| 
| Gazzetta n. 249 del 2005-10-25 |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 13 ottobre 2005, n. 217 |  | Ordinamento  del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a  norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252. |  | 
 |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Vista la legge 30 settembre 2004, n. 252, recante delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto di impiego del personale del Corpo   nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  ed  in  particolare  gli articoli 1, 2 e 6;
 Visto   l'articolo 8   del  decreto-legge  31 marzo  2005,  n.  45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89;
 Sentite  le  organizzazioni  sindacali  rappresentative  sul  piano nazionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 luglio 2005;
 Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2005;
 Sulla  proposta  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con il Ministro  per  la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
 Emana
 il seguente decreto legislativo:
 
 Art. 1.
 Istituzione dei ruoli
 
 1.  Sono  istituiti  i  seguenti  ruoli  del  personale  del  Corpo nazionale    dei    vigili    del    fuoco   che   espleta   funzioni tecnico-operative:
 a) ruolo dei vigili del fuoco;
 b) ruolo dei capi squadra e dei capi reparto;
 c) ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi.
 2.  Salvo  quanto  specificato nel presente decreto legislativo, il personale  appartenente ai ruoli di cui al comma 1, nell'espletamento dei  compiti  istituzionali,  svolge  anche  le  attivita' accessorie necessarie al pieno assolvimento dei compiti di istituto.
 3.  La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui  al  comma  1  e'  determinata  come segue: sostituti direttori e ispettori antincendi, capi reparto e capi squadra, vigili del fuoco.
 4.  La  dotazione  organica  dei ruoli di cui al comma 1 e' fissata nella tabella A allegata al presente decreto.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 Note alle premesse:
 - L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
 Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
 stabilisce   che   essa  non  puo'  avvenire,  se  non  con
 determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
 per tempo limitato e per oggetti definiti.
 - L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
 conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
 promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
 legge e i regolamenti.
 - Si  riportano  gli  articoli 1,  2  e  6  della legge
 30 settembre  2004,  n.  252  (Delega  al  Governo  per  la
 disciplina  in materia di rapporto di impiego del personale
 del Corpo nazionale dei vigili del fuoco):
 «Art.  1  (Regime  di  diritto pubblico del rapporto di
 impiego  del  personale  del Corpo nazionale dei vigili del
 fuoco).  -  1.  All'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo
 2001, n. 165, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
 «1-bis.  In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, il rapporto
 di  impiego  del  personale, anche di livello dirigenziale,
 del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  esclusi il
 personale  volontario  previsto  dal  regolamento di cui al
 decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n.
 362,  e il personale volontario di leva, e' disciplinato in
 regime  di  diritto  pubblico secondo autonome disposizioni
 ordinamentali.».
 «Art.  2  (Delega  al  Governo  per  la  disciplina dei
 contenuti  del  rapporto di impiego del personale del Corpo
 nazionale  dei  vigili  del  fuoco).  -  1.  Il  Governo e'
 delegato  ad  adottare,  entro  dodici  mesi  dalla data di
 entrata  in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
 legislativi per la disciplina dei contenuti del rapporto di
 impiego  del  personale  di  cui  all'art. 1 e del relativo
 trattamento   economico,  secondo  i  seguenti  principi  e
 criteri direttivi:
 a) istituzione    di    un   autonomo   comparto   di
 negoziazione,  denominato  «vigili  del  fuoco  e  soccorso
 pubblico»,   con  la  previsione  nel  suo  ambito  di  due
 procedimenti,  uno  per il personale attualmente inquadrato
 nelle  qualifiche  dirigenziali e nei profili professionali
 del settore operativo richiedenti, ai fini dell'accesso, la
 laurea  specialistica  ed  eventuali  titoli abilitativi, e
 l'altro  per  il  restante  personale,  distinti  anche con
 riferimento   alla   partecipazione   delle  organizzazioni
 sindacali    rappresentative,    diretti   a   disciplinare
 determinati  aspetti  del  rapporto di impiego. Per ciascun
 procedimento,   le  delegazioni  trattanti  sono  composte:
 quella  di  parte  pubblica,  dal  Ministro per la funzione
 pubblica,   in   qualita'   di   presidente,  dal  Ministro
 dell'interno  e dal Ministro dell'economia e delle finanze,
 o  dai  sottosegretari di Stato da loro delegati; quella di
 parte  sindacale,  dai  rappresentanti delle organizzazioni
 sindacali   rispettivamente   rappresentative   a   livello
 nazionale,  individuate  con  decreto  del  Ministro per la
 funzione  pubblica, secondo le previsioni e le procedure di
 cui  agli articoli 42 e 43 del decreto legislativo 30 marzo
 2001,  n.  165.  I  contenuti  dell'accordo  negoziale  che
 conclude ciascun procedimento sono recepiti con decreto del
 Presidente  della  Repubblica,  previa delibera della Corte
 dei  conti  da adottare, secondo le modalita' e i contenuti
 di  cui  all'art.  47,  comma  5,  del  decreto legislativo
 30 marzo   2001,   n.   165,   entro  quindici  giorni  dal
 raggiungimento  dell'accordo  stesso.  Sono  demandati alla
 disciplina del procedimento negoziale relativo al personale
 attualmente  inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e nei
 profili professionali del settore operativo richiedenti, ai
 fini  dell'accesso,  la  laurea  specialistica ed eventuali
 titoli abilitativi: il trattamento economico fondamentale e
 accessorio;  il  trattamento  economico  di  missione  e di
 trasferimento  e  i  buoni  pasto;  il  trattamento di fine
 rapporto  e le forme pensionistiche complementari; il tempo
 di   lavoro;  il  congedo  ordinario  e  straordinario;  la
 reperibilita';  l'aspettativa  per  motivi  di  salute e di
 famiglia;  i  permessi  brevi  per  esigenze  personali; il
 patrocinio  legale  e  la  tutela assicurativa; le linee di
 indirizzo    per    la    formazione    e   l'aggiornamento
 professionale,  per  la  garanzia  e il miglioramento della
 sicurezza  sul  lavoro  e  per  la gestione delle attivita'
 socio-assistenziali   del  personale;  gli  istituti  e  le
 materie  di  partecipazione  sindacale  e  le  procedure di
 raffreddamento dei conflitti; le aspettative, i distacchi e
 i permessi sindacali; la durata degli accordi negoziali, la
 struttura  degli  accordi stessi e i rapporti tra i diversi
 livelli.  Per  quanto riguarda gli istituti e le materie di
 partecipazione   sindacale   si   applicano   comunque  gli
 articoli 42  e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
 165.  Con  esclusione  del tempo di lavoro, formano oggetto
 del   procedimento   negoziale   riguardante   il  restante
 personale  le  predette materie, nonche' le seguenti altre:
 la  durata  massima  dell'orario  di  lavoro settimanale, i
 criteri  di articolazione dell'orario di lavoro giornaliero
 e   settimanale,  dei  turni  diurni  e  notturni  e  delle
 turnazioni  particolari; il trattamento economico di lavoro
 straordinario;  i  criteri  per  la mobilita' a domanda; le
 linee  di  indirizzo  di impiego del personale in attivita'
 atipiche;
 b) rideterminazione dell'ordinamento del personale in
 relazione     alle    esigenze    operative,    funzionali,
 tecnico-logistiche, amministrative e contabili, attraverso:
 1)  l'introduzione  di  nuovi  istituti  diretti  a
 rafforzare  la  specificita'  del  rapporto  di impiego, in
 aggiunta   ai  peculiari  istituti  gia'  previsti  per  il
 personale  del  Corpo  nazionale  dei  vigili del fuoco dal
 decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165, dalla legge
 10 agosto  2000,  n.  246,  e  dalla  restante normativa di
 settore;
 2)  la  revisione  o  la  soppressione  dei  ruoli,
 qualifiche,   aree   funzionali   e  profili  professionali
 esistenti  e  l'istituzione  di  nuovi  ruoli e qualifiche,
 anche  con  facolta'  di istituire, senza oneri aggiuntivi,
 apposite  aree di vicedirigenza per l'accesso alle quali e'
 richiesto   il  possesso  di  lauree  specialistiche  e  di
 eventuali   titoli   abilitativi.   Tale   riassetto   puo'
 riguardare,  per  ciascuno dei ruoli e qualifiche, anche le
 funzioni,  la  consistenza  delle  dotazioni  organiche,  i
 requisiti, i titoli, le modalita' di accesso e i criteri di
 avanzamento, prevedendo, riguardo a questi ultimi, adeguate
 modalita'   di  sviluppo  verticale  e  orizzontale  basate
 principalmente su qualificate esperienze professionali, sui
 titoli   di   studio   e   sui  percorsi  di  formazione  e
 qualificazione professionali;
 c) nell'ambito  dell'operazione  di  riordino  di cui
 alla  lettera b), numero 2), revisione, in particolare, del
 ruolo del personale attualmente inquadrato nelle qualifiche
 dirigenziali   e  nei  profili  professionali  del  settore
 operativo  richiedenti,  ai  fini  dell'accesso,  la laurea
 specialistica ed eventuali titoli abilitativi, prevedendo:
 1)  l'accesso alla dirigenza riservato al personale
 del  Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco in possesso dei
 requisiti  di legge attualmente previsti per l'accesso alla
 dirigenza  e  proveniente  da qualifiche per l'accesso alle
 quali   e'  richiesto  un  concorso  esterno  riservato  ai
 soggetti  in possesso di lauree specialistiche ed eventuali
 titoli  abilitativi,  necessari per l'esercizio di funzioni
 connesse  ai  compiti operativi, con conseguente esclusione
 di   ogni   possibilita'   di   immissione  dall'esterno  e
 abrogazione  dell'art.  41 del decreto del Presidente della
 Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
 2)   l'individuazione,   nell'organizzazione  degli
 uffici  centrali  e  periferici del Ministero dell'interno,
 degli  incarichi e delle funzioni da conferire al personale
 delle     qualifiche     dirigenziali,    ferma    restando
 l'individuazione   degli  uffici  di  livello  dirigenziale
 generale  ai  sensi  dell'art. 17, comma 4-bis, lettera b),
 della   legge   23 agosto   1988,   n.  400,  e  successive
 modificazioni;
 3)  la  revisione dei criteri di attribuzione degli
 incarichi  in  relazione alle attitudini individuali e alla
 capacita'  professionale, alle peculiarita' della qualifica
 rivestita,   alla   natura  e  alle  caratteristiche  delle
 funzioni da esercitare;
 4)  che  il personale delle qualifiche dirigenziali
 possa   essere   temporaneamente  collocato,  entro  limiti
 determinati,  non  superiori al 5 per cento della dotazione
 organica delle qualifiche stesse e per particolari esigenze
 di  servizio,  in  posizione  di  disponibilita'  anche per
 incarichi  particolari  o  a tempo determinato, assicurando
 comunque   la   possibilita'   per   l'amministrazione   di
 provvedere al conferimento degli incarichi dirigenziali per
 i posti di funzione non coperti;
 d) attuazione    delle   disposizioni   dei   decreti
 legislativi  di  cui  al presente articolo attraverso uno o
 piu'  regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, commi 1
 e  3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi
 dalla  data  di  entrata  in vigore dei decreti legislativi
 stessi;
 e) indicazione     esplicita    delle    disposizioni
 legislative abrogate.
 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati
 su  proposta  del Ministro dell'interno, di concerto con il
 Ministro  per  la  funzione  pubblica  e  con  il  Ministro
 dell'economia  e  delle  finanze, sentite le organizzazioni
 sindacali rappresentative a livello nazionale del personale
 del  Corpo  nazionale  dei  vigili del fuoco. Gli schemi di
 decreto legislativo sono trasmessi alla Camera dei deputati
 e   al   Senato   della  Repubblica  per  il  parere  delle
 Commissioni  parlamentari  competenti  per materia e per le
 conseguenze  di  carattere  finanziario,  che  si esprimono
 entro quaranta giorni dalla data di assegnazione, trascorsi
 i quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza
 del parere.
 3.  Con uno o piu' decreti legislativi da emanare entro
 dodici  mesi  dalla  data  di entrata in vigore dei decreti
 legislativi  di  cui  al  comma  1, possono essere adottate
 disposizioni correttive e integrative di questi ultimi, nel
 rispetto dei principi e criteri direttivi e delle procedure
 stabiliti dal presente articolo.».
 «Art.  6 (Copertura finanziaria). - 1. Per l'attuazione
 dell'art.  2 e' autorizzata la spesa di 15.075.333 euro per
 l'anno  2004,  di  12.524.500  euro  per  l'anno  2005 e di
 12.147.500 euro a decorrere dall'anno 2006.
 2. Per l'attuazione dell'art. 3 e' autorizzata la spesa
 di  424.667  euro  per  l'anno  2004  e  di  431.497 euro a
 decorrere dall'anno 2005.
 3.  All'onere  derivante  dal presente articolo, pari a
 15.500.000  euro  per  l'anno  2004,  a 12.955.997 euro per
 l'anno 2005 e a 12.578.997 euro a decorrere dall'anno 2006,
 si   provvede   mediante   corrispondente  riduzione  dello
 stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
 2004-2006,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
 parte  corrente  «Fondo speciale» dello stato di previsione
 del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze per l'anno
 2004,  allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
 relativo al Ministero degli affari esteri.
 4.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
 autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
 variazioni di bilancio.».
 - Si  riporta l'art. 8 del decreto-legge 31 marzo 2005,
 n.  45 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio
 2005,  n.  89  (Disposizioni  urgenti  per la funzionalita'
 dell'Amministrazione  della pubblica sicurezza, delle Forze
 di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco):
 «Art. 8 (Ulteriori risorse per l'esercizio della delega
 in  materia  di  rapporto d'impiego del personale del Corpo
 nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Le somme stanziate al
 comma 1, dell'art. 6 della legge 30 settembre 2004, n. 252,
 sono  incrementate  nei  limiti  di  4.000.000  di  euro  a
 decorrere dall'anno 2005.».
 
 
 
 
 |  | Art. 2. Funzioni di polizia giudiziaria
 
 1.  Il  personale  appartenente  ai  ruoli  di  cui all'articolo 1, nell'assolvimento  dei  compiti  istituzionali,  svolge  funzioni  di polizia  giudiziaria,  limitatamente all'esercizio di quelle previste per il ruolo di appartenenza.
 2.  Il  personale appartenente al ruolo di vigile del fuoco riveste la   qualifica   di  agente  di  polizia  giudiziaria,  limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.
 3.  Il  personale appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto  e  a  quello  degli  ispettori  e  dei  sostituti  direttori antincendi  riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente  all'esercizio  delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.
 |  | Art. 3. Articolazione del ruolo dei vigili del fuoco
 
 1.  Il  ruolo  dei  vigili  del  fuoco  e'  articolato  in  quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
 a) vigile del fuoco;
 b) vigile del fuoco qualificato;
 c) vigile del fuoco esperto;
 d) vigile del fuoco coordinatore.
 |  | Art. 4. Funzioni del personale appartenente al ruolo di vigile del fuoco
 
 1.  Ferma  restando  l'unitarieta'  delle  funzioni  del  personale appartenente  al  ruolo  dei vigili del fuoco e la piena fungibilita' tra  il  personale medesimo, esso svolge, nell'ambito delle attivita' di  soccorso,  prevenzione  e  vigilanza,  mansioni  esecutive con il margine  di iniziativa e di discrezionalita' inerente alle qualifiche possedute,  effettuando  tutte  le  necessarie  operazioni, anche con l'utilizzo  e  la  preventiva  manutenzione  delle  apparecchiature e attrezzature   in   dotazione;  puo',  altresi',  in  relazione  alla specifica  preparazione professionale posseduta, espletare compiti di addestramento del personale.
 2.  Al  personale  appartenente  alla qualifica di vigile del fuoco coordinatore   possono   essere   altresi'   conferiti  incarichi  di coordinamento o comando di uno o piu' vigili del fuoco. Il vigile del fuoco  coordinatore, nel corso dell'attivita' operativa, sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il capo squadra.
 |  | Art. 5. Nomina a vigile del fuoco
 
 1.  L'assunzione  dei  vigili  del  fuoco avviene mediante pubblico concorso, con facolta' di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la  successiva  partecipazione  al  concorso  medesimo.  Al  concorso possono  partecipare  i  cittadini  italiani in possesso dei seguenti requisiti:
 a) godimento dei diritti politici;
 b) eta'    stabilita    dal   regolamento   adottato   ai   sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
 c) idoneita'   fisica,   psichica   e  attitudinale  al  servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno,  da  adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 d) titolo di studio della scuola dell'obbligo;
 e) qualita'  morali  e  di  condotta  previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
 f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
 2.  Ferme  restando  le riserve previste dall'articolo 18, comma 1, del   decreto  legislativo  8  maggio  2001,  n.  215,  e  successive modificazioni,   e   dall'articolo 1,   comma  3,  del  decreto-legge 1° ottobre  1996,  n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre  1996,  n. 609, nei concorsi di cui al comma 1 la riserva di  cui  all'articolo 13,  comma  4, del decreto legislativo 5 aprile 2002,  n.  77, in favore di coloro che hanno prestato servizio civile nel  Corpo  nazionale  dei  vigili del fuoco, e' elevata al venti per cento.  La  riserva  di cui al predetto decreto-legge n. 512 del 1996 opera  in  favore  del  personale  volontario del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco che, alla data di indizione del bando di concorso, sia  iscritto  negli  appositi  elenchi  da  almeno  tre anni e abbia effettuato  non  meno  di  centoventi  giorni  di  servizio.  I posti riservati  ai  sensi del presente comma e non coperti sono attribuiti agli altri aspiranti al reclutamento di cui al comma 1.
 3.  Al  concorso  non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai  pubblici  uffici  o  espulsi  dalle  Forze  armate  e  dai corpi militarmente  organizzati  o  che  hanno  riportato  condanna  a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
 4.  I vincitori delle procedure di reclutamento ammessi al corso di formazione  sono  nominati allievi vigili del fuoco. Si applicano, in quanto  compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova.
 5.  Possono  essere  nominati, a domanda, allievi vigili del fuoco, nell'ambito   delle   vacanze  organiche  disponibili,  e  ammessi  a frequentare  il primo corso di formazione utile, il coniuge e i figli superstiti,  nonche'  il  fratello,  qualora  unico superstite, degli appartenenti  al  Corpo  nazionale  dei  vigili  del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni  riportate  nell'espletamento  delle attivita' istituzionali, purche'  siano  in  possesso dei requisiti di cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 3.
 6.  Le  disposizioni  di  cui al comma 5 si applicano, altresi', al coniuge  e  ai  figli  superstiti, nonche' al fratello, qualora unico superstite,  degli  appartenenti  al  Corpo  nazionale dei vigili del fuoco  deceduti  o  divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto  di  ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali.
 7.  Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17,  comma 3,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste  le  forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al  concorso  di  cui  al  comma  l,  le modalita' di svolgimento del concorso  medesimo,  la composizione della commissione esaminatrice e le modalita' di formazione della graduatoria finale.
 
 
 
 Note all'art. 5:
 - Si  riporta  l'art. 3, comma 6, della 15 maggio 1997,
 n.  127  (Misure  urgenti per lo snellimento dell'attivita'
 amministrativa   e  dei  procedimenti  di  decisione  e  di
 controllo):
 «Art.  3  (Disposizioni  in  materia  di  dichiarazioni
 sostitutive   e   di   semplificazione   delle  domande  di
 ammissione agli impieghi). - 1.-5. (Omissis).
 6.  La  partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche
 amministrazioni  non  e'  soggetta  a limiti di eta', salvo
 deroghe    dettate    da    regolamenti    delle    singole
 amministrazioni  connesse  alla  natura  del  servizio o ad
 oggettive necessita' dell'amministrazione.».
 - Si  riporta l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
 1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
 ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.):
 «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
 regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
 autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
 espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
 materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
 adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
 necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
 I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
 dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
 dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
 del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
 - Si riporta l'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n.
 53   (Modifiche   alle   norme   sullo  stato  giuridico  e
 sull'avanzamento   dei   vicebrigadieri,   dei  graduati  e
 militari  di  truppa  dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
 della guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla
 Polizia  di  Stato,  al Corpo degli agenti di custodia e al
 Corpo forestale dello Stato):
 «Art.  26.  -  1.  Per l'accesso ai ruoli del personale
 della  polizia  di  Stato  e  delle  altre forze di polizia
 indicate  dall'art.  16 della legge 1° aprile 1981, n. 121,
 e'  richiesto  il  possesso  delle  qualita'  morali  e  di
 condotta  stabilite  per  l'ammissione  ai  concorsi  della
 magistratura ordinaria.».
 - Si   riporta   l'art.  18,  del  decreto  legislativo
 8 maggio  2001,  n.  215  (Disposizioni per disciplinare la
 trasformazione  progressiva  dello  strumento  militare  in
 professionale,  a  norma  dell'art. 3, comma 1, della legge
 14 novembre 2000, n. 331):
 «Art.  18  (Riserve  di  posti per i volontari in ferma
 prefissata  e  in  ferma breve). - 1. Nei concorsi relativi
 all'accesso  nelle  carriere  iniziali dei seguenti Corpi e
 nell'Arma  dei  carabinieri,  le  riserve  di  posti  per i
 volontari  di truppa in ferma prefissata e ferma breve sono
 cosi' determinate:
 a) Arma dei carabinieri 70%;
 b) Corpo della guardia di Finanza 70%;
 c) Corpo Militare della Croce Rossa 100%;
 d) Polizia di Stato 45%;
 e) Corpo di Polizia Penitenziaria 60%;
 f) Corpo nazionale dei Vigili del fuoco 45%;
 g) Corpo forestale dello Stato 45%.
 2.  Le  riserve  di posti di cui al comma i non operano
 nei   confronti   del  personale  ammesso  alle  successive
 rafferme biennali di cui all'art. 12, comma 1.
 3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
 del  presente  decreto con uno o piu' regolamenti, adottati
 ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
 n.  400,  e  successive  modificazioni,  sono disciplinati,
 mediante coerenti modifiche al decreto del Presidente della
 Repubblica   2 settembre   1997,  n.  332,  i  criteri  per
 l'applicazione delle riserve di posti di cui al comma 1. «A
 decorrere  dalla  data  di  entrata in vigore del primo dei
 regolamenti  previsti dal presente comma e' abrogato l'art.
 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537].
 4.  Entro  un  anno dalla data di entrata in vigore del
 presente  decreto,  con uno o piu' regolamenti, adottati ai
 sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 28 agosto 1988, n.
 400,  e  successive  modificazioni,  sentita  la Conferenza
 unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto  legislativo
 28 agosto  1997,  n.  281,  e'  disciplinato  l'accesso dei
 volontari  di  truppa in ferma prefissata e in ferma breve,
 congedati senza demerito, nelle carriere iniziali nei Corpi
 di   polizia   municipale   e  provinciale,  attraverso  la
 previsione di riserve dei posti annualmente disponibili.
 5.  Il  Ministro  della  difesa con proprio decreto, da
 emanare  entro  un anno dalla data di entrata in vigore del
 presente   decreto,  disciplina  la  riserva  di  posti  da
 devolvere  ai  volontari  di  truppa  in ferma prefissata e
 ferma breve, congedati senza demerito, in misura pari al 50
 per  cento dei posti annualmente messi a concorso nei ruoli
 civili  del  personale  non  dirigente  del Ministero della
 difesa.
 6. La riserva di cui all'art. 39, comma 15, del decreto
 legislativo  12 maggio  1995,  n.  196,  fermi  restando  i
 diritti   dei   soggetti   aventi   titolo   all'assunzione
 obbligatoria  ai  sensi del decreto legislativo 23 novembre
 1988,  n. 509, e successive modificazioni e integrazioni, e
 della  legge  12 marzo  1999, n. 68, e' elevata al 30% e si
 applica  ai  volontari in ferma breve o in ferma prefissata
 di  durata di cinque anni delle tre forze armate, congedati
 senza  demerito,  anche  al  termine o durante le eventuali
 rafferme  contratte.  I  bandi  di  concorso  o  comunque i
 provvedimenti che prevedano assunzioni di personale emanati
 dalle  amministrazioni,  dalle  aziende, dagli enti e dagli
 istituti  dello  Stato, delle regioni, delle province e dei
 comuni,  debbono  recare  l'attestazione dei predetti posti
 riservati   agli   aventi  diritto.  Tali  amministrazioni,
 aziende,  enti  e  istituti, trasmettono al Ministero della
 difesa   copia   dei  bandi  di  concorso  o  comunque  dei
 provvedimenti   che   prevedono   assunzioni  di  personale
 nonche',  entro  il  mese  di gennaio  di  ciascun anno, il
 prospetto  delle  assunzioni  operate ai sensi del presente
 articolo, nel corso dell'anno precedente. La riserva di cui
 al  presente  comma  non  si cumula con quella prevista dal
 comma 1.
 7.  Qualora  la  riserva  per  i volontari di truppa in
 ferma  prefissata  e  in  ferma  breve  nei concorsi per le
 assunzioni  nelle  carriere  iniziali delle amministrazioni
 indicate   nei  commi  1,  4,  5  e  6  non  possa  operare
 integralmente  o parzialmente, perche' da' luogo a frazioni
 di  posto,  tale frazione si cumula con la riserva relativa
 ad  altri  concorsi  banditi  dalla  stessa amministrazione
 ovvero  ne  e' prevista l'utilizzazione nell'ipotesi in cui
 l'amministrazione  proceda  ad  assunzioni attingendo dalla
 graduatoria degli idonei.».
 - Si  riporta  l'art.  1  del  decreto-legge 1° ottobre
 1996,  n.  512,  convertito, con modificazioni, dalla legge
 28 novembre  1996, n. 609 (Disposizioni urgenti concernenti
 l'incremento  e  il  ripianamento di organico dei ruoli del
 Corpo   nazionale   dei   vigili  del  fuoco  e  misure  di
 razionalizzazione  per  l'impiego del personale nei servizi
 d'istituto):
 «Art.  1  (Incremento e ripianamento degli organici). -
 1.  Per fronteggiare le esigenze del servizio operativo del
 Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco il relativo organico
 e'   aumentato   di   495  unita',  ripartite  nei  profili
 professionali indicati nell'allegata tabella 1 che fa parte
 integrante del presente decreto.
 2. Alla copertura delle vacanze di organico nel profilo
 professionale    di    vigile    del    fuoco   conseguenti
 all'attuazione  del  comma  1  e  per quelle che si rendono
 disponibili  fino  al 31 dicembre 1998 si provvede mediante
 utilizzazione della graduatoria degli idonei del concorso a
 588  posti,  indetto  con decreto del Ministro dell'interno
 20 gennaio  1993,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
 serie  speciale  -  n.  55  del 13 luglio 1993. A tal fine,
 detta graduatoria avra' validita' triennale.
 3.  Per  assicurare la continuita' del reclutamento nel
 profilo  professionale  di  vigile  del fuoco, il Ministero
 dell'interno  e'  autorizzato  a  bandire,  fatte  salve le
 riserve   previste  dalle  disposizioni  vigenti,  pubblici
 concorsi   per  la  copertura  dei  posti  che  si  rendono
 disponibili a decorrere dal 31 dicembre 1998. Tali concorsi
 dovranno  inoltre  prevedere  una  riserva  di  posti, pari
 complessivamente  al  25 per cento dei posti vacanti, per i
 vigili   volontari   in   servizio   presso   gli  appositi
 distaccamenti  e  per  i  vigili  iscritti  nei  quadri del
 personale  volontario  che  alla  data  del  bando  abbiano
 prestato  servizio  per  non meno di sessanta giorni, fermi
 restando  gli  altri  requisiti  previsti  per l'accesso al
 profilo  professionale  di vigile del fuoco. Le graduatorie
 dei  candidati  risultati idonei possono essere utilizzate,
 ai  fini  del reclutamento, per tre anni dall'approvazione.
 In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore dei
 regolamenti  previsti  dall'art.  3,  comma 65, della legge
 24 dicembre 1993, n. 537, una quota pari al 35 per cento di
 detti  posti  e'  riservata ai volontari delle Forze armate
 congedati  senza demerito, sempre che siano in possesso dei
 requisiti previsti per l'assunzione nel Corpo nazionale dei
 vigili del fuoco.
 4.   Per   garantire   l'organizzazione   dei  servizi,
 l'amministrazione  puo'  disporre procedure di mobilita' in
 deroga  ai  tempi  di permanenza nella sede previsti per il
 personale  di  nuova  assunzione  dall'art.  43 del decreto
 legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,   e  successive
 modificazioni.
 5.  Per  assicurare la continuita' del reclutamento nei
 ruoli  dell'area  operativa tecnica del Corpo nazionale dei
 vigili  del fuoco, il Ministero dell'interno e' autorizzato
 a  bandire pubblici concorsi per la copertura dei posti che
 si   rendono   disponibili   a  decorrere  dal  31 dicembre
 dell'anno  successivo  a quello di pubblicazione di ciascun
 bando.  La  graduatoria dei candidati risultati idonei puo'
 essere   utilizzata,   ai   fini   del  reclutamento,  fino
 all'approvazione  della  graduatoria  relativa ai candidati
 del  concorso  successivo  e,  comunque,  per non oltre tre
 anni.
 6.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di entrata in
 vigore  della  legge  di  conversione del presente decreto,
 viene  emanato, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della legge
 23 agosto  1988,  n.  400, il regolamento recante norme sul
 «reclutamento,    sull'avanzamento   e   sull'impiego   del
 personale  volontario  del  Corpo  nazionale dei vigili del
 fuoco»,  in  attuazione dell'art. 13 della legge 8 dicembre
 1970, n. 996.
 7.  I  dirigenti  del ruolo tecnico del Corpo nazionale
 dei   vigili   del  fuoco  possono  essere  destinati  allo
 svolgimento  di funzioni ispettive nell'interesse del Corpo
 nazionale. Le procedure relative sono stabilite con decreto
 del  Ministro  dell'interno,  da  emanarsi  entro  sessanta
 giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
 conversione del presente decreto.».
 - Si riporta l'art. 13 del decreto legislativo 5 aprile
 2002,  n.  77  (Disciplina  del Servizio civile nazionale a
 norma dell'art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64):
 «Art.  13  (Inserimento  nel mondo del lavoro e crediti
 formativi).  -  1. Fermo restando quanto previsto dall'art.
 9,  comma  7, l'Ufficio nazionale, le regioni e le province
 autonome,  nei  limiti delle rispettive competenze, possono
 stipulare  convenzioni con associazioni di imprese private,
 con  associazioni di rappresentanza delle cooperative e con
 altri enti senza finalita' di lucro, al fine di favorire il
 collocamento  nel mercato del lavoro di quanti hanno svolto
 il servizio civile.
 2.   Il   periodo  di  servizio  civile  effettivamente
 prestato,  salvo  quanto  previsto dal comma 4, e' valutato
 nei  pubblici  concorsi con le stesse modalita' e lo stesso
 valore del servizio prestato presso enti pubblici.
 3.  Le  universita'  degli  studi  possono  riconoscere
 crediti  formativi  ai  fini del conseguimento di titoli di
 studio da esse rilasciati, per attivita' formative prestate
 nel  corso del servizio civile, rilevanti per il curriculum
 degli studi.
 4.  A  decorrere  dal  1° gennaio  2006,  nei  concorsi
 relativi  all'accesso  nelle  carriere  iniziali  del Corpo
 nazionale  dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello
 Stato sono determinate riserve di posti nella misura del 10
 per  cento  per  coloro  che hanno svolto per almeno dodici
 mesi  il  servizio  civile nelle attivita' istituzionali di
 detti  Corpi.  A  tal  fine  sono  comunque  fatti  salvi i
 requisiti    di    ammissione    previsti    da    ciascuna
 Amministrazione.
 5.  La  cessazione  anticipata del rapporto di servizio
 civile  comporta  la  decadenza  dai  benefici previsti dal
 presente   articolo,   salva   l'ipotesi   in   cui   detta
 interruzione  avvenga per documentati motivi di salute o di
 forza  maggiore  per  causa  di  servizio  ed  il  servizio
 prestato sia pari ad almeno sei mesi.».
 
 
 
 
 |  | Art. 6. Corso di formazione per allievi vigili del fuoco
 
 1.  Gli  allievi vigili del fuoco frequentano un corso della durata di  dodici  mesi, di cui nove mesi di formazione presso la scuola per la  formazione  di  base  e tre mesi di applicazione pratica presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco o gli altri uffici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
 2.  Durante il corso di cui al comma 1, i frequentatori non possono essere  impiegati  in  servizi  operativi  di  istituto, salvo quelli previsti   dal  relativo  piano  di  studi  e  salvo  che  sussistano eccezionali  esigenze.  Gli  allievi durante il periodo di formazione sono sottoposti a selezione attitudinale per l'assegnazione a servizi che  richiedano  particolare qualificazione. Al termine dello stesso, il  direttore  centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del  fuoco,  del soccorso pubblico e della difesa civile, su proposta del  direttore  della  scuola.  esprime  il  giudizio di idoneita' al servizio di istituto nei confronti degli allievi che abbiano superato l'esame   teorico-pratico.   Gli  allievi  riconosciuti  idonei  sono nominati  vigili  del  fuoco  in prova e avviati all'espletamento del periodo di applicazione pratica.
 3.  L'applicazione  pratica e' svolta con le modalita' previste dal regolamento  di  cui al comma 6. Al termine della stessa i vigili del fuoco in prova conseguono la nomina a vigile del fuoco, sulla base di una  relazione del responsabile del comando o dell'ufficio presso cui sono  applicati.  Essi  prestano  giuramento e sono immessi nel ruolo secondo  la  graduatoria  finale  del periodo di formazione di cui al comma 2.
 4.  I  vigili  del  fuoco in prova sono ammessi a ripetere, per una sola  volta, il periodo di applicazione pratica, su motivata proposta del  funzionario  dirigente  dell'ufficio  o  del  comando  cui  sono applicati.
 5.  I vigili del fuoco in prova, durante il periodo di applicazione pratica  o quando siano utilizzati per le eccezionali esigenze di cui al comma 2, rivestono la qualifica di agente di polizia giudiziaria.
 6.  Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17,  comma  3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite  le modalita' di svolgimento dei periodi di formazione e di applicazione  pratica,  nonche'  i  criteri  per  la formulazione dei giudizi di idoneita'.
 
 
 
 Note all'art. 6:
 - Per  il  testo  dell'art.  17,  comma  3, della legge
 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 5.
 
 
 
 
 |  | Art. 7. Dimissioni dal corso
 
 1. Sono dimessi dal corso:
 a) gli allievi che non superino l'esame teoricopratico al termine del periodo di formazione;
 b) gli  allievi  che  non  siano  riconosciuti idonei al servizio operativo;
 c) gli  allievi  e  i vigili del fuoco in prova che dichiarino di rinunciare al corso;
 d) gli  allievi e i vigili del fuoco in prova che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di sessanta giorni, anche non   consecutivi,  ovvero  novanta  giorni  se  l'assenza  e'  stata determinata da infermita' contratta durante il corso; in quest'ultimo caso  gli allievi e i vigili del fuoco in prova, dopo la riacquistata idoneita'  psico-fisica, sono ammessi, rispettivamente, a partecipare al  primo  corso  successivo  e  a  ripetere,  per una sola volta, il periodo  di applicazione pratica; gli allievi e i vigili del fuoco in prova  di  sesso  femminile,  la  cui assenza oltre trenta giorni sia stata  determinata  da maternita', sono ammessi a ripetere il periodo di  applicazione pratica e a partecipare al primo corso successivo ai periodi  di  assenza  dal  lavoro  previsti  dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri;
 e) i  vigili  del  fuoco  in prova che non superano il periodo di applicazione pratica di cui all'articolo 6, comma 3.
 2. Gli allievi e i vigili del fuoco in prova, inquadrati nei gruppi sportivi  del  Corpo  nazionale  dei  vigili del fuoco e riconosciuti atleti   di   interesse   nazionale   od  olimpico  dalle  rispettive federazioni  o dal CONI, possono essere autorizzati ad assentarsi, in deroga  ai  termini  di  cui  al  comma 1, lettera d), su specifica e motivata richiesta da parte dei predetti organi sportivi.
 3. Sono espulsi dal corso gli allievi e i vigili del fuoco in prova responsabili  di  mancanze  punibili  con  sanzioni disciplinari piu' gravi della sanzione pecuniaria.
 4.  I  provvedimenti  di  dimissione e di espulsione dal corso sono adottati  con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del  soccorso  pubblico  e  della  difesa  civile,  su  proposta  del direttore della scuola.
 5.  La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione.
 |  | Art. 8. Promozioni alle qualifiche superiori
 
 1. Nell'ambito del ruolo dei vigili del fuoco, la promozione da una qualifica  a  quella  superiore  e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine  di  ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto  cinque anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore e  che,  nel  triennio  precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato   una  sanzione  disciplinare  piu'  grave  della  sanzione pecuniaria.
 2.  Il servizio prestato come allievo vigile del fuoco e' computato per intero nella qualifica di vigile del fuoco.
 |  | Art. 9. Attribuzione di uno scatto convenzionale
 ai vigili del fuoco coordinatori
 
 1.  Ai vigili del fuoco coordinatori che abbiano compiuto otto anni di  effettivo  servizio  nella  qualifica  e'  attribuito  uno scatto convenzionale, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
 2.  Lo  scatto  convenzionale  e'  attribuito al personale che, nel biennio  precedente,  non  abbia  riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
 3.  Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio  o  ammesso  ai  riti  alternativi  per  i  delitti  di  cui all'articolo 15,  comma 1, lettere a) e b) della legge 19 marzo 1990, n.  55,  e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare  per  l'applicazione  di  una sanzione disciplinare piu' grave   della   sanzione   pecuniaria,  l'attribuzione  dello  scatto convenzionale   avviene,  anche  con  effetto  retroattivo,  dopo  la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto  dal  comma  2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94  e  95  del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto  degli  impiegati  civili  dello Stato, di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  10 gennaio  1957,  n.  3,  di  seguito denominato: «testo unico».
 4.   Lo   scatto  convenzionale  di  cui  al  presente  articolo e' attribuito  come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai  ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico piu' favorevole previsto dall'articolo 174.
 
 
 
 Nota all'art. 9:
 - Si riporta l'art. 15, comma 1, lettere a) e b), della
 legge  19 marzo  1990,  n.  55  (Nuove  disposizioni per la
 prevenzione  della  delinquenza  di tipo mafioso e di altre
 gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale):
 «Art.  15.  -  1.  Non  possono  essere  candidati alle
 elezioni     regionali,     provinciali,     comunali     e
 circoscrizionali   e  non  possono  comunque  ricoprire  le
 cariche  di  presidente della giunta regionale, assessore e
 consigliere regionale, presidente della giunta provinciale,
 sindaco,  assessore  e  consigliere provinciale e comunale,
 presidente  e  componente  del  consiglio circoscrizionale,
 presidente  e  componente  del consiglio di amministrazione
 dei  consorzi, presidente e componente dei consigli e delle
 giunte    delle    unioni   di   comuni,   consigliere   di
 amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle
 istituzioni  di  cui all'art. 23 della legge 8 giugno 1990,
 n.  142,  amministratore e componente degli organi comunque
 denominati  delle  unita'  sanitarie  locali,  presidente e
 componente degli organi esecutivi delle comunita' montane:
 a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per
 il  delitto  previsto dall'art. 416-bis del codice penale o
 per  il  delitto  di  associazione  finalizzata al traffico
 illecito  di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  di cui
 all'art.  74  del  testo  unico  approvato  con decreto del
 Presidente  della  Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per
 un  delitto  di  cui  all'art.  73  del citato testo unico,
 concernente  la produzione o il traffico di dette sostanze,
 o    per   un   delitto   concernente   la   fabbricazione,
 l'importazione,  l'esportazione,  la  vendita  o  cessione,
 nonche',  nei  casi  in  cui  sia  inflitta  la  pena della
 reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto
 e  la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o
 per   il  delitto  di  favoreggiamento  personale  o  reale
 commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
 b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per
 i  delitti  previsti  dagli  articoli 314  (peculato),  316
 (peculato  mediante  profitto  dell'errore altrui), 316-bis
 (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318
 (corruzione  per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un
 atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in
 atti  giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di
 un pubblico servizio) del codice penale.».
 - Si  riportano  gli  articoli 94  e 95 del decreto del
 Presidente  della  Repubblica  10 gennaio 1957, n. 3 (Testo
 unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli
 impiegati civili dello Stato):
 «Art.   94   (Ammissione   agli   esami  dell'impiegato
 prosciolto da addebiti disciplinari). - L'impiegato escluso
 dall'esame  che  sia  stato  prosciolto  da  ogni  addebito
 disciplinare  o  punito  con la censura e' ammesso al primo
 esame successivo e, qualora riporti una votazione in virtu'
 della   quale   sarebbe   stato   promovibile  se  ottenuta
 nell'esame  originario,  e'  collocato nella graduatoria di
 questo,   tenuto   conto  della  votazione  stessa,  ed  e'
 promosso,  anche  in soprannumero salvo riassorbimento, con
 decorrenza  a  tutti  gli  effetti,  con  esclusione  delle
 competenze  gia'  maturate,  dalla stessa data con la quale
 sarebbe  stata  conferita  la  promozione  in base al detto
 esame.
 L'impiegato  ammesso  all'esame  di  cui  al precedente
 comma,  qualora  non  abbia raggiunto una votazione tale da
 consentirgli  di  essere  promosso nel primo esame ma abbia
 conseguito  una votazione superiore all'ultimo dei promossi
 di   uno   dei   successivi  esami,  viene  iscritto  nella
 graduatoria  nella quale puo' trovare utile collocazione ed
 e'   promosso   con  la  medesima  anzianita'  degli  altri
 impiegati compresi nella graduatoria in cui e' collocato.»
 «Art.   95  (Ammissione  agli  scrutini  dell'impiegato
 prosciolto da addebiti disciplinari). - L'impiegato escluso
 dallo   scrutinio  quando  sia  prosciolto  dagli  addebiti
 dedotti nel procedimento disciplinare, o questo si concluda
 con  l'irrogazione  della  censura,  e'  scrutinato  per la
 promozione.
 Se   il   Consiglio  di  amministrazione  delibera  che
 l'impiegato  scrutinato  sia maggiormente meritevole almeno
 dell'ultimo   promosso  con  lo  scrutinio  originario,  lo
 designa  per  la  promozione,  indicando  il posto che deve
 occupare in graduatoria.
 La promozione e' conferita, anche in soprannumero salvo
 riassorbimento,  con  decorrenza  dalla  stessa  data delle
 promozioni disposte in base allo scrutinio originario.
 Se  durante  il  periodo  di esclusione si siano svolti
 piu'  scrutini  di  promozione ai quali l'impiegato avrebbe
 potuto  essere  sottoposto  il  Consiglio d'amministrazione
 deve  valutare  l'impiegato  per  ciascuno  dei  successivi
 scrutini  e  stabilire  in  quale  di questi avrebbe potuto
 essere  promosso. La data di decorrenza della promozione e'
 quella  dello  scrutinio  per effetto del quale, a giudizio
 del   Consiglio   d'amministrazione,   si   sarebbe  dovuta
 conferire la promozione.».
 
 
 
 
 |  | Art. 10. Articolazione del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto
 
 1.  Il  ruolo  dei capi squadra e dei capi reparto e' articolato in quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
 a) capo squadra;
 b) capo squadra esperto;
 c) capo reparto;
 d) capo reparto esperto.
 |  | Art. 11. Funzioni del personale appartenente al ruolo
 dei capi squadra e dei capi reparto
 
 1.  Ferma  restando l'unitarieta' delle funzioni degli appartenenti alle  qualifiche  di  capo  squadra  e  di  capo  squadra esperto, il personale  appartenente alle qualifiche medesime provvede e controlla gli  interventi  preliminari,  esecutivi, connessi e conseguenti alle attivita'   di  soccorso,  svolge  le  attivita'  di  soccorso  e  di prevenzione  incendi anche attraverso l'utilizzo delle attrezzature e apparecchiature in dotazione; e' responsabile della squadra di cui fa parte    stabilmente    od    occasionalmente;   in   assenza   delle professionalita'   superiori,  valuta  autonomamente  gli  interventi occorrenti,  nonche'  l'impiego  di  risorse e mezzi; su disposizione delle professionalita' superiori e nell'ambito delle norme istitutive del servizio, effettua e coordina le operazioni ove sussistono rischi di  incendio  o  di  altra  natura,  sia pure per aspetti indiretti o collegati  all'attivita'  di  prevenzione,  accertando la rispondenza delle  attivita'  soggette  ai  controlli  alle prescrizioni tecniche antincendi   e   di  sicurezza;  segue  i  programmi  di  formazione, addestramento  e  aggiornamento  tecnico;  nell'ambito dei compiti di istituto,   ove   richiesto,  partecipa  e  coordina  l'attivita'  di addestramento;  partecipa all'attivita' di formazione, di vigilanza e di  prevenzione  incendi;  redige  e sottoscrive rapporti e relazioni sugli interventi effettuati.
 2.  Al  personale  appartenente  alla  qualifica  di  capo  squadra esperto,  oltre  a  quanto  specificato  al  comma 1,  possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze e  attitudini  e  la  responsabilita' dei posti di vigilanza. Il capo squadra  esperto,  nel corso dell'attivita' operativa sostituisce, in caso di assenza o di impedimento, il capo reparto.
 3.  Nell'espletamento dei compiti di istituto g1i appartenenti alle qualifiche  di  capo  reparto  e di capo reparto esperto sono diretti collaboratori   dei   superiori   appartenenti  ai  ruoli  operativi; assicurano l'intervento delle squadre operative e le coordinano nelle attivita'  di  soccorso,  anche recandosi sul posto, assumendone, ove necessario,   la  responsabilita'  operativa  e  ottimizzando,  negli interventi,  risorse  e mezzi; svolgono le attivita' di soccorso e di prevenzione  incendi;  sovrintendono  all'efficienza  di  materiali e mezzi  in  dotazione alle unita' operative e strutture logistiche; su disposizione  delle  professionalita'  superiori  e nell'ambito delle norme  istitutive del servizio, effettuano e coordinano le operazioni ove  sussistono  rischi  di  incendio  o  di  altra natura, anche per aspetti   indiretti   o   collegati   all'attivita'  di  prevenzione, accertando  la rispondenza delle attivita' soggette ai controlli alle prescrizioni  tecniche antincendi e di sicurezza; seguono i programmi di formazione, addestramento e aggiornamento tecnico; nell'ambito dei compiti   di   istituto,  ove  richiesto,  partecipano  e  coordinano l'attivita' di addestramento; partecipano all'attivita' di formazione e  di  vigilanza;  tenuto  conto  dei  rapporti  di  sovraordinazione funzionale,   agli   stessi  possono  essere  attribuiti  compiti  di coordinamento  di  piu'  unita' operative nell'ambito delle direttive superiori  con  piena  responsabilita'  per l'attivita' svolta e, nel corso  dell'attivita'  operative,  possono  sostituire,  in  caso  di assenza o impedimento, il superiore diretto.
 4. Fermi  restando  i  rapporti  di sovraordinazione funzionale, al personale  con  la  qualifica di capo reparto esperto, oltre a quanto specificato  al  comma  3,  puo'  essere  attribuito  il  comando dei distaccamenti,  sotto  la  direzione  del  comandante provinciale dei vigili del fuoco o di un suo delegato.
 |  | Art. 12. Immissione nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto
 
 1.  L'accesso  alla qualifica iniziale del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto avviene:
 a) nel  limite  del  sessanta  per cento dei posti disponibili al 31 dicembre  di  ogni  anno,  mediante  concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata  non  inferiore  a  tre mesi, riservato al personale che, alla predetta data, rivesta la qualifica di vigile del fuoco coordinatore;
 b) nel   limite   del  restante  quaranta  per  cento  dei  posti disponibili  al  31 dicembre  di ogni anno, mediante concorso interno per  titoli,  esame  scritto a contenuto tecnico-pratico e successivo corso  di  formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale del ruolo dei vigili del fuoco che, alla predetta  data,  abbia  compiuto  sei  anni di effettivo servizio nel ruolo  medesimo  e  che, nei sei anni medesimi, abbia frequentato con profitto  i  corsi  di  aggiornamento professionale individuati nella durata,  nei  contenuti, nelle modalita' di svolgimento e nel criteri di ammissione alla frequenza con decreto del Ministro dell'interno.
 2.  Ai  concorsi  di  cui  al  comma  1 e' ammesso il personale, in possesso  dei  requisiti ivi previsti, che, nel biennio precedente la data  di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, non abbia  riportato  una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
 3.  Per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianita'  di  qualifica,  l'anzianita'  di servizio e la maggiore eta'.  Per  la  formazione  della  graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la  qualifica,  l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'.
 4. I  vigili  del fuoco coordinatori ammessi al corso di formazione del  concorso  di  cui  al  comma 1, lettera a), e vincitori anche di quello  di  cui alla lettera b) del medesimo comma, indetti lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria di questo ultimo concorso.
 5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b),  sono  devoluti,  fino  alla data di inizio del relativo corso di formazione  professionale,  ai  partecipanti  del  concorso di cui al comma  1,  lettera  a),  risultati  idonei  in  relazione ai punteggi conseguiti.   Quelli   non  coperti  per  l'ammissione  al  corso  di formazione  professionale  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  sono devoluti,  fino alla data di inizio del relativo corso di formazione, agli idonei al concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma.
 6.  I  frequentatori  che  al  termine dei corsi di cui al comma 1, lettere  a)  e  b),  abbiano  superato  l'esame finale, conseguono la nomina  a  capo  squadra  nell'ordine  determinato  dalla  rispettiva graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e  con  decorrenza  economica  dal  giorno  successivo  alla  data di conclusione  del  corso  medesimo. I vincitori del concorso di cui al comma  1,  lettera a), precedono in ruolo i vincitori del concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma.
 7.  Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17,  comma  3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, le  materie oggetto dell'esame scritto di cui al comma 1, lettera b), le  categorie  dei  titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire  a  ciascuna  di  esse,  la composizione delle commissioni esaminatrici,  nonche'  le  modalita'  di  svolgimento  dei  corsi di formazione  professionale  successivi  ai concorsi e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso.
 
