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| Gazzetta n. 251 del 2005-10-27 |  |  |  | LEGGE 21 ottobre 2005, n. 219 |  | Nuova  disciplina  delle  attivita'  trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati. |  | 
 |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Promulga la seguente legge:
 
 Art. 1. (Finalita' ed ambito di applicazione della legge) 1.  Con  la  presente  legge  lo Stato detta principi fondamentali in materia  di  attivita'  trasfusionali  allo  scopo  di  conseguire le seguenti finalita': a)  il  raggiungimento  dell'autosufficienza regionale e nazionale di sangue, emocomponenti e farmaci emoderivati; b)  una piu' efficace tutela della salute dei cittadini attraverso il conseguimento  dei  piu'  alti  livelli  di  sicurezza  raggiungibili nell'ambito  di  tutto il processo finalizzato alla donazione ed alla trasfusione del sangue; c)  condizioni  uniformi  del  servizio  trasfusionale  su  tutto  il territorio nazionale; d)  lo sviluppo della medicina trasfusionale, del buon uso del sangue e  di  specifici  programmi  di  diagnosi e cura che si realizzano in particolare  nell'ambito  dell'assistenza  a  pazienti ematologici ed oncologici, del sistema urgenza-emergenza e dei trapianti. 2.  Per  il  raggiungimento  delle  finalita'  di  cui al comma 1, la presente legge disciplina in particolare i seguenti aspetti: a)   i  livelli  essenziali  di  assistenza  sanitaria  del  servizio trasfusionale; b)  i  principi  generali  per  l'organizzazione,  autorizzazione  ed accreditamento delle strutture trasfusionali; c)  le  attivita'  delle  associazioni  e federazioni dei donatori di sangue   e   di   cellule   staminali   emopoietiche,  nonche'  delle associazioni  e  federazioni  delle  donatrici  di  sangue da cordone ombelicale; d) le misure per la programmazione e il coordinamento del settore; e) le misure per il raggiungimento dell'autosufficienza; f)  le  norme  per  la  qualita' e la sicurezza del sangue e dei suoi prodotti. 3. Ai fini della presente legge si osservano le definizioni contenute nell'allegato 1.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazione    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
 valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
 
 
 
 |  | Art. 2. (Attivita' trasfusionali) 1.  La presente legge disciplina le attivita' trasfusionali ovvero le attivita'  riguardanti la promozione del dono del sangue, la raccolta di  sangue  intero,  degli  emocomponenti  e  delle cellule staminali emopoietiche  autologhe,  omologhe  e cordonali; il frazionamento con mezzi   fisici  semplici;  la  validazione,  la  conservazione  e  la distribuzione  del  sangue  umano  e  dei suoi componenti, nonche' le attivita'  di  medicina  trasfusionale  e  la  produzione  di farmaci emoderivati. 2. Le attivita' trasfusionali di cui al comma 1 sono parte integrante del  Servizio  sanitario  nazionale  e  si  fondano  sulla  donazione volontaria,  periodica,  responsabile,  anonima e gratuita del sangue umano e dei suoi componenti.
 |  | Art. 3. (Donazione di sangue, emocomponenti e
 cellule staminali emopoietiche) 1. Sono consentiti la donazione di sangue o di emocomponenti, nonche' il prelievo di cellule staminali emopoietiche periferiche, a scopo di infusione  per  allotrapianto  e  per  autotrapianto,  e  di  cellule staminali  emopoietiche  da  cordone  ombelicale,  all'interno  delle strutture trasfusionali autorizzate dalle regioni. 2.  Le  attivita'  di  cui  al  comma  1 possono essere effettuate in persone  di  almeno  diciotto  anni  di  eta', previa espressione del consenso  informato  e  verifica  della loro idoneita' fisica. Per le persone  di  eta'  inferiore ai diciotto anni il consenso e' espresso dagli  esercenti la potesta' dei genitori, o dal tutore o dal giudice tutelare. La partoriente di minore eta' puo' donare cellule staminali emopoietiche  da  cordone  ombelicale previa espressione del consenso informato. 3.  La donazione della placenta e del sangue da cordone ombelicale e' un  gesto  volontario  e  gratuito  al  quale ogni donna puo' dare il propio assenso informato al momento del parto. 4.  I  protocolli  per  l'accertamento  della  idoneita'  fisica  del donatore e della donatrice e le modalita' della donazione di sangue e di   emocomponenti,   nonche'   del  prelievo  di  cellule  staminali emopoietiche  periferiche  e da cordone ombelicale, sono definiti con decreto   del  Ministro  della  salute,  previa  intesa  in  sede  di Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome  di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sentiti  il  Centro nazionale  sangue  di  cui  all'articolo  12  e  la  Consulta tecnica permanente  per  il  sistema trasfusionale di cui all'articolo 13, di seguito denominata "Consulta". 5.  Le  disposizioni  di cui al presente articolo sono periodicamente aggiornate  sulla base delle linee guida emanate dal Centro nazionale sangue ai sensi dell'articolo 12.
 |  | Art. 4. (Gratuita' del sangue e dei suoi prodotti) 1.  Il  sangue umano non e' fonte di profitto. Le spese sostenute per la  produzione  e  la  distribuzione  del sangue e dei suoi prodotti, comprese  le cellule staminali emopoietiche, non sono addebitabili al ricevente  ed escludono comunque addebiti accessori ed oneri fiscali, compresa la partecipazione alla spesa sanitaria. 2.  Le  attivita'  trasfusionali  di cui all'articolo 2 rientrano nei livelli essenziali di assistenza sanitaria ed i relativi costi sono a carico del Fondo sanitario nazionale.
 |  | Art. 5. (Livelli essenziali di assistenza sanitaria
 in materia di attivita' trasfusionale) 1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal punto 6.4 dell'accordo tra Governo,  regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, sancito il 22 novembre 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in sede   di  adeguamento  e  manutenzione  dei  livelli  essenziali  di assistenza  sanitaria  di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  29  novembre  2001,  pubblicato  nel  supplemento ordinario  della  Gazzetta  Ufficiale  n.  33 dell'8 febbraio 2002, i servizi  e  le  prestazioni  erogati  dalle  strutture  del  Servizio sanitario   nazionale   in   rapporto   alle   specifiche  competenze disciplinari,  con  esenzione  dalla  partecipazione  alla  spesa, in materia di attivita' trasfusionali comprendono: a)   attivita'   di   produzione,   volte  a  garantire  la  costante disponibilita'   del   sangue   e   dei  suoi  prodotti,  nonche'  il raggiungimento   dell'obiettivo   di   autosufficienza   regionale  e nazionale, consistenti in: 1)    esecuzione    delle    procedure    relative   all'accertamento dell'idoneita' alla donazione; 2) raccolta del sangue intero e di emocomponenti; 3)  lavorazione  del sangue e degli emocomponenti, compreso il plasma per  le  finalita'  relative alla produzione di farmaci emoderivati e invio  del  plasma  stesso  ai  centri  e  alle aziende produttori di emoderivati,  convenzionati  secondo le modalita' di cui all'articolo 15; 4)  esecuzione  delle  indagini  di  laboratorio e delle procedure di inattivazione   dei  patogeni  finalizzate  alla  certificazione  dei requisiti di qualita' e sicurezza previsti dalla legislazione vigente per  le  unita'  di  sangue  e  gli  emocomponenti,  con  particolare riferimento  alla  prevenzione  delle  malattie  trasmissibili con la trasfusione; 5) conservazione e trasporto del sangue e degli emocomponenti; 6)  cessione  del sangue a strutture trasfusionali di altre aziende o di altre regioni; 7)  collaborazione  con  le  strutture  trasfusionali militari per le scorte  del  sangue  e  dei  suoi  prodotti, per le urgenze sanitarie nonche' per gli interventi in caso di calamita'; 8)  trasmissione al centro regionale di coordinamento e compensazione dei  dati  relativi  alle  prestazioni  effettuate, come previsto dai flussi informativi di cui all'articolo 18; 9)  indagini  prenatali  finalizzate  alla  prevenzione  di  problemi immunoematologici  e prevenzione della malattia emolitica del neonato e tenuta di un registro dei soggetti da sottoporre alla profilassi; 10)   attivita'   immunoematologiche   di  riferimento  per  problemi trasfusionali clinici e sierologici; 11) gestione di una banca di sangue congelato per le emergenze; 12) gestione di una banca di cellule staminali congelate, ottenute da sangue periferico, midollare o cordonale; 13) servizio di tipizzazione tissutale; 14)  tenuta  di  un  registro  di  donatori  di midollo e di donatori tipizzati  per  il  sistema  di istocompatibilita' HLA, in attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 6 marzo 2001, n. 52; b)   prestazioni  di  diagnosi  e  cura  in  medicina  trasfusionale, organizzate  in  relazione  alla  complessita' della rete ospedaliera pubblica   e   privata   dell'ambito  territoriale  di  competenza  e comprendenti: 1)  esecuzione  da  parte  dei  servizi  trasfusionali delle indagini immunoematologiche sui pazienti finalizzate alla trasfusione; 2)   verifica   dell'appropriatezza  della  richiesta  di  sangue  ed emocomponenti; 3) assegnazione e distribuzione del sangue e degli emocomponenti; 4)  supporto  trasfusionale  nell'ambito  del  sistema dei servizi di urgenza e di emergenza; 5) pratica del predeposito a scopo autotrasfusionale; 6)  coordinamento  ed  organizzazione  delle  attivita'  di  recupero perioperatorio e della emodiluizione; 7)  svolgimento di attivita' di medicina trasfusionale e di emaferesi terapeutica  e di assistenza ai pazienti, sia in costanza di ricovero sia in regime ambulatoriale; 8)  raccolta,  anche in relazione ai centri regionali gia' esistenti, di   cellule   staminali   emopoietiche   mediante   aferesi  e  loro conservazione; 9) promozione del buon uso del sangue; 10)  funzione  di  osservatorio  epidemiologico  per il territorio di competenza, ai fini dell'emovigilanza; 11)  ulteriori  attivita'  di  diagnosi  e  di cura, finalizzate alla trasfusione, individuate dalla programmazione regionale e aziendale; c) promozione della donazione del sangue.
 
