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| Gazzetta n. 248 del 2005-10-24 |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 214 |  | Attuazione  della  direttiva  2002/89/CE  concernente  le  misure  di protezione  contro  l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. |  | 
 |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Vista   la  legge  31 ottobre  2003,  n.  306,  ed  in  particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato «B»;
 Vista  la direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che  modifica  la  direttiva  2000/29/CE  concernente  le  misure  di protezione  contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai  vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita';
 Vista  la  direttiva 2000/29/CE del Consiglio, del-l'8 maggio 2000, concernente  le  misure  di  protezione  contro  l'introduzione nella Comunita'  di  organismi  nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro   la   loro   diffusione   nella   Comunita',   e   successive modificazioni;
 Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni;
 Visto il regolamento per l'applicazione della legge 18 giugno 1931, n.  987,  approvato  con  regio  decreto  12 ottobre 1933, n. 1700, e successive modificazioni;
 Vista  la direttiva 95/44/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, che  stabilisce  le  condizioni alle quali taluni organismi nocivi ai vegetali  o  ai  prodotti  vegetali  e  altri prodotti possono essere introdotti  o  trasferiti  da un luogo all'altro nella Comunita' o in talune  sue  zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale;
 Vista  la  direttiva  2001/32/CE  della  Commissione, dell'8 maggio 2001,   relativa   al  riconoscimento  di  zone  protette  esposte  a particolari  rischi  in  campo  fitosanitario  nella  Comunita' e che abroga la direttiva 92/76/CEE;
 Vista  l'adesione  dell'Italia  dal  1° gennaio  1948,  all'Accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio (General Agreement on Tariffs    and   Trade   -   GATT)   e   successivamente   sostituito dall'Organizzazione  mondiale del commercio (World Trade Organization - WTO) dal 1° gennaio 1995;
 Visto  il regolamento (CEE) n. 1262/84 del Consiglio, del 10 aprile 1984,  relativo  alla  conclusione  della  Convenzione internazionale sull'armonizzazione  dei  controlli delle merci alle frontiere, ed in particolare l'allegato 4;
 Visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione   della   direttiva   91/683/CEE  del  Consiglio,  del 19 dicembre   1991,   concernente  le  misure  di  protezione  contro l'introduzione  negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;
 Visto  il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali   in  data  31 gennaio  1996,  pubblicato  nel  supplemento ordinario  n.  33 alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente  le  misure  di  protezione  contro  l'introduzione  e la diffusione  nel  territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;
 Visto  il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali  in  data 6 marzo 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  67  del  20 marzo  1996,  che  recepisce  le direttive 95/65/CE e 95/66/CE  della  Commissione,  del  14 dicembre  1995, concernente le modificazioni  degli  allegati al  citato  decreto in data 31 gennaio 1996;
 Visto  il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali   in  data  19 febbraio  1997,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  n.  69  del  24 marzo  1997,  che  recepisce  la direttiva 96/78/CE  della  Commissione,  del  6 dicembre  1996,  concernente le modificazioni  degli  allegati al  citato  decreto in data 31 gennaio 1996;
 Visto  il  decreto  del  Ministro per le politiche agricole in data 27 novembre  1997,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  2 del 3 gennaio 1998, che recepisce le direttive della Commissione 96/14/CE del   12 marzo   1996,  96/15/CE  del  14 marzo  1996,  96/76/CE  del 29 novembre  1996 e 97/14/CE del 21 marzo 1997, che modificano alcuni allegati della   direttiva   77/93/CEE   del  Consiglio,  nonche'  la direttiva  92/76/CEE,  relativa  al  riconoscimento  di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunita';
 Visto  il  decreto  del  Ministro per le politiche agricole in data 13 febbraio  1998,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 72 del 27 marzo  1998, che recepisce la direttiva della Commissione 97/46/CE del  25 luglio 1997 che modifica la direttiva 95/44/CE che stabilisce le  condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali  e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della  direttiva  77/93/CEE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunita' o in talune sue zone protette  per  prove  o  scopi  scientifici e per lavori di selezione varietale;
 Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali in data 9 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 17 settembre  1998,  che  recepisce  le  direttive  della Commissione 98/1/CE e 98/2/CE dell'8 gennaio 1998, che modificano alcuni allegati della  direttiva  77/93/CEE  del  Consiglio, concernente le misure di protezione  contro  l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;
 Visto  il  decreto  del  Ministro per le politiche agricole in data 19 ottobre  1998,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 292 del 15 dicembre  1998,  che  recepisce  la direttiva della Commissione n. 98/22/CE  del  15 aprile  1998,  che  fissa  le condizioni minime per l'esecuzione  di controlli fitosanitari nella Comunita', presso posti di  ispezione  diversi  da  quelli  del  luogo  di  destinazione, per vegetali,  prodotti  vegetali  ed  altre voci in provenienza da Paesi terzi;
 Visto  il  decreto  del  Ministro per le politiche agricole in data 8 luglio  1999,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  176  del 29 luglio   1999,   che   recepisce  la  direttiva  1999/53/CE  della Commissione  del  26 maggio  1999,  che modifica l'allegato III della direttiva   77/93/CEE   del   Consiglio,  concernente  le  misure  di protezione  contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;
 Visto  il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 4 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5 ottobre  2001,  che modifica gli allegati al citato decreto in data 31 gennaio    1996,   concernente   misure   di   protezione   contro l'introduzione  e  la  diffusione  nel  territorio  della  Repubblica italiana  di  organismi  nocivi  ai  vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento delle direttive della Commissione 2001/32/CE e 2001/33/CE dell'8 maggio  2001  che  modificano  taluni allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio;
 Visto  il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 3 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 25 settembre  2002,  che  modifica  gli allegati al citato decreto in data   31 gennaio  1996,  concernente  misure  di  protezione  contro l'introduzione  e  la  diffusione  nel  territorio  della  Repubblica italiana  di  organismi  nocivi  ai  vegetali o ai prodotti vegetali; recepimento delle direttive della Commissione 2002/28/CE e 2002/29/CE del  19 marzo  2002,  che  modificano taluni allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio;
 Visto  il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in  data 17 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 febbraio 2003, che modifica gli allegati al citato decreto in data 31 gennaio    1996,   concernente   misure   di   protezione   contro l'introduzione  e  la  diffusione  nel  territorio  della  Repubblica italiana  di  organismi  nocivi  ai  vegetali o ai prodotti vegetali; recepimento   della   direttiva   della  Commissione  2002/36/CE  del 29 aprile   2002   che   modifica   taluni  allegati della  direttiva 2000/29/CE del Consiglio;
 Visto  il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in  data  14 luglio  2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del  14 luglio  2003,  che modifica gli allegati al citato decreto in data   31 gennaio  1996,  concernente  misure  di  protezione  contro l'introduzione  e  la  diffusione  nel  territorio  della  Repubblica italiana  di  organismi  nocivi  ai  vegetali o ai prodotti vegetali; recepimento delle direttive della Commissione 2003/21/CE e 2003/22/CE del  24 marzo  2003 che modificano taluni allegati della direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio;
 Visto  il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in  data  22 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del  13 gennaio  2004, che modifica gli allegati al citato decreto in data   31 gennaio  1996,  concernente  misure  di  protezione  contro l'introduzione  e  la  diffusione  nel  territorio  della  Repubblica italiana  di  organismi  nocivi  ai  vegetali o ai prodotti vegetali; recepimento delle direttive della Commissione 2003/46/CE e 2003/47/CE del  4 giugno  2003  che  modificano  taluni allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio;
 Visto  il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 31 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno   2004,   che   modifica  gli  allegati al  citato  decreto 31 gennaio    1996,   concernente   misure   di   protezione   contro l'introduzione  e  la  diffusione  nel  territorio  della  Repubblica italiana  di  organismi  nocivi  ai  vegetali o ai prodotti vegetali; recepimento   della   direttiva  della  Commissione  2003/116/CE  del 4 dicembre   2003   che   modifica  taluni  allegati della  direttiva 2000/29/CE del Consiglio;
 Visto  il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in  data  20 luglio  2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del  5 ottobre  2004,  che modifica gli allegati al citato decreto in data   31 gennaio  1996,  concernente  misure  di  protezione  contro l'introduzione  e  la  diffusione  nel  territorio  della  Repubblica italiana  di  organismi  nocivi  ai  vegetali o ai prodotti vegetali; recepimento della direttiva della Commissione 2004/31/CE del 17 marzo 2004  che  modifica  taluni  allegati della  direttiva 2000/29/CE del Consiglio e della direttiva n. 2004/32/CE del 17 marzo 2004, relativa alla  modifica  della direttiva 2001/32/CE per quanto riguarda alcune zone  protette  esposte  a  particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunita';
 Visto  il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in  data  11 gennaio  2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del  7 aprile  2005,  che  modifica gli allegati al citato decreto in data   31 gennaio  1996,  concernente  misure  di  protezione  contro l'introduzione  e  la  diffusione  nel  territorio  della  Repubblica italiana  di  organismi  nocivi  ai  vegetali o ai prodotti vegetali; recepimento   della   direttiva   della  Commissione  2004/70/CE  del 28 aprile  2004  e della direttiva n. 2004/102/CE del 5 ottobre 2004, che modificano la direttiva 2000/29/CE del Consiglio;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005;
 Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
 Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;
 Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali, di concerto con i Ministri  degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute e per gli affari regionali;
 E m a n a
 il seguente decreto legislativo:
 Art. 1.
 Finalita' della normativa
 1. Il presente decreto ha per oggetto:
 a) le  misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel  territorio  della  Repubblica  italiana  di  organismi nocivi ai vegetali  o  ai  prodotti vegetali che rientrano, in base al criterio della  prevalenza,  nella  materia della profilassi internazionale di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera q), della Costituzione;
 b) l'attuazione  della  direttiva  2002/89/CE  del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000;
 c) l'attuazione   della   Convenzione   internazionale   per   la protezione delle piante (CIPV) ed il relativo modello di «certificato fitosanitario»  e  «certificato  fitosanitario di riesportazione» o i loro equivalenti elettronici.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
 lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
 e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
 l'efficacia  degli atti legislativi qui trascritti.     Per
 le   direttive   CEE   vengono   forniti   gli  estremi  di
 pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
 europee (GUCE).
 Note alle premesse:
 - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
 l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
 delegato al Governo se non con determinazione di principi e
 criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
 oggetti definiti.
 - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
 al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
 leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
 regolamenti.
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1,  commi 1 e 3, e
 l'allegato   B   della   legge   31ottobre   2003,   n  306
 (Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
 dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge
 comunitaria  2003),  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
 15 novembre 2003, n. 266, supplemento ordinario:
 «Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
 direttive  comunitarie).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad
 adottare,  entro  il termine di diciotto mesi dalla data di
 entrata   in   vigore   della  presente  legge,  i  decreti
 legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
 alle  direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
 A e B.
 2. (Omissis).
 3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
 attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
 all'allegato  B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
 sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
 direttive  elencate  nell'allegato  A, sono trasmessi, dopo
 l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
 alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
 perche' su di essi sia espresso entro quaranta giorni dalla
 data  di  trasmissione,  il  parere  dei  competenti organi
 parlamentari.  Decorso  tale termine i decreti sono emanati
 anche  in  mancanza del parere. Qualora il termine previsto
 per  il parere dei competenti organi parlamentari scada nei
 trenta   giorni  che  precedono  la  scadenza  dei  termini
 previsti  ai  commi  1 o 4 o successivamente, questi ultimi
 sono prorogati di novanta giorni.».
 "Allegato B
 (Art. 1, commi 1 e 3)
 96/61/CE  del  Consiglio,  del 24 settembre 1996, sulla
 prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.
 1999/22/CE  del  Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa
 alla   custodia   degli   animali  selvatici  nei  giardini
 zoologici.
 1999/63/CE  del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa
 all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della
 gente  di  mare  concluso  dall'Associazione armatori della
 Comunita'  europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati
 dei trasportatori dell'Unione europea (FST).
 2000/60/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 23 ottobre  2000,  che  istituisce  un  quadro per l'azione
 comunitaria in materia di acque.
 2000/76/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti.
 2000/79/CE   del   Consiglio,   del  27 novembre  2000,
 relativa      all'attuazione      dell'accordo      europeo
 sull'organizzazione  dell'orario di lavoro del personale di
 volo  nell'aviazione  civile  concluso  da  Association  of
 European   Airlines   (AEA),  European  Transport  Workers'
 Federation   (ETF),  European  Cockpit  Association  (ECA),
 European  Regions Airline Association (ERA) e International
 Air Carrier Association (IACA).
 2001/16/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 19 marzo  2001,  relativa all'interoperabilita' del sistema
 ferroviario transeuropeo convenzionale.
 2001/86/CE  del  Consiglio,  dell'8 ottobre  2001,  che
 completa  lo  Statuto  della  Societa'  europea  per quanto
 riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.
 2002/30/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 26 marzo   2002,  che  istituisce  norme  e  procedure  per
 l'introduzione   di   restrizioni  operative  ai  fini  del
 contenimento del rumore negli aeroporti della Comunita'.
 2002/44/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di
 salute  relative  all'esposizione  dei lavoratori ai rischi
 derivanti  dagli  agenti  fisici  (vibrazioni)  (sedicesima
 direttiva  particolare  ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1,
 della direttiva 89/391/CEE).
 2002/49/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 25 giugno   2002,   relativa  alla  determinazione  e  alla
 gestione del rumore ambientale.
 2002/58/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 12 luglio  2002, relativa al trattamento dei dati personali
 e   alla  tutela  della  vita  privata  nel  settore  delle
 comunicazioni  elettroniche  (direttiva  relativa alla vita
 privata e alle comunicazioni elettroniche).
 2002/65/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 23 settembre  2002,  concernente  la  commercializzazione a
 distanza   di  servizi  finanziari  ai  consumatori  e  che
 modifica   la  direttiva  90/619/CEE  del  Consiglio  e  le
 direttive 97/7/CE e 98/27/CE.
 2002/73/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del
 Consiglio   relativa  all'attuazione  del  principio  della
 parita' di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto
 riguarda  l'accesso  al  lavoro,  alla  formazione  e  alla
 promozione professionali e le condizioni di lavoro.
 2002/74/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 80/987/CEE del
 Consiglio  concernente il ravvicinamento delle legislazioni
 degli  Stati  membri  relative  alla  tutela dei lavoratori
 subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.
 2002/84/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 5 novembre  2002,  che  modifica le direttive in materia di
 sicurezza  marittima  e  di  prevenzione  dell'inquinamento
 provocato dalle navi.
 2002/87/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 16 dicembre  2002,  relativa  alla  vigilanza supplementare
 sugli  enti  creditizi,  sulle  imprese  di assicurazione e
 sulle   imprese   di   investimento   appartenenti   ad  un
 conglomerato   finanziario  e  che  modifica  le  direttive
 73/239/CEE,  79/267/CEE,  92/49/CEE,  92/96/CEE, 93/6/CEE e
 93/22/CEE   del   Consiglio   e  le  direttive  98/78/CE  e
 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
 2002/89/CE  del  Consiglio,  del  28 novembre 2002, che
 modifica  la  direttiva 2000/29/CE concernente le misure di
 protezione   contro   l'introduzione   nella  Comunita'  di
 organismi  nocivi  ai  vegetali  o  ai  prodotti vegetali e
 contro la loro diffusione nella Comunita'.
 2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a
 definire  il  favoreggiamento dell'ingresso, del transito e
 del soggiorno illegali.
 2002/92/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa.
 2002/95/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 27 gennaio  2003, sulla restrizione dell'uso di determinate
 sostanze  pericolose  nelle  apparecchiature  elettriche ed
 elettroniche.
 2002/96/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 27 gennaio  2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche
 ed elettroniche (RAEE).
 2003/4/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione
 ambientale   e  che  abroga  la  direttiva  90/313/CEE  del
 Consiglio, del 7 giugno 1990.
 2003/6/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
 28 gennaio   2003,   relativa   all'abuso  di  informazioni
 privilegiate  e  alla  manipolazione  del mercato (abusi di
 mercato).
 2003/17/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 3 marzo  2003,  che modifica la direttiva 98/70/CE relativa
 alla qualita' della benzina e del combustibile diesel.
 2003/24/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 14 aprile  2003,  che  modifica  la  direttiva 98/18/CE del
 Consiglio,  del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e
 norme di sicurezza per le navi da passeggeri.
 2003/25/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 14 aprile   2003,   concernente   requisiti   specifici  di
 stabilita' per le navi ro/ro da passeggeri.
 2003/33/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 26 maggio   2003,  sul  ravvicinamento  delle  disposizioni
 legislative,  regolamentari  e  amministrative  degli Stati
 membri  in  materia  di pubblicita' e di sponsorizzazione a
 favore dei prodotti del tabacco.
 2003/43/CE  del  Consiglio, del 26 maggio 2003, recante
 modifica  della  direttiva  88/407/CEE  che  stabilisce  le
 esigenze  di  polizia  sanitaria  applicabili  agli  scambi
 intracomunitari  e  alle  importazioni di sperma di animali
 della specie bovina.
 2003/44/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 16 giugno  2003,  che  modifica  la  direttiva 94/25/CE sul
 ravvicinamento      delle     disposizioni     legislative,
 regolamentari   e   amministrative   degli   Stati   membri
 riguardanti le imbarcazioni da diporto.
 2003/50/CE  del  Consiglio,  dell'11 giugno  2003,  che
 modifica  la  direttiva  91/68/CEE  per  quanto riguarda il
 rafforzamento  dei  controlli  sui  movimenti  di  ovini  e
 caprini.».
 - La direttiva 2002/89/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
 355  del 30 dicembre 2002.     - La direttiva 2000/29/CE e'
 pubblicata nella GUCE n. L 169 del 10 luglio 2000.
 - La  legge 18 giugno 1931, n. 987 (Disposizioni per la
 difesa  delle  piante coltivate e dei prodotti agrari dalle
 cause  nemiche e sui relativi servizi), e' pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale 24 agosto 1931, n. 194.
 - Il  regio  decreto  12 ottobre  1933,  n. 1700, reca:
 «Approvazione  del  regolamento  per  l'applicazione  della
 legge 18 giugno 1931, n. 987».
 - La  direttiva  95/44/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
 184 del 3 agosto 1995.
 - La direttiva 2001/32/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
 127 del 9 maggio 2001.
 - La  direttiva 92/76/CEE e' pubblicata nella GUCE n. L
 305 del 21 ottobre 1992.
 - Il  regolamento  (CEE) n. 1262/84 e' pubblicato nella
 GUCE n. L 126 del 12 maggio 1984.
 - Il  regolamento  (CEE) n. 2913/92 e' pubblicato nella
 GUCE n. L 302 del 19 ottobre 1992.
 - La  direttiva n. 91/683/CEE, e' pubblicata nella GUCE
 n. L 376 del 31 dicembre 1991.
 - La  direttiva  95/65/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
 308 del 21 dicembre 1995.
 - La  direttiva  95/66/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
 308 del 21 dicembre 1995.
 - La  direttiva  96/78/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
 321 del 12 dicembre 1996.
 - La  direttiva  96/14/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
 68 del 19 marzo 1996.
 - La  direttiva  96/15/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
 70 del 20 marzo 1996.
 - La  direttiva  96/76/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
 317 del 6 dicembre 1996
 - La  direttiva  97/14/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
 87 del 2 aprile 1997.
 - La  direttiva 77/93/CEE e' pubblicata nella GUCE n. L
 26 del 31 gennaio 1977.
 - La  direttiva  97/46/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
 204 del 31 luglio 1997.
 - La  direttiva  95/44/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
 184 del 3 agosto 1995.
 - Le  direttive 98/1/CE e 98/2/CE sono pubblicate nella
 GUCE n. L 15 del 21 gennaio 1998.
 - La  direttiva  98/2/CE  e' pubblicata nella GUCE n. L
 126 del 28 aprile 1998.
 - La direttiva 1999/53/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
 142 del 5 giugno 1999.
 - La direttiva 2001/33/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
 127 del 9 maggio 2001.
 - La   direttive   n.   2002/28/CE  e  2002/29/CE  sono
 pubblicate nella GUCE n. L 77 del 20 marzo 2002.
 - La direttiva 2002/36/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
 116 del 3 maggio 2002.
 - La direttiva 2003/21/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
 78 del 28 marzo 2003.
 - La direttiva 2003/22/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
 78 del 25 marzo 2003.
 - Le  direttive 2003/46/CE e 2003/47/CE sono pubblicate
 nella GUCE n. L 138 del 5 giugno 2003.
 - La  direttiva 2003/116/CE e' pubblicata nella GUCE n.
 L 321 del 6 dicembre 2003.
 - Le  direttive 2004/31/CE e 2004/32/CE sono pubblicate
 nella GUCE n. L 85 del 23 marzo 2004.
 - La direttiva 2004/70/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
 127 del 29 aprile 2004.
 - La  direttiva 2004/102/CE e' pubblicata nella GUCE n.
 L 309 del 6 ottobre 2004.
 Nota all'art. 1:
 - Per  le  direttive 2002/89/CE e 2000/29/CE, vedi note
 alle premesse.
 
