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| Gazzetta n. 249 del 2005-10-25 |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DIRETTIVA 13 ottobre 2005 |  | Modalita'   per   la   presentazione   di  progetti  sperimentali  di volontariato,  di  cui  all'articolo 12,  comma  1, lettera d), della legge  11 agosto  1991,  n.  266,  finanziati  con  il  Fondo  per il volontariato  istituito,  ai  sensi  dell'articolo 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266. Anno 2005. |  | 
 |  | IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E m a n a
 la seguente direttiva: Premessa.
 L'art.  12,  comma 1, lettera d), della legge n. 266 dell'11 agosto 1991  prevede  la  possibilita'  per  l'Osservatorio nazionale per il volontariato di approvare progetti sperimentali elaborati e proposti, anche   in   collaborazione  con  Organismi  locali  di  governo,  da organizzazioni  di  volontariato e destinati a fronteggiare emergenze sociali  e  a  favorire  l'applicazione  di  avanzate  metodologie di intervento.
 In  tale  contesto  la  Direzione  generale  per  il  volontariato, l'associazionismo  e  le  formazioni  sociali, tenuto conto di quanto previsto nell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
 stabilisce  di  seguito  i  requisiti  soggettivi  richiesti alle associazioni proponenti;
 stabilisce  i  requisiti oggettivi richiesti per la presentazione di progetti sperimentali per l'anno 2005;
 definisce   le  priorita'  e  i  criteri  di  valutazione  a  cui l'Osservatorio   fara'   riferimento  nella  selezione  dei  progetti presentati.
 1. Requisiti soggettivi.
 Possono  richiedere  il  finanziamento  per  la  realizzazione  dei progetti  indicati  in premessa le organizzazioni di volontariato che siano   legalmente  costituite  da  almeno  due  anni  alla  data  di pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  e,  a pena di decadenza, per tutta la durata di attuazione   del   progetto  finanziato,  e  risultino  regolar-mente iscritte  nei  registri regionali del volontariato, di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle leggi e delibere regionali e provinciali attuative della legge quadro.
 I progetti possono essere presentati:
 1) da singole associazioni di volontariato;
 2) da piu' organizzazioni di volontariato congiuntamente.
 Ciascuna  organizzazione non puo' presentare, a pena di esclusione, in forma singola od associata, piu' di un progetto.
 In  caso  di  collaborazioni con enti locali la responsabilita' del progetto attiene comunque all'associazione proponente.
 Nella ipotesi di cui al punto 2):
 qualora  il  progetto  proposto  venga  ammesso  a finanziamento, dovra'   essere   indicata  l'associazione  capofila  alla  quale  le organizzazioni  co-attuatrici  devono  conferire la rappresentanza ai fini del progetto mediante formale atto di procura legale.
 I   progetti   dovranno   essere   realizzati   direttamente  dalle organizzazioni proponenti.
 Per  la  realizzazione  dei  progetti  finanziati  con  la presente direttiva non sono, quindi, ammesse deleghe a soggetti esterni, salvo nei   casi   di   attivita'  ritenute  essenziali,  non  realizzabili dall'associazione  proponente  per  mancanza  di  risorse  interne, e previa  esplicita  autorizzazione  formale  da  parte della Direzione generale  per  il  volontariato,  l'associazionismo  e  le formazioni sociali.
 2. Requisiti oggettivi e priorita'. 2.1. Ambiti operativi e durata.
 Per  l'anno  2005  i  progetti dovranno intervenire nei settori del disagio  sociale,  possibilmente  con  il  coinvolgimento  degli enti locali  per favorire l'introduzione e la diffusione di metodologie di intervento particolarmente avanzate.
 I   progetti   dovranno   possedere   una  o  piu'  delle  seguenti caratteristiche:
 1)  innovativita', con riferimento al contesto territoriale, alla tipologia   di   intervento,   e   alla  realizzazione  di  attivita' caratterizzate da una spiccata valenza sociale;
 2) interventi pilota, sperimentali, finalizzati a mettere a punto modelli di intervento che possano essere trasferiti e/o utilizzati in altri contesti territoriali;
 3)  creazione  di  sinergie e costituzione di reti e collegamenti fra   soggetti   del   volontariato   e   del  terzo  settore,  e  di collaborazione  con  enti  locali,  enti  pubblici, soggetti privati, imprese e sindacati.