 
 
 Nota all'art. 12:
 - Per  il  testo  dell'art.  17,  comma  3, della legge
 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 5.
 
 
 
 
 |  | Art. 13. Dimissioni dai corsi
 
 1.  E'  dimesso  dai corsi di formazione di cui all'articolo 12, il personale che:
 a) dichiara di rinunciare al corso;
 b) non supera gli esami di fine corso;
 c) e'  stato  per  qualsiasi motivo assente dal corso per piu' di venti  giorni,  anche  se  non  continuativi. Nell'ipotesi di assenza dovuta  ad infermita' contratta durante il corso ovvero ad infermita' dipendente   da   causa  di  servizio,  il  personale  e'  ammesso  a partecipare  di  diritto  al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento  della  sua  idoneita'  psico-fisica  e sempre che nel periodo  precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione al concorso.
 2.  Il  personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di  cui  al  comma 1 e' stata determinata da maternita', e' ammesso a partecipare  al  corrispondente  primo corso successivo ai periodi di assenza  dal  lavoro  previsti  dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
 3. E'  espulso  dal  corso  il personale responsabile di infrazioni punite   con   sanzioni   disciplinari   piu'  gravi  della  sanzione pecuniaria.
 4.  I  provvedimenti  di  dimissione e di espulsione dal corso sono adottati  con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile su proposta del direttore della scuola.
 5.  Il  personale  ammesso  a  ripetere  il  corso  per  infermita' contratta  a  causa  delle  esercitazioni  pratiche  o  per  malattia contratta  per  motivi  di  servizio,  viene  promosso  con la stessa decorrenza,  ai  soli  effetti  giuridici, attribuita agli idonei del corso   dal   quale  e'  stato  dimesso,  collocandosi  nella  stessa graduatoria  nel  posto  che  gli  sarebbe  spettato,  qualora avesse portato a compimento il predetto corso.
 6.  Il  personale  che  non supera il corso permane nella qualifica rivestita senza detrazioni di anzianita' ed e' restituito al servizio di istituto.
 |  | Art. 14. Promozione a capo squadra esperto
 
 1.  La  promozione  alla  qualifica  di  capo  squadra  esperto  e' conferita  a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai capi squadra che,  alla  data  dello  scrutinio,  abbiano  compiuto cinque anni di effettivo  servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio  medesimo,  non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
 |  | Art. 15. Attribuzione di uno scatto convenzionale
 ai capi squadra esperti
 
 1.  Ai  capi  squadra  esperti  che  abbiano  compiuto otto anni di effettivo   servizio   nella   qualifica  e'  attribuito  uno  scatto convenzionale, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
 2.  Lo  scatto  convenzionale  e'  attribuito al personale che, nel biennio  precedente,  non  abbia  riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
 3.  Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio  o  ammesso  ai  riti  alternativi  per  i  delitti  di  cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n.  55,  e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare  per  l'applicazione  di  una sanzione disciplinare piu' grave   della   sanzione   pecuniaria,  l'attribuzione  dello  scatto convenzionale   avviene,  anche  con  effetto  retroattivo,  dopo  la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto  dal  comma  2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del testo unico.
 4.   Lo   scatto  convenzionale  di  cui  al  presente  articolo e' attribuito  come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai  ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico piu' favorevole previsto dall'articolo 174.
 
 
 
 Note all'art. 15:
 - Per  il  testo dell'art. 15, comma 1, lettere a) e b)
 della  legge  19 marzo  1990,  n.  55,  si  veda nelle note
 all'art. 9.
 - Per  il  testo degli articoli 94 e 95 del decreto del
 Presidente  della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si veda
 nelle note all'art. 9.
 
 
 
 
 |  | Art. 16. Promozione a capo reparto
 
 1. La promozione alla qualifica di capo reparto avviene:
 a)  nel  limite  del  sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre  di  ogni  anno,  mediante  concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, al quale sono ammessi i capi squadra esperti  che,  alla  predetta  data,  abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica;
 b) nel   limite   del  restante  quaranta  per  cento  dei  posti disponibili  al  31 dicembre  di ogni anno, mediante concorso interno per  titoli,  esame  scritto a contenuto tecnico-pratico e successivo corso  di  formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale appartenente ai ruolo dei capi squadra e dei capi reparto che, alla predetta data, abbia compiuto quattro anni di  effettivo  servizio  nel  ruolo  medesimo  e che, nel quadriennio medesimo,  abbia  frequentato  con  profitto i corsi di aggiornamento professionale   individuati   nella   durata,  nei  contenuti,  nelle modalita'  di svolgimento e nei criteri di ammissione alla frequenza, con decreto del Ministro dell'interno.
 2.  Ai  concorsi  di  cui  al  comma  1 e' ammesso il personale, in possesso  dei  requisiti ivi previsti, che, nel biennio precedente la data  di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, non abbia  riportato  una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
 3.  Per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianita'  di  qualifica,  l'anzianita'  di servizio e la maggiore eta'.  Per  la  formazione  della  graduatoria del concorso di cui al comma  1, lettera b), a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine la  qualifica,  l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'.
 4.  I  capi  squadra  esperti  ammessi  al  corso di formazione del concorso  di  cui al comma 1, lettera a), e vincitori anche di quello di  cui  alla  lettera b) del medesimo comma, indetti lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria di questo ultimo concorso.
 5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b),  sono  devoluti,  fino  alla data di inizio del relativo corso di formazione  professionale,  ai  partecipanti  del  concorso di cui al comma  1,  lettera  a),  risultati  idonei  in  relazione ai punteggi conseguiti.   Quelli   non  coperti  per  l'ammissione  al  corso  di formazione  professionale  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  sono devoluti,  fino alla data di inizio del relativo corso di formazione, agli idonei al concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma.
 6.  I  frequentatori  che al termine dei corsi di formazione cui al comma 1, lettere a) e b), abbiano superato l'esame finale, conseguono la promozione a capo reparto nell'ordine determinato dalla rispettiva graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e  con  decorrenza  economica  dal  giorno  successivo  alla  data di conclusione  del  corso  medesimo. I vincitori del concorso di cui al comma  1,  lettera a), precedono in ruolo i vincitori del concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma.
 7.  Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17,  comma  3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, le  materie oggetto dell'esame scritto di cui al comma 1, lettera b), le  categorie  dei  titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire  a  ciascuna  di  esse,  la composizione delle commissioni esaminatrici,  nonche'  le  modalita'  di  svolgimento  dei  corsi di formazione  professionale  successivi  ai concorsi e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso.
 8.  Per le dimissioni e l'espulsione dai corsi di formazione di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 13.
 
 
 
 Nota all'art. 16:
 - Per  il  testo  dell'art.  17,  comma  3, della legge
 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 5.
 
 
 
 
 |  | Art. 17. Promozione a capo reparto esperto
 
 1.  La  promozione  alla  qualifica  di  capo  reparto  esperto  e' conferita  a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai capi reparto che,  alla  data  dello  scrutinio,  abbiano  compiuto cinque anni di effettivo  servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio  medesimo,  non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
 |  | Art. 18. Attribuzione di uno scatto convenzionale
 ai capi reparto esperti
 
 1.  Ai  capi  reparto  esperti che abbiano compiuto quattro anni di effettivo   servizio   nella   qualifica  e'  attribuito  uno  scatto convenzionale, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
 2.  Lo  scatto  convenzionale  e'  attribuito al personale che, nel biennio  precedente,  non  abbia  riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
 3.  Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio  o  ammesso  ai  riti  alternativi  per  i  delitti  di  cui all'articolo 15,  comma 1, lettere a) e b) della legge 19 marzo 1990, n.  55,  e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare  per  l'applicazione  di  una sanzione disciplinare piu' grave   della   sanzione   pecuniaria,  l'attribuzione  dello  scatto convenzionale   avviene,  anche  con  effetto  retroattivo,  dopo  la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto  dal  comma  2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del testo unico.
 4.   Lo   scatto  convenzionale  di  cui  al  presente  articolo e' attribuito  come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai  ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico piu' favorevole previsto dall'articolo 174.
 
 
 
 Note all'art. 18:
 - Per  il  testo dell'art. 15, comma 1, lettere a) e b)
 della  legge  19 marzo  1990,  n.  55,  si  veda nelle note
 all'art. 9.
 - Per  il  testo degli articoli 94 e 95 del decreto del
 Presidente  della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si veda
 nelle note all'art. 9.
 
 
 
 
 |  | Art. 19. Articolazione del ruolo degli ispettori
 e dei sostituti direttori antincendi
 
 1. Il ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi e' articolato   in   cinque   qualifiche   che   assumono   le  seguenti denominazioni:
 a) vice ispettore antincendi;
 b) ispettore antincendi;
 c) ispettore antincendi esperto;
 d) sostituto direttore antincendi;
 e) sostituto direttore antincendi capo.
 |  | Art. 20. Funzioni del personale appartenente al ruolo
 degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi
 
 1.  Nell'espletamento  dei compiti di istituto, gli appartenenti al ruolo   degli   ispettori   e   dei  sostituti  direttori  antincendi collaborano  direttamente all'organizzazione dei servizi di soccorso, partecipano alle attivita' di soccorso tecnico urgente, difesa civile e  protezione  civile;  sono  responsabili  di  attivita' a rilevanza interna;    in    relazione   alle   professionalita'   possedute   e all'esperienza  pratica  acquisita,  collaborano con il personale dei ruoli  operativi  per  i  quali  e'  previsto  l'accesso  con  laurea magistrale,  alla  formazione  dei  piani  di  intervento,  redigendo progetti  particolareggiati  delle  unita'  alle quali sono preposti, curandone  l'attuazione;  partecipano  alle  attivita' di prevenzione incendi,  effettuando  gli  esami  dei  progetti e le visite tecniche adeguate  alla  propria  professionalita'; sulla base delle direttive ricevute,  partecipano  ai  lavori  degli  organi  collegiali e delle commissioni   su  materie  connesse  alla  propria  professionalita'; realizzano  progetti  di  fattibilita'  e  svolgono, ove previsto, in relazione    alle    proprie    specifiche    competenze,   attivita' tecnico-ispettive;  collaborano e partecipano alla redazione di atti; svolgono   attivita'   tecniche   ed   eseguono   controlli.  Seguono l'organizzazione   dei   programmi   di   formazione,  addestramento, qualificazione  e  aggiornamento tecnico del personale. Ad esclusione del   personale   appartenente   alla  qualifica  di  vice  ispettore antincendi,  al personale del ruolo puo' essere attribuito il comando dei distaccamenti di particolare rilevanza.
 2.  Ai  sostituti  direttori  antincendi  e  ai sostituti direttori antincendi  capo,  oltre  a  quanto  specificato  al  comma  1,  sono attribuiti    incarichi    specialistici,   richiedenti   particolari conoscenze  e  attitudini.  Essi  realizzano  dettagliati progetti di fattibilita'  e  svolgono,  ove  previsto,  in relazione alle proprie competenze  specialistiche,  attivita' tecnico-ispettive, di studio e di  ricerca  per  la  formulazione  di proposte operative nei diversi settori di attivita'; in caso di assenza o impedimento, sostituiscono il   funzionario   responsabile  del  distretto;  ferme  restando  le disposizioni  concernenti  la  sovraordinazione  funzionale,  possono collaborare  direttamente  con  i  primi  dirigenti, ove richiesto da peculiari  esigenze  organizzative. Ai sostituti direttori antincendi capo, in caso di emergenze di protezione civile, puo' essere affidata la responsabilita' di gruppi operativi di tipo articolato e complesso di   supporto  alle  attivita'  di  soccorso  tecnico  urgente.  Essi predispongono,  su  direttive  di  massima,  l'attuazione di piani di prevenzione,  intervento e ispettivi e possono svolgere, in relazione alla    preparazione   posseduta,   compiti   di   formazione   delle professionalita' funzionalmente sottordinate.
 |  | Art. 21. Nomina a vice ispettore antincendi
 
 1.  La  nomina  alla  qualifica  di  vice  ispettore  antincendi si consegue:
 a) nel  limite  del  cinquanta  per  cento dei posti disponibili, mediante  pubblico  concorso,  per  esami,  consistenti  in una prova scritta  e  un  colloquio,  con facolta' di far precedere le prove di esame da una prova preliminare di carattere generale, mediante idonei test,  il  cui  superamento  costituisce  requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Un sesto dei posti e' riservato  agli  appartenenti  al  ruolo  dei capi squadra e dei capi reparto  in  possesso del prescritto titolo di studio, per i quali si prescinde  dai  limiti  di  eta'.  I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito;
 b) nel  limite  del  cinquanta  per  cento dei posti disponibili, mediante   concorso   interno,  per  titoli  di  servizio  ed  esami, consistenti  in  una  prova  scritta  e in un colloquio, riservato al personale  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco che espleta funzioni  tecnico-operative  in  possesso,  alla  data  del  bando di indizione  del concorso, di un'anzianita' di servizio non inferiore a sette  anni  e  del titolo di studio di cui all'articolo 22, comma 1, lettera d).
 2.  E' ammesso a partecipare al concorso interno di cui al comma 1, lettera  b),  e a fruire della riserva di cui al comma 1, lettera a), il  personale  in  possesso dei requisiti prescritti che, nell'ultimo biennio,  non  abbia  riportato  una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
 3. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1,  lettera  b),  a  parita' di punteggio, prevalgono nell'ordine, la qualifica,  l'anzianita'  di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'.
 4.  Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco,  ammesso  ai corsi conseguenti al superamento dei concorsi  di cui al comma 1, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.
 5.  Possono  essere  nominati,  a  domanda,  allievi vice ispettori antincendi,   nell'ambito  delle  vacanze  organiche  disponibili,  e ammessi  a  frequentare  il  primo  corso  di formazione utile di cui all'articolo 23,   il  coniuge  e  i  figli  superstiti,  nonche'  il fratello,  qualora  unico  superstite,  degli  appartenenti  al Corpo nazionale  dei  vigili  del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili  al  servizio,  per  effetto  di  ferite  o lesioni riportate nell'espletamento  delle  attivita'  istituzionali,  purche' siano in possesso  dei  requisiti  di  cui  all'articolo 22, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 22, comma 4.
 6.  Le  disposizioni  di  cui al comma 5 si applicano, altresi', al coniuge  e  ai  figli  superstiti, nonche' al fratello, qualora unico superstite,  degli  appartenenti  al  Corpo  nazionale dei vigili del fuoco  deceduti  o  divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto  di  ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali.
 7.  Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17,  comma  3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite   le   modalita'   di   svolgimento   dell'eventuale  prova preliminare  e  dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie di  titoli  da  ammettere  a  valutazione,  il  punteggio  massimo da attribuire  a  ciascuna  categoria  di  titoli  e  i  criteri  per la formazione della graduatoria finale.
 
 
 
 Nota all'art. 21:
 - Per  il  testo  dell'art.  17,  comma  3, della legge
 23 agosto 1988, n. 400 si veda nelle note all'art. 5.
 
 
 
 
 |  | Art. 22. Nomina  a  vice ispettore antincendi per concorso pubblico: requisiti di partecipazione, titoli di preferenza e casi di esclusione.
 1.    L'assunzione   dei   vice   ispettori   antincendi   di   cui all'articolo 21,  comma  1,  lettera  a),  avviene  mediante pubblico concorso  al  quale  possono  partecipare  i  cittadini  italiani  in possesso dei seguenti requisiti:
 a) godimento dei diritti politici;
 b) eta'    stabilita    dal   regolamento   adottato   ai   sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
 c)   idoneita'   fisica,  psichica  e  attitudinale  al  servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno,  da  adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 d) diploma   di  istruzione  secondaria  superiore  ad  indirizzo tecnico-scientifico,  che  consente  l'iscrizione  ai  corsi  per  il conseguimento del diploma universitario;
 e) qualita'  morali  e  di  condotta  previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
 f) altri  requisiti  generali  per  la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
 2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno  sono  individuate le tipologie  dei  titoli  di  studio  di  cui  al  comma 1, lettera d), richiesti per la partecipazione al concorso.
 3.  A  parita'  di  merito,  l'appartenenza  al Corpo nazionale dei vigili del fuoco costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.
 4.  Al  concorso  non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai  pubblici  uffici  o  espulsi  dalle  Forze  armate  e  dai corpi militarmente  organizzati  o  che  hanno  riportato  condanna  a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
 5.  I  vincitori  del concorso sono nominati allievi vice ispettori antincendi.   Si  applicano,  in  quanto  compatibili,  gli  istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova.
 
 
 
 Note all'art. 22:
 - Per  il  testo  dell'art.  3,  comma  6  della  legge
 15 maggio 1997, n. 127, si veda nelle note all'art. 5.
 - Per  il  testo  dell'art.  17,  comma  3, della legge
 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 5.
 - Per  il  testo  dell'art.  26 della legge 10 febbraio
 1989, n. 53, si veda nelle note all'art. 5.
 
 
 
 
 |  | Art. 23. Nomina a vice ispettore antincendi per concorso
 pubblico: partecipazione al corso di formazione
 
 1.  Gli  allievi  vice  ispettori  antincendi  frequentano,  presso l'apposita  scuola, un corso della durata di dodici mesi, preordinato alla  loro  formazione  tecnico-professionale.  Durante il corso essi sono sottoposti a selezione attitudinale per l'assegnazione a servizi che richiedono particolare qualificazione.
 2.  Gli  allievi  vice  ispettori  antincendi, che abbiano ottenuto giudizio  di  idoneita'  al  servizio  tecnico-operativo  quali  vice ispettori  antincendi  e abbiano superato gli esami scritti e orali e le  prove  pratiche  di  fine  corso,  sono  nominati  vice ispettori antincendi  in  prova.  Il  giudizio  di  idoneita'  e'  espresso dal dirigente  generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su proposta  del  direttore  centrale per la formazione del Dipartimento dei  vigili  del  fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Essi  prestano  giuramento  e  sono  immessi  nel  ruolo  secondo  la graduatoria finale.
 3.  Gli allievi vice ispettori antincendi durante i primi nove mesi di  corso  non  possono  essere  impiegati in servizio operativo; nel periodo   successivo   possono   esserlo  esclusivamente  a  fine  di addestramento  per  il servizio di vice ispettori antincendi e per un periodo complessivamente non superiore a due mesi.
 4.  I  vice ispettori antincendi in prova sono assegnati ai servizi di  istituto,  per  compiere  un periodo di prova della durata di sei mesi.
 5.  Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17,  comma  3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti  i  programmi,  le modalita' di svolgimento e la durata del corso  di formazione, le modalita' di svolgimento degli esami finali, la  composizione  della  commissione  esaminatrice e i criteri per la formazione della graduatoria finale.
 
 
 
 Nota all'art. 23:
 - Per  il  testo  dell'art.  17,  comma  3, della legge
 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 5.
 
 
 
 
 |  | Art. 24. Nomina a vice ispettore antincendi per concorso
 pubblico: dimissione ed espulsione dal corso di formazione
 
 1.  Sono dimessi dal corso di cui all'articolo 23, gli allievi vice ispettori antincendi che:
 a) non  superano gli esami del corso o non sono dichiarati idonei al servizio tecnico-operativo;
 b) dichiarano di rinunciare al corso;
 c) sono  stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di novanta  giorni anche non consecutivi ovvero di centoventi giorni nel caso  di  assenza  per  infermita'  contratta  durante  il corso, per infermita'  dipendente  da  causa  di  servizio  qualora si tratti di personale  proveniente  da altri ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero per maternita' se si tratta di personale femminile.
 2.  I  vice  ispettori antincendi la cui assenza oltre i centoventi giorni e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso, da  infermita'  dipendente da causa di servizio, ovvero da maternita' se  si  tratta  di personale femminile, sono ammessi a partecipare al primo   corso  successivo  al  riconoscimento  della  loro  idoneita' psico-fisica,  ovvero successivo ai periodi di assenza previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
 3. Sono  espulsi  dal  corso gli allievi responsabili di infrazioni punibili   con   sanzioni  disciplinari  piu'  gravi  della  sanzione pecuniaria.
 4.  I  provvedimenti  di  dimissione e di espulsione dal corso sono adottati  con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del  soccorso  pubblico  e  della  difesa  civile,  su  proposta  del direttore della scuola.
 5.  La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con   l'amministrazione,   salvo  che  non  si  tratti  di  personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
 |  | Art. 25. Nomina a vice ispettore antincendi per concorso
 interno: partecipazione al corso di formazione
 
 1.  I  vincitori del concorso interno di cui all'articolo 21, comma 1,  lettera  b),  sono  ammessi  a frequentare un corso di formazione della   durata   di   sei  mesi,  preordinato  alla  loro  formazione tecnico-professionale,  disciplinato  dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 23, comma 5.
 2.  Il corso di cui al comma 1 puo' essere ripetuto una sola volta. Conseguono  l'idoneita' per la nomina a vice ispettore antincendi gli allievi  che abbiano superato gli esami finali del corso. Gli allievi che non abbiano superato i predetti esami sono restituiti al servizio di istituto e sono ammessi alla frequenza del corso successivo.
 3.  Sono  dimessi  dal  corso  gli allievi che per qualsiasi motivo superino i sessanta giorni di assenza.
 4.  Si  applicano,  in  quanto  compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 24.
 |  | Art. 26. Promozione a ispettore antincendi
 
 1.   La  promozione  alla  qualifica  di  ispettore  antincendi  e' conferita  a  ruolo  aperto,  secondo  l'ordine  di  ruolo,  ai  vice ispettori antincendi che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto due  anni  di effettivo servizio nella qualifica, oltre al periodo di frequenza  del  corso  di  formazione di cui agli articoli 23 e 25, e che,  nel  biennio  precedente  lo  scrutinio  medesimo,  non abbiano riportato   una  sanzione  disciplinare  piu'  grave  della  sanzione pecuniaria.
 |  | Art. 27. Promozione a ispettore antincendi esperto
 
 1.  La promozione alla qualifica di ispettore antincendi esperto e' conferita  a  ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori antincendi  che,  alla  data  dello scrutinio, abbiano compiuto sette anni  di  effettivo  servizio  nella  qualifica  e  che, nel triennio precedente  lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
 |  | Art. 28. Attribuzione di uno scatto convenzionale
 agli ispettori antincendi esperti
 
 1. Agli ispettori antincendi esperti che abbiano maturato otto anni di  effettivo  servizio  nella  qualifica  e'  attribuito  uno scatto convenzionale, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
 2.  Lo  scatto  convenzionale  e'  attribuito al personale che, nel biennio  precedente,  non  abbia  riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
 3.  Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio  o  ammesso  ai  riti  alternativi  per  i  delitti  di  cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n.  55,  e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare  per  l'applicazione  di  una sanzione disciplinare piu' grave   della   sanzione   pecuniaria,  l'attribuzione  dello  scatto convenzionale   avviene,  anche  con  effetto  retroattivo,  dopo  la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto  dal  comma  2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del testo unico.
 4.   Lo   scatto  convenzionale  di  cui  al  presente  articolo e' attribuito  come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai  ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico piu' favorevole previsto dall'articolo 174.
 
 
 
 Note all'art. 28:
 - Per  il  testo dell'art. 15, comma 1, lettere a) e b)
 della  legge  19 marzo  1990,  n.  55,  si  veda nelle note
 all'art. 9.
 - Per  il  testo degli articoli 94 e 95 del decreto del
 Presidente  della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si veda
 nelle note all'art. 9.
 
 
 
 
 |  | Art. 29. Promozione a sostituto direttore antincendi
 
 1.  La  promozione alla qualifica di sostituto direttore antincendi si  consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno,  mediante  concorso  interno  per esami e titoli, al quale sono ammessi  gli  ispettori  antincendi  esperti che, alla predetta data, abbiano  compiuto  otto  anni di effettivo servizio nella qualifica e che,  nel  triennio precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione  delle  domande,  non  abbiano  riportato  una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
 2. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1  a  parita'  di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'.
 3.  Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17,  comma  3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento del concorso di cui al comma 1, la  composizione  della  commissione esaminatrice, le materie oggetto dell'esame,  le  categorie  di  titoli da ammettere a valutazione, il punteggio  massimo  da  attribuire a ciascuna categoria di titoli e i criteri per la formazione della graduatoria finale.
 
 
 
 Nota all'art. 29:
 - Per  il  testo  dell'art.  17,  comma  3, della legge
 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 5.
 
 
 
 
 |  | Art. 30. Promozione a sostituto direttore antincendi capo
 
 1.  La  promozione alla qualifica di sostituto direttore antincendi capo  e'  conferita,  a  ruolo  aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai sostituti  direttori  antincendi  che,  alla  data  dello  scrutinio, abbiano  compiuto  otto  anni di effettivo servizio nella qualifica e che,  nel  triennio  precedente  lo  scrutinio  medesimo, non abbiano riportato   una  sanzione  disciplinare  piu'  grave  della  sanzione pecuniaria.
 |  | Art. 31. Sostituto direttore antincendi capo «esperto»
 
 1. Ai sostituti direttori antincendi capo che abbiano maturato otto anni  di  effettivo servizio nella qualifica e' attribuito uno scatto convenzionale,  fatto  salvo quanto previsto dal comma 3. Essi, ferma restando   la   qualifica   rivestita,  assumono  contestualmente  la denominazione di «esperto».
 2. I sostituti direttori antincendi capo esperti, ferme restando le disposizioni concernenti la sovraordinazione funzionale e le funzioni gia'  specificate  all'articolo 20,  collaborano  direttamente  con i primi   dirigenti.   Ad   essi  sono  altresi'  attribuiti  incarichi specialistici,  richiedenti elevate conoscenze e attitudini e possono essere  assegnati  l'incarico  di  responsabile  di un distretto e di altri  uffici  individuati  con decreto del capo del Dipartimento dei vigili  del  fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della difesa civile, nonche'  ulteriori  funzioni  di  particolari  rilevanza.  In caso di emergenze   di  protezione  civile,  puo'  essere  affidata  loro  la responsabilita' di gruppi operativi di tipo articolato.
 3.  La denominazione aggiuntiva e lo scatto convenzionale di cui al comma  1  sono  attribuiti al personale che, nel triennio precedente, non  abbia  riportato  una  sanzione  disciplinare  piu'  grave della sanzione pecuniaria.
 4.  Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio  o  ammesso  ai  riti  alternativi  per  i  delitti  di  cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n.  55,  e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare  per  l'applicazione  di  una sanzione disciplinare piu' grave  della  sanzione pecuniaria, l'attribuzione della denominazione aggiuntiva  e  dello  scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo,  dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo   restando  quanto  previsto  dal  comma  3.  Si  applicano  le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del testo unico.
 5.   Lo   scatto  convenzionale  di  cui  al  presente  articolo e' attribuito  come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai  ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico piu' favorevole previsto dall'articolo 174.
 
 
 
 Note all'art. 31:
 - Per  il  testo dell'art. 15, comma 1, lettere a) e b)
 della  legge  19 marzo  1990,  n.  55,  si  veda nelle note
 all'art. 9.
 - Per  il  testo degli articoli 94 e 95 del decreto del
 Presidente  della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si veda
 nelle note all'art. 9.
 
 
 
 
 |  | Art. 32. Conferimento delle promozioni per merito straordinario
 
 1. La promozione alla qualifica superiore puo' essere conferita per merito  straordinario  al  personale  dei ruoli di cui all'articolo 1 che,   nell'esercizio  delle  loro  funzioni,  al  fine  di  tutelare l'incolumita'  delle persone, abbia corso grave ed effettivo pericolo di  vita  ovvero,  nel  portare a compimento attivita' di eccezionale rilevanza,  abbia  messo in luce eccezionali capacita' professionali, dimostrando   di   poter  adempiere  alle  funzioni  della  qualifica superiore.
 2.  Al  personale delle qualifiche apicali di ciascun ruolo, che si trovi nelle condizioni di cui al comma 1, possono essere attribuiti o il trattamento economico della qualifica iniziale del ruolo superiore o,  se  piu'  favorevoli,  tre  scatti  convenzionali previsti per la qualifica di appartenenza.
 |  | Art. 33. Decorrenza delle promozioni per merito straordinario
 
 1.  Le promozioni per merito straordinario decorrono dalla data del verificarsi  del  fatto  e  vengono  conferite anche in soprannumero, riassorbibile con le vacanze ordinarie delle dotazioni organiche.
 2.  Le promozioni per merito straordinario possono essere conferite anche a coloro i quali siano deceduti nel corso o in seguito ai fatti che  hanno  dato luogo alla proposta di promozione, con la decorrenza prevista dal comma 1.
 3. La proposta di promozione per merito straordinario e' formulata, non  oltre  sei  mesi  dal  verificarsi  dei  fatti,  dal  comandante provinciale  o  dal  dirigente dell'ufficio. Il capo del Dipartimento dei  vigili  del  fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, esaminata  la proposta e sentito il dirigente generale-capo del Corpo nazionale    dei    vigili   del   fuoco,   sottopone   la   medesima all'approvazione del Ministro.
 4. Un'ulteriore promozione per merito straordinario non puo' essere conferita se non siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente. In tale   caso,   qualora   si   verifichino   le   condizioni  previste dall'articolo 32, al personale interessato possono essere attribuiti, o  il  trattamento  economico  della  qualifica  iniziale  del  ruolo superiore  o,  se  piu' favorevoli, tre scatti convenzionali previsti per la qualifica di appartenenza.
 |  | Art. 34. Ambito di applicazione
 
 1.  La definizione degli aspetti economici e di determinati aspetti giuridici  del  rapporto di impiego del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco avviene attraverso un apposito procedimento negoziale, nell'ambito del comparto autonomo di negoziazione denominato "vigili del fuoco e soccorso pubblico".
 2.  Il  procedimento  negoziale  di  cui al comma 1 si conclude con l'emanazione  di  un  decreto del Presidente della Repubblica, la cui disciplina  ha  durata  quadriennale  per  gli  aspetti  giuridici  e biennale per quelli economici.
 3.  Nei  casi  in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego rinviano alla contrattazione collettiva e si verte in materie diverse da  quelle  indicate  nell'articolo  36  e  non  disciplinate  per il personale  non  direttivo  e non dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili  del fuoco da particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale   si   provvede,   sentite   le   organizzazioni  sindacali rappresentative,  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica, da adottare  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,  n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  per  la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze.
 
 
 
 Nota all'art. 34:
 - Per  il  testo  dell'art.  17,  comma  3, della legge
 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 5.
 
 
 
 
 |  | Art. 35. Delegazioni negoziali
 
 1.  Il  procedimento  negoziale  intercorre  tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede,  e  dai  Ministri  dell'interno  e  dell'economia  e  delle finanze,  o  dai  Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e una  delegazione  delle  organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale  dei  vigili del fuoco individuate con decreto del Ministro per  la  funzione  pubblica, in conformita' alle disposizioni vigenti per   il   pubblico   impiego   in   materia  di  accertamento  della rappresentativita'   sindacale,   misurata  tenendo  conto  del  dato associativo  e  del  dato  elettorale; le modalita' di espressione di quest'ultimo,   le   relative  forme  di  rappresentanza  e  le  loro attribuzioni  sono  definite,  tra  le  suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale con apposito accordo recepito con il decreto del Presidente  della  Repubblica  di  cui  all'articolo 34,  comma 2, in attesa  della  cui  entrata  in vigore il decreto del Ministro per la funzione pubblica tiene conto del solo dato associativo.
 |  | Art. 36. Materie di negoziazione
 
 1. Formano oggetto del procedimento negoziale:
 a)  il  trattamento  economico  fondamentale  e  accessorio,  ivi compreso   quello   di   lavoro   straordinario,   secondo  parametri appositamente  definiti  in  tale sede che ne assicurino, nell'ambito delle  risorse  stanziate dalle leggi finanziarie per corrispondere i miglioramenti  retributivi  al personale statale di diritto pubblico, sviluppi omogenei e proporzionati;
 b)  il  trattamento  economico di missione e di trasferimento e i buoni pasto;
 c)  il  trattamento  di  fine  rapporto e le forme pensionistiche complementari;
 d) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale, i criteri di articolazione dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, dei turni diurni e notturni e delle turnazioni particolari;
 e) i criteri per la mobilita' a domanda;
 f)  le  linee  di indirizzo di impiego del personale in attivita' atipiche;
 g) la reperibilita';
 h) il congedo ordinario e straordinario;
 i) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
 l) i permessi brevi per esigenze personali;
 m) il patrocinio legale e la tutela assicurativa;
 n)  le  linee  di  indirizzo  per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro  e  per  la  gestione  delle attivita' socio-assistenziali del personale;
 o) gli istituti e le materie di partecipazione sindacale;
 p) le procedure di raffreddamento dei conflitti;
 q) le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali;
 r)  la  struttura  degli  accordi  negoziali  e  i rapporti tra i diversi livelli.
 2.  L'ipotesi  di  accordo  di  cui  all'articolo 37, comma 1, puo' prevedere,   in  caso  di  vacanza  contrattuale,  l'attribuzione  di elementi retributivi provvisori percentualmente correlati al tasso di inflazione  programmato,  secondo le regole generali stabilite per il pubblico impiego.
 |  | Art. 37. Procedura di negoziazione
 
 1.  La  procedura negoziale e' avviata dal Ministro per la funzione pubblica  almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui all'articolo  34,  comma 2. Le trattattive si svolgono tra i soggetti di  cui  all'articolo  35  e  si  concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi di accordo.
 2.  La  delegazione  di  parte  pubblica,  prima  di procedere alla sottoscrizione  dell'ipotesi  di  accordo, verifica, sulla base della rappresentativita'  accertata  per  l'ammissione  alle  trattative ai sensi  dell'articolo  35,  che  le  organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi rappresentino piu' del cinquanta per cento come media tra il  dato  associativo e il dato elettorale, ovvero almeno il sessanta per cento del dato elettorale.
 3.  Le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri che compongono la delegazione  di  parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.
 4.  L'ipotesi  di  accordo  e'  corredata  da  prospetti contenenti l'individuazione  del  personale  interessato,  i costi unitari e gli oneri  riflessi del trattamento economico, nonche' la quantificazione complessiva della spesa, diretta e indiretta, con l'indicazione della copertura  finanziaria complessiva per l'intero periodo di validita'. L'ipotesi di accordo non puo' in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente,  anche  a  carico  di esercizi successivi, impegni di spesa   eccedenti  rispetto  a  quanto  stabilito  nel  documento  di programmazione  economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria, nonche' nel bilancio.
 5.   Il   Consiglio  dei  Ministri,  entro  quindici  giorni  dalla sottoscrizione  dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilita' finanziarie ed esaminate le eventuali osservazioni di cui al comma 3, approva  l'ipotesi  di  accordo  e  il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica, prescindendo dal parere del Consiglio di Stato.  Nel  caso  in  cui  l'accordo  non sia definito entro novanta giorni  dall'inizio delle procedure, il Governo riferisce alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.
 6.  Lo  schema  di  decreto  che  recepisce  l'ipotesi  di accordo, unitamente  alla  documentazione di cui al comma 4, e' trasmesso alla Corte dei conti, ai fini della certificazione dell'attendibilita' dei costi  quantificati  e della loro compatibilita' con gli strumenti di programmazione  e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto  l978,  n. 468, e successive modificazioni. La Corte dei conti delibera  entro  quindici  giorni  dalla trasmissione dello schema di decreto,  decorsi  i  quali  la  certificazione si intende effettuata positivamente.  Si  applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei  commi  6  e  7 dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165.
 
 
 
 Note all'art. 37:
 - Si riporta l'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978, n.
 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello
 Stato in materia di bilancio):
 «Art.  1-bis (Strumenti di programmazione finanziaria e
 di  bilancio).  -  1.  La  impostazione delle previsioni di
 entrata  e di spesa del bilancio dello Stato e' ispirata al
 metodo  della  programmazione  finanziaria.  A  tal fine il
 Governo presenta alle Camere:
 a) entro  il 30 giugno il documento di programmazione
 economico-finanziaria,  che viene, altresi', trasmesso alle
 regioni;
 b) entro  il  30 settembre  il  disegno  di  legge di
 approvazione   del   bilancio   annuale   e   del  bilancio
 pluriennale  a  legislazione  vigente,  il disegno di legge
 finanziaria, la relazione previsionale e programmatica e il
 bilancio  pluriennale  programmatico che vengono, altresi',
 trasmessi alle regioni;
 c) entro  il 15 novembre i disegni di legge collegati
 alla manovra di finanza pubblica.
 2.  La  Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8 del
 decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n.  281, esprime il
 proprio  parere  sui  documenti  di cui alla lettera a) del
 comma  1,  entro il 15 luglio, e di cui alla lettera b) del
 medesimo  comma,  entro  il  15  ottobre,  e lo comunica al
 Governo ed al Parlamento.».
 - Si  riporta  l'art.  47,  commi  6  e  7  del decreto
 legislativo   30 marzo   2001,   n.   165  (Norme  generali
 sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
 amministrazioni pubbliche):
 «6.  Se  la certificazione della Corte dei conti non e'
 positiva,  l'ARAN,  sentito  il  comitato  di  settore o il
 Presidente del Consiglio dei Ministri, assume le iniziative
 necessarie   per  adeguare  la  quantificazione  dei  costi
 contrattuali  ai fini della certificazione, ovvero, qualora
 non   lo   ritenga  possibile,  convoca  le  organizzazioni
 sindacali  ai  fini  della  riapertura delle trattative. Le
 iniziative  assunte  dall'ARAN  in seguito alla valutazione
 espressa  dalla  Corte  dei  conti sono comunicate, in ogni
 caso,  al  Governo  ed  alla  Corte  dei  conti,  la  quale
 riferisce  al  Parlamento  sulla definitiva quantificazione
 dei  costi contrattuali, sulla loro copertura finanziaria e
 sulla    loro   compatibilita'   con   gli   strumenti   di
 programmazione e di bilancio.
 7.  In  ogni  caso, la procedura di certificazione deve
 concludersi  entro quaranta giorni dall'ipotesi di accordo,
 decorsi  i  quali  il  Presidente  dell'ARAN  ha mandato di
 sottoscrivere   definitivamente  il  contratto  collettivo,
 salvo  che  non  si  renda  necessaria  la riapertura delle
 trattative ai sensi del comma precedente.».
 
 
 
 
 |  | Art. 38. Accordi integrativi nazionali e accordi decentrati
 
 1. Nei limiti, per le materie, per la durata e secondo le procedure negoziali  fissate  dal  decreto  di  cui  all'articolo 34,  comma 2, possono   essere  conclusi  accordi  integrativi  nazionali  tra  una delegazione  di parte pubblica presieduta dal Ministro dell'interno o da  un  suo delegato e da una delegazione composta dai rappresentanti delle  organizzazioni  sindacali  firmatarie  dell'ipotesi di accordo quadriennale di cui all'articolo 37, comma 1.
 2. Nei limiti, per le materie, per la durata e secondo le procedure negoziali  fissate  dal decreto di cui all'articolo 34, comma 2, sono conclusi  accordi  decentrati a livello centrale e periferico tra una delegazione di parte pubblica presieduta rispettivamente dal capo del Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del soccorso pubblico e della difesa  civile  o  da  un  suo  delegato  e dai titolari degli uffici periferici   interessati   e   una   delegazione  sindacale  composta dall'organismo di rappresentanza unitaria del personale interessato e dai   rappresentanti   delle   organizzazioni   sindacali  firmatarie dell'ipotesi di accordo quadriennale di cui all'articolo 37, comma 1. Le  trattative  si svolgono in un'unica sessione negoziale, salvo per le  materie  che  per  loro  natura  richiedono tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche.
 3.  Le  delegazioni  di  parte  pubblica  non possono sottoscrivere accordi integrativi nazionali e accordi decentrati in contrasto con i vincoli risultanti dal decreto di cui all'articolo 34, comma 2, o che comportino  oneri  non  previsti  negli  strumenti  di programmazione annuale  e pluriennale. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
 |  | Art. 39. Istituzione e articolazione dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti
 
 1. Sono istituiti i seguenti ruoli dei direttivi e dei dirigenti:
 a) ruolo dei direttivi;
 b) ruolo dei dirigenti.
 2. Il ruolo dei direttivi e' articolato nelle seguenti qualifiche:
 a) vice  direttore,  limitatamente  alla  frequenza  del corso di formazione;
 b) direttore;
 c) direttore-vicedirigente.
 3. Il ruolo dei dirigenti e' articolato nelle seguenti qualifiche:
 a) primo dirigente;
 b) dirigente superiore;
 c) dirigente generale.
 4.  La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui   al  presente  articolo e'  determinata  come  segue:  dirigenti generali,  dirigenti  superiori,  primi  dirigenti  e  direttivi.  Al dirigente  generale-capo  del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' riconosciuta,  altresi', una posizione di sovraordinazione funzionale nei confronti degli altri dirigenti generali del Corpo.
 5. La dotazione organica dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti e' fissata nella tabella A allegata al presente decreto.
 |  | Art. 40. Funzioni del personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti
 
 1.  Il  personale  direttivo  e  dirigente  di  cui all'articolo 39 esercita,   anche   in   relazione   alla   specifica  qualificazione professionale,  le  funzioni  inerenti  ai  compiti istituzionali del Corpo   nazionale   dei   vigili   del   fuoco   implicanti  autonoma responsabilita'  decisionale  e  rilevante  professionalita' e quelle agli  stessi attribuite dalle disposizioni vigenti, secondo i livelli di   responsabilita'  e  gli  ambiti  di  competenza  correlati  alla qualifica  ricoperta. I funzionari direttivi e i primi dirigenti, con esclusione   di   quelli   che  assolvono  l'incarico  di  comandante provinciale dei vigili del fuoco, rivestono la qualifica di ufficiale di  polizia  giudiziaria,  limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.
 2.  I  funzionari del ruolo dei direttivi esercitano le funzioni di cui  al  comma  1, partecipando all'attivita' dei dirigenti; svolgono funzioni  di  direzione  di  uffici  non  riservati ai dirigenti e di distretti,  nonche'  funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo di   piu'   unita'   organiche  nell'ufficio  dirigenziale  cui  sono assegnati, con piena responsabilita' per le direttive impartite e per i  risultati conseguiti e diretta responsabilita' degli atti, anche a rilevanza esterna, delegati dal dirigente; partecipano alle attivita' di  soccorso  tecnico  urgente  e,  ove  necessario,  ne  assumono la direzione;  nell'attivita'  di soccorso e di difesa civile propongono piani  di intervento ed effettuano con piena autonomia gli interventi nell'area  di  competenza  anche con compiti di protezione civile; in caso  di emergenze di protezione civile, puo' essere affidata loro la responsabilita'  di  gruppi operativi di tipo articolato e complesso; possono  essere  delegati  al rilascio del certificato di prevenzione incendi,  in  relazione  al  grado  di  complessita' e alla specifica competenza tecnica; svolgono attivita' di studio e di ricerca o anche attivita'  ispettive o di valutazione e specialistiche di particolare rilevanza  nel  settore  di propria competenza; predispongono piani e studi di fattibilita', verificandone l'attuazione dei risultati e dei costi;   svolgono,  in  relazione  alla  professionalita'  posseduta, compiti  di istruzione e formazione del personale del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco.  Al personale appartenente alla qualifica di direttore-vicedirigente   i  dirigenti  delle  strutture  centrali  e periferiche   possono   delegare   l'esercizio   di  alcune  funzioni dirigenziali;  in relazione agli incarichi di livello dirigenziale di cui   all'articolo 68,   esso  assicura  le  funzioni  vicarie  e  la provvisoria   sostituzione  del  dirigente,  in  caso  di  assenza  o impedimento, e puo' essere incaricato della reggenza, in attesa della nomina del titolare.
 3.  I  primi  dirigenti  e i dirigenti superiori, nell'espletamento degli  incarichi rispettivamente individuati nella tabella B allegata al   presente   decreto,   adottano  i  provvedimenti  relativi  alla organizzazione  interna degli uffici cui sono preposti per assicurare la  funzionalita'  e  il  massimo  grado  di  efficienza dei servizi; adottano  i  provvedimenti  e le iniziative connessi all'espletamento dei  servizi  di istituto nell'ambito degli uffici cui sono preposti; dirigono  le attivita' di soccorso tecnico urgente, protezione civile e   difesa   civile,   anche   in   relazione   a   quanto  stabilito dall'articolo 24   della   legge   27 dicembre   1941,   n.  1570,  e dall'articolo 12  della  legge  13 maggio  1961,  n.  469; esercitano compiti   di   direzione,  indirizzo  e  coordinamento  delle  minori articolazioni  di  servizio,  anche  territoriali,  poste  alle  loro dipendenze.  In  particolare,  i comandanti provinciali rilasciano il certificato di prevenzione incendi.
 4.  I  dirigenti  svolgono  anche funzioni ispettive e, quando sono preposti   agli   uffici   o   istituti   di   istruzione,  hanno  la responsabilita'      dell'istruzione,      della     formazione     e dell'addestramento  del personale dipendente. I dirigenti preposti ad aree  con  funzioni di studio e ricerca svolgono, altresi', attivita' dirette  alla  normazione  tecnica  nazionale e internazionale per la sicurezza  dei  prodotti  in  caso  di incendio, alla sperimentazione e omologazione  degli  stessi  e alla relativa vigilanza. I dirigenti preposti  ad  uffici  aventi  autonomia  amministrativa  esercitano i poteri  di  spesa  nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma.
 5.  Spetta  in  ogni  caso  al capo del Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso pubblico e della difesa civile e ai titolari di uffici  di  livello  dirigenziale generale la potesta' di stabilire i criteri  generali  e  gli  indirizzi  per  l'esercizio delle funzioni nell'ambito  degli  uffici  posti  alle  loro  dipendenze, nonche' il potere di revoca, di annullamento e di intervento sostitutivo in caso di  inerzia  o  di grave ritardo, in conformita' alle disposizioni in materia  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.  I  poteri  di revoca, di annullamento e di intervento sostitutivo  in  caso  di  inerzia  o  di  grave  ritardo  competono, altresi', ai comandanti provinciali dei vigili del fuoco.
 6.  I  dirigenti generali sono titolari degli incarichi di funzione indicati nella tabella B.
 
 
 
 Note all'art. 40:
 - Si riporta l'art. 24 della legge 27 dicembre 1941, n.
 1570   (Nuove   norme   per  l'organizzazione  dei  servizi
 antincendi):
 «Art.  24.  -  Il  servizio di estinzione incendi e dei
 soccorsi tecnici importa l'applicazione delle norme vigenti
 in   materia   e   l'adozione  dei  provvedimenti  all'uopo
 necessari   ed   e'   esercitato  a  giudizio  e  sotto  la
 responsabilita' del comandante dei reparti di soccorso.
 I   comandanti   delle   Forze  armate  e  di  polizia,
 eventualmente   intervenuti  sul  luogo  del  sinistro  per
 mantenere  l'ordine  pubblico, debbono agire in conformita'
 delle  disposizioni  di  carattere  tecnico impartire dallo
 stesso comandante.».
 - Si  riporta  l'art. 12 della legge 13 maggio 1961, n.
 469   (Ordinamento  dei  servizi  antincendi  e  del  Corpo
 nazionale   dei  vigili  del  fuoco  e  stato  giuridico  e
 trattamento  economico  del  personale  dei  sottufficiali,
 vigili  scelti  e vigili del Corpo nazionale dei vigili del
 fuoco):
 «Art. 12. - I comandi provinciali:
 a) hanno    la    diretta    responsabilita'    della
 organizzazione   dei  servizi  antincendi  e  dei  concorsi
 tecnici in genere della rispettiva provincia;
 b) rispondono    del    funzionamento   del   Comando
 provinciale  cui  sono  preposti  e  della  disciplina  del
 dipendente personale;
 c) adottano   i   provvedimenti   disciplinari   loro
 deferiti  dal regolamento di disciplina del Corpo nazionale
 dei vigili del fuoco;
 d) provvedono,  in  qualita'  di funzionari delegati,
 alla  gestione del Comando provinciale in conformita' delle
 norme       stabilite       dall'apposito       regolamento
 amministrativo-contabile;
 e) dispongono  le  visite  ed  i  controlli ai locali
 adibiti  a  depositi  ed  industrie  pericolosi prima della
 concessione  della  licenza  di  esercizio  da  parte delle
 autorita'  competenti  nonche'  le visite ed i controlli ai
 locali adibiti a pubblici spettacoli;
 f) provvedono  al  controllo periodico sullo stato di
 manutenzione  delle  bocche  da  incendio  e degli impianti
 aventi,  comunque,  attinenza  con  la prevenzione incendi,
 nonche' al controllo della osservanza delle disposizioni in
 materia di prevenzione degli incendi;
 g) fanno   parte,   come   membri  di  diritto  delle
 Commissioni edilizie comunali;
 h) formulano  al  Ministero dell'interno proposte per
 la istituzione di distaccamenti e posti di vigilanza;
 i) propongono   al   Ministero   dell'interno   quali
 stabilimenti  industriali,  depositi e simili debbano avere
 servizi   propri  di  prevenzione  e  di  estinzione  degli
 incendi,  ed  esercitano  la  vigilanza  ed il controllo su
 detti  servizi  al  fine  di assicurarne l'efficienza ed il
 normale funzionamento;
 l) curano   la  preparazione  tecnica  delle  squadre
 antincendi  delle  ditte comunque tenute all'istituzione di
 un  proprio  servizio  di  prevenzione  ed estinzione degli
 incendi.».
 
