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| Gazzetta n. 250 del 2005-10-26 |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 10 agosto 2005 |  | Concessione  del  trattamento straordinario di integrazione salariale e/o  solidarieta'  e  di  mobilita'  per gli anni 2005-2006, previsto dall'articolo  1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in favore  dei  lavoratori  dipendenti,  o  ex dipendenti, dalle imprese operanti  nei  settori  abbigliamento,  tessile  e calzature, ubicate nella provincia di Pisa. (Decreto n. 36889). |  | 
 |  | IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 di concerto con
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  l'art.  3  della  legge  24  dicembre  2003,  n.  350, ed in particolare il comma 137;
 Visto  l'art.  1,  comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come  modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14  marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;
 Visto  il  verbale  di  accordo in data 8 giugno 2005, stipulato ai sensi  dell'art.  1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come  modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14  marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio  2005, n. 80, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato sen. Maria Grazia Sestini,   tra   la   regione  Toscana,  la  provincia  di  Pisa,  le organizzazioni   datoriali   e   le   organizzazioni   sindacali  dei lavoratori,  in  cui,  considerato  l'aggravarsi dello stato di crisi delle   filiere  produttive  dei  settori  abbigliamento,  tessile  e calzature,  che  colpisce le aziende ubicate nella provincia di Pisa, viene  prevista  la  concessione,  in deroga alla normativa ordinaria vigente,  del trattamento di integrazione salariale e dell'indennita' di mobilita', per i lavoratori dei citati settori;
 Visto  il  limite di spesa di 6 milioni di euro fissato nel verbale dell'8 giugno 2005;
 Ritenuto,   per   quanto   precede,  di  concedere  il  trattamento straordinario  di  integrazione  salariale  e/o  di solidarieta' e di mobilita'  alle  condizioni  riportate nel soprarichiamato verbale di accordo  ministeriale dell'8 giugno 2005 che prevede per i lavoratori dipendenti  dalle  imprese operanti nei citati settori, ubicate nella provincia di Pisa:
 a) la  concessione,  dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2006, del trattamento   straordinario   di   integrazione   salariale   e/o  di solidarieta' in favore dei dipendenti delle imprese artigiane che non rientrano  nella  disciplina  di cui all'art. 12, commi 1) e 2) della legge  n.  223/1991  e  delle  imprese  industriali  fino  a quindici dipendenti   dei   settori  indicati  nelle  premesse  ubicate  nella provincia di Pisa;
 b) la  concessione,  fino al 31 dicembre 2006, del trattamento di mobilita'  ai  lavoratori  licenziati  per  cessazione di attivita' o riduzione  di  personale,  dalle  aziende  artigiane  e dalle imprese industriali fino a quindici dipendenti dei settori citati;
 Decreta:
 Art. 1.
 Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,   come  modificato  dall'art.  13,  comma  2,  lettera  b),  del decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella  legge 14 maggio 2005, n. 80, e sulla base di quanto concordato nel  verbale di accordo ministeriale stipulato in data 8 giugno 2005, e'  concesso,  fino al 31 dicembre 2006, il trattamento straordinario di  integrazione  salariale  e/o  di  solidarieta', nei confronti dei lavoratori  dipendenti  delle  imprese  artigiane,  che non rientrano nella  disciplina  di  cui  all'art. 12, commi 1) e 2) della legge n. 223/1991,  e  delle  imprese  industriali  fino a quindici dipendenti operanti nei settori di cui alle premesse.
 |  | Art. 2. Ai lavoratori licenziati per cessazione di attivita' o riduzione di personale  da  aziende  artigiane  o  da  imprese  industriali fino a quindici  dipendenti  dei  settori  citati,  puo'  essere concesso il trattamento di mobilita' fino al 31 dicembre 2006.
 |  | Art. 3. I   lavoratori  destinatari  dei  trattamenti  CIGS  ai  sensi  del precedente  art.  1, devono avere novanta giorni di anzianita' presso l'impresa che procede alle sospensioni.
 |  | Art. 4. I  trattamenti  di cui agli articoli 1 e 2 sono disposti nel limite massimo  complessivo  di  spesa di 6 milioni di euro, ivi inclusi gli oneri  per  il  riconoscimento  della  contribuzione,  secondo quanto previsto dalla normativa vigente e gli oneri per A.N.F.
 |  | Art. 5. L'erogazione  del  trattamento di CIGS, ai sensi dell'art. 1, comma 155,   della   legge  n.  311/2004  e  successive  modificazioni,  e' incompatibile  con  ogni  trattamento  previdenziale  o assistenziale connesso  alla  sospensione  dell'attivita'  lavorativa, anche se con oneri a carico della regione o della provincia.
 |  | Art. 6. Le  aziende  i  cui  lavoratori  sono  beneficiari  delle misure di sostegno  al  reddito  di  cui  al  presente  decreto,  sono tenute a versare,  durante l'utilizzo dei trattamenti in questione, e comunque non  oltre  il  31  dicembre  2006,  la  contribuzione prevista dalle disposizioni vigenti in materia.
 |  | Art. 7. L'onere  complessivo,  pari ad Euro 6.000.000,00, e' posto a carico del  Fondo  per  l'occupazione  di  cui  all'art.  1,  comma  7,  del decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.
 |  | Art. 8. Le  imprese  beneficiarie  sono  tenute  a  presentare  mensilmente all'I.N.P.S.     comunicazioni    sull'effettivo    utilizzo    degli ammortizzatori concessi.
 |  | Art. 9. Ai  fini  del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato  dall'art. 7, l'I.N.P.S. e' tenuto a controllare i flussi di  spesa afferenti alla avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al  presente  provvedimento,  anche  avvalendosi  delle comunicazioni mensili  di  cui  all'articolo  precedente oltre che dei dati e delle informazioni forniti dalle amministrazioni coinvolte nei procedimenti di  concessione  dei  trattamenti  medesimi,  e  a darne riscontro al Ministro   del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al  Ministro dell'economia e delle finanze.
 Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 10 agosto 2005
 Il Ministro del lavoro
 e delle politiche sociali
 Maroni
 Il Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Siniscalco Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2005 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 167
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