 
 
 Note all'art. 5:
 -  Il  testo  del  punto  6.4 dell'accordo tra Governo,
 regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, sancito
 il  22 novembre  2001  dalla  Conferenza  permanente  per i
 rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
 Trento  e  di  Bolzano  in  sede di adeguamento dei livelli
 essenziali  di  assistenza  sanitaria di cui al decreto del
 Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001,
 e'   il   seguente:   «6.4   Resta   fermo  quanto  sancito
 dall'accordo  8 agosto  2001, al punto 15 dello stesso, con
 particolare  riferimento all'impegno assunto dal Governo di
 accompagnare eventuali variazioni in incremento dei livelli
 essenziali   di  assistenza  sanitaria,  decise  a  livello
 centrale, con le necessarie risorse aggiuntive».
 -  Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
 29 novembre  2001,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario
 della  Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2002, n. 33, concerne:
 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza».
 -  Gli  articoli 2  e 4 della legge 6 marzo 2001, n. 52
 (Riconoscimento   del   Registro   nazionale  italiano  dei
 donatori  di  midollo  osseo)  recano,  rispettivamente, il
 seguente testo:
 «Art.  2  (Registro  nazionale italiano dei donatori di
 midollo  osseo).  -  1.  Il Registro nazionale italiano dei
 donatori  di midollo osseo, di seguito denominato "Registro
 nazionale",  gia' istituito e gestito dall'ente ospedaliero
 "Ospedale  Galliera"  di  Genova,  presso  cui  ha sede, e'
 riconosciuto quale unica struttura di interesse nazionale.
 2.  Il  Registro  nazionale  coordina  le attivita' dei
 registri  istituiti  a livello regionale e corrisponde agli
 analoghi organismi istituiti in altri Paesi.
 3.  Il  Registro  promuove  la  ricerca di donatori non
 consanguinei e tiene il registro nazionale dei donatori.».
 «Art. 4 (Donazione di midollo osseo). - 1. La donazione
 di  midollo osseo e' un atto volontario e gratuito ai sensi
 dell'art. 3, comma 1, della legge 4 maggio 1990, n. 107.
 2. Possono essere donatori di midollo osseo i cittadini
 maggiorenni,  iscritti  nel  Registro  nazionale, che siano
 stati  sottoposti,  presso  una  struttura abilitata, ad un
 prelievo  di  sangue  periferico  per  la  definizione  del
 sistema genetico HLA.
 3. (Abrogato).».
 
 
 
 
 |  | Art. 6. (Principi generali per l'organizzazione
 delle attivita' trasfusionali) 1.  Con  uno  o piu' accordi tra Governo, regioni e province autonome sanciti  dalla  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi degli articoli  2,  comma  1,  lettera  b),  e 4 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n. 281, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge: a)  viene  promossa  la uniforme erogazione dei livelli essenziali di assistenza in materia di attivita' trasfusionali, anche attraverso la qualificazione  dei  servizi  trasfusionali, confermando la natura di struttura  pubblica  dei  presidi  e  delle  strutture  addetti  alle attivita' trasfusionali, l'omogeneizzazione e standardizzazione della organizzazione  delle  stesse nonche' delle unita' di raccolta, delle frigoemoteche e delle banche degli emocomponenti di gruppo raro e per le  emergenze  e  di  cellule staminali. Vengono altresi' definiti, e periodicamente  aggiornati,  sulla  base  di  ulteriori  accordi, nel rispetto  della  complessiva cornice finanziaria prevista dal decreto del   Presidente   del  Consiglio  dei  ministri  29  novembre  2001, pubblicato  nel  supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle strutture trasfusionali per gli ambiti territoriali coincidenti almeno con le aziende unita' sanitarie locali (ASL); b)  viene  adottato uno schema tipo per la stipula di convenzioni con le associazioni e federazioni di donatori di sangue per permettere la partecipazione  delle  stesse alle attivita' trasfusionali. Lo schema tipo  di  convenzione  individua  anche  le tariffe di rimborso delle attivita'  associative  uniformi  su  tutto  il territorio nazionale. Viene  comunque garantita alle associazioni e federazioni di donatori di  sangue la piu' ampia partecipazione alla definizione dell'accordo ed   alla   programmazione   regionale   e   locale  delle  attivita' trasfusionali; c)  viene  promossa la individuazione da parte delle regioni, in base alla  propria  programmazione,  delle  strutture  e  degli  strumenti necessari   per   garantire   un   coordinamento   intraregionale  ed interregionale delle attivita' trasfusionali, dei flussi di scambio e di  compensazione  nonche'  il  monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi  in  relazione  alle  finalita' di cui all'articolo 1 ed ai principi  generali  di cui all'articolo 11. A tal fine e' autorizzata la spesa di 3.500.000 euro per l'anno 2005 per oneri di impianto e di 2.100.000  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2006  per  oneri  di funzionamento.
 
 
 
 Note all'art. 6:
 -  Comma 1. Gli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4 del
 decreto  legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
 ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
 per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
 autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
 materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
 delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
 ed  autonomie  locali) recano, rispettivamente, il seguente
 testo:
 «Art.  2  (Compiti).  -  1.  Al  fine  di  garantire la
 partecipazione  delle  regioni e delle province autonome di
 Trento  e  di  Bolzano  a  tutti  i processi decisionali di
 interesse  regionale,  interregionale ed infraregionale, la
 Conferenza Stato-regioni:
 a) (omissis);
 b) promuove e sancisce accordi di cui all'art. 4;».
 «Art.  4  (Accordi  tra  Governo,  regioni  e  province
 autonome  di  Trento  e  Bolzano).  - 1. Governo, regioni e
 province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del
 principio  di  leale  collaborazione e nel perseguimento di
 obiettivi   di  funzionalita',  economicita'  ed  efficacia
 dell'azione  amministrativa,  possono concludere in sede di
 Conferenza  Stato-regioni  accordi,  al  fine di coordinare
 l'esercizio   delle   rispettive   competenze   e  svolgere
 attivita' di interesse comune.
 2.   Gli  accordi  si  perfezionano  con  l'espressione
 dell'assenso  del  Governo e dei presidenti delle regioni e
 delle province autonome di Trento e di Bolzano.».
 -  Per  quanto  concerne  il decreto del Presidente del
 Consiglio  dei  Ministri  29 novembre  2001, vedasi le note
 all'art. 5.
 
 
 
 
 |  | Art. 7. (Associazioni e federazioni di donatori) 1.  Lo Stato riconosce la funzione civica e sociale ed i valori umani e   solidaristici   che  si  esprimono  nella  donazione  volontaria, periodica,  responsabile,  anonima  e  gratuita del sangue e dei suoi componenti. 2.  Le  associazioni  di  donatori  volontari di sangue e le relative federazioni  concorrono  ai fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale  attraverso  la  promozione  e  lo sviluppo della donazione organizzata di sangue e la tutela dei donatori. 3.  Rientrano  tra le associazioni e le federazioni di cui al comma 2 quelle  il  cui  statuto  corrisponde  alle  finalita' della presente legge,  secondo  le indicazioni fissate dal Ministro della salute con proprio  decreto,  da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Consulta. 4.   Le  associazioni  di  donatori  di  cui  al  presente  articolo, convenzionate  ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), possono organizzare  e gestire singolarmente, o in forma aggregata, unita' di raccolta   previa   autorizzazione  della  regione  competente  e  in conformita'  alle  esigenze  indicate  dalla programmazione sanitaria regionale. 5.  La  chiamata  alla  donazione  e'  attuata  dalle associazioni di donatori   volontari   di   sangue   e  dalle  relative  federazioni, convenzionate  ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), secondo una  programmazione definita di intesa con la struttura trasfusionale territorialmente competente. 6.  Qualora  le  regioni  non  abbiano  provveduto alla stipula delle convenzioni  di  cui  all'articolo  6, comma 1, lettera b), entro sei mesi  dalla  data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, il  Consiglio  dei  ministri,  su proposta del Ministro della salute, sentita  la  Consulta,  previa  diffida  alle  regioni inadempienti a provvedere  entro tre mesi, attiva i poteri sostitutivi, nel rispetto dei  principi  di  sussidiarieta'  e  di  leale collaborazione di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione. 7.  Le  associazioni  di  donatori  volontari di sangue e le relative federazioni  sono  tenute  a  comunicare alle strutture trasfusionali competenti gli elenchi dei propri donatori iscritti. 8.  Le  strutture trasfusionali sono obbligate alla corretta tenuta e all'aggiornamento degli schedari dei donatori afferenti.
 
 
 
 Nota all'art. 7:
 -   Il   testo   dell'art.  120,  secondo  comma  della
 Costituzione e' il seguente:
 «La  regione  non puo' istituire dazi di importazione o
 esportazione  o  transito  tra  le  regioni,  ne'  adottare
 provvedimenti  che  ostacolino  in qualsiasi modo la libera
 circolazione delle persone e delle cose tra le regioni, ne'
 limitare  l'esercizio  del  diritto  al lavoro in qualunque
 parte del territorio nazionale. Il Governo puo' sostituirsi
 a  organi  delle regioni, delle citta' metropolitane, delle
 province e dei comuni nel caso di mancato rispetto di norme
 e  trattati  internazionali  o  della normativa comunitaria
 oppure  di  pericolo grave per l'incolumita' e la sicurezza
 pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unita'
 giuridica  o  dell'unita'  economica  e  in  particolare la
 tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti
 i  diritti  civili  e  sociali,  prescindendo  dai  confini
 territoriali  dei  governi  locali.  La  legge definisce le
 procedure  atte  a garantire che i poteri sostitutivi siano
 esercitati  nel  rispetto del principio di sussidiarieta' e
 del principio di leale collaborazione».
 
 
 
 
 |  | Art. 8. (Astensione dal lavoro) 1.  I  donatori  di  sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente, ovvero interessati dalle tipologie contrattuali di cui al decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n.  276, hanno diritto ad astenersi  dal  lavoro  per  l'intera  giornata  in cui effettuano la donazione,  conservando la normale retribuzione per l'intera giornata lavorativa.  I  relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155. 2. In caso di inidoneita' alla donazione e' garantita la retribuzione dei donatori lavoratori dipendenti, limitatamente al tempo necessario all'accertamento dell'idoneita' e alle relative procedure. A tal fine e'  autorizzata,  a  titolo di contributo a carico del bilancio dello Stato,  la  spesa massima di euro 406.000 annui a decorrere dall'anno 2005.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze, di concerto  con  il  Ministro  della  salute, sentita la Consulta, sono disciplinate le modalita' di erogazione del contributo. 3.  Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, i certificati relativi alle   prestazioni  effettuate  sono  rilasciati  al  donatore  dalla struttura trasfusionale che le ha effettuate.
 
