| 
| Gazzetta n. 249 del 2005-10-25 |  | AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  | DELIBERAZIONE 3 ottobre 2005 |  | Avvio di procedimento per l'ottemperanza alla decisione del Consiglio di Stato 3 dicembre 2004, n. 1866/05, in merito a controversia tra la societa' Becromal Spa e la societa' AEM Spa di Milano. (Deliberazione n. 208/05). |  | 
 |  | L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 3 ottobre 2005;
 Visti:
 la  legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), in  particolare  l'art.  2,  comma  12, lettere m) ed n), e comma 20, lettera d);
 il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
 il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: decreto del Presidente della Repubblica n. 244/01);
 la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di    seguito:   l'Autorita)   18 febbraio   1999,   n.   13,   come successivamente  modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 13/99);
 la nota dell'Autorita' prot. AP/M00/1494/eb in data 6 luglio 2000 resa  dal Direttore pro tempore dell'Area Elettricita' dell'Autorita' (di  seguito:  la  nota)  in  riscontro  e  rigetto  di  una  istanza presentata  dalla  societa'  Becromal  Spa  in  data 14 febbraio 2000 (prot. Autorita' n. 002680) (di seguito: la lettera);
 l'allegato  A  alla deliberazione dell'Autorita' 18 ottobre 2001, n. 228/01 (di seguito: deliberazione n. 228/01), come successivamente modificato e integrato;
 l'allegato  A  alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificato e integrato;
 la deliberazione dell'Autorita' 20 ottobre 2004, n. 182/04;
 la  deliberazione  dell'Autorita'  20 ottobre 2004, n. 183/04 (di seguito: deliberazione n. 183/04);
 la  decisione  del Consiglio di Stato 3 dicembre 2004, n. 1866/05 (di seguito: decisione n. 1866/05).
 Considerato che:
 con  lettera  in  data 14 febbraio 2000, la societa' Becromal Spa (di  seguito:  Becromal)  segnalava all'Autorita' che la societa' AEM Spa  di  Milano  (di  seguito:  AEM  Milano),  gestore  della rete di distribuzione  cui  era  allacciato  il proprio stabilimento sito nel comune   di   Rozzano,   aveva   indebitamente  trascurato,  ai  fini dell'inquadramento   del  rapporto  di  erogazione  del  servizio  di vettoriamento  dell'energia  elettrica,  allora  disciplinato, quanto alle condizioni economiche, dalla deliberazione n. 13/99, di valutare la  sollecitazione  di detta societa' a dar corso alla definizione di modalita'  di  esercizio  del servizio di vettoriamento adeguate alla particolare situazione della richiedente;
 in  particolare,  Becromal  identificava  le  «motivate esigenze» costituenti  presupposto  per  l'applicazione di corrispettivi per il vettoriamento  in  deroga  a  quelli  determinati  sulla  base  della deliberazione  n.  13/99, nei rapporti intercorsi sin dal 1987 con la societa'   AEM   Milano,   concessionaria   del   servizio  nell'area territoriale   su   cui   insiste   lo   stabilimento   di  Becromal, sostanziatisi  nella  partecipazione  di  questa, in misura pari alla meta',  agli  oneri per la realizzazione della infrastruttura di rete necessaria  per  il  prelievo  dell'energia  elettrica  destinata  ad alimentare  lo stabilimento e nella corresponsione di un canone annuo a fronte dell'uso parziale di un trasformatore;
 la   nota   respingeva   l'istanza  sulla,  ritenuta,  assorbente considerazione  che,  pur in presenza di circostanze che in astratto, salve  le  necessarie  verifiche tecnico-economiche, avrebbero potuto effettivamente   integrare   esigenze   rilevanti   ai   fini   della autorizzazione  di un contratto in deroga, ai sensi dell'art. 4 della deliberazione   n.  13/99,  le  parti  del  rapporto  commerciale  di vettoriamento    funzionale    all'esecuzione    del   contratto   di approvvigionamento,  la  stessa AEM Milano e la societa' tedesca RWE, con  la quale Becromal aveva concluso nel libero mercato il contratto per    l'approvvigionamento    dell'energia    elettrica   necessaria all'alimentazione   dello   stabilimento,   non   avevano  concordato l'impostazione   di   un  tale  contratto  in  deroga  sottoponendolo all'Autorita'  per  l'autorizzazione;  e  che, in estrema sintesi, il rigetto veniva pronunciato dal momento che Becromal non era parte del rapporto  di  vettoriamento rilevante e quindi legittimata a gestirne l'inquadramento  contrattuale, che la disposizione invocata escludeva interventi  prescrittivi  dell'Autorita' e che la questione sollevata riguardava strettamente i rapporti interni tra AEM Milano e la stessa Becromal;