 
 
 
 |  | Art. 2. Definizioni
 1. Ai sensi del presente decreto si intende per:
 a) vegetali:
 1) le piante vive;
 2) le parti di piante vive che comprendono:
 a) i  frutti, in senso botanico, diversi da quelli conservati con surgelamento;
 b) le verdure, diverse da quelle conservate con surgelamento;
 c) i tuberi, i bulbi, i rizomi;
 d) i fiori recisi;
 e) i rami con foglie;
 f) gli alberi tagliati, con foglie;
 g) le foglie e il fogliame;
 h) le colture di tessuti vegetali;
 i) il polline vivo;
 l) le gemme, le talee, le marze;
 3)  le sementi, intese in senso botanico, come i semi destinati alla piantagione;
 b) prodotti   vegetali:   i  prodotti  di  origine  vegetale  non trasformati  o  che hanno subito un trattamento semplice, purche' non si tratti di vegetali;
 c) piantagione:  qualsiasi  operazione  per  la messa a dimora di vegetali allo scopo di assicurarne la crescita o la riproduzione o la moltiplicazione;
 d) vegetali destinati alla piantagione:
 1)  vegetali gia' piantati e destinati a rimanere piantati o ad essere ripiantati dopo la loro introduzione;
 2)   vegetali   non  ancora  piantati  al  momento  della  loro introduzione, ma destinati ad essere piantati in seguito;
 e) organismi   nocivi:  qualsiasi  specie,  ceppo  o  biotipo  di vegetale,  animale  o  agente  patogeno  dannoso  per  i vegetali o i prodotti vegetali;
 f) passaporto delle piante: etichetta ufficiale atta a dimostrare che   le  disposizioni  previste  dal  presente  decreto  sono  state rispettate;
 g) zona protetta: una zona del territorio nazionale, riconosciuta dall'Unione europea, nella quale:
 1)  nonostante  condizioni favorevoli al loro insediamento, non abbiano carattere endemico, ne' siano insediati, uno o piu' organismi nocivi  menzionati  nel  presente  decreto  e insediati in una o piu' parti del territorio nazionale o dell'Unione europea;
 2)  esista  il  pericolo  di  insediamenti  di taluni organismi nocivi  a  motivo  di  condizioni  ecologiche  favorevoli  per quanto riguarda  colture  particolari,  nonostante  che  tali  organismi non abbiano  carattere  endemico,  ne'  siano  insediati  in  altre  aree dell'Unione europea;
 h) constatazione    o   misura   ufficiale:   una   constatazione effettuata, o un provvedimento adottato:
 1)  da  rappresentanti  dell'organizzazione nazionale ufficiale per  la  protezione  delle  piante di un Paese terzo o, sotto la loro responsabilita', da altri pubblici ufficiali tecnicamente qualificati e debitamente autorizzati da detto ufficio nazionale ufficiale per la protezione  delle  piante, nel caso di affermazioni o misure connesse con   il   rilascio   di   certificati   fitosanitari  e  certificati fitosanitari di riesportazione, o il loro equivalente elettronico;
 2)   da   ispettori  fitosanitari  del  Servizio  fitosanitario nazionale;
 i) punto  di entrata: il luogo di introduzione per la prima volta nel territorio doganale comunitario dei vegetali, prodotti vegetali o altre voci, ufficialmente riconosciuto. Puo' trattarsi dell'aeroporto in  caso di trasporto aereo, del porto in caso di trasporto marittimo o  fluviale,  della  stazione  in caso di trasporto ferroviario e del luogo in cui si trova l'ufficio doganale competente della zona in cui e'  valicata  la frontiera interna comunitaria, nel caso di qualsiasi altro tipo di trasporto;
 l) organismo   ufficiale   del  punto  di  entrata:  il  Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;
 m) organismo  ufficiale  di  destinazione:  l'organismo ufficiale responsabile  per  il  settore  fitosanitario nell'area di competenza dell'ufficio doganale di destinazione;
 n) ufficio  doganale del punto di entrata: l'ufficio del punto di entrata quale definito alla lettera i);
 o) ufficio doganale di destinazione: l'ufficio di destinazione ai sensi  dell'articolo  340-ter,  paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93, della Commissione europea, e successive modificazioni;
 p) partita:   un   numero   di   unita'  di  una  singola  merce, identificabile  per l'omogeneita' della composizione e dell'origine e facente parte di una spedizione;
 q) spedizione:  quantitativo  di  merci  contemplato  da un unico documento   necessario   per  le  formalita'  doganali  o  per  altre formalita', quale un certificato fitosanitario unico o un documento o marchi alternativi unici; la spedizione puo' essere composta da una o piu' partite;
 r) destinazione  doganale:  la  destinazione  doganale  ai  sensi dell'articolo  4,  punto  15  del  regolamento  (CEE)  n. 2913/92 del Consiglio,  del  12 ottobre  1992,  che istituisce un codice doganale comunitario,   e  successive  modificazioni,  di  seguito  denominato «Codice doganale comunitario»;
 s) transito:  la  circolazione  delle  merci soggette a controllo doganale  da  un  punto  all'altro  del  territorio  doganale  di cui all'articolo 91 del Codice doganale comunitario;
 t) centro   aziendale:  unita'  produttiva  autonoma  stabilmente costituita  presso  la  quale  sono  tenuti i registri ed i documenti previsti;
 u) mercato  locale:  commercializzazione  effettuata dai «piccoli produttori» nell'ambito del territorio della provincia ove e' ubicata l'azienda;
 v) vegetali  preparati  e  pronti  per  la vendita al consumatore finale:  le  piante o le loro parti destinate, direttamente o tramite la   rete   commerciale,   al   consumatore   finale   non  coinvolto professionalmente nel processo produttivo.
 