 
 
 
 |  | Art. 41. Accesso al ruolo dei direttivi
 
 1.  L'accesso  alla  qualifica  iniziale  del  ruolo  dei direttivi avviene  mediante  pubblico  concorso  per esami, con facolta' di far precedere  le  prove  di  esame  da  forme  di  preselezione,  il cui superamento   costituisce  requisito  essenziale  per  la  successiva partecipazione  al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
 a) godimento dei diritti politici;
 b) eta'    stabilita    dal   regolamento   adottato   ai   sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
 c) idoneita'   fisica,   psichica   e  attitudinale  al  servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno,  da  adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 d) laurea  magistrale  in  ingegneria o architettura, fatta salva l'eventuale   diversa  denominazione  in  sede  di  applicazione  del regolamento  concernente  l'autonomia didattica degli atenei adottato con  decreto  del  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  22 ottobre  2004,  n.  270,  in attuazione dell'articolo 17, comma   95,   della   legge  15 maggio  1997,  n.  127;  abilitazione all'esercizio  della professione. In relazione a particolari esigenze dell'amministrazione,  puo'  essere  richiesto  nel bando di concorso anche il possesso di diplomi di specializzazione;
 e)  qualita'  morali  e  di  condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
 f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
 2.  Sono fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso di cui al comma 1,   i   diplomi   di  laurea  specialistica  in  ingegneria  e architettura  rilasciati  in  sede  di  attuazione  del  decreto  del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3 novembre 1999,  n.  509,  ovvero secondo l'ordinamento didattico vigente prima del  suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative.
 3.  Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17,  comma  3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste  le  forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al  concorso  di  cui  al  comma  1,  le modalita' di svolgimento del concorso  medesimo,  le  prove di esame, scritte e orali, le prime in numero  non  inferiore  a  due,  la  composizione  della  commissione esaminatrice  e  i  criteri  di formazione della graduatoria finale e sono individuati i diplomi di specializzazione, i titoli di dottorato di  ricerca e gli altri titoli valutabili, a parita' di punteggio, ai fini della formazione della graduatoria.
 4.  Nel  concorso  il  venti  per  cento  dei posti e' riservato al personale  dei ruoli tecnico-operativi del Corpo nazionale dei vigili del   fuoco   in  possesso  della  laurea  magistrale  e  dei  titoli abilitativi  prescritti,  dei requisiti attitudinali richiesti e che, alla  data  del  bando  di indizione del concorso, abbia compiuto tre anni  di effettivo servizio nel ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori  antincendi,  oltre  al  periodo  di frequenza del corso di formazione  di  cui agli articoli 23 e 25. Per il personale dei ruoli tecnico-operativi  con  qualifica inferiore a ispettore antincendi e' richiesta  un'anzianita'  di  servizio di almeno sette anni alla data del  bando  di  indizione  del  concorso.  E  'ammesso a fruire della riserva  il  personale che, nell'ultimo triennio, non abbia riportato una  sanzione  disciplinare  piu'  grave della sanzione pecuniaria. I posti   riservati,  non  coperti  per  mancanza  di  vincitori,  sono conferiti,  secondo  l'ordine  della  graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.
 5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
 
 
 
 Note all'art. 41:
 - Per  il  testo  dell'art.  3,  comma  6  della  legge
 15 maggio 1997, n. 127, si veda nelle note all'art. 5.
 - Per  il  testo  dell'art.  17,  comma  3, della legge
 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 5.
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 17, comma 95, della
 legge 15 maggio 1997, n. 127:
 «95.  L'ordinamento degli studi dei corsi universitari,
 con  esclusione  del  dottorato di ricerca, e' disciplinato
 dagli  atenei, con le modalita' di cui all'art. 11, commi 1
 e  2, della legge 19 novembre 1990, n. 341 in conformita' a
 criteri  generali  definiti,  nel  rispetto della normativa
 comunitaria   vigente  in  materia,  sentiti  il  Consiglio
 universitario   nazionale  e  le  Commissioni  parlamentari
 competenti,   con   uno   o   piu'   decreti  del  Ministro
 dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
 di  concerto  con altri Ministri interessati, limitatamente
 ai  criteri  relativi  agli  ordinamenti  per  i  quali  il
 medesimo  concerto  e'  previsto  alla  data  di entrata in
 vigore  della  presente  legge,  ovvero da disposizioni dei
 commi da 1996 a 119 del presente articolo. I decreti di cui
 al presente comma determinano altresi':
 a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma,
 accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente
 comprensiva del percorso formativo gia' svolto, l'eventuale
 serialita'  dei  predetti  corsi e dei relativi titoli, gli
 obiettivi   formativi  qualificanti,  tenendo  conto  degli
 sbocchi  occupazionali  e  della  spendibilita'  a  livello
 internazionale, nonche' la previsione di nuove tipologie di
 corsi   e   di   titoli  universitari,  in  aggiunta  o  in
 sostituzione  a  quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3,
 comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
 anche  modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di
 cui  al  decreto  legislativo  8 maggio  1998,  n.  178, in
 corrispondenza    di    attivita'   didattiche   di   base,
 specialistiche,  di  perfezionamento  scientifico,  di alta
 formazione permanente e ricorrente;
 b) modalita'  e  strumenti  per  l'orientamento e per
 favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia
 informazione   sugli   ordinamenti   degli   studi,   anche
 attraverso    l'utilizzo   di   strumenti   informatici   e
 telematici;
 c) modalita'  di  attivazione da parte di universita'
 italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
 universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati
 di  ricerca,  anche  in  deroga alle disposizioni di cui al
 Capo  II  del  Titolo  III del decreto del Presidente della
 Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.».
 - Per  il  testo  dell'art.  26 della legge 1° febbraio
 1989, n. 53, si veda nelle note all'art. 5.
 
 
 
 
 |  | Art. 42. Corso di formazione iniziale per l'immissione
 nel ruolo dei direttivi
 
 1.  I  vincitori  del concorso di cui all'articolo 41 sono nominati vice  direttori  e  sono ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale  della  durata  di  due  anni  presso  l'Istituto  superiore antincendi,   finalizzato   anche   al   conseguimento   del   master universitario di secondo livello, sulla base di programmi e modalita' coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.
 2.  Il  corso  di  formazione  iniziale  e' articolato in due cicli annuali  di  formazione  alternata  teorico-pratica  e  di  tirocinio operativo   presso  i  comandi  provinciali  dei  vigili  del  fuoco, finalizzato      all'espletamento     delle     funzioni     previste dall'articolo 40.  Il  tirocinio  operativo ha durata non inferiore a nove mesi.
 3.  Al termine del primo ciclo del corso di formazione, il capo del Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del soccorso pubblico e della difesa  civile, su proposta del direttore centrale per la formazione, esprime  nei confronti dei frequentatori un giudizio di idoneita' per l'ammissione  al secondo ciclo, alla fine del quale gli stessi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 43, sostengono l'esame finale.
 4.  I vice direttori che hanno superato l'esame finale e che, anche in   relazione   agli  esiti  del  tirocinio  operativo,  sono  stati dichiarati  idonei ai servizi di istituto, prestano giuramento e sono confermati  nel  ruolo  dei  direttivi con la qualifica di direttore, secondo  l'ordine  della  graduatoria  di  fine corso. Il giudizio di idoneita' e' espresso dal capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del  soccorso  pubblico  e  della  difesa  civile,  su  proposta  del dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
 5.  Le modalita' di svolgimento del corso di formazione iniziale, i criteri generali del tirocinio operativo e delle relative funzioni, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneita', le modalita' di svolgimento  dell'esame  finale,  nonche' i criteri per la formazione della  graduatoria di fine corso sono determinati con regolamento del Ministro  dell'interno,  ai  sensi  dell'articolo 17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
 6.  I  direttori  sono  assegnati ai servizi di istituto, presso le strutture  periferiche  del  Corpo  nazionale  dei  vigili del fuoco, permanendo  nella  sede  di  prima  assegnazione  per  un periodo non inferiore  a  due  anni,  fatte salve le ipotesi di trasferimento per incompatibilita'.  L'individuazione  degli  uffici  viene  effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 47, comma 1.
 7. L'assegnazione di cui al comma 6 e' effettuata in relazione alla scelta   manifestata   dagli   interessati   secondo  l'ordine  della graduatoria   di   fine   corso,   nell'ambito  delle  sedi  indicate dall'Amministrazione.
 8.  Ai  frequentatori  del corso di formazione iniziale provenienti dagli  altri  ruoli  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del fuoco e' assegnato il trattamento economico piu' favorevole.
 
 
 
 Nota all'art. 42:
 - Per  il  testo  dell'art.  17,  comma  3, della legge
 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 5.
 
 
 
 
 |  | Art. 43. Dimissioni dal corso di formazione iniziale
 
 1.  Sono  dimessi dal corso di cui all'articolo 42 i vice direttori che:
 a) dichiarano di rinunciare al corso;
 b) non ottengono il giudizio di idoneita' previsto al termine del primo ciclo del corso, nonche' il giudizio di idoneita' ai servizi di istituto;
 c) non  superano  le  prove,  ovvero  non  conseguono,  nei tempi stabiliti,  tutti  gli obiettivi formativi previsti per il primo e il secondo ciclo del corso;
 d) non superano l'esame finale del corso;
 e) sono  stati  per  qualsiasi  motivo  assenti  dalle  attivita' previste per il periodo del corso per piu' di novanta giorni anche se non  consecutivi,  ovvero  di  centottanta  nel  caso  di assenza per infermita'  contratta  durante il corso, per infermita' dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli  del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero per maternita' se si tratta di personale femminile.
 2.  I  vice  direttori la cui assenza oltre i centottanta giorni e' stata  determinata  da  infermita'  contratta  durante  il  corso, da infermita'  dipendente  da causa di servizio, ovvero da maternita' se si tratta di personale femminile, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della loro idoneita' psico-fisica, ovvero  successivo  ai periodi di assenza previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
 3.  Sono  espulsi  dal  corso  i  vice  direttori  responsabili  di infrazioni  punibili  con  una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
 4.  I  provvedimenti  di  dimissione e di espulsione dal corso sono adottati  con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del  soccorso  pubblico  e  della  difesa  civile,  su  proposta  del direttore  dell'Istituto  superiore  antincendi, sentito il direttore centrale per le risorse umane.
 5.  Salvo  che  si  tratti  di personale gia' appartenente al Corpo nazionale  dei  vigili  del fuoco, i provvedimenti di dimissione e di espulsione  dal  corso determinano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione.   I provvedimenti   di  espulsione  costituiscono, inoltre,  causa  ostativa  alla partecipazione ai successivi concorsi per la nomina a vice direttore.
 |  | Art. 44. Promozione a direttore-vicedirigente
 
 1.  La  promozione  a  direttore-vicedirigente  si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il  personale con la qualifica di direttore che abbia compiuto cinque anni  e  sei  mesi  di  effettivo  servizio nella qualifica e non sia incorso  in  alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.
 |  | Art. 45. Nomina a primo dirigente
 
 1.  L'accesso alla qualifica di primo dirigente avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per  merito comparativo e superamento di un corso di formazione della durata  di  tre  mesi con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i direttori-vicedirigenti  che, alla data di cui al periodo precedente, abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica e che non  siano  incorsi  in  alcuna  delle  cause  di  esclusione  di cui all'articolo 71, comma 3.
 2.  La  nomina  a  primo  dirigente decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed e' conferita secondo l'ordine della graduatoria formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di scrutinio per  merito  comparativo  per  l'ammissione  al corso di formazione e nell'esame finale del corso.
 3.  Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso l'Istituto superiore  antincendi  ed e' finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico, gestionale e giuridico necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali.
 4.  Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17,  comma  3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate   le   modalita'  di  svolgimento  del  corso  di  formazione dirigenziale  e  dell'esame  finale,  nonche'  le disposizioni per la formazione  della  graduatoria  di  fine  corso,  in applicazione del criterio direttivo indicato al comma 2.
 
 
 
 Nota all'art. 45:
 - Per  il  testo  dell'art.  17,  comma  3, della legge
 23 agosto 1988, n. 400, nelle note all'art. 5.
 
 
 
 
 |  | Art. 46. Promozione alla qualifica di dirigente superiore
 
 1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore si consegue, nel  limite  dei  posti  disponibili  al  31 dicembre  di  ogni anno, mediante  scrutinio  per  merito  comparativo  al quale e' ammesso il personale  con la qualifica di primo dirigente che, alla stessa data, abbia  compiuto  tre anni di effettivo servizio nella qualifica e che non   sia  incorso  in  alcuna  delle  cause  di  esclusione  di  cui all'articolo 71, comma 3.
 2.  Le  promozioni  decorrono  a  tutti  gli effetti dal 1° gennaio dell'anno  successivo  a  quello  nel  quale  si  sono  verificate le vacanze.
 |  | Art. 47. Percorso di carriera
 
 1. Non possono partecipare allo scrutinio per l'ammissione al corso di  formazione  per  l'accesso  alla  qualifica di primo dirigente, i direttori-vicedirigenti  che  non abbiano prestato servizio effettivo per almeno due anni presso comandi provinciali dei vigili del fuoco.
 2.  Allo  scrutinio  per  la promozione alla qualifica di dirigente superiore  e'  ammesso  il  personale  appartenente alla qualifica di primo  dirigente  che  abbia  svolto,  in tale qualifica e durante la permanenza  nel  ruolo  dei  direttivi,  incarichi per un periodo non inferiore  ad un anno, in non meno di tre sedi diverse, di cui almeno una nella predetta qualifica dirigenziale.
 |  | Art. 48. Nomina a dirgente generale
 
 1. I dirigenti generali sono nominati tra i dirigenti superiori con decreto  del  Presidente  della  Repubblica, previa deliberazione del Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del Ministro dell'interno, nei limiti delle disponibilita' di organico.
 2.  Il  Ministro  dell'interno costituisce con cadenza biennale, su designazione   del   consiglio  di  amministrazione,  la  commissione consultiva  per le nomine a dirigente generale, composta dal capo del Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del soccorso pubblico e della difesa civile, che la presiede, dal dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal direttore centrale per le risorse umane  del  Dipartimento,  da  un  dirigente  generale  del  Corpo in servizio  presso  gli uffici centrali e da due dirigenti generali del Corpo  in servizio presso le strutture periferiche, scelti secondo il criterio  della  rotazione.  Con  il  decreto  di  costituzione  sono individuati,  tra  i  dirigenti  generali  del  Corpo, due componenti supplenti,  uno  in  servizio  presso gli uffici centrali, l'altro in servizio presso le strutture periferiche.
 3.  La commissione consultiva individua, nella misura non inferiore a  due  volte il numero dei posti disponibili, i funzionari aventi la qualifica  di  dirigente  superiore  idonei  alla  nomina a dirigente generale,  sulla  base  delle  esperienze  professionali  maturate  e dell'intero  servizio  prestato  nei  ruoli direttivi e dirigenziali, nonche'   dell'attitudine  ad  assolvere  le  piu'  elevate  funzioni connesse alla qualifica superiore.
 4.  Per  l'espletamento  delle  funzioni  di  cui  al  comma 3,  la Direzione  centrale  per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile trasmette alla commissione gli elementi valutativi e informativi in suo possesso.
 5. Il Ministro dell'interno sceglie, in vista della sua proposta al Consiglio dei Ministri, fra i funzionari indicati dalla commissione.
 |  | Art. 49. Dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
 
 1.  Il  dirigente  generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,   oltre   alle  funzioni  previste  dalla  normativa  vigente, sostituisce  il  capo  del  Dipartimento  dei  vigili  dei fuoco, del soccorso  pubblico  e  della  difesa  civile  in  caso  di  assenza o impedimento.   In   ragione   delle   funzioni   previste   e   della sovraordinazione  funzionale  riconosciuta ai sensi dell'articolo 39, comma  4,  al  dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco e' attribuita una speciale indennita' pensionabile, la cui misura  e'  stabilita  dal  Consiglio  dei  Ministri, su proposta del Ministro  dell'interno,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
 2.  Il  dirigente  generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco  e'  individuato tra i dirigenti generali del Corpo con decreto del  Presidente  della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno.
 |  | Art. 50. Istituzione e articolazione dei ruoli professionali
 dei direttivi e dei dirigenti medici
 
 1.  Sono  istituiti  i seguenti ruoli dei direttivi e dei dirigenti medici:
 a) ruolo dei direttivi medici;
 b) ruolo dei dirigenti medici.
 2.  Il  ruolo  dei  direttivi  medici  si  articola  nelle seguenti qualifiche:
 a) vice direttore medico;
 b) direttore medico;
 c) direttore medico-vicedirigente.
 3.  Il  ruolo  dei  dirigenti  medici  si  articola  nelle seguenti qualifiche:
 a) primo dirigente medico;
 b) dirigente superiore medico.
 4.  La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui   al  presente  articolo e'  determinata  come  segue:  dirigente superiore medico, primi dirigenti medici e direttivi medici.
 5.  La  dotazione  organica dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti medici e' fissata nella tabella A allegata al presente decreto.
 |  | Art. 51. Funzioni dei direttivi e dei dirigenti medici
 
 1.  Il  personale  appartenente  ai ruoli dei direttivi e dirigenti medici  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del fuoco, fermo restando quanto  disposto dall'articolo 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, espleta le seguenti funzioni:
 a) provvede   all'accertamento  dell'idoneita'  psico-fisica  dei candidati  ai concorsi per l'accesso ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla verifica, anche collegiale, della persistenza dei requisiti psico-fisici per il personale;
 b) provvede all'assistenza sanitaria e di medicina preventiva del personale,  inclusa  la gestione del libretto individuale sanitario e di rischio;
 c) in  relazione  alle  esigenze di servizio e limitatamente alle proprie attribuzioni, puo' essere impiegato in operazioni di soccorso in  caso di pubbliche calamita' o in altre situazioni di emergenza in cui  il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali;
 d) svolge  attivita'  di  medico  nel  settore della medicina del lavoro   nell'ambito   delle   strutture   dipendenti  dal  Ministero dell'interno  e,  dopo  aver  esercitato per almeno quattro anni tali attribuzioni,   espleta  altresi'  le  attivita'  di  sorveglianza  e vigilanza,  nonche'  quella  di  medico  competente,  previste  dalle disposizioni   in   materia   di  sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro, nell'ambito   delle   citate   strutture   e   di   quelle   di   cui all'articolo 23,  comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
 e) provvede  in  via  di  competenza  esclusiva  all'accertamento dell'idoneita'    psicofisica    degli   aspiranti   all'abilitazione all'espletamento del servizio antincendi negli aeroporti non compresi nella  tabella  A  allegata  alla  legge  23 dicembre 1980, n. 930, e successive   modificazioni,  negli  eliporti  e  nelle  elisuperfici, nonche'  alla  verifica  della persistenza dei requisiti psico-fisici per il personale che e' gia' in possesso dell'abilitazione stessa;
 f)  rilascia  certificazioni  di  idoneita'  psico-fisica  con le stesse attribuzioni degli ufficiali medici delle Forze armate;
 g) provvede  all'istruttoria  delle  pratiche  medico  legali del personale  del  Corpo nazionale dei vigili del fuoco e partecipa, con voto deliberativo, alle commissioni di cui all'articolo 6 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29 ottobre  2001,  n. 461, e agli articoli 5  e  11  della  legge  11 marzo  1926, n. 416, e successive modificazioni,  allorche'  vengono prese in esame pratiche relative a personale  appartenente  ai  ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 h) fa   parte   delle   commissioni   mediche  sanitarie  di  cui all'articolo 1-ter   del   decreto-legge   31 marzo   2005,   n.  45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89;
 i) svolge,  presso  le  scuole  e  gli istituti di formazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, attivita' didattica nel settore di competenza;
 l) sovrintende all'attivita', svolta in sede locale, diretta alla preparazione del personale in materia di pronto soccorso sanitario;
 m)  fa  parte  delle commissioni mediche locali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
 n) svolge funzioni e compiti amministrativi connessi ai controlli sanitari   dei   dipendenti   addetti   e  dei  locali  adibiti  alla manipolazione  e  somministrazione di alimenti e bevande al personale del   Corpo   nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  da  effettuare  in collaborazione  con le strutture sanitarie pubbliche territorialmente competenti;
 o) partecipa  allo sviluppo e aggiornamento del settore sanitario del  personale  anche  attraverso  forme  di  collaborazione  con  le strutture  sanitarie della Polizia di Stato, delle Forze armate e con le altre amministrazioni o enti competenti.
 2.  Il  personale di cui al comma 1 non puo' esercitare l'attivita' libero-professionale   nei  confronti  degli  appartenenti  al  Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
 3.  Ai fini dell'espletamento delle attivita' previste dal comma 1, il  Dipartimento  dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa  civile  puo'  stipulare particolari convenzioni con strutture sanitarie senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. In tale caso  al  personale  medico  del Corpo nazionale dei vigili del fuoco competono  il  coordinamento  e  i  servizi  ispettivi dell'attivita' affidata in convenzione.
 
 
 
 Note all'art. 51:
 - Si  riporta  il  testo dell'art. 6, lettera z), della
 legge  23 dicembre  1978,  n. 833 (Istituzione del servizio
 sanitario nazionale):
 «Art.  6 (Competenze dello Stato). - Sono di competenza
 dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
 a) - v) (omissis);
 z) i  servizi  sanitari istituiti per le Forze armate
 ed  i  Corpi  di  polizia,  per  il  Corpo  degli agenti di
 custodia  e  per  il  Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
 nonche'  i  servizi  dell'Azienda  autonoma  delle ferrovie
 dello  Stato  relativi  all'accertamento  tecnico-sanitario
 delle condizioni del personale dipendente.».
 - Si   riporta   l'art.   23  del  decreto  legislativo
 19 settembre  1994,  n.  626  (Attuazione  della  direttiva
 89/391/CEE,  della  direttiva  89/654/CEE,  della direttiva
 89/655/CEE,  della  direttiva  89/656/CEE,  della direttiva
 90/269/CEE,  della  direttiva  90/270/CEE,  della direttiva
 90/394/CEE,  della  direttiva  90/679/CEE,  della direttiva
 93/88/CEE,   della   direttiva  95/63/CE,  della  direttiva
 97/42/CE,   della   direttiva   98/24/CE,  della  direttiva
 99/38/CE   e   della   direttiva  99/92/CE  riguardanti  il
 miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
 durante il lavoro):
 «Art.    23    (Vigilanza).    -    1.   La   vigilanza
 sull'applicazione   della   legislazione   in   materia  di
 sicurezza   e   salute  nei  luoghi  di  lavoro  e'  svolta
 dall'unita'  sanitaria  locale  e,  per quanto di specifica
 competenza,  dal  Corpo  nazionale  dei  vigili  del fuoco,
 nonche',   per   il   settore   minerario,   dal  Ministero
 dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, e per le
 industrie  estrattive  di  seconda  categoria  e  le  acque
 minerali  e  termali  delle  regioni e Province autonome di
 Trento e di Bolzano.
 2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza
 attribuite  dalla  legislazione vigente all'ispettorato del
 lavoro,   per   attivita'   lavorative  comportanti  rischi
 particolarmente  elevati,  da  individuare  con decreto del
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta dei
 Ministri  del  lavoro  e  della  previdenza sociale e della
 sanita',  sentita  la  Commissione  consultiva  permanente,
 l'attivita'    di    vigilanza    sull'applicazione   della
 legislazione in materia di sicurezza puo' essere esercitata
 anche   dall'ispettorato   del   lavoro   che   ne  informa
 preventivamente  il  servizio  di  prevenzione  e sicurezza
 dell'unita' sanitaria locale competente per territorio.
 3. Il decreto di cui al comma 2 e' emanato entro dodici
 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 4.  Restano ferme le competenze in materia di sicurezza
 e  salute  dei  lavoratori  attribuite  dalle  disposizioni
 vigenti  agli  uffici  di sanita' aerea e marittima ed alle
 autorita'  marittime,  portuali ed aeroportuali, per quanto
 riguarda  la  sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di
 aeromobili  ed  in  ambito  portuale ed aeroportuale, ed ai
 servizi  sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e
 per le Forze di polizia; i predetti servizi sono competenti
 altresi' per le aree riservate o operative e per quelle che
 presentano  analoghe  esigenze  da  individuarsi, anche per
 quel  che  riguarda le modalita' di attuazione, con decreto
 del  Ministro  competente  di  concerto  con i Ministri del
 lavoro   e   della  previdenza  sociale  e  della  sanita'.
 L'Amministrazione   della   giustizia  puo'  avvalersi  dei
 servizi  istituiti  per le Forze armate e di polizia, anche
 mediante  convenzione  con  i rispettivi ministeri, nonche'
 dei   servizi  istituiti  con  riferimento  alle  strutture
 penitenziarie.».
 - Si   riporta   la   Tabella  A  allegata  alla  legge
 23 dicembre  1980,  n.  930  (Norme  sui servizi antincendi
 negli  aeroporti  e  sui  servizi  di  supporto  tecnico ed
 amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del
 fuoco):
 «Tabella A
 CLASSIFICAZIONE DEGLI AEROPORTI NAZIONALI
 AI FINI DEL SERVIZIO ANTINCENDI
 
 I Classe:
 1) Roma-Fiumicino;
 2) Milano-Malpensa (Varese).
 II Classe:
 1) Catania Fontanarossa;
 2) Genova;
 3) Milano-Linate;
 4) Roma-Ciampino;
 5) Palermo-Punta Raisi;
 6) Torino;
 7) Venezia;
 8) Ancona-Falconara.
 III Classe:
 1) Alghero;
 2) Bari-Palese;
 3) Bologna-Borgopanigale;
 4) Brescia-Montichiari;
 5) Brindisi;
 6) Cagliari-Elmas;
 7) Lametia Terme;
 8) Olbia-Costa Smeralda;
 9) Orio al Serio;
 10) Napoli;
 11) Pescara;
 12) Pisa;
 13) Reggio Calabria;
 14) Rimini;
 15) Ronchi dei Legionari;
 16) Verona.
 IV Classe:
 1) Firenze Peretola;
 2) Forli';
 3) Trapani.
 V Classe:
 1) Crotone;
 2) Lampedusa;
 3) Pantelleria;
 4) Treviso;
 5) Taranto-Grottaglie;
 6) Savona-Villanova d'Albenga».
 - Si  riporta l'art. 6 del decreto del Presidente della
 Repubblica  29 ottobre  2001,  n.  461 (Regolamento recante
 semplificazione  dei  procedimenti  per  il  riconoscimento
 della dipendenza delle infermita' da causa di servizio, per
 la  concessione  della  pensione  privilegiata  ordinaria e
 dell'equo  indennizzo,  nonche'  per  il funzionamento e la
 composizione  del  comitato  per  le  pensioni privilegiate
 ordinari):
 «Art. 6 (Commissione). - 1. La diagnosi dell'infermita'
 o      lesione,     comprensiva     possibilmente     anche
 dell'esplicitazione  eziopatogenetica,  nonche' del momento
 della  conoscibilita'  della patologia, e delle conseguenze
 sull'integrita'    fisica,   psichica   o   sensoriale,   e
 sull'idoneita' al servizio, e' effettuata dalla Commissione
 territorialmente  competente  in  relazione  all'ufficio di
 ultima assegnazione del dipendente ovvero, se il dipendente
 e'  pensionato  o  deceduto, alla residenza rispettivamente
 del  pensionato  o  dell'avente  diritto.  Per  coloro  che
 risiedono  all'estero  la  visita e' effettuata, per delega
 della  Commissione,  da  un collegio di due medici nominati
 dalla   locale   autorita'   consolare  ovvero  dal  medico
 fiduciario dell'autorita' stessa.
 2.  La Commissione e' composta di tre ufficiali medici,
 di cui almeno uno, preferibilmente, specialista in medicina
 legale   e  delle  assicurazioni.  Assume  le  funzioni  di
 presidente  il  direttore  dell'lEnte  sanitario militare o
 l'ufficiale  superiore  medico  da  lui delegato o, in loro
 assenza, l'ufficiale superiore medico piu' elevato in grado
 o, a parita' di grado, con maggiore anzianita' di servizio.
 3.   La   Commissione,   quando  deve  pronunciarsi  su
 infermita'  o  lesioni  di  militari  appartenenti  a forze
 armate  diverse o di appartenenti a corpi di polizia, anche
 ad ordinamento civile, e' composta di due ufficiali medici,
 di  cui  uno con funzioni di presidente identificato con le
 modalita'  indicate  al comma 2, e di un ufficiale medico o
 funzionario    medico   della   forza   annata,   corpo   o
 amministrazione di appartenenza.
 4.   La   Commissione,   per   esigenze   legate   alla
 complessita'  dell'accertamento  sanitario, puo' richiedere
 la  partecipazione  alla visita, con voto consultivo, di un
 medico specialista.
 5.  L'interessato  puo'  essere  assistito  durante  la
 visita,  senza oneri per l'amministrazione, da un medico di
 fiducia, che non integra la composizione della Commissione.
 6.  La Commissione, entro trenta giorni dalla ricezione
 degli  atti dall'Amministrazione, effettua la visita per il
 tramite  di almeno un componente e redige processo verbale,
 firmato da tutti i membri. Dal verbale debbono risultare le
 generalita'  del  dipendente,  la  qualifica e la firma dei
 componenti  della Commissione, il giudizio diagnostico, gli
 accertamenti e gli elementi valutati a fini diagnostici, la
 determinazione    della    data    di    conoscibilita'   o
 stabilizzazione   dell'infermita'   da   cui   derivi   una
 menomazione  ascrivibile  a  categoria di compenso, nonche'
 l'indicazione   della  categoria  stessa,  il  giudizio  di
 idoneita'  al  servizio  od  altre  forme di inabilita', le
 eventuali  dichiarazioni  a  verbale  del  medico designato
 dall'interessato,  i  motivi  di  dissenso  del  componente
 eventualmente dissenziente ed il voto consultivo del medico
 specialista.
 7.   Il   verbale   e'   trasmesso  all'Amministrazione
 competente  entro  quindici giorni dalla conclusiva visita.
 In  caso  di  accertamento conseguente alla trasmissione di
 certificazione  medica  ai  sensi  dell'art. 8, comma 1, il
 verbale   e'   inviato   direttamente   al  Comitato  dalla
 Commissione,    che    provvede    a   dare   comunicazione
 all'interessato ai sensi del comma 2 dello stesso art. 8.
 8.  In caso di accertamento diagnostico di infezione da
 HIV  o  di AIDS, il Presidente della Commissione interpella
 l'interessato    per    il   consenso,   da   sottoscrivere
 specificamente  a  verbale,  circa l'ulteriore prosecuzione
 del  procedimento;  il  Presidente impartisce le necessarie
 disposizioni,  anche  organizzative,  in  aggiunta a quanto
 previsto  dall'art.  3  del  decreto  legislativo 11 maggio
 1999, n. 135, per l'ulteriore utilizzazione e conservazione
 dei   contenuti  del  verbale,  in  modo  da  limitarne  la
 conoscibilita'.
 9.  La data di effettuazione della visita e' comunicata
 al dipendente con anticipo non inferiore a dieci giorni. In
 caso  di  mancata  partecipazione, per giustificato motivo,
 del   medico  designato  dal  dipendente  alla  visita,  e'
 convocata  una  nuova  visita  da  effettuarsi entro trenta
 giorni dalla prima.
 10. In caso di giustificata assenza del dipendente alla
 visita,  la Commissione convoca il dipendente per una nuova
 visita da effettuarsi entro trenta giorni dalla prima.
 11.  In  caso  di ingiustificata assenza del dipendente
 alla  visita,  la  Commissione  redige  processo  verbale e
 restituisce  gli  atti  all'Amministrazione  nel termine di
 quindici giorni.
 12.   Il  Presidente  della  Commissione,  in  caso  di
 comprovato  e permanente impedimento fisico del dipendente,
 puo'  disporre  l'esecuzione  della  visita  domiciliare da
 parte di un componente della Commissione stessa.
 13.  Con  decreto  del  Ministero dell'economia e delle
 finanze, di concerto con i Ministeri della giustizia, della
 difesa,  dell'interno  e  della  salute, da adottarsi entro
 trenta  giorni dalla data di entrata in vigore del presente
 regolamento,  sono  definiti  i  criteri  organizzativi per
 l'assegnazione delle domande agli organismi di accertamento
 sanitario  di  cui all'art. 9 ed e' approvato il modello di
 verbale  utilizzabile,  anche  per  le  trasmissioni in via
 telematica,   con  le  specificazioni  sulle  tipologie  di
 accertamenti   sanitari   eseguiti  e  sulle  modalita'  di
 svolgimento dei lavori.».
 - Si riportano gli articoli 5 e 11 della legge 11 marzo
 1926,   n.  416  (Nuove  disposizioni  sulle  procedure  da
 seguirsi  negli  accertamenti  medico-legali  delle ferite,
 lesioni   ed  infermita'  dei  personali  dipendenti  dalle
 amministrazioni  militari  e da altre amministrazioni dello
 Stato):
 «Art.  5. - Salvo quanto disposto dagli articoli 7 e 8,
 nel  termine di novanta giorni dall'avvenuta partecipazione
 il  militare,  l'impiegato  o l'operaio puo' ricorrere alla
 competente  Direzione  di sanita' militare territoriale. In
 tal  caso  la  pratica  viene  deferita  all'esame  di  una
 Commissione di seconda istanza, composta:
 dal  direttore  di  sanita' militare territoriale, il
 quale  puo'  delegare un colonnello medico piu' anziano del
 presidente della Commissione di prima istanza, presidente;
 da due ufficiali superiori medici, membri.
 A  richiesta  del presidente puo' intervenire ai lavori
 della  Commissione, con parere consultivo e senza diritto a
 voto,  un ufficiale superiore o un impiegato della carriera
 direttiva  o di concetto designato dal comandante del Corpo
 o capo dell'ufficio, cui appartiene l'interessato.».
 «Art.  11. - Alle dipendenze del Ministero della difesa
 e'  istituito  un collegio medico-legale, articolato in sei
 sezioni,  di cui una distaccata presso la Corte dei conti e
 in  gabinetti  diagnostici  in  numero  adeguato ai compiti
 attribuiti.  Al  collegio  medico-legale  e'  assegnato  il
 seguente personale medico:
 a) un   generale   medico   in   servizio  permanente
 effettivo, presidente;
 b) un   generale   medico   in   servizio  permanente
 effettivo appartenente possibilmente a forza armata diversa
 da quella del presidente, con funzioni di vice presidente;
 c) due  ufficiali  superiori medici dell'Esercito, di
 cui  uno  segretario  del  collegio medico-legale e l'altro
 della sezione staccata presso la Corte dei conti;
 d) quattro     generali     o    colonnelli    medici
 dell'Esercito,  un  contrammiraglio  o capitano di vascello
 medico,  un  generale  o  un  colonnello  medico  del Corpo
 sanitario  aeronautico con funzioni di presidenti delle sei
 sezioni di cui una distaccata presso la Corte dei conti;
 e) quattordici     ufficiali     superiori     medici
 dell'Esercito,   sette  ufficiali  superiori  medici  della
 Marina,  sette  ufficiali  superiori  del  Corpo  sanitario
 aeronautico,  due  ufficiali  superiori medici o funzionari
 medici  di  qualifica equipollente di polizia, con funzioni
 di membri effettivi delle sei sezioni;
 f) quattordici     ufficiali     inferiori     medici
 dell'Esercito,   sette  ufficiali  inferiori  medici  della
 Marina,   sette   ufficiali   inferiori  medici  del  Corpo
 sanitario  aeronautico,  due  ufficiali  inferiori medici o
 funzionari medici di qualifica equipollente di polizia, con
 funzione di membri aggiunti delle sezioni.
 I componenti del collegio sono scelti possibilmente fra
 liberi    docenti    o    specializzati   in   una   branca
 medico-chirurgica.   In  mancanza  di  maggior  generali  o
 contrammiragli  in  servizio  permanente,  le  funzioni  di
 presidente  di  sezione  sono affidate a maggior generali o
 contrammiragli in ausiliaria o nella riserva o a colonnelli
 o capitani di vascello medici in servizio permanente, fermo
 restando  il  numero  complessivo degli ufficiali medici di
 cui alle lettere c), d) ed e) del comma precedente.
 Tra  i membri effettivi ed aggiunti di cui alle lettere
 e)  ed  f)  del  primo  comma  vengono tratti gli ufficiali
 medici  specializzati  per  le  esigenze  dei  gabinetti di
 radiologia,   di   analisi  cliniche,  di  cardiologia,  di
 elettroencefalografia,  di  neurologia,  di  oculistica, di
 otorinolaringoiatria.
 Gli  ufficiali medici di cui alle lettere c), d), e) ed
 f)  del  primo  comma  possono  appartenere  oltre  che  al
 servizio  permanente anche alle categorie in congedo, anche
 se collocati in quest'ultima posizione ai sensi dell'art. 3
 della legge 24 maggio 1970, n. 336.
 In  presenza  di  vacanze  organiche  nei  ruoli  degli
 ufficiali  medici  in  servizio  permanente effettivo delle
 Forze  armate o in mancanza di ufficiali medici delle altre
 categorie  richiamate,  gli  ufficiali  medici  di cui alle
 lettere e) ed f) del primo comma possono essere sostituiti,
 fino  ad  un terzo dell'organico predetto, da medici civili
 convenzionati  scelti fra liberi docenti o specializzati in
 una branca medico-chirurgica, particolarmente competenti in
 medicina legale militare.
 La  nomina  dei  componenti  del  collegio e' fatta con
 decreto  del  Ministro  della  difesa,  da registrarsi alla
 Corte dei conti.
 Il   presidente   del   collegio   medico-legale   puo'
 richiedere  l'intervento,  con  parere  consultivo  e senza
 diritto al voto, di medici estranei al collegio, scelti tra
 specialisti  civili  che  siano  titolari  o liberi docenti
 universitari.
 Ai  predetti  consulenti  e'  corrisposto un gettone di
 presenza  nella  misura  di  lire  ventimila  per  ciascuna
 giornata  di  adunanza  del  collegio  tenuta  con  il loro
 intervento.
 Per  le  esigenze  di  funzionamento del collegio e dei
 gabinetti  diagnostici  i  competenti Ministeri disporranno
 l'assegnazione di personale adeguato nelle qualifiche e nel
 numero  fino  a raggiungere un organico massimo complessivo
 di sessanta elementi.
 Secondo  le  esigenze  il  personale  assegnato  dovra'
 comprendere  tecnici  di  radiologia medica, di laboratorio
 analisi,      di      elettrofonocardiografia      e     di
 elettroencefalografia,   nonche'   dattilografi,  impiegati
 civili d'ordine, operai per analisi e gabinetti.
 In  tutti i casi in cui si verificano nella definizione
 delle pratiche sanitarie arretrati di lavoro superiori agli
 anni  due,  i  competenti  Ministeri  devono  assicurare il
 pronto raggiungimento del suddetto organico complessivo.».
 - Si  riporta  l'art.  1-ter del decreto-legge 31 marzo
 2005,  n.  45,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
 31 maggio 2005, n. 89:
 «Art. 1-ter (Commissioni sanitarie). - 1. Al fine di un
 piu'  razionale  impiego  delle  risorse, l'Amministrazione
 della  pubblica sicurezza e' autorizzata a stipulare, senza
 oneri  aggiuntivi  per il bilancio dello Stato, convenzioni
 con  altre  Forze di polizia ad ordinamento civile e con il
 Corpo  nazionale dei vigili del fuoco per la prestazione di
 servizi  sanitari  comuni anche attraverso l'istituzione di
 apposite  commissioni mediche incaricate dell'espletamento,
 nei confronti del rispettivo personale, dei compiti di:
 a) accertamento dei requisiti psicofisici nei casi in
 cui e' prevista la collegialita' del giudizio;
 b) accertamento  sanitario  relativo  ai procedimenti
 previsti  dal  regolamento di cui al decreto del Presidente
 della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.
 2.  La  composizione  e  le  modalita' di funzionamento
 delle  commissioni,  nonche' le disposizioni di adeguamento
 del  regolamento  di  cui  al  decreto del Presidente della
 Repubblica  29 ottobre  2001,  n.  461, e degli ordinamenti
 delle  amministrazioni  interessate  sono  determinate  con
 regolamento  da  emanare  ai  sensi  dell'art. 17, comma 2,
 della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del
 Ministro   dell'interno,   di   concerto   con  i  Ministri
 interessati.
 3.  Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma
 2  continuano  ad  applicarsi  le disposizioni vigenti alla
 data  di  entrata  in vigore della legge di conversione del
 presente decreto.».
 - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
 29 dicembre  1973,  n.  1092  reca: «Approvazione del testo
 unico   delle  norme  sul  trattamento  di  quiescenza  dei
 dipendenti civili e militari dello Stato».
 
 
 
 
 |  | Art. 52. Funzioni particolari dei direttivi e dei dirigenti medici
 
 1.  Il  personale  appartenente  al  ruolo  dei direttivi medici e' preposto agli uffici sanitari nell'ambito del Dipartimento dei vigili del  fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della  difesa civile e nelle strutture periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Negli uffici  a  cui  e'  preposto  personale  appartenente  al  ruolo  dei dirigenti  medici, il vice direttore medico, il direttore medico e il direttore    medico-vicedirigente   partecipano   all'attivita'   dei dirigenti medici e li sostituiscono in caso di assenza o impedimento.
 2.  I  dirigenti  medici  sono titolari degli incarichi di funzione indicati  nella  tabella  B.  Essi  esercitano  i poteri di spesa nei limiti  delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma.
 |  | Art. 53. Accesso al ruolo dei direttivi medici
 
 1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi medici avviene  mediante concorso pubblico per titoli ed esami, con facolta' di  far  precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento   costituisce  requisito  essenziale  per  la  successiva partecipazione  al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
 a) godimento dei diritti politici;
 b) eta'    stabilita    dal   regolamento   adottato   ai   sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
 c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i  requisiti  stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 d) laurea   magistrale  in  medicina  e  chirurgia,  fatta  salva l'eventuale   diversa  denominazione  in  sede  di  applicazione  del regolamento  concernente  l'autonomia didattica degli atenei adottato con  decreto  del  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  22 ottobre  2004,  n.  270,  in attuazione dell'articolo 17, comma   95,   della   legge  15 maggio  1997,  n.  127;  abilitazione all'esercizio   professionale  e  iscrizione  al  relativo  albo.  In relazione  a  particolari  esigenze dell'amministrazione, puo' essere richiesto  nel  bando  di  concorso  anche  il possesso di diplomi di specializzazione;
 e) qualita'  morali  e  di  condotta  previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
 f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
 2.  Sono fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso di cui al comma  1,  i  diplomi di laurea specialistica in medicina e chirurgia rilasciati   in   sede   di   attuazione  del  decreto  del  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509,  ovvero  secondo  l'ordinamento  didattico vigente prima del suo adeguamento   ai   sensi  dell'articolo 17,  comma  95,  della  legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative.
 3.  Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17,  comma  3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste  le  forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al  concorso  di  cui  al  comma  1,  le modalita' di svolgimento del concorso  medesimo,  le  prove di esame, scritte e orali, le prime in numero  non  inferiore  a  due,  la  composizione  della  commissione esaminatrice,  i  criteri  di formazione della graduatoria finale, le categorie  dei  titoli  da  ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.
 4.  Nel  concorso  il  venti  per  cento  dei posti e' riservato al personale  dei  ruoli  del  Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco in possesso  dei  titoli  di  cui  al comma 1, lettera d), e degli altri requisiti   anche   attitudinali  prescritti,  con  un'anzianita'  di servizio  effettivo  di  almeno  sette  anni  alla  data del bando di indizione  del  concorso.  E'  ammesso  a  fruire  della  riserva  il personale  che,  nel  triennio  precedente,  non  abbia riportato una sanzione  disciplinare  piu' grave della sanzione pecuniaria. I posti riservati,  non  coperti  per  mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo  l'ordine  della  graduatoria,  ai  partecipanti  al concorso risultati idonei.
 5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da pubblici  uffici o espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
 6.  I vincitori del concorso sono nominati vice direttori medici in prova.
 
 
 
 Note all'art. 53:
 - Per  il  testo  dell'art.  3,  comma  6,  della legge
 15 maggio 1997, n. 127, si veda nelle note all'art. 5.
 - Per  il  testo  dell'art.  17,  comma  3, della legge
 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 5.
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 17, comma 95, della
 legge 15 maggio 1997, n. 127:
 «95.  L'ordinamento degli studi dei corsi universitari,
 con  esclusione  del  dottorato di ricerca, e' disciplinato
 dagli  atenei, con le modalita' di cui all'art. 11, commi 1
 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformita' a
 criteri  generali  definiti,  nel  rispetto della normativa
 comunitaria   vigente  in  materia,  sentiti  il  Consiglio
 universitario   nazionale  e  le  Commissioni  parlamentari
 competenti,   con   uno   o   piu'   decreti  del  Ministro
 dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
 di  concerto  con altri Ministri interessati, limitatamente
 ai  criteri  relativi  agli  ordinamenti  per  i  quali  il
 medesimo  concerto  e'  previsto  alla  data  di entrata in
 vigore  della  presente  legge,  ovvero da disposizioni dei
 commi  da  96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui
 al presente comma determinano altresi':
 a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma,
 accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente
 comprensiva del percorso formativo gia' svolto, l'eventuale
 serialita'  dei  predetti  corsi e dei relativi titoli, gli
 obiettivi   formativi  qualificanti,  tenendo  conto  degli
 sbocchi  occupazionali  e  della  spendibilita'  a  livello
 internazionale, nonche' la previsione di nuove tipologie di
 corsi   e   di   titoli  universitari,  in  aggiunta  o  in
 sostituzione  a  quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3,
 comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
 anche  modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di
 cui  al  decreto  legislativo  8 maggio  1998,  n.  178, in
 corrispondenza    di    attivita'   didattiche   di   base,
 specialistiche,  di  perfezionamento  scientifico,  di alta
 formazione permanente e ricorrente;
 b) modalita'  e  strumenti  per  l'orientamento e per
 favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia
 informazione   sugli   ordinamenti   degli   studi,   anche
 attraverso    l'utilizzo   di   strumenti   informatici   e
 telematici;
 c) modalita'  di  attivazione da parte di universita'
 italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
 universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati
 di  ricerca,  anche  in  deroga alle disposizioni di cui al
 Capo  II  del  Titolo  III del decreto del Presidente della
 Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.».
 -   Per  il  testo dell'art. 26 della legge 1° febbraio
 1989, n. 53, si veda nelle note all'art. 5.
 
 
 
 
 |  | Art. 54. Periodo di prova e nomina a vice direttore medico
 
 1. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui tre mesi di corso di formazione presso l'Istituto superiore antincendi e tre mesi di  applicazione pratica presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del  soccorso  pubblico  e  della  difesa  civile  o le articolazioni periferiche  del  Corpo  nazionale  dei  vigili del fuoco. I piani di studi,  le  modalita'  di  svolgimento  del corso di formazione e del relativo  esame,  e  del  periodo  di applicazione pratica, nonche' i criteri  di  determinazione della posizione in ruolo sono fissati con decreto  del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
 2.  A  conclusione del periodo di prova, i vice direttori medici in prova  conseguono la nomina a vice direttore medico, sulla base della graduatoria   di  fine  corso  e  della  relazione  del  responsabile dell'ufficio  presso  cui  hanno  prestato  servizio.  Essi  prestano giuramento   e   sono  inseriti  nel  ruolo  secondo  l'ordine  della graduatoria determinata ai sensi del comma 1.
 3.  I  vice  direttori medici in prova sono ammessi a ripetere, per una  sola  volta,  il  periodo  di  prova,  su  motivata proposta del funzionario dirigente dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio o del direttore dell'Istituto superiore antincendi.
 4.  Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco,  che  non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.
 5.  L'assegnazione  dei vice direttori medici alle sedi di servizio e'  effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo  1'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 1, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.
 |  | Art. 55. Promozione a direttore medico
 
 1.  La  promozione  a direttore medico si consegue, a ruolo aperto, mediante  scrutinio  per  merito  comparativo al quale sono ammessi i vice  direttori  medici  che  abbiano  compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica e non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.
 |  | Art. 56. Promozione a direttore medico-vicedirigente
 
 1.  La  promozione  a direttore medico-vicedirigente si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi  i  direttori  medici  che abbiano compiuto cinque anni e sei mesi  di  effettivo  servizio  nella qualifica e non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.
 |  | Art. 57. Nomina a primo dirigente medico
 
 1.  L'accesso alla qualifica di primo dirigente medico avviene, nel limite  dei  posti  disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio  per  merito  comparativo  e  superamento  di  un  corso di formazione  della durata di tre mesi con esame finale, Allo scrutinio sono  ammessi  i direttori medici-vicedirigenti che, alla data di cui al  periodo  precedente,  abbiano  compiuto  due  anni  di  effettivo servizio  nella  qualifica  e  che  non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.
 2.  La  nomina a primo dirigente medico decorre a tutti gli effetti dal  1°  gennaio  dell'anno  successivo  a  quello  nel quale si sono verificate   le  vacanze  ed  e'  conferita  secondo  l'ordine  della graduatoria  formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale del corso.
 3.  Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso l'Istituto superiore  antincendi,  ha un indirizzo prevalentemente professionale ed   e'   finalizzato  a  perfezionare  le  conoscenze  di  carattere tecnico-gestionale    necessarie    all'esercizio    delle   funzioni dirigenziali.
 4.  Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17,  comma  3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate   le   modalita'  di  svolgimento  del  corso  di  formazione dirigenziale  e  dell'esame  finale,  nonche'  le disposizioni per la formazione  della  graduatoria  di  fine  corso,  in applicazione del criterio direttivo indicato al comma 2.
 
