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| Gazzetta n. 249 del 2005-10-25 |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 6 ottobre 2005, n. 216 |  | Disposizioni   integrative   e  correttive  del  decreto  legislativo  16 luglio  1997,  n.  264,  in  materia di riorganizzazione dell'area  centrale  del  Ministero  della difesa, a norma dell'articolo 2 della  legge 27 luglio 2004, n. 186. |  | 
 |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione;
 Visto l'articolo 2, comma 1, della legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione  in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, che delega il Governo ad adottare, tra gli altri, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, uno o piu'   decreti   legislativi   recanti   disposizioni  integrative  e correttive del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264;
 Visto  l'articolo  9  della  legge  27  dicembre  2004,  n. 306, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 2004,  n. 266, che proroga al 31 dicembre 2005 i termini della delega disposta  dal  citato  articolo 2, comma 1, della citata legge n. 186 del 2004;
 Visto  il  decreto  legislativo  16  luglio  1997,  n. 264, recante riorganizzazione  dell'area  centrale  del  Ministero della difesa, a norma  dell'articolo  1, comma 1, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, recante riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa;
 Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 300, recante riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  ed  in  particolare, gli articoli 20 e 21 riguardanti il Ministero della difesa;
 Vista  la  legge  14  novembre  2000,  n.  331,  recante  norme per l'istituzione del servizio militare professionale;
 Visto  il  decreto  legislativo  8 maggio 2001, n. 215, concernente disposizioni  per  disciplinare  la  trasformazione progressiva dello strumento  militare  in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331;
 Vista  la  legge  23  agosto 2004, n. 226, recante, tra l'altro, la sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata;
 Visto l'articolo 8 del citato decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, che  fissa  in  undici il numero massimo delle direzioni generali del Ministero  della  difesa,  di  cui all'articolo 21 del citato decreto legislativo   n.  300  del  1999,  stabilendo  altresi'  le  relative modalita'  di attuazione volte ad assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa;
 Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
 Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 aprile 2005;
 Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei deputati  e  del  Senato  della  Repubblica,  ai  sensi del combinato disposto  di  cui  all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 186 del  2004  e  all'articolo  5, comma 3, della legge 6 luglio 2002, n. 137;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2005;
 Sulla  proposta  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;
 E m a n a
 il seguente decreto legislativo:
 Art. 1.
 Riorganizzazione dei compiti nei settori delle pensioni militari, del collocamento
 al lavoro dei volontari congedati e della leva
 1.  E' istituita la Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento  al lavoro dei volontari congedati e della leva. Ad essa sono  trasferiti i compiti in materia di pensioni, di equo indennizzo e  di  riconoscimento  della  dipendenza delle infermita' da causa di servizio riguardanti il personale militare, attribuiti alla Direzione generale  per  il  personale  militare  dall'articolo 4, comma 2, del decreto  legislativo 16 luglio 1997, n. 264, nonche' i compiti di cui all'articolo  19  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 18 novembre  1965, n. 1478, e agli articoli 2, comma 1, lettera f), e 5, comma  1,  della  legge  14  novembre  2000,  n.  331,  e  successive modificazioni.
