalin, a nome  dell'impresa  Basf  Italia  S.p.a.,  con  sede legale in Cesano Maderno (Milano), via Marconato n. 8;
 Visto  il decreto del 20 giugno 2003 di inclusione della sostanza attiva  imazamox  nell'allegato  I  del  decreto legislativo 17 marzo 1995,   n.  194,  in  attuazione  della  direttiva  2003/23/CE  della Commissione del 25 marzo 2003;
 Visto  il decreto del 20 giugno 2003 di inclusione della sostanza attiva  pendimetalin nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995,   n.  194,  in  attuazione  della  direttiva  2003/31/CE  della Commissione dell'11 aprile 2003;
 Vista  la  domanda  presentata  il 30 settembre 2003 e successive integrazioni,  di  cui  l'ultima  in data 3 luglio 2004, dall'impresa medesima diretta ad ottenere la trasformazione della registrazione da provvisoria  a  definitiva  e l'estensione d'impiego sulla coltura di frumento, del prodotto fitosanitario medesimo;
 Visto  il parere favorevole espresso in data 30 giugno 2005 dalla commissione  consultiva  di  cui  all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alla conferma dell'autorizzazione del prodotto  di  cui  trattasi  fino al 30 giugno 2013 (data di scadenza dell'iscrizione  in  allegato  I  per  la sostanza attiva imazamox) e all'estensione d'impiego sulla coltura di frumento;
 Vista  la  nota  dell'ufficio del 3 agosto 2005 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;
 Vista  la  nota  dell'8 settembre  2005,  da  cui  risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;
 Visto  il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;
 Decreta:
 E'  confermata  fino  al  30 giugno  2013  la  registrazione  del prodotto  fitosanitario  denominato OKLAHOMA dell'impresa Basf Italia S.p.a.  con  sede legale in Cesano Maderno (Milano), via Marconato n. 8,  registrato al n. 11299 con decreto del 24 aprile 2002, modificato successivamente  con  decreti di cui l'ultimo in data 24 maggio 2005, con   la  composizione  e  alle  condizioni  indicate  nell'etichetta allegata al presente decreto.
 E'  autorizzata,  altresi',  l'estensione  d'impiego del prodotto fitosanitario medesimo alla coltura di frumento.
 Il prodotto e' confezionato nelle taglie da litri 1-5.
 Il  prodotto  in  questione e' preparato negli stabilimenti delle imprese Torre S.r.l., in Torrenieri - frazione di Montalcino (Siena); Wyeth Lederle S.p.a. Z.I. via F. Gorgone - Catania; Diachem U.P. Sifa in Caravaggio (Bergamo); importato in confezioni pronte per l'impiego dallo   stabilimento   dell'impresa  Basf  Agri-Production  S.a.s.  - Gravelines (Francia).
 E'   approvata   quale  parte  integrante  del  presente  decreto l'etichetta  allegata,  con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.
 Le  scorte giacenti potranno essere utilizzate per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data del presente decreto.
 Il  presente  decreto  sara'  notificato  in  via  amministrativa all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 11 ottobre 2005
 Il direttore generale: Marabelli
 |  | Allegato 
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