 
 
 Nota all'art. 57:
 - Per  il  testo  dell'art.  17,  comma  3, della legge
 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 5.
 
 
 
 
 |  | Art. 58. Promozione alla qualifica di dirigente superiore medico
 
 1.  La  promozione  alla qualifica di dirigente superiore medico si consegue,  nel  limite  dei  posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i  primi dirigenti medici che, alla stessa data, abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.
 2.  Le  promozioni  decorrono  a  tutti  gli effetti dal 1° gennaio dell'anno  successivo  a  quello  nel  quale  si  sono  verificate le vacanze.
 |  | Art. 59. Istituzione e articolazione dei ruoli professionali
 dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi
 
 1.  Sono  istituiti  i seguenti ruoli dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi:
 a) ruolo dei direttivi ginnico-sportivi;
 b) ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi.
 2.  Il  ruolo  dei  direttivi  ginnico-sportivi  si  articola nelle seguenti qualifiche:
 a) vice direttore ginnico-sportivo;
 b) direttore ginnico-sportivo;
 c) direttore ginnico-sportivo-vicedirigente.
 3.  Il  ruolo  dei  dirigenti  ginnico-sportivi  si  articola nelle seguenti qualifiche:
 a) primo dirigente ginnico-sportivo;
 b) dirigente superiore ginnico-sportivo.
 4.  La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui   al  presente  articolo e'  determinata  come  segue:  dirigente superiore   ginnico-sportivo,   primo  dirigente  ginnico-sportivo  e direttivi ginnico-sportivi.
 5.  La  dotazione  organica dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi  e'  fissata  nella  tabella  A allegata al presente decreto.
 |  | Art. 60. Funzioni dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi
 
 1. Il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi espleta le seguenti funzioni:
 a) provvede,  quale componente di commissioni o collegi, anche di concorso,  istituzionalmente  od  occasionalmente  istituiti e per il settore  di  propria  competenza,  all'accertamento dell'idoneita' al servizio  dei  candidati  ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 b)  provvede  alla preparazione motoria e ginnico-professionale e al  mantenimento  dell'efficienza  fisica  del  personale  del  Corpo nazionale  dei  vigili del fuoco, anche promuovendo la partecipazione del personale medesimo ad attivita' agonistiche interne ed esterne al Corpo nell'ambito dei gruppi sportivi;
 c) sovrintende,  coordina  e  controlla  l'attivita'  dei  gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e attua i programmi previsti   dalle  convenzioni  stipulate  con  il  Comitato  olimpico nazionale  italiano,  concernenti  le attivita' sportive praticate in campo nazionale e internazionale dal personale del Corpo;
 d) partecipa alla formulazione dei programmi di addestramento del personale  del  Corpo nazionale dei vigili del fuoco e svolge, presso gli  istituti  di  istruzione del Corpo stesso, attivita' didattica e addestrativa nel settore di competenza;
 e) mantiene   i  rapporti  con  il  Comitato  olimpico  nazionale italiano  (CONI),  le  federazioni  sportive  nazionali,  gli  uffici sportivi  di  altri  corpi  dello  Stato, con le altre organizzazioni sportive   e  professionali  nazionali  e  internazionali  e  con  le istituzioni universitarie in scienze motorie.
 |  | Art. 61. Funzioni particolari dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi
 
 1.    Il    personale   appartenente   al   ruolo   dei   direttivi ginnico-sportivi e' preposto, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del  fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della  difesa civile e delle strutture  periferiche  del  Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai servizi   ginnico-sportivi   e  alla  direzione  tecnica  dei  gruppi sportivi.  Negli  uffici  a cui e' preposto personale appartenente al ruolo    dei    dirigenti   ginnico-sportivi,   il   vice   direttore ginnico-sportivo,   il  direttore  ginnico-sportivo  e  il  direttore ginnico-sportivo-vicedirigente    partecipano    all'attivita'    dei dirigenti  ginnico-sportivi  e  li sostituiscono in caso di assenza o impedimento.
 2.  I  dirigenti  ginnico-sportivi sono titolari degli incarichi di funzione  indicati nella tabella B. Essi esercitano i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma.
 |  | Art. 62. Accesso al ruolo dei direttivi ginnico-sportivi
 
 1.  L'accesso  alla  qualifica  iniziale  del  ruolo  dei direttivi ginnico-sportivi  avviene  mediante  concorso  pubblico per titoli ed esami,  con  facolta'  di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la  successiva  partecipazione  al  concorso  medesimo.  Al  concorso possono  partecipare  i  cittadini  italiani in possesso dei seguenti requisiti:
 a) godimento dei diritti politici;
 b)   eta'   stabilita   dal   regolamento   adottato   ai   sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
 c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i  requisiti  stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 d)  laurea  magistrale in scienze motorie o sportive, fatta salva l'eventuale   diversa  denominazione  in  sede  di  applicazione  del regolamento  concernente  l'autonomia didattica degli atenei adottato con  decreto  del  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  22  ottobre  2004,  n.  270, in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
 e) qualita'  morali  e  di  condotta  previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
 f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
 2.  Sono fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso di cui al comma  1,  i  diplomi  di laurea specialistica ad indirizzo motorio o sportivo  rilasciati  in  sede di attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509,  nonche'  i  diplomi di laurea in scienze motorie, e i titoli di studio ad essi equiparati, rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente  prima  del  suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative.
 3.  Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17,  comma  3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste  le  forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al  concorso  di  cui  al  comma  1,  le modalita' di svolgimento del concorso  medesimo,  le  prove di esame, scritte e orali, le prime in numero  non  inferiore  a  due,  la  composizione  della  commissione esaminatrice,  i  criteri  di formazione della graduatoria finale, le categorie  dei  titoli  da  ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.
 4.  Nel  concorso  il  venti  per  cento  dei posti e' riservato al personale  dei  ruoli  del  Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco in possesso  dei  titoli  di  cui  al comma 1, lettera d), e degli altri requisiti   anche   attitudinali  prescritti,  con  un'anzianita'  di servizio  effettivo  di  almeno  sette  anni  alla  data del bando di indizione  del  concorso.  E'  ammesso  a  fruire  della  riserva  il personale  che,  nel  triennio  precedente,  non  abbia riportato una sanzione  disciplinare  piu' grave della sanzione pecuniaria. I posti riservati,  non  coperti  per  mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo  l'ordine  della  graduatoria,  ai  partecipanti  al concorso risultati idonei.
 5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da pubblici  uffici o espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
 6.   I   vincitori   del  concorso  sono  nominati  vice  direttori ginnico-sportivi in prova.
 
 
 
 Note all'art. 62:
 - Per  il  testo  dell'art.  3,  comma  6,  della legge
 15 maggio 1997, n. 127, si veda nelle note all'art. 5.
 - Per  il  testo  dell'art.  17,  comma  3, della legge
 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 5.
 - Per  il  testo  dell'art.  17,  comma 95, della legge
 15 maggio 1997, n. 127 (per l'argomento, si veda nelle note
 all'art. 5), si veda nelle note all'art. 53.
 - Per  il  testo  dell'art.  26 della legge 1° febbraio
 1989, n. 53, si veda nelle note all'art. 5.
 
 
 
 
 |  | Art. 63. Periodo di prova e nomina a vice direttore ginnico-sportivo
 
 1. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui tre mesi di corso di formazione presso l'Istituto superiore antincendi e tre mesi di  applicazione pratica presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del  soccorso  pubblico  e  della  difesa  civile  o le articolazioni periferiche  del  Corpo  nazionale  dei  vigili dei fuoco. I piani di studi,  le  modalita'  di  svolgimento  del corso di formazione e del relativo  esame,  e  del  periodo  di applicazione pratica, nonche' i criteri  di  determinazione della posizione in ruolo sono fissati con decreto  del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
 2.   A   conclusione   del  periodo  di  prova,  i  vice  direttori ginnico-sportivi  in  prova  conseguono  la  nomina  a vice direttore ginnico-sportivo,  sulla base della graduatoria di fine corso e della relazione  del  responsabile  dell'ufficio  presso cui hanno prestato servizio.  Essi prestano giuramento e sono inseriti nel ruolo secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 1.
 3.  I  vice  direttori  ginnico-sportivi  in  prova  sono ammessi a ripetere,  per  una  sola  volta,  il  periodo  di prova, su motivata proposta  del  funzionario  dirigente  dell'ufficio  presso cui hanno prestato servizio o del direttore dell'Istituto superiore antincendi.
 4.  Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco,  che  non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.
 5.  L'assegnazione dei vice direttori ginnico-sportivi alle sedi di servizio  e'  effettuata  in  relazione alla scelta manifestata dagli interessati  secondo  l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 1, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.
 |  | Art. 64. Promozione a direttore ginnico-sportivo
 
 1.  La promozione a direttore ginnico-sportivo si consegue, a ruolo aperto,  mediante  scrutinio  per  merito  comparativo  al quale sono ammessi  i  vice  direttori ginnico-sportivi che abbiano compiuto due anni  di  effettivo  servizio  nella qualifica e non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.
 |  | Art. 65. Promozione a direttore ginnico-sportivo - vicedirigente
 
 1.  La  promozione  a  direttore  ginnico-sportivo-vicedirigente si consegue,  a  ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al  quale  sono  ammessi  i  direttori  ginnico-sportivi  che abbiano compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e  non  siano  incorsi  in  alcuna  delle  cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.
 |  | Art. 66. Nomina a primo dirigente ginnico-sportivo
 
 1.  L'accesso  alla  qualifica  di primo dirigente ginnico-sportivo avviene,  nel  limite  dei  posti  disponibili al 31 dicembre di ogni anno,  mediante  scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso  di  formazione della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio  sono  ammessi  i  direttori ginnico-sportivi-vicedirigenti che,  alla  data  di  cui al periodo precedente, abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.
 2. La nomina a primo dirigente ginnico-sportivo decorre a tutti gli effetti  dal  1° gennaio  dell'anno  successivo a quello nel quale si sono  verificate  le  vacanze  ed e' conferita secondo l'ordine della graduatoria  formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale del corso.
 3.  Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso l'Istituto superiore  antincendi,  ha un indirizzo prevalentemente professionale ed   e'   finalizzato  a  perfezionare  le  conoscenze  di  carattere tecnico-gestionale    necessarie    all'esercizio    delle   funzioni dirigenziali.
 4.  Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17,  comma  3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate   le   modalita'  di  svolgimento  del  corso  di  formazione dirigenziale  e  dell'esame  finale,  nonche'  le disposizioni per la formazione  della  graduatoria  di  fine  corso,  in applicazione del criterio direttivo indicato al comma 2.
 
 
 
 Nota all'art. 66:
 - Per  il  testo  dell'art.  17,  comma  3, della legge
 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 5.
 
 
 
 
 |  | Art. 67. Promozione a dirigente superiore ginnico-sportivo
 
 1.   La   promozione   alla   qualifica   di   dirigente  superiore ginnico-sportivo  si  consegue,  nel  limite dei posti disponibili al 31 dicembre  di  ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al  quale  sono  ammessi i primi dirigenti ginnico-sportivi che, alla stessa  data,  abbiano  compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.
 2.  Le  promozioni  decorrono  a  tutti  gli effetti dal 1° gennaio dell'anno  successivo  a  quello  nel  quale  si  sono  verificate le vacanze.
 |  | Art. 68. Individuazione degli incarichi di livello dirigenziale
 
 1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  30 luglio 1999, n. 300, in materia di organizzazione dei Ministeri,  gli  incarichi  da conferire ai primi dirigenti del Corpo nazionale  dei vigili del fuoco, nell'ambito delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione dell'interno, sono individuati con decreto  del  Ministro dell'interno. Con lo stesso provvedimento sono individuati  gli  incarichi  da conferire ai dirigenti superiori, ivi compresi   quelli   di   particolare  rilevanza.  Per  gli  incarichi individuati  ai  sensi  del  presente  comma, le funzioni vicarie, la provvisoria  sostituzione  del  titolare,  in  caso  di  assenza o di impedimento, e la reggenza, in attesa della nomina del titolare, sono riservate  ad  un  altro dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco  o  ad  un  funzionario appartenente ai ruoli dei direttivi del Corpo.
 2.  In  relazione al sopravvenire di nuove esigenze organizzative e funzionali,  e  comunque  con  cadenza  biennale, si provvede, con le modalita'  di  cui  al comma 1, alla periodica rideterminazione degli incarichi di cui allo stesso comma.
 
 
 
 Nota all'art. 68:
 - Si riporta l'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio
 1999,  n.  300  (Riforma dell'organizzazione del Governo, a
 norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
 «Art.   4   (Disposizioni  sull'organizzazione).  -  1.
 L'organizzazione,  la  dotazione organica, l'individuazione
 degli  uffici  di  livello dirigenziale generale ed il loro
 numero,  le  relative funzioni e la distribuzione dei posti
 di     funzione    dirigenziale,    l'individuazione    dei
 dipartimenti,   nei   casi   e  nei  limiti  fissati  dalle
 disposizioni   del   presente  decreto  legislativo,  e  la
 definizione  dei  rispettivi  compiti  sono  stabiliti  con
 regolamenti  o  con  decreti  del ministro emanati ai sensi
 dell'art.  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
 400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
 I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti
 e  l'istituzione  di  un  ruolo  unico  del  personale  non
 dirigenziale  di  ciascun  ministero,  articolato  in  aree
 dipartimentali    e    per    direzioni    generali.   Fino
 all'istituzione   del   ruolo   unico   del  personale  non
 dirigenziale di ciascun Ministero, i regolamenti assicurano
 forme  ordinarie  di mobilita' tra i diversi dipartimenti e
 le  diverse  direzioni generali, nel rispetto dei requisiti
 di   professionalita'   richiesti   per  l'esercizio  delle
 relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
 in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
 del  personale non devono comunque comportare incrementi di
 spesa.
 2.  I  Ministeri  che  si  avvalgono  di propri sistemi
 informativi   automatizzati   sono  tenuti  ad  assicurarne
 l'interconnessione  con i sistemi informativi automatizzati
 delle  altre  amministrazioni  centrali  e  locali  per  il
 tramite     della    rete    unitaria    delle    pubbliche
 amministrazioni.
 3.  Il  regolamento  di  cui  al  precedente comma 1 si
 attiene,  inoltre,  ai  criteri  fissati  dall'art. 1 della
 legge  7 agosto  1990,  n.  241  e  dall'art. 2 del decreto
 legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29   e   successive
 modificazioni e integrazioni.
 4.   All'individuazione   degli   uffici   di   livello
 dirigenziale  non  generale  di  ciascun  ministero  e alla
 definizione  dei  relativi  compiti si provvede con decreto
 ministeriale di natura non regolamentare.
 5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma
 1  si  procede alla revisione periodica dell'organizzazione
 ministeriale, con cadenza almeno biennale.
 6.  I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le
 disposizioni  normative  relative  a  ciascun ministero. Le
 restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
 di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.».
 
 
 
 
 |  | Art. 69. Conferimento degli incarichi di livello dirigenziale
 
 1.  Gli incarichi di funzione sono conferiti ai dirigenti del Corpo nazionale   dei  vigili  del  fuoco,  in  relazione  alle  attitudini individuali  e  alla capacita' professionale, alle peculiarita' della qualifica   rivestita,  alla  natura  e  alle  caratteristiche  delle funzioni   da  esercitare  e  degli  obiettivi  e  dei  programmi  da realizzare.
 2.   Con   il   provvedimento   di  conferimento  dell'incarico  e' determinata  la  durata dello stesso, che e' correlata agli obiettivi da  conseguire  e  che, comunque, non puo' eccedere il termine di tre anni  per i dirigenti generali e di cinque anni per i primi dirigenti e   i   dirigenti  superiori.  Gli  incarichi  sono  rinnovabili.  La preposizione del medesimo primo dirigente o dirigente superiore ad un determinato  incarico  non puo' avere comunque una durata complessiva superiore  a  dieci  anni  consecutivi. Gli incarichi sono revocabili prima della scadenza per sopravvenute esigenze di servizio.
 3.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo 49,  comma 2, gli incarichi  di  funzione  sono  conferiti  ai  dirigenti  generali con decreto   del   Ministro  dell'interno,  sentito  il  Presidente  del Consiglio dei Ministri.
 4. Gli incarichi di funzione sono conferiti ai primi dirigenti e ai dirigenti  superiori  dal capo del Dipartimento dei vigili dei fuoco, del  soccorso  pubblico e della difesa civile, sulla base dei criteri generali   preventivamente   definiti   con   decreto  del  capo  del Dipartimento medesimo.
 5.   Restano   ferme  le  disposizioni  degli  articoli 74  e  133, concernenti  rispettivamente  il  collocamento in disponibilita' e il comando e il collocamento fuori ruolo.
 |  | Art. 70. Valutazione annuale dei direttivi e dei dirigenti
 
 1.  L'amministrazione, anche sulla base dei risultati del controllo di   gestione,   valuta  annualmente  le  prestazioni  dei  dirigenti superiori,  dei  primi  dirigenti e dei direttivi del Corpo nazionale dei  vigili del fuoco, nonche' i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate.
 2.  Ai  fini  della  valutazione  di  cui  al comma 1, il personale interessato  presenta,  entro  il  31 gennaio  di  ciascun  anno, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente.
 3.  Entro il successivo 30 aprile, un apposito comitato, costituito con  decreto  del  capo  del  Dipartimento  dei  vigili del fuoco del soccorso  pubblico  e  della  difesa  civile e composto dal dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal direttore centrale  per  le  risorse  umane  del  Dipartimento medesimo e da un dirigente  generale  del  Corpo,  scelto  secondo  il  criterio della rotazione  tra  quelli  in  servizio  presso  gli  uffici  centrali e periferici,  redige  la  scheda  di  valutazione di ciascun dirigente superiore e primo dirigente.
 4.  Entro  la  data  di cui al comma 3, la scheda di valutazione di ciascun  funzionario  appartenente ai ruoli dei direttivi e' redatta, sulla base della relazione di cui al comma 2, dai seguenti organi:
 a) nell'ambito   delle  strutture  centrali  dell'amministrazione dell'interno,  dal  dirigente  dell'area  o  ufficio  ovvero dal capo dell'ufficio di staff, da cui il funzionario dipende direttamente;
 b)  nelle  direzioni regionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico  e  della difesa civile e nei comandi provinciali dei vigili del  fuoco,  dal  primo  dirigente  dal  quale il funzionario dipende direttamente.  Nell'ipotesi  in  cui il funzionario non dipenda da un primo  dirigente, la scheda di valutazione e' redatta rispettivamente dal direttore regionale e dal comandante provinciale.
 5.  Qualora  per  uno  o  piu'  anni  non  sia  stata  possibile la compilazione  della  scheda  di  valutazione  ovvero  la compilazione medesima  riguardi personale comandato o fuori ruolo, si applicano le disposizioni  dell'articolo 53  del  testo  unico.  I  riferimenti al consiglio di amministrazione e al rapporto informativo, contenuti nel predetto  articolo, si intendono effettuati, rispettivamente, al capo del  Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e alla scheda di valutazione.
 6.  Le  schede  di  valutazione,  ciascuna  comunicata al personale interessato e corredata della relazione presentata dallo stesso, sono inoltrate al capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico  e  della  difesa civile, che formula il giudizio valutativo finale  entro il 30 giugno di ciascun anno, attraverso l'attribuzione di un punteggio complessivo non superiore a cento.
 7.   Il   giudizio   valutativo  finale  e'  notificato  a  ciascun interessato entro trenta giorni dalla formulazione.
 8.  I contenuti della relazione di cui al comma 2 e della scheda di valutazione  connessa,  le  modalita'  della  relativa compilazione e presentazione, i parametri della procedura di valutazione e i criteri per  la  formulazione  del giudizio valutativo finale sono stabiliti, anche  in  modo differenziato per il personale direttivo e per quello dirigente,   con   decreto  del  Ministro  dell'interno,  sentito  il consiglio  di  amministrazione, su proposta del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
 9.  L'esito  della  valutazione e' tenuto in considerazione ai fini dell'eventuale  revoca  dell'incarico  ricoperto, dell'affidamento di nuovi  incarichi,  della progressione in carriera dei direttivi e dei primi  dirigenti  e  dell'attribuzione  annuale della retribuzione di risultato ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori.
 
 
 
 Nota all'art. 70:
 - Si riporta l'art. 53 del decreto del Presidente della
 Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:
 «Art.  53  (Impossibilita' di compilazione del rapporto
 informativo.  Compilazione  del  rapporto  per il personale
 comandato  e fori ruolo). - Qualora per uno o piu' anni non
 sia   stata   possibile   la   compilazione   del  rapporto
 informativo  da  parte degli organi competenti, il giudizio
 complessivo  e' formulato dal Consiglio di amministrazione,
 valutati gli elementi in possesso dell'amministrazione.
 Il rapporto informativo relativo all'impiegato che alla
 fine  dell'anno  si  trova  in  servizio nella posizione di
 comandato  o fuori ruolo presso altra amministrazione dello
 Stato e' compilato dagli organi di questa.
 Nel  caso  che  il  servizio  prestato nelle suindicate
 posizioni     sia    di    durata    inferiore    all'anno,
 l'amministrazione  anzidetta provvede alla compilazione del
 rapporto  sulla  base  anche  degli  elementi  di  giudizio
 forniti  dall'amministrazione  presso  cui  l'impiegato  ha
 prestato servizio nel precedente periodo dell'anno.
 Per  l'impiegato  in  servizio  presso  amministrazioni
 diverse  da  quelle  statali,  il  rapporto  informativo e'
 compilato   dall'amministrazione  di  appartenenza  tenendo
 conto    anche   degli   elementi   di   giudizio   forniti
 dall'amministrazione    presso   cui   l'impiegato   presta
 servizio.
 In tutte le ipotesi previste nei precedenti commi resta
 ferma  la  competenza  dell'amministrazione  cui appartiene
 l'impiegato ad esprimere il giudizio complessivo.».
 
 
 
 
 |  | Art. 71. Norme relative agli scrutini di promozione
 
 1.  Il  consiglio  di  amministrazione,  su  proposta  del capo del Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del soccorso pubblico e della difesa  civile,  determina  con  cadenza  triennale: le categorie dei titoli  di  servizio ammessi a valutazione ai fini della progressione in  carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e alle qualifiche  di  primo  dirigente  del  Corpo nazionale dei vigili del fuoco; i criteri per l'attribuzione dei punteggi ai predetti titoli e alle  schede  di  valutazione  di  cui  all'articolo 70;  il  periodo temporale  di  riferimento  per  la  valutabilita' dei titoli e delle schede  e  il  coefficiente  minimo di idoneita' alla promozione, che comunque  non  puo' essere fissato in misura inferiore alla meta' del punteggio complessivo massimo previsto.
 2.  Il  consiglio  di amministrazione, sulla base della proposta di graduatoria di merito formulata dalla commissione per la progressione in   carriera,   conferisce   le   promozioni   alle   qualifiche  di direttore-vicedirigente   e  di  dirigente  superiore  e  approva  la graduatoria  per  l'ammissione  al  corso di formazione per l'accesso alle  qualifiche  di primo dirigente, motivando le decisioni adottate in difformita' alla proposta formulata dalla commissione.
 3.  Non  e'  ammesso a scrutinio il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e alle qualifiche di primo dirigente che:
 a) nei  tre  anni  precedenti  lo scrutinio abbia riportato nella valutazione  annuale  di cui all'articolo 70 un punteggio inferiore a ottanta;
 b) nell'anno  precedente lo scrutinio abbia riportato la sanzione disciplinare della sanzione pecuniaria;
 c) nei  tre  anni  precedenti  lo  scrutinio  abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
 4.  E'  sospeso  dagli  scrutini  il  personale  di  cui al comma 1 rinviato  a  giudizio  o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui   all'articolo 58,   comma   1,  lettere a)  e  b),  del  decreto legislativo  18 agosto  2000, n. 267. Nei confronti di tale personale si  applicano  le  disposizioni  contenute nell'articolo 95 del testo unico.
 
 
 
 Note all'art. 71:
 - Si riporta l'art. 58, comma 1 del decreto legislativo
 18 agosto   2000,   n.   267   (testo   unico  delle  leggi
 sull'ordinamento degli enti locali):
 «Art.  58  (Cause  ostative alla candidatura). - 1. Non
 possono   essere   candidati   alle  elezioni  provinciali,
 comunali   e   circoscrizionali   e  non  possono  comunque
 ricoprire   le   cariche  di  presidente  della  provincia,
 sindaco,  assessore  e  consigliere provinciale e comunale,
 presidente  e  componente  del  consiglio circoscrizionale,
 presidente  e  componente  del consiglio di amministrazione
 dei  consorzi, presidente e componente dei consigli e delle
 giunte    delle    unioni   di   comuni,   consigliere   di
 amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle
 istituzioni  di  cui  all'art. 114, presidente e componente
 degli organi delle comunita' montane:
 a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per
 il  delitto  previsto dall'art. 416-bis del codice penale o
 per  il  delitto  di  associazione  finalizzata al traffico
 illecito  di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  di cui
 all'art.  74  del  testo  unico  approvato  con decreto del
 Presidente  della  Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per
 un  delitto  di  cui  all'art.  73  del citato testo unico,
 concernente  la produzione o il traffico di dette sostanze,
 o    per   un   delitto   concernente   la   fabbricazione,
 l'importazione,  l'esportazione,  la  vendita  o  cessione,
 nonche',  nei  casi  in  cui  sia  inflitta  la  pena della
 reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto
 e  la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o
 per   il  delitto  di  favoreggiamento  personale  o  reale
 commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
 b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per
 i   delitti   previsti   dagli  articoli 314,  primo  comma
 (peculato),  316  (peculato  mediante  profitto dell'errore
 altrui),  316-bis  (malversazione a danno dello Stato), 317
 (concussione),  318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319
 (corruzione  per  un  atto  contrario ai doveri d'ufficio),
 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di
 persona  incaricata  di  un  pubblico  servizio) del codice
 penale;
 c) coloro  che  sono  stati  condannati  con sentenza
 definitiva  alla  pena  della  reclusione  complessivamente
 superiore  a  sei  mesi per uno o piu' delitti commessi con
 abuso  dei  poteri  o con violazione dei doveri inerenti ad
 una  pubblica  funzione o a un pubblico servizio diversi da
 quelli indicati nella lettera b);
 d) coloro  che  sono  stati  condannati  con sentenza
 definitiva  ad  una  pena  non  inferiore  a  due  anni  di
 reclusione per delitto non colposo;
 e) coloro   nei   cui   confronti   il  tribunale  ha
 applicato,  con  provvedimento  definitivo,  una  misura di
 prevenzione,  in  quanto  indiziati  di  appartenere ad una
 delle  associazioni di cui all'art. 1 della legge 31 maggio
 1965,  n.  575,  come  sostituito  dall'art. 13 della legge
 13 settembre 1982, n. 646.».
 - Per   l'argomento   dell'art.   95  del  decreto  del
 Presidente  della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si veda
 nelle note all'art. 9.
 
 
 
 
 |  | Art. 72. Commissione per la progressione in carriera
 
 1.  Il  Ministro  dell'interno  costituisce con cadenza biennale la commissione   per   la   progressione   in   carriera  del  personale appartenente  ai  ruoli  dei  direttivi  e  alle  qualifiche di primo dirigente  del  Corpo  nazionale dei vigili del fuoco, presieduta dal capo  del  Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della  difesa civile e composta dal dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal direttore centrale per le risorse umane  del Dipartimento e da due dirigenti generali del Corpo, uno in servizio   presso  gli  uffici  centrali  e  uno  presso  gli  uffici periferici, scelti secondo il criterio della rotazione.
 2.  Per  l'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo, la  Direzione  centrale  per  le  risorse  umane del Dipartimento dei vigili  del  fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della  difesa civile trasmette  alla  commissione gli elementi valutativi e informativi in suo possesso.
 3.  La  commissione  formula  al  consiglio  di  amministrazione la proposta  di  graduatoria  di merito relativa ai funzionari ammessi a valutazione     per     la     promozione    alle    qualifiche    di direttore-vicedirigente  e  di dirigente superiore e per l'ammissione al  corso  di  formazione  per  l'accesso  alle  qualifiche  di primo dirigente,  sulla  base  dei  criteri  di  scrutinio  determinati dal consiglio   di   amministrazione   secondo  le  disposizioni  di  cui all'articolo 71, comma 1.
 |  | Art. 73. Verifica dei risultati e responsabilita' dirigenziale
 
 1.  La  verifica  dei  risultati conseguiti dai dirigenti del Corpo nazionale  dei vigili del fuoco, nell'espletamento degli incarichi di funzione  conferiti,  e'  effettuata  sulla  base  delle  modalita' e garanzie stabilite dal regolamento di cui all'articolo 20 del decreto legislativo  30 marzo  2001,  n. 165. L'esito negativo della verifica comporta  per  il  dirigente  la  revoca dell'incarico ricoperto e la destinazione   ad   altro  incarico.  Si  osservano  le  disposizioni dell'articolo 69.
 2.  Nel  caso  di  grave  inosservanza  delle  direttive  impartite dall'organo   competente  o  di  ripetuta  valutazione  negativa,  il dirigente   del   Corpo   nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  previa contestazione e valutazione degli elementi eventualmente dallo stesso forniti  nel  termine congruo assegnato all'atto della contestazione, puo'  essere  escluso, con decreto del Ministro dell'interno, da ogni incarico per un periodo compreso nel limite massimo di tre anni. Allo stesso compete esclusivamente il trattamento economico stipendiale di base   correlato   alla  qualifica  rivestita.  Il  provvedimento  di esclusione  e'  adottato su conforme parere di un comitato di garanti nominato  dal  Ministro  dell'interno,  presieduto  da  un magistrato amministrativo o contabile e composto dal dirigente generale-capo del Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco e da un esperto in tecniche di valutazione del personale.
 3. All'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  sono  aggiunte,  in fine, le seguenti parole : «nonche' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
 
 
 
 Note all'art. 73:
 - Si riporta l'art. 20 del decreto legislativo 30 marzo
 2001, n. 165:
 «Art.   20  (Verifica  dei  risultati).  -  1.  Per  la
 Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri   e   per  le
 amministrazioni  che  esercitano  competenze  in materia di
 difesa  e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
 le  operazioni di verifica sono effettuate dal Ministro per
 i  dirigenti  e  dal Consiglio dei Ministri per i dirigenti
 preposti  ad  ufficio  di  livello dirigenziale generale. I
 termini  e  le  modalita' di attuazione del procedimento di
 verifica  dei  risultati da parte del Ministro competente e
 del  Consiglio  dei Ministri sono stabiliti rispettivamente
 con  regolamento  ministeriale e con decreto del Presidente
 della Repubblica adottato ai sensi dell'art. 17 della legge
 23 agosto  1988,  n.  400,  e  successive  modificazioni ed
 integrazioni, ovvero fino alla data di entrata in vigore di
 tale   decreto,   provvedimenti   dei   singoli   ministeri
 interessati.».
 - Si riporta l'art. 21 del decreto legislativo 30 marzo
 2001,  n.  165 (per l'argomento si veda nella nota all'art.
 40), come modificato dal presente decreto:
 «Art.   21  (Responsabilita'  dirigenziale).  -  1.  Il
 mancato     raggiungimento    degli    obiettivi,    ovvero
 l'inosservanza  delle  direttive  imputabili  al dirigente,
 valutati  con i sistemi e le garanzie di cui all'art. 5 del
 decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n. 286, comportano,
 ferma  restando  l'eventuale  responsabilita'  disciplinare
 secondo  la  disciplina contenuta nel contratto collettivo,
 l'impossibilita'   di   rinnovo   dello   stesso   incarico
 dirigenziale.   In   relazione   alla  gravita'  dei  casi,
 l'amministrazione   puo',   inoltre,   revocare  l'incarico
 collocando  il  dirigente  a  disposizione dei ruoli di cui
 all'art. 23, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo
 le disposizioni del contratto collettivo.
 2. (Abrogato).
 3.   Restano  ferme  le  disposizioni  vigenti  per  il
 personale  delle  qualifiche  dirigenziali  delle  Forze di
 polizia,  delle  carriere diplomatica e prefettizia e delle
 Forze  armate  nonche'  del  Corpo nazionale dei vigili del
 fuoco.».
 
 
 
 
 |  | Art. 74. Collocamento in disponibilita'
 
 1.  I  dirigenti  del  Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono essere  collocati in posizione di disponibilita', entro il limite non eccedente  il  cinque  per  cento  della  dotazione  organica  e  per particolari  esigenze  di  servizio,  anche  per  lo  svolgimento  di incarichi particolari o a tempo determinato.
 2.  I  dirigenti  di cui all'articolo 39, comma 3, lettera c), sono collocati  in  posizione  di disponibilita', previa deliberazione del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro  dell'interno, sentito  il  capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
 3.  I  dirigenti di cui agli articoli 39, comma 3, lettere a) e b), 50,  comma  3,  e  59,  comma  3,  sono  collocati  in  posizione  di disponibilita'  con decreto del Ministro dell'interno su proposta del capo  del  Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della  difesa  civile,  sentito  il dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
 4.  I dirigenti possono permanere nella posizione di disponibilita' per  un periodo non superiore al triennio. Con provvedimento motivato puo'  esserne  disposta  la  proroga  per  un  ulteriore  periodo non superiore a un anno.
 5.  I  dirigenti  collocati  in  posizione  di  disponibilita'  non occupano  posto  nella  qualifica  del  ruolo cui appartengono. Nella qualifica   iniziale   dei   rispettivi   ruoli   direttivi  e'  reso indisponibile   un   posto   per   ciascun   dirigente  collocato  in disponibilita'.
 |  | Art. 75. Collocamento in disponibilita' a domanda
 
 1. I dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i quali ne facciano  richiesta  almeno  trenta  giorni prima dell'ultimo anno di servizio,   sono   collocati   in  disponibilita'  ove  ricorrano  le particolari  esigenze  di  servizio  di  cui all'articolo 74 e con le procedure  ivi  previste, anche oltre il limite percentuale di cui al comma  1 di quest'ultimo articolo, purche' abbiano raggiunto una eta' anagrafica di non meno di un anno e di non piu' di tre anni inferiore a quella stabilita per il collocamento a riposo.
 2.   I   collocamenti   in  disponibilita'  previsti  dal  presente articolo sono   effettuati   assicurando   l'invarianza  della  spesa attraverso   la   disciplina   autorizzatoria  delle  assunzioni  del personale,  di  cui  all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
 
 
 
 Nota all'art. 75:
 - L'art.  39  della  legge  27 dicembre  1997,  n.  449
 (Misure  per  la  stabilizzazione  della finanza pubblica),
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 30 dicembre 1997, n.
 302,  S.O., reca: «Disposizioni in materia di assunzioni di
 personale  delle  amministrazioni  pubbliche  e  misure  di
 potenziamento e di incentivazione del part-time».
 
 
 
 
 |  | Art. 76. Trattamento economico
 
 1.  Il  trattamento  economico  omnicomprensivo  si articola, per i dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in una componente stipendiale  di base, nonche' in due componenti accessorie, la prima, correlata  ai  rischi  assunti,  alle posizioni funzionali ricoperte, agli incarichi e alle responsabilita' esercitate, la seconda, volta a remunerare  i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati, nonche'  le  maggiori  attivita'  effettivamente rese in occasione di interventi  straordinari  di  soccorso  tecnico urgente. Quest'ultima componente comprende la speciale indennita' di cui all'articolo 1 del decreto-legge  30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87.
 2.  Il  trattamento  economico  di cui al comma 1 remunera tutte le funzioni  riconducibili  ai compiti e ai doveri di ufficio attribuite ai dirigenti, in relazione alla qualifica di appartenenza.
 3.  Il  procedimento  negoziale di cui all'articolo 80 assicura, in relazione  alla  specificita'  dei  ruoli di livello dirigenziale del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco e nell'ambito delle risorse finanziarie   disponibili,  sviluppi  omogenei  e  proporzionati  del trattamento  economico,  secondo  appositi  parametri  in  tale  sede definiti.
 
 
 
 Nota all'art. 76:
 - Si  riporta  l'art.  1  del  decreto-legge 30 gennaio
 2004,  n.  24,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
 31 marzo  2004,  n. 87 (Disposizioni urgenti concernenti il
 personale  del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della
 carriera  prefettizia,  nonche'  in  materia  di accise sui
 tabacchi lavorati):
 «Art.  1 (Riconoscimento indennita' speciale). - Per il
 personale  del  settore  operativo  del Corpo nazionale dei
 vigili  del  fuoco,  addetto  alle attivita' di soccorso ed
 inserito  nei turni continuativi di servizio previsti dalla
 normativa  vigente,  con  esclusione  del  personale di cui
 all'art.  3,  comma  156,  della legge 24 dicembre 2003, n.
 350,  e  per il personale dirigente del Corpo nazionale dei
 vigili   del   fuoco   il  contratto  collettivo  nazionale
 definisce   una   speciale   indennita'   che  tenga  conto
 dell'effettiva presenza in servizio e dello svolgimento dei
 relativi compiti. A tale fine e' autorizzata la spesa di 10
 milioni  di  euro  annui a decorrere dall'anno 2004, di cui
 una   quota   pari   a  euro  138.657  annui  da  destinare
 all'indennita' speciale per il personale dirigente.».
 
 
 
 
 |  | Art. 77. Retribuzione di rischio e di posizione
 
 1.  La  componente  del  trattamento economico, correlata ai rischi assunti,  agli incarichi di funzione ricoperti e alle responsabilita' esercitate, e' attribuita a tutti i dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
 2.   Con   decreto  del  Ministro  dell'interno  si  provvede  alla graduazione  degli  incarichi di funzione ricoperti, sulla base della loro  rilevanza,  dei  livelli  di  responsabilita'  connessi e delle condizioni  di  disagio  delle  sedi,  in  relazione  alle condizioni ambientali e organizzative nelle quali il servizio e' svolto.
 3.  La  misura  della  retribuzione  di  rischio e di posizione, in attuazione  delle disposizioni emanate con il decreto di cui al comma 2, e' determinata attraverso il procedimento negoziale.
 |  | Art. 78. Retribuzione di risultato
 
 1.  La  retribuzione di risultato e' attribuita secondo i parametri definiti  dal  procedimento  negoziale, tenendo conto dell'efficacia, della  tempestivita'  e  dell'efficienza  del  lavoro svolto, nonche' delle   maggiori   attivita'  effettivamente  rese  in  occasione  di interventi  straordinari  di soccorso tecnico urgente. La valutazione dei  risultati  conseguiti  dai  singoli  dirigenti,  ai  fini  della determinazione della relativa retribuzione, e' effettuata annualmente con le modalita' definite con decreto del Ministro dell'interno:
 a) per i dirigenti generali, dal Ministro dell'interno;
 b)  per  i  dirigenti superiori e i primi dirigenti, dal capo del Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del soccorso pubblico e della difesa civile, sentito il dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
 |  | Art. 79. Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale
 appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti
 
 1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  2,  al personale appartenente alle qualifiche direttive che abbia compiuto sedici anni di  effettivo  servizio  nelle  qualifiche medesime e' attribuito uno scatto   convenzionale;   al  medesimo  personale  e'  attribuito  un ulteriore  scatto  convenzionale,  dopo  ventisei  anni  di effettivo servizio.
 2.  Al personale appartenente alle qualifiche di primo dirigente e' attribuito  uno scatto convenzionale, dopo ventisei anni di effettivo servizio  maturato  complessivamente  nei  ruoli  dei direttivi e dei dirigenti.
 3.  Gli  scatti  convenzionali  di  cui  ai  commi  1  e 2 non sono attribuiti  al  personale che nel triennio precedente abbia riportato nella   valutazione  annuale  di  cui  all'articolo 70  un  punteggio inferiore  a ottanta o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
 4.  Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio  o  ammesso  ai  riti  alternativi  per  i  delitti  di  cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n.  55,  e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare  per  l'applicazione  di  una sanzione disciplinare piu' grave   della   sanzione   pecuniaria,  l'attribuzione  degli  scatti convenzionali   avviene,  anche  con  effetto  retroattivo,  dopo  la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto   dal  comma  3.  Si  applicano  le  disposizioni  contenute nell'articolo 95 del testo unico.
 5.  Gli scatti convenzionali sono riassorbiti all'atto dell'accesso alla  qualifica o ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento  del  trattamento  economico  piu'  favorevole  previsto dall'articolo 174.
 
 
 
 Note all'art. 79:
 - Per  il testo dell'art. 15, comma 1, lettere a) e b),
 della  legge  19 marzo  1990,  n.  55,  si  veda nelle note
 all'art. 9.
 - Per  il testo dell'art. 95 del decreto del Presidente
 della  Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si veda nelle note
 all'art. 9.
 
 
 
 
 |  | Art. 80. Ambito di applicazione
 
 1.  La definizione degli aspetti economici e di determinati aspetti giuridici del rapporto di impiego del personale direttivo e dirigente del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  avviene attraverso un apposito procedimento negoziale, nell'ambito del comparto autonomo di negoziazione denominato "vigili del fuoco e soccorso pubblico".
 2.  Il  procedimento  negoziale  di  cui al comma 1 si conclude con l'emanazione  di  un  decreto del Presidente della Repubblica, la cui disciplina  ha  durata  quadriennale  per  gli  aspetti  giuridici  e biennale per quelli economici.
 3.  Nei  casi  in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego rinviano alla contrattazione collettiva e si verte in materie diverse da  quelle  indicate  nell'articolo  82  e  non  disciplinate  per il personale direttivo e dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco  da  particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale si provvede, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, con decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  da  adottare  ai  sensi dell'articolo  17,  comma  1,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta  del  Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze.
 
 
 
 Nota all'art. 80:
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17, comma 1, della
 legge 23 agosto 1988, n. 400:
 «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
 della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
 Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
 pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
 essere emanati regolamenti per disciplinare:
 a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
 legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
 b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
 decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
 quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
 regionale;
 c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
 leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
 tratti di materie comunque riservate alla legge;
 d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
 amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
 dalla legge.».
 
 
 
 
 |  | Art. 81. Delegazoni negoziali
 
 1.  Il  procedimento  negoziale  intercorre  tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede,  e  dai  Ministri  dell'interno  e  dell'economia  e  delle finanze,  o  dai  sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e una  delegazione  delle  organizzazioni sindacali rappresentative sul piano  nazionale  del  personale  direttivo  e  dirigente  del  Corpo nazionale  dei vigili del fuoco, individuate con decreto del Ministro per  la  funzione  pubblica  secondo i criteri generali in materia di rappresentativita' sindacale stabiliti per il pubblico impiego.
 |  | Art. 82. Materie di negoziazione
 
 1. Formano oggetto del procedimento negoziale:
 a)  il  trattamento  economico  fondamentale  e  accessorio,  ivi compreso quello di lavoro straordinario del personale appartenente ai ruoli dei direttivi, secondo parametri appositamente definiti in tale sede  che  ne  assicurino,  nell'ambito delle risorse stanziate dalle leggi  finanziarie  per  corrispondere i miglioramenti retributivi al personale   statale   di   diritto   pubblico,  sviluppi  omogenei  e proporzionati;
 b)  il  trattamento  economico di missione e di trasferimento e i buoni pasto;
 c)  il  trattamento  di  fine  rapporto e le forme pensionistiche complementari;
 d)  il tempo di lavoro e, limitatamente al personale appartenente al ruolo dei direttivi, l'orario di lavoro;
 e) il congedo ordinario e straordinario;
 f) la reperibilita';
 g) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
 h) i permessi brevi per esigenze personali;
 i) il patrocinio legale e la tutela assicurativa;
 l)  le  linee  di  indirizzo  per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro  e  per  la  gestione  delle attivita' socio-assistenziali del personale;
 m) gli istituti e le materie di partecipazione sindacale;
 n) le procedure di raffreddamento dei conflitti;
 o) le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali;
 p)  la  struttura  degli  accordi  negoziali  e  i rapporti tra i diversi livelli.
 2.  L'ipotesi  di  accordo  di  cui  all'articolo 83, comma 1, puo' prevedere,   in  caso  di  vacanza  contrattuale,  l'attribuzione  di elementi retributivi provvisori percentualmente correlati al tasso di inflazione  programmato,  secondo le regole generali stabilite per il pubblico impiego.
 |  | Art. 83. Procedura di negoziazione
 
 1.  La  procedura negoziale e' avviata dal Ministro per la funzione pubblica  almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 80, comma 2. Le trattative si svolgono tra i soggetti di cui  all'articolo  81  e  si  concludono  con  la  sottoscrizione  di un'ipotesi di accordo.
 2.  La  delegazione  di  parte  pubblica,  prima  di procedere alla sottoscrizione  dell'ipotesi  di  accordo, verifica, sulla base della rappresentativita'  accertata  per  l'ammissione  alle  trattative ai sensi  dell'articolo  81,  che  le  organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi  stessa  rappresentino  piu'  del cinquanta per cento del dato   associativo   espresso  dal  totale  delle  deleghe  sindacali rilasciate.
 3.  Le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere al Presidente  del  Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono la  delegazione  di  parte  pubblica  le  loro  osservazioni entro il termine   di  cinque  giorni  dalla  sottoscrizione  dell'ipotesi  di accordo.
 4.  L'ipotesi  di  accordo  e'  corredata  da  prospetti contenenti l'individuazione  del  personale  interessato,  i costi unitari e gli oneri  riflessi del trattamento economico, nonche' la quantificazione complessiva della spesa, diretta e indiretta, con l'indicazione della copertura  finanziaria complessiva per l'intero periodo di validita'. L'ipotesi di accordo non puo' in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente,  anche  a  carico  di esercizi successivi, impegni di spesa   eccedenti  rispetto  a  quanto  stabilito  nel  documento  di programmazione  economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria, nonche' nel bilancio.
 5.   Il   Consiglio  dei  Ministri,  entro  quindici  giorni  dalla sottoscrizione  dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilita' finanziarie ed esaminate le eventuali osservazioni di cui al comma 3, approva  l'ipotesi  di  accordo  e  il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica, prescindendo dal parere del Consiglio di Stato.  Nel  caso  in  cui  l'accordo  non sia definito entro novanta giorni  dall'inizio delle procedure, il Governo riferisce alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.
 6.  Lo  schema  di  decreto  che  recepisce  l'ipotesi  di accordo, unitamente  alla  documentazione di cui al comma 4, e' trasmesso alla Corte dei conti, ai fini della certificazione dell'attendibilita' dei costi  quantificati  e della loro compatibilita' con gli strumenti di programmazione  e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto  1978,  n. 468, e successive modificazioni. La Corte dei conti delibera  entro  quindici  giorni  dalla trasmissione dello schema di decreto,  decorsi  i  quali  la  certificazione si intende effettuata positivamente.  Si  applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei  commi  6  e  7 dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165.
 
 
 
 Nota all'art. 83:
 - Per  il  testo  dell'art.  1-bis della legge 5 agosto
 1978, n. 468, si veda nelle note all'art. 37.
 
