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| Gazzetta n. 248 del 2005-10-24 |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 2005, n. 215 |  | Attuazione   della   direttiva  2003/93/CE  relativa  alla  reciproca assistenza fra le autorita' competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette. |  | 
 |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Vista  la direttiva 2003/93/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, e la  direttiva  2004/56/CE del Consiglio, del 21 aprile 2004, le quali modificano  la  direttiva  77/799/CEE  del Consiglio, del 19 dicembre 1977,  relativa alla reciproca assistenza fra le autorita' competenti degli  Stati  membri  in  materia di imposte dirette e di imposte sui premi assicurativi;
 Visto  l'articolo 1,  paragrafo  5,  della  direttiva 77/799/CEE il quale  prevede che per l'Italia si intende quale autorita' competente il   Capo   del   Dipartimento   per  le  politiche  fiscali  o  suoi rappresentanti autorizzati;
 Visto  l'articolo  1,  comma  1, della legge 18 aprile 2005, n. 62, recante  disposizioni  per  l'adempimento  degli  obblighi  derivanti dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee   (legge comunitaria  2004),  che  ha delegato il Governo a recepire la citata direttiva  2003/93/CE  ricompresa  nell'elenco  di cui all'allegato A della medesima legge;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
 Vista la legge 29 ottobre 1961, n. 1216, recante nuove disposizioni tributarie  in  materia  di  assicurazioni  private  e  di  contratti vitalizi;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;
 Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del Ministro  dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della giustizia;
 E m a n a
 il seguente decreto legislativo:
 Art. 1.
 Disposizioni concernenti la reciproca assistenza
 tra le autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione europea
 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) nell'articolo 31, il terzo e il quarto comma sono abrogati;
 b) dopo  l'articolo  31 e' inserito il seguente: «Articolo 31-bis (Assistenza   per   lo  scambio  di  informazioni  tra  le  autorita' competenti    degli    Stati    membri   dell'Unione   europea). - 1. L'Amministrazione  finanziaria  provvede  allo  scambio, con le altre autorita'  competenti  degli  Stati membri dell'Unione europea, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento delle imposte  sul  reddito  e  sul  patrimonio.  Essa,  a  tale fine, puo' autorizzare  la  presenza  nel  territorio  dello Stato di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri.
 2.  L'Amministrazione  finanziaria  provvede  alla  raccolta  delle informazioni  da trasmettere alle predette autorita' con le modalita' ed  entro  i  limiti  previsti  per  l'accertamento delle imposte sul reddito.
 3.  Le  informazioni  non sono trasmesse quando possono rivelare un segreto   commerciale,   industriale  o  professionale,  un  processo commerciale  o  un'informazione  la  cui  divulgazione  contrasti con l'ordine  pubblico.  La  trasmissione delle informazioni puo' essere, inoltre,  rifiutata  quando l'autorita' competente dello Stato membro richiedente,  per  motivi  di  fatto o di diritto, non e' in grado di fornire lo stesso tipo di informazioni.
 4.  Le  informazioni  ottenute  ai  sensi  del  comma 1 sono tenute segrete  con  i  limiti e le modalita' disposti dall'articolo 7 della direttiva  77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, modificata dalle  direttive  2003/93/CE  del  Consiglio,  del  7 ottobre 2003, e 2004/56/CE del Consiglio, del 21 aprile 2004.
 5.   Non   e'  considerata  violazione  del  segreto  d'ufficio  la comunicazione   da   parte   dell'Amministrazione   finanziaria  alle autorita' competenti degli altri Stati membri delle informazioni atte a permettere il corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio.
 6.  Quando la situazione di uno o piu' soggetti di imposta presenta un   interesse   comune  o  complementare  con  altri  Stati  membri, l'Amministrazione  finanziaria puo' decidere di procedere a controlli simultanei  con  le  Amministrazioni  finanziarie  degli  altri Stati membri,  ciascuno  nel proprio territorio, allo scopo di scambiare le informazioni  cosi'  ottenute  quando  tali  controlli  appaiano piu' efficaci di un controllo eseguito da un solo Stato membro.