 
 
 Note all'art. 8:
 -  Il  decreto  legislativo  10 settembre 2003, n. 276,
 reca: «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
 mercato  del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.
 30.».
 - Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 23 aprile
 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure
 per   la  liquidazione  urgente  delle  pensioni  e  per  i
 trattamenti  di disoccupazione, e misure urgenti in materia
 previdenziale e pensionistica):
 «Art.  8 (Contributi figurativi). - Ai fini del calcolo
 della    retribuzione   annua   pensionabile,   il   valore
 retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi
 riconosciuti  figurativamente per gli eventi previsti dalle
 disposizioni  in  vigore  e'  determinato sulla media delle
 retribuzioni  settimanali  percepite  in costanza di lavoro
 nell'anno  solare in cui si collocano i predetti periodi o,
 nell'anno   di   decorrenza  della  pensione,  nel  periodo
 compreso  sino  alla  data  di  decorrenza  della  pensione
 stessa.  Dal  calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni
 settimanali  percepite  in  misura  ridotta  per  uno degli
 eventi  che,  in  base  alle  disposizioni  vigenti,  danno
 diritto  all'accredito  di contribuzione figurativa o per i
 trattamenti di integrazione salariale.
 Nei   casi   in  cui  nell'anno  solare  non  risultino
 retribuzioni effettive, il valore retributivo da attribuire
 ai  periodi riconosciuti figurativamente e' determinato con
 riferimento  all'anno  solare immediatamente precedente nel
 quale  risultino  percepite  retribuzioni  in  costanza  di
 lavoro.    Per    i    periodi   anteriori   all'iscrizione
 nell'assicurazione    generale   obbligatoria   il   valore
 retributivo  da  attribuire  e' determinato con riferimento
 alla  retribuzione  percepita  nell'anno  solare  in cui ha
 inizio l'assicurazione.
 Qualora  in corrispondenza degli eventi di cui al primo
 comma   sia   richiesto  il  riconoscimento  figurativo  ad
 integrazione   della  retribuzione,  la  media  retributiva
 dell'anno  solare e' determinata escludendo le retribuzioni
 settimanali  percepite  in  misura ridotta. In tale ipotesi
 ciascuna  settimana  a  retribuzione  ridotta  e' integrata
 figurativamente  fino  a concorrenza del valore retributivo
 riconoscibile,  in caso di totale mancanza di retribuzione,
 ai sensi dei precedenti commi.
 I  periodi  di  sospensione,  per  i  quali  e' ammessa
 l'integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio
 per   il   conseguimento  del  diritto  alla  pensione  per
 l'invalidita',  la  vecchiaia  ed  i  superstiti  e  per la
 determinazione  della  sua  misura.  Per  detti  periodi il
 contributo   figurativo   e'  calcolato  sulla  base  della
 retribuzione cui e' riferita l'integrazione salariale.
 Le  somme occorrenti alla copertura della contribuzione
 figurativa  relativamente  ai  periodi  di sospensione e di
 riduzione  d'orario,  per i quali e' ammessa l'integrazione
 salariale,  sono versate, a carico della cassa integrazione
 guadagni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
 Il  datore  di  lavoro  e'  tenuto  a  fornire  i  dati
 necessari  per  il calcolo dei valori retributivi di cui ai
 precedenti  commi secondo criteri e modalita' stabiliti dal
 consiglio  di amministrazione dell'Istituto nazionale della
 previdenza sociale.
 Per  gli  operai  agricoli  dipendenti,  ai  fini della
 determinazione  dei requisiti contributivi per il diritto a
 pensione   e   per  il  calcolo  della  retribuzione  annua
 pensionabile ciascuna settimana di contribuzione figurativa
 e'  pari  a  sei giornate. La retribuzione da calcolare per
 ciascuna  giornata e' quella determinata ai sensi dell'art.
 28  del  decreto  del Presidente della Repubblica 27 aprile
 1968,  n.  488,  per  l'anno  solare  in cui si collocano i
 periodi riconosciuti figurativamente.
 In  deroga  a  quanto  previsto  dal  primo  comma  del
 presente articolo ai lavoratori collocati in aspettativa ai
 sensi  dell'art.  31  della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
 successive modificazioni, le retribuzioni da riconoscere ai
 fini  del  calcolo  della  pensione  sono commisurate della
 retribuzione  della  categoria  e  qualifica  professionale
 posseduta  dall'interessato  al momento del collocamento in
 aspettativa  e di volta in volta adeguate in relazione alla
 dinamica  salariale  e di carriera della stessa categoria e
 qualifica.  Per  i  lavoratori collocati in aspettativa che
 non  abbiano regolato mediante specifiche normative interne
 o  contrattuali  il trattamento economico del personale, si
 prendono in considerazione ai fini predetti le retribuzioni
 fissate  dai  contratti  nazionali collettivi di lavoro per
 gli impiegati delle imprese metalmeccaniche.
 Restano  ferme  in  materia le disposizioni dell'art. 1
 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, e della legge 10 marzo
 1955, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni.
 Le   disposizioni   di  cui  al  presente  articolo  si
 applicano   anche   per  il  trasferimento  dei  contributi
 figurativi   ad  altri  enti  previdenziali  per  richieste
 presentate  dai  lavoratori  dopo l'entrata in vigore della
 presente legge.».
 
 
 
 
 |  | Art. 9. (Disposizioni in materia fiscale) 1.  Non  sono  soggetti  ad imposizione tributaria le attivita' e gli atti  che  le  associazioni  di  donatori  volontari  di  sangue e le relative  federazioni  di  cui all'articolo 7 svolgono in adempimento delle finalita' della presente legge e per gli scopi associativi.
 |  | Art. 10. (Competenze del Ministero della salute) 1.   Il  Ministero  della  salute  svolge  funzioni  di  indirizzo  e programmazione   del   settore  trasfusionale.  Per  le  funzioni  di coordinamento  e controllo esso si avvale del Centro nazionale sangue di cui all'articolo 12. 2. Il Ministero della salute svolge le seguenti funzioni: a) programmazione delle attivita' trasfusionali a livello nazionale; b)  attivita'  normativa, anche in adeguamento agli indirizzi ed alle direttive comunitarie; c)  controllo  della produzione nazionale di emoderivati, avvalendosi anche del Centro nazionale sangue; d)  controllo  sul  commercio  e  sull'informazione  riguardanti  gli emoderivati; e) autorizzazione all'import-export del sangue e dei suoi prodotti; f) registrazione di farmaci emoderivati e prodotti diagnostici; g) promozione della ricerca e sperimentazione in campo trasfusionale, con  riferimento  in particolare alla riduzione del volume ematico da trasfondere, anche avvalendosi del Centro nazionale sangue; h)   definizione  dei  livelli  essenziali  di  assistenza  sanitaria uniformi e dei relativi criteri di finanziamento per le attivita' del servizio trasfusionale nazionale; i) individuazione, in accordo con le associazioni di volontariato del sangue,   di   un   programma   nazionale   di   iniziative   per  la razionalizzazione ed il rafforzamento delle attivita' trasfusionali. 3.  Entro  nove  mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge,  il  Ministro della salute, con proprio decreto, predispone un progetto  per  l'istituzione  di  una rete nazionale di banche per la conservazione  di  cordoni  ombelicali  ai fini di trapianto, nonche' programmi  annuali di sviluppo delle relative attivita', individuando le  strutture  trasfusionali pubbliche e private idonee sulla base di specifici accreditamenti. 4.  Entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore della presente legge  e  successivamente  ogni  tre  anni, il Ministro della salute, sentiti  il Centro nazionale sangue e la Consulta, emana, nell'ambito del  Piano  sanitario  nazionale, un atto di programmazione specifico per  il  settore  trasfusionale  denominato  "Piano  sangue  e plasma nazionale".
 |  | Art. 11. (Principi generali sulla programmazione
 sanitaria in materia di attivita' trasfusionali) 1.  In  considerazione  del  fatto  che l'autosufficienza di sangue e derivati   costituisce   un   interesse  nazionale  sovraregionale  e sovraziendale non frazionabile per il cui raggiungimento e' richiesto il  concorso  delle  regioni  e  delle aziende sanitarie, la presente legge  definisce alcuni principi generali di programmazione sanitaria atti  a  favorire  l'armonizzazione  della legislazione in materia di attivita' trasfusionali. 2. A tale scopo a livello regionale: a) viene promossa la donazione volontaria, periodica e non remunerata del   sangue   e  degli  emocomponenti,  favorendo  lo  sviluppo  sul territorio delle associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue; b)  viene  istituito  il  sistema  informativo  regionale dei servizi trasfusionali, in raccordo funzionale con quello nazionale; c)   viene  definito  annualmente  il  programma  di  autosufficienza regionale,  individuando  i  consumi  storici, il fabbisogno reale, i livelli   di   produzione   necessari,   le  risorse,  i  criteri  di finanziamento    del   sistema,   le   modalita'   di   compensazione intraregionale  ed  interregionale  ed  i  livelli di importazione ed esportazione eventualmente necessari; d) vengono definite le modalita' per la stipula di convenzioni con le ditte produttrici di emoderivati, le modalita' per l'invio del plasma alle  aziende  produttrici  ed  i controlli sulla distribuzione degli emoderivati ottenuti; e)  vengono  curati i rapporti con la sanita' militare per lo scambio di  emocomponenti  e  delle  frazioni  plasmatiche, nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 4; f)   viene   effettuato   il   controllo  ispettivo  delle  strutture trasfusionali  in  relazione  alle  normative e procedure definite in ambito regionale e alle iniziative e ai programmi di cui all'articolo 6; g) sono attivati programmi di monitoraggio e controllo sui consumi di sangue e dei suoi prodotti e sulla relativa spesa sanitaria; h)  sono  promosse  e  finanziate attivita' di ricerca applicata e di sviluppo dei servizi nell'area della medicina trasfusionale, anche ai fini della riduzione del volume ematico da trasfondere; i)     viene     promosso,    per    un    migliore    raggiungimento dell'autosufficienza,  l'avvio di sperimentazioni gestionali ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e  successive  modificazioni,  anche  in forma consortile tra diverse aziende della stessa regione o di regioni diverse. 3.  A  livello  regionale  sono  elaborati  specifici progetti per la promozione delle donazioni periodiche di sangue e di emocomponenti al fine del raggiungimento dell'obiettivo dell'autosufficienza regionale e  nazionale.  Per  il  finanziamento dei progetti di cui al presente comma  si  applicano  le  disposizioni  di  cui all'articolo 1, comma 34-bis,   della   legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  e  successive modificazioni. 4.  A  livello  regionale  sono definiti, altresi', gli obiettivi per l'autosufficienza  integrata,  regionale  ed  interregionale,  e  per l'assistenza in materia trasfusionale.
 