 
 
 Note all'art. 2:
 - Il  regolamento 2454/93 e' pubblicato nella GUCE n. L
 253 dell'11 ottobre 1993.
 - Per  il  Regolamento (CEE) n. 2913/92, vedi note alle
 premesse.
 - Si riporta il testo dell'art. 91, del Codice doganale
 comunitario, citato nelle premesse.
 «Art.  91.  - 1. Il regime di transito esterno consente
 la  circolazione  da una localita' all'altra del territorio
 doganale della Comunita':
 a) di  merci  non  comunitarie,  senza che tali merci
 siano soggette ai dazi all'importazione e ad altre imposte,
 ne' alle misure di politica commerciale;
 b) di  merci  comunitarie  che formano oggetto di una
 misura  comunitaria  implicante  la  necessita'  della loro
 esportazione  verso paesi terzi e per cui sono espletate le
 corrispondenti formalita' doganali d'esportazione.
 2.   La  circolazione  di  cui  al  paragrafo  1  viene
 effettuata:
 a) in base al regime di transito comunitario esterno;
 b) in   base   a   carnets   TIR  (convenzione  TIR),
 sempreche':
 1)   essa   sia   iniziata   o   debba  concludersi
 all'esterno della Comunita', oppure
 2)  riguardi spedizioni di merci che debbono essere
 scaricate  nel  territorio  doganale  della Comunita' e che
 sono  trasportate  assieme a merci da scaricare in un paese
 terzo, oppure
 3)  sia effettuata da una localita' all'altra della
 Comunita' attraversando il territorio di un paese terzo;
 c) in   base   a   carnets   ATA  (convenzione  ATA),
 utilizzati come documenti di transito;
 d) in   base   al  manifesto  renano  (art.  9  della
 convenzione riveduta per la navigazione sul Reno);
 e) in  base  al  formulario  302  previsto nel quadro
 della  convenzione  tra  gli  Stati  che  hanno  aderito al
 trattato  del nord Atlantico sullo statuto delle loro forze
 armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951;
 f) a mezzo posta (compresi i pacchi postali).
 3. Il regime di transito esterno si applica fatte salve
 le disposizioni specifiche applicabili alla circolazione di
 merci vincolate ad un regime doganale economico.».
 
 
 