 il  regime  tariffario  definito con la deliberazione n. 13/99 e' stato sostituito dalla deliberazione n. 228/01 che, introducendo, per il  periodo  1° gennaio  2002-31 gennaio  2004,  una nuova disciplina fondata   sul  sistema  delle  opzioni  tariffarie,  non  prevede  la possibilita'  di convenire contratti in deroga; e che tale sistema e' stato  sostanzialmente  recepito  dalla  deliberazione n. 5/04 per il periodo 1° febbraio 2004-31 dicembre 2007;
 le  esigenze  di  tutela  segnalate  da  Becromal,  relative alla definizione  di  condizioni per il vettoriamento in deroga rispetto a quelle  di  cui alla deliberazione n. 13/99, sono riferite al periodo che  precede l'entrata in vigore del nuovo regime tariffario definito con  la  deliberazione  n.  228/01; e che, con riferimento ai periodi successivi,   Becromal   non   ha  evidenziato  il  reiterarsi  delle incoerenze sopra segnalate;
 con  la decisione n. 1866/05, il Consiglio di Stato ha confermato la  sentenza  di  primo grado resa dal TAR per la Lombardia in ordine alla  impugnazione  della  lettera  da parte di Becromal disponendone l'annullamento  e,  conseguentemente,  ha  ordinato  l'esecuzione del dispositivo in sede amministrativa;
 con  riferimento  a  tale ultimo profilo, la decisione n. 1866/05 reca  puntuali  indicazioni  in  ordine  all'inquadramento  giuridico dell'azione  amministrativa  di  esecuzione  sotto  il  profilo delle competenze che debbono essere esercitate e dei parametri in relazione al   cui   apprezzamento   nel  caso  concreto  deve  dispiegarsi  la discrezionalita'  tecnica dell'Autorita'; e che tale indicazioni sono in tal modo sintetizzabili:
 a)   la   nota  recava  una  segnalazione  idonea  a  stimolare l'esercizio,  doveroso,  della  funzione di valutazione degli atti di iniziativa  o  impulso,  prevista  in generale dall'art. 2, comma 12, lettera m),  della  legge  n. 481/1995, nello specifico attraverso il controllo,  riportabile  alla  funzione  di cui all'art. 2, comma 12, lettera n),  sulla  congruita' della tariffa che nel concreto sarebbe stata praticata alla societa' segnalante;
 b)  l'attivita'  di  cui  alla precedente lettera a) e' diretta alla  acquisizione  di elementi ai fini della eventuale adozione, con effetti  retroattivi,  del  «provvedimento  di tutela che l'Autorita' riterra'  piu'  opportuno» ossia di un provvedimento prescrittivo che imponga,  si  deve  ritenere  nell'esercizio  della  potesta'  di cui all'art.  2,  comma  20,  lettera d), della legge n. 481/1995, ad AEM Milano  la  conformazione delle condizioni economiche del rapporto di vettoriamento  intercorso con il fornitore di energia elettrica della segnalante nel periodo al livello che sia ritenuto eventualmente piu' congruo  in  esito  al  controllo operato in rapporto ai parametri di seguito indicati;
 c)  al  fine  di  cui  alla  precedente lettera b), l'Autorita' dovra'  tenere  conto  delle  ragioni  peculiari  della  posizione di Becromal,  industria  cd. energivora avente un rapporto di lunga data con  AEM Milano, «che ha contribuito alle spese di impianto di talune apparecchiature   di   alimentazione   elettrica,  assumendosi  prima l'obbligo  di  corresponsione  di  un  canone annuo a fronte dell'uso parziale di un trasformatore e poi contribuendo alla realizzazione di una   speciale  sezione  di  trasformazione  specificamente  dedicata all'alimentazione  dello  stabilimento»;  nonche',  in  rapporto alle suddette  ragioni,  verificare «se il praticare a Becromal le tariffe previste  per la generalita' degli utenti non determini una soglia di redditivita'   dell'esercente   il   servizio   superiore   a  quella consentita,  perche'  dimentica  degli  oneri  speciali sopportati da Becromal»;