 
 
 Note all'art. 11:
 -  Comma  2.  Il  testo  dell'art.  9-bis  del  decreto
 legislativo   30 dicembre   1992,   n.  502,  e  successive
 modificazioni   (Riordino   della   disciplina  in  materia
 sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992,
 n. 421), e' il seguente:
 «Art.  9-bis  (Sperimentazioni  gestionali).  -  1.  Le
 regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano,
 autorizzano  programmi  di sperimentazione aventi a oggetto
 nuovi   modelli   gestionali   che   prevedano   forme   di
 collaborazione   tra   strutture   del  Servizio  sanitario
 nazionale   e   soggetti   privati,   anche  attraverso  la
 costituzione  di  societa'  miste  a  capitale  pubblico  e
 privato.
 2.  Il  programma  di sperimentazione e' adottato dalla
 regione  o  dalla provincia autonoma interessata, motivando
 le   ragioni   di   convenienza   economica   del  progetto
 gestionale, di miglioramento della qualita' dell'assistenza
 e  di  coerenza  con  le  previsioni  del  Piano  sanitario
 regionale   ed   evidenziando   altresi'  gli  elementi  di
 garanzia, con particolare riguardo ai seguenti criteri:
 a) privilegiare  nell'area  del  settore  privato  il
 coinvolgimento   delle   organizzazioni  non  lucrative  di
 utilita'  sociale  individuate  dall'art.  10  del  decreto
 legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
 b) fissare  limiti percentuali alla partecipazione di
 organismi  privati  in misura non superiore al quarantanove
 per cento;
 c) prevedere   forme   idonee   di  limitazione  alla
 facolta'  di  cessione  della  propria  quota  sociale  nei
 confronti   dei   soggetti  privati  che  partecipano  alle
 sperimentazioni;
 d) disciplinare  le forme di risoluzione del rapporto
 contrattuale    con    privati    che    partecipano   alla
 sperimentazione in caso di gravi inadempienze agli obblighi
 contrattuali  o  di  accertate  esposizioni  debitorie  nei
 confronti di terzi;
 e) definire  partitamente  i compiti, le funzioni e i
 rispettivi  obblighi di tutti i soggetti pubblici e privati
 che  partecipano  alla  sperimentazione  gestionale, avendo
 cura  di  escludere  in  particolare  il  ricorso  a  forme
 contrattuali,  di  appalto  o  subappalto, nei confronti di
 terzi  estranei alla convenzione di sperimentazione, per la
 fornitura   di   opere   e  servizi  direttamente  connessi
 all'assistenza alla persona;
 f) individuare forme e modalita' di pronta attuazione
 per  la  risoluzione della convenzione di sperimentazione e
 scioglimento  degli  organi  societari  in  caso di mancato
 raggiungimento del risultato della avviata sperimentazione.
 3.  La  Conferenza  permanente  per  i  rapporti tra lo
 Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
 Bolzano,  avvalendosi  dell'Agenzia  per i servizi sanitari
 regionali,  verifica annualmente i risultati conseguiti sia
 sul  piano  economico  sia  su  quello  della  qualita' dei
 servizi,  ivi  comprese  le forme di collaborazione in atto
 con  soggetti privati per la gestione di compiti diretti di
 tutela  della  salute.  Al  termine  del  primo triennio di
 sperimentazione,  sulla  base  dei risultati conseguiti, il
 Governo e le regioni adottano i provvedimenti conseguenti.
 4.  Al di fuori dei programmi di sperimentazione di cui
 al  presente  articolo,  e'  fatto divieto alle aziende del
 Servizio  sanitario  nazionale  di  costituire  societa' di
 capitali  aventi  per  oggetto  sociale  lo  svolgimento di
 compiti diretti di tutela della salute.».
 -  Il  testo  dell'art.  1,  comma  34-bis  della legge
 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della
 finanza pubblica - legge finanziaria 1997) e' il seguente:
 «34-bis.   Per  il  perseguimento  degli  obiettivi  di
 carattere  prioritario  e di rilievo nazionale indicati nel
 Piano  sanitario  nazionale  le regioni elaborano specifici
 progetti  sulla  scorta  di criteri e parametri fissati dal
 Piano  stesso.  La Conferenza permanente per i rapporti tra
 lo  Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
 Bolzano,  su proposta del Ministro della sanita', individua
 i  progetti  ammessi a finanziamento utilizzando le quote a
 tal  fine  vincolate del Fondo sanitario nazionale ai sensi
 del comma 34. Si applica l'ultimo comma dell'art. 9-bis del
 decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
 modificazioni.».
 
 
 
 
 |  | Art. 12. (Compiti del Centro nazionale sangue) 1.  Il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  della  presente legge, provvede con proprio decreto, adottato sentita  la Consulta e previa intesa in sede di Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e di Bolzano, all'istituzione, presso l'Istituto superiore di sanita',  di  una  apposita  struttura,  denominata  Centro nazionale sangue,    finalizzata   al   raggiungimento   degli   obiettivi   di autosufficienza  nazionale  ed al supporto per il coordinamento delle attivita' trasfusionali sul territorio nazionale. 2.  Per  l'attivita'  del Centro di cui al comma 1 viene istituito un Comitato  direttivo  composto: dal presidente dell'Istituto superiore di  sanita';  da  un direttore nominato dal Ministro della salute; da tre  responsabili  delle strutture di coordinamento intraregionale ed interregionale  di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  con periodicita' quinquennale;  da una rappresentanza delle associazioni e federazioni di donatori volontari di sangue disciplinata con decreto del Ministro della  salute  da  emanare  entro  sei  mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Comitato svolge compiti di indirizzo, coordinamento   e   promozione   delle  attivita'  trasfusionali  sul territorio nazionale. 3. Il direttore di cui al comma 2 e' scelto tra i dirigenti medici di ricerca  dell'Istituto  superiore di sanita' ovvero tra i medici, non dipendenti  dall'Istituto,  in  possesso  di comprovata esperienza in materia  gestionale-organizzativa  e  trasfusionale ed e' assunto con contratto  di  diritto  privato  di  durata quinquennale. Al rapporto contrattuale  si  applicano,  in  quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. 4.  Il  Centro  nazionale  sangue,  nelle  materie disciplinate dalla presente  legge,  svolge  le funzioni di coordinamento e di controllo tecnico scientifico, di intesa con la Consulta. In particolare: a)  fornisce  supporto  alla programmazione nazionale delle attivita' trasfusionali; b)  fornisce  indicazioni al Ministro della salute ed alle regioni in merito   al   programma   annuale   di   autosufficienza   nazionale, individuando  i  consumi  storici,  il fabbisogno reale, i livelli di produzione  necessari,  le  risorse,  i  criteri di finanziamento del sistema, le modalita' di compensazione tra le regioni ed i livelli di importazione e di esportazione eventualmente necessari; c) fornisce supporto tecnico per il coordinamento interregionale, con particolare    riferimento    all'attuazione    del    programma   di autosufficienza    nazionale   e   delle   compensazioni   intra   ed interregionali; d)  emana  linee  guida  relative alla qualita' ed alla sicurezza del sangue  e  dei  suoi  prodotti,  anche  in attuazione delle direttive comunitarie; e)  fornisce  al Ministro della salute ed alle regioni indicazioni in merito  al  prezzo  unitario  di cessione tra aziende sanitarie e tra regioni  delle  unita'  di  sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione; f)   emana   linee  guida  in  merito  al  modello  organizzativo  ed all'accreditamento delle strutture trasfusionali; g)   emana   linee   guida   per  il  finanziamento  delle  attivita' trasfusionali; h)  svolge attivita' di monitoraggio e verifica degli obiettivi posti dalle  vigenti disposizioni di legge e dalla programmazione a livello nazionale nel settore trasfusionale; i)   provvede   al   coordinamento  del  flusso  informativo  di  cui all'articolo 18 della presente legge; l)  effettua  studi  e  ricerche sulla qualita' e sull'appropriatezza delle   prestazioni   trasfusionali,   sui  relativi  costi,  nonche' sull'acquisizione  di  beni e servizi in campo trasfusionale, al fine di  elaborare  valutazioni  sulla efficacia ed efficienza dei servizi erogati; m)   svolge  attivita'  di  formazione  per  le  materie  di  propria competenza; n) puo' svolgere, se richiesta, attivita' di consulenza e supporto ai fini   della   programmazione   e   organizzazione   delle  attivita' trasfusionali a livello regionale; o)  rileva  i  fabbisogni  regionali  annuali  di  sangue  e dei suoi prodotti ai fini del raggiungimento dell'autosufficienza; p) esercita il controllo sulle specialita' farmaceutiche derivate dal sangue  secondo  i  criteri  e  le  modalita'  definiti  in base alle normative nazionali e dell'Unione europea; q)  definisce  la  proposta  al  Ministero della salute del programma nazionale di emovigilanza e ne cura l'attuazione; r)  esegue  i  controlli  sulle metodiche diagnostiche riguardanti il sangue relativamente alla qualita', alla sicurezza, alla efficacia ed alla  applicabilita'  delle procedure esistenti in materia, e formula proposte   di   periodico  aggiornamento  della  regolamentazione  in relazione allo sviluppo delle nuove tecnologie; s)   cura   il  registro  sangue  per  quanto  attiene  agli  aspetti tecnico-organizzativi; t) promuove programmi di formazione per l'esercizio dell'attivita' di vigilanza,  controllo e accreditamento delle strutture trasfusionali, di competenza delle regioni; u) promuove ed organizza il controllo di qualita' esterna riguardante le  procedure  e  le  metodiche  diagnostiche in campo trasfusionale, anche mediante l'utilizzo di strutture esterne; v)  provvede alle ispezioni ed ai controlli sulle aziende produttrici di emoderivati, anche su richiesta delle regioni; z)   promuove   la   ricerca   scientifica   nei  settori  sicurezza, autosufficienza e sviluppo tecnologico; aa) promuove la donazione di sangue e la ricerca ad essa connessa. 5.  Il Centro nazionale sangue per gli aspetti relativi alle tecniche ed  indagini  di  laboratorio si avvale delle strutture dell'Istituto superiore di sanita'. 6.  Al  Centro  nazionale  sangue e' assegnato un contributo annuo di 2.500.000  euro  annui  a decorrere dall'anno 2005 per lo svolgimento dei  compiti  ad  esso  attribuiti  dalla presente legge, compresa la promozione di attivita' di ricerca a livello nazionale.
 
 
 