 7.   L'Amministrazione   finanziaria  individua,  autonomamente,  i soggetti   d'imposta   sui   quali   intende  proporre  un  controllo simultaneo,  informando  le  autorita'  competenti  degli altri Stati membri   interessati  circa  i  casi  suscettibili  di  un  controllo simultaneo.  A tale fine, essa indica, per quanto possibile, i motivi per  cui  detti casi sono stati scelti e fornisce le informazioni che l'hanno  indotta  a  proporli,  indicando il termine entro il quale i controlli devono essere effettuati.
 8. Qualora l'autorita' competente di un altro Stato membro proponga di   partecipare   ad   un  controllo  simultaneo,  l'Amministrazione finanziaria  comunica alla suddetta autorita' l'adesione o il rifiuto ad  eseguire  il  controllo  richiesto, specificando, in quest'ultimo caso, i motivi che si oppongono all'effettuazione di tale controllo.
 9.  Nel  caso  di  adesione  alla  proposta di controllo simultaneo avanzata   dall'autorita'   competente  di  un  altro  Stato  membro, l'Amministrazione  finanziaria  designa un rappresentante cui compete la direzione e il coordinamento del controllo.
 10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o   maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica  e  l'Amministrazione competente provvede all'espletamento delle attivita' ivi previste con le  risorse  umane  strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.»;
 c) dopo  l'articolo  60 e' inserito il seguente: «Articolo 60-bis (Assistenza  per le richieste di notifica tra le autorita' competenti degli   Stati  membri  dell'Unione  europea). - 1.  L'Amministrazione finanziaria  puo' chiedere all'autorita' competente di un altro Stato membro   di  notificare  al  destinatario,  secondo  le  norme  sulla notificazione  dei  corrispondenti  atti  vigenti  nello Stato membro interpellato,   tutti   gli   atti   e   le  decisioni  degli  organi amministrativi    dello   Stato   relativi   all'applicazione   della legislazione  interna  sulle  imposte  indicate nell'articolo 1 della direttiva  77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, modificata dalle  direttive  2003/93/CE  del  Consiglio,  del  7 ottobre 2003, e 2004/56/CE del Consiglio, del 21 aprile 2004.
 2.  Su  domanda dell'autorita' competente di un altro Stato membro, l'Amministrazione  finanziaria  procede, secondo le norme di legge in vigore  per  la  notifica  dei  corrispondenti  atti  nel  territorio nazionale,  alla  notifica  al  destinatario  di  tutti gli atti e le decisioni   delle   autorita'   amministrative   dello  Stato  membro richiedente  relativi  all'applicazione,  nel  suo  territorio, della legislazione  sulle  imposte indicate nell'articolo 1 della direttiva 77/799/CEE.
 3.  La  domanda  di  notifica indica il contenuto dell'atto o della decisione   da   notificare  e  contiene  il  nome,  l'indirizzo  del destinatario    e    qualsiasi    altro    dato    utile    ai   fini dell'identificazione dello stesso.
 4. L'Amministrazione finanziaria informa immediatamente l'autorita' richiedente   circa   il  seguito  dato  alla  domanda  di  notifica, comunicando  la  data  in  cui  l'atto  o  la  decisione  sono  stati notificati al destinatario.»;
 d) all'articolo 68, l'ultimo comma e' abrogato.
 2. All'articolo 66, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica  26 ottobre  1972, n. 633, le parole: «in attuazione della direttiva  del  Consiglio  delle  Comunita' europee n. 77/799/CEE del 19 dicembre  1977,  modificata  dalla  direttiva n. 79/1070/CEE del 6 dicembre  1979»  sono sostituite dalle seguenti: «in attuazione della direttiva 2003/93/CE e del regolamento (CE) n. 1798/2003.».
 3.  Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) nella  rubrica  del titolo V dopo la parola: «violazioni» sono aggiunte,  in  fine,  le seguenti: «e la reciproca assistenza fra gli Stati membri dell'Unione europea»;
 b) dopo  l'articolo  28 e' inserito il seguente: «Articolo 28-bis (Assistenza   per   lo  scambio  di  informazioni  tra  le  autorita' competenti    degli    Stati    membri   dell'Unione   europea). - 1. L'Amministrazione  finanziaria  provvede  allo  scambio, con le altre autorita'  competenti  degli  Stati membri dell'Unione europea, delle informazioni  necessarie  per  assicurare  il  corretto  accertamento dell'imposta  sulle  assicurazioni;  a  tal fine, puo' autorizzare la presenza   nel   territorio   dello   Stato   di   funzionari   delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri.