 
 |  | Art. 3. Legname
 1.  Salvo  espressa  disposizione  contraria,  il  presente decreto riguarda  il  legname soltanto se esso ha conservato, completamente o parzialmente,  la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia, oppure  se  si  presenta  sotto forma di piccole placche, particelle, segatura, avanzi e cascami di legno.
 2.  Fatte salve le disposizioni relative all'allegato V il legname, a  prescindere  dal fatto che soddisfi o meno le condizioni di cui al comma 1,  e' disciplinato dal presente decreto anche quando serve per la casseratura, la compartimentazione o la confezione di materiale di imballaggio  effettivamente  utilizzato  nel  trasporto di oggetti di qualsiasi natura, sempre che presenti rischio fitosanitario.
 |  | Art. 4. Viaggiatori
 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche ai vegetali,  prodotti  vegetali  ed altre voci trasportate direttamente dai viaggiatori provenienti dai Paesi terzi con qualsiasi mezzo.
 |  | Art. 5. Divieto per organismi dell'allegato I
 1.  E'  vietata l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica  italiana degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A.
 2.  E'  vietata l'introduzione e la diffusione nelle corrispondenti zone  protette,  previste  nell'allegato VI,  degli  organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte B.
 |  | Art. 6. Divieto per organismi dell'allegato II
 1.  E'  vietata l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi elencati nell'allegato II, parte A, sia che si trovino presenti sui vegetali e prodotti vegetali ivi specificati, sia che si trovino allo stato isolato.
 2.  E' vietata l'introduzione e la diffusione, nelle corrispondenti zone  protette,  degli  organismi  nocivi  elencati nell'allegato II, parte B,   se   presenti   sui   vegetali  e  prodotti  vegetali  ivi specificati.
 |  | Art. 7. Divieto per organismi dell'allegato III e IV
 1.   E'   vietata   l'introduzione,  la  commercializzazione  e  la detenzione,  nel  territorio della Repubblica italiana dei vegetali e dei  prodotti  vegetali  ed  altre  voci  elencati nell'allegato III, parte A, qualora siano originari dei Paesi ivi indicati.
 2.   E'   vietata   l'introduzione,  la  commercializzazione  e  la detenzione,  nel  territorio della Repubblica italiana dei vegetali e dei  prodotti  vegetali  ed  altre  voci  elencati  nell'allegato IV, parte A,  qualora  non siano stati rispettati i requisiti particolari che li riguardano, contemplati in detta parte di allegato.
 3.   E'   vietata   l'introduzione,  la  commercializzazione  e  la detenzione,  nelle  corrispondenti  zone  protette, dei vegetali, dei prodotti  vegetali  e  delle  altre  voci elencati nell'allegato III, parte B.
 4.   E'   vietata   l'introduzione,  la  commercializzazione  e  la detenzione,  nel  territorio della Repubblica italiana dei vegetali e dei  prodotti  vegetali  ed  altre  voci  elencati  nell'allegato IV, parte B,  eccetto qualora siano osservate le disposizioni particolari dettate nei loro riguardi in questa parte dell'allegato.
 |  | Art. 8. Obblighi di comunicazione al Servizio fitosanitario nazionale
 1. E' fatto obbligo a chiunque ne e' a conoscenza di dare immediata comunicazione al Servizio fitosanitario nazionale, della comparsa nel territorio  della  Repubblica  italiana  di  organismi  nocivi di cui all'allegato I  o  II,  nonche'  di  ogni altro organismo nocivo, non segnalato precedentemente.
 2.  Le  Istituzioni  scientifiche  che  conducono monitoraggi sulla presenza  di  organismi  nocivi elencati negli allegati I e II devono tempestivamente  comunicarne  i  risultati  al Servizio fitosanitario nazionale.
 |  | Art. 9. Divieto di commercializzazione
 1.  E'  vietato  al  di  fuori  dei  pubblici  mercati il commercio itinerante   di  semi,  piante  o  parti  di  piante  destinati  alla coltivazione  da  parte di  soggetti  che  svolgono  tale attivita' a titolo professionale nel processo produttivo.
 2. E' vietata la commercializzazione di vegetali qualora presentino infezioni  o  infestazioni  in  atto  da  parte di  organismi  nocivi regolamentati, pericolose e diffusibili.
 |  | Art. 10. Introduzione per prove, scopi scientifici e selezione varietale
 1.  I  divieti  stabiliti  dal  presente titolo non si applicano ai materiali introdotti secondo le modalita' descritte nel titolo X.
 |  | Art. 11. Ispezioni
 1. Le ispezioni, le misure ufficiali e i controlli ufficiali di cui al  presente  titolo sono svolte dal Servizio fitosanitario nazionale di cui al titolo XI.
 2.  I  vegetali,  i  prodotti  vegetali  e  le  altre voci elencati nell'allegato V, parte A, nonche' i loro imballaggi e, se necessario, i   mezzi  di  trasporto,  per  poter  circolare  sono  ufficialmente ispezionati,  totalmente  o su campione rappresentativo, da parte dei Servizi fitosanitari regionali al fine di accertare:
 a) che  i  vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencati nell'allegato V,  parte A,  non  siano  contaminati  dagli  organismi nocivi indicati nell'allegato I, parte A;
 b) che  i  vegetali,  prodotti  vegetali  e  altre  voci elencati nell'allegato II,  parte A,  non  siano  contaminati  dagli organismi nocivi che li riguardano, elencati in quella parte dell'allegato;
 c) che  i  vegetali,  prodotti  vegetali  e  altre voci, elencati nell'allegato IV,  parte A,  sezione  II, siano conformi ai requisiti particolari che li riguardano indicati in tale parte dell'allegato.
 |  | Art. 12. Frequenza delle ispezioni
 1. Le ispezioni previste dall'articolo 11:
 a) riguardano   gli   specifici   vegetali  o  prodotti  vegetali coltivati,  prodotti  o utilizzati dal produttore o comunque presenti nella sua azienda, nonche' il terreno di coltura ivi utilizzato;
 b) sono  effettuate  nell'azienda,  preferibilmente  nel luogo di produzione;
 c) sono effettuate regolarmente, al momento opportuno, almeno una volta all'anno, mediante osservazione visiva, fatti salvi i requisiti particolari di cui all'allegato IV.
 |  | Art. 13. Ispezioni con esito positivo
 1.  Se  dalle  ispezioni  previste  dall'articolo 11 risulta che le condizioni  stabilite  dal  presente  decreto  sono  soddisfatte,  il Servizio   fitosanitario   competente   autorizza   ufficialmente  il produttore  ad  utilizzare  i  relativi passaporti delle piante per i vegetali,  i prodotti vegetali e le altre voci di cui all'allegato V, parte A.
 |  | Art. 14. Ispezioni con esito negativo
 1.  Fatto salvo quanto previsto al comma 2, se si ritiene, in esito all'ispezione  prevista  all'articolo  11  ed  eseguita conformemente all'articolo 12, che le condizioni ivi stabilite non sono soddisfatte l'autorizzazione  all'uso del passaporto non viene rilasciata, ovvero se gia' rilasciata viene sospesa o revocata.
 2.  Nei  casi  nei  quali sia accertato, tenuto conto dei risultati dell'ispezione,  che  una  parte dei vegetali o dei prodotti vegetali coltivati,  prodotti  o utilizzati dal produttore o comunque presenti nella  sua  azienda,  oppure  una  parte del  terreno  di coltura ivi utilizzato,  non  possono  presentare  alcun rischio di diffusione di organismi nocivi, il comma 1 non si applica alla parte in questione.
 |  | Art. 15. Misure ufficiali
 1. Per i casi in cui si applica l'articolo 14, comma 1, i vegetali, i  prodotti  vegetali o il terreno di coltura di cui trattasi formano oggetto di una o piu' delle seguenti misure ufficiali:
 a) trattamento adeguato, seguito dal rilascio dell'autorizzazione all'uso  dell'appropriato passaporto delle piante, se si ritiene che, come conseguenza del trattamento, siano soddisfatte le condizioni;
 b) autorizzazione  di  spostamenti,  sotto  controllo  ufficiale, verso luoghi che non presentino rischi fitosanitari;
 c) autorizzazione  di  spostamenti,  sotto  controllo  ufficiale, verso luoghi in cui si effettuano trasformazioni industriali;
 d) distruzione.
 2.  Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione delle misure di cui al comma 1 sono posti a carico del soggetto interessato.
 |  | Art. 16. Sospensione delle attivita'
 1.  Nei  casi  in  cui  si  applica  l'articolo 14 le attivita' del produttore  sono  totalmente  o parzialmente sospese, finche' non sia accertata  l'eliminazione  del  rischio  di  diffusione  di organismi nocivi.
 |  | Art. 17. Controlli ufficiali
 1.  I Servizi fitosanitari regionali effettuano controlli ufficiali per  assicurarsi  che  siano  rispettate le disposizioni del presente decreto,  in  particolare  l'articolo 11; i controlli sono eseguiti a caso,  senza  discriminazioni in ordine all'origine dei vegetali, dei prodotti  vegetali,  o  di  altre voci, e nel rispetto delle seguenti modalita':
 a) controlli saltuari in qualsiasi momento e luogo in cui vengano trasportati i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci;
 b) controlli  saltuari  presso  le aziende in cui sono coltivati, prodotti,   immagazzinati  o  posti  in  vendita  vegetali,  prodotti vegetali o altre voci, nonche' presso le aziende degli acquirenti;
 c) controlli   saltuari   contestualmente   ad   altri  controlli documentali effettuati per motivi diversi da quelli fitosanitari.
 2.  I  controlli  nelle  aziende  iscritte  nel  Registro ufficiale conformemente  all'articolo 20 devono essere regolari, mentre, devono essere  mirati  qualora  siano  emersi  elementi che lascino supporre l'inosservanza di una o piu' disposizioni del presente decreto.
 3.  Le  ditte  che  acquistano i vegetali, i prodotti vegetali o le altre  voci  conservano,  per  almeno  un  anno,  quali utenti finali impegnati  per professione nella produzione di vegetali, i passaporti delle piante e ne iscrivono gli estremi nei propri registri.
 4.  Gli  ispettori  fitosanitari  di  cui  al  titolo  VII  possono effettuare  controlli  sui  vegetali,  sui  prodotti vegetali o sulle altre  voci,  in  tutte  le  fasi  della  catena  di  produzione e di commercializzazione;  essi  sono  autorizzati  ad effettuare tutte le indagini  necessarie  per  i  controlli  ufficiali suddetti, compresi quelli  relativi  ai  registri,  ai  passaporti  delle  piante  ed ai documenti ad essi correlati.
 5.  Se  si  accerta,  nel  corso  dei  controlli ufficiali eseguiti conformemente  a  quanto  previsto all'articolo 12, che i vegetali, i prodotti  vegetali  o  le  altre  voci  costituiscono  un  rischio di diffusione  di  organismi  nocivi,  essi devono formare oggetto delle misure  ufficiali  di cui all'articolo 15. Se tali vegetali, prodotti vegetali  o altre voci provengono da un altro Stato membro, i Servizi fitosanitari   regionali   ne   danno   comunicazione   al   Servizio fitosanitario  centrale  che informa immediatamente l'autorita' unica dello  Stato  membro  di  provenienza  e la Commissione europea delle risultanze  e  delle  misure  ufficiali che intende adottare o che ha gia' adottato.
 |  | Art. 18. Rischio fitosanitario alla circolazione
 1.  Ove  si  accerti,  nel  corso  dei controlli ufficiali eseguiti conformemente all'articolo 17, che i vegetali, prodotti vegetali e le altre  voci  costituiscono  un  rischio  di  diffusione  di organismi nocivi,  gli  stessi  vegetali  devono  formare  oggetto delle misure ufficiali previste all'articolo 15.
 |  | Art. 19. Autorizzazione
 1.   Chiunque  svolge  attivita'  di  produzione  e  commercio  dei vegetali,  prodotti  vegetali ed altre voci disciplinate dal presente decreto deve essere in possesso di apposita autorizzazione.
 2.  Il  rilascio  dell'autorizzazione  di  cui al comma 1 spetta ai Servizi fitosanitari regionali competenti per l'ubicazione dei centri aziendali, e deve essere richiesta da:
 a) i   produttori   di   piante   e  dei  relativi  materiali  di propagazione,  comprese le sementi, destinati alla vendita o comunque ad  essere  ceduti  a  terzi, a qualunque titolo, con l'esclusione di coloro  che  moltiplicano  sementi  per  conto  di  ditte autorizzate all'attivita'   sementiera   o   cedono   piante  adulte  ad  aziende autorizzate ai sensi del presente articolo;
 b) i commercianti all'ingrosso di piante e dei relativi materiali di  propagazione,  compresi i tuberi-seme, escluse le sementi se gia' confezionate ed etichettate da terzi;
 c) gli  importatori  da  Paesi  terzi  dei vegetali, dei prodotti vegetali o altre voci di cui all'allegato V, parte B;
 d) i  produttori,  i  centri  di raccolta collettivi, i centri di trasformazione   o  i  centri  di  spedizione,  che  commercializzano all'ingrosso  tuberi  di  Solanum tuberosum L. destinati al consumo o frutti  di  Citrus  L.,  Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi, situati nelle zone di produzione di detti vegetali;
 e) i  produttori  e i commercianti all'ingrosso di legname di cui all'allegato V, parte A.
 3.  Sono  esonerati  dal  possesso  dell'autorizzazione  di  cui al comma 1  i  commercianti al dettaglio che vendono vegetali e prodotti vegetali  a  persone non professionalmente impegnate nella produzione dei  vegetali  ed  i  produttori di patate da consumo e di agrumi che conferiscono  a  centri  di  raccolta  autorizzati  oppure che cedono direttamente a utilizzatori finali.
 4.  I  Servizi fitosanitari regionali stabiliscono le procedure per il  rilascio  delle autorizzazioni di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto dall'articolo 49, comma 2, lettera d).
 |  | Art. 20. Iscrizione al Registro ufficiale dei produttori
 1.  I  soggetti  che producono o commercializzano i prodotti di cui all'allegato V,    parte A,   o   importano   i   prodotti   di   cui all'allegato V,  parte B devono presentare richiesta di iscrizione al Registro  Ufficiale  dei  Produttori  (RUP) al Servizio fitosanitario regionale  competente per territorio ove hanno sede legale, indicando almeno i dati di cui all'allegato IX.
 2.  I  soggetti di cui al comma 1 se posseggono centri aziendali in regioni  diverse  da  quella  in  cui  hanno  la  sede legale, devono presentare   richiesta   di   iscrizione   presso   ciascun  Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.
 3.  Il  Servizio fitosanitario regionale, esaminata la richiesta di iscrizione  e verificato il possesso dei requisiti, nonche' l'impegno ad  adempiere  agli  obblighi  di  cui all'articolo 21 e 22, provvede all'iscrizione   dei   richiedenti   al   RUP   rilasciando  apposita certificazione che riporta almeno i dati di cui all'allegato X.
 4. Il Servizio fitosanitario regionale non procede all'iscrizione o la  sospende  nei  casi  in  cui  non  ricorrono le condizioni di cui all'articolo 21 e 22.
 5.  I  Servizi fitosanitari regionali sono tenuti ad inviare i dati relativi  al RUP al Servizio fitosanitario centrale per la tenuta del Registro  nazionale  dei  produttori,  secondo  le  modalita' da esso stabilite.
 6.  Sono  esonerati  dall'iscrizione al RUP i «piccoli produttori», cioe' coloro che producono e vendono vegetali e prodotti vegetali che nella  loro totalita' sono destinati come impiego finale, nell'ambito del  mercato  locale,  a  persone  o acquirenti non professionalmente impegnati  nella produzione dei vegetali, a condizione che presentino ai  Servizi  fitosanitari  regionali  una dichiarazione attestante il possesso di tale requisito.
 |  | Art. 21. Obblighi dei soggetti autorizzati
 1. I soggetti autorizzati sono vincolati ai seguenti obblighi:
 a) tenere  presso  ciascun Centro aziendale una pianta aggiornata relativa  ai  vegetali coltivati, prodotti, conservati, immagazzinati od utilizzati di cui all'articolo 19;
 b) tenere  presso  ciascun Centro aziendale un registro, vidimato dal  Servizio  fitosanitario  competente, contenente almeno i dati di cui  all'allegato XI,  ai  fini della registrazione degli estremi dei passaporti  e del relativo movimento dei vegetali e prodotti vegetali acquistati   per   essere  conservati  o  piantati  nell'azienda,  in produzione o trasferiti a terzi;
 c) conservare   per  almeno  un  anno  i  documenti  relativi  al materiale ricevuto, in particolare i passaporti delle piante;
 d) designare  il titolare o altra persona tecnicamente esperta in materia di produzioni vegetali e di questioni fitosanitarie attinenti alla   produzione,   per   mantenere   i  contatti  con  il  Servizio fitosanitario competente per territorio;
 e) eseguire   i  controlli  visivi  nel  periodo  vegetativo,  ad intervalli  appropriati,  secondo  i  tempi  e  i  modi eventualmente stabiliti dal Servizio fitosanitario regionale;
 f) informare  immediatamente il Servizio fitosanitario competente di qualsiasi manifestazione atipica di organismi nocivi, di sintomi o di qualsiasi altra anomalia relativa ai vegetali presenti in azienda;
 g) permettere  l'accesso  in  azienda alle persone incaricate dal Servizio  fitosanitario  regionale  competente,  in  particolare  per ispezioni  e/o  per campionamenti, e permettere altresi' l'accesso ai registri di cui al punto b) e ai documenti relativi;
 h) ottemperare   alle   prescrizioni   impartite   dal   Servizio fitosanitario competente e collaborare con essi in ogni altro modo;
 i) comunicare  ogni  variazione dei dati indicati nella richiesta di  autorizzazione entro sessanta giorni dal verificarsi della stessa e  restituire  entro  gli  stessi  termini  l'autorizzazione  di  cui all'articolo 19 nel caso di cessazione dell'attivita';
 l) per i produttori, riportare gli estremi dell'autorizzazione su tutta la documentazione amministrativa concernente la propria ditta;
 m) indicare  nella  richiesta  di  autorizzazione  le  specie che intendono produrre o commercializzare;
 n) comunicare  ai  Servizi  fitosanitari regionali competenti per territorio i campi di piante madri e di produzione.
 2.  Il  Servizio fitosanitario regionale al momento dell'iscrizione delle  ditte  nel  Registro  dei produttori, fatte salve le normative vigenti, puo' stabilire altri obblighi di ordine generale finalizzati alla  valutazione  o  al miglioramento della situazione fitosanitaria nell'azienda.
 3. I soggetti autorizzati che producono o commercializzano vegetali e  prodotti  vegetali,  per i quali non vige l'obbligo del passaporto delle  piante, sono vincolati solamente al rispetto degli obblighi di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), g), h), i), l), m) e n).
 4.  Gli  importatori,  i centri di raccolta collettivi, i centri di spedizione  o  altri  soggetti,  non  rientranti  nella categoria dei produttori,  che  commercializzano vegetali e prodotti vegetali per i quali  vige  l'obbligo  del  passaporto  delle piante, sono vincolati solamente  al  rispetto degli obblighi di cui al comma 1, lettere b), c), d), f), g), h), e i).
 5.  I  piccoli  produttori  sono esonerati dagli obblighi di cui al comma 1, lettera b).
 |  | Art. 22. Prescrizioni ufficiali
 1. Dopo la registrazione al RUP, i soggetti iscritti possono essere assoggettati,  su  indicazione  dei  Servizi  fitosanitari  regionali competenti,   ad   obblighi   finalizzati   alla   valutazione  o  al miglioramento  della  situazione  fitosanitaria  dell'azienda  e alla salvaguardia  dell'identita'  del  materiale,  fino  a quando non sia stato apposto il passaporto delle piante su detto materiale.
 2. Gli obblighi specifici di cui al comma 1 possono comportare vari tipi  di interventi quali esame specifico, campionamento, isolamento, estirpazione,  trattamento, marcatura (etichettatura) o distruzione e qualsiasi    altra   misura   specificamente   richiesta   ai   sensi dell'allegato IV, parte A, sezione II, o dell'allegato IV, parte B.
 |  | Art. 23. Verifica periodica
 1.  I Servizi fitosanitari regionali verificano l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 21 esaminando periodicamente, almeno una volta  all'anno  per  i  soggetti  iscritti  al  RUP, il registro e i documenti relativi.
 |  | Art. 24. Sospensione dell'iscrizione al RUP
 1.  I  Servizi  fitosanitari  regionali, nel caso in cui i soggetti iscritti  al  RUP  non  soddisfano  piu'  agli  obblighi  di cui agli articoli 21  e  22, ne sospendono l'iscrizione, dandone comunicazione al Servizio fitosanitario centrale.
 |  | Art. 25. Passaporto delle piante
 1.   I  vegetali,  prodotti  vegetali  e  le  altre  voci  elencati nell'allegato V,  parte A,  sezione  I,  anche  se originari di Paesi terzi,  ad  eccezione  di  quelli prodotti ai sensi dell'articolo 20, comma 6,  possono  circolare solo se sono accompagnati dal passaporto delle piante.
 2.  Gli  spostamenti  di piccoli quantitativi di vegetali, prodotti vegetali,  derrate  alimentari  o  alimenti  per  animali,  di cui al comma 1,   destinati  ad  essere  utilizzati  dal  possessore  o  dal destinatario  a fini non industriali, ne' agricoli, ne' commerciali o consumati  durante  il trasporto, possono circolare anche se non sono accompagnati dal passaporto delle piante, a condizione che non vi sia alcun rischio di diffusione di organismi nocivi.
 3.  In deroga a quanto previsto dal comma 1, i vegetali, i prodotti vegetali  e  altre voci destinati ai Paesi terzi possono circolare in territorio  nazionale  qualora  siano accompagnati dai certificati di cui all'articolo 44.
 |  | Art. 26. Autorizzazione all'uso del passaporto delle piante
 1.   I  soggetti  iscritti  al  RUP  che  intendono  utilizzare  il passaporto delle piante, devono richiedere apposita autorizzazione al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, indicando almeno i dati di cui all'allegato XII.
 2.  Qualora  i  soggetti interessati posseggano centri aziendali in regioni  diverse  dalla  regione  in cui hanno la sede legale, devono presentare  la  richiesta  di  autorizzazione  all'uso del passaporto delle   piante   presso   ciascun  Servizio  fitosanitario  regionale competente per territorio.
 3.  I  Servizi fitosanitari regionali stabiliscono le procedure per il  rilascio  delle autorizzazioni di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto dall'articolo 49, comma 2, lettere d) ed e).
 |  | Art. 27. Tipologia di passaporto delle piante
 1.  Il  passaporto  delle  piante  e'  costituito  da  un'etichetta ufficiale,  contenente le informazioni indicate nell'allegato XIII A, conformemente ai modelli tipo A, B o C, di cui all'allegato XIII B.
 2. Le etichette ufficiali devono essere realizzate in materiale non deteriorabile ed essere stampate e conservate a cura dei soggetti che le  utilizzano, sotto il controllo dei Servizi fitosanitari regionali e possono essere integrate con i dati previsti in altre etichettature utilizzate  per  la commercializzazione delle sementi e del materiale di moltiplicazione.
 3.  Il  passaporto  per  i  tuberi-seme  di Solanum tuberosum L. e' costituito   dall'etichetta   ufficiale   prevista   dalla  direttiva 2002/56/CE del Consiglio sulla quale deve essere indicata la dicitura «passaporto  delle  piante».  Sull'etichetta  o su un altro documento commerciale   viene  indicato  che  i  prodotti  sono  conformi  alle disposizioni  sull'introduzione  ed  il  trasporto  di tuberi-seme di patate  all'interno di una zona protetta, riconosciuta in relazione a determinati organismi nocivi per i tuberi semi di patate.
 4.  Il  passaporto  delle piante deve essere compilato, in ogni sua parte,   a  macchina  o  in  stampatello  con  inchiostro  indelebile indicando, con il nome latino, la denominazione botanica dei vegetali e  prodotti  vegetali;  detto  passaporto  e'  invalidato se contiene cancellature o modifiche non convalidate.
 