 Nota all'art. 12:
 -   Il   testo  dell'art.  3  del  decreto  legislativo
 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e' il
 seguente:
 «Art.   3.   (Organizzazione   delle  unita'  sanitarie
 locali).  -  1.  Le regioni, attraverso le unita' sanitarie
 locali,  assicurano  i  livelli essenziali di assistenza di
 cui  all'art.  1,  avvalendosi  anche  delle aziende di cui
 all'art. 4.
 1-bis.  In  funzione  del  perseguimento  dei loro fini
 istituzionali,  le unita' sanitarie locali si costituiscono
 in  aziende con personalita' giuridica pubblica e autonomia
 imprenditoriale; la loro organizzazione ed il funzionamento
 sono  disciplinati  con  atto aziendale di diritto privato,
 nel   rispetto   dei   principi   e   criteri  previsti  da
 disposizioni   regionali.  L'atto  aziendale  individua  le
 strutture   operative  dotate  di  autonomia  gestionale  o
 tecnico-professionale,     soggette    a    rendicontazione
 analitica.
 1-ter.  Le  aziende di cui ai commi 1 e 1-bis informano
 la  propria attivita' a criteri di efficacia, efficienza ed
 economicita'  e  sono  tenute  al  rispetto  del vincolo di
 bilancio,   attraverso  l'equilibrio  di  costi  e  ricavi,
 compresi  i  trasferimenti di risorse finanziarie. Agiscono
 mediante  atti di diritto privato. I contratti di fornitura
 di  beni  e  servizi,  il cui valore sia inferiore a quello
 stabilito  dalla  normativa  comunitaria  in  materia, sono
 appaltati  o  contrattati  direttamente secondo le norme di
 diritto  privato  indicate  nell'atto  aziendale  di cui al
 comma 1-bis.
 1-quater.   Sono   organi   dell'azienda  il  direttore
 generale  e  il  collegio  sindacale. Il direttore generale
 adotta   l'atto   aziendale  di  cui  al  comma  1-bis;  e'
 responsabile   della   gestione   complessiva  e  nomina  i
 responsabili  delle  strutture  operative  dell'azienda. Il
 direttore  generale  e'  coadiuvato,  nell'esercizio  delle
 proprie   funzioni,  dal  direttore  amministrativo  e  dal
 direttore   sanitario.  Le  regioni  disciplinano  forme  e
 modalita'   per  la  direzione  e  il  coordinamento  delle
 attivita' socio-sanitarie a elevata integrazione sanitaria.
 Il  direttore  generale si avvale del Collegio di direzione
 di cui all'art. 17 per le attivita' ivi indicate.
 1-quinquies. Il direttore amministrativo e il direttore
 sanitario   sono  nominati  dal  direttore  generale.  Essi
 partecipano, unitamente al direttore generale, che ne ha la
 responsabilita',   alla  direzione  dell'azienda,  assumono
 diretta responsabilita' delle funzioni attribuite alla loro
 competenza  e concorrono, con la formulazione di proposte e
 di  pareri, alla formazione delle decisioni della direzione
 generale.
 2.
 3.  L'unita' sanitaria locale puo' assumere la gestione
 di  attivita'  o  servizi socio-assistenziali su delega dei
 singoli enti locali con oneri a totale carico degli stessi,
 ivi  compresi quelli relativi al personale, e con specifica
 contabilizzazione.  L'unita'  sanitaria locale procede alle
 erogazioni   solo   dopo   l'effettiva  acquisizione  delle
 necessarie disponibilita' finanziarie.
 4.
 5.  Le  regioni  disciplinano,  entro il 31 marzo 1994,
 nell'ambito   della   propria   competenza   le   modalita'
 organizzative  e  di  funzionamento  delle unita' sanitarie
 locali prevedendo tra l'altro:
 a) - f) (abrogate);
 g) i  criteri  per  la  definizione  delle  dotazioni
 organiche   e   degli   uffici  dirigenziali  delle  unita'
 sanitarie  locali  e  delle  aziende  ospedaliere nonche' i
 criteri  per  l'attuazione  della  mobilita'  del personale
 risultato in esubero, ai sensi delle disposizioni di cui al
 decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
 modificazioni ed integrazioni .
 6.   Tutti   i   poteri   di   gestione,   nonche'   la
 rappresentanza dell'unita' sanitaria locale, sono riservati
 al  direttore  generale.  Al  direttore generale compete in
 particolare,  anche  attraverso l'istituzione dell'apposito
 servizio  di  controllo interno di cui all'art. 20, decreto
 legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,   e  successive
 modificazioni   ed   integrazioni,   verificare,   mediante
 valutazioni  comparative  dei  costi,  dei rendimenti e dei
 risultati,  la corretta ed economica gestione delle risorse
 attribuite ed introitate nonche' l'imparzialita' ed il buon
 andamento  dell'azione  amministrativa.  I provvedimenti di
 nomina   dei   direttori   generali  delle  aziende  unita'
 sanitarie  locali e delle aziende ospedaliere sono adottati
 esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui all'art.
 1  del  decreto-legge  27 agosto  1994,  n. 512, convertito
 dalla  legge  17 ottobre  1994, n. 590, senza necessita' di
 valutazioni comparative.
 I  contenuti  di tale contratto, ivi compresi i criteri
 per  la determinazione degli emolumenti, sono fissati entro
 centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del
 presente  decreto, con decreto del Presidente del Consiglio
 dei  Ministri,  su proposta dei Ministri della sanita', del
 tesoro,  del  lavoro  e  della previdenza sociale e per gli
 affari  regionali  sentita  la  Conferenza permanente per i
 rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome.
 Il  direttore generale e' tenuto a motivare i provvedimenti
 assunti  in  difformita'  dal  parere  reso  dal  direttore
 sanitario, dal direttore amministrativo e dal consiglio dei
 sanitari.  In  caso  di  vacanza dell'ufficio o nei casi di
 assenza   o  di  impedimento  del  direttore  generale,  le
 relative  funzioni sono svolte dal direttore amministrativo
 o  dal direttore sanitario su delega del direttore generale
 o,  in  mancanza  di delega, dal direttore piu' anziano per
 eta'.  Ove l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei
 mesi si procede alla sostituzione.
 7.  Il  direttore  sanitario e' un medico che non abbia
 compiuto  il  sessantacinquesimo  anno  di eta' e che abbia
 svolto  per  almeno  cinque  anni  qualificata attivita' di
 direzione  tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie,
 pubbliche  o  private,  di  media  o  grande dimensione. Il
 direttore  sanitario  dirige  i  servizi  sanitari  ai fini
 organizzativi   ed   igienico-sanitari  e  fornisce  parere
 obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle
 materie  di  competenza.  Il direttore amministrativo e' un
 laureato  in  discipline  giuridiche  o  economiche che non
 abbia  compiuto  il  sessantacinquesimo  anno di eta' e che
 abbia   svolto  per  almeno  cinque  anni  una  qualificata
 attivita'  di  direzione tecnica o amministrativa in enti o
 strutture  sanitarie  pubbliche o private di media o grande
 dimensione.  Il  direttore  amministrativo dirige i servizi
 amministrativi dell'unita' sanitaria locale.
 Sono    soppresse    le    figure    del   coordinatore
 amministrativo,    del   coordinatore   sanitario   e   del
 sovrintendente sanitario, nonche' l'ufficio di direzione.
 8.
 9. Il direttore generale non e' eleggibile a membro dei
 consigli comunali, dei consigli provinciali, dei consigli e
 assemblee  delle  regioni  e  del  Parlamento, salvo che le
 funzioni  esercitate  non  siano cessate almeno centottanta
 giorni  prima  della data di scadenza dei periodi di durata
 dei predetti organi. In caso di scioglimento anticipato dei
 medesimi,  le cause di ineleggibilita' non hanno effetto se
 le  funzioni  esercitate siano cessate entro i sette giorni
 successivi  alla data del provvedimento di scioglimento. In
 ogni  caso  il  direttore  generale  non  e' eleggibile nei
 collegi  elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in
 parte, il territorio dell'unita' sanitaria locale presso la
 quale  abbia  esercitato  le  sue  funzioni  in  un periodo
 compreso  nei  sei mesi antecedenti la data di accettazione
 della  candidatura.  Il  direttore  generale  che sia stato
 candidato e non sia stato eletto non puo' esercitare per un
 periodo  di cinque anni le sue funzioni in unita' sanitarie
 locali   comprese,  in  tutto  o  in  parte,  nel  collegio
 elettorale  nel  cui  ambito si sono svolte le elezioni. La
 carica di direttore generale e' incompatibile con quella di
 membro  del  consiglio  e  delle  assemblee delle regioni e
 delle  province  autonome,  di  consigliere provinciale, di
 sindaco,   di   assessore  comunale,  di  presidente  o  di
 assessore  di  comunita' montana, di membro del Parlamento,
 nonche'   con  l'esistenza  di  rapporti  anche  in  regime
 convenzionale  con  la  unita'  sanitaria locale presso cui
 sono  esercitate  le  funzioni o di rapporti economici o di
 consulenza    con    strutture   che   svolgono   attivita'
 concorrenziali  con  la  stessa.  La  predetta normativa si
 applica  anche  ai direttori amministrativi ed ai direttori
 sanitari.  La  carica  di  direttore  generale  e' altresi'
 incompatibile  con  la sussistenza di un rapporto di lavoro
 dipendente,   ancorche'  in  regime  di  aspettativa  senza
 assegni,  con  l'unita'  sanitaria  locale  presso cui sono
 esercitate le funzioni.
 10.
 11.  Non  possono  essere  nominati direttori generali,
 direttori  amministrativi o direttori sanitari delle unita'
 sanitarie locali:
 a) coloro  che  hanno  riportato  condanna, anche non
 definitiva,  a  pena detentiva non inferiore ad un anno per
 delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a
 sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualita' di
 pubblico  ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei
 doveri  inerenti  ad  una  pubblica  funzione, salvo quanto
 disposto dal secondo comma dell'art. 166 del codice penale;
 b) coloro  che  sono sottoposti a procedimento penale
 per delitto per il quale e' previsto l'arresto obbligatorio
 in flagranza;
 c) coloro   che  sono  stati  sottoposti,  anche  con
 provvedimento  non definitivo ad una misura di prevenzione,
 salvi  gli  effetti della riabilitazione prevista dall'art.
 15 della legge 3 agosto l988, n. 327, e dall'art. 14, legge
 19 marzo 1990 n. 55;
 d) coloro  che  sono sottoposti a misura di sicurezza
 detentiva o a liberta' vigilata.
 12.  Il  consiglio  dei  sanitari e' organismo elettivo
 dell'unita'  sanitaria  locale  con  funzioni di consulenza
 tecnico-sanitaria ed e' presieduto dal direttore sanitario.
 Fanno  parte  del  consiglio medici in maggioranza ed altri
 operatori  sanitari  laureati,  con  presenza maggioritaria
 della   componente   ospedaliera   medica   se  nell'unita'
 sanitaria  locale  e'  presente  un  presidio  ospedaliero,
 nonche'  una rappresentanza del personale infermieristico e
 del personale tecnico sanitario. Nella componente medica e'
 assicurata la presenza del medico veterinario. Il consiglio
 dei  sanitari  fornisce  parere  obbligatorio  al direttore
 generale per le attivita' tecnico-sanitarie, anche sotto il
 profilo  organizzativo,  e  per  gli  investimenti  ad esse
 attinenti.  Il  consiglio  dei sanitari si esprime altresi'
 sulle  attivita' di assistenza sanitaria. Tale parere e' da
 intendersi  favorevole  ove  non formulato entro il termine
 fissato  dalla  legge  regionale.  La  regione  provvede  a
 definire il numero dei componenti nonche' a disciplinare le
 modalita' di elezione e la composizione ed il funzionamento
 del consiglio.
 13.  Il direttore generale dell'unita' sanitaria locale
 nomina  i revisori con specifico provvedimento e li convoca
 per  la  prima  seduta.  Il  presidente  del collegio viene
 eletto  dai  revisori  all'atto  della  prima seduta. Ove a
 seguito  di  decadenza,  dimissioni  o  decessi il collegio
 risultasse  mancante di uno o piu' componenti, il direttore
 generale  provvede ad acquisire le nuove designazioni dalle
 amministrazioni  competenti. In caso di mancanza di piu' di
 due   componenti   dovra'  procedersi  alla  ricostituzione
 dell'intero  collegio.  Qualora  il  direttore generale non
 proceda  alla  ricostituzione  del  collegio  entro  trenta
 giorni,   la   regione   provvede   a  costituirlo  in  via
 straordinaria  con  un  funzionario  della  regione  e  due
 designati    dal   Ministro   del   tesoro.   Il   collegio
 straordinario    cessa   le   proprie   funzioni   all'atto
 dell'insediamento   del  collegio  ordinario.  L'indennita'
 annua  lorda  spettante  ai  componenti  del  collegio  dei
 revisori  e'  fissata  in misura pari al 10 per cento degli
 emolumenti  del  direttore  generale  dell'unita' sanitaria
 locale.    Al   presidente   del   collegio   compete   una
 maggiorazione  pari al 20 per cento dell'indennita' fissata
 per gli altri componenti.
 14.   Nelle  unita'  sanitarie  locali  il  cui  ambito
 territoriale coincide con quello del comune, il sindaco, al
 fine   di   corrispondere  alle  esigenze  sanitarie  della
 popolazione,  provvede  alla definizione, nell'ambito della
 programmazione  regionale,  delle  linee  di  indirizzo per
 l'impostazione  programmatica  dell'attivita',  esamina  il
 bilancio  pluriennale  di  previsione  ed  il  bilancio  di
 esercizio  e rimette alla regione le relative osservazioni,
 verifica l'andamento generale dell'attivita' e contribuisce
 alla  definizione  dei  piani programmatici trasmettendo le
 proprie  valutazioni  e  proposte  al direttore generale ed
 alla  regione.  Nelle unita' sanitarie locali il cui ambito
 territoriale  non coincide con il territorio del comune, le
 funzioni  del  sindaco  sono  svolte  dalla  conferenza dei
 sindaci   o   dei   presidenti   delle   circoscrizioni  di
 riferimento   territoriale   tramite   una   rappresentanza
 costituita  nel  suo  seno da non piu' di cinque componenti
 nominati dalla stessa conferenza con modalita' di esercizio
 delle funzioni dettate con normativa regionale.».
 