 
 
 
 |  | Art. 84. Accordi integrativi nazionali e accordi decentrati
 
 1. Nei limiti, per le materie, per la durata e secondo le procedure negoziali  fissate  dal  decreto  di  cui  all'articolo 80,  comma 2, possono   essere  conclusi  accordi  integrativi  nazionali  tra  una delegazione  di parte pubblica presieduta dal Ministro dell'interno o da  un  suo delegato e da una delegazione composta dai rappresentanti delle  organizzazioni  sindacali  firmatarie  dell'ipotesi di accordo quadriennale di cui all'articolo 83, comma 1.
 2. Nei limiti, per le materie, per la durata e secondo le procedure negoziali  fissate  dal decreto di cui all'articolo 80, comma 2, sono conclusi  accordi  decentrati a livello centrale e periferico tra una delegazione di parte pubblica presieduta rispettivamente dal capo del Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del soccorso pubblico e della difesa  civile  o  da  un  suo  delegato  e dai titolari degli uffici periferici  interessati  e  una  delegazione  sindacale  composta dai rappresentanti  delle corrispondenti strutture centrali e periferiche delle  organizzazioni  sindacali  firmatarie  dell'ipotesi di accordo quadriennale  di  cui  all'articolo 83,  comma  1.  Le  trattative si svolgono in un'unica sessione negoziale, salvo per le materie che per loro  natura  richiedono  tempi  di  negoziazione diversi o verifiche periodiche.
 3.  Le  delegazioni  di  parte  pubblica  non possono sottoscrivere accordi integrativi nazionali e accordi decentrati in contrasto con i vincoli risultanti dal decreto di cui all'articolo 80, comma 2, o che comportino  oneri  non  previsti  negli  strumenti  di programmazione annuale  e pluriennale. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
 |  | Art. 85. Istituzione dei ruoli
 
 1.  Per  le  esigenze organizzative e operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connesse a quelle istituzionali, sono istituiti i  seguenti  ruoli  del  personale  che  svolge  attivita'  tecniche, amiministrativo-contabili e tecnico-informatiche:
 a) ruolo degli operatori;
 b) ruolo degli assistenti;
 c)   ruolo   dei   collaboratori   e   dei   sostituti  direttori amministrativo-contabili;
 d) ruolo    dei   collaboratori   e   dei   sostituti   direttori tecnico-informatici;
 e) ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori;
 f) ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori.
 2.  Il  personale appartenente ai ruoli di cui al comma 1 svolge le mansioni  proprie della qualifica di appartenenza anche in supporto a strutture  operative  e  in  localita'  colpite  da  grave  calamita' pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco  sia  chiamato  a  svolgere  i propri compiti istituzionali.
 3.  La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui  al  comma  1  e'  determinata  come segue: funzionari direttori, sostituti direttori e collaboratori, assistenti, operatori.
 4.  La  dotazione  organica  dei ruoli di cui al comma 1 e' fissata nella tabella A allegata al presente decreto.
 |  | Art. 86. Articolazione del ruolo degli operatori
 
 1.  Il  ruolo  degli operatori e' articolato in quattro qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:
 a) operatore;
 b) operatore tecnico;
 c) operatore professionale;
 d) operatore esperto.
 2.  Ciascuna  delle  qualifiche previste dal comma 1 comprende piu' attivita'  fondate  sulla  tipologia  della  prestazione  lavorativa, considerata   per   il  suo  contenuto,  in  relazione  ai  requisiti culturali,  al  grado di responsabilita', alla sfera di autonomia che comporta   e   ai  requisiti  di  accesso.  All'individuazione  delle attivita' si provvede con decreto del Ministro dell'interno.
 |  | Art. 87. Mansioni del personale appartenente al ruolo degli operatori
 
 1.  Il  personale  appartenente  al  ruolo  degli  operatori svolge mansioni  richiedenti conoscenze di natura tecnica e amministrativa e capacita'  di utilizzazione e manutenzione di mezzi, ivi compresi gli autoveicoli;  svolge  gli adempimenti, anche manuali, occorrenti alla regolare funzionalita' della struttura o dell'ufficio cui e' addetto, mediante  l'utilizzo  di  apparecchiature semplici o complesse di uso semplice,   anche  informatiche;  svolge  compiti  di  distribuzione, conservazione   e  archiviazione  di  atti  e  documenti,  ovvero  di ricezione, protocollo e spedizione.
 |  | Art. 88. Accesso al ruolo degli operatori
 
 1. Ferma restando la riserva di posti di cui all'articolo 18, comma 6,  del  decreto  legislativo  8 maggio  2001,  n.  215, e successive modificazioni,  l'assunzione  nelle  qualifiche  di  operatore  e  di operatore tecnico avviene mediante selezione tra i cittadini italiani iscritti  nelle  liste  di  collocamento  in  possesso  dei  seguenti requisiti:
 a) godimento dei diritti politici;
 b)   eta'   stabilita   dal   regolamento   adottato   ai   sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
 c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i  requisiti  stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 d) titolo  di studio della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche attivita';
 e) qualita'  morali  e  di  condotta  previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
 f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
 2. Alla selezione non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai  pubblici  uffici  o  espulsi  dalle  Forze  armate  e  dai corpi militarmente  organizzati  o  che  hanno  riportato  condanna  a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
 3.   Il  numero  dei  posti  conferibili  per  ciascun  settore  di attivita',  la  determinazione  e  le  modalita' di svolgimento delle prove  di esame e i programmi sono stabiliti nella richiesta di bando di  offerta, nel rispetto delle disposizioni del decreto ministeriale di cui all'articolo 86, comma 2.
 4.  I  candidati  sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine   di   graduatoria  risultante  dalle  liste  delle  sezioni circoscrizionali per l'impiego territorialmente competenti.
 5.  La  selezione,  consistente nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative, tende ad accertare l'idoneita'  dei  candidati  a  svolgere  le  mansioni  proprie della qualifica e non comporta valutazione comparativa.
 6.  Possono  essere  nominati,  a  domanda,  operatori od operatori tecnici,  nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, il coniuge e  i figli superstiti, nonche' il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni  riportate  nell'espletamento  delle attivita' istituzionali, purche'  siano  in  possesso dei requisiti di cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.
 7.  Le  disposizioni  di  cui al comma 6 si applicano, altresi', al coniuge  e  ai  figli  superstiti, nonche' al fratello, qualora unico superstite,  degli  appartenenti  al  Corpo  nazionale dei vigili del fuoco  deceduti  o  divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto  di  ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali.
 8.  I candidati utilmente selezionati sono avviati al servizio e, a conclusione dei periodo di prova della durata di sei mesi, conseguono la  nomina  alla qualifica per la quale sono stati selezionati, sulla base  di  una  relazione  del responsabile del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio, e prestano giuramento.
 9.  I  candidati di cui al comma 8 sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di prova, su motivata proposta del funzionario dirigente dell'ufficio o del comando cui sono applicati.
 
 
 
 Note all'art. 88:
 - Per  il  testo  dell'art. 18, del decreto legislativo
 8 maggio 2001, n. 215, si veda nelle note all'art. 5.
 - Per  il  testo  dell'art.  3,  comma  6,  della legge
 15 maggio 1997, n. 127, si veda nelle note all'art. 5.
 - Per  il  testo  dell'art.  17,  comma  3, della legge
 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 5.
 - Per  il  testo  dell'art.  26 della legge 1° febbraio
 1989, n. 53, si veda nelle note all'art. 5.
 
 
 
 
 |  | Art. 89. Promozioni alle qualifiche superiori
 
 1.  Nell'ambito  del  ruolo  degli  operatori, la promozione da una qualifica  a  quella  superiore  e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine  di  ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto  cinque anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore e  che,  nel  biennio  precedente  lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato   una  sanzione  disciplinare  piu'  grave  della  sanzione pecuniaria.
 |  | Art. 90. Articolazione del ruolo degli assistenti
 
 1.  Il  ruolo degli assistenti e' articolato in due qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:
 a) assistente;
 b) assistente capo.
 2.  In.  relazione  alla  diversita'  delle  mansioni  previste, le qualifiche  di  assistente e di assistente capo comprendono i profili professionali   di  assistente  amministrativo-contabile,  assistente amministrativo-contabile   capo,   assistente  tecnico-informatico  e assistente  tecnico-informatico  capo.  Le  dotazioni  organiche  dei predetti  profili  professionali  sono  determinate  con  decreto del Ministro dell'interno, nel rispetto della dotazione organica fissata, per  le  qualifiche  di assistente e assistente capo, nella tabella A allegata  al  presente  decreto e nei regolamenti ministeriali di cui all'articolo 141,   comma   1.   Prima   dell'adozione,   il  decreto ministeriale   e'   comunicato  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri-Dipartimento   della   funzione  pubblica  ed  al  Ministero dell'economia e delle finanze.
 |  | Art. 91. Mansioni del personale appartente al ruolo degli assistenti
 
 1. ll personale appartenente ai profili professionali di assistente amministrativo-contabile  e  assistente amministrativo-contabile capo esercita   nel  settore  di  impiego  attivita'  di  coordinamento  e controllo  di  unita'  operative  di  livello inferiore; svolge anche attivita'  di  reperimento  e  rilascio  di  informazioni elementari; collabora  con  le  professionalita'  superiori,  anche attraverso la redazione   e   la   compilazione  di  documenti  e  modulistica,  la predisposizione,  la  classificazione  e  il  controllo  di atti e la tenuta  di  strumenti  di registrazione e di archiviazione; partecipa alla  formazione  del personale di livello inferiore; ad esso possono essere  attribuiti  incarichi  specialistici  richiedenti particolari conoscenze e attitudini.
 2. Il personale appartenente ai profili professionali di assistente tecnico-informatico e di assistente tecnico-informatico capo esercita nel  settore di impiego, nell'ambito della specifica professionalita' tecnica  posseduta  e  nel  quadro di indirizzi definiti, funzioni in materie    tecniche    e   informatiche,   fornendo   supporto   alle professionalita'   superiori;   svolge  attivita'  di  installazione, esercizio  e  manutenzione di reti e impianti tecnici, di gestione di sistemi  di  controllo  e supervisione, di risoluzione di anomalie di funzionamento  di varia complessita' su prodotti e sistemi; partecipa alla  formazione  del personale di livello inferiore; ad esso possono essere  attribuiti  incarichi  specialistici  richiedenti particolari conoscenze e attitudini.
 |  | Art. 92. Immissione nel ruolo degli assistenti
 
 1.  L'accesso  alla  qualifica  iniziale del ruolo degli assistenti avviene:
 a) nel  limite  del  sessanta  per cento dei posti disponibili al 31 dicembre  di  ogni  anno,  mediante  concorso interno per titoli e superamento  di  un  successivo  corso  di  formazione professionale, riservato  al personale che, alla predetta data, rivesta la qualifica di operatore esperto;
 b) nel   limite   del  restante  quaranta  per  cento  dei  posti disponibili  al  31 dicembre  di ogni anno, mediante concorso interno per  titoli,  prova  pratica  ed  esame scritto e successivo corso di formazione  professionale,  riservato  al  personale  del ruolo degli operatori  che,  alla  predetta  data,  abbia  compiuto  sei  anni di effettivo  servizio  nel ruolo medesimo e che, nei sei anni medesimi, abbia frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati   nella   durata,   nei  contenuti,  nelle  modalita'  di svolgimento  e  nei criteri di ammissione alla frequenza, con decreto del Ministro dell'interno.
 2.  Ai  concorsi  di  cui  al  comma  1 e' ammesso il personale, in possesso  dei  requisiti ivi previsti, che, nel biennio precedente la data  di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, non abbia  riportato  una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
 3.  Per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma  1,  lettera a), a parita' di punteggio prevalgono nell'ordine, l'anzianita'  di  qualifica,  l'anzianita'  di servizio e la maggiore eta'.  Per  la  formazione  della  graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la  qualifica,  l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'.
 4.  Gli  operatori  esperti  ammessi  al  corso  di  formazione del concorso  di  cui al comma 1, lettera a), e vincitori anche di quello di  cui  alla  lettera b) del medesimo comma, indetti lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria di questo ultimo concorso.
 5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b),  sono  devoluti,  fino  alla data di inizio del relativo corso di formazione  professionale,  ai  partecipanti  del  concorso di cui al comma  1,  lettera  a),  risultati  idonei  in  relazione ai punteggi conseguiti.   Quelli   non  coperti  per  l'ammissione  al  corso  di formazione  professionale  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  sono devoluti,  fino alla data di inizio del relativo corso di formazione, agli idonei al concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma.
 6.  I  frequentatori  che  al  termine dei corsi di cui al comma 1, lettere  a)  e  b),  abbiano  superato  l'esame finale, conseguono la nomina   ad   assistente  nell'ordine  determinato  dalla  rispettiva graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e  con  decorrenza  economica  dal  giorno  successivo  alla  data di conclusione  del  corso  medesimo. I vincitori del concorso di cui al comma  1,  lettera a), precedono in ruolo i vincitori dal concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma.
 7.  Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17,  comma  3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione  e  i  punteggi  da  attribuire  a  ciascuna  di esse, la composizione  delle commissioni esaminatrici, nonche' le modalita' di svolgimento  dei  corsi  di  formazione  professionale  successivi ai concorsi  e  i  criteri  per  la formazione delle graduatorie di fine corso.
 
 
 
 Nota all'art. 92:
 - Per  il  testo  dell'art.  17,  comma  3, della legge
 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 5.
 
 
 
 
 |  | Art. 93. Promozione ad assistente capo
 
 1.  La  promozione alla qualifica di assistente capo e' conferita a ruolo  aperto,  secondo  l'ordine di ruolo, agli assistenti che, alla data  dello  scrutinio,  abbiano  compiuto  cinque  anni di effettivo servizio  nella  qualifica e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo,  non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
 |  | Art. 94. Attribuzione di uno scatto convenzionale agli assistenti capo
 
 1. Agli assistenti capo che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio  nella  qualifica  e'  attribuito  uno scatto convenzionale, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
 2.  Lo  scatto  convenzionale  e'  attribuito al personale che, nel biennio  precedente,  non  abbia  riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
 3.  Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio  o  ammesso  ai  riti  alternativi  per  i  delitti  di  cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n.  55,  e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare  per  l'applicazione  di  una sanzione disciplinare piu' grave   della   sanzione   pecuniaria,  l'attribuzione  dello  scatto convenzionale   avviene,  anche  con  effetto  retroattivo,  dopo  la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto  dal  comma  2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del testo unico.
 4.   Lo   scatto  convenzionale  di  cui  al  presente  articolo e' attribuito  come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai  ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico piu' favorevole previsto dall'articolo 174.
 
 
 
 Note all'art. 94:
 - Per  il testo dell'art. 15, comma 1, lettere a) e b),
 della  legge  19 marzo  1990,  n.  55,  si  veda nelle note
 all'art. 9.
 - Per  il  testo degli articoli 94 e 95 del decreto del
 Presidente  della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si veda
 nelle note all'art. 9.
 
 
 
 
 |  | Art. 95. Articolazione del ruolo dei collaboratori
 e dei sostituti direttori amministrativo-contabili
 
 1.   Il   ruolo   dei   collaboratori  e  dei  sostituti  direttori amministrativo-contabili  e'  articolato  in  cinque  qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:
 a) vice collaboratore amministrativo-contabile;
 b) collaboratore amministrativo-contabile;
 c) collaboratore amministrativo-contabile esperto;
 d) sostituto direttore amministrativo-contabile;
 e) sostituto direttore amministrativo-contabile capo.
 |  | Art. 96. Funzioni del personale appartenente al ruolo dei
 collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili
 
 1.  Il  personale  appartenente  al  ruolo  dei collaboratori e dei sostituti   direttori  amministrativo-contabili  svolge,  nell'ambito della  specifica professionalita' posseduta e nel quadro di indirizzi definiti,  funzioni  in  materia amministrativa e contabile, fornendo supporto   tecnico-amministrativo  alle  professionalita'  superiori, anche  mediante  l'utilizzo  e  la gestione di apparecchiature di uso comune;  svolge  attivita' amministrative, istruttorie e di revisione contabile ovvero esegue operazioni di contabilizzazione ed economato, cassa  e  magazzino,  di  tenuta e gestione di archivi; in assenza di specifiche    professionalita'    superiori,   svolge   funzioni   di consegnatario  e  cassa  anche  con  servizio  di  sportello;  svolge mansioni di segretario in commissioni anche di concorso.
 2.  Ai  sostituti direttori amministrativo-contabili e ai sostituti direttori  amministrativo-contabili  capo, oltre a quanto specificato al   comma  1,  possono  essere  attribuiti  incarichi  specialistici richiedenti    particolari    conoscenze    e    attitudini   nonche' responsabilita'  di  coordinamento  di struttura. Possono collaborare direttamente  con  i  primi  dirigenti,  ove  richiesto  da peculiari esigenze    organizzative    e   fermi   restando   i   rapporti   di sovraordinazione  funzionale, e firmare congiuntamente al funzionario delegato  gli  atti  contabili;  collaborano alla predisposizione del bilancio  preventivo  e consuntivo con riferimento al proprio settore di  competenza.  Ai sostituti direttori amministrativo-contabili capo possono  essere  attribuiti il coordinamento di piu' strutture, sotto la  responsabilita'  del  dirigente o di un suo delegato, nonche', in relazione  alla  preparazione  posseduta,  compiti  di formazione del personale.
 |  | Art. 97. Accesso al ruolo dei collaboratori e dei sostituti
 direttori amministrativo-contabili
 
 1. Ferma restando la riserva di posti di cui all'articolo 18, comma 6,  del  decreto  legislativo  8 maggio  2001,  n.  215, e successive modificazioni,  l'accesso  alla  qualifica  iniziale  del  ruolo  dei collaboratori  e  dei  sostituti  direttori  amministrativo-contabili avviene:
 a) nel  limite  del  cinquanta  per  cento dei posti disponibili, mediante  pubblico  concorso  per  esami,  consistenti  in  due prove scritte  e  un  colloquio,  con facolta' di far precedere le prove di esame da una prova preliminare di carattere generale, mediante idonei test,  il  cui  superamento  costituisce  requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo;
 b) nel  limite  del  cinquanta  per  cento dei posti disponibili, mediante   concorso   interno   per  titoli  di  servizio  ed  esami, consistenti  in  due  prove  scritte  e in un colloquio, riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso, alla data  del  bando  di  indizione  del  concorso,  di  un'anzianita' di servizio  non  inferiore  a  sette  anni, del titolo di studio di cui all'articolo 98, comma 1, lettera d), e che, nell'ultimo biennio, non abbia  riportato  una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
 2. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1,  lettera  b),  a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica,  l'anzianita'  di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'.
 3. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b),  sono  devoluti, fino alla data di inizio del relativo periodo di prova,  ai  partecipanti  del concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti.
 4. Le prove del concorso vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazione  richiesti  dal  bando  di  concorso  e  tendenti ad accertare  il possesso delle capacita' professionali per assolvere le funzioni previste.
 5.   Possono   essere   nominati,  a  domanda,  vice  collaboratori amministrativo-contabili   in   prova,   nell'ambito   delle  vacanze organiche  disponibili,  il  coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello,  qualora  unico  superstite,  degli  appartenenti  al Corpo nazionale  dei  vigili  del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili  al  servizio,  per  effetto  di  ferite  o lesioni riportate nell'espletamento  delle  attivita'  istituzionali,  purche' siano in possesso  dei  requisiti  di  cui  all'articolo 98, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 98, comma 4.
 6. Le disposizioni del comma 5 si applicano, altresi', al coniuge e ai  figli  superstiti, nonche' al fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali.
 7.  Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17,  comma  3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite   le   modalita'   di   svolgimento   dell'eventuale  prova preliminare  e  dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto delle prove di esame, le categorie  di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da  attribuire a ciascuna di esse e i criteri per la formazione della graduatoria finale.
 
 
 
 Note all'art. 97:
 - Per  il  testo  dell'art. 18, del decreto legislativo
 8 maggio 2001, n. 215, si veda nelle note all'art. 5.
 - Per  il  testo  dell'art.  17,  comma  3, della legge
 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 5.
 
 
 
 
 |  | Art. 98. Requisiti per la nomina a vice collaboratore
 amministrativo-contabile
 
 1.  L'assunzione dei vice collaboratori amministrativo-contabili di cui  all'articolo 97,  comma 1, lettera a), avviene mediante pubblico concorso  al  quale  possono  partecipare  i  cittadini  italiani  in possesso dei seguenti requisiti:
 a) godimento dei diritti politici;
 b) eta'    stabilita    dal   regolamento   adottato   ai   sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
 c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i  requisiti  stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 d) titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado che consente  l'iscrizione  ai  corsi  per  il  conseguimento del diploma universitario;
 e) qualita'  morali  e  di  condotta  previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
 f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
 2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno  sono  individuate le tipologie  dei  titoli  di  studio  di  cui  al  comma 1, lettera d), richiesti per la partecipazione al concorso.
 3. A parita' di merito l'appartenenza al Corpo nazionale dei vigili del  fuoco costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.
 4.  Al  concorso  non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai  pubblici  uffici  o  espulsi  dalle  Forze  armate  e  dai corpi militarmente  organizzati  o  che  hanno  riportato  condanna  a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
 5.  I  vincitori  del  concorso  sono  nominati  vice collaboratori amministrativo-contabili in prova.
 
 
 
 Note all'art. 98:
 - Per  il  testo  dell'art.  3,  comma  6,  della legge
 15 maggio 1997, n. 127, si veda nelle note all'art. 5.
 - Per  il  testo  dell'art.  17,  comma  3, della legge
 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 5.
 - Per  il  testo  dell'art.  26 della legge 1° febbraio
 1989, n. 53, si veda nelle note all'art. 5.
 
 
 
 
 |  | Art. 99. Periodo di prova e nomina a vice collaboratore
 amministrativo-contabile
 
 1.  I  vice  collaboratori  amministrativo-contabili  in prova sono avviati  al  servizio  e,  a  conclusione  del periodo di prova della durata  di  sei  mesi,  conseguono  la  nomina  a  vice collaboratori amministrativo-contabili,   sulla   base   di   una   relazione   del responsabile  del  comando  o  dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio, e prestano giuramento.
 2.   Durante   il   periodo   di   prova   i   vice   collaboratori amministrativo-contabili  in prova frequentano un corso di formazione teorico-pratico  della  durata  di  due  mesi.  I piani di studi e le modalita' di svolgimento del corso, nonche' quelle degli esami finali sono  fissati  con  decreto  del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco,   del   soccorso  pubblico  e  della  difesa  civile.  L'esito dell'esame e' valutato ai fini del superamento del periodo di prova.
 3.  I  vice  collaboratori  amministrativo-contabili  in prova sono ammessi  a  ripetere,  per  una  sola  volta, il periodo di prova, su motivata   proposta   del   funzionario   dirigente   del  comando  o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio.
 4.  Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco,  che  non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.
 |  | Art. 100. Promozione a collaboratore amministrativo-contabile
 
 1.     La    promozione    alla    qualifica    di    collaboratore amministrativo-contabile   e'   conferita  a  ruolo  aperto,  secondo l'ordine  di  ruolo,  ai  vice collaboratori amministrativo-contabili che,  alla  data  dello  scrutinio,  abbiano  compiuto cinque anni di effettivo  servizio  nella qualifica e che, nel biennio precedente lo scrutinio  medesimo,  non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
 |  | Art. 101. Promozione a collaboratore amministrativo-contabile esperto
 
 1.     La    promozione    alla    qualifica    di    collaboratore amministrativo-contabile esperto e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine  di  ruolo,  ai  collaboratori amministrativo-contabili che, alla  data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio  nella  qualifica e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo,  non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
 |  | Art. 102. Attribuzione di uno scatto convenzionale ai collaboratori
 amministrativo-contabili esperti
 
 1.  Ai  collaboratori  amministrativo-contabili esperti che abbiano maturato   otto   anni  di  effettivo  servizio  nella  qualifica  e' attribuito  uno  scatto convenzionale, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
 2.  Lo  scatto  convenzionale  e'  attribuito al personale che, nel biennio  precedente,  non  abbia  riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
 3.  Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio  o  ammesso  ai  riti  alternativi  per  i  delitti  di  cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n.  55,  e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare  per  l'applicazione  di  una sanzione disciplinare piu' grave   della   sanzione   pecuniaria,  l'attribuzione  dello  scatto convenzionale   avviene,  anche  con  effetto  retroattivo,  dopo  la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto,  dal  comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del testo unico.
 4.   Lo   scatto  convenzionale  di  cui  al  presente  articolo e' attribuito  come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai  ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico piu' favorevole previsto dall'articolo 174.
 
 
 
 Note all'art. 102:
 - Per  il testo dell'art. 15, comma 1, lettere a) e b),
 della  legge  19 marzo  1990,  n.  55,  si  veda nelle note
 all'art. 9.
 - Per  il  testo degli articoli 94 e 95 del decreto del
 Presidente  della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si veda
 nelle note all'art. 9.
 
 
 
 
 |  | Art. 103. Promozione a sostituto direttore amministrativo-contabile
 
 1.   La   promozione   alla   qualifica   di   sostituto  direttore amministrativo-contabile   si   consegue,   nei   limiti   dei  posti disponibili  al  31 dicembre  di ogni anno, mediante concorso interno per   esami   e   titoli,  al  quale  sono  ammessi  i  collaboratori amministrativo-contabili  esperti  che,  alla  predetta data, abbiano compiuto  otto  anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio   precedente   la  data  di  scadenza  dei  termini  per  la presentazione  delle  domande,  non  abbiano  riportato  una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
 2. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1,  a  parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'.
 3.  Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17,  comma  3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento del concorso di cui al comma 1, la  composizione  della  commissione esaminatrice, le materie oggetto dell'esame,  le  categorie  di  titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse e i criteri per la formazione della graduatoria finale.
 
 
 
 Nota all'art. 103:
 - Per  il  testo  dell'art.  17,  comma  3, della legge
 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 5.
 
 
 
 
 |  | Art. 104. Promozione a sostituto direttore amministrativo-contabile capo
 
 1.   La   promozione   alla   qualifica   di   sostituto  direttore amministrativo-contabile  capo  e' conferita, a ruolo aperto, secondo l'ordine  di  ruolo,  ai sostituti direttori amministrativo-contabili che,  alla  data  dello  scrutinio,  abbiano  compiuto  otto  anni di effettivo  servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio  medesimo,  non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
 |  | Art. 105. Sostituto direttore amministrativo-contabile capo «esperto»
 
 1. Ai sostituti direttori amministrativo-contabili capo che abbiano maturato   otto   anni  di  effettivo  servizio  nella  qualifica  e' attribuito  uno scatto convenzionale, fatto salvo quanto previsto dal comma  3.  Essi,  ferma  restando  la  qualifica  rivestita, assumono contestualmente la denominazione di «esperto».
 2.  I  sostituti  direttori  amministrativo-contabili capo esperti, oltre   a   quanto   gia'  specificato  all'articolo 96,  collaborano direttamente  con  i  primi  dirigenti,  ove  richiesto  da peculiari esigenze organizzative, fermi restando i rapporti di sovraordinazione funzionale. Ad essi sono altresi' attribuiti incarichi specialistici, richiedenti   elevate   conoscenze  e  attitudini  e  possono  essere assegnati  l'incarico  di  responsabile  di  uffici  individuati  con decreto  del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico  e  della  difesa  civile,  nonche'  ulteriori  funzioni  di particolari rilevanza.
 3.  La denominazione aggiuntiva e lo scatto convenzionale di cui al comma  1  sono  attribuiti al personale che, nel triennio precedente, non  abbia  riportato  una  sanzione  disciplinare  piu'  grave della sanzione pecuniaria.
 4.  Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio  o  ammesso  ai  riti  alternativi  per  i  delitti  di  cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n.  55,  e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare  per  l'applicazione  di  una sanzione disciplinare piu' grave  della  sanzione pecuniaria, l'attribuzione della denominazione aggiuntiva  e  dello  scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo,  dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo   restando  quanto  previsto  dal  comma  3.  Si  applicano  le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del testo unico.
 5.   Lo   scatto  convenzionale  di  cui  al  presente  articolo e' attribuito  come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai  ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico piu' favorevole previsto dall'articolo 174.
 Capo V
 
 Ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori
 tecnico-infomatici
 
 
 
 Note all'art. 105:
 - Per  il testo dell'art. 15, comma 1, lettere a) e b),
 della  legge  19 marzo  1990,  n.  55,  si  veda nelle note
 all'art. 9.
 - Per  il  testo degli articoli 94 e 95 del decreto del
 Presidente  della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si veda
 nelle note all'art. 9.
 
 
 
 
 |  | Art. 106. Articolazione del ruolo dei collaboratori
 e dei sostituti direttori tecnico-informatici
 
 1.   Il   ruolo   dei   collaboratori  e  dei  sostituti  direttori tecnico-informatici  e'  articolato in cinque qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
 a) vice collaboratore tecnico-informatico;
 b) collaboratore tecnico-informatico;
 c) collaboratore tecnico-informatico esperto;
 d) sostituto direttore tecnico-informatico;
 e) sostituto direttore tecnico-informatico capo.
 |  | Art. 107. Funzioni del personale appartenente al ruolo
 dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici
 
 1.  Il  personale  appartenente  al  ruolo  dei collaboratori e dei sostituti  direttori  tecnico-informatici  svolge,  nell'ambito della specifica   professionalita'   tecnica  posseduta  e  nel  quadro  di indirizzi  definiti,  funzioni  in  materie  tecniche e informatiche, fornendo  supporto  alle  professionalita'  superiori, anche mediante l'utilizzo  e  la  gestione  di  apparecchiature  complesse;  cura la progettazione,   la  realizzazione,  il  montaggio,  il  collaudo  di componenti  di  sistemi realizzati, anche nell'ambito delle attivita' di  ricerca;  esegue rilievi e misurazioni di laboratorio, verifiche, controlli  e sperimentazione di strumenti, di impianti e di circuiti; svolge attivita' di installazione, esercizio e manutenzione di reti e impianti tecnici, di gestione di sistemi di controllo e supervisione, di  risoluzione di anomalie di funzionamento di varia complessita' su prodotti  e  sistemi,  di  esercizio  dei  sistemi  informativi  e in particolare  di  supporto  operativo all'installazione e manutenzione dei  sistemi  centrali  e  periferici.  Esegue  in  modo  autonomo le procedure  in  esercizio,  gestisce  le anomalie e, nell'ambito delle specifiche  competenze acquisite, cura l'esecuzione di procedure e di elaborazioni   del   ciclo   informatico;   predispone   il   manuale informatico;  assicura  i  flussi  operativi;  realizza  i  programmi curandone la funzionalita' e l'esecuzione.
 2.  Ai  sostituti  direttori  tecnico-informatici  e  ai  sostituti direttori  tecnico-informatici  capo,  oltre  a quanto specificato al comma   1,   possono   essere   attribuiti   incarichi  specialistici richiedenti    particolari    conoscenze    e    attitudini   nonche' responsabilita'  di  coordinamento  di struttura. Possono collaborare direttamente  con  i  primi  dirigenti,  ove  richiesto  da peculiari esigenze    organizzative    e   fermi   restando   i   rapporti   di sovraordinazione      funzionale.      Ai     sostituti     direttori tecnico-informatici  capo  possono essere attribuiti il coordinamento di piu' strutture, sotto la responsabilita' del dirigente o di un suo delegato,  nonche', in relazione alla preparazione posseduta, compiti di formazione del personale.
 |  | Art. 108. Accesso al ruolo dei collaboratori e dei sostituti
 direttori tecnico-informatici
 
 1. Ferma restando la riserva di posti di cui all'articolo 18, comma 6,  del  decreto  legislativo  8 maggio  2001,  n.  215, e successive modificazioni,  l'accesso  alla  qualifica  iniziale  del  ruolo  dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici avviene:
 a) nel  limite  del  cinquanta  per  cento dei posti disponibili, mediante  pubblico  concorso  per  esami,  consistenti  in  due prove scritte  e  un  colloquio,  con facolta' di far precedere le prove di esame da una prova preliminare di carattere generale, mediante idonei test,  il  cui  superamento  costituisce  requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo;
 b) nel  limite  del  cinquanta  per  cento dei posti disponibili, mediante   concorso   interno   per  titoli  di  servizio  ed  esami, consistenti  in  due  prove  scritte  e in un colloquio, riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso, alla data  del  bando  di  indizione  del  concorso,  di  un'anzianita' di servizio  non  inferiore  a  sette  anni, del titolo di studio di cui all'articolo 109, comma 1, lettera d) e che, nell'ultimo biennio, non abbia  riportato  una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
 2. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1,  lettera  b),  a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica,  l'anzianita'  di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'.
 3. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b),  sono  devoluti, fino alla data di inizio del relativo periodo di prova,  ai  partecipanti  del concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti.
 4. Le prove del concorso vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazione  richiesti  dal  bando  di  concorso  e  tendenti ad accertare  il possesso delle capacita' professionali per assolvere le funzioni previste.
 5.   Possono   essere   nominati,  a  domanda,  vice  collaboratori tecnico-informatici  in  prova,  nell'ambito  delle vacanze organiche disponibili,  e  ammessi  a  frequentare il primo corso di formazione utile,  il coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello, qualora unico  superstite,  degli  appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del  fuoco  deceduti  o divenuti permanentemente inabili al servizio, per  effetto  di  ferite  o lesioni riportate nell'espletamento delle attivita'  istituzionali,  purche' siano in possesso dei requisiti di cui  all'articolo 109,  comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 109, comma 4.
 6.  Le  disposizioni  di  cui al comma 5 si applicano, altresi', al coniuge  e  ai  figli  superstiti, nonche' al fratello, qualora unico superstite,  degli  appartenenti  al  Corpo  nazionale dei vigili del fuoco  deceduti  o  divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto  di  ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali.
 7.  Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17,  comma  3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite   le   modalita'   di   svolgimento   dell'eventuale  prova preliminare  e  dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto delle prove di esame, le categorie  di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da  attribuire a ciascuna di esse e i criteri per la formazione della graduatoria finale.
 
 
 
 Note all'art. 108:
 - Per  il  testo  dell'art. 18, del decreto legislativo
 8 maggio 2001, n. 215, si veda nelle note all'art. 5.
 - Per  il  testo  dell'art.  17,  comma  3, della legge
 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 5.
 
 
 
 
 |  | Art. 109. Requisiti per la nomina a vice collaboratore tecnico-informatico
 
 1.  L'assunzione  dei vice collaboratori tecnico-informatici di cui all'articolo 108,  comma  1,  lettera  a),  avviene mediante pubblico concorso  al  quale  possono  partecipare  i  cittadini  italiani  in possesso dei seguenti requisiti:
 a) godimento dei diritti politici;
 b) eta'    stabilita    dal   regolamento   adottato   ai   sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
 c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i  requisiti  stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 d) titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado che consente  l'iscrizione  ai  corsi  per  il  conseguimento del diploma universitario;
 e) qualita'  morali  e  di  condotta  previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
 f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
 2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno  sono  individuate le tipologie  dei  titoli  di  studio  di  cui  al  comma 1, lettera d), richiesti per la partecipazione al concorso.
 3. A parita' di merito l'appartenenza al Corpo nazionale dei vigili del  fuoco costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.
 4.  Al  concorso  non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai  pubblici  uffici  o  espulsi  dalle  Forze  armate  e  dai corpi militarmente  organizzati  o  che  hanno  riportato  condanna  a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
 5.  I  vincitori  del  concorso  sono  nominati  vice collaboratori tecnico-informatici in prova.
 
 
 
 Note all'art. 109:
 - Per  il  testo  dell'art.  3,  comma  6,  della legge
 15 maggio 1997, n. 127, si veda nelle note all'art. 5.
 - Per  il  testo  dell'art.  17,  comma  3, della legge
 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 5.
 - Per  il  testo  dell'art.  26 della legge 1° febbraio
 1989, n. 53, si veda nelle note all'art. 5.
 
 
 
 
 |  | Art. 110. Periodo di prova e nomina a vice collaboratore tecnico-informatico
 
 1.  I  vice collaboratori tecnico-informatici in prova sono avviati al servizio e, a conclusione del periodo di prova della durata di sei mesi,  conseguono la nomina a vice collaboratori tecnico-informatici, sulla   base   di  una  relazione  del  responsabile  del  comando  o dell'ufficio   presso   cui   hanno  prestato  servizio,  e  prestano giuramento.
 2.   Durante   il   periodo   di   prova   i   vice   collaboratori tecnico-informatici  in  prova  frequentano  un  corso  di formazione teorico-pratico  della  durata  di  due  mesi.  I piani di studi e le modalita' di svolgimento del corso, nonche' quelle degli esami finali sono  fissati  con  decreto  del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco,   del   soccorso  pubblico  e  della  difesa  civile.  L'esito dell'esame e' valutato ai fini del superamento del periodo di prova.
 3. I vice collaboratori tecnico-informatici in prova sono ammessi a ripetere,  per  una  sola  volta,  il  periodo  di prova, su motivata proposta  del funzionario dirigente del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio.
 4.  Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco,  che  non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.
 |  | Art. 111. Promozione a collaboratore tecnico-informatico
 
 1.     La    promozione    alla    qualifica    di    collaboratore tecnico-informatico  e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vice collaboratori tecnico-informatici che, alla data dello scrutinio,  abbiano  compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica  e  che,  nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
 |  | Art. 112. Promozione a collaboratore tecnico-informatico esperto
 
 1.     La    promozione    alla    qualifica    di    collaboratore tecnico-informatico  esperto  e'  conferita  a  ruolo aperto, secondo l'ordine  di  ruolo,  ai  collaboratori tecnico-informatici che, alla data  dello  scrutinio,  abbiano  compiuto  cinque  anni di effettivo servizio  nella  qualifica e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo,  non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
 |  | Art. 113. Attribuzione di uno scatto convenzionale ai collaboratori
 tecnico-informatici esperti
 
 1.   Ai   collaboratori  tecnico-informatici  esperti  che  abbiano maturato   otto   anni  di  effettivo  servizio  nella  qualifica  e' attribuito  uno  scatto convenzionale, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
 2.  Lo  scatto  convenzionale  e'  attribuito al personale che, nel biennio  precedente,  non  abbia  riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
 3.  Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio  o  ammesso  ai  riti  alternativi  per  i  delitti  di  cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n.  55,  e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare  per  l'applicazione  di  una sanzione disciplinare piu' grave   della   sanzione   pecuniaria,  l'attribuzione  dello  scatto convenzionale   avviene,  anche  con  effetto  retroattivo,  dopo  la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto  dal  comma  2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del testo unico.
 4.   Lo   scatto  convenzionale  di  cui  al  presente  articolo e' attribuito  come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai  ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico piu' favorevole previsto dall'articolo 174.
 
 
 
 Note all'art. 113:
 - Per  il testo dell'art. 15, comma 1, lettere a) e b),
 della  legge  19 marzo  1990,  n.  55,  si  veda nelle note
 all'art. 9.
 - Per  il  testo degli articoli 94 e 95 del decreto del
 Presidente  della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si veda
 nelle note all'art. 9.
 
 
 
 
 |  | Art. 114. Promozione a sostituto direttore tecnico-informatico
 
 1.   La   promozione   alla   qualifica   di   sostituto  direttore tecnico-informatico  si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre  di  ogni  anno,  mediante  concorso  interno per esami e titoli,  al  quale  sono  ammessi i collaboratori tecnico-informatici esperti  che,  alla  predetta  data,  abbiano  compiuto  otto anni di effettivo  servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente la data  di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
 2. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1,  a  parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'.
 3.  Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17,  comma  3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento del concorso di cui al comma 1, la  composizione  della  commissione esaminatrice, le materie oggetto dell'esame,  le  categorie  di  titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse e i criteri per la formazione della graduatoria finale.
 
 
 
 Nota all'art. 114:
 - Per  il  testo  dell'art.  17,  comma  3, della legge
 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 5.
 
 
 
 
 |  | Art. 115. Promozione a sostituto direttore tecnico-informatico capo
 
 1.   La   promozione   alla   qualifica   di   sostituto  direttore tecnico-informatico  capo  e'  conferita,  a  ruolo  aperto,  secondo l'ordine  di  ruolo,  ai sostituti direttori tecnico-informatici che, alla  data  dello  scrutinio, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio  nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo,  non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
 |  | Art. 116. Sostituto direttore tecnico-informatico capo «esperto»
 
 1.  Ai  sostituti  direttori  tecnico-informatici  capo che abbiano maturato   otto   anni  di  effettivo  servizio  nella  qualifica  e' attribuito  uno scatto convenzionale, fatto salvo quanto previsto dal comma  3.  Essi,  ferma  restando  la  qualifica  rivestita, assumono contestualmente la denominazione di «esperto».
 2.  I sostituti direttori tecnico-informatici capo esperti, oltre a quanto  specificato  all'articolo 107, collaborano direttamente con i primi  dirigenti,  ove richiesto da peculiari esigenze organizzative, fermi  restando  i  rapporti  di sovraordinazione funzionale. Ad essi sono altresi' attribuiti incarichi specialistici, richiedenti elevate conoscenze  e  attitudini  e  possono  essere assegnati l'incarico di responsabile   di   uffici  individuati  con  decreto  del  capo  del Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del soccorso pubblico e della difesa civile, nonche' ulteriori funzioni di particolare rilevanza.
 3.  La denominazione aggiuntiva e lo scatto convenzionale di cui al comma  1  sono  attribuiti al personale che, nel triennio precedente, non  abbia  riportato  una  sanzione  disciplinare  piu'  grave della sanzione pecuniaria.
 4.  Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio  o  ammesso  ai  riti  alternativi  per  i  delitti  di  cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n.  55,  e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare  per  l'applicazione  di  una sanzione disciplinare piu' grave  della  sanzione pecuniaria, l'attribuzione della denominazione aggiuntiva  e  dello  scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo,  dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo   restando  quanto  previsto  dal  comma  3.  Si  applicano  le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del testo unico.
 5.   Lo   scatto  convenzionale  di  cui  al  presente  articolo e' attribuito  come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai  ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico piu' favorevole previsto dall'articolo 174.
 
 
 
 Note all'art. 116:
 - Per  il testo dell'art. 15, comma 1, lettere a) e b),
 della  legge  19 marzo  1990,  n.  55,  si  veda nelle note
 all'art. 9.
 - Per  il  testo degli articoli 94 e 95 del decreto del
 Presidente  della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si veda
 nelle note all'art. 9.
 
 
 
 
 |  | Art. 117. Articolazione del ruolo dei funzionari
 amministrativo-contabili direttori
 
 1.  Il  ruolo  dei funzionari amministrativo-contabili direttori e' articolato in tre qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:
 a) funzionario amministrativo-contabile vice direttore;
 b) funzionario amministrativo-contabile direttore;
 c) funzionario amministrativo-contabile direttore-vicedirigente.
 |  | Art. 118. Funzioni del personale appartenente al ruolo
 dei funzionari amministrativo-contabili direttori
 
 1.    Il   personale   appartenente   al   ruolo   dei   funzionari amministrativo-contabili  direttori  svolge,  nel quadro di indirizzi generali,  compiti di pianificazione, coordinamento e controllo delle attivita'  amministrativo-contabili,  con autonomia e responsabilita' organizzative;  adotta  atti  e  provvedimenti  attribuiti  alla  sua competenza;  svolge  attivita'  di  studio  e  di  ricerca, attivita' istruttoria,  ispettiva  e  di  verifica finalizzata all'accertamento della   concreta   applicazione   delle  normative  vigenti  e  firma congiuntamente  al funzionario delegato gli atti contabili; collabora alla   predisposizione   del  bilancio  preventivo  e  consuntivo  in riferimento  al  proprio  settore  di  competenza; svolge mansioni di consegnatario  o  economo  e  agente  di cassa; segue le procedure di acquisto, provvedendo anche all'indagine di mercato; svolge attivita' di   predisposizione  e  redazione  di  atti  e  documenti,  riferiti all'attivita'  dell'amministrazione,  comportanti un elevato grado di complessita', autonomia e responsabilita'; segue l'organizzazione dei programmi    di    formazione,    addestramento,   qualificazione   e aggiornamento     tecnico     del     personale.    Il    funzionario direttore-vicedirigente,  altresi',  gestisce,  coordina  e controlla l'attivita'  amministrativa  di  processi  lavorativi  complessi  con relative  risorse  umane  e  strumentali.  Allo stesso possono essere attribuiti,  inoltre,  incarichi  specialistici,  richiedenti elevate conoscenze  e  attitudini  e  puo'  essere  delegato  l'esercizio  di determinate funzioni dirigenziali.
 |  | Art. 119. Accesso al ruolo dei funzionari
 amministrativo-contabili direttori
 
 1.  L'accesso  alla  qualifica  iniziale  del  ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori avviene mediante pubblico concorso per  esami,  con  facolta'  di far precedere le prove di esame da una prova preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il cui superamento   costituisce  requisito  essenziale  per  la  successiva partecipazione  al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
 a) godimento dei diritti politici;
 b) eta'    stabilita    dal   regolamento   adottato   ai   sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio l997, n. 127;
 c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i  requisiti  stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 d) laurea magistrale tra quelle indicate nel decreto ministeriale di cui al comma 2;
 e) qualita'  morali  e  di  condotta  previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
 f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
 2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17,  comma  3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicate  le classi delle lauree magistrali ad indirizzo giuridico ed economico  prescritte per l'ammissione al concorso di cui al comma 1, individuate  secondo le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.  Sono  fatti  salvi,  ai  fini dell'ammissione al concorso, i diplomi  di  laurea specialistica ad indirizzo giuridico ed economico rilasciati   in   sede   di   attuazione  del  decreto  del  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509,  ovvero  secondo  l'ordinamento  didattico vigente prima del suo adeguamento   ai   sensi  dell'articolo 17,  comma  95,  della  legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative.
 3.  Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17,  comma  3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste  le  forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al  concorso  di  cui  al  comma  1,  le modalita' di svolgimento del concorso  medesimo,  le  prove di esame, scritte e orali, le prime in numero  non  inferiore  a  due,  la  composizione  della  commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale.
 4.  Nel  concorso  il  venti  per  cento  dei posti e' riservato al personale  del  Corpo  nazionale dei vigili del fuoco in possesso del titolo  di  cui  al  comma  1,  lettera  d),  e degli altri requisiti prescritti,  con  un'anzianita' di servizio effettivo di almeno sette anni  alla  data  del  bando  di indizione del concorso. E' ammesso a fruire  della  riserva il personale che, nel triennio precedente, non abbia  riportato  una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono  conferiti,  secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.
 5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da pubblici  uffici o espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
 6.    I   vincitori   del   concorso   sono   nominati   funzionari amministrativo-contabili vice direttori in prova.
 
 
 
 Note all'art. 119:
 - Per  il  testo  dell'art.  3,  comma  6,  della legge
 15 maggio 1997, n. 127, si veda nelle note all'art. 5.
 - Per  il  testo  dell'art.  17,  comma  3, della legge
 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 5.
 - Per  il  testo  dell'art.  26 della legge 1° febbraio
 1989, n. 53, si veda nelle note all'art. 5.
 - Per  il  testo  dell'art.  17,  comma 95, della legge
 15 maggio 1997, n. 127, si veda nelle note all'art. 53.
 
 
 
 
 |  | Art. 120. Periodo di prova e nomina a funzionario
 amministrativo-contabile vice direttore
 
 1. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui tre mesi di corso di formazione presso l'Istituto superiore antincendi e tre mesi di  applicazione  pratica presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco  o gli uffici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. I piani di  studi,  le modalita' di svolgimento del corso di formazione e del relativo  esame,  e  del  periodo  di  applicazione pratica nonche' i criteri  di  determinazione della posizione in ruolo sono fissati con decreto  del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
 2.   A   conclusione   del   periodo   di   prova,   i   funzionari amministrativo-contabili  vicedirettori in prova conseguono la nomina a  funzionario  amministrativo-contabile  vicedirettore,  sulla  base della  graduatoria  di  fine corso e della relazione del responsabile del  comando  o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio. Essi prestano  giuramento e sono inseriti nel ruolo secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 1.
 3.  I  funzionari  amministrativo-contabili vice direttori in prova sono  ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di prova, su motivata  proposta  del  funzionario  dirigente  dell'ufficio  o  del comando   presso   cui   hanno  prestato  servizio  o  del  direttore dell'Istituto superiore antincendi.
 4.  Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco,  che  non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.
 5.    L'assegnazione    dei    funzionari   amministrativocontabili vicedirettori  alle  sedi di servizio e' effettuata in relazione alla scelta   manifestata   dagli   interessati   secondo  l'ordine  della graduatoria  determinata ai sensi del comma 1, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.
 |  | Art. 121. Promozione alla qualifica di funzionario
 amministrativo-contabile direttore
 
 1.     La     promozione     alla    qualifica    di    funzionario amministrativo-contabile  direttore  e'  conferita  a  ruolo  aperto, secondo  l'ordine  di  ruolo,  ai funzionari amministrativo-contabili vicedirettori  che,  alla data dello scrutinio, abbiano compiuto otto anni  di  effettivo  servizio  nella  qualifica  e  che,  nel biennio precedente  lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
 |  | Art. 122. Promozione alla qualifica di funzionario
 amministrativo-contabile direttore-vicedirigente
 
 1.     La     promozione     alla    qualifica    di    funzionario amministrativo-contabile  direttore  vicedirigente  si  consegue, nei limiti  dei  posti  disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso  interno  per  titoli  di  servizio  ed esami, al quale sono ammessi  i  funzionari  amministrativo-contabili  direttori che, alla predetta data, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica  e  che,  nell'ultimo  triennio,  non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
 2.  Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17,  comma  3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento del concorso di cui al comma 1, la  composizione  della  commissione esaminatrice, le materie oggetto delle  prove  di  esame,  le  categorie  di  titoli  da  ammettere  a valutazione,  il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse e i criteri per la formazione della graduatoria finale.
 
 
 
 Nota all'art. 122:
 - Per  il  testo  dell'art.  17,  comma  3, della legge
 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 5.
 
 
 
 
 |  | Art. 123. Attribuzione di uno scatto convenzionale ai funzionari
 amministrativo-contabili direttori-vicedirigenti
 
 1.  Ai  funzionari amministrativo-contabili direttori-vicedirigenti che   abbiano  maturato  cinque  anni  di  effettivo  servizio  nella qualifica  e'  attribuito  uno  scatto  convenzionale, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
 2.  Lo  scatto  convenzionale  e'  attribuito al personale che, nel biennio  precedente,  non  abbia  riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
 3.  Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio  o  ammesso  ai  riti  alternativi  per  i  delitti  di  cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n.  55,  e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare  per  l'applicazione  di  una sanzione disciplinare piu' grave   della   sanzione   pecuniaria,  l'attribuzione  dello  scatto convenzionale   avviene,  anche  con  effetto  retroattivo,  dopo  la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto  dal  comma  2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del testo unico.
 4.   Lo   scatto  convenzionale  di  cui  al  presente  articolo e' attribuito  come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai  ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico piu' favorevole previsto dall'articolo 174.
 
 
 
 Note all'art. 123:
 - Per  il testo dell'art. 15, comma 1, lettere a) e b),
 della  legge  19 marzo  1990,  n.  55,  si  veda nelle note
 all'art. 9.
 - Per  il  testo degli articoli 94 e 95 del decreto del
 Presidente  della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si veda
 nelle note all'art. 9.
 