 
 
 Nota all'art. 27:
 - La direttiva 2002/56/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
 193 del 20 luglio 2002.
 
 
 
 
 |  | Art. 28. Passaporto delle piante «semplificato»
 1.  E'  altresi'  consentito  l'uso  del  passaporto «semplificato» costituito  da  un'etichetta  ufficiale  conforme  al  modello di cui all'allegato XIII  C,  contenente  almeno  le  informazioni  da 1 a 5 indicate   nell'allegato XIII   A,   nonche'   da   un  documento  di accompagnamento,  utilizzato  per fini commerciali, contenente almeno le informazioni da 1 a 10 indicate nell'allegato XIII A.
 2.  L'etichetta  ufficiale  che  costituisce  parte integrante  del passaporto  semplificato  puo'  accompagnare  una partita di vegetali anche  non omogenei, a condizione che il documento di accompagnamento descriva  i generi, le specie qualora richieste, nonche' le quantita' dei vegetali che costituiscono la partita in questione.
 |  | Art. 29. Uso del passaporto delle piante
 1.    I    soggetti   interessati   provvedono,   sotto   la   loro responsabilita',  ad  apporre  sui  vegetali, sui prodotti vegetali o altre  voci,  sui  loro  imballaggi  o  sui  veicoli  di trasporto il passaporto delle piante, in modo da impedirne il reimpiego.
 2. Qualora sia necessario restituire una frazione di una partita di vegetali  e  prodotti  vegetali  accompagnata  dal  passaporto  delle piante,  detti  vegetali  pos-sono  circolare accompagnati solo dalla fotocopia  del  passaporto originario. Il soggetto interessato dovra' informare   preventivamente   il   Servizio  fitosanitario  regionale competente   per  territorio,  nel  quale  ritornano  i  vegetali  in questione, conservando copia di detta comunicazione.
 3.  Gli  acquirenti commerciali venditori al dettaglio di vegetali, prodotti  vegetali e altre voci, conservano, come utilizzatori finali professionalmente   impegnati   nella   produzione   di  vegetali,  i passaporti pertinenti per almeno un anno.
 4.  I  produttori  e  i  commercianti  quando  vendono al dettaglio vegetali   e   prodotti  vegetali  a  persone  non  professionalmente impegnate nella produzione di vegetali non sono obbligati al rilascio del passaporto delle piante.
 5.  Qualora  un passaporto sia utilizzato per un vegetale, prodotto vegetale  o  altre  voci non originario della Comunita' riporta sullo stesso  l'indicazione  del  nome del Paese di origine o, se del caso, del Paese di spedizione.
 6.  Al  momento  dell'introduzione  nel territorio della Repubblica italiana, il nulla osta all'importazione di cui all'articolo 40, puo' sostituire il passaporto delle piante sino alla prima destinazione in territorio italiano.
 |  | Art. 30. Passaporto delle piante di sostituzione
 1.  Un  passaporto  delle  piante  puo',  successivamente  alla sua emissione,  essere  sostituito con un passaporto di sostituzione, che deve   riportare   sempre   il   codice  del  produttore  originario, conformemente alle disposizioni seguenti:
 a) in  caso  di  ripartizione  o  di cambiamento della situazione fitosanitaria delle forniture, fatti salvi i requisiti particolari di cui all'allegato IV;
 b) su richiesta del soggetto interessato iscritto al RUP.
 2.  Nel  caso  di utilizzo del passaporto di sostituzione, oltre al codice  del  produttore  o  dell'importatore riportato sul passaporto originario,   occorre   riportare   la   dicitura  «RP»  (replacement passport).  Nel  caso  di utilizzo del passaporto di sostituzione per zone protette si deve riportare anche la dicitura «ZP».
 3.  Il  passaporto  di sostituzione puo' essere rilasciato soltanto previa  autorizzazione dei Servizi fitosanitari regionali, competenti per   il   territorio  nel  quale  e'  situato  il  Centro  aziendale richiedente.  L'autorizzazione  specifica  all'uso  del passaporto di sostituzione  puo'  essere  concessa  solo ai richiedenti che offrono garanzie  circa  l'identita'  dei  prodotti  e  l'assenza  di  rischi fitosanitari.
 |  | Art. 31. Circolazione in zone protette
 1.  Le  zone  della  Comunita' elencate nell'allegato VI sono «zone protette»  nei  confronti  dei  rispettivi  organismi nocivi elencati nello stesso allegato.
 2.   I  vegetali,  prodotti  vegetali  e  le  altre  voci  elencate nell'allegato V,  parte A,  sezione  II,  anche se originari di Paesi terzi,  possono essere introdotti o circolare nelle zone protette che li  riguardano  se su di essi, sul loro imballaggio o sui veicoli che li  trasportano e' apposto un passaporto delle piante valido per tali zone,  a condizione che siano soddisfatte le disposizioni particolari dettate nei loro riguardi dall'allegato IV, parte B.
 |  | Art. 32. Idoneita' per zone protette
 1.  L'autorizzazione  di  cui all'articolo 26 dovra' specificare la validita'  per  eventuali  zone  protette  che  riguardano i prodotti elencati.
 2.  Se  i  vegetali,  i  prodotti  vegetali e le altre voci, di cui all'allegato V,  parte A, originari dei Paesi terzi, sono destinati a zone protette, l'importatore deve fare specifica richiesta, presso il punto   di   entrata,   affinche'   l'ispezione   fitosanitaria   per l'importazione     verifichi    l'idoneita'    di    tali    vegetali all'introduzione  nelle  relative  zone protette. Tale idoneita' deve essere  specificamente  riportata  sul  documento  fitosanitario  per l'importazione,  che  autorizza l'uso del passaporto delle piante per la partita in questione.
 |  | Art. 33. Condizioni per il transito in una zona protetta
 1.  Quando i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencati nell'allegato V,  parte A,  sezione  II,  non  originari  di una zona protetta,  vengono  spostati  attraverso  una  zona  protetta per una destinazione finale diversa e senza un passaporto delle piante valido per la medesima, devono essere osservate le condizioni seguenti:
 a) l'imballaggio   utilizzato  o  eventualmente  il  veicolo  che trasporta  i  vegetali,  i  prodotti  vegetali o le altre voci di cui sopra,  devono  essere puliti e di natura tale da escludere qualsiasi rischio di diffusione di organismi nocivi;
 b) subito  dopo  il condizionamento l'imballaggio o eventualmente il  veicolo  che trasporta i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci  in  parola  devono  essere  sigillati  secondo  rigorose  norme fitosanitarie  in  modo  da  garantire  che  non  vi  siano rischi di diffusione  di organismi nocivi nella zona protetta interessata e che l'identita' resti immutata; l'imballaggio o il veicolo devono restare sigillati  durante  tutto  il  trasporto  attraverso la zona protetta considerata;
 c) i  vegetali,  i  prodotti  vegetali  e  le  altre  voci  sopra menzionati  devono  essere  accompagnati  da un documento normalmente utilizzato a scopo commerciale, nel quale sia indicato che i prodotti suddetti  provengono  dall'esterno  della zona protetta e che la loro destinazione finale si trovi al di fuori di detta zona.
 2.  Se  nel  corso  di  un controllo ufficiale eseguito all'interno della  zona  protetta  viene  constatato  che  i  requisiti di cui al comma 1  non  sono  soddisfatti,  i  Servizi  fitosanitari  regionali adottano immediatamente le seguenti misure ufficiali:
 a) sigillatura dell'imballaggio;
 b) trasporto sotto controllo ufficiale dei vegetali, dei prodotti vegetali  e delle altre voci verso una destinazione al di fuori della zona protetta considerata;
 c) applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 54.
 |  | Art. 34. Ispettori fitosanitari
 1.  I  controlli fitosanitari previsti dal presente decreto debbono essere effettuati da Ispettori fitosanitari operanti presso i Servizi fitosanitari  regionali  o,  sotto  il  loro  controllo, presso altre amministrazioni pubbliche.
 2.   Gli   Ispettori   fitosanitari   sono   funzionari   pubblici, tecnicamente qualificati. Essi svolgono compiti tecnico scientifici e sono  autorizzati dai Servizi fitosanitari di competenza ad agire per loro conto e sotto il loro controllo.
 3.  Agli Ispettori fitosanitari e' rilasciato apposito documento di riconoscimento,  con  validita'  quinquennale, predisposto secondo le linee  guida  stabilite  a  livello nazionale, conformemente a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 52.
 4.  I nominativi degli Ispettori fitosanitari, corredati del numero identificativo attribuito dall'amministrazione competente, dal titolo di studio, dal livello di inquadramento, nonche' dalle relative firme autentiche, sono depositati presso il Servizio fitosanitario centrale ai  fini  dell'iscrizione  al  registro  nazionale, gia' istituito ai sensi  dell'articolo  4, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536.
 5. I requisiti tecnici e professionali per l'iscrizione al registro nazionale  di  cui al comma 4 sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa con la Conferenza per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
 6.  Il  documento di riconoscimento degli Ispettori fitosanitari e' ritirato nel caso essi vengano destinati a svolgere altri compiti non pertinenti il Servizio fitosanitario o in caso di cessata attivita'.
 7.  Gli  Ispettori  che  operano  presso  amministrazioni pubbliche diverse  dal  Servizio  fitosanitario nazionale, nell'esercizio delle funzioni  relative alla materia disciplinata dalla presente legge, si attengono  alle  disposizioni impartite dal Responsabile del Servizio fitosanitario competente.
 8.  In  fase  di  prima  applicazione  del  presente  decreto, sono iscritti  nel  registro  nazionale di cui all'articolo 34, comma 5, i funzionari  che  alla  data di entrata in vigore della presente legge risultano  in  possesso della qualifica di Ispettore fitosanitario ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536.
 
