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| Gazzetta n. 252 del 2005-10-28 |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | DECRETO 18 ottobre 2005 |  | Criteri  applicativi,  modalita',  termini di compilazione e di invio del riepilogo dei trasporti di materie radioattive e fissili speciali effettuati da parte delle societa' operatrici, ai sensi dell'articolo 21,  comma  3,  del  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e sue modifiche e integrazioni. |  | 
 |  | IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Vista  la  legge 31 dicembre 1962, n. 1860, concernente l'impiego pacifico  dell'energia  nucleare,  modificata e integrata dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  30 dicembre  1965, n. 1704, dalla legge  19 dicembre  1969, n. 1008, e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1975, n. 519;
 Vista  la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche ed integrazioni,   recante   disciplina   dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento   del   lavoro   alle  dipendenze  delle  amministrazioni pubbliche;
 Visto  il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, modificato e integrato  dal  decreto  legislativo  26 maggio  2000,  n. 241, e dal decreto  legislativo  9 maggio  2001,  n.  257,  di  attuazione delle direttive     89/618/Euratom,    90/641/Euratom,    92/3/Euratom    e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche, e le sue modifiche ed integrazioni;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n.   207,   recante  l'istituzione  dell'Agenzia  per  la  protezione dell'ambiente  e  per  i  servizi  tecnici  (richiamata  nel seguito: l'APAT),  ai sensi dell'art. 8 e dell'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche;
 Considerato  il  parere  espresso dall'APAT con nota 23 settembre 2005, prot. n. 35379;
 Ritenuto  opportuno  dare  attuazione  all'art.  21, comma 3, del decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  230,  e  sue  modifiche ed integrazioni,  il quale stabilisce che con decreto del Ministro delle attivita'  produttive,  sentita  l'APAT,  sono  stabiliti  i  criteri applicativi,  le  modalita', i termini di compilazione e di invio del riepilogo  dei  trasporti  di  materie radioattive e fissili speciali effettuati   con  l'indicazione  delle  materie  trasportate,  per  i trasporti  di  cui  all'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, nonche' gli eventuali esoneri;
 Decreta:
 Art. 1.
 Ambito di applicazione
 1.  I soggetti che effettuano il trasporto di materie radioattive e fissili speciali di cui all'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860  e  successive  modifiche  e integrazioni, in nome proprio e per conto   altrui,  oppure  in  nome  e  per  conto  proprio,  ancorche' avvalendosi   di   mezzi   altrui   dei   quali  si  abbia  la  piena responsabilita'  e  disponibilita',  sono  obbligati  a  redigere  un riepilogo  delle  operazioni  di trasporto, nel rispetto dei criteri, delle condizioni e delle modalita' stabiliti dal presente decreto.
 2.  E' escluso, dall'ambito di applicazione del presente decreto, il  trasporto di sorgenti di tipo riconosciuto di cui all'art. 26 del decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modifiche ed integrazioni,  qualora  l'esonero dall'obbligo di riepilogo sia stato previsto  nell'atto  di  conferimento  della qualifica di sorgente di tipo riconosciuto.
 |  | Art. 2. Riepilogo dei trasporti effettuati e modalita' di trasmissione
 1.  I  soggetti di cui all'art. 1, comma 1, inviano all'APAT, con cadenza  trimestrale,  un  riepilogo  dei  trasporti  effettuati  con l'indicazione delle materie trasportate riportando le informazioni di cui  all'allegato  I  al  presente decreto. Una comunicazione scritta deve  essere inviata all'APAT anche se, nel trimestre di riferimento, non  e'  stato  effettuato  alcun  trasporto di materie radioattive e fissili  speciali.  Tale  comunicazione  deve essere inviata entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento.
 2.  Il  riepilogo  di  cui al precedente comma 1, e' trasmesso in formato  elettronico  oppure  mediante  il  modello  cartaceo  di cui all'allegato  II  al  presente  decreto,  entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento. La preparazione e l'invio dei dati  in formato elettronico avviene secondo le linee guida riportate nel sito internet dell'APAT (www.apat.gov.it).
 |  | Art. 3. Rapporto annuale
 1.  Entro  il  31 marzo  di  ogni anno, sulla base dei riepiloghi inviati,  l'APAT  provvede alla redazione di un rapporto contenente i risultati dell'elaborazione dei dati relativi ai trasporti effettuati dai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, nell'anno precedente.
 2.  Il  rapporto  di  cui  al comma precedente viene trasmesso al Ministero delle attivita' produttive e reso disponibile su richiesta, ad altre amministrazioni pubbliche.
 |  | Art. 4. Aggiornamenti degli allegati
 1.   Gli  allegati  I  e  II  costituiscono  parte  integrante  e sostanziale del presente decreto.
 2.   Gli   allegati  sono  modificati  anche  in  relazione  agli intervenuti  aggiornamenti  tecnici  con  decreto  del Ministro delle attivita' produttive, su proposta dell'APAT.
 |  | Art. 5. Disposizioni transitorie e finali
 1.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  si applicano per la trasmissione  dei  riepiloghi da effettuarsi entro il 15 aprile 2006, con riferimento ai dati riferiti al trimestre gennaio-marzo 2006.
 2.  Le  attuali modalita' di trasmissione dei dati restano valide fino alla data di cui al comma 1.
 3.  A  decorrere dalla data di cui al comma 1, limitatamente alla materia  procedimentale disciplinata dal presente decreto, cessano di avere   efficacia   le   disposizioni   contenute  nei  provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi dell'art. 5 della legge 31 dicembre 1962,  n.  1860,  e  sue  modifiche  ed integrazioni, come modificato dall'art.  21  del  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e sue modifiche ed integrazioni.
 4.  Il  presente  decreto  entra in vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.
 Roma, 18 ottobre 2005
 Il Ministro: Scajola
 |  | Allegato I INFORMAZIONI DETTAGLIATE DA RIPORTARE NEI RIEPILOGHI
 DEI DATI DI CUI ALL'ART. 2
 
 Vettore Spedizione Mittente Vettore precedente Vettore susseguente Localita' di partenza Localita' di arrivo Numero e tipo dei colli trasportati Categoria dei colli ed indice di trasporto Materia  radioattiva trasportata con informazioni sull'attivita' e lo stato fisico Data inizio e fine trasporto
 
 ---->  Vedere allegato a pag. 42  <----
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