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| Gazzetta n. 251 del 2005-10-27 |  | MINISTERO DELL'INTERNO |  | DECRETO 14 settembre 2005, n. 220 |  | Regolamento  di  organizzazione  e di funzionamento dell'Osservatorio sulla   finanza   e   la  contabilita'  degli  enti  locali,  di  cui all'articolo   154,   comma   5,   del   testo   unico   delle  leggi sull'ordinamento   degli   enti   locali,   emanato  con  il  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. |  | 
 |  | IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 Visto   l'articolo   154  dello  stesso  testo  unico  che  prevede l'istituzione  presso  il  Ministero  dell'interno  dell'Osservatorio sulla finanza e la compatibilita' degli enti locali;
 Visto in particolare il comma 5 del citato articolo 154 che prevede che  il  Ministro dell'interno possa emanare norme di funzionamento e di organizzazione dell'Osservatorio;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  del  20 marzo 2004 relativo alla nomina del Presidente dei componenti dell'Osservatorio;
 Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1998, n. 400;
 Udito  il  parere  del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 6 dicembre 2004;
 A d o t t a
 il seguente regolamento:
 Art. 1.
 Sede dell'Osservatorio e copertura degli oneri di funzionamento
 1.  L'Osservatorio  per la finanza locale e la contabilita' ha sede in  Roma,  presso  il  Ministero dell'interno e si avvale, per il suo regolare  funzionamento,  delle strutture e dell'organizzazione della Direzione  Centrale  della  Finanza  Locale  del Dipartimento per gli affari  interni  e  territoriali  alla  quale sono trasmesse tutte le deliberazioni   da   cui   discendono  esigenze  operative  ed  oneri finanziari.  La  Direzione  Centrale della Finanza Locale provvede ai locali  ed  alle  attrezzature  necessarie,  in  misura  adeguata  al proficuo svolgimento dei compiti assegnati all'Osservatorio.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei dcreti
 del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
 ufficiali  della  Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
 28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
 lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
 il  rinvio.  Restano invariati i valori e l'efficacia degli
 atti legislativi qui trascritti.
 Note alle premesse:
 -  Si  riporta  il testo dell'art. 154, del testo unico
 delle  leggi  sull'ordinamento  degli enti locali approvato
 con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico
 delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):
 «Art. 154 (Osservatorio sulla finanza e la contabilita'
 degli  enti  locali). - 1. E' istituito presso il Ministero
 dell'interno l'Osservatorio sulla finanza e la contabilita'
 degli enti locali.
 2.  L'Osservatorio  ha  il  compito  di  promuovere  la
 corretta gestione delle risorse finanziarie, strumentali ed
 umane,   la   salvaguardia  degli  equilibri  di  bilancio,
 l'applicazione dei principi contabili e la congruita' degli
 strumenti  applicativi, nonche' la sperimentazione di nuovi
 modelli  contabili.  L'Osservatorio  adotta  iniziative  di
 divulgazione  e di approfondimento finalizzate ad agevolare
 l'applicazione ed il recepimento delle norme.
 3.  L'Osservatorio  presenta  al  Ministro dell'interno
 almeno  una  relazione  annuale sullo stato di applicazione
 delle  norme,  con  proposte di integrazione normativa e di
 principi contabili di generale applicazione.
 4.  Il presidente ed i componenti dell'Osservatorio, in
 numero non superiore a diciotto, sono nominati dal Ministro
 dell'interno  con  proprio  decreto  tra  funzionari  dello
 Stato,  o  di altre pubbliche amministrazioni, professori e
 ricercatori   universitari  ed  esperti.  L'Upi,  l'Anci  e
 l'Uncem   designano  ciascuna  un  proprio  rappresentante.
 L'Osservatorio dura in carica cinque anni.
 5.  Il  Ministro  dell'interno puo' assegnare ulteriori
 funzioni  nell'ambito  delle finalita' generali del comma 2
 ed emanare norme di funzionamento e di organizzazione.
 6.   L'Osservatorio   si   avvale   delle  strutture  e
 dell'organizzazione della direzione centrale per la finanza
 locale  e  per  i  servizi  finanziari dell'amministrazione
 civile del Ministero dell'interno.
 7.  Ai componenti dell'Osservatorio spettano il gettone
 di  presenza  ed i rimborsi spese previsti per i componenti
 della  commissione per la finanza e gli organici degli enti
 locali.   L'imputazione  dei  relativi  oneri  avviene  sul
 medesimo   capitolo   di   spesa   relativo   alla   citata
 commissione.    I   rimborsi   competono   anche   per   la
 partecipazione   ad   attivita'   esterne   di  studio,  di
 divulgazione  ed  approfondimento rientranti nell'attivita'
 istituzionale  dell'Osservatorio.  Il Ministro dell'interno
 puo' affidare, nell'anno 2000 ed entro la complessiva spesa
 di  30 milioni  di  lire,  all'Osservatorio,  o  a  singoli
 membri,   la  redazione  di  studi  e  lavori  monografici,
 determinando  il  compenso  in  relazione alla complessita'
 dell'incarico ed ai risultati conseguiti.».
 - Si riporta il testo vigente dell'articolo 17, commi 3
 e  4,  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400  (Disciplina
 dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
 del Consiglio dei Ministri):
 «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
 regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
 autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
 espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
 materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
 adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
 necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
 I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
 dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
 dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
 del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
 4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
 ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
 denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
 del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
 registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
 Gazzetta Ufficiale.».
 