 
 
 Nota all'art. 34:
 - L'art.   4,   comma   1,   del   decreto  legislativo
 30 dicembre 1992, n. 536, cosi' recita:
 «Art.   4   (Competenze   del   Servizio  fitosanitario
 centrale). - 1. Al Servizio fitosanitario centrale compete:
 a) la  determinazione  degli  standard tecnici di cui
 all'art.  74,  comma  1,  del  decreto del Presidente della
 Repubblica  n.  616/1977, per l'esercizio dell'attivita' di
 vigilanza e di controllo;
 b) la predisposizione dei provvedimenti relativi agli
 interventi  obbligatori  di cui all'art. 3, lettera d) e la
 effettuazione   di   controlli   nell'esercizio  di  poteri
 sostitutivi conseguenti ad inadempienze;
 c) i    rapporti   con   i   corrispondenti   servizi
 fitosanitari   dei  paesi  comunitari  e  terzi  e  con  le
 organizzazioni internazionali operanti nel settore;
 d) la raccolta dei dati relativi alla presenza e alla
 diffusione  di  organismi  nocivi ai vegetali e ai prodotti
 vegetali,  e  la  loro  divulgazione a livello nazionale ed
 internazionale;
 e) la diffusione delle informazioni sia normative che
 tecniche   derivanti   da   organizzazioni   comunitarie  o
 internazionali;
 f) la tenuta del registro nazionale dei produttori di
 cui all'art. 6;
 g) la  tenuta del registro nazionale degli addetti ai
 controlli fitosanitari».
 
 
 
 
 |  | Art. 35. Funzioni degli Ispettori fitosanitari
 1.   Gli   Ispettori  fitosanitari  ed  il  personale  di  supporto espressamente  incaricato,  hanno  accesso  a tutti i luoghi in cui i vegetali,  i  prodotti  vegetali e le altre voci oggetto del presente decreto si trovano, in qualsiasi fase della catena di produzione e di commercializzazione,   compresi   i  mezzi  utilizzati  per  il  loro trasporto e i magazzini doganali, fatte salve le normative in materia di sicurezza nazionale ed internazionale.
 2.  Agli Ispettori fitosanitari compete il rilascio dei certificati fitosanitari  e  delle  autorizzazioni  fitosanitarie  previste dalle normative  internazionali,  comunitarie  e  nazionali  in  materia di esportazione, riesportazione, importazione e transito.
 3.  Gli  Ispettori  fitosanitari  svolgono  i compiti di controllo, constatazioni  ufficiali,  prelievo  campioni e accertamento relativi alle  funzioni  di  cui  al  presente  decreto  e  per  i  quali sono espressamente incaricati dai rispettivi Servizi.
 4. Gli Ispettori fitosanitari prescrivono tutte le misure ufficiali ritenute  necessarie,  ivi compresa la distruzione dei vegetali e dei prodotti  vegetali  ritenuti contaminati o sospetti tali, nonche' dei materiali  di  imballaggio,  recipienti  e  quant'altro  possa essere veicolo  di  diffusione  di  organismi  nocivi  in applicazione delle normative vigenti.
 5. Essi sono autorizzati ad effettuare tutte le indagini necessarie per  i  controlli suddetti, compresi quelli concernenti i registri, i passaporti delle piante ed ogni documento correlato.
 6.   Gli   Ispettori   fitosanitari   nell'esercizio   delle   loro attribuzioni,   svolgono   le   funzioni   di  ufficiali  di  polizia giudiziaria,  ai  sensi  dell'articolo 57  del  codice  di  procedura penale.
 
 
 
 Nota all'art. 35:
 - L'art. 57 del codice procedura penale, cosi' recita:
 «Art. 57 (Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria). -
 1.   Salve  le  disposizioni  delle  leggi  speciali,  sono
 ufficiali di polizia giudiziaria:
 a) i   dirigenti,  i  commissari,  gli  ispettori,  i
 sovrintendenti  e  gli  altri  appartenenti alla polizia di
 Stato  ai  quali  l'ordinamento  dell'amministrazione della
 pubblica sicurezza riconosce tale qualita';
 b) gli   ufficiali   superiori   e   inferiori   e  i
 sottufficiali  dei  carabinieri,  della guardia di finanza,
 degli  agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato
 nonche'  gli  altri  appartenenti  alle  predette  forze di
 polizia    ai    quali   l'ordinamento   delle   rispettive
 amministrazioni riconosce tale qualita';
 c) il  sindaco  dei  comuni  ove  non  abbia  sede un
 ufficio  della polizia di Stato ovvero un comando dell'Arma
 dei carabinieri o della guardia di finanza.
 2. Sono agenti di polizia giudiziaria:
 a) il  personale  della  polizia  di  Stato  al quale
 l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza
 riconosce tale qualita';
 b) i  carabinieri,  le guardie di finanza, gli agenti
 di   custodia,   le   guardie   forestali   e,  nell'ambito
 territoriale  dell'ente  di  appartenenza, le guardie delle
 province e dei comuni quando sono in servizio.
 3.   Sono   altresi'  ufficiali  e  agenti  di  polizia
 giudiziaria,  nei  limiti del servizio cui sono destinate e
 secondo  le  rispettive attribuzioni, le persone alle quali
 le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste
 dall'articolo 55.».
 
 
 
 
 |  | Art. 36. Formalita' all'importazione
 1.  I  vegetali,  i  prodotti  vegetali  o  le  altre  voci  di cui all'allegato V,   parte B,  che  vengono  introdotti  nel  territorio doganale  comunitario  in  provenienza  da  un Paese terzo, a partire dalla  data  della loro entrata, sono sottoposti a vigilanza doganale ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del Codice doganale comunitario e anche   alla   sorveglianza   del  Servizio  fitosanitario  regionale competente  per il punto di entrata; essi devono essere sottoposti ad uno   dei  regimi  doganali  di  cui  all'articolo 4,  paragrafo  16, lettere a),  d),  e),  f)  e  g),  del  Codice  doganale comunitario, soltanto  dopo  che  siano  stati  espletati  i controlli di cui agli articoli 37 e 39, allo scopo di accertare:
 a) che  i  vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci non sono contaminati dagli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A;
 b) che   i   vegetali   ed   i   prodotti   vegetali  specificati nell'allegato II,  parte A,  non  sono  contaminati  dagli  organismi nocivi che li riguardano, indicati in tale allegato;
 c) che  i  vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci elencati nell'allegato IV, parte A, sono conformi ai requisiti particolari che li   riguardano,   indicati   in  tale  allegato o,  se  applicabile, all'opzione  dichiarata  nel  certificato  a  norma dell'articolo 37, comma 7;
 d) che  i  vegetali,  i  prodotti vegetali o le altre voci di cui all'allegato V,   parte B,   sono   accompagnati  dall'originale  del certificato fitosanitario» ufficiale o del «certificato fitosanitario di  riesportazione» rilasciati conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 37,  o da documenti alternativi, certificati elettronici o marchi previsti dalla vigente normativa in materia.
 2.  Il comma 1 si applica in caso di vegetali, di prodotti vegetali o  di  altre  voci  destinati ad una zona protetta, in relazione agli organismi  nocivi  e  ai  requisiti speciali elencati rispettivamente nell'allegato I,     parte B,     nell'allegato II,     parte B,    e nell'allegato IV, parte B, per tale zona protetta.
 3.   I   Servizi   fitosanitari   regionali  possono  sottoporre  a sorveglianza  anche  vegetali, prodotti vegetali o altre voci diversi da  quelli  di cui ai commi 1 e 2, introdotti nel territorio doganale comunitario in provenienza da un Paese terzo, a partire dalla data di entrata,  per  accertare quanto disposto al comma 1. Questi vegetali, prodotti  vegetali o altre voci includono il legname che serve per la casseratura,  la  compartimentazione  o la confezione di materiale da imballaggio  effettivamente  utilizzato  nel  trasporto di oggetti di qualsiasi natura.
 4.  Se  il Servizio fitosanitario regionale competente per il punto di  entrata si avvale della facolta' di cui al comma 3, i vegetali, i prodotti  vegetali o le altre voci rimangono sotto la sorveglianza di cui  al  comma 1  fino  al  momento  in  cui  sono state espletate le formalita'  prescritte  e  si  e' pervenuti alla conclusione che essi sono conformi ai pertinenti requisiti fissati nel presente decreto.
 5.  Fatto  salvo l'articolo 39, si applicano, in caso di rischio di diffusione  di organismi nocivi, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e  3  ai vegetali, ai prodotti vegetali e alle altre voci contemplati da  una  delle  destinazioni  doganali  come indicato all'articolo 4, comma 15,  lettere b), c), d) ed e) del Codice doganale comunitario o dalle  procedure  doganali come specificato all'articolo 4, comma 16, lettere b) e c), di medesimo codice.
 6.  I  vegetali e i prodotti vegetali elencati nell'allegato XXI e, se necessario, anche i mezzi che li hanno trasportati, provenienti da Paesi  terzi,  per  essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana   debbono  essere  ispezionati  ufficialmente,  su  campione rappresentativo  al fine di accertare che, in caso di infestazione da parte di   organismi  nocivi  alle  derrate  immagazzinate,  non  sia presente un grado di infestazione elevato.
 7.  I  vegetali  importati dichiarati, nell'ambito delle formalita' doganali,  ad uso diverso dalla riproduzione e dalla piantagione, per i  quali  non sono stati effettuati i relativi controlli fitosanitari previsti  per tali tipologie, non possono piu' mutare la destinazione d'uso  senza  specifica  autorizzazione  del  Servizio  fitosanitario competente.
 
 
 
 Nota all'art. 36:
 - L'art.  37,  comma 1, l'art. 4, comma 15, lettere b),
 c), d) ed e), comma 16, lettere b) e c) del Codice doganale
 comunitario, cosi' recita:
 «Art.  37.  -  1.  Le  merci  introdotte nel territorio
 doganale  della  Comunita'  sono sottoposte, fin dalla loro
 introduzione,  a  vigilanza  doganale.  Esse possono essere
 soggette  a  controlli  da  parte  delle autorita' doganali
 conformemente alle disposizioni vigenti.».
 «Art. 4. - Ai fini del presente codice, s'intende per:
 (Omissis);
 15) destinazione doganale di una merce:
 a) (Omissis);
 b) la sua introduzione in zona franca o in deposito
 franco;
 c) la   sua  riesportazione  fuori  del  territorio
 doganale della Comunita';
 d) la sua distruzione;
 e) il suo abbandono all'Erario;
 16) regime doganale:
 a) (Omissis);
 b) il transito;
 c) il deposito doganale;».
 
 
 
