| 
| Gazzetta n. 250 del 2005-10-26 |  | PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 2005, n. 218 |  | Regolamento  per  la  determinazione  della  bandiera di istituto del Corpo  forestale  dello  Stato  nonche'  delle  modalita'  di  uso  e custodia. |  | 
 |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 12 ed 87 della Costituzione;
 Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Vista la legge 5 febbraio 1998, n. 22;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121;
 Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 giugno 2005;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 settembre 2005;
 Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali;
 E m a n a
 il seguente regolamento:
 Art. 1.
 Bandiera d'istituto del Corpo forestale dello Stato
 1.  Il Corpo forestale dello Stato, di seguito denominato: «Corpo», e' dotato della bandiera d'istituto.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
 lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
 il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
 atti legislativi qui trascritti.
 Note alle premesse:
 -   L'art.   12  della  Costituzione  della  Repubblica
 italiana stabilisce che la «bandiera della Repubblica e' il
 tricolore  italiano:  verde,  bianco  e  rosso, a tre bande
 verticale di eguali dimensioni».
 -   L'art.   87  della  Costituzione  della  Repubblica
 italiana  conferisce,  tra  l'altro,  al  Presidente  della
 Repubblica  il potere di promulgare le leggi e di emanare i
 decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
 -   La  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  contiene  la
 disciplina  di Governo e l'ordinamento della Presidenza del
 Consiglio   dei   Ministri.   In   particolare,  l'art.  17
 disciplina  le modalita' procedimentali per l'emanazione di
 un   regolamento   governativo.   Il  comma  1  concerne  i
 regolamenti  relativi  all'esecuzione,  all'attuazione  e/o
 all'integrazione  delle  leggi  e  dei  decreti legislativi
 recanti norme di principio.
 -   La  legge  5 febbraio  l998,  n.  22,  contiene  le
 «Disposizioni   generali   sull'uso  della  bandiera  della
 Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea».
 -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile
 2000,  n.  121,  reca  le  norme di attuazione della citata
 legge n. 22/1988, che, tra l'altro, all'art. 11 fa salve le
 disposizioni particolari dei Corpi dello Stato.
 -  La  legge  6 febbraio  2004,  n. 36, recante: «Nuovo
 ordinamento  del Corpo forestale dello Stato, e' pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2004, n. 37.
 
 
 
 
 |  | Art. 2. Caratteristiche della bandiera
 1.  La bandiera d'istituto del Corpo si compone di un drappo, di un puntale, di un'asta e di una cordoniera.
 2.  Il drappo e' quadrato, di cm 99 per lato, suddiviso in tre pali uguali di verde, di bianco e di rosso.
 3.  Il puntale e' di ottone ed e' costituito da un codolo a sezione quadrata  sostenente  un globo, sul cui asse orizzontale e' inscritta la denominazione del Corpo. Il globo sostiene, a sua volta, una punta di  lancia  modellata  a traforo, entro la quale e' saldata la stella piena di cinque raggi.
 4. Sulla faccia del codolo opposta al drappo sono incisi il motto e l'anno  di  fondazione  del  Corpo;  sulle  altre,  in senso orario a partire   dalla  prima,  sono  riportate  in  ordine  cronologico  le ricompense concesse al Corpo e l'anno di conferimento.
 5.  L'asta  e' in legno rivestito di velluto verde, ed e' ornata da bullette  di  ottone  poste  a spirale. E' provvista di calcio e puo' essere suddivisa in due parti, riunibili con una ghiera di ottone.
 6.  La  cordoniera,  argentata,  e'  annodata  alla base del globo. Ciascun  segmento  misura  cm 67 di lunghezza e termina con una nappa alta cm 10.
 7.  La rappresentazione grafica della bandiera d'istituto del Corpo e'  contenuta  nell'allegato  A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
 |  | Art. 3. Custodia della bandiera
 1.  La  bandiera d'istituto del Corpo e' custodita nell'ufficio del Capo  del  Corpo  forestale dello Stato, in apposita teca, libera dal fodero.  Fuori  della  sede  ordinaria,  la  bandiera e' custodita in idoneo locale.
 2. La bandiera d'istituto del Corpo viene spiegata in occasione:
 a) di cerimonie di consegna di bandiere;
 b) della festa del Corpo;
 c) di cerimonie di consegna di ricompense al valore;
 d) di  altre  circostanze  previste  da  disposizioni o stabilite dall'Ispettorato generale.
 3.  Nelle  giornate  di lutto nazionale, la bandiera d'istituto del Corpo,  se  esposta,  viene  abbrunata  con  un velo nero, annodato a fiocco alla base della punta.
 |  | Art. 4. Trasporto della bandiera
 1.  Quando trasportata fuori sede, la bandiera d'istituto del Corpo e'  racchiusa  nel  fodero  o nella custodia e viaggia, adeguatamente scortata,   secondo   le   disposizioni   impartite  dall'Ispettorato generale.
 2.  L'Ispettorato generale stabilisce, di volta in volta, l'impiego di    un    reparto    d'onore    e,   eventualmente,   della   banda nell'accompagnamento,   ritiro   o   ricevimento  della  bandiera  in occasione di cerimonie ufficiali.
 |  | Art. 5. Riparazione e rinnovazione della bandiera
 1.   La   rinnovazione   delle  parti  deteriorate  della  bandiera d'istituto del Corpo e' a cura dell'Ispettorato generale.
 2.  Il  drappo  e  gli  altri  elementi  della  bandiera d'istituto sostituiti  per rinnovazione dovranno essere decorosamente conservati nella sede dell'Ispettorato generale.
 |  | Art. 6. Invarianza degli oneri
 1.  L'attuazione  del  presente  regolamento  non  comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 15 settembre 2005
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Alemanno,   Ministro   delle  politiche
 agricole e forestali Visto, il Guardasigilli: Castelli
 Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2005
 Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 93
 |  | Allegato A 
 ---->  Vedere allegato a pag. 5  <----
 |  |  |