Gazzetta n. 251 del 2005-10-27
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 30 settembre 2005
Utilizzo delle economie relative agli interventi di agevolazione alle imprese, di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e delle economie derivanti da definanziamenti di patti agricoli, per la copertura finanziaria di nuovi contratti di programma nei settori agricoltura, industria e turismo, nonche' degli interventi di agevolazione alle imprese previsti dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;
Visto l'art. 60, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede l'istituzione presso il Ministero delle attivita' produttive di un apposito Fondo cui confluiscono, tra l'altro, le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale degli interventi di cui alla citata legge n. 488/1992 e alla programmazione negoziata (patti territoriali, contratti d'area e contratti di programma);
Visto l'art. 61, comma 10, della citata legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede, tra l'altro, che le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui alla citata legge n. 488/1992, possono essere utilizzate dal Ministero delle attivita' produttive, nel limite del 30 per cento delle economie stesse, per il finanziamento di nuovi contratti di programma, prevedendo che una quota pari all'85 per cento venga riservata alle aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999, ed una quota pari al 15 per cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato che istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto regolamento;
Visto l'art. 67, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che prevede che i finanziamenti revocati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ad iniziative di programmazione negoziata nel settore agroalimentare e della pesca sono assegnati al finanziamento di nuovi patti territoriali e contratti di programma riguardanti il settore medesimo, attivabili e finanziabili su tutto il territorio nazionale;
Visto l'art. 4, commi 18 e 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che prevede che le risorse provenienti da iniziative di cui all'art. 67, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonche' quelle relative agli interventi di cui all'art. 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, accertate al 31 dicembre di ogni anno, sono trasferite sullo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali;
Vista la delibera CIPE 25 luglio 2003, n. 26, in materia di «Regionalizzazione dei patti territoriali e coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma», ed in particolare il comma 1, ultimo capoverso, che ribadisce le disposizioni dell'art. 67 della citata legge n. 448/2001;
Vista la nota del 14 settembre 2005, n. S/12819, del Ministero delle politiche agricole e forestali con la quale si chiede di utilizzare le risorse sopra indicate direttamente, senza procedere al trasferimento, per il finanziamento di contratti di programma riguardanti il settore agricolo e agroalimentare da sottoporre al CIPE congiuntamente dalle due amministrazioni;
Considerato che si sono rese disponibili risorse pari a 215.000.000,00 euro rivenienti da rinunce e revoche di iniziative imprenditoriali agevolate dalla legge n. 488/1992;
Considerato, altresi', che il 30% dell'importo complessivo delle risorse di cui sopra, pari a 64.500.000,00 euro, puo' essere utilizzato per il finanziamento di nuovi contratti di programma, come indicato dal citato art. 61, comma 10, legge n. 289/2002, mentre la restante somma, pari a 150.500.000,00 euro resta nelle disponibilita' per gli interventi previsti dalla legge n. 488/1992;
Considerato, inoltre, che si sono rese disponibili risorse pari a 38.000.000,00 euro rivenienti da definanziamenti a seguito di rinunce e revoche di iniziative imprenditoriali agevolate a valere su patti territoriali specializzati in agricoltura;
Ravvisata la necessita' di procedere a sottoporre al CIPE nuovi contratti di programma in esenzione al nuovo regime previsto dalla legge di riforma degli incentivi, ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 2005, n. 168;
Ritenuto, pertanto, di utilizzare le risorse di cui sopra per la parziale copertura finanziaria di detti nuovi contratti di programma, previa richiesta di riassegnazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Articolo unico
1. Le economie derivanti da rinunce e revoche di iniziative imprenditoriali agevolate dalla legge n. 488/1992, nella misura di 64.500.000,00 euro, sono utilizzate per la copertura finanziaria di nuovi contratti di programma nel settore industria e turismo da sottoporre al CIPE per l'approvazione in esenzione al nuovo regime previsto dalla legge di riforma degli incentivi, ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 2005, n. 168; le restanti economie, pari a 150.500.000,00 restano nelle disponibilita' per gli interventi previsti dalla legge n. 488/1992;
2. Le economie derivanti da definanziamenti di patti agricoli, nella misura di 38.000.000,00 euro, sono utilizzate per la copertura finanziaria di nuovi contratti di programma nel settore agricolo da sottoporre al CIPE per l'approvazione in esenzione al nuovo regime previsto dalla legge di riforma degli incentivi, ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 2005, n. 168.
3. Le risorse di cui ai capoversi precedenti saranno effettivamente disponibili a seguito di riassegnazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 settembre 2005
Il Ministro: Scajola