 2.  L'Amministrazione  finanziaria  provvede  alla  raccolta  delle informazioni  da trasmettere alle predette autorita' con le modalita' ed  entro  i  limiti  previsti  per  l'accertamento  dell'imposta  di registro.
 3.  Per  quanto  non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni concernenti la reciproca assistenza tra gli Stati membri dell'Unione   europea,   di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
 pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
 europee (GUCE).
 Note alle premesse:
 - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
 l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
 delegato al Governo se non con determinazione di principi e
 criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
 oggetti definiti.
 - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
 al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
 leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
 regolamenti.
 - La  direttiva  2003/93/CE  e'  pubblicata  in GUCE n.
 L 264 del 15 ottobre 2003.
 - La  direttiva  2004/56/CE  e'  pubblicata  in GUCE n.
 L 127 del 29 aprile 2004.
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  1,  comma  1,  e
 l'allegato  A,  della  legge 8 aprile 2005, n. 62, recante:
 «Disposizioni  per  l'adempimento  degli obblighi derivanti
 dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (Legge
 comunitaria 2004).»:
 «Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
 direttive  comunitarie). - 1.  Il  Governo  e'  delegato ad
 adottare,  entro  il termine di diciotto mesi dalla data di
 entrata   in   vigore   della  presente  legge,  i  decreti
 legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
 alle  direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
 A e B.»
 «Allegato A
 (Art. 1, commi 1 e 3)
 2001/83/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 6 novembre  2001, recante un codice comunitario relativo ai
 medicinali per uso umano.
 2003/38/CE  del  Consiglio,  del  13 maggio  2003,  che
 modifica  la direttiva 78/660/CEE relativa ai conti annuali
 di  taluni tipi di societa' per quanto concerne gli importi
 espressi in euro.
 2003/73/CE   della  Commissione,  del  24 luglio  2003,
 recante   modifica   dell'allegato   III   della  direttiva
 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
 2003/93/CE  del  Consiglio,  del  7 ottobre  2003,  che
 modifica  la  direttiva  77/799/CEE relativa alla reciproca
 assistenza  fra  le autorita' competenti degli Stati membri
 nel settore delle imposte dirette e indirette.
 2003/94/CE  della Commissione, dell'8 ottobre 2003, che
 stabilisce  i  principi  e  le linee direttrici delle buone
 prassi  di  fabbricazione  relative  ai  medicinali per uso
 umano   e   ai   medicinali   per  uso  umano  in  fase  di
 sperimentazione.
 2003/98/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 17 novembre  2003, relativa al riutilizzo dell'informazione
 del settore pubblico.
 2003/122/Euratom  del  Consiglio, del 22 dicembre 2003,
 sul  controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta
 attivita' e delle sorgenti orfane.
 2004/6/CE  della  Commissione, del 20 gennaio 2004, che
 deroga  alla  direttiva  2001/15/CE  al  fine  di differire
 l'applicazione del divieto di commercio di taluni prodotti.
 2004/28/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 31 marzo 2004, che modifica la direttiva 2001/82/CE recante
 un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari.
 2004/42/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 21 aprile 2004 relativa alla limitazione delle emissioni di
 composti  organici  volatili  dovute  all'uso  di  solventi
 organici  in  talune pitture e vernici e in taluni prodotti
 per   carrozzeria   e   recante  modifica  della  direttiva
 1999/13/CE.».
 - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
 29 settembre  1973,  n.  600, reca: «Disposizioni comuni in
 materia di accertamento delle imposte sui redditi.».
 - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
 1972,  n. 633, reca: «Istituzione e disciplina dell'imposta
 sul valore aggiunto.».
 - La  legge  29 ottobre  1961,  n.  1216,  reca: «Nuove
 disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private
 e di contratti vitalizi.».
 Note all'art. 1:
 - Il  testo  dell'art.  31  del  decreto del Presidente
 della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato
 dal presente decreto, e' il seguente:
 «Art.    31    (Attribuzioni    degli    Uffici   delle
 imposte). - Gli   uffici   delle   imposte  controllano  le
 dichiarazioni  presentate  dai contribuenti e dai sostituti
 d'imposta,  ne  rilevano l'eventuale omissione e provvedono
 alla  liquidazione delle imposte o maggiori imposte dovute;
 vigilano   sull'osservanza  degli  obblighi  relativi  alla
 tenuta  delle  scritture  contabili  e degli altri obblighi
 stabiliti  nel  presente decreto e nelle altre disposizioni
 relative   alle   imposte   sui  redditi;  provvedono  alla
 irrogazione  delle  pene pecuniarie previste nel titolo V e
 alla  presentazione  del rapporto all'autorita' giudiziaria
 per le violazioni sanzionate penalmente.
