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| Gazzetta n. 251 del 2005-10-27 |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 11 ottobre 2005 |  | Variazione  tecnica  della  autorizzazione del prodotto fitosanitario «Electis», registrata al n. 12564. |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE della sanita' veterinaria e degli alimenti
 Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
 Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonche' la circolare del 10 giugno 1995,  n.  17  (S.O.  Gazzetta  Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995), concernenti  «Aspetti  applicativi  delle  nuove  norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
 Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003,  n. 65, corretto e integrato   dal  successivo  decreto  del  28 luglio  2004,  n.  260, concernente  l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE  e 2001/60/CE relative  alla  classificazione,  all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
 Visto il decreto del 22 marzo 2005 con il quale e' stato registrato al  n.  12564  il  prodotto fitosanitario denominato «Electis» a nome dell'impresa  Dow  AgroSciences  B.V.  con  sede  legale  in Aert Van Nestraat,  45  -  Rotterdam - Olanda e sede secondaria in Italia, via Patroclo, 21 - Milano, preparato in stabilimenti gia' autorizzati;
 Visto il ricorso presentato dall'impresa medesima il 21 aprile 2005 con  cui  si chiede di poter modificare l'intervallo di sicurezza per il pomodoro da sette a tre giorni;
 Visto  il  parere  favorevole espresso in data 30 giugno 2005 dalla commissione  consultiva  di  cui  all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
 Vista l'ulteriore nota inoltrata dall'impresa medesima il 23 giugno 2005  relativa  alla  notifica di un errore di composizione riportata nella   documentazione  presentata  al  momento  della  richiesta  di autorizzazione;
 Visto  il  versamento  effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;
 Decreta:
 E'   autorizzata  la  riduzione  dell'intervallo  di  sicurezza  su pomodoro  da  sette  a  tre  giorni  per  il  prodotto  fitosanitario denominato  ELECTIS  registrato  al n. 12564 con decreto del 22 marzo 2004,  a  nome  dell'impresa Dow AgroSciences B.V. con sede legale in Aert  Van  Nestraat,  45  -  Rotterdam  - Olanda e sede secondaria in Italia, via Patroclo, 21 - Milano.
 Il  prodotto  in  questione  e'  preparato negli stabilimenti delle imprese   Dow   AgroSciences   B.V.   in   Mozzanica  (Bergamo);  STI Solfotecnica  Italiana S.p.a. in Cotignola (Ravenna); Torre S.r.l. in Torrenieri  (Siena);  importato  in  confezioni  pronte per l'impiego dallo  stabilimento  dell'impresa  estera  Dow  AgroSciences  S.A. in Lauterbourg (Francia).
 Il prodotto e' confezionato nelle taglie da kg 1-5-10-25.
 E'   approvata   quale   parte   integrante  del  presente  decreto l'etichetta  allegata,  con la quale il prodotto deve essere posto in commercio  e  che  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Le  scorte  giacenti in commercio potranno essere utilizzate per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data del presente decreto.
 Il   presente   decreto  sara'  notificato  in  via  amministrativa all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 11 ottobre 2005
 Il direttore generale: Marabelli
 |  | Allegato 
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