 
 
 
 |  | Art. 124. Articolazione del ruolo dei funzionari
 tecnico-informatici direttori
 
 1.   Il  ruolo  dei  funzionari  tecnico-informatici  direttori  e' articolato in tre qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:
 a) funzionario tecnico-informatico vice direttore;
 b) funzionario tecnico-informatico direttore;
 c) funzionario tecnico-informatico direttore-vicedirigente.
 |  | Art. 125. Funzioni del personale appartenente al ruolo
 dei funzionari tecnico-informatici direttori
 
 1.    Il   personale   appartenente   al   ruolo   dei   funzionari tecnico-informatici  direttori  svolge,  nell'ambito  della specifica professionalita'    tecnica    posseduta,    attivita'   di   elevata responsabilita'   in   materie   tecniche  e  informatiche;  cura  la progettazione,  la  realizzazione  e il collaudo su lavorazioni anche realizzate   da   professionalita'  inferiori;  svolge  attivita'  di ricerca,  verifica,  controllo  e  sperimentazione  di  strumenti, di impianti  e  circuiti.  Nel  quadro  di  indirizzi generali, esercita compiti  di pianificazione, coordinamento e controllo delle attivita' proprie  del settore di appartenenza, con autonomia e responsabilita' organizzative;   svolge   attivita'  di  stadio  e  formula  progetti particolareggiati   e  proposte  operative  nei  diversi  settori  di attivita';  cura la realizzazione dei programmi; gestisce, coordina e controlla l'attivita' di uno o piu' settori nei quali e' ripartita la struttura  presso  la  quale e' assegnato; segue l'organizzazione dei programmi    di    formazione,    addestramento,   qualificazione   e aggiornamento  tecnico del personale; prefigura la struttura hardware necessaria;  gestisce  il  software  di  base apportando le eventuali modifiche;  effettua  l'analisi  tecnica  di  procedure; definisce le specifiche  tecniche e le funzioni relative al software, al sistema e alla  rete,  realizzando  prodotti  di  analisi;  valuta  prodotti di software   e   soluzioni   hardware;   controlla   gli   standard  di funzionamento;  coordina  e  pianifica  le  attivita' di sviluppo dei sistemi    informatici.   Il   funzionario   direttore-vicedirigente, altresi',  gestisce,  coordina  e  controlla  l'attivita' di processi lavorativi  complessi  con relative risorse umane e strumentali. Allo stesso  possono  essere attribuiti, inoltre, incarichi specialistici, richiedenti  elevate  conoscenze  e attitudini e puo' essere delegato l'esercizio di determinate funzioni dirigenziali.
 |  | Art. 126. Accesso al ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori
 
 1.  L'accesso  alla  qualifica  iniziale  del  ruolo dei funzionari tecnico-informatici  direttori avviene mediante pubblico concorso per esami,  con  facolta' di far precedere le prove di esame da una prova preliminare  di  carattere  generale,  mediante  idonei  test, il cui superamento   costituisce  requisito  essenziale  per  la  successiva partecipazione  al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
 a) godimento dei diritti politici;
 b) eta'    stabilita    dal   regolamento   adottato   ai   sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
 c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i  requisiti  stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 d) laurea magistrale tra quelle indicate nel decreto ministeriale di cui al comma 2;
 e) qualita'  morali  e  di  condotta  previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
 f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
 2.  Con  decreto  del Ministro dell'interno sono indicate le classi delle lauree magistrali ad indirizzo tecnico e informatico prescritte per  l'ammissione  al concorso di cui al comma 1, individuate secondo le  norme  concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Sono fatti salvi,  ai  fini  dell'ammissione  al  concorso,  i diplomi di laurea specialistica  ad  indirizzo tecnico e informatico rilasciati in sede di    attuazione    del   decreto   del   Ministro   dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  3 novembre  1999, n. 509, ovvero secondo  l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative.
 3.  Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17,  comma  3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste  le  forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al  concorso  di  cui  al  comma  1,  le modalita' di svolgimento del concorso  medesimo,  le  prove di esame, scritte e orali, le prime in numero  non  inferiore  a  due,  la  composizione  della  commissione esaminatrice e i criteri di formazione delle graduatoria finale.
 4.  Nel  concorso  il  venti  per  cento  dei posti e' riservato al personale  del  Corpo  nazionale dei vigili del fuoco in possesso del titolo  di  cui  al  comma  1,  lettera  d),  e degli altri requisiti prescritti,  con  un'anzianita' di servizio di almeno sette anni alla data  del  bando di indizione del concorso. E' ammesso a fruire della riserva   il  personale  che,  nel  triennio  precedente,  non  abbia riportato   una  sanzione  disciplinare  piu'  grave  della  sanzione pecuniaria. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono  conferiti,  secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.
 5, Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da pubblici  uffici o espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
 6.    I   vincitori   del   concorso   sono   nominati   funzionari tecnico-informatici vice direttori in prova.
 
 
 
 Note all'art. 126:
 - Per  il  testo  dell'art.  3,  comma  6,  della legge
 15 maggio 1997, n. 127, si veda nelle note all'art. 5.
 - Per  il  testo  dell'art.  17,  comma  3, della legge
 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 5.
 - Per  il  testo  dell'art.  26 della legge 1° febbraio
 1989, n. 53, si veda nelle note all'art. 5.
 - Per  il  testo  dell'art.  17,  comma 95, della legge
 15 maggio 1997, n. 127, si veda nelle note all'art. 53.
 
 
 
 
 |  | Art. 127. Periodo di prova e nomina a funzionario
 tecnico-informatico vice direttore
 
 1. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui tre mesi di corso di formazione presso l'Istituto superiore antincendi e tre mesi di  applicazione  pratica presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco  o gli uffici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. I piani di  studi, le modalita' di svolgimento del corso di formazione, e del relativo  esame,  e  del  periodo  di applicazione pratica, nonche' i criteri  di  determinazione della posizione in ruolo sono fissati con decreto  del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
 2.   A   conclusione   del   periodo   di   prova,   i   funzionari tecnico-informatici  vice  direttori  in prova conseguono la nomina a funzionario  tecnico-informatico  vice  direttore,  sulla  base della graduatoria  di  fine  corso  e  della relazione del responsabile del comando  o  dell'ufficio  presso  cui  hanno  prestato servizio. Essi prestano  giuramento e sono inseriti nel ruolo secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 1.
 3.  I  funzionari  tecnico-informatici vice direttori in prova sono ammessi  a  ripetere,  per  una  sola  volta, il periodo di prova, su motivata  proposta  del  funzionario  dirigente  dell'ufficio  o  del comando   presso   cui   hanno  prestato  servizio  o  del  direttore dell'Istituto superiore antincendi.
 4.  Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco,  che  non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.
 5. L'assegnazione dei funzionari tecnico-informatici vice direttori alle  sedi  di  servizio  e'  effettuata  in  relazione  alla  scelta manifestata  dagli  interessati  secondo  l'ordine  della graduatoria determinata  ai  sensi  del  comma 1, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.
 |  | Art. 128. Promozione alla qualifica di funzionario
 tecnico-informatico direttore
 
 1.  La promozione alla qualifica di funzionario tecnico-informatico direttore  e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai funzionari  vice  direttori  tecnico-informatici che, alla data dello scrutinio,  abbiano  compiuto  otto  anni di effettivo servizio nella qualifica  e  che,  nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
 |  | Art. 129. Promozione alla qualifica di funzionario
 tecnico-informatico direttore-vicedirigente
 
 1.  La promozione alla qualifica di funzionario tecnico-informatico direttore-vicedirigente si consegue, nei limiti dei posti disponibili al  31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli di servizio   ed   esami,   al   quale   sono   ammessi   i   funzionari tecnico-informatici   direttori  che,  alla  predetta  data,  abbiano compiuto  otto  anni  di  effettivo  servizio  nella qualifica e che, nell'ultimo triennio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
 2.  Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17,  comma  3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento del concorso di cui al comma 1, la  composizione  della  commissione esaminatrice, le materie oggetto delle  prove  di  esame,  le  categorie  di  titoli  da  ammettere  a valutazione,  il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse e i criteri per la formazione della graduatoria finale.
 
 
 
 Nota all'art. 129:
 - Per  il  testo  dell'art.  17,  comma  3, della legge
 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 5.
 
 
 
 
 |  | Art. 130. Attribuzione di uno scatto convenzionale
 ai funzionari tecnico-informatici direttori-vicedirigenti
 
 1.  Ai  funzionari  tecnico-informatici direttori-vicedirigenti che abbiano maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e' attribuito  uno  scatto convenzionale, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
 2.  Lo  scatto  convenzionale  e'  attribuito al personale che, nel biennio  precedente,  non  abbia  riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
 3.  Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio  o  ammesso  ai  riti  alternativi  per  i  delitti  di  cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n.  55,  e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare  per  l'applicazione  di  una sanzione disciplinare piu' grave   della   sanzione   pecuniaria,  l'attribuzione  dello  scatto convenzionale   avviene,  anche  con  effetto  retroattivo,  dopo  la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto  dal  comma  2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del testo unico.
 4.   Lo   scatto  convenzionale  di  cui  al  presente  articolo e' attribuito  come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai  ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico piu' favorevole previsto dall'articolo 174.
 
 
 
 Note all'art. 130:
 - Per  il testo dell'art. 15, comma 1, lettere a) e b),
 della  legge  19 marzo  1990,  n.  55,  si  veda nelle note
 all'art. 9.
 - Per  il  testo degli articoli 94 e 95 del decreto del
 Presidente  della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si veda
 nelle note all'art. 9.
 
 
 
 
 |  | Art. 131. Norma di rinvio
 
 1.  Gli  aspetti  economici e giuridici del rapporto di impiego del personale  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco che espleta attivita'  tecniche,  amministrativo-contabili e tecnico-informatiche sono  definiti  nell'ambito  del procedimento negoziale del personale non  direttivo  e non dirigente del Corpo stesso che espleta funzioni tecnico-operative.
 |  | Art. 132. Accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco
 
 1.  L'accesso al Corpo nazionale di vigili del fuoco avviene con le seguenti modalita':
 a)  pubblico concorso ovvero, limitatamente all'accesso nel ruolo degli   operatori,   avviamento   degli   iscritti   nelle  liste  di collocamento;
 b)  assunzione obbligatoria, per chiamata diretta nominativa, del coniuge,  dei  figli  e  dei  fratelli  degli  appartenenti  al Corpo nazionale  dei  vigili  del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili  al servizio per causa di servizio, nei limiti previsti dagli articoli 5, 21, 88, 97 e 108.
 2.  E' escluso l'accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco in casi  e  con  modalita'  diversi  da  quelli indicati nel comma 1. In particolare   e'   escluso   l'accesso  dall'esterno  nei  ruoli  dei dirigenti.  Dalla  data di entrata in vigore del presente decreto non si applicano, ai fini del passaggio nei ruoli del personale del Corpo nazionale  dei  vigili  dei  fuoco, l'articolo 3 della legge 12 marzo 1999,  n.  68, l'articolo 75 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.  443, l'articolo 23-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201,  gli  articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24  luglio  1981, n. 551, e gli articoli 1, 2, 3 e 11 del decreto del Presidente  della  Repubblica  24 aprile  1982,  n.  339, e ogni alta disposizione   che   prevede  il  passaggio  tra  amministrazioni  di personale  non  idoneo,  sotto il profilo psico-fisico, al servizio o all'impiego incondizionati.
 3. E' abrogato l'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 850.
 
 
 
 Note all'art. 132:
 - Si  riporta l'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68
 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili):
 «Art.  3 (Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva). -
 1.  I  datori  di  lavoro pubblici e privati sono tenuti ad
 avere  alle  loro  dipendenze  lavoratori appartenenti alle
 categorie di cui all'art. 1 nella seguente misura:
 a) sette   per  cento  dei  lavoratori  occupati,  se
 occupano piu' di 50 dipendenti;
 b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
 c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
 2.  Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a
 35  dipendenti  l'obbligo di cui al comma 1 si applica solo
 in caso di nuove assunzioni.
 3.  Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali
 e  le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel
 campo  della  solidarieta' sociale, dell'assistenza e della
 riabilitazione,    la   quota   di   riserva   si   computa
 esclusivamente     con     riferimento     al     personale
 tecnico-esecutivo  e  svolgente  funzioni  amministrative e
 l'obbligo  di  cui al comma 1 insorge solo in caso di nuova
 assunzione.
 4.  Per i servizi di polizia, della protezione civile e
 della  difesa  nazionale,  il  collocamento dei disabili e'
 previsto nei soli servizi amministrativi.
 5.  Gli  obblighi  di  assunzione  di  cui  al presente
 articolo  sono  sospesi  nei  confronti  delle  imprese che
 versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e
 3   della  legge  23 luglio  1991,  n.  223,  e  successive
 modificazioni,   ovvero   dall'art.   1  del  decreto-legge
 30 ottobre  1984,  n.  726,  convertito, con modificazioni,
 dalla  legge  19 dicembre  1984,  n. 863; gli obblighi sono
 sospesi   per  la  durata  dei  programmi  contenuti  nella
 relativa    richiesta   di   intervento,   in   proporzione
 all'attivita'  lavorativa  effettivamente  sospesa e per il
 singolo  ambito  provinciale.  Gli  obblighi  sono  sospesi
 inoltre   per   la  durata  della  procedura  di  mobilita'
 disciplinata  dagli  articoli 4  e 24 della legge 23 luglio
 1991,  n.  223,  e successive modificazioni, e, nel caso in
 cui   la   procedura   si   concluda   con   almeno  cinque
 licenziamenti,  per il periodo in cui permane il diritto di
 precedenza  all'assunzione  previsto  dall'art. 8, comma 1,
 della stessa legge.
 6.   Agli   enti   pubblici  economici  si  applica  la
 disciplina prevista per i datori di lavoro privati.
 7.  Nella  quota di riserva sono computati i lavoratori
 che vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n.
 686,   e  successive  modificazioni,  nonche'  della  legge
 29 marzo  1985,  n.  113, e della legge 11 gennaio 1994, n.
 29.».
 - Si   riporta   l'art.  75,  del  decreto  legislativo
 30 ottobre  1992,  n.  443  (Ordinamento  del personale del
 Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma
 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395).
 «Art.  75  (Utilizzazione  del  personale  invalido). -
 1. Il   personale   del  Corpo  di  polizia  penitenziaria,
 giudicato  assolutamente  inidoneo  per  motivi  di salute,
 anche dipendenti da causa di servizio, all'assolvimento dei
 compiti d'istituto puo', a domanda, essere trasferito nelle
 corrispondenti      qualifiche      di      altri     ruoli
 dell'Amministrazione     penitenziaria     o    di    altre
 amministrazioni   dello   Stato,   sempreche'  l'infermita'
 accertata ne consenta l'ulteriore impiego.
 2.  La  domanda  deve essere presentata al Dipartimento
 dell'amministrazione   penitenziaria  entro  trenta  giorni
 dalla  notifica all'interessato del giudizio di inidoneita'
 assoluta.
 3. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria, che
 abbia  riportato  un'invalidita' non dipendente da causa di
 servizio,  la  quale non comporti l'inidoneita' assoluta ai
 compiti  d'istituto,  puo'  essere,  a  domanda, trasferito
 nelle    corrispondenti    qualifiche    di   altri   ruoli
 dell'Amministrazione     penitenziaria,    o    di    altre
 amministrazioni   dello  Stato,  ovvero,  per  esigenze  di
 servizio,  d'ufficio  nelle  corrispondenti  qualifiche  di
 altri  ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, sempreche'
 l'infermita' accertata ne consenta l'ulteriore impiego.
 4.  La  domanda  deve essere presentata al Dipartimento
 dell'amministrazione  penitenziaria,  entro sessanta giorni
 dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneita'.
 5.  Salvo  quanto  disposto  dal decreto del Presidente
 della  Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, il personale del
 Corpo   di   polizia  penitenziaria,  che  abbia  riportato
 un'invalidita',  dipendente  da  causa di servizio, che non
 comporti  l'inidoneita'  assoluta  ai  compiti  d'istituto,
 puo',  a  domanda,  essere  trasferito nelle corrispondenti
 qualifiche     di    altri    ruoli    dell'Amministrazione
 penitenziaria,   sempreche'   l'infermita'   accertata   ne
 consenta l'ulteriore impiego.
 6.  La  domanda  deve essere presentata al Dipartimento
 dell'amministrazione  penitenziaria  entro  sessanta giorni
 dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneita'.
 7.   Il   suddetto   personale   puo'  essere  altresi'
 utilizzato per l'espletamento delle attivita' assistenziali
 e  previdenziali  in  favore  del  personale  anche  per le
 esigenze   dell'Ente   di   assistenza   per  il  personale
 dell'Amministrazione penitenziaria.
 8.  Il  giudizio  di  inidoneita'  di  cui  al presente
 articolo  compete  alle  commissioni mediche previste dagli
 articoli 165  e  seguenti  del decreto del Presidente della
 Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
 9.  Le  dette  commissioni  devono,  altresi',  fornire
 indicazioni  sull'ulteriore  utilizzazione  del  personale,
 tenendo conto dell'infermita' accertata.».
 - Si  riporta  l'art.  23-bis  del  decreto legislativo
 12 maggio  1995, n. 201 (Attuazione dell'art. 3 della legge
 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere
 del  personale  non  direttivo  e  non  dirigente del Corpo
 forestale dello Stato):
 «Art.  23-bis (Utilizzazione del personale non idoneo o
 con quindici anni di servizio). - 1. Il personale dei ruoli
 degli  agenti  ed  assistenti,  dei  sovrintendenti e degli
 ispettori   del  Corpo  forestale  dello  Stato,  giudicato
 assolutamente  inidoneo  per motivi di salute, dipendenti o
 meno   da   causa  di  servizio,  sempreche'  l'inidoneita'
 accertata ne consenta l'ulteriore impiego, puo', a domanda,
 essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli
 degli  operatori e collaboratori, dei revisori e dei periti
 del  Corpo forestale dello Stato o di altre amministrazioni
 dello Stato.
 2.  Gli  appartenenti  ai  ruoli  degli  ispettori, dei
 sovrintendenti  e  degli  agenti  ed  assistenti  del Corpo
 forestale  dello  Stato,  purche' abbiano compiuto quindici
 anni  di  servizio,  possono,  a domanda, essere trasferiti
 nelle corrispondenti qualifiche, rispettivamente, dei ruoli
 dei   periti,   dei   revisori,   degli   operatori  e  dei
 collaboratori del Corpo forestale dello Stato.
 3.  Con  successivo  regolamento  da  emanarsi ai sensi
 dell'art.  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
 sono   determinate   le  modalita'  per  il  passaggio  del
 personale  di  cui  al  comma  1,  in  analogia  con quanto
 previsto   dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 24 aprile  1982,  n.  339,  nonche' del personale di cui al
 comma 2.
 4.  Dalla  data di entrata in vigore del regolamento di
 cui  al  comma  3,  sono  abrogati gli articoli 10, 11 e 12
 della legge 18 febbraio 1963, n. 301.».
 - Si  riportano  gli  articoli 1  e  2  del decreto del
 Presidente   della   Repubblica   24 luglio  1981,  n.  551
 (Attuazione della delega prevista dall'art. 107 della legge
 1° aprile 1981, n. 121):
 «Art.  1.  -  Il  personale  dell'Amministrazione della
 pubblica  sicurezza  proveniente  dal  soppresso  ruolo dei
 funzionari  di  pubblica  sicurezza  e  dal disciolto Corpo
 della  polizia femminile puo' chiedere di passare nei ruoli
 dell'Amministrazione   civile   dell'interno,  o  di  altre
 amministrazioni dello Stato.
 Il  personale  di cui al comma precedente e' inquadrato
 in  soprannumero  -  riassorbibile  con  la  cessazione dal
 servizio  per  qualsiasi  causa  -  mantenendo la qualifica
 funzionale o dirigenziale rivestita nell'amministrazione di
 provenienza  prima  dell'attuazione dei decreti delegati di
 cui  all'art.  36 del legge 1° aprile 1981, n. 121, nonche'
 l'anzianita'   nella   qualifica   ricoperta,  l'anzianita'
 complessiva maturata e la posizione economica acquisita.
 Nel caso in cui il nuovo trattamento spettante a titolo
 di  assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello
 in  godimento  allo  stesso  titolo all'atto del passaggio,
 l'eccedenza  e' attribuita sotto forma di scatti aggiuntivi
 convenzionali di stipendio.».
 «Art.  2.  -  L'accesso  alla  qualifica  funzionale di
 livello   superiore  e  la  progressione  nelle  qualifiche
 dirigenziali  del  personale di cui all'articolo precedente
 avviene  in  soprannumero in conformita' alle norme vigenti
 per i ruoli delle amministrazioni riceventi.
 Gli  avanzamenti da effettuare in soprannumero ai sensi
 del  precedente  comma sono determinati, di volta in volta,
 in  proporzione  pari  al  rapporto tra il numero dei posti
 disponibili  nelle  qualifiche funzionali o dirigenziali da
 conferire  e  il  personale dei ruoli delle amministrazioni
 riceventi avente titolo all'accesso o alla progressione.
 Ove  non  sia possibile assegnare almeno una unita' per
 gli  avanzamenti  di  cui  al precedente comma, l'eventuale
 frazione e' arrotondata per eccesso all'unita'.».
 - Si  riportano  gli articoli 1, 2, 3, e 11 del decreto
 del  Presidente  della  Repubblica  24 aprile  1982, n. 339
 (Passaggio  del  personale  non idoneo all'espletamento dei
 servizi  di  polizia,  ad  altri ruoli dell'Amministrazione
 della  pubblica  sicurezza o di altre amministrazioni dello
 Stato):
 «Art.  1.  -  Il  personale  dei ruoli della Polizia di
 Stato,   che   espleta   funzioni   di  polizia,  giudicato
 assolutamente   inidoneo   per   motivi  di  salute,  anche
 dipendenti  da  causa  di  servizio,  all'assolvimento  dei
 compiti d'istituto puo', a domanda, essere trasferito nelle
 corrispondenti  qualifiche  di altri ruoli della Polizia di
 Stato  o  di  altre amministrazioni dello Stato, sempreche'
 l'infermita' accertata ne consenta l'ulteriore impiego.
 La domanda deve essere presentata al Dipartimento della
 pubblica  sicurezza  entro  trenta  giorni  dalla  notifica
 all'interessato del giudizio di inidoneita' assoluta.».
 «Art.  2.  -  Il  personale  dei ruoli della Polizia di
 Stato  che  espleta funzioni di polizia che abbia riportato
 un'invalidita' non dipendente da causa di servizio, che non
 comporti l'inidoneita' assoluta ai compiti d'istituto, puo'
 essere,   a   domanda,   trasferito   nelle  corrispondenti
 qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre
 amministrazioni   dello  Stato,  ovvero,  per  esigenze  di
 servizio,  d'ufficio  nelle  corrispondenti  qualifiche  di
 altri ruoli della Polizia di Stato, sempreche' l'infermita'
 accertata ne consenta l'ulteriore impiego.
 La domanda deve essere presentata al Dipartimento della
 pubblica  sicurezza  entro  sessanta  giorni dalla notifica
 all'interessato del giudizio di inidoneita'.».
 «Art.  3.  -  Salvo  quanto  disposto  dal  decreto del
 Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, numero 738, il
 personale  dei  ruoli  della  Polizia  di Stato che espleta
 funzioni  di  polizia  che  abbia riportato un'invalidita',
 dipendente   da   causa   di  servizio,  che  non  comporti
 l'inidoneita'  assoluta  ai  compiti  d'istituto,  puo',  a
 domanda,  essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche
 di   altri   ruoli  della  Polizia  di  Stato  o  di  altre
 amministrazioni   dello  Stato,  sempreche'  la  infermita'
 accertata ne consenta l'ulteriore impiego.
 La domanda deve essere presentata al Dipartimento della
 pubblica  sicurezza  entro  sessanta  giorni dalla notifica
 all'interessato del giudizio di inidoneita'.».
 Art.   11.  -  Per  la  progressione  di  carriera  del
 personale  trasferito  in altre amministrazioni dello Stato
 ai   sensi   degli  articoli precedenti,  si  applicano  le
 disposizioni  di  cui all'art. 2 del decreto del Presidente
 della Repubblica 24 luglio 1981, n. 551.».
 - La rubrica della legge 27 dicembre 1973, n. 850 e' la
 seguente:  «Aumento  degli organici del Corpo nazionale dei
 vigili del fuoco».
 
 
 
 
 |  | Art. 133. Comando e collocamento fuori ruolo
 
 1.  Il  personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, incluso quello di livello dirigenziale, puo' essere collocato in posizione di comando  o  fuori  ruolo  presso  gli organi costituzionali, le altre amministrazioni  dello  Stato o gli enti pubblici, in relazione anche ad   esigenze  di  coordinamento  con  i  compiti  istituzionali  del Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del soccorso pubblico e della difesa  civile.  Possono  essere  collocati in posizione di comando o fuori  ruolo  non  piu'  di  cinque  unita'  di  personale di livello dirigenziale contemporaneamente.
 2.  La  posizione  di  comando  cessa al termine fissato e non puo' avere durata superiore a dodici mesi rinnovabili una sola volta. Tale durata e' raddoppiata per il personale di livello dirigenziale.
 3. Il trattamento economico e ogni altro onere finanziario relativi al  personale  collocato in posizione di comando o fuori ruolo sono a carico dell'amministrazione di destinazione.
 4.  Per  quanto  non previsto dal presente articolo, ivi incluso il comando  e  il collocamento fuori ruolo del personale delle pubbliche amministrazioni  presso  il  Dipartimento  dei  vigili del fuoco, del soccorso  pubblico  e  della difesa civile e le strutture periferiche del  Corpo  nazionale  dei  vigili del fuoco, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 56, 57, 58 e 59 del testo unico, nonche' le relative disposizioni di attuazione.
 
 
 
 Nota all'art. 133:
 - Si riportano gli articoli 56, 57, 58 e 59 del decreto
 del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:
 «Art.  56  (Comando  presso  altra  amministrazione). -
 L'impiegato  di  ruolo  puo'  essere  comandato  a prestare
 servizio presso altra amministrazione statale o presso enti
 pubblici,   esclusi   quelli   sottoposti   alla  vigilanza
 dell'amministrazione cui l'impiegato appartiene.
 Il  comando e' disposto, per tempo determinato e in via
 eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando
 sia richiesta una speciale competenza.
 Al   comando  si  provvede  con  decreto  dei  Ministri
 competenti, sentito l'impiegato.
 Per  il  comando  presso  un  ente  pubblico il decreto
 dovra'  essere  adottato anche con il concerto del Ministro
 per  il tesoro e del Ministro titolare dell'amministrazione
 vigilante.
 Per l'impiegato con qualifica non inferiore a direttore
 generale   si  provvede  con  decreto  del  Presidente  del
 Consiglio  dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri,
 su proposta dei Ministri competenti.
 Salvo  i  casi  previsti  dai  precedenti  commi  e dal
 successivo   art.  58,  e'  vietata  l'assegnazione,  anche
 temporanea,  di impiegati ad uffici diversi da quelli per i
 quali sono stati istituiti i ruoli cui essi appartengono.
 In  attesa  dell'adozione del provvedimento di comando,
 puo' essere concessa, dall'amministrazione di appartenenza,
 l'immediata     utilizzazione     dell'impiegato     presso
 l'amministrazione che ha richiesto il comando.».
 «Art.  57 (Trattamento del personale comandato e carico
 della  spesa).  -  L'impiegato  in  posizione di comando e'
 ammesso  agli  esami,  ai  concorsi  ed  agli  scrutini  di
 promozione  nonche'  ai  concorsi  per  il  passaggio  alla
 qualifica  intermedia della carriera superiore in base alle
 normali disposizioni.
 La  spesa  per  il  personale  comandato  presso  altra
 amministrazione statale resta a carico dell'amministrazione
 di appartenenza.
 Alla spesa del personale comandato presso enti pubblici
 provvede direttamente ed a proprio carico l'ente presso cui
 detto   personale   va  a  prestare  servizio.  L'ente  e',
 altresi',  tenuto a versare all'amministrazione statale cui
 il  personale  stesso appartiene l'importo dei contributi e
 delle  ritenute  sul  trattamento  economico previsti dalla
 legge.
 Il  periodo  di  tempo  trascorso  nella  posizione  di
 comando  e'  computato  agli  effetti  del  trattamento  di
 quiescenza e di previdenza.
 Alle   promozioni  di  tutto  il  personale  comandato,
 nonche'  agli aumenti periodici, provvede l'amministrazione
 cui l'impiegato appartiene organicamente.».
 «Art.   58   (Presupposti   e   procedimento).   -   Il
 collocamento  fuori  ruolo  puo'  essere  disposto  per  il
 disimpegno di funzioni dello Stato o di altri enti pubblici
 attinenti   agli   interessi  dell'amministrazione  che  lo
 dispone  e  che  non  rientrino  nei  compiti istituzionali
 dell'amministrazione stessa.
 L'impiegato  collocato  fuori  ruolo  non  occupa posto
 nella  qualifica  del  ruolo organico cui appartiene; nella
 qualifica iniziale del ruolo stesso e' lasciato scoperto un
 posto per ogni impiegato collocato fuori ruolo.
 Al collocamento fuori ruolo si provvede con decreto dei
 Ministri competenti di concerto con il Ministro del tesoro,
 sentito l'impiegato.
 Al   collocamento   fuori   ruolo   dell'impiegato  con
 qualifica non inferiore a direttore generale si provvede in
 conformita' al quarto comma dell'art. 56.
 I casi nei quali gli impiegati possono essere collocati
 fuori ruolo, sono determinati col regolamento.».
 «Art.  59 (Trattamento e promozione del personale fuori
 ruolo).  - All'impiegato collocato fuori ruolo si applicano
 le norme dell'art. 57.
 L'impiegato  collocato  fuori  ruolo  che  consegue  la
 promozione  o  la  nomina  a qualifica superiore rientra in
 organico   andando  ad  occupare,  secondo  l'ordine  della
 graduatoria dei promossi o dei nominati, un posto di ruolo.
 Se  in corrispondenza della qualifica conseguita con la
 promozione  o  con  la  nomina  permanga la possibilita' di
 collocamento  fuori  ruolo,  il  decreto di promozione o di
 nomina  puo'  disporre  il  collocamento fuori ruolo, anche
 nella nuova qualifica.».
 
 
 
 
 |  | Art. 134. Mutamento di funzioni e trasferimento di ruolo
 per sopravvenuta inidoneita' psico-fisica
 
 1.  Fatte salve le eventuali disposizioni normative piu' favorevoli vigenti  per  il  personale riconosciuto non idoneo in via permanente allo   svolgimento   delle   funzioni   proprie  della  qualifica  di appartenenza  ma  idoneo  al  proficuo  servizio, il Dipartimento dei vigili  del  fuoco,  del  soccorso pubblico e della difesa civile non puo'   procedere   alla  dispensa  del  personale  dal  servizio  per inidoneita' psico-fisica prima di aver esperito ogni utile tentativo, anche  a  domanda  del  dipendente da presentarsi entro trenta giorni dalla  notifica  del  giudizio di inidoneita', compatibilmente con le esigenze   organizzative   del   Dipartimento   medesimo   e  con  la disponibilita'   delle   dotazioni  organiche  dei  ruoli  del  Corpo nazionale  dei  vigili del fuoco, per recuperarlo al servizio attivo, anche  attraverso  il  trasferimento  ad  altro ruolo e qualifica del Corpo, previo corso di riqualificazione.
 2.  Al  fine  di  consentire  il  recupero  al  servizio attivo del personale  appartenente  ai  ruoli  tecnico-operativi,  in previsione della  sua  riammissione  al  termine  dell'assenza  per infortunio o malattia,  nel rispetto dell'articolo 12 della legge 5 dicembre 1988, n. 521, il Dipartimento dei vigili dei fuoco, del soccorso pubblico e della  difesa  civile  invia  ai  competenti  organismi  sanitari una specifica  richiesta  di parere per stabilire se il dipendente, sulla base   dei   parametri   psico-fisici   previsti   per  il  personale tecnico-operativo, sia totalmente o parzialmente inabile al servizio. Nel  caso  di  inabilita'  parziale, il Dipartimento individua, sulla base   delle   funzioni   proprie   della   qualifica,  le  attivita' tecnico-operative  correlate al soccorso, compatibili con lo stato di salute,  che  il  dipendente  puo'  continuare a svolgere, permanendo nella qualifica di appartenenza. L'attuazione del principio di tutela del  dipendente  e'  comunque  conciliato  con la piena funzionalita' operativa dei servizi istituzionali di soccorso.
 3.  Il personale di cui al comma 1, che dai ruoli tecnico-operativi acconsente di transitare nei ruoli tecnici amministrativo-contabili o tecnico-informatici,  e'  collocato  in  altra qualifica dello stesso livello  retributivo  nella  sede  ove presta servizio ovvero, previo accordo  con  il  Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco, del soccorso pubblico  e  della difesa civile, in altra sede. Il Dipartimento puo' valutare  i  casi  in  cui  il  transito  sia  effettuabile  anche in soprannumero.
 4.   Il   personale  transitato  ai  sensi  del  comma  3  conserva l'anzianita' nella qualifica ricoperta, l'anzianita' complessivamente maturata e la posizione economica acquisita. Nel caso in cui il nuovo trattamento  spettante  a  titolo  di  assegni  fissi  e continuativi risulti  inferiore  a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del  trasferimento,  l'eccedenza e' attribuita sotto forma di assegno ad  personam  pensionabile  non riassorbibile e non rivalutabile. Dal momento   del  nuovo  inquadramento,  il  trattamento  economico  del dipendente  segue  la  dinamica  retributiva  prevista  per  la nuova qualifica,  fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di infermita' riconosciuta per causa di servizio.
 5.     Il     personale     transitato     nei    ruoli    tecnici, amministrativo-contabili  o tecnico-informatici ai sensi del comma 3, qualora  la  competente  commissione  medica ne verifichi il recupero dell'idoneita'  psico-fisica  allo svolgimento delle funzioni proprie della qualifica di provenienza, puo' essere riammesso nella qualifica medesima,  a  domanda  presentata  entro  cinque  anni dalla data del trasferimento,  compatibilmente  con  le esigenze organizzative e nei limiti  delle  disponibilita'  della  dotazione  organica. In caso di accoglimento   della  domanda,  il  dipendente  e'  riammesso,  entro quindici   giorni   dalla   notifica   del   giudizio   di  idoneita' psico-fisica,  nel ruolo, nella posizione economica e nella qualifica rivestiti   al   momento   del   trasferimento   nei  ruoli  tecnici, amministrativo-contabili  o  tecnico-informatici,  con l'attribuzione del    trattamento    economico   correlato   e   il   riassorbimento dell'eventuale   assegno   ad  personam  corrisposto  nel  precedente transito.
 
 
 
 Nota all'art. 134:
 - Si  riporta l'art. 12 della legge 5 dicembre 1988, n.
 521  (Misure  di potenziamento delle Forze di polizia e del
 Corpo nazionale dei vigili del fuoco):
 «Art.  12  (Accertamento della permanenza del requisito
 dell'idoneita'   psico-fisica).  -  1.  L'accertamento  del
 possesso   del   requisito   dell'incondizionata  idoneita'
 psico-fisica   e'   presupposto  per  la  riassunzione  del
 servizio  nei confronti del personale dei ruoli tecnici del
 Corpo  nazionale  dei  vigili  del fuoco che, per qualsiasi
 motivo,  sia  rimasto  assente  per periodi superiori a tre
 mesi continuativi.
 2.   L'idoneita'   psico-fisica  per  il  mutamento  di
 mansioni   del   personale   divenuto  inabile  ai  servizi
 d'istituto,  oltre che dalle commissioni medico-ospedaliere
 presso  gli  ospedali  militari,  puo'  essere accertata da
 un'apposita commissione medica presieduta dal direttore del
 servizio sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
 e composta da almeno due medici.
 3.   L'assenza   ingiustificata   alla  visita  medica,
 tendente all'accertamento del requisito dell'incondizionata
 idoneita'  psico-fisica  per  la riassunzione del servizio,
 ovvero   della   permanente   inabilita'   psico-fisica  al
 servizio, comporta la decadenza dall'impiego.
 4. Nel senso che precede e' interpretata, nei confronti
 del  personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la
 lettera  c), del primo comma, dell'art. 127 del testo unico
 delle  disposizioni  concernenti lo statuto degli impiegati
 civili  dello  Stato,  approvato con decreto dei Presidente
 della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.».
 
 
 
 
 |  | Art. 135. Riammissione in servizio
 
 1.  Il  personale  il  cui  rapporto  di  impiegato sia cessato per effetto  di  dimissioni  o  di  dispensa  per  motivi  di salute puo' richiedere,  entro  cinque  anni  dalla  data  della  cessazione  del rapporto di impiego, la riammissione in servizio. Il Dipartimento dei vigili  del  fuoco,  del  soccorso  pubblico e della difesa civile si pronuncia  motivatamente,  entro  sessanta giorni dalla richiesta. In caso  di accoglimento, il dipendente e' ricollocato nel ruolo e nella qualifica  cui  apparteneva al momento della cessazione dal servizio, con  decorrenza  di  anzianita' nella qualifica stessa dalla data del provvedimento di riammissione.
 2. La facolta' di cui al comma 1 e' data al personale, senza limiti temporali,  nei  casi  previsti  dalle disposizioni di leggi relative all'accesso   al   lavoro  presso  le  pubbliche  amministrazioni  in correlazione  con  la  perdita  o  il  riacquisto  della cittadinanza italiana.
 3.  La  riammissione in servizio e' subordinata alla disponibilita' del   corrispondente   posto  nelle  dotazioni  organiche  del  Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  al mantenimento del possesso dei requisiti  generali per l'assunzione da parte del richiedente nonche' al  positivo  accertamento  dell'idoneita'  psico-fisica,  qualora la cessazione del rapporto sia stata determinata da motivi di salute.
 4.  Qualora,  per effetto della cessazione del rapporto di impiego, il  personale  goda  di  trattamento  pensionistico,  si applicano le vigenti disposizioni in materia di cumulo tra trattamento retributivo e trattamento pensionistico.
 |  | Art. 136. Cause di cessazione dal servizio e limiti di eta'
 per il collocamento a riposo
 
 1.  Le  cause  di  cessazione  dal servizio del personale di cui al presente  decreto  sono  quelle previste dal testo unico, nonche' dal testo  unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
 2.  I  limiti  di  eta'  per il collocamento a riposo continuano ad essere disciplinati dall'articolo 11 della legge 27 dicembre 1973, n. 850,  come  sostituito  dall'articolo 14  del  decreto-legge 4 agosto 1987,  n.  325,  convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987,  n.  402,  dagli articoli 2, comma 1, e 7, comma 1, del decreto legislativo  30  aprile  1997,  n. 165, nonche' dall'articolo 5 della legge 30 settembre 2004, n. 252.
 
 
 
 Note all'art. 136:
 - Per  la  rubrica  del  decreto  del  Presidente della
 Repubblica  10 gennaio  1957,  n.  3,  si  veda  nelle note
 all'art. 9.
 - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
 29 dicembre  1973,  n.  1092, reca: «Approvazione del testo
 unico   delle  norme  sul  trattamento  di  quiescenza  dei
 dipendenti civili e militari dello Stato».
 - Si riporta l'art. 11 della legge 27 dicembre 1973, n.
 850  (Aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili
 del  fuoco)  come sostituito dall'art. 14 del decreto-legge
 4 agosto  1987,  n. 325, convertito con modificazioni dalla
 legge 3 ottobre 1987, n. 402:
 «Art.  11.  -  1.  Il personale del Corpo nazionale dei
 vigili  del  fuoco  cessa  dal  servizio  ed e' collocato a
 riposo  d'ufficio  il  primo  giorno  del mese successivo a
 quello del raggiungimento dei seguenti limiti di eta':
 a) dirigenti e personale dei ruoli tecnici, sanitari,
 ginnico-sportivi e dei ruoli di supporto: anni 65;
 b) personale  delle  carriere  dei capi reparti e dei
 capi squadra e dei vigili del fuoco: anni 57.
 Per il personale dei ruoli degli operai si applicano le
 norme vigenti in materia per gli operai dello Stato.
 2.  Restano  salve  le norme vigenti sul trattamento di
 quiescenza  ordinario e privilegiato del personale predetto
 e le norme previste dall'art. 61 del decreto del Presidente
 della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.».
 - Si  riportano gli articoli 2 e 7, comma 1 del decreto
 legislativo  30 aprile  1997,  n.  165,  (Attuazione  delle
 deleghe  conferite  dall'art.  2,  comma  23,  della  legge
 8 agosto 1995, n. 335):
 «Art.   2   (Limiti  di  eta'  per  la  cessazione  dal
 servizio).  -  1.  I  limiti  di eta' per la cessazione dal
 servizio  per  il personale di cui all'art. 1 sono elevati,
 qualora inferiori, al sessantesimo anno di eta'.
 2.   Fermi  restando  il  limite  di  60  anni  per  la
 cessazione  dal  servizio  e  gli  organici complessivi dei
 ruoli,   i   colonnelli   del   ruolo   unico   delle  Armi
 dell'Esercito,  del  Corpo di Stato Maggiore della Marina e
 del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica, al compimento
 del  cinquantottesimo  anno di eta', sono collocati per due
 anni   in  soprannumero  agli  organici  del  grado  ed  in
 eccedenza  al numero massimo per essi previsto, rimanendo a
 disposizione    dell'Amministrazione   della   difesa   per
 l'impiego    in   incarichi   prevalentemente   di   natura
 tecnico-amministrativa.».
 «Art.  7  (Norme  transitorie).  -  1. In fase di prima
 applicazione,  i  limiti  di  eta'  per  la  cessazione dal
 servizio,  previsti  dall'art. 2, sono gradualmente elevati
 al  57°  anno di eta' per gli anni dal 1998 al 2001, al 58°
 anno  per  gli  anni  dal 2002 al 2004, al 59° anno per gli
 anni dal 2005 al 2007 ed al 60° anno a decorrere dal 2008.
 - Si riporta l'art. 5 della legge 30 settembre 2004, n.
 252  (Delega  al  Governo  per  la disciplina in materia di
 rapporto  di  impiego del personale del Corpo nazionale dei
 vigili del fuoco):
 «Art.  5  (Norma  di  interpretazione  autentica). - 1.
 L'art.  5,  comma  3,  del  decreto legislativo 30 dicembre
 1992,   n.   503,  relativamente  al  personale  del  Corpo
 nazionale  dei vigili del fuoco si interpreta nel senso che
 al predetto personale non si applica l'art. 16 del medesimo
 decreto legislativo.».
 
 
 
 
 |  | Art. 137. Diritti e prerogative sindacali nelle sedi di servizio
 
 1.  Per  il  personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la liberta',  l'attivita',  i  diritti  e le prerogative sindacali nelle sedi  di  servizio  sono disciplinati e tutelati nelle forme previste dalle  disposizioni  della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni,  e  dall'articolo 42  del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165.  I  riferimenti  all'Agenzia  per  la  rappresentanza negoziale  delle  pubbliche  amministrazioni  (ARAN),  contenuti  nel predetto  articolo 42  del  decreto  legislativo  n. 165 del 2001, si intendono effettuati al Dipartimento della funzione pubblica.
 2. In ragione dell'unicita' del procedimento negoziale previsto per il  personale appartenente alle qualifiche direttive e dirigenziali e della tendenziale omogeneita' dei rispettivi ordinamenti, i diritti e le  prerogative  sindacali  sono  riconosciuti al personale direttivo nelle   medesime   forme   previste   per  il  personale  di  livello dirigenziale.
 
 
 
 Note all'art. 137:
 - La  legge  20 maggio  1970,  n. 300 reca: Norme sulla
 tutela  della  liberta'  e  dignita'  dei lavoratori, della
 liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di
 lavoro e norme sul collocamento.
 - Si riporta l'art. 42 del decreto legislativo 30 marzo
 2001, n. 165:
 «Art. 42 (Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di
 lavoro).  (Art.  47 del decreto legislativo n. 29 del 1993,
 come  sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo n. 396
 del 1997). - 1. Nelle pubbliche amministrazioni la liberta'
 e  l'attivita' sindacale sono tutelate nelle forme previste
 dalle  disposizioni  della  legge 20 maggio 1970, n. 300, e
 successive modificazioni ed integrazioni. Fino a quando non
 vengano   emanate   norme   di   carattere  generale  sulla
 rappresentativita'    sindacale    che    sostituiscano   o
 modifichino     tali     disposizioni,     le     pubbliche
 amministrazioni,  in attuazione dei criteri di cui all'art.
 2, comma 1, lettera b) della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
 osservano   le   disposizioni   seguenti   in   materia  di
 rappresentativita'  delle  organizzazioni sindacali ai fini
 dell'attribuzione dei diritti e delle prerogative sindacali
 nei  luoghi di lavoro e dell'esercizio della contrattazione
 collettiva.
 2.   In  ciascuna  amministrazione,  ente  o  struttura
 amministrativa   di  cui  al  comma  8,  le  organizzazioni
 sindacali  che,  in  base  ai  criteri  dell'art. 43, siano
 ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti
 collettivi,  possono  costituire  rappresentanze  sindacali
 aziendali  ai  sensi  dell'art.  19  e seguenti della legge
 20 maggio  1970,  n.  300,  e  successive  modificazioni ed
 integrazioni.   Ad   esse  spettano,  in  proporzione  alla
 rappresentativita', le garanzie previste dagli articoli 23,
 24 e 30 della medesima legge n. 300 del 1970, e le migliori
 condizioni derivanti dai contratti collettivi.
 3.   In  ciascuna  amministrazione,  ente  o  struttura
 amministrativa  di  cui  al  comma  8,  ad iniziativa anche
 disgiunta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2,
 viene altresi' costituito, con le modalita' di cui ai commi
 seguenti,  un  organismo  di  rappresentanza  unitaria  del
 personale  mediante  elezioni  alle  quali  e' garantita la
 partecipazione di tutti i lavoratori.
 4.   Con   appositi   accordi  o  contratti  collettivi
 nazionali,  tra l'ARAN e le confederazioni o organizzazioni
 sindacali  rappresentative  ai  sensi  dell'art.  43,  sono
 definite  la  composizione dell'organismo di rappresentanza
 unitaria  del  personale  e  le  specifiche modalita' delle
 elezioni,  prevedendo  in  ogni  caso  il  voto segreto, il
 metodo proporzionale e il periodico rinnovo, con esclusione
 della  prorogabilita'. Deve essere garantita la facolta' di
 presentare liste, oltre alle organizzazioni che, in base ai
 criteri  dell'art. 43, siano ammesse alle trattative per la
 sottoscrizione  dei  contratti  collettivi,  anche ad altre
 organizzazioni   sindacali,  purche'  siano  costituite  in
 associazione  con  un  proprio  statuto  e  purche' abbiano
 aderito   agli   accordi   o   contratti   collettivi   che
 disciplinano  l'elezione e il funzionamento dell'organismo.
 Per  la  presentazione delle liste, puo' essere richiesto a
 tutte  le  organizzazioni sindacali promotrici un numero di
 firme  di dipendenti con diritto al voto non superiore al 3
 per  cento del totale dei dipendenti nelle amministrazioni,
 enti  o strutture amministrative fino a duemila dipendenti,
 e del 2 per cento in quelle di dimensioni superiori.
 5.  I  medesimi  accordi o contratti collettivi possono
 prevedere  che,  alle  condizioni  di cui al comma 8, siano
 costituite  rappresentanze  unitarie del personale comuni a
 piu'  amministrazioni  o enti di modeste dimensioni ubicati
 nel  medesimo  territorio.  Essi possono altresi' prevedere
 che  siano  costituiti  organismi  di  coordinamento tra le
 rappresentanze unitarie del personale nelle amministrazioni
 e  enti  con pluralita' di sedi o strutture di cui al comma
 8.
 6.  I  componenti  della  rappresentanza  unitaria  del
 personale sono equiparati ai dirigenti delle rappresentanze
 sindacali  aziendali ai fini della legge 20 maggio 1970, n.
 300,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, e del
 presente  decreto.  Gli  accordi o contratti collettivi che
 regolano  l'elezione  e  il  funzionamento  dell'organismo,
 stabiliscono   i  criteri  e  le  modalita'  con  cui  sono
 trasferite   ai   componenti  eletti  della  rappresentanza
 unitaria   del   personale   le   garanzie  spettanti  alle
 rappresentanze  sindacali  aziendali  delle  organizzazioni
 sindacali  di  cui al comma 2 che li abbiano sottoscritti o
 vi aderiscano.
 7. I medesimi accordi possono disciplinare le modalita'
 con  le  quali  la  rappresentanza  unitaria  del personale
 esercita  in  via  esclusiva i diritti di informazione e di
 partecipazione  riconosciuti  alle rappresentanze sindacali
 aziendali dall'art. 9 o da altre disposizioni della legge e
 della  contrattazione  collettiva.  Essi  possono  altresi'
 prevedere  che, ai fini dell'esercizio della contrattazione
 collettiva  integrativa,  la  rappresentanza  unitaria  del
 personale    sia    integrata   da   rappresentanti   delle
 organizzazioni    sindacali    firmatarie   del   contratto
 collettivo nazionale del comparto.
 8.  Salvo  che i contratti collettivi non prevedano, in
 relazione   alle   caratteristiche  del  comparto,  diversi
 criteri  dimensionali,  gli organismi di cui ai commi 2 e 3
 del  presente  articolo  possono  essere  costituiti,  alle
 condizioni  previste  dai  commi  precedenti,  in  ciascuna
 amministrazione   o   ente   che   occupi   oltre  quindici
 dipendenti.   Nel   caso  di  amministrazioni  o  enti  con
 pluralita'  di sedi o strutture periferiche, possono essere
 costituiti anche presso le sedi o strutture periferiche che
 siano  considerate  livelli  decentrati  di  contrattazione
 collettiva dai contratti collettivi nazionali.
 9.  Fermo  restando quanto previsto dal comma 2, per la
 costituzione di rappresentanze sindacali aziendali ai sensi
 dell'art.   19  della  legge  20 maggio  1970,  n.  300,  e
 successive modificazioni ed integrazioni, la rappresentanza
 dei  dirigenti  nelle  amministrazioni,  enti  o  strutture
 amministrative  e'  disciplinata, in coerenza con la natura
 delle  loro  funzioni,  agli accordi o contratti collettivi
 riguardanti la relativa area contrattuale.
 10.   Alle   figure  professionali  per  le  quali  nel
 contratto   collettivo   del   comparto  sia  prevista  una
 disciplina  distinta  ai  sensi dell'art. 40, comma 2, deve
 essere  garantita  una adeguata presenza negli organismi di
 rappresentanza   unitaria  del  personale,  anche  mediante
 l'istituzione.    tenuto   conto   della   loro   incidenza
 quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di
 specifici collegi elettorali.
 11.  Per  quanto  riguarda  i  diritti e le prerogative
 sindacali  delle  organizzazioni  sindacali delle minoranze
 linguistiche,  nell'ambito  della  provincia  di  Bolzano e
 della  regione  Valle  d'Aosta,  si applica quanto previsto
 dall'art.  9  del  decreto  del Presidente della Repubblica
 6 gennaio   1978,   n.   58,   e  dal  decreto  legislativo
 28 dicembre 1989, n. 430.».
 