 Gli   elementi   indicati  nei  punti  precedenti  dovranno  essere adeguatamente argomentati nell'ambito della descrizione del progetto.
 Sara' data priorita' ai progetti concernenti:
 1)  nuove  metodologie  tese  al contrasto e alla prevenzione del disagio minorile e giovanile;
 2)  contrasto  di  forme  di  disagio  di  soggetti  svantaggiati (anziani,  minori,  soggetti  con scarso livello di reddito, famiglie monoparentali,  persone  senza  fissa  dimora, nomadi, detenuti ed ex detenuti,   malati,   alcolisti,   persone  con  disabilita'  fisica, sensoriale  e  mentale  ed  i  loro  genitori  e familiari, ecc.) e/o creazione/sviluppo  di servizi territoriali in grado di contribuire a sostenere i fabbisogni espressi dalle categorie suddette;
 3)   promozione   di  forme  di  volontariato  che  prevedano  la partecipazione  dei  giovani,  sviluppando  in  tal  modo  esperienze educative, di coinvolgimento sociale e di integrazione giovanile.
 In  attuazione  di  quanto  disposto  dall'art.  13  della legge n. 266/1991, non saranno presi in considerazione:
 a) progetti    attinenti    la    materia    della   cooperazione internazionale  allo  sviluppo,  che  ricadono nella disciplina della legge n. 49/1987;
 b) progetti attinenti la materia della protezione civile;
 c) progetti  aventi  per  oggetto iniziative di informatizzazione comportanti   acquisto   di   hardware   e   software  presentati  da associazioni  che, nei due anni precedenti, hanno avuto finanziamenti per analoghi progetti.
 Le  iniziative proposte non possono avere durata superiore a dodici mesi. 2.2. Indicazioni relative ai costi.
 Le disponibilita' finanziarie relative all'anno in corso dovrebbero risultare, come per lo scorso anno, pari a circa Euro 1.000.000,00.
 Tuttavia,   una  piu'  precisa  determinazione  dell'ammontare  del finanziamento  sara'  possibile  soltanto  all'esito delle procedure, tutt'ora   in  corso,  di  imputazione  contabile  di  dette  risorse finanziarie sul pertinente capitolo di spesa.
 Si  riserva  di rendere noto tale ammontare sul sito del Ministero: http://www.welfare.gov.it/ costituendo tale adempimento comunicazione formale a tutti gli effetti.
 I  progetti  presentati  saranno  esaminati  e  valutati  secondo i criteri contenuti nella presente direttiva.
 Il  costo complessivo di ciascun progetto per il quale si chiede il contributo  finanziario,  a  pena  di  inammissibilita',  non  potra' superare l'ammontare complessivo di Euro 65.000,00.
 In  ogni  caso  l'organizzazione  di  volontariato  proponente deve concorrere   in   misura  non  inferiore  ad  almeno  20%  del  costo complessivo  del  progetto, specificando dettagliatamente le fonti da cui  derivano  le  risorse  stesse  (ad  esempio:  quote associative, donazioni,  introiti  legati all'attivita' svolta dall'organizzazione proponente, quote di ammortamento delle strutture, dei servizi, delle attrezzature,   del   personale  impegnato  nella  realizzazione  del progetto).  Tale specifico impegno deve essere indicato nella domanda di  finanziamento  e  deve  essere  riprodotto  nel  Piano economico, costituendo  un  requisito essenziale ai fini dell'ammissibilita' del progetto  al  finanziamento,  a  conferma  della  concreta  capacita' dell'organizzazione  di  sostenere  l'impegno economico connesso alla realizzazione del progetto proposto.
 Il  costo  previsto per le spese di progettazione non deve superare il 4% del costo complessivo del progetto.