 2.  Contestualmente all'istituzione della Direzione generale di cui al  comma  1,  e'  soppressa  la  Direzione  generale della leva, del reclutamento     obbligatorio,    della    militarizzazione,    della mobilitazione civile e dei corpi ausiliari.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
 valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 Note alle premesse:
 - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
 l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
 delegata al Governo se non con determinazione di principi e
 criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
 oggetti definiti.
 - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
 al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
 leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
 regolamenti.
 - Si  riporta  l'art. 2, comma 1, della legge 27 luglio
 2004,  n. 186 (Conversione in legge, con modificazioni, del
 decreto-legge  28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni
 urgenti  per  garantire  la funzionalita' di taluni settori
 della   pubblica   amministrazione.   Disposizioni  per  la
 rideterminazione    di    deleghe   legislative   e   altre
 disposizioni connesse):
 «Art.   2  (Disposizioni  per  la  rideterminazione  di
 deleghe legislative e altre disposizioni connesse). - 1. Il
 Governo  e'  delegato  ad  adottare, senza nuovi o maggiori
 oneri  per  il  bilancio  dello  Stato, entro il termine di
 dodici  mesi dalla data di entrata in vigore della presente
 legge,   uno  o  piu'  decreti  legislativi  integrativi  e
 correttivi  del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
 del  decreto  legislativo  20 ottobre  1998,  n.  368,  del
 decreto  legislativo  29 gennaio  1998,  n. 19, del decreto
 legislativo 20 luglio 1999, n. 273, del decreto legislativo
 16 luglio  1997,  n. 264, del decreto legislativo 16 luglio
 1997,  n. 165, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n.
 459,  e  del  decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464,
 attenendosi   alle   procedure  e  ai  principi  e  criteri
 direttivi di cui all'art. 1, commi 2 e 3, all'art. 5, commi
 2 e 3, e all'art. 7 della legge 6 luglio 2002, n. 137.».
 - Il   decreto  legislativo  16 luglio  1997,  n.  264,
 concerne «Riorganizzazione dell'area centrale del Ministero
 della  difesa,  a  norma  dell'art. 1, comma 1, lettera b),
 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.».
 - L'art.   9  della  legge  27 dicembre  2004,  n.  306
 (Conversione  in legge, con modificazioni del decreto-legge
 9 novembre  2004, n. 266, recante proroga o differimento di
 termini  previsti da disposizioni legislative. Disposizioni
 di   proroga   di   termini   per  l'esercizio  di  deleghe
 legislative),  cosi' recita: «Il termine di cui all'art. 2,
 comma  1,  della legge 27 luglio 2004, n. 186, e' prorogato
 al 31 dicembre 2005.».
 - Si   riportano  gli  articoli 20  e  21  del  decreto
 legislativo  1999,  n. 300 (Riforma dell'organizzazione del
 Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
 59):
 «Art. 20 (Attribuzioni). - 1. Al Ministero della difesa
 sono  attribuite  le  funzioni  e  i compiti spettanti allo
 Stato  in  materia  di  difesa  e  sicurezza militare dello
 Stato,  politica  militare  e  partecipazione  a missioni a
 supporto    della   pace,   partecipazione   ad   organismi
 internazionali   di   settore,  pianificazione  generale  e
 operativa  delle  forze armate e interforze, pianificazione
 relativa all'area industriale di interesse della difesa.
 2. Il Ministero esercita in particolare le funzioni e i
 compiti concernenti le seguenti aree:
 a) area  tecnico  operativa: difesa e sicurezza dello
 Stato,   del   territorio   nazionale   e   delle   vie  di
 comunicazione  marittime  ed  aree, pianificazione generale
 operative delle Forze armate e Interforze con i conseguenti
 programmi  tecnico  finanziari;  partecipazione  a missioni
 anche  multinazionali per interventi a supporto della pace;
 partecipazione  agli  organismi  internazionali  ed europei
 competenti  in  materia di difesa e sicurezza militare o le
 cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale
