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| Gazzetta n. 250 del 2005-10-26 |  | AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  | DELIBERAZIONE 5 ottobre 2005 |  | Approvazione  del  piano di rilevazione della qualita' della tensione sulla rete di trasmissione nazionale e obblighi di monitoraggio della qualita'  della  tensione  sulle  reti  di distribuzione dell'energia elettrica in alta tensione. (Deliberazione n. 210/05). |  | 
 |  | L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 5 ottobre 2005;
 Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;
 Vista  la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  (di  seguito:  l'Autorita) 30 gennaio 2004, n. 4/04, (di seguito deliberazione   n.  4/04)  come  successivamente  rettificata  e,  in particolare,  l'allegato  A  alla medesima deliberazione (di seguito: testo integrato della qualita' dei servizi elettrici);
 Vista  la  deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2004, n. 250/04 (di  seguito:  deliberazione  n.  250/04),  recante le direttive alla societa'  Gestore  della  rete  di  trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito:   Gestore   della   rete)   per  l'adozione  del  codice  di trasmissione e di dispacciamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
 Vista  la  deliberazione  dell'Autorita'  29 aprile 2005, n. 79/05, recante la verifica del codice di trasmissione e di dispacciamento di cui  al  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
 Vista  la  lettera  5 settembre 2005, prot. GRTN/P2005016206 (prot. Autorita'  n.  019701  del 7 settembre 2005), con la quale il Gestore della rete ha trasmesso all'Autorita', per la verifica di competenza, il  piano per la rilevazione della qualita' della tensione sulla rete di trasmissione nazionale (di seguito: RTN);
 Visto  il  documento  per  la consultazione dell'Autorita' 6 aprile 2005  «Iniziative  per  il monitoraggio della qualita' della tensione sulle  reti  di  distribuzione  dell'energia  elettrica» (di seguito: documento per la consultazione 6 aprile 2005);
 Viste le osservazioni pervenute all'Autorita' da parte dei soggetti interessati  in  merito  alle  proposte  di  cui  al documento per la consultazione 6 aprile 2005;
 Considerato che con deliberazione n. 250/04, l'Autorita' ha emanato direttive  al  Gestore  della rete per l'adozione del Codice di rete, tra  cui,  all'art.  31, comma 31.2, l'obbligo di rilevare a campione alcune  grandezze  di  qualita'  della  tensione  attraverso apposite campagne  di  misurazione,  il cui piano di realizzazione deve essere presentato all'Autorita';
 Considerato  che  il  piano per la rilevazione della qualita' della tensione sulla RTN trasmesso dal gestore della rete all'Autorita' non ha evidenziato la necessita' di essere modificato o integrato;
 Considerato  inoltre  che  con  il  documento  per la consultazione 6 aprile  2005  l'Autorita'  ha proposto di allineare gli obblighi di registrazione della qualita' della tensione tra rete di distribuzione in alta tensione e RTN;
 Considerato  inoltre  che la proposta di cui al punto precedente e' stata ampiamente condivisa dai soggetti consultati;
 Considerato  inoltre che il progetto di monitoraggio della qualita' della  tensione sulle reti di distribuzione dell'energia elettrica in media tensione si trova in una fase realizzativa avanzata;
 Ritenuto  che  il  piano  per  la  rilevazione della qualita' della tensione  sulla  RTN  elaborato  dal  gestore della rete debba essere approvato senza l'apporto di modifiche o integrazioni;
 Ritenuto  che  il  Gestore  della rete debba pubblicare sul proprio sito  internet  l'indicazione  delle  aree  geografiche sottoposte al monitoraggio  della  qualita'  della  tensione  sulla  RTN  e fornire indicazioni  per favorire la partecipazione degli utenti della rete a tale monitoraggio;
 Ritenuto  inoltre  che  sia opportuno dare seguito alle proposte di obblighi   di   monitoraggio  della  qualita'  della  tensione  sulle principali reti di distribuzione in alta tensione, limitatamente alle imprese  distributrici  proprietarie di reti di distribuzione in alta tensione  di  significative  dimensioni, al fine di trarre il massimo beneficio  dall'integrazione  di tale monitoraggio con le campagne di rilevazione della qualita' della tensione sulla RTN e con il progetto in  corso di monitoraggio della qualita' della tensione sulle reti di distribuzione  in  media  tensione,  nonche'  favorire la stipula dei contratti  per  la  qualita' tra le imprese distributrici e i clienti connessi alle reti di distribuzione in alta tensione;