 I   compensi   previsti  per  le  risorse  umane,  necessarie  alla realizzazione del progetto, non devono superare il 40% dell'ammontare complessivo  del costo del progetto (personale retribuito, formatori, consulenti,   rimborso  spese  per  il  personale  volontario  e  non volontario).
 Le  spese  per  attrezzature,  materiale  didattico  e materiale di consumo  devono  essere contenuti entro l'importo massimo del 15% del costo complessivo del progetto.
 Ai fini del monitoraggio sugli stadi di avanzamento delle attivita' e  sulla  gestione finanziaria del progetto si richiede l'adozione di una   codificazione   contabile   appropriata,  identificativa  delle movimentazioni economico-finanziarie inerenti il progetto.
 Il  legale  rappresentante dell'associazione proponente o, nel caso in   cui   il   progetto   sia  presentato  congiuntamente  ad  altre organizzazioni,  dell'associazione  capofila  dichiarera',  sotto  la propria  responsabilita',  la non concorrenza di altri fondi pubblici (statali,  regionali  o di enti locali), ovvero, nei casi di soggetti privati,  le  modalita'  di  partecipazione  al  progetto e l'impegno finanziario    assunto    dal    soggetto   erogante   un   eventuale co-finanziamento.
 Rimangono comunque esclusi dai costi finanziari del progetto:
 attivita' promozionali non direttamente inerenti il progetto;
 le   spese   per   l'ordinario   funzionamento  e  la  gestione dell'associazione;
 l'organizzazione  di  seminari  e  convegni  non  attinenti  il progetto;
 ogni altro tipo di spesa non finalizzata alla realizzazione del progetto.
 I progetti potranno essere finanziati in forma parziale rispetto al finanziamento richiesto dall'organizzazione proponente.
 3. Presentazione dei progetti. 3.1. Modalita' di presentazione.
 La domanda di contributo finanziario di cui alla presente direttiva deve  essere compilata in video-scrittura o in carattere stampatello, su   carta  semplice,  secondo  lo  schema  esemplificativo  allegato (Allegato  1)  e  deve  essere  corredata da un elaborato progettuale (Allegato 2) e da un piano economico (Allegato 3).
 La  domanda  di  contributo  finanziario,  recante  sulla  busta la dizione  «Progetto  Sperimentale  volontariato  direttiva 2005», deve essere  indirizzata  e  spedita  a  mezzo  raccomandata con avviso di ricevimento,  al  Ministero  del  lavoro  e delle politiche sociali - Direzione  generale  per  il  volontariato,  l'associazionismo  e  le formazioni  sociali  -  Osservatorio  nazionale per il volontariato - Divisione  III  Volontariato  - via Fornovo n. 8, Palazzina C - 00192 Roma.  Le domande spedite saranno accettate solo se pervenute entro e non  oltre il termine di venticinque giorni dalla pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e   presso  il  predetto  indirizzo.  Il  predetto  termine,  qualora coincidente  con  un  giorno  non lavorativo, si intende differito al primo  giorno  non  festivo  immediatamente  successivo. A tale scopo sara'   cura   del  legale  rappresentante  accertarsi  dell'avvenuta ricezione da parte del competente ufficio.
 La   domanda  di  contributo  finanziario  puo'  essere,  altresi', presentata  a  mano presso la Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali, Divisione III, al medesimo indirizzo,  entro  e  non  oltre le ore 12 del giorno di scadenza del predetto  termine di venticinque giorni. Per la presentazione diretta delle  domande  di  contributo finanziario l'ufficio competente sara' aperto dalle ore 9 alle ore 12 dei giorni feriali, escluso il sabato.
 La  data  di  acquisizione delle domande e' stabilita e comprovata, nel  caso  di  spedizione,  dal  timbro  a  data apposto dall'ufficio postale  accettante  e  nel  caso  di  presentazione  diretta,  dalla ricevuta  rilasciata  dal  competente ufficio con l'indicazione della data e dell'ora di consegna.
