Gazzetta n. 251 del 2005-10-27 |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 11 ottobre 2005 |
Variazione tecnica della autorizzazione del prodotto fitosanitario «Electis», registrata al n. 12564. |
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IL DIRETTORE GENERALE della sanita' veterinaria e degli alimenti Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995), concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il decreto del 22 marzo 2005 con il quale e' stato registrato al n. 12564 il prodotto fitosanitario denominato «Electis» a nome dell'impresa Dow AgroSciences B.V. con sede legale in Aert Van Nestraat, 45 - Rotterdam - Olanda e sede secondaria in Italia, via Patroclo, 21 - Milano, preparato in stabilimenti gia' autorizzati; Visto il ricorso presentato dall'impresa medesima il 21 aprile 2005 con cui si chiede di poter modificare l'intervallo di sicurezza per il pomodoro da sette a tre giorni; Visto il parere favorevole espresso in data 30 giugno 2005 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Vista l'ulteriore nota inoltrata dall'impresa medesima il 23 giugno 2005 relativa alla notifica di un errore di composizione riportata nella documentazione presentata al momento della richiesta di autorizzazione; Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999; Decreta: E' autorizzata la riduzione dell'intervallo di sicurezza su pomodoro da sette a tre giorni per il prodotto fitosanitario denominato ELECTIS registrato al n. 12564 con decreto del 22 marzo 2004, a nome dell'impresa Dow AgroSciences B.V. con sede legale in Aert Van Nestraat, 45 - Rotterdam - Olanda e sede secondaria in Italia, via Patroclo, 21 - Milano. Il prodotto in questione e' preparato negli stabilimenti delle imprese Dow AgroSciences B.V. in Mozzanica (Bergamo); STI Solfotecnica Italiana S.p.a. in Cotignola (Ravenna); Torre S.r.l. in Torrenieri (Siena); importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera Dow AgroSciences S.A. in Lauterbourg (Francia). Il prodotto e' confezionato nelle taglie da kg 1-5-10-25. E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio e che sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le scorte giacenti in commercio potranno essere utilizzate per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data del presente decreto. Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 ottobre 2005 Il direttore generale: Marabelli | Allegato
----> Vedere allegato a pag. 56 <---- |
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