 ed  attuazione delle decisioni da questi adottate; rapporti
 con le autorita' militari degli altri Stati; informativa al
 Parlamento  sull'evoluzione  del  quadro strategico e degli
 impegni   operativi;   classificazione,   organizzazione  e
 funzionamento degli enti dell'area operativa: interventi di
 tutela  ambientale,  concorso nelle attivita' di protezione
 civile   su   disposizione   del   Governo,  concorso  alla
 salvaguardia  delle  libere  istituzioni  ed  il bene della
 collettivita' nazionale nei casi di pubbliche calamita';
 b) area tecnico amministrativa e tecnico industriale:
 politica   degli   armamenti   e   relativi   programmi  di
 cooperazione  internazionale; conseguimento degli obiettivi
 di  efficienza  fissati per lo strumento militare; bilancio
 ed  affari  finanziari;  ispezioni  amministrative;  affari
 giuridici,  economici,  contenzioso, disciplinari e sociali
 del  personale  militare  e  civile;  armamenti  terrestri,
 navali  ed  aeronautici;  telecomunicazioni,  informatica e
 tecnologie  avanzate;  lavori  e  demanio;  commissariato e
 servizi  generali;  leva  e reclutamento; sanita' militare:
 attivita'  di  ricerca  e  sviluppo, approvvigionamento dei
 materiali  e  dei  sistemi  d'arma; programmi di studio nel
 settore   delle   nuove  tecnologie  per  lo  sviluppo  dei
 programmi d'armamento; pianificazione dell'area industriale
 pubblica   e  privata;  classificazione,  organizzazione  e
 funzionamento degli enti dell'area tecnico industriale.».
 «Art.  21  (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
 in  direzioni  generali  in  numero non superiore a undici,
 coordinate da un segretario generale.
 2.  Sono  fatte  salve  le disposizioni contenute nella
 legge  18 febbraio  1997,  n.  25 e nel decreto legislativo
 16 luglio 1997, n. 264, nel decreto legislativo 28 novembre
 1997, n. 459 e nel decreto legislativo 28 novembre 1997, n.
 464,  nonche'  nell'art. 2 del decreto del Presidente della
 Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478.».
 - Si riporta l'art. 8 del decreto-legge 28 maggio 2004,
 n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalita'
 di   taluni   settori   della   pubblica  amministrazione),
 convertito,  con  modificazioni,  dalla citata legge n. 186
 del 2004:
 «Art.  8  (Disposizioni  relative  al  Ministero  della
 difesa). - 1. All'art. 21, comma 1, del decreto legislativo
 30 luglio  1999,  n.  300, la parola: "dieci" e' sostituita
 dalla seguente: "undici".
 2.  Al  fine  di  assicurare  l'effettivo  rispetto del
 principio   dell'invarianza   della   spesa,   nelle   more
 dell'emanazione  del  regolamento di cui all'art. 17, comma
 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il maggior onere
 derivante  dalla  previsione,  ai  sensi  del  comma 1, del
 trattamento  economico  spettante al titolare dell'incarico
 di  cui  all'art.  19,  comma  4,  del  decreto legislativo
 30 marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni, e'
 compensato  rendendo contestualmente indisponibili, al fine
 del  conferimento  presso  la  stessa  amministrazione, tre
 posti  effettivamente  coperti  di livello dirigenziale. In
 alternativa, il predetto incarico di cui all'art. 19, comma
 4,  del  citato  decreto  legislativo  n.  165  del 2001 e'
 conferito  ad  un ufficiale generale e gradi corrispondenti
 delle Forze armate, equiparato a dirigente di prima fascia,
 ferma  restando  la consistenza organica dei predetti gradi
 prevista dalla vigente normativa.
 3.  Con  il regolamento di cui al comma 2 sono adottate
 le  disposizioni  idonee  ad  assicurare  in via definitiva
 l'invarianza della spesa.».
 Note all'art. 1:
 - Si riporta l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo
 16 luglio 1997, n. 264:
 «Art.  4.2.  - I compiti di cui all'art. 29 del decreto
 sono contestualmente attribuiti alle Direzioni generali del
 personale.» (per «decreto» si intende il d.P.R. n. 1478 del
 1965, il cui art. 29 e' riportato alla nota successiva).
 - Si riporta l'art. 19 del decreto del Presidente della