 Questo  Ministero  si  intende  esonerato  da  ogni responsabilita' inerente  gli eventuali ritardi di recapito nell'invio della domanda, anche se dovuti a forza maggiore.
 A pena di inammissibilita', la domanda dovra':
 1)  essere  presentata  da parte di un'organizzazione che abbia i requisiti soggettivi precedentemente esposti;
 2)  essere redatta e compilata correttamente secondo lo schema di cui all'allegato 1 della presente direttiva e sottoscritta dal legale rappresentante   del   soggetto  o  dei  soggetti  proponenti,  nella consapevolezza  delle  sanzioni  penali  previste  dall'art.  76  del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  445/2000, in caso di falsita' in atti o dichiarazioni mendaci;
 3)  essere corredata dal progetto per cui si chiede il contributo (che   risponda   ai  requisiti  oggettivi  precedentemente  esposti, redatto,   in   formato  cartaceo  ed  elettronico,  sulla  base  del formulario  di  cui all'allegato 2 comprensivo del piano economico di cui all'allegato 3, unitamente ad una dichiarazione di autenticita' e veridicita'  delle informazioni ivi contenute sottoscritta dal legale rappresentante;
 4)     contenere    copia    conforme    dell'atto    costitutivo dell'associazione   e   dello   statuto,   comprensivi  di  eventuali integrazioni  (redatti conformemente al disposto del comma 3, art. 3, della legge n. 266/1991) e copia conforme dell'atto di iscrizione nel registro   generale  delle  organizzazioni  di  volontariato  di  cui all'art.  6  della  legge n. 266/1991 o dichiarazione resa dal legale rappresentante  da  cui  risulti  l'avvenuta  iscrizione nel Registro generale  del  volontariato  nella  regione e/o provincia ove ha sede l'associazione,   unitamente  alla  dichiarazione,  resa  dal  legale rappresentante,  di impegno a permanere in tale registro per tutta la durata   di  svolgimento  del  progetto,  a  pena  di  decadenza  dal contributo;
 5)  essere corredata da copia conforme dell'atto da cui si evince il  conferimento  dei  poteri  al legale rappresentante. Quest'ultimo dovra'  allegare alla domanda copia del documento di riconoscimento e dichiarazione,  resa  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 445/2000, da cui si evinca:
 a) di non aver riportato condanne penali e di non aver in corso procedimenti    penali   ovvero   procedimenti   amministrativi   per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, e
 b)  di  non  avere precedenti giudiziari tra quelli ascrivibili nel  casellario  giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 313/2002 (in caso contrario dovra' indicare le condanne riportate  e  la data della sentenza dell'autorita' che ha erogato le stesse,  specificando  anche se sia stata concessa amnistia, indulto, perdono giudiziale, non menzione ed i procedimenti penali pendenti);
 6)  contenere  una  dichiarazione  resa dal legale rappresentante dell'associazione  dalla  quale risulti che lo stesso progetto non e' oggetto  di  altri  finanziamenti  con  risorse  pubbliche  diretti o indiretti, presenti o futuri;
 7)  includere un'attestazione, resa dal legale rappresentante, di eventuali collaborazioni con altre associazioni di volontariato e con enti pubblici e/o soggetti privati nel quadro del progetto;
 8)  essere  corredata  da  una  dichiarazione,  resa  dal  legale rappresentante   dell'associazione  di  volontariato,  in  cui  viene indicata  la  parte del progetto eventualmente co-finanziata da altre associazioni   di   volontariato,   da   cooperative  sociali,  IPAB, Fondazioni,  enti  locali  o  altro  e  non cumulabile con la quota a carico dell'Associazione e il costo complessivo del progetto;
 9)   essere   corredata   da   curriculum   dell'associazione  di volontariato e curriculum degli eventuali partner non istituzionali.
 In tutti i casi in cui e' richiesta la copia conforme all'originale si intende l'attestazione di conformita' con l'originale scritta alla fine  della  copia,  a  cura di un pubblico ufficiale autorizzato, il quale  deve  altresi'  indicare  la  data e il luogo del rilascio, il proprio  nome  e  cognome,  la qualifica rivestita nonche' apporre la propria  firma  per  esteso  ed il timbro dell'ufficio, il numero dei fogli  impiegati  apponendo  la  propria  firma  a margine di ciascun foglio intermedio.
