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| Gazzetta n. 248 del 2005-10-24 |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 ottobre 2005 |  | Disposizioni  urgenti  di protezione civile finalizzate ad assicurare il  soccorso  della  popolazione  della  Repubblica  del  Pakistan in seguito  al  verificarsi  del  sisma  dell'8 ottobre 2005, nonche' ad evitare maggiori danni a persone o cose. (Ordinanza n. 3470). |  | 
 |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Visto  l'art.  4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, nel  quale si dispone che agli interventi all'estero del Dipartimento della  protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 2005,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza  del sisma verificatosi l'8 ottobre 2005 nella Repubblica del Pakistan;
 Considerato che il predetto evento sismico ha causato la perdita di migliaia  di  vite  umane,  nonche' la distruzione di numerosi centri abitati colpiti dal sisma e l'isolamento di molte parti del Paese;
 Considerata  la  grave  situazione  sociale,  economica e sanitaria determinatasi  nel  territorio  della  Repubblica  del  Pakistan,  in seguito alla devastazione derivante dal sisma dell'8 ottobre;
 Considerato  che  il  Presidente  della  Repubblica del Pakistan ha lanciato  un  appello  per  ottenere aiuti internazionali destinati a fronteggiare   le   conseguenze   derivanti  dell'evento  sismico  in questione;
 Considerato  che la Repubblica italiana partecipa alle attivita' di assistenza  e  soccorso alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravita';
 Ravvisata,  pertanto, l'imprescindibile necessita' di assicurare il concorso  dello  Stato  italiano  nelle  iniziative di soccorso della predetta popolazione, anche allo scopo di contribuire al ritorno alle normali condizioni di vita;
 Considerato che la consistenza dell'evento sismico impone l'urgente implementazione  delle  risorse umane e materiali delle strutture del Pakistan  deputate  al  soccorso  al fine di assicurare un completo e tempestivo aiuto alla popolazione colpita dal sisma;
 Ravvisata, pertanto, la necessita', in un'ottica tesa a favorire il soccorso  e  l'avvio  della  prima  assistenza  alla  popolazione del Pakistan,  sinistrata,  di  inviare  risorse  umane  e  materiali per fronteggiare  adeguatamente, ed in termini di particolare urgenza, la situazione  verificatasi  nel  territorio in esame, anche mediante la piena  e completa attivazione delle componenti di cui all'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Ritenuta l'ineludibile esigenza di assicurare l'urgente attivazione di interventi in deroga all'ordinamento giuridico, anche comunitario, sicche'  si impone la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 4, comma 2, dianzi citato;
 Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Dispone:
 Art. 1.
 1.  Nel  quadro  delle  iniziative  da  adottarsi  in  favore della Repubblica   del  Pakistan,  per  fronteggiare,  in  un  contesto  di necessaria  solidarieta'  internazionale,  la situazione di emergenza indicata  in premessa, il Dipartimento della protezione civile assume tutte  le  iniziative e gli interventi utili a consentire il soccorso della   popolazione   colpita,  avvalendosi  delle  risorse  umane  e materiali all'uopo necessarie.
 2.  Per  le  medesime  finalita'  il  Dipartimento della protezione civile e' autorizzato in via d'urgenza a stipulare contratti, anche a trattativa  privata  ovvero  con  affidamenti  diretti, per la pronta acquisizione  di  forniture  di  beni e servizi idonei a garantire il piu' celere perseguimento degli obiettivi di cui in premessa, nonche' a  stipulare  polizze  assicurative  a garanzia di eventuali danni in favore del personale inviato in missione all'estero.
 |  | Art. 2. 1.  Per  il  compimento  delle  iniziative  previste dalla presente ordinanza e specificamente per le attivita' negoziali poste in essere sul  territorio nazionale, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato  a  derogare,  se  necessario,  sulla  base  di specifica motivazione,  e  nel  rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:
 decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;
 decreto   legislativo   24 luglio  1992,  n.  358,  e  successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17;
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 14 ottobre 2005
 Il Presidente: Berlusconi
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