 
 
 
 |  | Art. 2. Composizione e durata
 1. L'Osservatorio e' composto, oltre al Presidente, da un numero di componenti   non   superiore   a   diciotto  nominati  dal  Ministero dell'interno con proprio decreto.
 2.  I  componenti  dell'Osservatorio durano in carica cinque anni a decorrere dalla data del decreto di nomina del Ministro dell'interno.
 3.  Il  componente  dell'Osservatorio o delle sezioni che nel corso dell'anno  non  partecipa  senza  giustificato  motivo  a piu' di tre riunioni  consecutive,  ovvero,  in  ogni caso, a sei riunioni decade dalla  carica ed e' sostituito con le modalita' di cui al comma 1. Il nuovo  componente  resta  in  carica  fino alla scadenza naturale del quinquennio dell'Osservatorio.
 4.  Ai componenti dell'Osservatorio spettano il gettone di presenza ed  i  rimborsi spese previsti per i componenti della Commissione per la  finanza  e gli organici degli enti locali di cui all'articolo 155 del  citato decreto legislativo n. 267 del 2000. I rimborsi competono anche  per  la  partecipazione  ad  attivita'  esterne  di studio, di divulgazione    ed    approfondimento    rientranti    nell'attivita' istituzionale   dell'Osservatorio,   risultanti   da   ordinanza  del Presidente.
 5. L'Osservatorio elegge al proprio interno un Vicepresidente.
 6.  Per  lo  svolgimento  delle attivita' istruttorie propedeutiche all'espletamento  dei suoi compiti istituzionali, l'Osservatorio puo' procedere  con  deliberazione all'istituzione di sezioni interne e di gruppi  di  lavoro, anche permanenti, con la partecipazione di propri componenti nonche' di esperti designati dal Presidente. Le sezioni ed i   gruppi  di  lavoro  sono  presieduti  da  un  presidente,  eletto dall'Osservatorio.
 7.  L'Osservatorio  ha  un  comitato  di presidenza, costituito con ordinanza  del  Presidente  e  composto  dallo stesso Presidente, dal Vicepresidente e dai Presidenti delle sezioni e dei gruppi di lavoro. Il   Comitato   di  presidenza  collabora  con  il  Presidente  nella programmazione  dei  lavori,  nella  stesura  definitiva  degli  atti approvati dall'Osservatorio e nella soluzione di ogni altra questione generale dell'Osservatorio.
 
 
 