 Delibera:
 1. Di  approvare  il  piano per la rilevazione della qualita' della tensione   sulla  rete  di  trasmissione  nazionale  trasmesso  dalla societa'  Gestore  della  rete  all'Autorita' con lettera 5 settembre 2005,  prot.  GRTN/P2005016206  (prot.  Autorita'  n.  019701  del  7 settembre 2005);
 2. Di  richiedere  al  Gestore della rete di pubblicare sul proprio sito  internet,  nel  rispetto dei vincoli di sicurezza nazionale del sistema elettrico, l'indicazione delle aree geografiche sottoposte al monitoraggio  della  qualita'  della tensione nonche' indicazioni per favorire  la  partecipazione degli utenti della rete alla rilevazione della  qualita'  della  tensione  sulla  RTN;  sono  fatti  salvi gli obblighi di cui al comma 32.4 della deliberazione n. 250/04 in merito alla  pubblicazione  degli indici di qualita' della tensione sul sito internet del Gestore della rete;
 3.  Di  modificare  il  testo  integrato della qualita' dei servizi elettrici aggiungendo all'art. 36 i seguenti commi:
 «36.3 Ogni impresa distributrice proprietaria almeno di un tratto di  linea in alta tensione e di venti trasformatori AT/MT, con almeno un  cliente  in alta tensione, ha l'obbligo di rilevare a campione le grandezze  di qualita' della tensione di cui all'art. 31, comma 31.1, della deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2004, n. 250/04, sulla propria  rete di distribuzione in alta tensione, in coordinamento con il  Gestore della rete. A tal fine, le imprese suddette predispongono un  piano  che  dovra'  essere  comunicato  al  Gestore  della rete e approvato dall'Autorita'.
 36.4  I  clienti finali e gli autoproduttori allacciati alle reti di distribuzione in alta tensione di cui al precedente comma hanno la facolta'  di  partecipare  al  monitoraggio  contribuendo ai costi di installazione  e  gestione  degli  apparecchi di registrazione, cosi' come  definiti dalle imprese distributrici. Le registrazioni ottenute con  tali  strumenti  possono  essere  utilizzate  ai  fini di cui ai successivi articoli 37 e 38.»;
 4.  Di stabilire che entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente  deliberazione, in seguito ad opportuno coordinamento con il gestore  della  rete,  le  imprese  distributrici  di  cui  al  punto precedente  elaborino  un piano per la realizzazione di un sistema di monitoraggio  della  qualita'  della  tensione  sulla propria rete di distribuzione  in  alta  tensione,  lo  pubblichino  sul proprio sito internet e lo trasmettano all'Autorita' per l'approvazione;
 5.  Di disporre che il piano di cui al punto precedente, per essere approvato, debba almeno:
 a) utilizzare  gli indicatori di qualita' della tensione soggetti a  monitoraggio  e le modalita' di reportistica degli stessi previsti dal  Gestore della rete, ivi inclusa la pubblicazione degli indici di qualita'   della   tensione   sul   sito  internet  di  ogni  impresa distributrice   soggetta   agli   obblighi   di   cui   al   presente provvedimento;
 b) elencare  i  criteri  di  selezione  dei  punti  della rete di distribuzione   in  alta  tensione  soggetti  al  monitoraggio  della qualita' della tensione, in coordinamento con il Gestore della rete e tenuto  conto delle esigenze di sviluppo del progetto di monitoraggio della  qualita'  della  tensione sulle reti di distribuzione in media tensione;
 c) prevedere  la  partecipazione  dei clienti in alta tensione al monitoraggio  della  qualita'  della  tensione,  anche  ai fini della stipula dei contratti per la qualita' di cui al testo integrato della qualita' dei servizi elettrici;
 6. Di  stabilire  che, se l'Autorita' non si pronuncia entro trenta giorni  dal  ricevimento di ciascun piano di cui ai punti precedenti, lo stesso si intende approvato.
 7.   Di  pubblicare  sul  sito  internet  dell'Autorita'  il  testo integrato  della qualita' dei servizi elettrici come risultante dalle integrazioni apportate con il presente provvedimento;
 8. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della   Repubblica   italiana  e  sul  sito  internet  dell'Autorita' affinche'   entri   in   vigore   dal   giorno  successivo  alla  sua pubblicazione.
 Milano, 5 ottobre 2005
 Il presidente: Ortis
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