 la  deliberazione  n.  138/04,  da  un lato, intesta in capo alla direzione   tariffe  il  compito  di  esaminare  reclami,  istanze  e segnalazioni  in  materia  tariffaria e, dall'altro lato, attribuisce alla   direzione   energia   elettrica   il  compito  di  controllare l'attuazione  della regolazione delle condizioni di accesso alla rete e di gestire, in tale materia, i relativi procedimenti individuali;
 le  valutazioni e le verifiche cui l'Autorita' e' tenuta in forza della decisione n. 1866/05, pur avendo ricadute di natura tariffaria, sono  strettamente  connesse  con  profili  riferiti alla regolazione delle condizioni di accesso alla rete;
 Ritenuto   che   sia   necessario   avviare   il  procedimento  per l'ottemperanza  alla decisione n. 1866/05 nei termini sopra indicati, intestandone  la  responsabilita',  al fine di assicurare la coerenza tra le azioni e i vincoli derivanti dalla decisione sopra richiamata, al  direttore  della direzione legislativo e legale, che acquisisce i necessari  apporti  della direzione tariffe e della direzione energia elettrica;
 Delibera:
 1. Di avviare un procedimento volto, in ottemperanza alla decisione n.   1866/05,  alla  valutazione  della  segnalazione  presentata  da Becromal  con  lettera  in  data 14 febbraio 2000 (prot. Autorita' n. 002680),  sotto  il  profilo  della  congruita'  delle tariffe per il servizio  di  vettoriamento  dell'energia  elettrica praticate da AEM Milano,  nel  periodo  di  vigenza  della deliberazione n. 13/99, nei confronti   del   fornitore   dell'energia   elettrica  destinata  ad alimentare  lo  stabilimento  della  segnalante  sito  nel  comune di Rozzano  (Milano), ai fini della adozione del provvedimento di tutela che si renda eventualmente necessario ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/1995.
 2.  Di  attribuire la responsabilita' del procedimento al direttore della  direzione  legislativo  e  legale,  che acquisisce i necessari apporti della direzione tariffe e della direzione energia elettrica.
 3.  Di  fissare  in  sessanta  giorni  la  durata dell'istruttoria, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del presente provvedimento.
 4.  Di  prevedere  che  il  provvedimento finale sia adottato entro trenta  giorni  dal  termine  dell'istruttoria,  fissato ai sensi del precedente punto 3.
 5.   Di  stabilire  che  i  soggetti  che  possono  partecipare  al procedimento,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma  1,  del  decreto  del Presidente  della  Repubblica n. 244/2001, possano accedere agli atti del  procedimento  presso  i  locali  della  direzione  legislativo e legale.
 6.   Di  prevedere  che  coloro  che  partecipano  al  procedimento producendo  documenti  o  memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza  o  la  segretezza  delle  informazioni  ivi  contenute, debbano presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'art. 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 244/2001, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie.
 7.  Di  rendere  noto  che chi ne ha titolo puo' chiedere di essere sentito  in sede di audizione finale, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 244/2001, qualora ne faccia  domanda all'Autorita' entro il termine di trenta giorni; tale termine   decorre   dalla   data   di   comunicazione   del  presente provvedimento,  per  i  soggetti  destinatari,  ai sensi dell'art. 4, comma  3,  del decreto del Presidente della Repubblica n. 244/2001, e dalla  data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti   legittimati  ad  intervenire  al  procedimento,  ai  sensi dell'art.  4,  comma  4,  del  medesimo  decreto del Presidente della Repubblica n. 244/2001;
 8.   Di   comunicare  il  presente  provvedimento,  mediante  plico raccomandato con avviso di ricevimento, alle societa':
 Becromal,  con  sede  in  via  E.  Ch. Rosenthal n. 5, Quinto de' Stampi - Rozzano (Milano);
 AEM Milano, con sede in corso di Porta Vittoria n. 4 - Milano.
 9. Di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della   Repubblica   italiana  e  sul  sito  internet  dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.
 Milano, 3 ottobre 2005
 Il presidente: Ortis
 |  |  |