 Nota all'art. 2:
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  155  del  decreto
 legislativo n. 267 del 2000:
 «Art.  155  (Commissione  per la finanza e gli organici
 degli  enti  locali).  - 1. La Commissione per la finanza e
 gli organici degli enti locali operante presso il Ministero
 dell'interno, gia' denominata Commissione di ricerca per la
 finanza locale, svolge i seguenti compiti:
 a) controllo centrale, da esercitare prioritariamente
 in    relazione    alla   verifica   della   compatibilita'
 finanziaria,  sulle dotazioni organiche e sui provvedimenti
 di  assunzione  di  personale degli enti dissestati e degli
 enti strutturalmente deficitari, ai sensi dell'art. 243;
 b) parere  da  rendere  al  Ministro dell'interno sul
 provvedimento  di  approvazione  o  diniego  del  piano  di
 estinzione  delle passivita', ai sensi dell'art. 256, comma
 7;
 c) proposta   al   Ministro  dell'interno  di  misure
 straordinarie  per il pagamento della massa passiva in caso
 di   insufficienza  delle  risorse  disponibili,  ai  sensi
 dell'art. 256, comma 12;
 d) parere  da  rendere  in  merito all'assunzione del
 mutuo  con  la Cassa depositi e prestiti da parte dell'ente
 locale, ai sensi dell'art. 255, comma 5;
 e) parere  da  rendere  al  Ministro dell'interno sul
 provvedimento  di  approvazione  o  diniego dell'ipotesi di
 bilancio stabilmente riequilibrato, ai sensi dell'art. 261;
 f) proposta  al  Ministro  dell'interno  di  adozione
 delle   misure  necessarie  per  il  risanamento  dell'ente
 locale,   a  seguito  del  ricostituirsi  di  disavanzo  di
 amministrazione  o  insorgenza di debiti fuori bilancio non
 ripianabili  con  i  normali mezzi o mancato rispetto delle
 prescrizioni  poste  a carico dell'ente, ai sensi dell'art.
 268;
 g) parere  da  rendere  al  Ministro dell'interno sul
 provvedimento  di sostituzione di tutto o parte dell'organo
 straordinario  di  liquidazione,  ai  sensi  dell'art. 254,
 comma 8;
 h) approvazione, previo esame, della rideterminazione
 della pianta organica dell'ente locale dissestato, ai sensi
 dell'art. 259, comma 7.
 2.  La  composizione  e  le  modalita' di funzionamento
 della  Commissione  sono  disciplinate  con  regolamento da
 adottarsi  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  1, della legge
 23 agosto 1988, n. 400.».
 Nota all'art 5:
 -   Il   decreto  del  Ministero  del  lavoro  e  della
 previdenza  sociale 25 marzo 1998, n. 142 (pubblicato nella
 Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n. 108 del 12 maggio
 1998)  reca:  «Regolamento  recante norme di attuazione dei
 principi  e  dei  criteri di cui all'art. 18 della legge 24
 giugno 1997, n. 196.».
 
 
 
 
 |  | Art. 3. Funzionamento dell'Osservatorio
 1. Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Osservatorio e lo rappresenta in tutte le sedi. In caso di assenza o impedimento, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente. Il Presidente puo'  delegare, con propria ordinanza, componenti dell'Osservatorio a partecipare a riunioni e ad incontri di lavoro.
 2. Ai fini della validita' delle riunioni e' necessaria la presenza di  almeno la maggioranza dei componenti in carica. Le decisioni sono adottate  a  maggioranza dei presenti. In caso di parita', prevale il voto  del  presidente.  Con  deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti,  l'Osservatorio disciplina le modalita' di convocazione e di  svolgimento  delle  proprie  riunioni,  nonche'  le  modalita' di elaborazione,  di  tenuta e di diffusione dei verbali e di ogni altra documentazione  diretta  a  registrare l'attivita'. Un funzionario in servizio presso la segreteria tecnica di cui all'articolo 5 partecipa anche alle sedute dell'Osservatorio con funzioni di verbalizzazione.
 3.  I componenti dell'Osservatorio ed il personale della segreteria tecnica  di  cui  all'articolo  5, se non autorizzati dal Presidente, sono  tenuti  a non divulgare, con qualsiasi mezzo, i contenuti delle riunioni  e  della  documentazione  sino a quando gli stessi non sono stati approvati dall'Osservatorio.
 |  | Art. 4. Programmazione delle attivita'
 1.  Entro  il 31 dicembre dell'anno precedente, e per il primo anno nella  prima  seduta, l'Osservatorio delibera il programma annuale di attivita' che viene inviato al Ministro dell'interno.
 2.  Entro  il  30 aprile  di  ciascun anno l'Osservatorio approva e trasmette  al  Ministro  dell'interno  una  relazione sulle attivita' svolte  e  sulle  proposte  nelle materie di propria competenza. Alla fine  del  quinquennio l'Osservatorio approva e trasmette al Ministro una  relazione  conclusiva  delle  attivita' svolte e delle questioni piu' rilevanti emerse dai propri lavori.
 |  | Art. 5. Segreteria tecnica ed attrezzature
 1.   Per   lo   svolgimento   delle   sue  funzioni  istituzionali, l'Osservatorio si avvale del supporto tecnico ed organizzativo di una segreteria  costituita, nel numero massimo di 10 unita', da personale assegnato dalla Direzione Centrale della finanza locale.
 2.   Il  Ministero  dell'interno  puo'  stipulare  convenzioni  con Universita',  enti  pubblici ed associazioni, secondo quanto previsto dal  decreto  del  Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 142  del 25 marzo 1998, per l'effettuazione, presso l'Osservatorio, i tirocini  formativi  e  di orientamento di neo laureati o di studenti universitari.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  di  osservarlo e di farlo osservare.
 Roma, 14 settembre 2005
 Il Ministro: Pisanu Visto, il Guardasigilli: Castelli
 Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2005
 Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 200
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