 
 
 
 |  | Art. 138. Diritti e doveri del personale del Corpo nazionale
 dei vigili del fuoco
 
 1.  I  diritti  e  i  doveri  del personale del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  sono  disciplinati  dal  presente  decreto  e dai regolamenti  attuativi  del  medesimo.  Per quanto non previsto dalle predette  disposizioni, si applicano, in quanto compatibili, il testo unico  e  le altre leggi e regolamenti relativi agli impiegati civili dello Stato.
 2.  Nei  casi  in  cui non siano applicabili, ai sensi del comma 1, norme  di  legge  o  di  regolamento  o  comunque per gli aspetti non diversamente  disciplinati  da  leggi  o  regolamenti,  i  doveri del personale  del  Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco possono essere integrati o specificati dai codici di comportamento adottati ai sensi dei  commi  1  e  5 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
 
 
 
 Nota all'art. 138:
 - Si riporta l'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo
 2001, n. 165:
 «Art.  54  (Codice  di comportamento). (Art. 58-bis del
 decreto  legislativo  n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 26
 del  decreto legislativo n. 546 del 1993, e successivamente
 sostituito  dall'art.  27 del decreto legislativo n. 80 del
 1998).  -  1.  Il  Dipartimento  della  funzione  pubblica,
 sentite  le  confederazioni  sindacali  rappresentative  ai
 sensi  dell'art.  43,  definisce un codice di comportamento
 dei  dipendenti  delle  pubbliche amministrazioni, anche in
 relazione  alle necessarie misure organizzative da adottare
 al fine di assicurare la qualita' dei servizi che le stesse
 amministrazioni rendono ai cittadini.
 2.  Il  codice e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e
 consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione.
 3.  Le  pubbliche  amministrazioni  formulano  all'ARAN
 indirizzi,  ai  sensi dell'art. 41, comma 1 e dell'art. 70,
 comma  4, affinche' il codice venga recepito nei contratti,
 in  allegato,  e perche' i suoi principi vengano coordinati
 con    le    previsioni    contrattuali   in   materia   di
 responsabilita' disciplinare.
 4.  Per  ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello
 Stato,  gli organi delle associazioni di categoria adottano
 un  codice  etico  che  viene sottoposto all'adesione degli
 appartenenti  alla  magistratura  interessata.  In  caso di
 inerzia il codice e' adottato dall'organo di autogoverno.
 5.   L'organo   di   vertice   di   ciascuna   pubblica
 amministrazione   verifica,   sentite   le   organizzazioni
 sindacali  rappresentative  ai  sensi  dell'art.  43  e  le
 associazioni  di utenti e consumatori, l'applicabilita' del
 codice  di  cui  al  comma 1, anche per apportare eventuali
 integrazioni e specificazioni al fine della pubblicazione e
 dell'adozione  di uno specifico codice di comportamento per
 ogni singola amministrazione.
 6.  Sull'applicazione  dei  codici  di  cui al presente
 articolo  vigilano  i  dirigenti  responsabili  di ciascuna
 struttura.
 7.  Le  pubbliche amministrazioni organizzano attivita'
 di formazione del personale per la conoscenza e la corretta
 applicazione dei codici di cui al presente articolo.».
 
 
 
 
 |  | Art. 139. Sanzioni disciplinari
 
 1.  Ferma  restando  la  disciplina  delle incompatibilita' dettata dall'articolo 53,  comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che viola i  doveri  del  servizio  indicati  da leggi, regolamenti o codici di comportamento  ovvero  conseguenti all'emanazione di una disposizione di  servizio  commette  infrazione  disciplinare  ed e' soggetto alle seguenti sanzioni:
 a) rimprovero orale;
 b) rimprovero scritto;
 c) sanzione  pecuniaria  fino  ad  un  massimo  di quattro ore di retribuzione;
 d) sospensione  dal  servizio  con  privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
 e) sospensione  dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino a un massimo di sei mesi;
 f) destituzione con preavviso;
 g) destituzione senza preavviso.
 2.  Con  decreto  del  Presidente  della Repubblica, da adottare ai sensi  dell'articolo 17,  comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro  quattro  mesi  dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto, sono definiti, nel rispetto dei principi e criteri direttivi che  si  traggono  dalle  disposizioni  dell'articolo 55  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
 a) la  tipologia  delle infrazioni per le quali ciascuna sanzione disciplinare e' inflitta;
 b) i  criteri  da  adottare da parte dell'organo sanzionatorio ai fini  della  gradualita'  e  proporzionalita' delle sanzioni, nonche' della  maggiorazione delle sanzioni medesime nei casi di reiterazione di  infrazioni  della  stessa natura e di concorso di piu' infrazioni compiute  con  un'unica  azione  od  omissione  o  con piu' azioni od omissioni connesse tra loro;
 c) gli organi, le fasi, le modalita' e i termini del procedimento disciplinare,  assicurando  l'adeguata  salvaguardia  dei  diritti di difesa  del  personale,  anche  attraverso  la previsione di garanzie progressivamente    crescenti   con   la   gravita'   dell'infrazione contestata;
 d) le  fasi,  le  modalita'  e  i  termini  del  procedimento  di impugnazione   delle   sanzioni  davanti  al  collegio  arbitrale  di disciplina;
 e) i  casi,  le  modalita'  e  gli  effetti  della riapertura del procedimento disciplinare e della riabilitazione;
 f) i casi e le modalita' della sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione in pendenza del procedimento disciplinare;
 g) le disposizioni transitorie in relazione anche ai procedimenti pendenti  alla  data  di  entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma.
 3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono altresi' disciplinati, nel  rispetto  delle  disposizioni della legge 27 marzo 2001, n. 97 e per  i  profili  da questa non diversamente regolati, il rapporto tra procedimento  disciplinare  e  procedimento  penale  e la sospensione cautelare  dal  servizio e dalla retribuzione in caso di procedimento penale.
 4.  Il  regolamento  indicato  al  comma  2 puo' anche prevedere la riproduzione   delle   corrispondenti   disposizioni   contenute  nei contratti  collettivi  nazionali  e integrativi di lavoro relativi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
 
 
 
 Note all'art. 139:
 - Si riporta l'art. 53, comma 1 del decreto legislativo
 30 marzo 2001, n. 165:
 «Art.   53  (Incompatibilita',  cumulo  di  impieghi  e
 incarichi).  (Art.  58  del  decreto  legislativo n. 29 del
 1993,  come  modificato prima dall'art. 2 del decreto-legge
 n.  358  del  1993, convertito dalla legge n. 448 del 1993,
 poi   dall'art.  1  del  decreto-legge  n.  361  del  1995,
 convertito  con  modificazioni dalla legge n. 437 del 1995,
 e,  infine,  dall'art. 26 del decreto legislativo n. 80 del
 1998,  nonche'  dall'art. 16 del decreto legislativo n. 387
 del 1998). - 1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici
 la   disciplina   delle   incompatibilita'   dettata  dagli
 articoli 60  e  seguenti  del  testo  unico  approvato  con
 decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
 3,  salva  la deroga prevista dall'art. 23-bis del presente
 decreto,   nonche',  per  i  rapporti  di  lavoro  a  tempo
 parziale,  dall'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente
 del   Consiglio  dei  Ministri  17 marzo  1989,  n.  117  e
 dall'art.  1,  commi  57 e seguenti della legge 23 dicembre
 1996, n. 662. Restano ferme altresi' le disposizioni di cui
 agli  articoli 267,  comma 1, 273, 274, 508 nonche' 676 del
 decreto  legislativo  16 aprile  1994,  n. 297, all'art. 9,
 commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'art.
 4,  comma  7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni
 altra   successiva   modificazione  ed  integrazione  della
 relativa disciplina.».
 - Per  il  testo  dell'art.  17,  comma  1, della legge
 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 80.
 - Si riporta l'art. 55 del decreto legislativo 30 marzo
 2001, n. 165:
 «Art.  55  (Sanzioni  disciplinari  e  responsabilita).
 (Art.  59  del  decreto  legislativo  n.  29 del 1993, come
 sostituito  dall'art. 27 del decreto legislativo n. 546 del
 1993   e   successivamente   modificato   dall'art.  2  del
 decreto-legge n. 361 del 1995, convertito con modificazioni
 dalla  legge n. 437 del 1995, nonche' dall'art. 27, comma 2
 e  dall'art. 45, comma 16 del decreto legislativo n. 80 del
 1998).  -  1.  Per i dipendenti di cui all'art. 2, comma 2,
 resta ferma la disciplina attualmente vigente in materia di
 responsabilita'  civile, amministrativa, penale e contabile
 per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
 2.  Ai  dipendenti  di  cui  all'art.  2,  comma  2, si
 applicano  l'art.  2106 del codice civile e l'art. 7, commi
 primo, quinto e ottavo, della legge 20 maggio 1970, n. 300.
 3.  Salvo quanto previsto dagli articoli 21 e 53, comma
 1,   e   ferma  restando  la  definizione  dei  doveri  del
 dipendente  ad  opera  dei  codici  di comportamento di cui
 all'art. 54, la tipologia delle infrazioni e delle relative
 sanzioni e' definita dai contratti collettivi.
 4.   Ciascuna   amministrazione,   secondo  il  proprio
 ordinamento,   individua   l'ufficio   competente   per   i
 procedimenti  disciplinari.  Tale  ufficio, su segnalazione
 del  capo  della  struttura  in  cui  il dipendente lavora,
 contesta  l'addebito  al  dipendente medesimo, istruisce il
 procedimento  disciplinare e applica la sanzione. Quando le
 sanzioni  da  applicare siano rimprovero verbale e censura,
 il  capo  della  struttura  in  cui  il  dipendente  lavora
 provvede direttamente.
 5.  Ogni  provvedimento  disciplinare, ad eccezione del
 rimprovero  verbale, deve essere adottato previa tempestiva
 contestazione  scritta  dell'addebito  al  dipendente,  che
 viene sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un
 procuratore  ovvero  di un rappresentante dell'associazione
 sindacale  cui  aderisce  o  conferisce  mandato. Trascorsi
 inutilmente  quindici  giorni  dalla  convocazione  per  la
 difesa  del  dipendente,  la  sanzione  viene applicata nei
 successivi quindici giorni.
 6.   Con   il   consenso  del  dipendente  la  sanzione
 applicabile puo' essere ridotta, ma in tal caso non e' piu'
 suscettibile di impugnazione.
 7.  Ove  i contratti collettivi non prevedano procedure
 di  conciliazione,  entro  venti  giorni  dall'applicazione
 della  sanzione,  il  dipendente,  anche  per  mezzo  di un
 procuratore  o  dell'associazione  sindacale cui aderisce o
 conferisce  mandato,  puo'  impugnarla  dinanzi al collegio
 arbitrale di disciplina dell'amministrazione in cui lavora.
 Il  collegio  emette  la sua decisione entro novanta giorni
 dall'impugnazione   e  l'amministrazione  vi  si  conforma.
 Durante tale periodo la sanzione resta sospesa.
 8.   Il   collegio   arbitrale   si   compone   di  due
 rappresentanti dell'amministrazione e di due rappresentanti
 dei   dipendenti   ed   e'   presieduto   da   un   esterno
 all'amministrazione,  di provata esperienza e indipendenza.
 Ciascuna  amministrazione,  secondo il proprio ordinamento,
 stabilisce,   sentite   le   organizzazioni  sindacali,  le
 modalita'   per   la   periodica   designazione   di  dieci
 rappresentanti  dell'amministrazione e dieci rappresentanti
 dei  dipendenti,  che,  di  comune accordo, indicano cinque
 presidenti.   In  mancanza  di  accordo,  l'amministrazione
 richiede   la  nomina  dei  presidenti  al  presidente  del
 tribunale  del  luogo in cui siede il collegio. Il collegio
 opera  con  criteri  oggettivi di rotazione dei membri e di
 assegnazione   dei   procedimenti   disciplinari   che   ne
 garantiscono l'imparzialita'.
 9.  Piu'  amministrazioni  omogenee  o  affini  possono
 istituire  un unico collegio arbitrale mediante convenzione
 che   ne   regoli   le   modalita'  di  costituzione  e  di
 funzionamento   nel   rispetto   dei  principi  di  cui  ai
 precedenti commi.
 10. Fino al riordinamento degli organi collegiali della
 scuola  nei  confronti  del  personale  ispettivo  tecnico,
 direttivo, docente ed educativo delle scuole di ogni ordine
 e  grado e delle istituzioni educative statali si applicano
 le  norme  di  cui  agli  articoli da 502 a 507 del decreto
 legislativo 16 aprile 1994, n. 297.».
 - La  legge  27 marzo  2001,  n.  97,  reca:  Norme sul
 rapporto    tra    procedimento   penale   e   procedimento
 disciplinare  ed effetti del giudicato penale nei confronti
 dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
 
 
 
 
 |  | Art. 140. Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
 
 1.  Il  regolamento  di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco  e'  approvato  con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale del Corpo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
 
 
 Nota all'art. 140:
 - Per  il  testo  dell'art.  17,  comma  1, della legge
 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 80.
 
 
 
 
 |  | Art. 141. Modifica e ripartizione territoriale delle dotazioni
 organiche del personale del Corpo nazionale
 dei vigili del fuoco
 
 1.   Al   fine  di  assicurare  l'indispensabile  flessibilita'  di adeguamento  delle dotazioni organiche di cui alla tabella A allegata al presente decreto alle variabili e contingenti necessita' operative e  di servizio, la modifica delle dotazioni stesse e' disposta, salvo quanto  previsto  al  periodo  successivo,  con  decreto del Ministro dell'interno,  di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17,  comma  3,  della  legge  23 agosto  1988,  n. 400, assicurando  l'invarianza  degli  oneri  di bilancio. Per la modifica delle   dotazioni  organiche  relative  alle  qualifiche  di  livello dirigenziale  generale si applica l'articolo 17, comma 4-bis, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400.
 2.  Alla  ripartizione  delle dotazioni organiche di cui al comma 1 nelle   strutture   centrali   e   periferiche   dell'amministrazione dell'interno  si  provvede  con decreto del Ministro dell'interno, da comunicare  alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
 
 
 
 Note all'art. 141:
 - Per  il  testo  dell'art.  17,  comma  3, della legge
 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 5.
 - Si  riporta  l'art.  17,  comma  4-bis della legge 23
 agosto, n. 400:
 «4-bis.  L'organizzazione  e la disciplina degli uffici
 dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
 sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
 d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
 il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
 decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
 modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
 criteri che seguono:
 a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
 con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
 tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
 dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
 e l'amministrazione;
 b) individuazione    degli    uffici    di    livello
 dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
 diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
 funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
 omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
 duplicazioni funzionali;
 c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
 dell'organizzazione e dei risultati;
 d) indicazione    e    revisione    periodica   della
 consistenza delle piante organiche;
 e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
 regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
 dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
 generali.».
 
 
 
 
 |  | Art. 142. Formazione del personale
 
 1.  La  formazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco  e'  assicurata  durante  lo  svolgimento dell'intera carriera. Oltre   ai   corsi   di   formazione   iniziale   necessari  ai  fini dell'assunzione  in  servizio, dei passaggi interni di qualifica e di ruolo  e  dell'accesso  alle  qualifiche  di  primo  dirigente,  sono effettuati   a   cura   della  Scuola  per  la  formazione  di  base, dell'Istituto  superiore antincendi e dei poli didattici territoriali del  Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa  civile corsi di aggiornamento, perfezionamento professionale, addestramento, riconversione e specializzazione.
 2.  Il  Dipartimento  dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile promuove lo svolgimento di percorsi di formazione presso  o  di  intesa  con altre scuole delle amministrazioni statali ovvero  con soggetti pubblici e privati, nonche' di periodi di studio presso  amministrazioni e istituzioni dei Paesi dell'Unione europea e organizzazioni internazionali.
 3.  Nell'ambito  dei  percorsi formativi di cui al comma 2, possono essere   attivati,   per  il  perseguimento  dei  fini  istituzionali dell'amministrazione,  corsi di formazione di livello universitario e corsi  di  formazione.  Al personale che abbia frequentato i predetti corsi,  i  crediti  formativi acquisiti sono riconosciuti ai fini del conseguimento dei titoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b),  ovvero  di  quelli  di  cui al comma 9, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270,   ai   sensi  e  per  gli  effetti  delle  disposizioni  di  cui all'articolo 5, comma 7, dello stesso decreto ministeriale.
 4.  La formazione si realizza attraverso programmi annuali definiti dal  Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, sulla base  delle  linee  di  indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro  contenute nei decreti del Presidente della Repubblica emanati a  conclusione  dei  procedimenti negoziali di cui agli articoli 34 e 80.  I  programmi  indicano  le metodologie formative, incluse quelle multimediali,  da  adottare  in  riferimento ai diversi destinatari e tengono conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, della normativa vigente da applicare, delle caratteristiche  tecnologiche e organizzative dell'ambiente di lavoro e   delle  innovazioni  introdotte  nell'organizzazione  del  lavoro, dell'esigenza di accrescere il grado di operativita' del personale in relazione alle funzioni da svolgere.
 5.   I   corsi  di  aggiornamento,  perfezionamento  professionale, addestramento,  riconversione  e  specializzazione  si concludono con l'accertamento dell'avvenuto accrescimento della professionalita' del singolo  dipendente, attestato da un apposito titolo rilasciato dagli istituti di istruzione che li hanno attuati.
 6. Il personale che partecipa ai corsi di formazione e' considerato in  servizio  a  tutti  gli  effetti.  I relativi oneri sono a carico dell'amministrazione.  I  corsi sono tenuti di norma durante l'orario di  lavoro. Qualora i corsi si svolgano fuori dalla sede di servizio, al  personale  spetta  il trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti.
 7.  Il  personale  ammesso  a partecipare ai corsi di formazione e' individuato  in  base alle esigenze tecniche e organizzative dei vari uffici,   nonche'   a  quelle  di  qualificazione  professionale  del personale  medesimo, tenendo conto anche delle attitudini personali e culturali   dei   singoli   e   garantendo   pari   opportunita'   di partecipazione,  nel  rispetto  di  quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
 8.  Il  personale  dei ruoli dei dirigenti e dei direttivi e quello appartenente  a  professionalita'  elevate  o  specialistiche possono essere  autorizzati,  a  domanda,  ad  assentarsi dal servizio per la durata  massima di un anno per seguire, in Italia o all'estero, corsi di  formazione  non  previsti  nei  programmi  annuali o comunque non finanziabili  in  relazione  alle  risorse  finanziarie  disponibili, vertenti  su  materie di interesse per il Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della difesa civile. Durante tale periodo   ai   funzionari   autorizzati   non  e'  corrisposto  alcun trattamento  economico.  Il  predetto periodo e' considerato utile ai fini  dell'anzianita'  di  servizio,  del collocamento a riposo e del relativo  trattamento  di  quiescenza.  I  funzionari  sono  tenuti a versare  l'importo  dei  contributi  e  delle  ritenute  a  carico di quest'ultima,  quali  previsti dalla legge, sul trattamento economico spettante. Possono essere autorizzati ad assentarsi a tale titolo dal servizio  non  piu' di cinque unita' di personale contemporaneamente, di  cui  al  massimo  tre  di  livello  dirigenziale,  fatta salva la facolta'  per  il  Dipartimento  dei  vigili  del fuoco, del soccorso pubblico  e  della  difesa  civile  di  far  valere  ragioni ostative all'accoglimento della domanda.
 9.  Qualora  il  Dipartimento  dei  vigili  del fuoco, del soccorso pubblico  e  della  difesa  civile  riconosca la stretta ed effettiva connessione  delle iniziative di formazione svolte dal funzionario ai sensi   del   comma  8  con  l'attivita'  di  servizio  e  l'incarico affidatogli,   esso   puo'   concorrere,  nei  limiti  delle  risorse finanziarie   disponibili,  con  un  proprio  contributo  alla  spesa sostenuta e debitamente documentata.
 
 
 
 Nota all'art. 142:
 - Si riporta l'art. 57 del decreto legislativo 30 marzo
 2001, n. 165:
 «Art.  57  (Pari  opportunita).  (Art.  61  del decreto
 legislativo  n.  29  del 1993, come sostituito dall'art. 29
 del  decreto  legislativo  n. 546 del 1993, successivamente
 modificato   prima   dall'art.  43,  comma  8  del  decreto
 legislativo  n.  80 del 1998 e poi dall'art. 17 del decreto
 legislativo   n.   387   del   1998).  -  1.  Le  pubbliche
 amministrazioni, al fine di garantire pari opportunita' tra
 uomini  e  donne  per l'accesso al lavoro ed il trattamento
 sul lavoro:
 a) riservano     alle     donne,    salva    motivata
 impossibilita',  almeno  un  terzo  dei posti di componente
 delle  commissioni di concorso, fermo restando il principio
 di cui all'art. 35, comma 3, lettera e);
 b) adottano  propri atti regolamentari per assicurare
 pari   opportunita'   fra   uomini   e  donne  sul  lavoro,
 conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del
 Consiglio   dei  Ministri  -  Dipartimento  della  funzione
 pubblica;
 c) garantiscono   la   partecipazione  delle  proprie
 dipendenti  ai  corsi  di  formazione  e  di  aggiornamento
 professionale  in rapporto proporzionale alla loro presenza
 nelle   amministrazioni   interessate  ai  corsi  medesimi,
 adottando  modalita'  organizzative  atte  a  favorirne  la
 partecipazione,   consentendo  la  conciliazione  fra  vita
 professionale e vita familiare;
 d) possono  finanziare programmi di azioni positive e
 l'attivita'  dei  Comitati  pari  opportunita'  nell'ambito
 delle proprie disponibilita' di bilancio.
 2.  Le  pubbliche amministrazioni, secondo le modalita'
 di  cui all'art. 9, adottano tutte le misure per attuare le
 direttive   della   Unione   europea  in  materia  di  pari
 opportunita',   sulla   base   di   quanto  disposto  dalla
 Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
 funzione pubblica.».
 
 
 
 
 |  | Art. 143. Norme relative agli scrutini di promozione e ai concorsi
 
 1.  Gli  scrutini  di promozione previsti nel presente decreto sono effettuati  dal  consiglio di amministrazione di cui all'articolo 146 del  testo  unico,  sulla  base  dei criteri di massima approvati dal consiglio medesimo con cadenza triennale.
 2.  Gli  scrutini di promozione si svolgono con cadenza annuale. Le promozioni  effettuate  nei limiti dei posti disponibili nel ruolo al 31 dicembre di ogni anno decorrono a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno  successivo  a  quello  nel  quale  si  sono  verificate le vacanze.  Le  promozioni a ruolo aperto, per coloro che le conseguono al  primo  scrutinio,  decorrono  a  tutti  gli  effetti  dal  giorno successivo  alla data di compimento dell'anzianita' minima prescritta per l'ammissione allo scrutinio medesimo.
 3.  Ai  fini  del  computo dell'anzianita' di servizio richiesta al personale  del  Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'ammissione agli  scrutini  di promozione, ai concorsi interni e alle riserve nei concorsi  pubblici,  previsti  dal  presente  decreto, non si applica l'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
 
 
 
 Note all'art. 143:
 - Si  riporta  l'art.  146  del  decreto del Presidente
 della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:
 «Art. 146 (Composizione e competenze). - Presso ciascun
 Ministero,  Alto  Commissariato  od  altra  amministrazione
 centrale  e'  costituito  un  Consiglio  d'amministrazione,
 presieduto  dal  Ministro  o  da un alto commissario o, per
 delega,    da    un   sottosegretario   di   Stato   oppure
 dall'impiegato  con qualifica piu' elevata. Il Consiglio e'
 composto:
 a) dai  direttori  generali  e  dagli  impiegati  con
 qualifica  superiore, che hanno l'effettiva direzione di un
 servizio centrale;
 b) dagli   ispettori   generali  preposti  a  servizi
 centrali  dell'amministrazione organicamente dipendenti dal
 Ministro;
 c) dal    presidente    del    Consiglio    superiore
 eventualmente esistente presso l'amministrazione;
 d) da  rappresentanti del personale in numero pari ad
 un   terzo,   e  comunque  non  inferiore  a  quattro,  dei
 componenti  di  cui  alle  lettere a), b) e c), da nominare
 all'inizio  di  ogni quadriennio, con decreto del Ministro,
 sulla  base  delle elezioni svolte ai sensi del decreto del
 Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721.
 I  membri  di  cui  alle  lettere  a) e b), nei casi di
 assenza  o  di  legittimo  impedimento  o  di  vacanza  dei
 relativi  posti,  sono  sostituiti  da coloro che secondo i
 rispettivi ordinamenti ne fanno le veci. Qualora gli stessi
 membri  siano  in numero inferiore ad otto, il Consiglio di
 amministrazione   e'  integrato  con  gli  impiegati  delle
 carriere   direttive  di  qualifica  piu'  elevata,  aventi
 maggiore anzianita' di qualifica.
 Le  funzioni  di  segretario  sono  disimpegnate  da un
 impiegato  dell'ufficio  del  personale  con  qualifica non
 inferiore a direttore di sezione.
 Il    Consiglio    di   amministrazione   esercita   le
 attribuzioni  stabilite dalla legge in materia di personale
 ed    esprime   il   proprio   avviso   sul   coordinamento
 dell'attivita'  dei  vari  uffici,  sulle  misure idonee ad
 evitare   interferenze   o   duplicazioni   e  ad  ottenere
 l'efficacia,   la   tempestivita'   e   la  semplificazione
 dell'azione   amministrativa  nonche'  su  tutte  le  altre
 questioni sulle quali il Ministro ritenga di sentirlo.
 Quando il Consiglio si e' pronunciato, il suo parere e'
 unito  alle proposte dei capi degli uffici negli affari per
 i quali occorre la decisione del Ministro.
 Nelle   amministrazioni   civili   il  Consiglio  viene
 altresi' sentito, con la partecipazione del direttore della
 ragioneria  centrale  competente,  sulle  proposte  annuali
 relative allo stato di previsione della spesa.
 Per   gli  impiegati  con  qualifica  non  inferiore  a
 direttore   generale   le  attribuzioni  del  Consiglio  di
 amministrazione sono esercitate dal Consiglio dei Ministri.
 Qualora   la   situazione   dei   ruoli  dei  personali
 dipendenti  non  consenta  la costituzione del consiglio di
 amministrazione secondo le norme del primo comma, questo e'
 composto  dagli  otto impiegati delle carriere direttive di
 qualifica   piu'   elevata,  comunque  in  servizio  presso
 l'amministrazione  interessata,  aventi maggiore anzianita'
 di qualifica e dai rappresentanti del personale di cui alla
 lettera d) del primo comma.
 La  composizione  dei Consigli di amministrazione delle
 amministrazioni  autonome,  della Ragioneria generale dello
 Stato, del Commissariato per il turismo e dei servizi dello
 spettacolo,   delle   informazioni   e   della   proprieta'
 intellettuale e' regolata dai rispettivi ordinamenti, salvo
 quanto previsto alla lettera d) del primo comma.
 Il  Consiglio  di  amministrazione dell'amministrazione
 per  le  attivita' assistenziali italiane ed internazionali
 e'  presieduto dal presidente dell'amministrazione medesima
 ed e' costituito con le modalita' di cui all'ottavo comma.
 Ai  consigli di amministrazione previsti nei commi nono
 e  decimo,  sono  conferite  in  aggiunta alle attribuzioni
 stabilite dagli ordinamenti particolari anche quelle di cui
 ai commi 4 e 6.
 In  aggiunta  ai  membri  previsti dal primo comma, del
 Consiglio  di  amministrazione  del  Ministero  dei  lavori
 pubblici  fanno  parte  i  tre  presidenti  di  sezione del
 Consiglio  superiore dei lavori pubblici piu' anziani nella
 qualifica.
 Il    Consiglio    di   amministrazione   esercita   le
 attribuzioni  stabilite dalla legge in materia di personale
 anche  per  quanto  riguarda  quello  ausiliario  e  quello
 operaio.».
 - Si riporta l'art. 41 del decreto del Presidente della
 Repubblica  28 dicembre  1970, n. 1077 (Riordinamento delle
 carriere degli impiegati civili dello Stato):
 «Art.  41  (Valutazione  di  anzianita).  - Ai fini del
 computo   dell'anzianita'   di   servizio   richiesta   per
 l'ammissione agli scrutini di promozione alle qualifiche di
 direttore   di   sezione,   di  segretario  principale,  di
 coadiutore  principale e di commesso capo, o equiparate, il
 servizio    prestato,    senza    demerito,   in   carriera
 corrispondente  o  superiore e' valutato per intero; quello
 prestato   nella   carriera   immediatamente  inferiore  e'
 valutato per meta'.
 I servizi di cui al precedente comma non possono essere
 valutati per piu' di quattro anni complessivi.
 Le  promozioni  alle  qualifiche indicate non potranno,
 comunque,  essere conferite se nella nuova carriera non sia
 stato  prestato  servizio  effettivo  per  almeno tre anni,
 ridotti a due per le carriere direttive.
 I  servizi  militari  prestati,  senza  demerito, nella
 posizione  di sottufficiale, di appuntato e di carabiniere,
 e  gradi equiparati, in servizio permanente o continuativo,
 in  ferma  volontaria o in rafferma, e nelle corrispondenti
 posizioni del Corpo forestale dello Stato, sono valutati ai
 sensi e nei limiti di cui ai precedenti commi, considerando
 equiparati  quello  di  sottufficiale  al servizio prestato
 nelle  carriere  esecutive e gli altri al servizio prestato
 nelle carriere ausiliarie.
 E'  abrogato  l'art.  354 del testo unico approvato con
 decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
 3.».
 
 
 
 
 |  | Art. 144. Disciplina del rapporto di impiego a tempo parziale
 ed esclusione del telelavoro
 
 1.   Il   personale  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco appartenente    ai    ruoli   tecnici,   amministrativo-contabili   e tecnico-informatici e' ammesso a prestare servizio in regime di tempo parziale.  Con  regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono  definite le modalita' di costituzione dei rapporti di impiego a tempo   parziale,  i  contingenti  massimi  del  personale  che  puo' accedervi, le articolazioni della prestazione di servizio ammissibili in   relazione  ad  esigenze  di  funzionalita'  degli  uffici  e  le disposizioni  transitorie  per  il  graduale  passaggio dal regime di tempo  parziale vigente a quello previsto dal regolamento medesimo, a decorrere dal centoottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del  presente decreto. Per quanto non previsto dal presente comma, si applicano,  in  quanto  compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 56 a 64, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
 2.  Il  personale  del  Corpo nazionale dei vigili del fuoco non e' ammesso  a  prestare  servizio attraverso il telelavoro a distanza di cui all'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191.
 
 
 
 Note all'art. 144:
 - Per  il  testo  dell'art  17,  comma  3,  della legge
 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 5.
 - Si  riportano  l'art.  1,  commi 56 e 64, della legge
 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della
 finanza pubblica):
 «56.  Le  disposizioni di cui all'art. 58, comma 1, del
 decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
 modificazioni  ed  integrazioni, nonche' le disposizioni di
 legge  e  di  regolamento  che vietano l'iscrizione in albi
 professionali   non   si   applicano  ai  dipendenti  delle
 pubbliche  amministrazioni  con  rapporto di lavoro a tempo
 parziale,  con  prestazione  lavorativa non superiore al 50
 per cento di quella a tempo pieno.».
 «64.  Per  quanto  disposto dai precedenti commi, viene
 data   precedenza   ai   familiari  che  assistono  persone
 portatrici  di  handicap  non  inferiore  al  70 per cento,
 malati  di  mente,  anziani non autosufficienti, nonche' ai
 genitori con figli minori in relazione al loro numero.».
 - Si  riporta  l'art.  4 della legge 16 giugno 1998, n.
 191 (Modifiche ed integrazioni alla legge 15 marzo 1997, n.
 59):
 «Art. 4 (Telelavoro). - 1. Allo scopo di razionalizzare
 l'organizzazione  del  lavoro  e  di realizzare economie di
 gestione  attraverso  l'impiego  flessibile  delle  risorse
 umane,  le  amministrazioni  pubbliche  di  cui all'art. 1,
 comma  2,  del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
 possono  avvalersi  di  forme  di  lavoro a distanza. A tal
 fine,   possono   installare,   nell'ambito  delle  proprie
 disponibilita'  di bilancio, apparecchiature informatiche e
 collegamenti  telefonici  e telematici, necessari e possono
 autorizzare i propri dipendenti ad effettuare, a parita' di
 salario,  la  prestazione lavorativa in luogo diverso dalla
 sede  di  lavoro, previa determinazione delle modalita' per
 la verifica dell'adempimento della prestazione lavorativa.
 2.   I   dipendenti   possono   essere  reintegrati,  a
 richiesta, nella sede di lavoro originaria.
 3.  Con  regolamento  da emanare ai sensi dell'art. 17,
 comma  2,  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
 del   Presidente   del   Consiglio  dei  Ministri,  sentita
 l'Autorita'     per     l'informatica     nella    pubblica
 amministrazione,  entro  centoventi  giorni  dalla  data di
 entrata  in  vigore della presente legge, sono disciplinate
 le modalita' organizzative per l'attuazione del comma 1 del
 presente  articolo,  ivi  comprese  quelle  per la verifica
 dell'adempimento   della   prestazione   lavorativa,  e  le
 eventuali  abrogazioni  di  norme incompatibili. Le singole
 amministrazioni  adeguano  i propri ordinamenti ed adottano
 le   misure  organizzative  volte  al  conseguimento  degli
 obiettivi di cui al presente articolo.
 4. Nella materia di cui al presente articolo le regioni
 e  le  Province  autonome di Trento e di Bolzano provvedono
 con proprie leggi.
 5.  La  contrattazione  collettiva,  in  relazione alle
 diverse  tipologie  del  lavoro  a  distanza,  adegua  alle
 specifiche   modalita'   della  prestazione  la  disciplina
 economica e normativa del rapporto di lavoro dei dipendenti
 interessati.   Forme  sperimentali  di  telelavoro  possono
 essere   in   ogni   caso   avviate  dalle  amministrazioni
 interessate,    sentite    le    organizzazioni   sindacali
 maggiormente     rappresentative    e    l'Autorita'    per
 l'informatica   nella   pubblica  amministrazione,  dandone
 comunicazione  alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
 Dipartimento della funzione pubblica.».
 
 
 
 
 |  | Art. 145. Accesso ai gruppi sportivi del Corpo nazionale
 dei vigili del fuoco
 
 1. L'assunzione del personale da destinare in qualita' di atleta ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco avviene, nel limite  delle  vacanze  organiche  del  ruolo  dei vigili del fuoco e nell'ambito  di un contingente complessivo non superiore a centoventi unita',  mediante  pubblico concorso per titoli sportivi e culturali, riservato ai cittadini italiani che, oltre a possedere i requisiti di eta'  e  di  idoneita'  fisica,  psichica e attitudinale previsti dal regolamento di cui al comma 2, siano riconosciuti atleti di interesse nazionale  dal  Comitato  olimpico  nazionale italiano (CONI) o dalle federazioni  sportive  nazionali  e  detengano  almeno uno dei titoli sportivi ammessi a valutazione ai sensi del regolamento medesimo.
 2.  Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17,  comma  3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti:
 a) i  requisiti  di  eta'  e  di  idoneita'  fisica,  psichica  e attitudinale  per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualita' di  atleta,  anche in deroga a quelli previsti dai regolamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c);
 b) le  modalita'  di  svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, ivi  comprese le modalita' di accertamento dei requisiti psico-fisici e  attitudinali dei candidati e quelle di esclusione dal concorso per difetto  dei  requisiti o per mancata presentazione agli accertamenti psico-fisici  e  attitudinali;  in tale ambito e' previsto anche che, nei  singoli  bandi, i posti disponibili possano essere ripartiti tra le  varie  discipline  praticate  dai  gruppi  sportivi ovvero tra le specialita' esistenti nell'ambito delle discipline stesse;
 c) la composizione delle commissioni esaminatrici;
 d) le  categorie  di  titoli  da  ammettere  a  valutazione  e il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse;
 e)  i criteri per la formazione della graduatoria unica di merito ovvero delle graduatorie di disciplina o specialita'.
 3.  I vincitori del concorso sono nominati allievi vigili del fuoco e ammessi alla frequenza del prescritto corso di formazione.
 
 
 
 Nota all'art. 145:
 - Per  il  testo  dell'art.  17,  comma  3, della legge
 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 5.
 
 
 
 
 |  | Art. 146. Impiego in altre attivita' istituzionali del ruolo
 di appartenenza e trasferimento ad altri ruoli
 per sopravvenuta inidoneita'
 
 1.  Gli  atleti  che  perdono l'idoneita' alle attivita' nei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per una delle cause previste  dal  comma  2  sono  destinati,  con  decreto  del capo del Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del soccorso pubblico e della difesa  civile, ad altri compiti di istituto e impiegati in una delle altre  attivita' istituzionali previste per il ruolo di appartenenza, previo  accertamento del possesso dei relativi requisiti di idoneita' al  servizio  e  frequenza di un corso di aggiornamento professionale della durata non inferiore a tre mesi.
 2.   Le  cause  che  determinano  la  perdita  dell'idoneita'  alle attivita'  nei  gruppi  sportivi  del  Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono le seguenti:
 a)  aggiornamento qualitativo dell'organico se-condo le modalita' stabilite con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
 b) perdita   dei   requisiti   di   idoneita'   fisica  necessari all'espletamento  della disciplina sportiva praticata nell'ambito dei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 c) non  riconoscimento  della  qualita'  di  atleta  di interesse nazionale  da  parte  della  competente  federazione sportiva, per un periodo superiore ai due anni consecutivi;
 d) sospensione  definitiva  disposta dalla competente federazione sportiva per un periodo superiore agli undici mesi.
 3.  Per  le  discipline unicamente di squadra, la valutazione sulla perdita  di  idoneita'  alle  attivita' nei gruppi sportivi del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco  di cui al comma 2, lettera c), e' effettuata  con  riguardo  al  piazzamento  della rappresentativa del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco, la cui fascia di merito e' costituita  dalla  permanenza nella serie A del rispettivo campionato nazionale assoluto.
 4.  Il  personale  di  cui  al  comma  1,  in  possesso  dei titoli professionali,  puo', per esigenze di servizio o a domanda presentata entro  trenta giorni dalla data di comunicazione del decreto previsto dal  medesimo  comma  1,  essere  trasferito,  con  decreto  del capo Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del soccorso pubblico e della difesa  nelle  corrispondenti qualiche del personale del Corpo civile nazionale    dei    vigili    del   fuoco   che   espleta   attivita' amministrativo-contabili, tecnico-informatiche e tecniche, nei limiti delle vacanze esistenti nelle dotazioni organiche dei predetti ruoli. Il trasferimento e' subordinato al superamento di una prova teorica o pratica  le  cui  modalita'  sono  stabilite con decreto del capo del Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del soccorso pubblico e della difesa civile.
 5. Il personale trasferito ai sensi del comma 4 e' inquadrato nella qualifica    corrispondente   a   quella   rivestita   all'atto   del trasferimento,  conservando  l'anzianita'  maturata  e  la  posizione economica acquisita. Nel caso in cui il nuovo trattamento spettante a titolo  di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento all'atto del trasferimento, l'eccedenza e' attribuita sotto forma  di  assegno  ad  personam  da  riassorbire  con  i  successivi miglioramenti economici.
 |  | Art. 147. Assegnazione ai gruppi sportivi di personale del
 Corpo nazionale dei vigili del fuoco
 
 1.  Per  particolari  esigenze  sportive,  con decreto del capo del Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del soccorso pubblico e della difesa   civile  e  previo  consenso  dell'interessato,  puo'  essere assegnato ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in  qualita'  di atleta o tecnico, il personale appartenente al Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  in  possesso dei titoli sportivi individuati con il regolamento di cui all'articolo 145, comma 2.
 2.  Per  il  periodo  dell'assegnazione  di cui al comma 1, e' reso indisponibile   un   numero  finanziariamente  equivalente  di  posti nell'ambito  del  contingente  complessivo  di  cui all'articolo 145, comma 1.
 3.   Al   verificarsi   delle   cause   di   inidoneita'   di   cui all'articolo 146,  comma  2,  il  personale  di  cui  al  comma  1 e' reintegrato nelle funzioni proprie della qualifica di appartenenza.
 |  | Art. 148. Reclutamento e sopravvenuta inidoneita' del personale
 della banda musicale
 
 1.  Per il reclutamento e la sopravvenuta inidoneita' del personale della  banda  musicale  del  Corpo  nazionale  dei  vigili del fuoco, composta  da trenta orchestrali, si applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni  degli  articoli  145, 146 e 147. I riferimenti alla qualita'  di  atleta,  ai  gruppi  sportivi  e  ai  titoli  sportivi, contenuti   nei   predetti   articoli,   si   intendono   effettuati, rispettivamente,  alla qualita' di orchestrale, alla banda musicale e ai titoli musicali.
 |  | Art. 149. Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei vigili del fuoco
 
 1. Il personale appartenente al profilo professionale di vigile del fuoco,  in  servizio  alla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto, che abbia compiuto meno di cinque anni di effettivo servizio nel  profilo  medesimo,  e'  inquadrato  nell'istituita  qualifica di vigile del fuoco.
 2. Il personale appartenente al profilo professionale di vigile del fuoco,  in  servizio  alla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto,  che  abbia  compiuto  cinque  anni  e meno di dieci anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, e' inquadrato nell'istituita qualifica di vigile del fuoco qualificato.
 3. Il personale appartenente al profilo professionale di vigile del fuoco,  in  servizio  alla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto,  che  abbia  compiuto  dieci anni e meno di quindici anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, e' inquadrato nell'istituita qualifica di vigile del fuoco esperto.
 4. Il personale appartenente al profilo professionale di vigile del fuoco,  in  servizio  alla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto,  che  abbia compiuto quindici anni di effettivo servizio nel profilo  medesimo,  e'  inquadrato nell'istituita qualifica di vigile del fuoco coordinatore.
 5. Il personale appartenente al profilo professionale di vigile del fuoco,  in  servizio  alla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto,  che  abbia compiuto ventitre anni di effettivo servizio nel profilo  medesimo,  e'  inquadrato nell'istituita qualifica di vigile del fuoco coordinatore, con l'attribuzione dello scatto convenzionale di cui all'articolo 9.
 6. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. Il personale inquadrato ai sensi del comma 1 conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore  e  dello  scatto  convenzionale, l'anzianita' maturata nel predetto  ruolo; il personale inquadrato ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5  conserva,  ai  medesimi fini, l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.
 7.  Fermo  restando  il  principio del mantenimento del trattamento economico  piu'  favorevole  previsto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla  qualifica o ai ruoli superiori, il maturato economico derivante dall'inserimento  nelle  fasce  di  cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome  dello  Stato  ad  ordinamento  autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.
 |  | Art. 150. Inquadramento nelle qualifiche del ruolo
 dei capi squadra e dei capi reparto
 
 1.  Il  personale  appartenente  al  profilo  professionale di capo squadra,  in  servizio  alla  data  di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto meno di cinque anni di effettivo servizio nel  profilo medesimo, e' inquadrato nell'istituita qualifica di capo squadra.
 2.  Il  personale  appartenente  al  profilo  professionale di capo squadra,  in  servizio  alla  data  di entrata in vigore del presente decreto,  che  abbia  compiuto  cinque anni di effettivo servizio nel profilo  medesimo,  e'  inquadrato  nell'istituita  qualifica di capo squadra esperto.
 3.  Il  personale  appartenente  al  profilo  professionale di capo squadra,  in  servizio  alla  data  di entrata in vigore del presente decreto,  che  abbia  compiuto tredici anni di effettivo servizio nel profilo  medesimo,  e'  inquadrato  nell'istituita  qualifica di capo squadra esperto, con l'attribuzione dello scatto convenzionale di cui all'articolo 15.
 4.  Il  personale  appartenente  al  profilo  professionale di capo reparto,  in  servizio  alla  data  di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto meno di cinque anni di effettivo servizio nel  profilo medesimo, e' inquadrato nell'istituita qualifica di capo reparto.
 5.  Il  personale  appartenente  al  profilo  professionale di capo reparto,  in  servizio  alla  data  di entrata in vigore del presente decreto,  che  abbia  compiuto  cinque anni di effettivo servizio nel profilo  medesimo,  e'  inquadrato  nell'istituita  qualifica di capo reparto esperto.
 6.  Il  personale  appartenente  al  profilo  professionale di capo reparto,  in  servizio  alla  data  di entrata in vigore del presente decreto,  che  abbia  compiuto  nove  anni  di effettivo servizio nel profilo  medesimo,  e'  inquadrato  nell'istituita  qualifica di capo reparto esperto, con l'attribuzione dello scatto convenzionale di cui all'articolo 18.
 7. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo  l'ordine  del  ruolo  di provenienza. Il personale di cui ai commi  1  e  4  conserva,  ai  fini della progressione alla qualifica superiore  e  dello  scatto  convenzionale, l'anzianita' maturata nel predetto ruolo. Il personale di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 conserva, ai medesimi  fini,  l'anzianita'  eccedente  quella minima richiesta per l'inquadramento.
 8.  Gli  inquadramenti  di  cui  ai  commi  4,  5  e 6 del presente articolo sono  effettuati  anche in soprannumero riassorbibile con le vacanze ordinarie delle dotazioni organiche. Per il periodo di durata del  soprannumero  e'  reso  indisponibile un numero finanziariamente equivalente  di  posti  nel  ruolo  degli  ispettori  e dei sostituti direttori antincendi.
 9.  Fermo  restando  il  principio del mantenimento del trattamento economico  piu'  favorevole  previsto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla  qualifica o ai ruoli superiori, il maturato economico derivante dall'inserimento  nelle  fasce  di  cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome   dello  Stato  ad  ordinamento  autonomo,  sottoscritto  il 24 maggio 2000.
 |  | Art. 151. Inquadramento del personale appartenente al profilo
 professionale di assistente tecnico antincendi
 nel ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi
 
 1. Il personale appartenente al profilo professionale di assistente tecnico  antincendi,  in  servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di ispettore antincendi  esperto.  L'inquadramento  e' effettuato secondo l'ordine del  ruolo  di  provenienza,  con  il  riconoscimento,  ai fini della progressione  alla  qualifica superiore e dello scatto convenzionale, dell'anzianita' maturata nel ruolo medesimo.
 2.  Fermo  restando  il  principio del mantenimento del trattamento economico  piu'  favorevole  previsto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla  qualifica  superiore,  il  maturato  economico eventualmente in godimento,    derivante   dall'inserimento   nelle   fasce   di   cui all'articolo 40  del  contratto  collettivo  nazionale  di lavoro del comparto   aziende   e   amministrazioni   autonome  dello  Stato  ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.
 |  | Art. 152. Inquadramento  del personale appartenente ai profili professionali di collaboratore tecnico antincendi, collaboratore tecnico antincendi
 esperto  e  collaboratore tecnico antincendi capo nelle qualifiche
 del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi
 1.   Il   personale   appartenente   al  profilo  professionale  di collaboratore tecnico antincendi, in servizio alla data di entrata in vigore  del  presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di sostituto direttore antincendi.
 2.   Il   personale   appartenente   al  profilo  professionale  di collaboratore  tecnico  antincendi  esperto, in servizio alla data di entrata  in vigore del presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di sostituto direttore antincendi capo.
 3.   Il   personale   appartenente   al  profilo  professionale  di collaboratore  tecnico  antincendi  capo,  in  servizio  alla data di entrata  in vigore del presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica  di sostituto direttore antincendi capo, con l'attribuzione dello  scatto  convenzionale  di  cui  all'articolo 31 e l'assunzione della denominazione aggiuntiva di «esperto».
 4. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo  l'ordine del ruolo di provenienza, con il riconoscimento, ai fini  della  progressione  alla  qualifica  superiore  e dello scatto convenzionale, dell'anzianita' maturata nel ruolo medesimo.
 5.  Gli  inquadramenti  di cui al presente articolo sono effettuati anche  in  soprannumero  riassorbibile con le vacanze ordinarie delle dotazioni  organiche.  Per  il  periodo di durata del soprannumero e' reso  indisponibile  un  numero finanziariamente equivalente di posti nel ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi.
 6.  Fermo  restando  il  principio del mantenimento del trattamento economico  piu'  favorevole  previsto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla  qualifica  superiore,  il  maturato economico, eventualmente in godimento,    derivante   dall'inserimento   nelle   fasce   di   cui all'articolo 40  del  contratto  collettivo  nazionale  di lavoro del comparto   aziende   e   amministrazioni   autonome  dello  Stato  ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.
 7.  Il  personale inquadrato, ai sensi del comma 2, nella qualifica di  sostituto  direttore  antincendi capo consegue di diritto secondo l'ordine  di ruolo, con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno, lo scatto  convenzionale  di  cui  all'articolo 31  e  la  denominazione aggiuntiva  di  «esperto»,  prescindendo  dall'anzianita' di servizio prevista  dal  medesimo  articolo 31, nei limiti delle cessazioni dal servizio e dei passaggi ad altri ruoli del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,  verificatisi  al 31 dicembre dell'anno precedente tra il personale inquadrato ai sensi del comma 3 del presente articolo.
 8.  Le  disposizioni  del  comma  7  non  si applicano ai sostituti direttori   antincendi   capo   che,  nell'ultimo  triennio,  abbiano riportato   una  sanzione  disciplinare  piu'  grave  della  sanzione pecuniaria.
 |  | Art. 153. Concorsi straordinari
 