 In  alternativa il rappresentante legale dell'organismo associativo puo'   esibire   l'originale  del  documento  all'Ufficio  competente producendo  contestualmente  copia  al  funzionario  preposto  che ne attestera'  la  conformita'  all'originale  ovvero puo' dichiarare la conformita' all'originale di una copia di un atto o di un documento o di   un'attestazione   (modelli   di   versamento,   ecc.)   mediante dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta' anche apponendo tale dichiarazione in calce alla copia stessa. 3.2. Motivi di inammissibilita'.
 Non  verranno  prese  in  considerazione  le  domande di contributo finanziario:
 a)  non  redatte  e  compilate correttamente secondo gli allegati della presente direttiva;
 b)  pervenute  o  consegnate  a mano oltre i termini previsti dal precedente punto 3.1.;
 c) presentate da associazioni costituite da meno di due anni;
 d)    prive   dell'indicazione   e   della   firma   del   legale rappresentante;
 e)  prive dell'attestazione di iscrizione ai Registri regionali o provinciali  del volontariato, nonche' della dichiarazione di impegno a cura del legale rappresentante di permanenza di detta iscrizione, a pena  di  decadenza,  per  tutta la durata di attuazione del progetto finanziato;
 f)    prive    della   copia   conforme   dell'atto   costitutivo dell'associazione;
 g) prive della copia conforme dello statuto dell'associazione;
 h)  prive  del  piano  economico o il cui piano economico non sia stato compilato secondo quanto previsto dalla direttiva;
 i)  il  cui  piano economico e' incompleto, ovvero mancante della indicazione del costo delle assicurazioni per i volontari e del costo della fideiussione;
 j)  il  cui  piano  economico  sia  privo  della firma del legale rappresentante;
 k) con un costo del progetto superiore a Euro 65.000,00;
 l)   che   prevedano  costi  di  progettazione  superiori  al  4% dell'ammontare complessivo;
 m)   che   prevedano   spese  per  le  risorse  umane  (personale retribuito,   consulenti,   formatori,   rimborso   spese   personale volontario) superiori al 40% dell'ammontare complessivo;
 n)  che  prevedano  una  richiesta  di  finanziamento finalizzata all'acquisto ed alla ristrutturazione di immobili;
 o)   che  prevedano  oneri  relativi  ad  attivita'  promozionali dell'organizzazione  proponente non direttamente connesse al progetto per cui si chiede il finanziamento;
 p)  che  prevedano  oneri  relativi  a  seminari  e  convegni non collegati col progetto;
 q)  che  prevedano  spese  per  l'ordinario  funzionamento  e  la gestione  dell'organizzazione, spese per le attrezzature o ogni altro tipo  di  spesa  non  strettamente finalizzata alla realizzazione del progetto;
 r)  prive della dichiarazione, a firma del rappresentante legale, relativa a eventuali ulteriori finanziamenti, pubblici e/o privati;
 s)  prive  della  attestazione, nel caso in cui il progetto venga realizzato da piu' organizzazioni congiuntamente, o con enti pubblici e/o  soggetti  privati,  del ruolo e/o funzione svolti da ciascuna di esse  nella  realizzazione  del  progetto, nonche' della associazione capofila  alla  quale le organizzazioni co-attuatrici conferiscono la rappresentanza mediante formale atto di procura legale;
 t)  prive  del  curriculum  dell'organizzazione di volontariato e degli eventuali partner non istituzionali,
 u) relative a progetto attinente materia di protezione civile;
 v)   relative   a  progetto  attinente  materia  di  cooperazione internazionale allo sviluppo che ricade nella legge n. 49/1987;
 w) proposte da associazioni che non hanno presentato le relazioni finali per progetti finanziati dall'Osservatorio e gia' terminati;
 x)  comunque  non conformi a indicazioni contenute nella presente direttiva.
