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| Gazzetta n. 251 del 2005-10-27 |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  | DECRETO 17 ottobre 2005 |  | Diniego    dell'abilitazione   alla   «Scuola   di   specializzazione in psicoterapia  dell'eta'  evolutiva»  ad  istituire  e ad attivare, nelle  sedi  di  Roma  e  Milano,  un  corso  di  specializzazione in psicoterapia,  ai  sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509. |  | 
 |  | IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per l'universita', l'alta formazione artistica musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica
 Vista   la   legge   18 febbraio   1989,   n.  56,  che  disciplina l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
 Visto  l'art.  17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
 Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;
 Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e  integrazioni,  con  il  quale  e'  stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
 Vista  l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto  «Modificazioni  ed  integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre   1999  e  16 luglio  2004,  recanti  istruzioni  per  la presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;
 Vista  l'istanza  con  la  quale  la «Scuola di specializzazione in psicoterapia   dell'eta'  evolutiva»  ha  chiesto  l'abilitazione  ad istituire  e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in  Roma,  via  Flaminia,  388 e in Milano, via Donizetti 1/A, per un numero  massimo  di  allievi  ammissibili  al primo anno di corso per ciascun anno pari a trenta unita' e, per l'intero corso, a centoventi unita', per entrambi le sedi;
 Visto  in  particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che  dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei  pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il  successivo  comma  7, che prevede che il provvedimento di diniego del  riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalita' di cui al richiamato comma 5;
 Considerato  che la competente Commissione tecnico-consultiva nella riunione   del   24 giugno   2005,   a  conclusione  della  attivita' istruttoria  svolta,  ha  ritenuto  la «Scuola di specializzazione in psicoterapia   dell'eta'   evolutiva»   inidonea   all'istituzione  e attivazione   dei   corsi   di   specializzazione   in  psicoterapia, evidenziando  in  particolare  che  l'attivazione  di  uno  specifico programma   di   formazione   dedicato   ai  bambini,  pur  ricadendo all'interno dell'orizzonte teorico-clinico della psicologia analitica che  informa il training gia' riconosciuto e dedicato agli adulti, si distingua da questo per quanto concerne sia molti aspetti applicativi della  teoria  di  riferimento, sia per le tecniche psicoterapeutiche che dovranno essere indirizzate alla psicoterapia di soggetti in eta' evolutiva.  Tale  carattere  distintivo  di un percorso di formazione psicoterapeutica per bambini rispetto ad uno per adulti non consente, a  parere  della  Commissione,  di  ritenere  il  primo come semplice indirizzo del secondo, ma impone di considerarlo necessariamente come autonomo,  tanto  per  quel  che  concerne  gli aspetti riferiti alla pratica clinica, che per quelli che ricadono nella sfera dei processi formativi;
 Ritenuto   che   per   i   motivi   sopraindicati   la  istanza  di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'istanza    di    riconoscimento   proposta   dalla   «Scuola   di specializzazione  in  psicoterapia  dell'eta' evolutiva», con sede in Roma,via Flaminia, 388 e in Milano, via Donizetti, 1/a, per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n.  509  e'  respinta,  visto il motivato parere di inidoneita' della Commissione   tecnico-consultiva  di  cui  all'art.  3  del  predetto provvedimento.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 17 ottobre 2005
 Il Capo del dipartimento: Rossi Bernardi
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