Gazzetta n. 250 del 2005-10-26 |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 10 agosto 2005 |
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e/o solidarieta' e di mobilita' per gli anni 2005-2006, previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in favore dei lavoratori dipendenti, o ex dipendenti, dalle imprese operanti nei settori abbigliamento, tessile e calzature, ubicate nella provincia di Pisa. (Decreto n. 36889). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137; Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80; Visto il verbale di accordo in data 8 giugno 2005, stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato sen. Maria Grazia Sestini, tra la regione Toscana, la provincia di Pisa, le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, in cui, considerato l'aggravarsi dello stato di crisi delle filiere produttive dei settori abbigliamento, tessile e calzature, che colpisce le aziende ubicate nella provincia di Pisa, viene prevista la concessione, in deroga alla normativa ordinaria vigente, del trattamento di integrazione salariale e dell'indennita' di mobilita', per i lavoratori dei citati settori; Visto il limite di spesa di 6 milioni di euro fissato nel verbale dell'8 giugno 2005; Ritenuto, per quanto precede, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale e/o di solidarieta' e di mobilita' alle condizioni riportate nel soprarichiamato verbale di accordo ministeriale dell'8 giugno 2005 che prevede per i lavoratori dipendenti dalle imprese operanti nei citati settori, ubicate nella provincia di Pisa: a) la concessione, dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2006, del trattamento straordinario di integrazione salariale e/o di solidarieta' in favore dei dipendenti delle imprese artigiane che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1) e 2) della legge n. 223/1991 e delle imprese industriali fino a quindici dipendenti dei settori indicati nelle premesse ubicate nella provincia di Pisa; b) la concessione, fino al 31 dicembre 2006, del trattamento di mobilita' ai lavoratori licenziati per cessazione di attivita' o riduzione di personale, dalle aziende artigiane e dalle imprese industriali fino a quindici dipendenti dei settori citati; Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo ministeriale stipulato in data 8 giugno 2005, e' concesso, fino al 31 dicembre 2006, il trattamento straordinario di integrazione salariale e/o di solidarieta', nei confronti dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane, che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1) e 2) della legge n. 223/1991, e delle imprese industriali fino a quindici dipendenti operanti nei settori di cui alle premesse. | Art. 2. Ai lavoratori licenziati per cessazione di attivita' o riduzione di personale da aziende artigiane o da imprese industriali fino a quindici dipendenti dei settori citati, puo' essere concesso il trattamento di mobilita' fino al 31 dicembre 2006. | Art. 3. I lavoratori destinatari dei trattamenti CIGS ai sensi del precedente art. 1, devono avere novanta giorni di anzianita' presso l'impresa che procede alle sospensioni. | Art. 4. I trattamenti di cui agli articoli 1 e 2 sono disposti nel limite massimo complessivo di spesa di 6 milioni di euro, ivi inclusi gli oneri per il riconoscimento della contribuzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e gli oneri per A.N.F. | Art. 5. L'erogazione del trattamento di CIGS, ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge n. 311/2004 e successive modificazioni, e' incompatibile con ogni trattamento previdenziale o assistenziale connesso alla sospensione dell'attivita' lavorativa, anche se con oneri a carico della regione o della provincia. | Art. 6. Le aziende i cui lavoratori sono beneficiari delle misure di sostegno al reddito di cui al presente decreto, sono tenute a versare, durante l'utilizzo dei trattamenti in questione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2006, la contribuzione prevista dalle disposizioni vigenti in materia. | Art. 7. L'onere complessivo, pari ad Euro 6.000.000,00, e' posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236. | Art. 8. Le imprese beneficiarie sono tenute a presentare mensilmente all'I.N.P.S. comunicazioni sull'effettivo utilizzo degli ammortizzatori concessi. | Art. 9. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dall'art. 7, l'I.N.P.S. e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti alla avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento, anche avvalendosi delle comunicazioni mensili di cui all'articolo precedente oltre che dei dati e delle informazioni forniti dalle amministrazioni coinvolte nei procedimenti di concessione dei trattamenti medesimi, e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 agosto 2005 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni Il Ministro dell'economia e delle finanze Siniscalco Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2005 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 167 |
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