Gazzetta n. 248 del 2005-10-24 |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 10 agosto 2005 |
Concessione del trattamento di mobilita' per l'anno 2005, previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in favore degli ex dipendenti dalle imprese Nuova Intesa, Etheco, MTV, Metallurgica Vallepiana, Lear Corporation Italia Sud. (Decreto n. 36892). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137; Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2 lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35; convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80; Considerato che, con gli appositi accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on.le Viespoli, sono state individuate le fattispecie, per le quali sussistono le condizioni previste dal sopracitato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2 lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, in quanto, mediante la concessione e/o la proroga del trattamento di mobilita', potra' essere agevolata la gestione delle problematiche occupazionali relative alle suddette fattispecie, mediante il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati; Considerato che dai predetti accordi si evince che il numero delle unita' interessate e' ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al numero dei destinatari dei medesimi trattamenti scaduti nel dicembre 2004, cosi' come previsto dal citato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80; Visti gli elenchi dei lavoratori aventi diritto al trattamento di mobilita' e/o alle proroghe del medesimo trattamento, vidimati dall'I.N.P.S. e facenti parte integrante dei citati accordi; Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione e/o la proroga del trattamento di mobilita', entro il 31 dicembre 2005, in favore dei lavoratori coinvolti nelle fattispecie di cui al capoverso precedente, con l'obiettivo di conseguire la finalita' prevista dallo stesso art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2 lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80; Decreta: Art. 1. a) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2 lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 la concessione della proroga del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 1° aprile 2005, in favore di un numero massimo di 77 ex dipendenti della societa' Nuova Intesa di Enna, i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'I.N.P.S., allegato al sopraccitato accordo, gia' fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 5, punto a), del decreto n. 34702 del 2 settembre 2004 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2004, registro n. 5, foglio n. 309. Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 1.090.005,84. La misura del predetto trattamento e' ridotta del 30%. b) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2 lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 la concessione della proroga del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 1° aprile 2005, in favore di un numero massimo di 28 ex dipendenti della societa' Nuova Intesa di Enna, i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'I.N.P.S., allegato al sopraccitato accordo, gia' fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 5, punto b), del decreto n. 34702 del 2 settembre 2004 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2004, registro n. 5, foglio n. 309. Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 441.349,44. La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10%. | Art. 2. a) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2 lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 la concessione della proroga del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 20 giugno 2005, in favore di un numero massimo di 10 unita', ex dipendenti della societa' Etheco unita' di Salerno, i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'I.N.P.S., allegato al sopraccitato accordo, gia' fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 7 del decreto n. 34702 del 2 settembre 2004 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2004, registro n. 5, foglio n. 309. Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 157.624,80. La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10%. b) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2 lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e' autorizzata, per il periodo dal 3 febbraio 2005 al 31 dicembre 2005 la concessione del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 20 giugno 2005, in favore di un numero massimo di 26 unita' ex dipendenti della societa' Etheco unita' di Salerno, per i quali la mobilita' ordinaria e' scaduta il 2 febbraio 2005, i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'I.N.P.S., allegato al sopraccitato accordo. Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 390.031,61. | Art. 3. a) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2 lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e' autorizzata, la proroga del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 15 giugno 2005, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, in favore di un numero massimo di 106 ex dipendenti della societa' MTV unita' di Scafati (Salerno), i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'I.N.P.S., allegato al sopraccitato accordo, gia' fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 4 punto a) del decreto n. 34702 del 2 settembre 2004 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2004, registro n. 5, foglio n. 309. Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 1.500.527,52. La misura del predetto trattamento e' ridotta del 30%. b) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2 lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e' autorizzata, la proroga del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 15 giugno 2005, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, in favore di un numero massimo di 10 ex dipendenti della societa' MTV unita' di Scafati (Salerno), i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'I.N.P.S., allegato al sopraccitato accordo, gia' fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 4 punto b) del decreto n. 34702 del 2 settembre 2004 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2004, registro n. 5, foglio n. 309. Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 157.624,80. La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10%. | Art. 4. a) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2 lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 la concessione della proroga del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 20 giugno 2005, in favore di un numero massimo di 2 unita', ex dipendenti della societa' Metallurgica Vallepiana unita' di Giffoni (Salerno), i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'I.N.P.S., allegato al sopraccitato accordo, gia' fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 1, punto a), del decreto n. 35192 del 29 novembre 2004 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2004, registro n. 6, foglio n. 378. Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 28.311,84. La misura del predetto trattamento e' ridotta del 30%. b) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2 lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 la concessione della proroga del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 20 giugno 2005, in favore di un numero massimo di 12 unita', ex dipendenti della societa' Metallurgica Vallepiana unita' di Giffoni (Salerno), gia' fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 1, punto b), del decreto n. 35192 del 29 novembre 2004 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2004, registro n. 6, foglio n. 378, i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'I.N.P.S., allegato al sopraccitato accordo. Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 189.149,76. La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10%. c) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2 lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e' autorizzata, per il periodo dal 14 gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 la concessione del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 20 giugno 2005, in favore di un numero massimo di 2 unita', ex dipendenti della societa' Metallurgica Vallepiana unita' di Giffoni (Salerno), per i quali la mobilita' ordinaria e' scaduta il 13 gennaio 2005, i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'I.N.P.S., allegato al sopraccitato accordo. Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 32.027,13. | Art. 5. a) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2 lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 la concessione della proroga del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 31 marzo 2005, in favore di un numero massimo di 12 unita', ex dipendenti della societa' Lear Corporation Italia Sud S.p.a., unita' di Bellizzi (Salerno), i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'I.N.P.S., allegato al sopraccitato accordo, gia' fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 7 del decreto n. 35192 del 29 novembre 2004 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2004, registro n. 6, foglio n. 378. Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 189.149,76. La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10%. b) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2 lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e' autorizzata, per il periodo dal 3 maggio 2005 al 31 dicembre 2005 la concessione del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 31 marzo 2005, in favore di un numero massimo di 2 unita', ex dipendenti della societa' Lear Corporation Italia Sud S.p.a., unita' di Bellizzi (Salerno), per i quali la mobilita' ordinaria e' scaduta il 2 maggio 2005, i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'I.N.P.S., allegato al sopraccitato accordo. Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 21.995,64. | Art. 6. La concessione del trattamento di mobilita', disposta con gli articoli dal n. 1 al n. 5, e' autorizzata nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dall'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2 lettera b) del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 ed il conseguente onere complessivo, pari a Euro 4.197.798,14, e' posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236. | Art. 7. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dal precedente art. 6 l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 agosto 2005 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni Il Ministro dell'economia e delle finanze Siniscalco Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2005 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 164 |
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