 1.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore del presente  decreto,  e' bandito un concorso straordinario per titoli a trecento posti, per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi, riservato  al personale inquadrato nelle qualifiche di capo reparto e di  capo reparto esperto, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 22,  comma  1,  lettera  d),  che  non abbia riportato, nell'ultimo  biennio,  una  sanzione  disciplinare  piu'  grave della sanzione pecuniaria.
 2.  Entro  un  anno  dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto,   e'   bandito   un  concorso  straordinario  per  titoli  a trecentotrentaquattro   posti,   per   l'accesso  alla  qualifica  di ispettore   antincendi,   riservato  al  personale  inquadrato  nelle qualifiche  di  capo  squadra  esperto,  capo  reparto e capo reparto esperto,    in    possesso    del   titolo   di   studio   prescritto dall'articolo 22,  comma 1,  lettera  d),  che  non  abbia riportato, nell'ultimo  biennio,  una  sanzione  disciplinare  piu'  grave della sanzione pecuniaria.
 3.  Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno sono stabilite le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al presente articolo, le  categorie  dei  titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire  a  ciascuna  di  esse e la composizione delle commissioni esaminatrici.
 4.  Il  personale  vincitore  dei  concorsi  straordinari di cui al presente   articolo e   il   personale  inquadrato,  ai  sensi  degli articoli 149  e  150,  nel ruolo dei vigili del fuoco e in quello dei capi squadra e dei capi reparto, eventualmente vincitore dei concorsi ordinari  di  cui  all'articolo 21,  sono  immessi nella qualifica di ispettore   antincendi,   conservando,   a  domanda,  il  trattamento pensionistico   previsto   per   il  ruolo  di  provenienza,  finche' permangono   nella  predetta  qualifica  o  in  quella  di  ispettore antincendi   esperto.   Per   il  personale  vincitore  dei  concorsi straordinari,  l'immissione  nella  qualifica  decorre  dalla data di superamento dei concorsi medesimi. Analoga opzione e' riconosciuta al personale  inquadrato  ai  sensi  dell'articolo 151,  appartenente al profilo  professionale  di  assistente tecnico antincendi, provenendo dal profilo professionale di capo reparto.
 |  | Art. 154. Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei direttivi
 
 1.  Il personale appartenente al profilo professionale di ispettore antincendi,  in  servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di direttore.
 2.  Il personale appartenente al profilo professionale di direttore antincendi,  in  servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto,  che abbia compiuto meno di sette anni di effettivo servizio nei  profili  professionali  per l'accesso ai quali era richiesto nel previgente  ordinamento il possesso di lauree magistrali ed eventuali titoli   abilitativi,   e'  inquadrato  nell'istituita  qualifica  di direttore, collocandosi nel ruolo prima del personale di cui al comma 1.
 3.   Il   personale   appartenente   al  profilo  professionale  di coordinatore  antincendi  e'  inquadrato  nell'istituita qualifica di direttore-vicedirigente.   Nella   medesima   qualifica  e'  altresi' inquadrato,  collocandosi  nel  ruolo  dopo il predetto personale, il personale   appartenente   al   profilo  professionale  di  direttore antincendi,  in  servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto,  che  abbia  compiuto  sette  anni di effettivo servizio nei profili  professionali  per  l'accesso  ai  quali  era  richiesto nel previgente  ordinamento il possesso di lauree magistrali ed eventuali titoli abilitativi.
 4. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. Il personale inquadrato ai sensi   dei  commi  1  e  2  e  quello  appartenente  nel  previgente ordinamento  al  profilo  professionale  di  coordinatore  antincendi inquadrato   ai   sensi   del  comma  3  conservano,  ai  fini  della progressione  alla  qualifica superiore e degli scatti convenzionali, l'anzianita'  maturata  nel predetto ruolo; il personale appartenente al  profilo professionale di direttore antincendi inquadrato ai sensi del comma 3 conserva, ai medesimi fini, l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.
 5.  Fermo  restando  il  principio del mantenimento del trattamento economico  piu'  favorevole  previsto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla   qualifica   o   ai  ruoli  superiori,  il  maturato  economico eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di cui  all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto   aziende   e   amministrazioni   autonome  dello  Stato  ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.
 |  | Art. 155. Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei direttivi medici
 
 1.  Il personale appartenente al profilo professionale di ispettore medico,  in  servizio  alla  data  di  entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di direttore medico.
 2.  Il personale appartenente al profilo professionale di direttore medico,  in  servizio  alla  data  di  entrata in vigore del presente decreto,  che abbia compiuto meno di sette anni di effettivo servizio nei  profili  professionali  per l'accesso ai quali era richiesto nel previgente  ordinamento il possesso di lauree magistrali ed eventuali titoli   abilitativi,   e'  inquadrato  nell'istituita  qualifica  di direttore  medico,  collocandosi nel ruolo prima del personale di cui al comma 1.
 3.   Il   personale   appartenente   al  profilo  professionale  di coordinatore   medico   e'  inquadrato  nell'istituita  qualifica  di direttore-vicedirigente  medico. Nella medesima qualifica e' altresi' inquadrato,  collocandosi  nel  ruolo  dopo il predetto personale, il personale  appartenente al profilo professionale di direttore medico, in  servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia   compiuto   sette  anni  di  effettivo  servizio  nei  profili professionali  per  l'accesso  ai  quali era richiesto nel previgente ordinamento  il  possesso  di  lauree  magistrali ed eventuali titoli abilitativi.
 4. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. Il personale inquadrato ai sensi  dei commi 1 e 2 e quello appartenente al profilo professionale di coordinatore medico inquadrato ai sensi del comma 3 conservano, ai fini  della  progressione  alla  qualifica  superiore  e degli scatti convenzionali, l'anzianita' maturata nel predetto ruolo; il personale appartenente  al profilo professionale di direttore medico inquadrato ai  sensi  del  comma  3  conserva,  ai  medesimi  fini, l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.
 5.  Fermo  restando  il  principio del mantenimento del trattamento economico  piu'  favorevole  previsto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla   qualifica   o   ai  ruoli  superiori,  il  maturato  economico eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di cui  all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto   aziende   e   amministrazioni   autonome  dello  Stato  ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.
 |  | Art. 156. Inquadramento nelle qualifiche del ruolo
 dei direttivi ginnico-sportivi
 
 1.  Il personale appartenente al profilo professionale di ispettore ginnico-sportivo,  in  servizio  alla  data  di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di direttore ginnico-sportivo.
 2.  Il personale appartenente al profilo professionale di direttore ginnico-sportivo,  in  servizio  alla  data  di entrata in vigore del presente  decreto, che abbia compiuto meno di sette anni di effettivo servizio  nei  profili  professionali  per  l'accesso  ai  quali  era richiesto nel previgente ordinamento il possesso di lauree magistrali ed   eventuali   titoli  abilitativi,  e'  inquadrato  nell'istituita qualifica di direttore ginnico-sportivo, collocandosi nel ruolo prima del personale di cui al comma 1.
 3.   Il   personale   appartenente   al  profilo  professionale  di coordinatore  ginnico-sportivo e' inquadrato nell'istituita qualifica di direttore-vicedirigente ginnico-sportivo. Nella medesima qualifica e'  altresi'  inquadrato,  collocandosi  nel  ruolo  dopo il predetto personale,  il  personale  appartenente  al  profilo professionale di direttore  ginnico-sportivo,  in  servizio  alla  data  di entrata in vigore  del  presente  decreto,  che  abbia  compiuto  sette  anni di effettivo  servizio  nei profili professionali per l'accesso ai quali era  richiesto  nel  previgente  ordinamento  il  possesso  di lauree magistrali ed eventuali titoli abilitativi.
 4. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. Il personale inquadrato ai sensi  dei commi 1 e 2 e quello appartenente al profilo professionale di  coordinatore  ginnico-sportivo  inquadrato  ai  sensi del comma 3 conservano,  ai  fini  della  progressione alla qualifica superiore e degli scatti convenzionali, l'anzianita' maturata nel predetto ruolo; il  personale  appartenente  al  profilo  professionale  di direttore ginnico-sportivo  inquadrato  ai  sensi  del  comma  3  conserva,  ai medesimi  fini,  l'anzianita'  eccedente  quella minima richiesta per l'inquadramento.
 5.  Fermo  restando  il  principio del mantenimento del trattamento economico  piu'  favorevole  previsto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla   qualifica   o  ai  ruoli  superiori,  il  maturato  economico, eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di cui  all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto   aziende   e   amministrazioni   autonome  dello  Stato  ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.
 |  | Art. 157. Inquadramento nelle qualifiche di primo dirigente
 
 1.   Il   personale  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco appartenente  alla seconda fascia dirigenziale, in servizio alla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  e'  inquadrato,  in relazione  alle  diverse  funzioni  espletate,  nelle  corrispondenti qualifiche  di  primo  dirigente,  primo  dirigente  medico  e  primo dirigente   ginnico-sportivo,   secondo   l'ordine   del   ruolo   di provenienza,  con  il riconoscimento, ai fini della progressione alla qualifica  superiore  e  dello  scatto convenzionale, dell'anzianita' maturata nel ruolo medesimo.
 |  | Art. 158. Concorsi straordinari
 
 1.  Entro  novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto, sono banditi i seguenti concorsi straordinari:
 a) selezione  interna  a  venticinque  posti  per  l'accesso alla qualifica di vice direttore, finalizzata alla verifica dell'idoneita' professionale,  anche  mediante  prova  teorico-pratica, riservata al personale  inquadrato,  ai  sensi  dell'articolo 152, commi 1, 2 e 3, nelle  qualifiche  di sostituto direttore antincendi, in possesso del titolo  di  studio  e  dell'abilitazione prescritti dall'articolo 41, comma 1, lettera d);
 b) concorso  per esami a venti posti per l'accesso alla qualifica di vice direttore, riservato al personale dei ruoli tecnico-operativi del  Corpo  nazionale dei vigili del fuoco, in possesso del titolo di studio  e  dell'abilitazione  prescritti  dall'articolo 41,  comma 1, lettera d), e di una anzianita' di servizio di almeno sette anni;
 c) concorso per esami e titoli a quattro posti per l'accesso alla qualifica  di vice direttore medico, riservato al personale dei ruoli tecnico-operativi  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco, in possesso   del   titolo  di  studio  e  dell'abilitazione  prescritti dall'articolo 53,  comma  1,  lettera  d),  e  di  una  anzianita' di servizio di almeno sette anni;
 d) concorso  per  esami  e titoli a otto posti per l'accesso alla qualifica  di vice direttore ginnico-sportivo, riservato al personale dei ruoli tecnico-operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in  possesso  del titolo di studio prescritto dall'articolo 62, comma 1, lettera d), e di una anzianita' di servizio di almeno sette anni.
 2. Non e' ammesso alle selezioni e ai concorsi di cui al comma 1 il personale  che  abbia  riportato,  nell'ultimo triennio, una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
 3.  Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno sono stabiliti le  modalita' di svolgimento delle selezioni e dei concorsi di cui al presente   articolo,   le  prove  di  esame,  la  composizione  delle commissioni  esaminatrici,  i criteri di formazione delle graduatorie finali,  le  categorie  dei  titoli  da  ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.
 4.  Il  personale  positivamente  selezionato ai sensi del comma 1, lettera a), e' nominato vice direttore ed e' ammesso a frequentare un corso  di  formazione  iniziale  della  durata  di  sei  mesi  presso l'Istituto  superiore  antincendi.  Per lo svolgimento del corso e le dimissioni   dallo   stesso   si   applicano  le  disposizioni  degli articoli 42  e 43 ovvero, nel caso in cui queste siano incompatibili, quelle  dettate  con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
 |  | Art. 159. Disposizioni transitorie e di inquadramento
 del personale appartenente ai profili professionali
 del settore aeronavigante
 
 1.   In   attesa  del  riordino  complessivo  dell'ordinamento  del personale  che  espleta  peculiari attivita', per il cui esercizio e' richiesto    il    possesso    di   specifiche   professionalita'   e specializzazioni,  da  attuare  in  sede  di  emanazione  dei decreti legislativi  integrativi  previsti  dall'articolo 2,  comma  3, della legge 30 settembre 2004, n. 252, il personale appartenente ai profili professionali del settore aeronavigante e' inquadrato come segue:
 a) il   personale   appartenente   ai  profili  professionali  di specialista  brevettato  e  di  pilota  di  elicottero brevettato, in servizio  alla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di capo squadra;
 b) il  personale appartenente ai profili professionali di tecnico di  elicottero  e  di  pilota di elicottero, in servizio alla data di entrata  in vigore del presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di capo reparto;
 c) il   personale   appartenente   ai  profili  professionali  di specialista  di  elicottero  professionale  e di pilota di elicottero professionale,  in  servizio  alla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di sostituto direttore antincendi;
 d) il   personale   appartenente   al  profilo  professionale  di elicotterista esperto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di sostituto direttore antincendi capo;
 e) il   personale   appartenente   al  profilo  professionale  di elicotterista  controllore  capo, in servizio alla data di entrata in vigore  del  presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di  sostituto  direttore  antincendi  capo,  con l'attribuzione dello scatto  convenzionale  di  cui  all'articolo 31  e l'assunzione della denominazione aggiuntiva di «esperto»;
 f) il   personale   appartenente   al  profilo  professionale  di coordinatore  aeronavigante,  in  servizio  alla  data  di entrata in vigore  del  presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di direttore-vicedirigente.
 2. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo  l'ordine del ruolo di provenienza, con il riconoscimento, ai fini  della  progressione  alla  qualifica  superiore  e dello scatto convenzionale, dell'anzianita' maturata nel ruolo medesimo.
 3.  Fermo  restando  il  principio del mantenimento del trattamento economico  piu'  favorevole  previsto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla   qualifica   o   ai  ruoli  superiori,  il  maturato  economico eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di cui  all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto   aziende   e   amministrazioni   autonome  dello  Stato  ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.
 4.   In  relazione  all'inquadramento  del  personale  del  settore aeronavigante  nelle nuove qualifiche, la speciale indennita' di volo resta ferma negli importi attualmente in godimento.
 
 
 
 Nota all'art. 159:
 - Per  il  testo  dell'art.  2,  comma  3,  della legge
 30 settembre   2004,  n.  252,  si  veda  nelle  note  alle
 premesse.
 
 
 
 
 |  | Art. 160. Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli operatori
 
 1.  Il  personale  appartenente al profilo professionale di addetto alle  attivita' di supporto e' inquadrato nell'istituita qualifica di operatore.
 2.  Il  personale  appartenente ai profili professionali di addetto amministrativo  e  di  operatore  tecnico,  in  servizio alla data di entrata  in  vigore  del presente decreto, che abbia compiuto meno di cinque  anni  di  effettivo  servizio,  e'  inquadrato nell'istituita qualifica di operatore, collocandosi nel ruolo prima del personale di cui al comma 1.
 3.  Il  personale  appartenente ai profili professionali di addetto amministrativo  e  di  operatore  tecnico,  in  servizio alla data di entrata  in  vigore  del  presente decreto, che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio, e' inquadrato nell'istituita qualifica di operatore tecnico.
 4.  Il personale appartenente ai profili professionali di operatore amministrativo  contabile  e  di  operatore tecnico professionale, in servizio  alla  data  di  entrata in vigore del presente decreto, che abbia  compiuto  meno  di  cinque  anni  di  effettivo  servizio,  e' inquadrato nell'istituita qualifica di operatore professionale.
 5.  Il personale appartenente ai profili professionali di operatore amministrativo  contabile  e  di  operatore tecnico professionale, in servizio  alla  data  di  entrata in vigore del presente decreto, che abbia  compiuto  cinque  anni  di  effettivo  servizio, e' inquadrato nell'istituita qualifica di operatore esperto.
 6. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo  l'ordine  del  ruolo  di provenienza. Il personale di cui ai commi  1,  2  e 4 conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore  e  dello  scatto  convenzionale, l'anzianita' maturata nel predetto  ruolo.  Il  personale  di  cui  ai commi 3 e 5 conserva, ai medesimi  fini,  l'anzianita'  eccedente  quella minima richiesta per l'inquadramento.
 7.  Gli  inquadramenti  di cui al presente articolo sono effettuati anche  in  soprannumero  riassorbibile con le vacanze ordinarie delle dotazioni  organiche.  Per  il  periodo di durata del soprannumero e' reso  indisponibile un numero complessivamente equivalente, sul piano finanziario,  di  posti  nei  ruoli dei collaboratori e dei sostituti direttori  amministrativo-contabili  e  in quello dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici.
 8.  Fermo  restando  il  principio del mantenimento del trattamento economico  piu'  favorevole  previsto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla   qualifica   o   ai  ruoli  superiori,  il  maturato  economico eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di cui  all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto   aziende   e   amministrazioni   autonome  dello  Stato  ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.
 |  | Art. 161. Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli assistenti
 
 1. Il personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo  contabile, in servizio alla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  che  abbia  compiuto  meno di cinque anni di effettivo   servizio,   e'  inquadrato  nell'istituita  qualifica  di assistente  e,  nell'ambito  di  essa,  nel  profilo professionale di assistente amministrativo contabile.
 2. Il personale appartenente ai profili professionali di assistente informatico  e  di assistente tecnico professionale, in servizio alla data  di  entrata  in vigore del presente decreto, che abbia compiuto meno   di   cinque   anni   di   effettivo  servizio,  e'  inquadrato nell'istituita  qualifica  di  assistente e, nell'ambito di essa, nel profilo professionale di assistente tecnico-informatico.
 3. Il personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo  contabile, in servizio alla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  che  abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio,  e'  inquadrato nell'istituita qualifica di assistente capo e,  nell'ambito  di  essa,  nel  profilo  professionale di assistente amministrativo-contabile capo.
 4. Il personale appartenente ai profili professionali di assistente informatico  e  di assistente tecnico professionale, in servizio alla data  di  entrata  in vigore del presente decreto, che abbia compiuto cinque  anni  di  effettivo  servizio,  e'  inquadrato nell'istituita qualifica  di  assistente  capo  e,  nell'ambito di essa, nel profilo professionale di assistente tecnico-informatico capo.
 5. Il personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo  contabile, in servizio alla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  che abbia compiuto tredici anni di effettivo servizio,  e'  inquadrato nell'istituita qualifica di assistente capo e,  nell'ambito  di  essa,  nel  profilo  professionale di assistente amministrativo   contabile  capo,  con  l'attribuzione  dello  scatto convenzionale di cui all'articolo 94.
 6. Il personale appartenente ai profili professionali di assistente informatico  e  di assistente tecnico professionale, in servizio alla data  di  entrata  in  vigore del presente decreto, che abbia tredici anni di effettivo servizio, e' inquadrato nell'istituita qualifica di assistente  capo e, nell'ambito di essa, nel profilo professionale di assistente  tecnico-informatico capo, con l'attribuzione dello scatto convenzionale di cui all'articolo 94.
 7. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo  l'ordine  del  ruolo  di provenienza. Il personale di cui ai commi  1  e  2  conserva,  ai  fini della progressione alla qualifica superiore  e  dello  scatto  convenzionale, l'anzianita' maturata nel predetto ruolo. Il personale di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 conserva, ai medesimi  fini,  l'anzianita'  eccedente  quella minima richiesta per l'inquadramento.
 8.  Gli  inquadramenti  di cui al presente articolo sono effettuati anche  in  soprannumero  riassorbibile con le vacanze ordinarie delle dotazioni  organiche.  Per  il  periodo di durata del soprannumero e' reso  indisponibile un numero complessivamente equivalente, sul piano finanziario,  di  posti  nei  ruoli dei collaboratori e dei sostituti direttori  amministrativo-contabili  e  in quello dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici.
 9.  Fermo  restando  il  principio del mantenimento del trattamento economico  piu'  favorevole  previsto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla   qualifica   o   ai  ruoli  superiori,  il  maturato  economico eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di cui  all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto   aziende   e   amministrazioni   autonome  dello  Stato  ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.
 |  | Art. 162. Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei collaboratori
 e dei sostituti direttori amministrativo-contabili
 
 1.  Il personale appartenente al profilo professionale di ispettore amministrativo,   in   possesso   del  titolo  di  studio  prescritto dall'articolo 98,  comma  1,  lettera  d),  in  servizio alla data di entrata  in vigore del presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di sostituto direttore amministrativo-contabile.
 2.  Il personale appartenente al profilo professionale di direttore amministrativo,   in   possesso   del  titolo  di  studio  prescritto dall'articolo 98,  comma  1,  lettera  d),  in  servizio alla data di entrata  in vigore del presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di sostituto direttore amministrativo-contabile capo.
 3.   Il   personale   appartenente   al  profilo  professionale  di coordinatore   amministrativo,  in  possesso  del  titolo  di  studio prescritto  dall'articolo 98,  comma  1, lettera d), in servizio alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  e' inquadrato nell'istituita       qualifica       di      sostituto      direttore amministrativo-contabile   capo,   con  l'attribuzione  dello  scatto convenzionale  di  cui  all'articolo 105,  assumendo la denominazione aggiuntiva di «esperto».
 4. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo  l'ordine  del  ruolo  di provenienza. Al personale di cui al comma  1  e'  riconosciuta, ai fini della progressione alla qualifica superiore  e  dello  scatto  convenzionale, un'anzianita' di servizio calcolata ai sensi dell'articolo 171, comma 2. Il personale di cui ai commi  2  e  3  conserva, ai medesimi fini, l'anzianita' maturata nel ruolo di provenienza.
 5.  Gli  inquadramenti  di cui al presente articolo sono effettuati anche  in  soprannumero  riassorbibile con le vacanze ordinarie delle dotazioni  organiche.  Per  il  periodo di durata del soprannumero e' reso  indisponibile  un  numero finanziariamente equivalente di posti nella  qualifica iniziale del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili.
 6.  Fermo  restando  il  principio del mantenimento del trattamento economico  piu'  favorevole  previsto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla  qualifica  o  ai ruoli superiori e comunque sino all'accesso al livello retributivo superiore, il maturato economico eventualmente in godimento,    derivante   dall'inserimento   nelle   fasce   di   cui all'articolo 40  del  contratto  collettivo  nazionale  di lavoro del comparto   aziende   e   amministrazioni   autonome  dello  Stato  ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.
 |  | Art. 163. Istituzione del ruolo ad esaurimento
 degli ispettori amministrativi
 
 1.  Tra  i  ruoli  del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco  che espleta attivita' amministrativo-contabili e' istituito il ruolo ad esaurimento degli ispettori amministrativi, costituito dalla qualifica  unica di ispettore amministrativo, in cui e' inquadrato il personale   appartenente   al   profilo  professionale  di  ispettore amministrativo,  in  servizio  alla  data  di  entrata  in vigore del presente  decreto,  che  non  sia  in  possesso  dei titoli di studio prescritti  dagli  articoli 98,  comma 1, lettera d), e 119, comma 1, lettera d).
 2. Il personale di cui al comma 1 continua ad espletare le funzioni previste  dal  contratto  collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende   e  amministrazioni  autonome  dello  Stato  ad  ordinamento autonomo,   sottoscritto   il  24 maggio  2000,  per  il  profilo  di provenienza.
 3.  Il  personale  di  cui  al  comma  1  percepisce il trattamento economico  previsto  per  il personale appartenente alla qualifica di cui  all'articolo 95,  comma  1,  lettera e). In relazione al livello superiore  di tale trattamento economico, al personale medesimo cessa di   essere   corrisposto  il  maturato  economico  eventualmente  in godimento,    derivante   dall'inserimento   nelle   fasce   di   cui all'articolo 40  del  contratto  collettivo  nazionale  di lavoro del comparto   aziende   e   amministrazioni   autonome  dello  Stato  ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.
 4.  Fino  alla  cessazione  dal  servizio del personale immesso nel ruolo  di  cui  al  comma 1, sono rese indisponibili due unita' nella dotazione  organica  del  ruolo  dei  collaboratori  e  dei sostituti direttori amministrativo-contabili.
 |  | Art. 164. Inquadramento nelle qualifiche del ruolo
 dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici
 
 1.  Il  personale  appartenente  al  profilo  professionale di capo tecnico e di tecnico informatico, in servizio alla data di entrata in vigore  del  presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di   sostituto  direttore  tecnico-informatico,  fatto  salvo  quanto previsto dall'articolo 166, comma 1.
 2.  Il  personale  appartenente  al  profilo  professionale di capo tecnico  esperto,  in  servizio  alla  data  di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di sostituto direttore tecnico-informatico capo.
 3. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo  l'ordine del ruolo di provenienza, con il riconoscimento, ai fini  della  progressione  alla  qualifica  superiore  e dello scatto convenzionale, dell'anzianita' maturata nel ruolo medesimo.
 4.  Fermo  restando  il  principio del mantenimento del trattamento economico  piu'  favorevole  previsto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla  qualifica  o  ai ruoli superiori e comunque sino all'accesso al livello retributivo superiore, il maturato economico eventualmente in godimento,    derivante   dall'inserimento   nelle   fasce   di   cui all'articolo 40  del  contratto  collettivo  nazionale  di lavoro del comparto   aziende   e   amministrazioni   autonome  dello  Stato  ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.
 |  | Art. 165. Inquadramento nelle qualifiche del ruolo
 dei funzionari amministrativo-contabili direttori
 
 1.  Il personale appartenente al profilo professionale di ispettore amministrativo,   in   possesso   del  titolo  di  studio  prescritto dall'articolo 119,  comma  1,  lettera  d),  in servizio alla data di entrata  in vigore del presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di funzionario amministrativo-contabile vice direttore.
 2.  Il personale appartenente al profilo professionale di direttore amministrativo,   in   possesso   del  titolo  di  studio  prescritto dall'articolo 119,  comma  1,  lettera  d),  in servizio alla data di entrata  in vigore del presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di funzionario amministrativo-contabile direttore.
 3.   Il   personale   appartenente   al  profilo  professionale  di coordinatore  amministrativo,  in  servizio  alla  data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  in  possesso  del  titolo  di studio prescritto  dall'articolo 119,  comma  1,  lettera  d), e' inquadrato nell'istituita   qualifica  di  funzionario  amministrativo-contabile direttore-vicedirigente.
 4. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo  l'ordine del ruolo di provenienza, con il riconoscimento, ai fini  della  progressione  alla  qualifica  superiore  e dello scatto convenzionale, dell'anzianita' maturata nel ruolo medesimo.
 5.  Fermo  restando  il  principio del mantenimento del trattamento economico  piu'  favorevole  previsto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla  qualifica  superiore  e  comunque  sino  all'accesso al livello retributivo   superiore,   il  maturato  economico  eventualmente  in godimento,    derivante   dall'inserimento   nelle   fasce   di   cui all'articolo 40  del  contratto  collettivo  nazionale  di lavoro del comparto   aziende   e   amministrazioni   autonome  dello  Stato  ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.
 |  | Art. 166. Inquadramento nelle qualifiche del ruolo
 dei funzionari tecnico-informatici direttori
 
 1.  Il  personale  appartenente al profilo professionale di tecnico informatico,   in   possesso   del   titolo   di   studio  prescritto dall'articolo 126,  comma  1,  lettera  d),  in servizio alla data di entrata  in vigore del presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di funzionario tecnico-informatico vice direttore.
 2.  Il  personale  appartenente  al  profilo  professionale di capo tecnico esperto e di direttore informatico, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 126, comma 1, lettera d), in servizio alla  data  di  entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato nell'istituita    qualifica    di   funzionario   tecnico-informatico direttore.
 3. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo  l'ordine del ruolo di provenienza, con il riconoscimento, ai fini  della  progressione  alla  qualifica  superiore  e dello scatto convenzionale, dell'anzianita' maturata nel ruolo medesimo.
 4.  Fermo  restando  il  principio del mantenimento del trattamento economico  piu'  favorevole  previsto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla  qualifica  superiore  e  comunque  sino  all'accesso al livello retributivo   superiore,   il  maturato  economico  eventualmente  in godimento,    derivante   dall'inserimento   nelle   fasce   di   cui all'articolo 40  del  contratto  collettivo  nazionale  di lavoro del comparto   aziende   e   amministrazioni   autonome  dello  Stato  ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.
 |  | Art. 167. Concorsi straordinari
 
 1.  Entro  centoventi  giorni  dalla  data di entrata in vigore del presente  decreto, sono banditi due concorsi straordinari per esami a complessivi  duecentocinquanta posti per la nomina alle qualifiche di vice  collaboratore  amministrativo-contabile e di vice collaboratore tecnico-informatico  riservati,  il  primo, al personale appartenente nel  previgente  ordinamento  al  profilo  professionale di operatore amministrativo-contabile  e  inquadrato  ai  sensi dell'articolo 160, commi  4  e  5,  che  sia  in  possesso  del  titolo di studio di cui all'articolo 98,  comma  1,  lettera  d),  il  secondo,  al personale appartenente  nel  previgente ordinamento al profilo professionale di operatore    tecnico    professionale    e    inquadrato   ai   sensi dell'articolo 160,  commi  4  e  5, che sia in possesso del titolo di studio  di  cui  all'articolo 109,  comma 1, lettera d). Nei bandi di concorso e' indicato il numero dei posti disponibili nelle qualifiche di    vice   collaboratore   amministrativo-contabile   e   di   vice collaboratore tecnico-informatico.
 2.  Entro  novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente  decreto, e' bandito un concorso straordinario per titoli ed esami  a  ottanta posti per l'accesso alla qualifica di collaboratore amministrativo-contabile,  riservato  al  personale  appartenente nel previgente   ordinamento   al  profilo  professionale  di  assistente amministrativo-contabile, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 98, comma 1, lettera d), che abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nel profilo professionale medesimo.
 3.  Entro  novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente  decreto, e' bandito un concorso straordinario per titoli ed esami  a ventisei posti per l'accesso alla qualifica di collaboratore tecnico-informatico,   riservato   al   personale   appartenente  nel previgente   ordinamento   ai  profili  professionali  di  assistente informatico  e  di  assistente tecnico professionale, in possesso del titolo  di  studio prescritto dall'articolo 109, comma 1, lettera d), che  abbia  compiuto  tre  anni  di  effettivo  servizio  nei profili professionali medesimi.
 4.  Entro  novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente  decreto,  sono banditi due concorsi straordinari per titoli ed  esami  per  la  copertura  di  non  piu'  della  meta'  dei posti disponibili     nelle     qualifiche     di     vice    collaboratore amministrativo-contabile e di vice collaboratore tecnico-informatico, riservati,   il  primo,  al  personale  appartenente  nel  previgente ordinamento     al     profilo     professionale     di    assistente amministrativo-contabile, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 98,  comma  1,  lettera  d),  il  secondo, al personale appartenente  nel  previgente ordinamento ai profili professionali di assistente   informatico   e  di  assistente  tecnico  professionale, in possesso  del titolo di studio prescritto dall'articolo 109, comma 1, lettera d).
 5. Al concorso di cui al comma 1 e' ammesso a partecipare, oltre al personale    ivi    indicato,    quello    appartenente    ai   ruoli tecnico-operativi  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco, in possesso dei titoli di studio prescritti. Ai concorsi di cui ai commi 2  e  3  e'  ammesso  a partecipare, oltre al personale ivi indicato, quello  appartenente  ai  ruoli tecnico-operativi del Corpo nazionale dei  vigili  del fuoco con qualifica non inferiore a capo squadra, in possesso dei titoli di studio prescritti.
 6.  Ai  concorsi  di  cui  al  presente  articolo non e' ammesso il personale  che,  nell'ultimo  triennio,  abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
 7.  Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno sono stabiliti le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al presente articolo, le  prove di esame, la composizione delle commissioni esaminatrici, i criteri  di  formazione  delle graduatorie finali e, limitatamente ai concorsi  di cui ai commi 2 e 3, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.
 |  | Art. 168. Disposizioni transitorie in materia di valutazione
 e progressione in carriera del personale direttivo,
 dei primi dirigenti e dei dirigenti superiori
 
 1.  Agli  scrutini  per  merito comparativo per il conferimento dei posti  disponibili  alla  data  del  1° gennaio  2006  e  2007  nelle qualifiche  di  primo  dirigente,  primo  dirigente  medico  e  primo dirigente  ginnico-sportivo,  e'  ammesso il personale inquadrato nei ruoli   dei   direttivi,   dei   direttivi  medici  e  dei  direttivi ginnico-sportivi  che  abbia maturato, alla stessa data, nove anni di effettivo  servizio  nei soppressi profili professionali laureati del settore operativo dell'area funzionale C.
 2.    In    relazione   alla   previgente   disposizione   di   cui all'articolo 25, comma 4, della legge 5 dicembre 1988, n. 521, per il personale  inquadrato,  ai  sensi  degli articoli 154, 155 e 156, nei ruoli   dei   direttivi,   dei   direttivi  medici  e  dei  direttivi ginnico-sportivi  il  termine  di  cui  agli  articoli 44, 56 e 65 e' ridotto a cinque anni.
 3.  Le  disposizioni  dell'articolo 47,  in  materia di percorso di carriera richiesto per l'ammissione allo scrutinio per l'accesso alla qualifica  di  primo  dirigente  e  per  la  promozione  a  quella di dirigente  superiore, non si applicano, per un quinquennio dalla data di  entrata  in vigore del presente decreto, al personale in servizio alla stessa data.
 4.  Le  disposizioni  dell'articolo 70,  in  materia di valutazione annuale,  si  applicano  a  decorrere  dall'anno  2007,  in relazione all'attivita'  svolta  nell'anno  2006.  Per  il  periodo antecedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
 5.  Le disposizioni dell'articolo 71 si applicano agli scrutini per le  promozioni  da  conferire  a  partire  dal  1° gennaio  2007. Per l'ammissione  al corso di formazione per l'accesso alle qualifiche di primo  dirigente  con  decorrenza  dal 1° gennaio 2006, continuano ad applicarsi le disposizioni e i criteri in materia di compilazione dei rapporti  informativi  e  di scrutinio per merito comparativo vigenti alla  data  di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quanto  previsto dal comma 1 del presente articolo. Le disposizioni e i  criteri  in  materia di scrutinio per merito comparativo di cui al periodo  precedente  si  applicano, in quanto compatibili, anche alle promozioni  alle qualifiche di direttore-vicedirigente e di dirigente superiore con decorrenza dal 1° gennaio 2006.
 6.  Le  disposizioni dell'articolo 72, in materia di costituzione e compiti  della  commissione  per  la  progressione  in  carriera,  si applicano  alle  nomine  e alle promozioni da conferire a partire dal 1° gennaio 2007.
 
 
 
 Nota all'art. 168:
 - Si  riporta l'art. 25 della legge 5 dicembre 1988, n.
 521  (Misure  di potenziamento delle forze di polizia e del
 Corpo nazionale dei vigili del fuoco):
 «Art.   25  (Conferimento  delle  qualifiche  di  primo
 dirigente  e  di  dirigente  superiore). - 1. Per sopperire
 alle esigenze funzionali del Corpo nazionale dei vigili del
 fuoco,  a  decorrere  dalla data di entrata in vigore della
 presente  legge,  i  posti  disponibili  nella qualifica di
 dirigente  superiore  sono conferiti mediante scrutinio per
 merito  comparativo  ai  primi  dirigenti che alla data del
 31 dicembre  di  ciascun  anno abbiano maturato tre anni di
 effettivo servizio nella qualifica di primo dirigente.
 2.   Le   promozioni  hanno  effetto  a  decorrere  dal
 1° gennaio  dell'anno  successivo  a  quello in cui si sono
 verificate le vacanze.
 3.  Nello  scrutinio  per  merito  comparativo  ai fini
 dell'attribuzione  del punteggio relativo all'attitudine ad
 assumere   maggiore   responsabilita'  e  ad  assolvere  le
 funzioni  della  qualifica  superiore si deve tenere conto,
 altresi',   della   variazione  percentuale  del  punteggio
 attribuita  dall'organo competente ad esprimere il giudizio
 complessivo, anche in relazione alla sede di servizio.
 4.  L'accesso alla qualifica di primo dirigente avviene
 mediante  corso  di  formazione dirigenziale, al quale sono
 ammessi  i funzionari direttivi del Corpo che alla data del
 31 dicembre  di  ciascun anno abbiano maturato nove anni di
 effettivo servizio nella carriera direttiva.
 5.  Il  corso  di formazione, della durata di tre mesi,
 presso  le scuole centrali antincendi, verte principalmente
 sulla    gestione   tecnico-amministrativa   degli   uffici
 periferici  e  centrali di pari livello del Corpo nazionale
 dei vigili del fuoco.
 6.   L'ammissione   al  corso,  nel  limite  dei  posti
 disponibili  al  31 dicembre  di  ogni  anno,  si  consegue
 mediante scrutinio per merito comparativo.
 7.  La  promozione dei funzionari che hanno superato il
 corso  decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno
 successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze
 e   viene  conferita  secondo  l'ordine  della  graduatoria
 formata al termine del corso di formazione.
 8.   Allo  scrutinio  per  merito  comparativo  per  il
 conferimento  della  qualifica  di dirigente superiore e di
 primo  dirigente,  si  applicano  le disposizioni dei commi
 primo, secondo e quarto dell'art. 169 del testo unico delle
 disposizioni  concernenti lo statuto degli impiegati civili
 dello  Stato,  approvato  con  decreto del Presidente della
 Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dall'art.
 38  del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
 1970, n. 1077.
 9.  Le  disposizioni  dei commi precedenti si applicano
 anche  per  il  conferimento  dei  posti resisi disponibili
 entro  il  31 dicembre  1987,  fatte  salve  le  promozioni
 conferite  secondo il turno di anzianita' alla qualifica di
 dirigente superiore.».
 
 
 
 
 |  | Art. 169. Disposizioni  transitorie in materia di nomine a dirigente generale e di conferimento dell'incarico di dirigente generale-capo del Corpo
 nazionale dei vigili del fuoco
 1.  Nel  quinquennio  successivo alla data di entrata in vigore del presente  decreto,  i  dirigenti  generali  sono  nominati  ai  sensi dell'articolo 48, comma 1, oltre che tra i dirigenti superiori, tra i primi  dirigenti  che abbiano maturato dieci anni di anzianita' nella qualifica.
 2.  Nel  quinquennio  successivo alla data di entrata in vigore del presente  decreto, il dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco e' individuato ai sensi dell'articolo 49, comma 2, oltre  che  tra  i  dirigenti generali, tra i dirigenti superiori che abbiano   maturato   dieci   anni   di  anzianita'  nelle  qualifiche dirigenziali  del  Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi comprese quelle previste dal previgente ordinamento.
 3.  In sede di prima applicazione, le nomine a dirigente generale e il  conferimento  dell'incarico  di dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi degli articoli 48, comma 1, e 49,  comma  2,  sono effettuati, tenendo conto in via prioritaria del criterio  della  titolarita'  in  atto, al momento delle nomine e del conferimento  medesimi,  degli  incarichi  di  funzioni  dirigenziali generali di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
 4. Le disposizioni dell'articolo 48, commi 2 e seguenti, in materia di  costituzione e compiti della commissione consultiva per le nomine a  dirigente  generale, si applicano alle nomine e alle promozioni da conferire a partire dal 1° gennaio 2007.
 
 
 
 Nota all'art. 169:
 - Si  riporta  l'art.  2 della legge 10 agosto 2000, n.
 246  (Potenziamento  del  Corpo  nazionale  dei  vigili del
 fuoco):
 «Art.  2  (Dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del
 fuoco.   Incarichi  di  funzioni  dirigenziali).  -  1.  Le
 disposizioni  di  cui  all'art.  23 del decreto legislativo
 3 febbraio   1993,  n.  29,  come  modificato  dal  decreto
 legislativo  31 marzo  1998,  n.  80, e decreto legislativo
 29 ottobre 1998, n. 387, e di cui al decreto del Presidente
 della  Repubblica  26 febbraio  1999,  n.  150, concernenti
 l'istituzione   del   ruolo   unico   dei  dirigenti  delle
 amministrazioni  dello Stato, non si applicano ai dirigenti
 del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
 2.  Gli  incarichi  di  funzioni  dirigenziali anche di
 livello  generale  degli  uffici  del  Corpo  nazionale dei
 vigili del fuoco sono conferiti secondo le disposizioni del
 presente articolo. Il contratto individuale successivamente
 stipulato     stabilisce     il    trattamento    economico
 onnicomprensivo   ai   sensi   dell'art.   24  del  decreto
 legislativo   3 febbraio   1993,  n.  29,  come  sostituito
 dall'art.  16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
 Gli  incarichi  hanno durata non inferiore a due anni e non
 superiore a sette anni, con facolta' di rinnovo.
 3.  Per  il  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,
 l'incarico  di  funzioni dirigenziali generali e' conferito
 nei  limiti  delle  disponibilita' di organico, con decreto
 del  Presidente  della Repubblica, previa deliberazione del
 Consiglio   dei   Ministri,   su   proposta   del  Ministro
 dell'interno,  a  dirigenti dell'area operativa tecnica del
 Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
 4.  Ferme  restando le disposizioni di cui al contratto
 collettivo   nazionale  di  lavoro  dell'autonoma  area  di
 contrattazione  per il personale con qualifica dirigenziale
 dipendente dalle amministrazioni ricomprese nel comparto di
 contrattazione  «Aziende  ed amministrazioni dello Stato ad
 ordinamento  autonomo», si osservano le disposizioni di cui
 ai  commi  1,  5  e  7 dell'art. 19 del decreto legislativo
 3 febbraio   1993,  n.  29,  come  modificato  dai  decreto
 legislativo  31 marzo  1998,  n.  80, e decreto legislativo
 29 ottobre 1998, n. 387.
 5.   Le   funzioni   vicarie,  in  caso  di  assenza  o
 impedimento  del direttore generale della protezione civile
 e   dei  servizi  antincendi,  sono  svolte  dal  dirigente
 generale   di  pari  livello  titolare  delle  funzioni  di
 ispettore  generale capo del Corpo nazionale dei vigili del
 fuoco.».
 
 
 
 
 |  | Art. 170. Prima applicazione dei procedimenti negoziali
 
 l.  In sede di prima applicazione dei procedimenti negoziali di cui agli  articoli 34  e  80,  il  sistema  e  i  livelli delle relazioni sindacali,  nonche'  le  prerogative, i permessi, le aspettative e le forme  di partecipazione sindacale sono definiti, facendo riferimento alla  disciplina  contenuta  nei  contratti  collettivi  nazionali  e integrativi  di  lavoro  riguardanti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
 |  | Art. 171. Clausole transitorie di salvaguardia
 
 1. Sono fatti salvi le procedure e gli effetti relativi ai concorsi e agli scrutini, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,   relativi   alle   nomine  e  alle  promozioni  ai  profili professionali  del  Corpo  nazionale dei vigili del fuoco, nonche' le immissioni  previste  dai  concorsi  indetti ai sensi del decreto del Presidente  della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332. Il personale e gli altri soggetti interessati, ove conseguano nomine o promozioni ai sensi  del  periodo  precedente, sono inquadrati secondo le modalita' stabilite dal presente decreto.
 2.  Al  personale  del Corpo nazionale dei vigili del fuoco passato dai   profili   professionali   operativi   a   quelli   dei  servizi amministrativi,   tecnici   e  informatici  e  inquadrato  nei  ruoli istituiti  dal presente decreto e' riconosciuta, per una sola volta e ai   soli   fini   del   passaggio   alla   qualifica   superiore   e dell'attribuzione   degli   scatti  convenzionali,  un'anzianita'  di servizio  proporzionale  a quella effettivamente maturata nel profilo professionale  di provenienza. Il criterio di computo dell'anzianita' di  servizio  da  riconoscersi  ai  sensi  del  periodo precedente e' individuato   con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  sentite  le organizzazioni  sindacali  rappresentative  sul  piano  nazionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
 
 
 
 Nota all'art. 171:
 - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
 2 settembre  1997,  n. 332 reca: «Regolamento recante norme
 per  l'immissione  dei  volontari  delle Forze armate nelle
 carriere iniziali della Difesa, delle Forze di polizia, dei
 Vigili  del  fuoco  e  del Corpo militare della Croce rossa
 italiana.».
 
 
 
 
 |  | Art. 172. Copertura finanziaria ed equa distribuzione
 delle risorse finanziarie
 
 1.  Le  risorse  stanziate dall'articolo 6 della legge 30 settembre 2004,  n.  252,  ammontanti  a  15.075.333  euro  per l'anno 2004 e a 12.524.500  euro  per  l'anno 2005, e quelle previste dall'articolo 8 del   decreto-legge   31 marzo   2005,   n.   45,   convertito,   con modificazioni,  dalla  legge  31 maggio  2005,  n.  89,  ammontanti a 4.000.000  di  euro  per  l'anno  2005, sono distribuite al personale comunque in servizio a decorrere dal 1° gennaio 2004, a titolo di una tantum,    secondo   l'allegata   tabella   D,   assicurando   l'equa distribuzione   delle   risorse,   in  relazione  alle  maggiorazioni economiche    eventualmente    derivanti    dalle   disposizioni   di inquadramento del presente decreto. In relazione all'abolizione degli istituti  dei passaggi di profilo e delle fasce retributive, previsti nel  precedente  ordinamento  di  contrattazione  privatistica per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le risorse aventi carattere di certezza, continuita' e stabilita', disponibili a regime e  destinate  all'attuazione  dei  predetti istituti, quantificate in 7.065.000  euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, sono distribuite al  personale  medesimo  allo stesso titolo, con gli stessi criteri e secondo  la  medesima  tabella  di cui al periodo precedente. Analoga destinazione  e'  riservata  alle  eventuali, ulteriori risorse della medesima  natura,  accertate  nel  corso  della  gestione finanziaria dell'esercizio 2005.
 2.  A  decorrere  dal  2006  le  risorse  a regime, derivanti dalle disposizioni  di legge di cui all'articolo 6 della legge 30 settembre 2004,  n.  252,  ammontanti  a  12.147.500 euro, e all'articolo 8 del decreto-legge  31 marzo  2005,  n. 45, convertito, con modificazioni, dalla  legge 31 maggio 2005, n. 89, ammontanti a 4.000.000 di euro, e quelle  contrattuali  indicate  al comma 1, anche esse a regime, sono destinate   alla   copertura   degli   oneri   finanziari   derivanti dall'attuazione del presente decreto.
 3. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili ai sensi dei commi 1 e 2.
 4.   Il   Ministro   dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia  e delle finanze, trasmette al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del presente decreto, anche con riferimento ai  profili  finanziari.  La relazione e' trasmessa entro dodici mesi dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro dodici  mesi  dalla data di entrata in vigore degli eventuali decreti legislativi recanti disposizioni correttive e integrative.
 
 
 
 Note all'art. 172:
 - Per  il  testo  dell'art.  6 della legge 30 settembre
 2004, n. 252, si veda nelle note alle premesse.
 - Per  il  testo dell'art. 8 del decreto-legge 31 marzo
 2005,  n.  45  convertito,  con  modificazioni, dalla legge
 31 maggio 2005, n. 89, si veda nelle note alle premesse.
 
 
 
 
 |  | Art. 173. Trattamento economico di prima applicazione
 
 1.  Alla  data  del 1° gennaio 2006 e fino all'emanazione dei primi decreti  del Presidente della Repubblica di recepimento delle ipotesi di  accordo  negoziale  di cui al presente decreto, gli importi dello stipendio  tabellare del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco  sono  fissati  nella  tabella  C allegata al presente decreto, fatti  salvi  gli  effetti  dei  procedimenti  negoziali  non  ancora definiti.
 |  | Art. 174. Clausola di salvaguardia retributiva
 
 1. Nelle ipotesi in cui il personale del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,  a  seguito delle promozioni alle qualifiche iniziali dei ruoli  superiori  ovvero  delle  operazioni  di  primo  inquadramento previste  dal presente decreto, consegua, a titolo di assegni fissi e continuativi,  ivi  compresi gli scatti convenzionali, un trattamento economico inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto delle  promozioni  o  degli  inquadramenti  medesimi,  l'eccedenza e' attribuita  sotto  forma  di  assegno  ad  personam  pensionabile  da riassorbire con i successivi miglioramenti economici.
 |  | Art. 175. Entrata in vigore
 
 1.  Le  disposizioni  del presente decreto si applicano a decorrere dal  1°gennaio  2006, relativamente al personale comunque in servizio alla stessa data.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 13 ottobre 2005
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Pisanu, Ministro dell'interno
 Baccini,   Ministro   per  la  funzione
 pubblica
 Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
 delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
 |  | Tabella A (prevista dagli articoli 1, comma 4, 39, comma 5,
 50, comma 5, 59, comma 5, e 85, comma 4)
 ---->   Vedere tabelle da pag. 58 a pag. 61   <----
 |  | Tabella B (prevista dagli articoli 40, commi 3 e 6,
 52, comma 2, 61, comma 2)
 
 ---->  Vedere tabelle da pag. 62 a pag. 63  <----
 |  | Tabella C (prevista dall'articolo 173)
 
 ---->  Vedere tabelle da pag. 64 a pag. 69  <----
 |  | Tabella D (prevista dall'articolo 172, comma 1)
 
 ---->  Vedere tabelle da pag. 70 a pag. 74  <----
 |  |  |