 
 
 
 |  | Art. 13. (Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale) 1.  E'  istituita  la  Consulta  tecnica  permanente  per  il sistema trasfusionale.   La  Consulta  e'  composta  dai  responsabili  delle strutture  di  coordinamento  intraregionale ed interregionale di cui all'articolo  6, comma 1, lettera c), da quattro rappresentanti delle associazioni  e  federazioni  dei  donatori  volontari di sangue piu' rappresentative  a  livello  nazionale,  da  due rappresentanti delle associazioni   pazienti   emopatici   e   politrasfusi,   da  quattro rappresentanti delle societa' scientifiche del settore. Alle riunioni della  Consulta  partecipa il Comitato direttivo del Centro nazionale sangue di cui all'articolo 12. 2. I componenti della Consulta sono nominati con decreto del Ministro della salute per la durata di due anni, rinnovabili alla scadenza. Ad essi  si  applicano  le disposizioni di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni, per  quanto  riguarda  la  corresponsione  dei  compensi,  nonche' le disposizioni  del  decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978,  n.  513,  e  della  legge 26 luglio 1978, n. 417, e successive modificazioni,  per  quanto  riguarda  il  trattamento  economico  di missione e di trasferimento. 3.  La  Consulta  e' presieduta dal Ministro della salute o da un suo delegato.  Essa svolge funzioni consultive nei confronti del Ministro in  ordine agli adempimenti previsti dalla presente legge, nonche' le funzioni ad essa attribuite dall'articolo 12, comma 4. 4. Le risorse finanziarie utilizzate per la Commissione nazionale per il servizio trasfusionale, soppressa ai sensi dell'articolo 27, comma 1, sono destinate al funzionamento della Consulta.
 
 
 
 Note all'art. 13:
 - Il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio
 1956,   n.  5,  concerne:  «Compensi  ai  componenti  delle
 commissioni,  consigli,  comitati  o collegi operanti nelle
 Amministrazioni  statali,  anche con ordinamento autonomo e
 delle commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e
 di promozione nelle carriere statali».
 - Il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio
 1978,  n. 513, concerne: «Trattamento economico di missione
 e di trasferimento dei dipendenti civili dello Stato».
 -  La  legge  26 luglio  1978,  n.  417,  e  successive
 modificazioni,   concerne:   «Adeguamento  del  trattamento
 economico  di  missione  e  di trasferimento dei dipendenti
 statali».
 
 
 