 Repubblica  18 novembre  1965,  n.  1478  (Riorganizzazione
 degli uffici centrali del Ministero della difesa):
 «Art.  19.  -  La  Direzione  generale  della leva, del
 reclutamento  obbligatorio,  della  militarizzazione, della
 mobilitazione civile e dei Corpi ausiliari provvede:
 all'organizzazione    e    allo   svolgimento   delle
 operazioni  relative alla leva, alla selezione attitudinale
 e  al reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina
 e nell'Aeronautica;
 alla militarizzazione e alla mobilitazione civile;
 alla    trattazione   delle   materie   relative   al
 reclutamento,  allo  stato,  all'avanzamento,  all'impiego,
 alla   disciplina,  alla  documentazione  caratteristica  e
 matricolare  e  al  trattamento economico del personale del
 Servizio dell'assistenza spirituale, del personale militare
 della  Associazione  dei  cavalieri  italiani  del  Sovrano
 militare  Ordine  di  Malta  e del personale militare della
 Croce Rossa Italiana;
 alla  trattazione delle pratiche relative ai militari
 caduti  e  dispersi  in  guerra e alla formazione dell'Albo
 d'Oro;
 all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi
 alle materie e al personale sopraindicati, con l'osservanza
 del  disposto  degli  articoli 49 e 52 del regio decreto 18
 novembre 1923, n. 2440.».
 Si  riportano gli articoli 2, comma 1, lettera f), e 5,
 comma  1,  della  legge 14 novembre 2000, n. 331 (Norme per
 l'istituzione dei servizio militare professionale):
 «Art.  2  (Personale  militare  impegnato  nella difesa
 nazionale).  -  1.  Le  finalita'  di  cui  all'art. 1 sono
 assicurate da:
 a)- e) (omissis);
 f) personale da reclutare su base obbligatoria, salvo
 quanto  previsto  dalla  legge  in  materia di obiezione di
 coscienza,  nel  caso  in  cui il personale in servizio sia
 insufficiente  e  non  sia  possibile colmare le vacanze di
 organico  mediante  il  richiamo  in  servizio di personale
 militare  volontario  cessato  dal  servizio da non piu' di
 cinque anni, nei seguenti casi:
 1)  qualora  sia  deliberato  lo stato di guerra ai
 sensi dell'art. 78 della Costituzione:
 2)  qualora  una  grave  crisi internazionale nella
 quale  l'Italia  sia  coinvolta  direttamente  o in ragione
 della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale
 giustifichi  un  aumento  della  consistenza numerica delle
 Forze armate.».
 «Art.   5   (Misure  per  agevolare  l'inserimento  dei
 volontari  congedati  nel mondo del lavoro). - 1. Entro sei
 mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
 il  Ministro  della  difesa individua, con proprio decreto,
 nell'ambito  delle  direzioni  generali del Ministero della
 difesa,  una  struttura  competente  a  svolgere  attivita'
 informativa,  promozionale  e  di  coordinamento al fine di
 valutare  l'andamento  dell'attivita'  di  reclutamento  di
 personale volontario e di agevolare l'inserimento nel mondo
 del  lavoro  dei  volontari  di  truppa  che hanno prestato
 servizio  senza  demerito nelle Forze armate in qualita' di
 volontari in ferma breve ovvero in ferma prefissata. Per il
 perseguimento  delle  predette  finalita' tale struttura si
 avvale   anche   degli   uffici  periferici  della  Difesa,
 acquisisce  le  opportune informazioni dalla Presidenza del
 Consiglio   dei  Ministri  -  Dipartimento  della  funzione
 pubblica, cura i rapporti con i datori di lavoro pubblici e
 privati  e  stipula convenzioni, nell'ambito degli ordinari
 stanziamenti  di  bilancio  a  tale fine disponibili, con i
 predetti   datori  di  lavoro,  con  gli  uffici  regionali
 competenti   in  materia  di  promozione  dell'occupazione,
 individuati  ai  sensi  del decreto legislativo 23 dicembre
 1997,  n.  469,  con  i soggetti abilitati all'attivita' di
 mediazione  tra  domanda  ed  offerta  di  lavoro  ai sensi
 dell'art.  10,  comma  2, del citato decreto legislativo n.
 469  del  1997, e con i soggetti abilitati all'attivita' di
 fornitura  di  prestazioni  di  lavoro  temporaneo ai sensi
 dell'art. 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196.».
 
