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| Gazzetta n. 250 del 2005-10-26 |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 10 agosto 2005 |  | Concessione  del  trattamento straordinario di integrazione salariale per  l'anno 2005, previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre  2004,  n.  311,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese «Synthesis S.p.a.» e «Axaff S.r.l.». (Decreto n. 36891). |  | 
 |  | IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 di concerto con
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  l'art.  3  della  legge  24  dicembre  2003,  n.  350, ed in particolare il comma 137;
 Visto  l'art.  1,  comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come  modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14  marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;
 Visto  il  decreto  direttoriale  n. 76 del 10 gennaio 2005, con il quale   sono  stati  individuati  Euro  310  milioni  sul  fondo  per l'occupazione ai sensi dell'art. 1, comma 155 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di cui Euro 299.453.973,40 sulla competenza 2005 e Euro 10.546.026,60  quale  residuo,  impegnato  nel  2004  per le medesime finalita';
 Considerato  che,  con  gli  accordi,  facenti parte integrante del presente  provvedimento, intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on.  Viespoli, e presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri alla presenza  dell'on.  Gianfranco  Borghini,  sono  state individuate le fattispecie,  per  le  quali  sussistono  le  condizioni previste dal sopracitato  art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come  modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14  marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio  2005, n. 80, in quanto mediante la concessione delle proroghe del  trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale,  potra' essere   agevolata  la  gestione  delle  problematiche  occupazionali relative   alle   suddette   fattispecie,   mediante  il  graduale  e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;
 Considerato  che dai predetti accordi si evince che il numero delle unita'  interessate e' ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al  numero  dei  destinatari  dei  medesimi  trattamenti  scaduti nel dicembre  2004,  cosi'  come  previsto  dal citato art. 1, comma 155, della  legge  30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma  2,  lettera  b),  del  decreto-legge  14  marzo  2005,  n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;
 Viste  le  istanze  di concessione del trattamento straordinario di integrazione  salariale,  presentate  dalle  aziende  individuate dal predetto accordo;
 Ritenuto,  per  quanto  precede,  di  autorizzare  la  proroga  del trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale,  entro il 31 dicembre  2005,  in favore dei lavoratori coinvolti nelle fattispecie di  cui  al  capoverso  precedente,  con l'obiettivo di conseguire la finalita'  prevista  dallo  stesso  art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b),   del  decreto-legge  14  marzo  2005,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;
 Decreta:
 Art. 1.
 Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,   come  modificato  dall'art.  13,  comma  2,  lettera  b),  del decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e' autorizzata, per il periodo dal 1°  gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 la concessione della proroga del trattamento   straordinario   di   integrazione  salariale,  definito nell'accordo  intervenuto  presso  il  Ministero  del  lavoro e delle politiche  sociali  in  data  14  aprile 2005, in favore di un numero massimo  di trentaquattro dipendenti della «Synthesis S.p.a.», unita' di  Massa  Carrara,  gia'  fruitori  fino  al  31  dicembre 2004, del trattamento  in  questione,  ai  sensi  del  decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  n.  34703  del  2  settembre  2004, registrato  alla Corte dei conti il 15 settembre 2004, registro n. 5, foglio n. 267.
 Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 529.098,48.
 La misura del predetto trattamento e' ridotta del 30%.
 Pagamento diretto: si'.
 |  | Art. 2. Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,   come  modificato  dall'art.  13,  comma  2,  lettera  b),  del decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e' autorizzata, per il periodo dal 1°  gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 la concessione della proroga del trattamento   straordinatio   di   integrazione  salariale,  definito nell'accordo  intervenuto  presso  il  Ministero  del  lavoro e delle politiche  sociali  in  data  6  maggio  2005, in favore di un numero massimo  di  cinquantotto  dipendenti della «Axaff S.r.l.», unita' di Massa   Carrara,   gia'  fruitori  fino  al  31  dicembre  2004,  del trattamento  in  questione,  ai  sensi  del  decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze n. 34700 del 12 agosto 2004, registrato alla  Corte  dei conti il 15 settembre 2004, registro n. 5, foglio n. 265.
 Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 909.243,36.
 La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10%.
 Pagamento diretto: si'.
 |  | Art. 3. La   concessione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, disposta con gli articoli dal n. 1 al n. 2, e' autorizzata nei  limiti  delle  disponibilita'  finanziarie previste dall'art. 1, comma  155,  della  legge  30  dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art.  13,  comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n.  35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80,  ed  il  conseguente onere complessivo, pari a euro 1.438.341,84, gravera'  sul  capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1. Occupazione sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005.
 |  | Art. 4. Ai  fini  del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato   dal   precedente  art.  3  l'Istituto  nazionale  della previdenza  sociale  e'  tenuto  a  controllare  i  flussi  di  spesa afferenti   all'avvenuta  erogazione  delle  prestazioni  di  cui  al presente  provvedimento  e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
 Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 10 agosto 2005
 Il Ministro del lavoro
 e delle politiche sociali
 Maroni
 Il Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Siniscalco Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2005 Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 165
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