 4. Valutazione dei progetti.
 La  valutazione  dei  progetti  ai  fini  della  ammissibilita'  al finanziamento  verra' compiuta da una commissione di esperti nominata dal presidente dell'osservatorio nazionale per il volontariato.
 I componenti della commissione, se rappresentanti di organizzazioni di   volontariato  presenti  nell'Osservatorio  stesso,  non  avranno diritto di voto.
 Le  domande  pervenute  verranno  esaminate  sotto  il  profilo  di ammissibilita'  e  successivamente  si  procedera'  all'esame  per la valutazione  dei  progetti proposti. I criteri sono individuati nella seguente scheda di valutazione:
 
 =====================================================================
 Criteri individuati per la scheda di |
 valutazione              |Punteggio massimo attribuibile ===================================================================== Congruita' ed effettiva corrispondenza| per la realizzazione del progetto (es.| bisogno rilevato, obiettivi, singole  | fasi e azioni, pianificazione,        | realizzazione effettiva, ecc.)        |             0-14 --------------------------------------------------------------------- Rispondenza e congruenza tra le aree  | di intervento individuate, il contesto| sociale e territoriale e il bisogno,  | gli obiettivi previsti e le azioni,   | con la e/o le metodologie adottate    |             0-14 --------------------------------------------------------------------- Presenza di autovalutazione           |             0-8 --------------------------------------------------------------------- Coerenza tra contenuti del progetto e | piano economico                       |             0-4 --------------------------------------------------------------------- Presenza di aspetti innovativi        |             0-10 --------------------------------------------------------------------- Presenza di caratteristiche           | sperimentali                          |             0-10 --------------------------------------------------------------------- Informazioni relative ai destinatari  | dell'intervento                       |             0-8 --------------------------------------------------------------------- Collaborazioni e/o accordi con altre  | associazioni di volontariato, soggetti| del terzo settore, gruppi informali,  | enti pubblici e/o del privato sociale,| sindacati, scuole di ogni ordine e    | grado                                 |             0-12 --------------------------------------------------------------------- Presenza informazioni relative ai     | volontari e al personale coinvolto    |             0-8 --------------------------------------------------------------------- Presenza e/o previsione di piani      | formativi                             |             0-4 --------------------------------------------------------------------- Presenza di indicatori di efficienza e| di efficacia                          |             0-4 --------------------------------------------------------------------- Progetto gia' finanziato              |             0-4 --------------------------------------------------------------------- Totale . . .                          |             100
 
 La  commissione  provvedera'  alla stesura della graduatoria finale che verra' approvata dall'Osservatorio nazionale per il volontariato.
 Il  contributo  finanziario  per i progetti esaminati potra' essere totalmente   o   anche  parzialmente  corrispondente  alla  richiesta formulata  dall'Associazione  proponente.  Nella  seconda  ipotesi e' consentita   una   rimodulazione  quantitativa  e  proporzionale  del progetto,  da  concordare  con l'Amministrazione erogante, e comunque tale da non inficiare il perseguimento delle finalita' previste.
 La  graduatoria verra' trasposta in un provvedimento direttoriale e pubblicata  sul Bollettino Ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tale pubblicazione esplica gli effetti della piena conoscenza  nei  confronti  di  tutti gli istanti circa l'esito della valutazione dei progetti.
 La  graduatoria  sara'  disponibile sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (www.welfare.gov.it).
 Per  quanto  riguarda  i  progetti ritenuti idonei ma non ammessi a finanziamento,   la   Direzione   generale   per   il   volontariato, l'associazionismo  e le formazioni sociali potra' procedere alla loro inclusione   nell'iniziativa   sperimentale   denominata  «Adotta  un Progetto»,  come descritta sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (www.welfare.gov.it/adottaun progetto).
 5. Progetti ammessi al contributo finanziario.
 Alle  organizzazioni  di  volontariato  il  cui  progetto sia stato dichiarato   ammissibile   al  finanziamento,  verra'  data  apposita comunicazione.