 
 |  | Art. 14. (Programma annuale per l'autosufficienza nazionale) 1.  L'autosufficienza  del  sangue e dei suoi derivati costituisce un obiettivo  nazionale  finalizzato  a  garantire  a  tutti i cittadini uguali   condizioni   di   qualita'   e   sicurezza   della   terapia trasfusionale.   La   presente   legge,   riconoscendo   la  funzione sovraregionale   e   sovraziendale   dell'autosufficienza,  individua specifici    meccanismi    di    programmazione,   organizzazione   e finanziamento del sistema trasfusionale nazionale. 2. Il Ministro della salute, sulla base delle indicazioni fornite dal Centro  nazionale  sangue  di  cui  all'articolo 12 e dalle strutture regionali  di  coordinamento, in accordo con la Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento   e   di   Bolzano,  definisce  annualmente  il  programma  di autosufficienza  nazionale,  che  individua  i  consumi  storici,  il fabbisogno  reale,  i  livelli di produzione necessari, le risorse, i criteri di finanziamento del sistema, le modalita' organizzative ed i riferimenti  tariffari per la compensazione tra le regioni, i livelli di importazione ed esportazione eventualmente necessari. 3. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le  province  autonome di Trento e di Bolzano determina, tenuto conto delle  indicazioni  del Centro nazionale sangue, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il prezzo unitario di cessione  delle  unita'  di  sangue e dei suoi componenti uniforme su tutto  il  territorio  nazionale, nonche' le azioni di incentivazione dell'interscambio  tra le aziende sanitarie all'interno della regione e  tra  le  regioni,  secondo  principi  che garantiscano un'adeguata copertura  dei  costi  di produzione e trasferimento del sangue e dei suoi  prodotti,  in  coerenza  con  gli indirizzi adottati in sede di programmazione sanitaria nazionale. 4.  Le  determinazioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono  aggiornate  annualmente  con  la medesima procedura prevista al comma 3.
 |  | Art. 15. (Produzione di farmaci emoderivati) 1.  Il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  della  presente legge, sentita la Consulta e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone uno schema tipo   di   convenzione,   in   conformita'  del  quale  le  regioni, singolarmente  o consorziandosi fra loro, stipulano convenzioni con i centri  e  le aziende di cui al comma 5 per la lavorazione del plasma raccolto in Italia. 2.  Ai  fini  della  stipula  delle  convenzioni di cui al comma 1, i centri  e  le aziende di frazionamento e di produzione di emoderivati devono  essere  dotati  di  adeguate  dimensioni,  essere ad avanzata tecnologia,  avere  gli  stabilimenti  idonei  ad effettuare il ciclo completo  di  frazionamento  per  tutti gli emoderivati oggetto delle convenzioni ubicati sul territorio dell'Unione europea e produrre gli stessi  muniti  dell'autorizzazione  alla  immissione in commercio in stabilimenti ubicati sul territorio dell'Unione europea. 3. Tali stabilimenti devono risultare idonei alla lavorazione secondo quanto previsto dalle norme vigenti nazionali e dell'Unione europea a seguito  di controlli effettuati dalle rispettive autorita' nazionali responsabili   ai   sensi   dei   propri  ordinamenti,  e  di  quelli dell'autorita' nazionale italiana. 4.  Gli  emoderivati prodotti, autorizzati alla commercializzazione e destinati   al   soddisfacimento  del  fabbisogno  nazionale,  devono derivare  da  plasma raccolto esclusivamente sul territorio italiano, sia  come  materia  prima  sia  come semilavorati intermedi. Presso i centri  e  le  aziende di produzione deve essere conservata specifica documentazione  atta  a  risalire  dal  prodotto  finito alle singole donazioni,  da esibire a richiesta dell'autorita' sanitaria nazionale o regionale. 5.  Il  Ministro  della  salute,  con  proprio  decreto,  sentiti  la Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome di Trento e di Bolzano, il Centro nazionale sangue di  cui  all'articolo  12  e la Consulta, individua tra i centri e le aziende  di  frazionamento  e  di  produzione  di  emoderivati quelli autorizzati   alla  stipula  delle  convenzioni.  In  sede  di  prima applicazione  della  presente  legge  il suddetto decreto e' adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge medesima. 6.  Le convenzioni di cui al presente articolo sono stipulate decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 7.  I  centri e le aziende di frazionamento e produzione documentano, per  ogni  lotto di emoderivati, le regioni di provenienza del plasma lavorato  nel  singolo  lotto,  il  rispetto  delle buone pratiche di fabbricazione  e  di  tutte  le  altre  norme  stabilite  dall'Unione europea, nonche' l'esito del controllo di Stato. 8.  Gli  emoderivati,  prima dell'immissione in commercio dei singoli lotti,  sono  sottoposti  al  controllo di Stato secondo le direttive emanate con decreto del Ministro della salute, sentita la Consulta.
 |  | Art. 16. (Importazione ed esportazione) 1.  L'importazione, l'esportazione del sangue e dei suoi prodotti per uso  terapeutico,  profilattico  e  diagnostico  e la lavorazione del plasma   per   conto  terzi  affidata  da  committenti  esteri,  sono autorizzate dal Ministero della salute secondo le modalita' stabilite con  apposito decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore della presente legge, sentita la Consulta. Tale previsione non  si  applica  al  sangue  ed  agli emocomponenti ad uso autologo. L'eccedenza  nazionale  di  sangue  e  dei  suoi derivati puo' essere esportata   o  per  contribuire  al  raggiungimento  degli  obiettivi dell'autosufficienza   europea,  o  nell'ambito  del  progetto  della cooperazione internazionale, o per fini umanitari. 2. L'importazione di emoderivati pronti per l'impiego e' consentita a condizione  che  tali  prodotti,  nel Paese di provenienza, risultino autorizzati,  da  parte  dell'autorita'  sanitaria  competente,  alla commercializzazione   per   uso   terapeutico  umano  e  siano  stati sottoposti  al  controllo  di Stato secondo la procedura europea, con esito  favorevole,  in  un  laboratorio  della rete europea (Official medicines control laboratories - OMCL). 3.  Gli  emoderivati  importati  da Paesi non appartenenti all'Unione europea  prima  della  loro  immissione  in  commercio  devono essere sottoposti,  con  esito  favorevole, ai controlli di Stato secondo le modalita'  previste  dalle vigenti normative nazionali in materia, da parte   dell'Istituto   superiore   di  sanita',  per  assicurare  la tracciabilita' dei donatori e dei riceventi. 4.  L'importazione e l'esportazione di cellule staminali emopoietiche per  uso  di trapianto e' regolata dalla normativa vigente in materia di trapianti.
 |  | Art. 17. (Razionalizzazione dei consumi) 1.  La  presente legge promuove la diffusione delle pratiche del buon uso  del  sangue  e  delle  cellule  staminali  da sangue cordonale e dell'autotrasfusione   sotto   forma   di   predeposito   e  recupero perioperatorio, sia nelle strutture sanitarie pubbliche, sia, tramite apposite  convenzioni  con  il servizio trasfusionale di riferimento, nelle strutture sanitarie private accreditate e non accreditate. 2. A tale fine, presso le aziende sanitarie e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato ospedaliero per il buon uso del sangue e delle cellule staminali da sangue cordonale, con   il   compito   di   effettuare  programmi  di  controllo  sulla utilizzazione  del sangue e dei suoi prodotti e di monitoraggio delle richieste trasfusionali.
 |  | Art. 18. (Sistema informativo dei servizi trasfusionali) 1.  E'  istituito  il  sistema  informativo dei servizi trasfusionali all'interno del sistema informativo sanitario nazionale. 2. Con decreto del Ministro della salute, da emanare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome di Trento e di Bolzano entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti la Consulta e il  Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA),  sono definite le caratteristiche del sistema informativo di cui al presente articolo e la tipologia dei flussi informativi tra il Ministero  della  salute,  le regioni e il Centro nazionale sangue di cui all'articolo 12. 3.  Il  sistema di cui al presente articolo rileva anche i dati sulla appropriatezza  delle  prestazioni  di  medicina  trasfusionale,  dei relativi  costi  e  dei dati del sistema di assicurazione qualita' al fine  di  elaborare  valutazioni  sulla efficienza ed efficacia della programmazione regionale e nazionale. 4.  Il  decreto di cui al comma 2 reca inoltre il sistema di codifica che,  nel  rispetto  delle norme sulla tutela e riservatezza dei dati sensibili,  identifica il donatore, la donatrice di cellule staminali da  sangue  cordonale  e il ricevente, nonche' gli emocomponenti e le strutture trasfusionali. 5.   Per   l'istituzione   del   sistema   informativo   dei  servizi trasfusionali  e  per il suo funzionamento e' autorizzata la spesa di 3.742.000  euro per l'anno 2005 per oneri di impianto, 3.234.000 euro per  l'anno  2006,  di  cui  2.066.000  euro  per oneri di impianto e 1.168.000  euro per oneri di funzionamento, e di 1.168.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007 per oneri di funzionamento.
 |  | Art. 19. (Requisiti minimi organizzativi, tecnologici e strutturali) 1. Con accordo tra Governo, regioni e province autonome sancito dalla Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome  di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di  entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti minimi  organizzativi,  strutturali  e  tecnologici  delle  strutture trasfusionali.  Tali  requisiti  sono  periodicamente  aggiornati  in relazione all'evoluzione delle esigenze organizzative ed al progresso scientifico e tecnologico del settore.
 |  | Art. 20. (Accreditamento delle strutture trasfusionali) 1.   Le   regioni,   entro  sei  mesi  dalla  data  di  pubblicazione dell'accordo  di  cui  all'articolo  19,  definiscono i requisiti per l'accreditamento  delle  medesime strutture, nonche' le procedure per la  richiesta,  la  verifica  dei requisiti previsti e la concessione dell'accreditamento delle strutture trasfusionali, nel rispetto delle normative  nazionali  e  comunitarie in materia e tenendo conto delle linee  guida  fornite dal Centro nazionale sangue di cui all'articolo 12. 2.  Le strutture trasfusionali possono effettuare le attivita' per le quali  sono  state  accreditate  solo  dopo aver formalmente ricevuto l'accreditamento da parte delle autorita' regionali competenti. 3.  L'accreditamento  e' concesso per un periodo di tempo limitato ed e'  rinnovabile,  secondo  i  tempi  e  le  procedure  definiti dalle normative regionali. 4.  Le  regioni  provvedono  infine ad emanare disposizioni in merito alla   gestione   transitoria   dell'accreditamento  delle  strutture trasfusionali  gia'  operanti,  al  fine di consentire alle stesse di adeguarsi ai requisiti previsti. 5.  Le  autorita' regionali competenti organizzano ispezioni e misure di controllo delle strutture trasfusionali ad intervalli regolari per garantire   che   le   condizioni   poste   ai   fini   del  rilascio dell'accreditamento siano rispettate.
 |  | Art. 21. (Disposizioni  relative  alla  qualita'  e sicurezza del sangue e dei suoi prodotti) 1.  Le  direttive relative alla qualita' e sicurezza del sangue e dei suoi  prodotti  sono  emanate, sentita la Consulta e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano, dal Ministro della salute  con apposito decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigore della presente legge ed aggiornate periodicamente dal  Centro  nazionale  sangue di cui all'articolo 12 in relazione al progresso scientifico e tecnologico. 2.  Le  direttive  di  cui  al  comma  1 riguardano tutti gli aspetti scientifici  e  tecnologici  relativi  alla  qualita' e sicurezza del sangue e degli emocomponenti, con particolare riferimento: a) alle informazioni da fornire ai donatori e alle donatrici; b) alle informazioni da richiedere ai donatori e alle donatrici; c) alla definizione delle procedure per l'accertamento dell'idoneita' alla donazione; d)  alle  modalita'  di  raccolta  e  lavorazione  del sangue e degli emocomponenti; e) ai controlli di laboratorio praticati su ogni singola donazione ed ai controlli periodici; f) ai requisiti di qualita' del sangue e degli emocomponenti; g) ai requisiti in materia di etichettatura; h) alle modalita' di conservazione e congelamento; i)   alle   procedure   e   ai  test  di  laboratorio  relativi  alla distribuzione. 3.   Le  regioni  adottano  tutte  le  misure  atte  a  garantire  la rintracciabilita'  delle  unita'  di  sangue,  di emocomponenti e dei farmaci   emoderivati   prodotti  in  convenzione  o  importati,  che consentano  di ricostruirne il percorso dal momento del prelievo fino alla  destinazione  finale.  A tale fine le regioni emanano direttive affinche'  le  strutture  trasfusionali  adottino adeguati sistemi di registrazione    e    di    archiviazione    dati    che   consentano l'identificazione  univoca dei donatori e delle donazioni di sangue e dei relativi prodotti fino alla destinazione finale. 4.  Le regioni emanano direttive affinche' le strutture trasfusionali adottino un sistema di registrazione e di archiviazione dati relativo alle informazioni fornite ai donatori, alle informazioni richieste ai donatori,   ai  dati  relativi  all'accertamento  dell'idoneita'  dei donatori,   ai  controlli  di  laboratorio  praticati  sulle  singole donazioni  ed  ai  test  effettuati per la distribuzione del sangue e degli emocomponenti. 5.   Le   regioni   provvedono   all'istituzione  di  un  sistema  di emovigilanza  che  consenta  di raccogliere ed elaborare informazioni riguardanti  gli  incidenti  e le reazioni indesiderate connessi alla raccolta,  al controllo, alla lavorazione, alla conservazione ed alla distribuzione del sangue e dei suoi prodotti. 6.  Le  regioni  provvedono  ad  emanare  le  necessarie disposizioni affinche'  tutte le strutture trasfusionali istituiscano e mantengano in essere un sistema di qualita'. La gestione del sistema di qualita' riguardera'  l'insieme  di  tutte le attivita' svolte dalle strutture trasfusionali  ed  in  particolare  la  definizione  di  strumenti di pianificazione,  controllo,  garanzia  e miglioramento continuo della qualita'.  Le  strutture  trasfusionali  sono  tenute  a raccogliere, aggiornare  e  conservare  la  documentazione relativa alle procedure organizzative  ed  operative  adottate.  Ai  fini  della  prevenzione dell'errore   trasfusionale  deve  essere  adottata  ogni  misura  di sicurezza  anche attraverso strumenti informatici, ove possibile, per l'identificazione  del  paziente, dei suoi campioni di sangue e delle unita'  assegnate,  sia  nel  servizio  trasfusionale che nel reparto clinico. 7.  Le  regioni  adottano  misure  che  garantiscano l'anonimato e la riservatezza  delle  informazioni sanitarie relative ai donatori, con particolare  riferimento  a quelle ottenute ai fini dell'accertamento dell'idoneita' alla donazione. 8.   Le   regioni   possono   adottare   misure  che  favoriscano  la partecipazione   del   personale  delle  strutture  trasfusionali  ai programmi  regionali  e  nazionali  di  formazione  per  le attivita' trasfusionali. |  | Art. 22. (Sanzioni) 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque preleva, procura, raccoglie, conserva o distribuisce sangue, o produce al fine di  mettere  in commercio o mette in commercio prodotti del sangue al di  fuori  delle  strutture  accreditate  o  senza  le autorizzazioni previste dalla legge o per fini di lucro, e' punito con la reclusione da  uno  a  tre  anni e con la multa da 206 euro a 10.329 euro. Se il colpevole  e'  persona  che  esercita  la professione sanitaria, alla condanna  segue  l'interdizione  dall'esercizio della professione per uguale periodo. 2.  Nei  casi indicati dal comma 1, l'azienda unita' sanitaria locale competente  per  territorio  dispone  la chiusura della struttura non autorizzata. 3.  Chiunque  cede  il  proprio  sangue o i suoi componenti a fini di lucro e' punito con l'ammenda da 154 euro a 1.549 euro. 4.  Alla  struttura  stabilmente utilizzata allo scopo di prelevare o raccogliere  sangue  o  suoi componenti a fini di lucro si applica la sanzione  dell'interdizione  definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai  sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 5.  L'associazione  che  svolge  le  attivita'  di  cui al comma 4 e' sanzionata  con  la  revoca dell'autorizzazione alla organizzazione e alla  gestione  delle unita' di raccolta di cui all'articolo 7, comma 4.
 |  | Art. 23. (Strutture equiparate) 1.  Le  disposizioni  della  presente  legge  si applicano anche alle strutture    trasfusionali    degli   istituti   e   delle   cliniche universitarie,  degli istituti ed enti ecclesiastici classificati che esercitano   l'assistenza   ospedaliera,  dell'ospedale  Galliera  di Genova,  degli  ospedali  dell'Ordine  Mauriziano  di  Torino,  degli istituti  di  ricovero  e  cura a carattere scientifico e al servizio trasfusionale militare. 2.  Per  il personale delle strutture di cui al comma 1, ad eccezione del   personale   della   sanita'   militare,  vigono  i  criteri  di equiparazione di cui al decreto del Ministro della sanita' 27 gennaio 1976,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 30 gennaio 1976, e  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e successive modificazioni.
 
 
 
 Note all'art. 23:
 -  Il  decreto  del  Ministro  della sanita' 27 gennaio
 1976,   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  27  del
 30 gennaio  1976,  concerne:  «Equiparazione  dei servizi e
 delle qualifiche del personale sanitario in servizio presso
 organismi   diversi   dagli   enti   ospedalieri  a  quello
 ospedaliero.».
 -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
 20 dicembre  1979,  n.  761,  e  successive  modificazioni,
 concerne:  «Stato  giuridico  del  personale  delle  unita'
 sanitarie locali».
 