 La competenza spetta all'ufficio distrettuale nella cui
 circoscrizione   e'   il  domicilio  fiscale  del  soggetto
 obbligato  alla  dichiarazione  alla  data in cui questa e'
 stata o avrebbe dovuto essere presentata.».
 -  Il  testo  dell'art.  68  del decreto del Presidente
 della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato
 dal presente regolamento, e' il seguente:
 «Art.    68   (Segreto   d'ufficio). - E'   considerata
 violazione  del  segreto  di ufficio qualunque informazione
 comunicazione riguardante l'accertamento, data senza ordine
 del  giudice,  salvo i casi previsti dalla legge, a persone
 estranee   alle  rispettive  amministrazioni,  diverse  dal
 contribuente   o  da  chi  lo  rappresenta,  dal  personale
 dell'amministrazione finanziaria e dalla guardia di finanza
 nonche'  dai  componenti  delle commissioni di cui all'art.
 45,  dai  membri  dei  consigli  comunali  e  dei  consigli
 tributari,  dai  membri  dei  comitati  che  esercitano  il
 controllo  di  legittimita'  sugli  atti  dei  comuni e dal
 personale  dei comuni che partecipano all'accertamento. Non
 e'   considerata   violazione   del  segreto  d'ufficio  la
 comunicazione  dei  dati  contenuti nelle dichiarazioni dei
 redditi.
 Qualora  l'Amministrazione finanziaria si avvalga delle
 facolta'  previste  nel  successivo  art. 69, quarto comma,
 nell'art.   12  della  legge  13 giugno  1952,  n.  693,  e
 nell'art. 12, sesto comma, del decreto del Presidente della
 Repubblica  29 settembre 1973, n. 602, non sono considerate
 violazioni  del  segreto  di  ufficio  la  trasmissione  al
 consorzio  obbligatorio  tra  gli  esattori  delle  imposte
 dirette   in  carica  delle  dichiarazioni  presentate  dai
 contribuenti e la comunicazione di dati e notizie necessari
 per  l'esecuzione  dei  compiti  affidati  al consorzio. Le
 persone  che comunque attendono agli adempimenti relativi a
 tali   compiti  sono  tenute  a  mantenere  il  segreto  di
 ufficio».
 - Il  testo  dell'art.  66  del  decreto del Presidente
 della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633, come modificato
 dal presente decreto, e' il seguente:
 «Art.    66    (Segreto   d'ufficio). - Gli   impiegati
 dell'Amministrazione  finanziaria  e gli ufficiali e agenti
 della  guardia  di  finanza  sono  obbligati al segreto per
 tutto  cio' che riguarda i dati e le notizie di cui vengono
 a  conoscenza nell'adempimento dei compiti e nell'esercizio
 dei poteri previsti dal presente decreto.
 Non  e' considerata violazione del segreto d'ufficio la
 comunicazione  da  parte  dell'Amministrazione  finanziaria
 alle   competenti   autorita'   degli  Stati  membri  della
 Comunita'  economica  europea  delle  informazioni  atte  a
 permettere il corretto accertamento dell'IVA, in attuazione
 della  direttiva  2003/93/CE  e  del  regolamento  (CE)  n.
 1798/2003.».
 - Il  titolo  V  della  legge  29 ottobre 1961, n. 1216
 (Nuove  disposizioni tributarie in materia di assicurazioni
 private  e  di  contratti  vitalizi),  come  modificato dal
 presente  decreto,  reca:  «Disposizioni per la risoluzione
 delle  controversie,  per  la  riscossione  coattiva  e per
 l'accertamento  delle  violazioni e la reciproca assistenza
 fra gli Stati membri dell'Unione europea».
 
 
 
 
 |  | Art. 2. Disposizione finale
 1.  Dal presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ovvero minori entrate.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 19 settembre 2005
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 La  Malfa,  Ministro  per  le politiche
 comunitarie
 Siniscalco,  Ministro  dell'economia  e
 delle finanze
 Fini, Ministro degli affari esteri
 Castelli, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Castelli
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