 
 |  | Art. 37. Scopo dell'ispezione
 1.  I  Servizi  fitosanitari  regionali,  in  attuazione  di quanto previsto   all'articolo 36,  effettuano  almeno  una  delle  seguenti ispezioni minuziose:
 a) su ciascuna spedizione per la quale e' dichiarato, nell'ambito delle  formalita' doganali, che e' costituita da o contiene vegetali, prodotti  vegetali o le altre voci di cui all'articolo 36, commi 1, 2 e 3;
 b) nel  caso  di  una  spedizione composta di diverse partite, su ogni partita per la quale e' dichiarato, nell'ambito delle formalita' doganali,  che  e'  costituita  da o contiene tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci.
 2. Lo scopo dell'ispezione e' stabilire se:
 a) la  spedizione  o  la  partita,  e' accompagnata dai necessari certificati,   documenti   alternativi   o   marchi,  come  precisato all'articolo 36, comma 1, lettera d), di seguito chiamati: «controlli documentali»;
 b) interamente  o  almeno per uno o piu' campioni rappresentativi la  spedizione  o  la partita e' costituita da o contiene i vegetali, prodotti  vegetali o altre voci dichiarati nei relativi documenti, di seguito chiamati: «controlli di identita»;
 c) interamente, o almeno per uno o piu' campioni rappresentativi, compreso  l'imballaggio  e,  se  del caso, i veicoli di trasporto, la spedizione  o  la  partita  o il materiale da imballaggio ligneo sono conformi  ai  requisiti  fissati nel presente decreto, in particolare per  quanto  riguarda l'articolo 36, comma 1, lettere a), b) e c), di seguito chiamati: «controlli fitosanitari».
 3.  Il «certificato fitosanitario»» o il «certificato fitosanitario di   riesportazione»   ufficiali  di  cui  all'articolo 36,  comma 1, lettera d),  deve  essere  rilasciato  in  almeno  una  delle  lingue ufficiali  della  Comunita' europea e conformemente alle disposizioni legislative  o  regolamentari  del  Paese  terzo  di  esportazione  o riesportazione adottate conformemente alla Convenzione internazionale per  la protezione dei vegetali (CIPV), a prescindere dall'adesione o meno  di  tale  Paese  alla  convenzione. I certificati suddetti sono indirizzati  al  Servizio  fitosanitario  italiano  o  di altro Paese membro dell'Unione europea.
 4.   Il   certificato   deve   essere   compilato   non   oltre  il quattordicesimo  giorno  dalla  data  in  cui  i vegetali, i prodotti vegetali  o  le  altre  voci  coperti dallo stesso, lasciano il Paese terzo in cui e' stato rilasciato.
 5.  Le  informazioni  contenute  nel  certificato  sono conformi al modello   riprodotto  nell'allegato della  CIPV,  a  prescindere  dal formato.
 6.  Il certificato deve essere stato rilasciato dall'organizzazione nazionale  per la protezione delle piante del Paese terzo interessato cosi' come comunicato, conformemente alle disposizioni della CIPV, al direttore  generale  della  FAO  oppure,  in  caso di Paese terzo non membro della CIPV, alla Commissione europea.
 7.  Nel  caso  di vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato IV,   parte A,  sezione  I  o  parte B,  i  certificati specificano,   nella   rubrica  «dichiarazioni  supplementari»  quali requisiti   particolari,   tra   quelli   elencati  come  alternativi nell'allegato IV,  sono rispettati. Tale specificazione puo' avvenire mediante riferimento alla pertinente posizione nell'allegato IV.
 8. Nel caso di vegetali, prodotti vegetali o altre voci ai quali si applicano   i   requisiti   particolari  stabiliti  nell'allegato IV, parte A,  o  parte B, il «certificato fitosanitario» ufficiale di cui all'articolo 36,  comma 1,  deve  essere  stato  rilasciato nel Paese terzo di cui sono originari, indicato come «Paese di origine».
 9.  Nel  caso  in  cui  i  pertinenti requisiti particolari possono essere  soddisfatti  anche  in  luoghi  diversi  da quello di origine oppure   qualora   non   siano  previsti  requisiti  particolari,  il «certificato  fitosanitario»  puo'  essere stato rilasciato nel Paese terzo  di  provenienza  dei  vegetali,  dei prodotti vegetali o delle altre voci, indicato come «Paese di provenienza».
 |  | Art. 38. Esecuzione delle ispezioni
 1.  I Servizi fitosanitari regionali assicurano che le spedizioni o le  partite  provenienti  da  un  Paese  terzo,  per  le quali non e' dichiarato  nell'ambito delle formalita' doganali che consistono di o contengono   vegetali,   prodotti  vegetali  o  altre  voci  elencati nell'allegato V,  parte B,  siano ispezionate, se vi sono seri motivi di  ritenere  che tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci siano presenti.
 2.  Se  da  una  ispezione  doganale risulta che la spedizione o la partita  proveniente  da un Paese terzo consiste o contiene vegetali, prodotti   vegetali   o   altre   voci  non  dichiarati  ed  elencati nell'allegato V, parte B, l'ufficio doganale che effettua l'ispezione ne   informa   immediatamente  il  Servizio  fitosanitario  regionale competente,  nell'ambito  delle  forme  di  cooperazione tra Servizio fitosanitario e autorita' doganali di cui all'articolo 39.
 3.  Nel  caso  in  cui,  al  termine  di  un controllo da parte del Servizio  fitosanitario  regionale  competente,  rimangono  dubbi  in merito all'identita' del prodotto, in particolare per quanto riguarda il  genere  o,  la  specie dei vegetali o prodotti vegetali oppure la loro  origine,  si  considera  che  la  spedizione contenga vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato V, parte B.
 4. Sempre che non sussista alcun rischio di diffusione di organismi nocivi  nella  Comunita'  europea,  quanto previsto dall'articolo 36, comma 1, non si applica:
 a) all'entrata  nel  territorio comunitario di vegetali, prodotti vegetali  o  altre voci che sono spostati da un punto all'altro nella Comunita' europea passando attraverso il territorio di un Paese terzo senza alcun cambiamento del loro status doganale di transito interno;
 b) all'entrata  nel  territorio comunitario di vegetali, prodotti vegetali  o altre voci che sono spostati da un punto all'altro in uno o  due  Paesi terzi passando attraverso il territorio della Comunita' nell'ambito   di   procedure   doganali   appropriate,   senza  alcun cambiamento del loro status doganale.
 5.   Fatto   salvo   quanto   previsto   dall'articolo 7   rispetto all'allegato III  e  purche'  non  ci  sia  rischio  di diffusione di organismi   nocivi   nella   Comunita'   europea,   non   si  applica l'articolo 36,  comma 1,  all'entrata  nel  territorio comunitario di piccoli   quantitativi   di  vegetali,  prodotti  vegetali,  prodotti alimentari  o  alimenti per animali se riguardano vegetali o prodotti vegetali,  destinati ad essere usati dal proprietario o dal ricevente a  fini  non  industriali, ne' agricoli, ne' commerciali, o ad essere consumati durante il trasporto.
 6.   L'articolo 36,   comma 1,   non  si  applica  all'entrata  nel territorio  comunitario  di vegetali, prodotti vegetali o altre voci, introdotti secondo le modalita' previste dal titolo X, per prove, per scopi scientifici nonche' per lavori di selezione varietale.
 7.  Nel  caso  in  cui  non  vi  sia alcun rischio di diffusione di organismi  nocivi  nella Comunita' europea, il Servizio fitosanitario regionale   competente  puo',  in  deroga  all'articolo 36,  comma 1, autorizzare  l'importazione  di  vegetali,  prodotti vegetali o altre voci  che  sono coltivati, ottenuti o utilizzati nella immediata zona di  frontiera con un Paese terzo e sono introdotti nello Stato membro per  esservi  lavorati in luoghi vicini, situati nella stessa zona di frontiera.
 8.  Nel  concedere  la  deroga  di  cui  al  comma 7,  il  Servizio fitosanitario  regionale  competente  per  territorio  ne  informa il Servizio fitosanitario nazionale, precisando il luogo e il nome della persona   che  procede  alla  lavorazione,  che  mette  questi  dati, regolarmente  aggiornati, a disposizione della Commissione europea. I vegetali, i prodotti vegetali o altre voci oggetto di deroga in forza del  comma 7  sono accompagnati da una documentazione che comprova il loro luogo di origine nel Paese terzo.
 |  | Art. 39. Obblighi degli importatori
 1.  Le  formalita' precisate all'articolo 37, comma 1, le ispezioni di  cui  all'articolo 38  e  i  controlli  relativi al rispetto delle disposizioni  dell'articolo 7,  con  riguardo  all'allegato III, sono espletati,  come precisato al comma 2, congiuntamente alle formalita' necessarie   per   l'assoggettamento   al   regime  doganale  di  cui all'articolo 36.  Esse sono espletate conformemente alle disposizioni della  convenzione  internazionale  sull'armonizzazione dei controlli delle  merci  alle  frontiere,  in particolare dell'allegato 4, quale approvata dal Regolamento (CEE) n. 1262/84 del Consiglio.
 2.  Gli  importatori,  o  i  loro  rappresentanti in dogana, devono assicurare  che  per  le  spedizioni  costituite  da,  o  contenenti, vegetali,  prodotti  vegetali o altre voci, elencati nell'allegato V, parte B,  sia fatto riferimento alla composizione della spedizione su almeno  uno  dei  documenti necessari per l'assoggettamento al regime doganale di cui all'articolo 36, attraverso le seguenti informazioni:
 a) riferimento  al  tipo  di  vegetali, prodotti vegetali o altre voci  avvalendosi  dei codici della «tariffa doganale integrata delle Comunita' europee (TARIC)»;
 b) dichiarazione  «La  presente  spedizione  contiene prodotti di rilevanza fitosanitaria», o qualsiasi altra dichiarazione equivalente concordata  tra l'ufficio doganale del punto di entrata e il Servizio fitosanitario competente per il punto di entrata;
 c) numero   di   riferimento   della   necessaria  documentazione fitosanitaria;
 d) numero  ufficiale  di  iscrizione dell'importatore al Registro ufficiale dei produttori.
 3.  Gli  importatori  o i loro rappresentanti in dogana devono dare notifica  preventiva  all'Ufficio  doganale del punto di entrata e al Servizio  fitosanitario  regionale competente per il punto di entrata dell'imminente arrivo delle spedizioni con congruo anticipo.
 4.  I  «controlli  documentali»,  i  «controlli  di  identita»  e i «controlli   fitosanitari»   nonche'   la   verifica   del   rispetto dell'articolo 7,   con   riguardo   all'allegato III,  devono  essere espletati  dal  Servizio  fitosanitario  regionale  competente per il punto  di  entrata unitamente alle formalita' doganali necessarie per l'assoggettamento  al  regime doganale di cui all'articolo 36, presso il  punto di entrata o in qualsiasi altro luogo limitrofo, concordato con le autorita' doganali, diverso dal luogo di destinazione.
 5.  I  Servizi  fitosanitari  regionali  competenti  provvedono  ad apporre  sugli originali dei certificati o dei documenti alternativi, esclusi  i  marchi,  a  seguito  dell'ispezione,  il  proprio  timbro contenente  l'indicazione  della  denominazione  del Servizio e della data di presentazione del documento.
 6.  Per le merci che viaggiano con mezzo aereo i controlli previsti agli  articoli 36, 37 e 38 possono essere effettuati presso uno degli aeroporti  elencati  nell'allegato VIII,  anche  nel  caso non sia il primo  punto  di  sbarco,  a  condizione  che  non  sussistano rischi fitosanitari e siano trasportate sotto vincolo doganale.
 
 
 
 Nota all'art. 39:
 - Per  il  Regolamento (CEE) n. 1262/84, vedi note alle
 premesse.
 
 
 