 Le   organizzazioni   di   volontariato  ammesse  al  finanziamento dovranno, entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento della  suddetta comunicazione da parte del Ministero, inviare a mezzo raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno  la  seguente documentazione (fara' fede il timbro postale di invio):
 indicazione del rappresentante legale dell'associazione ai fini del progetto;
 certificato  penale  e certificato relativo a eventuali carichi pendenti  del  rappresentante legale dell'organizzazione che presenta la domanda; ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  445/2000, attestante che il legale rappresentante   non   abbia   riportato  condanne  penali,  non  sia destinatario di provvedimenti concernenti l'applicazione di misure di prevenzione,   e   non  sia  a  conoscenza  di  essere  sottoposto  a procedimenti penali in corso;
 composizione      attuale      dell'organo      rappresentativo dell'associazione;
 codice fiscale dell'organizzazione;
 estremi  del  conto  corrente  bancario (codice CAB e ABI) o di altra forma per l'accreditamento della somma concessa;
 bilancio consuntivo 2004;
 bilancio preventivo 2005, se previsto dallo statuto;
 prospetto progetto esecutivo;
 documentazione    inerente   l'assicurazione   degli   aderenti all'associazione  contro  gli  infortuni  e le malattie connesse allo svolgimento  delle  attivita',  nonche' per la responsabilita' civile verso terzi.
 Successivamente alla ricezione della su citata documentazione, alle associazioni  verra' trasmessa una convenzione, in quadruplice copia, dalla  quale  risulti  l'impegno a realizzare il progetto nei tempi e nei  modi  previsti dalla presente direttiva, con l'indicazione della data di inizio del progetto e della sua durata.
 La  documentazione  e  la  convenzione  firmata  dal rappresentante legale  dell'organizzazione  di volontariato dovra' essere inviata a: «Osservatorio   nazionale   per   il  volontariato  -  Divisione  III Volontariato     Direzione     generale    per    il    volontariato, l'associazionismo  e  le  formazioni sociali - Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  -  Via  Fornovo n. 8 - Palazzina C - 00192 Roma»,  e  recare  sulla  busta  la  dizione  «Progetto  sperimentale volontariato ammesso - direttiva 2005».
 Il  mancato  invio  o  l'invio  anche parziale della documentazione richiesta   entro   il   termine   sopra   indicato,  senza  motivate giustificazioni,    comportera'   la   decadenza   dal   diritto   al finanziamento.  In  entrambi  i  casi  citati,  potra' subentrare nel diritto  al finanziamento il progetto immediatamente successivo nella graduatoria  di  quelli  dichiarati  ammissibili dalla commissione di valutazione.
 6. Modalita' di erogazione del finanziamento.
 Il finanziamento verra' erogato in due fasi:
 una prima quota, su richiesta del beneficiario e comunque fino ad un  massimo  del  70%  del contributo concesso, verra' versata previa presentazione  di apposita garanzia fideiussoria di cui al successivo punto  7,  e  dopo  la  registrazione  della  convenzione  di  cui al precedente  punto  5  presso i competenti organi di controllo, tenuto conto  della  disponibilita'  di  cassa  sul  competente  capitolo di bilancio;
 una seconda quota, pari al saldo, verra' versata al termine della realizzazione   del   progetto   e   a  seguito  dell'esito  positivo dell'accertamento   da  parte  dell'Amministrazione  della  relazione finale   sui   risultati   conseguiti  in  relazione  agli  obiettivi programmati,  nonche' della rendicontazione delle spese sostenute per l'intero progetto corredata delle relative fatture e/o giustificativi di spesa.
 7. Fideiussione
 A  garanzia dell'anticipo richiesto (pari ad un massimo del 70% del contributo  ministeriale  complessivamente  concesso  al progetto) le associazioni  beneficiarie  dovranno  stipulare apposita fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.
 Tale  fideiussione,  che  costituisce costo imputabile al progetto, deve   essere   presentata   dall'associazione  contestualmente  alla richiesta  di  anticipo da parte delle associazioni di volontariato e costituisce  condizione  necessaria  al  fine  della  erogazione  del contributo.
