Gazzetta n. 252 del 2005-10-28
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 11 ottobre 2005
Autorizzazione definitiva del prodotto fitosanitario «Oklahoma», registrato al n. 11299.

IL DIRETTORE GENERALE
della sanita' veterinaria e degli alimenti
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il decreto del 24 aprile 2002, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 24 maggio 2005, con il quale e' stato registrato al n. 11299 il prodotto fitosanitario denominato «Oklahoma», contenente le sostanze attive imazamox e pendimetalin, a nome dell'impresa Basf Italia S.p.a., con sede legale in Cesano Maderno (Milano), via Marconato n. 8;
Visto il decreto del 20 giugno 2003 di inclusione della sostanza attiva imazamox nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2003/23/CE della Commissione del 25 marzo 2003;
Visto il decreto del 20 giugno 2003 di inclusione della sostanza attiva pendimetalin nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2003/31/CE della Commissione dell'11 aprile 2003;
Vista la domanda presentata il 30 settembre 2003 e successive integrazioni, di cui l'ultima in data 3 luglio 2004, dall'impresa medesima diretta ad ottenere la trasformazione della registrazione da provvisoria a definitiva e l'estensione d'impiego sulla coltura di frumento, del prodotto fitosanitario medesimo;
Visto il parere favorevole espresso in data 30 giugno 2005 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alla conferma dell'autorizzazione del prodotto di cui trattasi fino al 30 giugno 2013 (data di scadenza dell'iscrizione in allegato I per la sostanza attiva imazamox) e all'estensione d'impiego sulla coltura di frumento;
Vista la nota dell'ufficio del 3 agosto 2005 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;
Vista la nota dell'8 settembre 2005, da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;
Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;
Decreta:
E' confermata fino al 30 giugno 2013 la registrazione del prodotto fitosanitario denominato OKLAHOMA dell'impresa Basf Italia S.p.a. con sede legale in Cesano Maderno (Milano), via Marconato n. 8, registrato al n. 11299 con decreto del 24 aprile 2002, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 24 maggio 2005, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.
E' autorizzata, altresi', l'estensione d'impiego del prodotto fitosanitario medesimo alla coltura di frumento.
Il prodotto e' confezionato nelle taglie da litri 1-5.
Il prodotto in questione e' preparato negli stabilimenti delle imprese Torre S.r.l., in Torrenieri - frazione di Montalcino (Siena); Wyeth Lederle S.p.a. Z.I. via F. Gorgone - Catania; Diachem U.P. Sifa in Caravaggio (Bergamo); importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa Basf Agri-Production S.a.s. - Gravelines (Francia).
E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.
Le scorte giacenti potranno essere utilizzate per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data del presente decreto.
Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 ottobre 2005
Il direttore generale: Marabelli
Allegato

----> Vedere allegato a pag. 18 <----