 
 
 
 |  | Art. 2. Riorganizzazione dei compiti nei settori
 del commissariato militare e dei servizi generali
 1.  Sono  istituite  la  Direzione  generale  di commissariato e la Direzione generale dei servizi generali con compiti, rispettivamente, di  cui  all'articolo 25 e all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478.
 2.  Contestualmente all'istituzione delle direzioni generali di cui al comma 1, e' soppressa la Direzione generale di commissariato e dei servizi  generali,  di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264.
 3.  Ai  fini  del  presente  articolo,  per  assicurare l'effettivo rispetto  del  principio  dell'invarianza  della  spesa,  agli  oneri derivanti   dall'istituzione  di  una  nuova  posizione  dirigenziale generale   si  provvede  ai  sensi  dell'articolo  8,  comma  2,  del decreto-legge  28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. Ove si ricorra alla compensazione con  tre  posti  di  livello  dirigenziale effettivamente coperti, il nuovo   incarico   puo'   essere   attribuito   successivamente  alla soppressione dei suddetti posti in organico.
 
 
 
 Note all'art. 2:
 - Si  riportano  gli  articoli 25  e 32 del decreto del
 Presidente della Repubblica n. 1478 del 1965:
 "Art.  25.  -  La  Direzione  generale di commissariato
 sopraintende:
 alle  seguenti  attivita'  pertinenti  ai  viveri, al
 vestiario,   ai   materiali   di   equipaggiamento   e   di
 casermaggio,  ai foraggi, nonche' ad altri materiali di uso
 ordinario determinati con decreto del Ministro:
 studio e sviluppo tecnico;
 costruzione,     produzione,    approvvigionamento,
 trasformazione, distribuzione e conservazione;
 manutenzione,   riparazione,  revisione,  recupero,
 alienazione;
 emanazione della relativa normativa tecnica;
 alla   formazione,  quando  effettuata  presso  gli
 organi  e gli stabilimenti dipendenti, di personale tecnico
 e  specializzato militare e civile, per le unita' operative
 e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali.
 La      Direzione     generale     provvede     inoltre
 all'amministrazione  dei capitoli di bilancio relativi alle
 attivita'  indicate  al  comma precedente, con l'osservanza
 del  disposto  degli  articoli 49  e  52  del regio decreto
 18 novembre 1923, n. 2440.".
 "Art.  32. - La Direzione generale dei servizi generali
 sopraintende:
 agli  affari connessi con i servizi di competenza del
 Provveditorato  generale  dello  Stato relativi agli organi
 centrali;
 alle gestioni affidate ai consegnatari-cassieri;
 ai   servizi  poligrafici  ed  ai  servizi  generali,
 determinati   con   decreto   del   Ministro,  relativi  al
 funzionamento degli organi centrali della difesa;
 agli archivi generali.
 Provvede   inoltre   alle   incombenze   amministrative
 relative  al  servizio  dei  trasporti  ferroviari, per via
 ordinaria,  per  via marittima e per via aerea interessanti
 le  forze armate, alle esigenze di manovalanza degli organi
 centrali ed a quelle connesse ai trasporti.
 La      Direzione      generale     provvede     infine
 all'amministrazione  dei capitoli di bilancio relativi alle
 predette  attivita',  nonche' di quelli relativi alle spese
 generali per gli Enti e i Corpi militari, alle spese per la
 propaganda   per   le  tre  forze  armate,  alle  spese  di
 rappresentanza,  per  riviste e per cerimonie, nonche' alle
 spese  connesse  al  funzionamento  delle  biblioteche, con
 l'osservanza  del disposto degli articoli 49 e 52 del regio
 decreto 18 novembre 1923, n. 2440.".
 - Si  riporta  l'art. 15 del decreto legislativo n. 264
 del 1997:
 "Art.  15.  - 1. E' istituita la Direzione generale del
 commissariato   e   dei  servizi  generali.  Ad  essa  sono
 attribuiti  i  compiti  di  cui  agli  articoli 25 e 32 del
 decreto.
 2.   Contestualmente  all'istituzione  della  Direzione
 generale  di  cui  al  comma 1, sono soppresse la Direzione
 generale  di  commissariato  e  la  Direzione  generale dei
 servizi generali.".
 - Il  testo  dell'art.  8,  comma  2, del decreto-legge
 28 maggio  2004,  n.  136,  convertito,  con modificazioni,
 dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e' riportato nelle note
 alle premesse.
 
 
 
 
 |  | Art. 3. Modalita' di attuazione
 1.   Le   strutture   ordinative   e  le  competenze  delle  unita' dirigenziali   nell'ambito  delle  direzioni  generali  di  cui  agli articoli  1  e 2, sono stabilite con le modalita' di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 6 ottobre 2005
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Martino, Ministro della difesa
 Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
 delle finanze
 Baccini,   Ministro   per  la  funzione
 pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 
 
 Note all'art. 3:
 - Si  riporta  l'art. 17 del decreto legislativo n. 264
 del 1997:
 "Art.  17. - 1. Le strutture ordinative e le competenze
 dell'ufficio  di  Gabinetto,  dell'Ufficio  del  Segretario
 generale, degli Uffici centrali e delle Direzioni generali,
 conseguenti  alle  modifiche previste dal presente decreto,
 sono  stabilite  dal  Ministro  della  difesa,  sentite  le
 organizzazioni  sindacali maggiormente rappresentative, con
 propri decreti da adottarsi entro novanta giorni dalla data
 di entrata in vigore del presente decreto, sulla base delle
 norme vigenti.
 2.  I provvedimenti di cui al comma 1 devono informarsi
 a  principi  volti a realizzare obiettivi di economicita' e
 di  razionalizzazione  delle  strutture,  mirando  anche  a
 favorire    l'attribuzione    di    compiti    e   funzioni
 amministrative,   tecniche,   contabili   e  giuridiche  al
 personale  civile,  coerentemente  con  le professionalita'
 possedute.
 3.  Fino  alla data di emanazione dei decreti di cui al
 comma 1 continuano ad applicarsi le normative vigenti.".
 
 
 
 
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