| 
| Gazzetta n. 252 del 2005-10-28 |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 7 ottobre 2005 |  | Riconoscimento,  alla  sig.ra Marincheva Petrova Galina Aleksandrova, di  titolo  di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE delle risorse umane e delle professioni sanitarie
 Vista  l'istanza  con  la quale la sig.ra Marincheva Petrova Galina Aleksandrova,  cittadina  bulgara,  ha  chiesto il riconoscimento del titolo  «Diploma  di  laurea  in medicina» conseguito in Bulgaria, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;
 Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e  norme  sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art.  1,  comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive  modifiche  ed  integrazioni,  in  ultimo  il  decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;
 Visti  gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in   particolare  il  comma  7  dell'art.  50,  che  disciplinano  il riconoscimento  dei  titoli professionali abilitanti all'esercizio di una  professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini  non  comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e di   formazione  professionale,  complementari  dei  predetti  titoli abilitanti  all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli  impieghi e dello svolgimento di attivita' sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
 Acquisito   il   parere  della  Conferenza  dei  servizi,  prevista dall'art.  12  del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del   decreto  legislativo  n.  319  del  1994,  nella  riunione  del 29 settembre 2005;
 Ritenuto   che  il  titolo  professionale  «Diploma  di  laurea  in medicina» in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;
 Considerato  che  l'esercizio  professionale  di medico chirurgo e' subordinato  all'iscrizione  all'Albo  dei  medici  chirurghi e degli odontoiatri;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Decreta:
 1.  Il  titolo  «Diploma  di laurea in medicina» rilasciato in data 21 novembre  1996  dall'Universita'  di  medicina di Sofia (Bulgaria) alla  sig.ra  Marincheva  Petrova  Galina  Aleksandrova, nata a Sofia (Bulgaria) il 12 maggio 1972, e' riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.
 2.   La   dott.ssa   Marincheva   Petrova  Galina  Aleksandrova  e' autorizzata  ad  esercitare  in  Italia, come lavoratore dipendente o autonomo,  la  professione  di  medico  chirurgo,  previa  iscrizione all'Ordine  dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente   ed   accertamento  da  parte  dell'Ordine  stesso  della conoscenza  della  lingua  italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.
 3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 4, del decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286 e successive modifiche, e per il periodo di validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di soggiorno.
 4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, decreto del  Presidente  della  Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario  non  si  iscriva  al  relativo  albo  professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
 5. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 7 ottobre 2005
 Il direttore generale: Mastrocola
 |  |  |