 
 
 
 |  | Art. 24. (Servizio trasfusionale delle Forze armate) 1.   Le   Forze   armate   organizzano   autonomamente   il  servizio trasfusionale  in  modo  da  essere  in  grado  di  svolgere tutte le competenze previste dalla presente legge. 2.  Nel  quadro delle iniziative di educazione sanitaria impartite ai militari,  l'autorita'  militare favorisce la cultura della donazione volontaria  di  sangue,  di sangue cordonale e dei loro componenti da parte dei militari di leva presso le strutture trasfusionali militari e civili. 3.  Il  servizio  trasfusionale militare coopera con le strutture del Servizio  sanitario  nazionale,  del  Ministero  dell'interno  e  del Dipartimento  della  protezione  civile,  al  fine  di assicurare, in relazione  alle  previsioni  delle  necessita'  trasfusionali  per le situazioni  di  emergenza,  il  mantenimento  di  adeguate  scorte di prodotti del sangue. 4. Per la realizzazione delle finalita' di cui ai commi 1, 2 e 3 sono stipulate  apposite  convenzioni  tra le regioni e il Ministero della difesa,  secondo  lo  schema tipo di convenzione definito con decreto del  Ministro  della  salute  da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Consulta.
 |  | Art. 25. (Relazione al Parlamento) 1.  Il  Ministro  della  salute riferisce al Parlamento, entro dodici mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della presente legge, sullo stato  di  attuazione  della legge stessa e, annualmente, sullo stato dell'organizzazione del sistema trasfusionale nazionale.
 |  | Art. 26. (Copertura finanziaria) 1.   Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  della  presente  legge, valutati  in  10.168.000  euro  per  l'anno  2005, 8.260.000 euro per l'anno  2006  e  6.194.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, ivi comprese  le  minori  entrate  derivanti dall'articolo 9, valutate in 20.000  euro  annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede, quanto a 7.242.000  euro  per l'anno 2005 ed a 2.066.000 euro per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  56,  comma  1,  della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e quanto  a  2.926.000 euro per l'anno 2005, e a 6.194.000 euro annui a decorrere  dall'anno  2006,  mediante  corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per  l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento     relativo     al    Ministero    della    salute. Conseguentemente,  all'articolo  56,  comma  1, della citata legge 27 dicembre  2002,  n.  289, le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno  2004" sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni di euro per  l'anno  2004,  92,758  milioni  di  euro per l'anno 2005, 97,934 milioni  di  euro  per  l'anno 2006 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007". 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli  oneri  derivanti dall'applicazione della presente legge, anche ai  fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5  agosto  1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere,  corredati  da  apposite  relazioni,  gli  eventuali  decreti emanati  ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978. 3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
 
 
 Nota all'art. 26:
 -   Il   testo  dell'art.  56,  comma  1,  della  legge
 27 dicembre  2002,  n.  289 (Disposizioni per la formazione
 del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello Stato - legge
 finanziaria 2003) e' il seguente:
 «Art.  56  (Fondo  per  progetti  di  ricerca). - 1. E'
 istituito un fondo finalizzato al finanziamento di progetti
 di  ricerca,  di  rilevante  valore  scientifico, anche con
 riguardo   alla   tutela  della  salute  e  all'innovazione
 tecnologica,  con  una dotazione finanziaria di 225 milioni
 di  euro  per  l'anno  2003  e  di  100  milioni  di euro a
 decorrere  dall'anno  2004.  Alla  ripartizione  del fondo,
 istituito   nello   stato   di   previsione  del  Ministero
 dell'economia  e  delle  finanze,  tra le diverse finalita'
 provvede  il  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, con
 proprio  decreto, su proposta del Ministro dell'istruzione,
 dell'universita'   e  della  ricerca,  sentiti  i  Ministri
 dell'economia   e   delle   finanze,  della  salute  e  per
 l'innovazione  tecnologica.  Con  lo  stesso  decreto  sono
 stabiliti  procedure,  modalita' e strumenti per l'utilizzo
 delle   risorse,   assicurando   in   via   prioritaria  il
 finanziamento  dei  progetti  presentati  da  soggetti  che
 abbiano  ottenuto,  negli  anni  precedenti,  un eccellente
 risultato  nell'utilizzo  e  nella capacita' di spesa delle
 risorse  comunitarie  assegnate e delle risorse finanziarie
 provenienti  dai  programmi  quadro  di ricerca dell'Unione
 europea o dai Fondi strutturali».
 
 
 
 
 |  | Art. 27. (Abrogazioni) 1.  E'  abrogata  la  legge  4  maggio  1990,  n.  107,  ad eccezione dell'articolo 23. 2.  Fino  alla  data  di  entrata in vigore dei decreti di attuazione previsti dalla presente legge restano vigenti i decreti di attuazione della legge 4 maggio 1990, n. 107. 3. Le convenzioni stipulate dalle regioni, ai sensi degli articoli 1, comma  8,  e  10,  comma  2,  della legge 4 maggio 1990, n. 107, sono prorogate fino alla data di entrata in vigore delle nuove convenzioni previste  dagli  articoli  7,  comma 4, e 15, comma 1, della presente legge.
 
 
 
 Note all'art. 27:
 - La legge 4 maggio 1990, n. 107, concerne: «Disciplina
 per  le attivita' trasfusionali relative al sangue umano ed
 ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati».
 -  Il  testo dell'art. 23 della legge 4 maggio 1990, n.
 107, e' il seguente:
 «Art.  23.  -  1.  All'onere  derivante dall'attuazione
 della  presente  legge  per  le  attivita'  ordinarie si fa
 fronte a carico del capitolo 5941 dello stato di previsione
 della  spesa  del  Ministero  del  tesoro relativo al Fondo
 sanitario  nazionale  di parte corrente per gli anni 1990 e
 seguenti,  rientrando  le spese per tali attivita' gia' tra
 le spese indistinte.
 2.  All'onere  derivante dall'attuazione della presente
 legge    relativamente   alla   razionalizzazione   ed   al
 potenziamento   delle  strutture  preposte  alle  attivita'
 trasfusionali, laddove le stesse siano carenti, si provvede
 entro  i  limiti dello stanziamento di lire 30 miliardi per
 ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992. Al relativo onere si
 provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai
 fini  del  bilancio  triennale  1990-1992, al capitolo 6856
 dello  stato  di previsione del Ministero del tesoro per il
 1990 all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.
 3.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
 con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
 
 
 
 |  | Art. 28. (Disposizioni per le regioni a statuto speciale
 e per le province autonome di Trento e di Bolzano) 1.  Le  disposizioni  della  presente  legge  sono  applicabili nelle regioni  a  statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano  compatibilmente  con  gli  statuti  di  autonomia  e  con le relative  norme di attuazione anche con riferimento alle disposizioni della  parte  II,  titolo  V,  della Costituzione per le parti in cui prevedono  forme  di  autonomia  piu'  ampie  rispetto  a quelle gia' attribuite.
 
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 21 ottobre 2005
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli
 LAVORI PREPARATORI
 Senato della Repubblica (atto n. 255):
 Presentato dal sen. Bastianoni il 20 giugno 2001.
 Assegnato   alla  12ª  commissione  (Sanita),  in  sede
 referente,  il  23 agosto 2001 con pareri delle commissioni
 1ª,  2ª,  4ª, 5ª, 6ª, 10ª, 11ª, della giunta per gli affari
 delle  Comunita'  europee  e della commissione parlamentare
 per le questioni regionali.
 Esaminato  dalla 12ª commissione, in sede referente, il
 18  dicembre  2001;  il  23  gennaio  2001;  il  20, 26, 27
 febbraio 2002; il 10, 17 aprile 2002.
 Presentata  la relazione l'8 maggio 2002 (atto S.255-A)
 del sen. Tomassini.
 Esaminato in aula e deliberato il rinvio in commissione
 il 25 febbraio 2003.
 Esaminato  dalla 12ª commissione, in sede referente, il
 13, 14, 15 maggio 2003.
 Nuovamente  assegnato  alla  12ª  commissione,  in sede
 deliberante, il 31 luglio 2003 con pareri delle commissioni
 1ª,  2ª,  4ª, 5ª, 6ª, 10ª, 11ª, della giunta per gli affari
 delle  Comunita'  europee  e della commissione parlamentare
 per le questioni regionali.
 Esaminato  dalla  12ª commissione, in sede deliberante,
 ed  approvato  in  un testo unificato con atti n. 379 (sen.
 Mulas  ed  altri);  n.  623  (sen. Tomassini); n. 640 (sen.
 Carella);  n.  658 (sen. Carella); n. 660 (sen. Mascioni ed
 altri) il 31 luglio 2003.
 Camera dei deputati (atto n. 4265):
 Assegnato  alla  XII  commissione  (Affari sociali), in
 sede  referente,  il  4 settembre  2003  con  pareri  delle
 commissioni  I,  II,  IV,  V,  VI,  VII, X, XI, XIV e della
 commissione parlamentare per le questioni regionali.
 Esaminato  dalla XII commissione, in sede referente, il
 25  settembre  2003; il 7, 14, 15, 21, 22, 29 ottobre 2003;
 il  3,  10  dicembre 2003; il 27 gennaio 2004; il 4, 11, 25
 febbraio  2004;  il  3, 10, 17, 24 marzo 2004; il 1° aprile
 2004; il 19 maggio 2004; il 15 giugno 2004; il 6, 8, 13, 29
 luglio 2004; il 2 febbraio 2005.
 Esaminato  in  aula  il 9 maggio 2005 ed approvato, con
 modificazioni, l'11 maggio 2005.
 Senato        della        Repubblica        (atto       n.
 255-379-623-640-658-660-B):
 Assegnato   alla  12ª  commissione  (Sanita),  in  sede
 referente,  il  17 maggio 2005 con pareri delle commissioni
 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 11ª e della commissione parlamentare per le
 questioni regionali.
 Esaminato  dalla 12ª commissione, in sede referente, il
 24 maggio 2005 e il 22 giugno 2005.
 Esaminato  in  aula  il 29 settembre 2005; il 4 ottobre
 2005 ed approvato l'11 ottobre 2005.
 |  | Allegato 1 (Art. 1, comma 3)
 
 1. Ai fini della presente legge si intendono per: a)  attivita'  trasfusionali:  le attivita' riguardanti la promozione del  dono  del  sangue, la raccolta di sangue intero, emocomponenti e cellule  staminali  emopoietiche  autologhe, omologhe e cordonali; il frazionamento   con   mezzi   fisici  semplici;  la  validazione,  la conservazione  e  la  distribuzione  del  sangue  umano  e  dei  suoi componenti, nonche' le attivita' di medicina trasfusionale; b) sangue: le unita' di sangue umano intero omologo ed autologo; c)  emocomponenti:  i  prodotti ricavati dal frazionamento del sangue con mezzi fisici semplici o con aferesi; d)  emoderivati:  i  farmaci  plasmaderivati  ovvero  le  specialita' medicinali  estratte  dall'emocomponente  plasma mediante processo di lavorazione industriale, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 15; e) prodotti del sangue: gli emocomponenti e gli emoderivati. f)  emovigilanza:  sistema  di  sorveglianza  basato  su una raccolta continua   e  standardizzata  di  dati  e  sulla  loro  analisi,  che monitorizza  tutti gli eventi inattesi o indesiderati riferibili alla donazione   o   alla  trasfusione  di  sangue,  compresi  gli  errori trasfusionali,  e  che include dati sulla prevalenza e l'incidenza di marcatori  virali  nei  donatori  e  sul  numero  di  pazienti  e  di emocomponenti trasfusi.
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