 Il  rilascio della fideiussione e' previsto da parte degli istituti bancari  e  da  parte di intermediari finanziari non bancari iscritti negli  elenchi  previsti  dal  decreto  legislativo  n.  385/1993,  e specificatamente:
 1) elenco generale tenuto dall'Ufficio Italiano Cambi (art. 106), consultabile sul sito http://www.uic.it;
 2) elenco  speciale  vigilato  dalla  Banca  d'Italia (art. 107), consultabile sul sito http://www.banca ditalia.it;
 3)  elenco  delle  imprese autorizzate da ISVAP all'esercizio nel ramo cauzione, consultabile sul sito http://www.isvap.it
 La  fideiussione  bancaria  o  la polizza fideiussoria assicurativa devono necessariamente contenere:
 a) la   clausola   della  formale  rinuncia  al  beneficio  della preventiva  escussione del debitore principale, di cui all'art. 1944, secondo comma, del codice civile;
 b) la  previsione che, nel caso in cui l'Amministrazione rilevi a carico delle associazioni beneficiarie delle inadempienze legate alla realizzazione del progetto, il fideiussore si impegni, rinunciando ad opporre eccezioni, a pagare irrevocabilmente e senza indugio a fronte di una semplice richiesta scritta da parte dell'Amministrazione;
 c) l'esplicita   dichiarazione   della   permanenza   della  loro validita',  in  deroga  all'art.  1957  del  codice  civile,  fino al ventiquattresimo  mese successivo alla data di rendicontazione finale e,  comunque,  fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo da parte dell'Amministrazione.
 8. Audit e Monitoraggio
 La  Direzione  generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni  sociali assicura attivita' di audit, secondo la normativa nazionale  di  riferimento,  alle associazioni i cui progetti saranno approvati.
 Potranno  essere  formulati  quesiti  direttamente  alla  Direzione generale,  la  quale provvedera' a diffonderne la conoscenza nei casi ritenuti di interesse generale.
 L'Osservatorio  nazionale per il volontariato viene coinvolto nella attivita' di monitoraggio dei progetti ammessi a contributo.
 Le  organizzazioni  di volontariato sono tenute ad inviare, a meta' del  percorso  progettuale,  una relazione sullo stato di avanzamento del  progetto  accompagnata da un prospetto riepilogativo delle spese sostenute nel periodo di riferimento.
 In  caso  di  accertamento  di  motivi  che inducano a ritenere non realizzabile la prosecuzione del progetto, ovvero di un uso dei fondi erogati   non  conforme  alle  finalita'  della  presente  direttiva, l'ufficio   competente   potra',   in   qualsiasi  momento,  disporre l'interruzione del progetto e revocare il finanziamento.
 In caso di mancata realizzazione dell'intero progetto o di parte di esso,   l'associazione   dovra'   provvedere  alla  restituzione  del contributo  o  degli  acconti  di contributo percepiti corrispondente alla  parte  del  progetto  approvato  la  cui  utilizzazione  non e' documentata.
 Entro  trenta  giorni  dal  termine  delle attivita' progettuali le organizzazioni di volontariato invieranno alla Direzione generale per il   volontariato,  l'associazionismo  e  le  formazioni  sociali  la relazione  finale, nonche' il rendiconto amministrativo contabile sul costo   complessivo   delle  spese  sostenute,  per  la  verifica  di competenza  da  parte  del  Ministero  del  lavoro  e delle politiche sociali.  A  conclusione della verifica l'Amministrazione provvedera' ad  erogare  la  rimanente  quota  parte del contributo finanziario e rilascera' la dichiarazione di svincolo per la polizza fideiussoria.
 Roma, 13 ottobre 2005
 Il Ministro: Maroni Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2005 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 261
 |  | Allegato 1 
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 |  | Allegato 2 
 ---->  Vedere allegato da pag. 25 a pag. 36   <----
 |  | Allegato 3 
 ---->  Vedere allegato da pag. 37 a pag. 40   <----
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