 
 |  | Art. 40. Misure ufficiali all'importazione
 1.  Se,  a  seguito  delle  ispezioni previste dall'articolo 36 sui vegetali,  prodotti  vegetali ed altre voci elencati nell'allegato V, parte B,  e nell'allegato XXI risulta che le condizioni stabilite dal presente   decreto   sono   soddisfatte,  il  Servizio  fitosanitario competente  per territorio ne autorizza l'introduzione nel territorio della   Repubblica   italiana,   rilasciando   apposito   nulla  osta all'importazione  o al transito, da presentare all'autorita' doganale competente.
 2.  Se  la  spedizione  contiene prodotti elencati nell'allegato V, parte A,  detto  nulla  osta  all'importazione  potra'  sostituire il passaporto  delle  piante  sino alla prima destinazione in territorio italiano,  in  tal caso viene rilasciata copia con indicato il numero di  registrazione  al  Registro  ufficiale dei produttori della ditta importatrice e la dicitura «Sostituisce il passaporto delle piante».
 3.   Se   si   ritiene,   in   esito   alle   formalita'   previste dall'articolo 36,  che  le  condizioni stabilite dal presente decreto non  sono soddisfatte, ai vegetali, ai prodotti vegetali o alle altre voci,  si applicano, con oneri a carico degli importatori, una o piu' delle seguenti misure ufficiali:
 a) il  rifiuto dell'entrata nella Comunita' europea di tutti o di una parte dei prodotti;
 b) il  trasporto  verso  una  destinazione esterna alla Comunita' europea,  conformemente  ad appropriate procedure doganali durante il tragitto all'interno della Comunita' e sotto sorveglianza ufficiale;
 c) rimozione dalla spedizione dei prodotti infetti o infestati;
 d) la distruzione;
 e) l'imposizione  di  un periodo di quarantena, finche' non siano disponibili i risultati degli esami o delle analisi ufficiali;
 f) eccezionalmente   e   soltanto   in  determinate  circostanze, trattamento  adeguato se il Servizio fitosanitario regionale, sentito il Servizio fitosanitario centrale, ritiene che, come conseguenza del trattamento, le condizioni siano rispettate e non sussiste il rischio di diffusione di organismi nocivi; la misura del trattamento adeguato puo'  essere adottata anche rispetto ad organismi nocivi non elencati nell'allegato I o nell'allegato II.
 4.  Per i casi in cui si applica il comma 1, lettere a), b) e c), i Servizi   fitosanitari   regionali  devono  annullare  i  certificati fitosanitari  o  i  certificati  fitosanitari  di  riesportazione,  e qualsiasi altro documento presentato al momento dell'introduzione nel loro  territorio  di  vegetali, di prodotti vegetali o di altre voci. All'atto  dell'annullamento  sul  certificato  o  sul documento viene apposto,   in  prima  pagina  e  in  posizione  visibile,  un  timbro triangolare di colore rosso con la dicitura «certificato annullato» o «documento    annullato»    nonche'    l'indicazione   del   Servizio fitosanitario  e la data del rifiuto, dell'inizio del trasporto verso una  destinazione  esterna  alla  Comunita'  europea o del ritiro. La dicitura  deve  figurare  in  stampatello  in almeno una delle lingue ufficiali della Comunita' europea.
 5.  I Servizi fitosanitari regionali comunicano i casi in cui siano stati   intercettati   vegetali,   prodotti  vegetali  o  altre  voci provenienti  da un Paese terzo non conformi ai requisiti fitosanitari prescritti, nonche' dei motivi di tale intercettazione e delle misure adottate   nei  confronti  della  spedizione  intercettata,  mediante apposito modello conforme all'allegato XIV, al Servizio fitosanitario centrale al piu' presto in modo che il Servizio per la protezione dei vegetali  interessato  e,  se del caso, anche la Commissione europea, possano  esaminare  il  caso,  in  particolare per prendere le misure necessarie ad evitare che si verifichino in futuro casi analoghi.
 |  | Art. 41. Rischio fitosanitario all'importazione
 1.  Se,  dai  controlli effettuati su partite di vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti da Paesi terzi, si ritiene che essi possano   costituire  un  rischio  imminente  di  introduzione  o  di diffusione  di  organismi  nocivi elencati negli allegati I e II o di organismi  nocivi  non  elencati in detti allegati, ma di cui sino ad allora  non  era  stata  riscontrata la presenza sul territorio della Repubblica  italiana,  il Servizio fitosanitario regionale competente adotta  immediatamente  le  misure  che  si  rendono  necessarie e ne informa sollecitamente il Servizio fitosanitario centrale.
 2. Le misure di cui al comma 1 si applicano anche alla introduzione di  organismi  vivi  isolati,  non  elencati  negli  allegati I e II, originari di Paesi terzi.
 3.  I  controlli  di  identita'  e i controlli fitosanitari possono essere   effettuati  con  frequenza  ridotta  nelle  ipotesi  di  cui all'allegato XVIII.
 |  | Art. 42. Punti di entrata
 1.   I   vegetali,   prodotti   vegetali   e  altre  voci  indicati nell'allegato V  parte B,  e nell'allegato XXI, provenienti dai Paesi terzi,   anche  se  contenuti  nei  pacchi  postali,  possono  essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana solo attraverso i punti  di  entrata  elencati nell'allegato VIII del presente decreto, ove  devono  essere effettuati i controlli previsti agli articoli 36, 37 e 38.
 2.  Gli  enti  gestori  dei  punti  di  entrata  devono  mettere  a disposizione  del  Servizio  fitosanitario  competente  le  strutture idonee  all'espletamento delle loro attivita', comprese quelle per la conservazione,  il  deposito in quarantena del materiale sottoposto a controllo  e,  se  necessario,  per  la  distruzione  (o altro idoneo trattamento)  dell'intera spedizione intercettata o di parte di essa, pena l'esclusione dall'elenco di cui al precedente comma 1.
 3.   L'elenco   dei   punti  di  entrata  e  relative  modifiche  o aggiornamenti  viene trasmesso dal Servizio fitosanitario centrale al Segretariato della C.I.P.V. della F.A.O.
 |  | Art. 43. Ispezioni per l'esportazione
 1.   Gli  ispettori  fitosanitari  provvedono  alle  ispezioni  dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci, destinate all'esportazione verso  i  Paesi  terzi  rilasciando  un  «certificato  fitosanitario» conformemente alle esigenze della normativa dei Paesi destinatari.
 2.  In  caso  di  rispedizione  viene  rilasciato  un  «certificato fitosanitario  di  riesportazione»,  se la regolamentazione del Paese terzo importatore lo esige.
 3.  Se  i  certificati fitosanitari non vengono utilizzati entro 14 giorni  dalla  data  del  rilascio,  detti  certificati devono essere restituiti al Servizio fitosanitario regionale che li ha emessi.
 |  | Art. 44. Certificati fitosanitari
 1.  I  «certificati  fitosanitari» e i «certificati fitosanitari di riesportazione»   rilasciati   dai   servizi  fitosanitari  regionali competenti  per territorio conformemente alle norme della Convenzione Internazionale  per  la  Protezione  delle  Piante,  sono conformi al modello standard di cui all'allegato VII.
 2.  Ai  fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafi 6 e 7 del Regolamento  (CE)  1808/2001  della  Commissione del 30 agosto 2001 e successive  attuazioni  e  modificazioni ed ai sensi dell'articolo 8, comma 2,  della legge 7 febbraio 1992, n. 150, con proprio decreto il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il  Ministro  delle  politiche agricole e forestali e con il Ministro delle   attivita'   produttive,   previa  intesa  con  la  Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome  di Trento e di Bolzano, stabilisce le procedure di rilascio dei certificati fitosanitari da rilasciare in luogo di una licenza di esportazione  per  le  piante riprodotte artificialmente delle specie iscritte  negli  allegati B  e  C del Regolamento (CE) n. 338/97 e di ibridi  riprodotti  artificialmente  da specie non annotate, iscritte nell'allegato A del medesimo regolamento, e le modalita' di controllo doganale.
 3.  E'  consentito  il  rilascio  dei  certificati  fitosanitari di riesportazione  o,  se  del  caso, di esportazione, per i vegetali, i prodotti  vegetali  e  altre  voci  destinati a Paesi terzi, anche se doganalmente risultano «allo Stato estero».
 
 
 
 Note all'art. 44:
 - Il  Regolamento  (CE)  1808/2001  e' pubblicato nella
 GUCE n. L 250 del 19 settembre 2001.
 - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 2, della legge
 7 febbraio  1992,  n.  150,  (Disciplina dei reati relativi
 all'applicazione  in Italia della convenzione sul commercio
 internazionale  delle  specie  animali e vegetali in via di
 estinzione,  firmata  a  Washington il 3 marzo 1973, di cui
 alla  legge  19 dicembre  1975,  n.  874, e del regolamento
 (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonche' norme
 per  la  commercializzazione  e  la detenzione di esemplari
 vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo
 per  la  salute e l'incolumita' pubblica), pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 1992, n. 44:
 «2.  Con  propri  decreti,  emanati  di concerto con il
 Ministro  delle  finanze,  il  Ministro  del  commercio con
 l'estero  ed  il Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
 il  Ministro dell'ambiente stabilisce le modalita' relative
 ai  controlli  in  ambito  doganale  per l'esecuzione della
 presente  legge  e  le  procedure  per  l'adempimento della
 citata  convenzione  di Washington del 3 marzo 1973, di cui
 alla legge 19 dicembre 1975, n. 874.».
 - Il  Regolamento  (CE)  n.  338/97 e' pubblicato nella
 GUCE n. L 61 del 3 marzo 1997.
 
 
 
 
 |  | Art. 45. Richiesta di autorizzazione
 1.   L'introduzione   o   il  trasferimento  nel  territorio  della Repubblica  italiana,  per  prove o scopi scientifici e per lavori di selezione  varietale,  di  seguito  denominate  «le  attivita», degli organismi nocivi, di vegetali, dei prodotti vegetali o di altre voci, di  cui  agli  allegati I,  II  e  III,  di  seguito  denominati  «il materiale», e' subordinata ad una specifica autorizzazione rilasciata dal    Servizio   fitosanitario   centrale,   sentito   il   Servizio fitosanitario  competente  per  territorio,  a  seguito  di  apposita richiesta in cui devono essere specificati:
 a) il   nome  e  l'indirizzo  della  persona  responsabile  delle attivita';
 b) il  nome  o  i nomi scientifici del materiale, nonche', se del caso, quello degli organismi nocivi;
 c) il tipo di materiale;
 d) la quantita' di materiale;
 e) il  luogo  d'origine  del  materiale  e  la  provenienza dello stesso;
 f) la durata, la natura e gli obiettivi delle attivita' previste, con almeno il riassunto dei lavori e la specifica delle prove o degli scopi scientifici o dei lavori di selezione varietale;
 g) l'indirizzo  e la descrizione del luogo o dei luoghi specifici di quarantena e, se del caso, di esame;
 h) eventualmente,  il  luogo  del  primo  deposito  o  del  primo impianto, secondo i casi, dopo l'emissione ufficiale del materiale;
 i) il  metodo  previsto  di  distruzione  o  di  trattamento  del materiale al termine delle attivita' autorizzate, se del caso;
 l) il  punto  previsto  di entrata nel territorio comunitario del materiale proveniente da Paesi terzi.
 |  | Art. 46. Autorizzazione
 1.  Il  Servizio  fitosanitario  centrale,  approvate  le attivita' indicate  all'articolo 45  conformemente  alle condizioni generali di cui   all'allegato XV,  puo'  revocare  l'approvazione  in  qualsiasi momento  qualora  si accerti, su indicazione dei Servizi fitosanitari regionali, che detta conformita' e' venuta meno.
 2.  Il  materiale  autorizzato deve essere in ogni caso scortato da una   «lettera di   autorizzazione»,   conforme  al  modello  di  cui all'allegato XVI.
 3.  Se  si tratta di materiale proveniente dalla Comunita' europea, il  cui  luogo  di  origine  si  trovi  in  un altro Stato membro, la lettera di   autorizzazione  che  scorta  il  materiale  deve  essere ufficialmente  vistata  dallo Stato membro di provenienza ai fini del trasferimento  del  materiale  in  condizioni  di  quarantena.  Per i vegetali,  prodotti  vegetali e altri prodotti elencati nella parte A dell'allegato V,  il  materiale  deve  essere  inoltre scortato da un passaporto   delle  piante  emesso  conformemente  all'articolo 25  e successivi, in base all'esame effettuato per accertare la rispondenza alle  condizioni  del presente decreto, diverse da quelle concernenti l'organismo  nocivo  o  gli  organismi  nocivi  per  cui  sono  state approvate  le  attivita' ai sensi del primo comma; il passaporto deve recare  la  dicitura  «Materiale  trasferito  a norma della direttiva 95/44/CE».
 4. Se l'indirizzo del luogo o dei luoghi specifici di quarantena e' ubicato in un altro Stato membro, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio autorizza l'uso del passaporto delle piante esclusivamente  in  base alle informazioni concernenti l'approvazione di  cui  al  comma 1,  trasmesse ufficialmente dallo Stato membro cui compete  l'approvazione delle attivita', sempreche' sia assicurato il rispetto  delle condizioni di quarantena durante il trasferimento del materiale.
 5.  Se  si  tratta  di  materiale  introdotto da un Paese terzo, il Servizio   fitosanitario   centrale,   accertato  che  la  lettera di autorizzazione  sia  stata  rilasciata  in  base  a prove documentali adeguate  per  quanto  concerne  il  luogo  d'origine  del materiale, trasmette  copia di detta lettera al Servizio fitosanitario regionale competente.  Per  i  vegetali,  prodotti  vegetali  e  altri prodotti elencati  nell'allegato V,  parte B, il materiale deve inoltre essere scortato,  ove  previsto,  da un certificato fitosanitario rilasciato nel  Paese  di  origine  emesso  conformemente  alle  condizioni  del presente  decreto, diverse da quelle concernenti l'organismo nocivo o gli  organismi  nocivi  per  cui sono state approvate le attivita' ai sensi  del  primo  comma;  il  certificato  deve  recare,  alla  voce «dichiarazione  supplementare»,  la  dicitura  «Materiale importato a norma  della  direttiva  95/44/CE»  e  deve specificare, se del caso, l'organismo nocivo o gli organismi nocivi di cui trattasi.
 
 
 
 Nota all'art. 46:
 -   Per la direttiva 95/44/CE, vedi note alle premesse.
 
 
 
 
 |  | Art. 47. Controlli ufficiali di quarantena
 1. I Servizi fitosanitari regionali verificano che il materiale sia conservato  in  condizioni  di quarantena durante l'introduzione o il trasferimento  di  cui  trattasi  e  venga trasportato direttamente e immediatamente nel luogo o nei luoghi indicati nella domanda.
 2.  Il  Servizio  fitosanitario regionale competente per territorio sorveglia  le attivita' approvate e vigila affinche' durante l'intero loro  svolgimento,  siano  costantemente  rispettate le condizioni di quarantena   e   le  condizioni  generali  fissate  nell'allegato XV, procedendo all'esame periodico dei locali e delle attivita'.
 3.  Per i vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti destinati ad essere  svincolati  dopo  la quarantena, lo «svincolo ufficiale» deve essere  approvato  dal  Servizio fitosanitario regionale. Prima dello svincolo  ufficiale  i  vegetali,  prodotti vegetali e altri prodotti devono  essere  stati  sottoposti  a misure di quarantena, nonche' ad analisi,  e  devono  essere  risultati  esenti da qualsiasi organismo nocivo,  salvo  che trattasi di organismo notoriamente presente nella Comunita' europea e non elencato nel presente decreto.
 4.  La  vigilanza  sul  rispetto delle condizioni di quarantena e i controlli di cui al comma 3 sono effettuati dal personale dei Servizi fitosanitari  regionali o da altri organismi ufficialmente incaricati dai   Servizi   fitosanitari  regionali  competenti,  a  spese  degli interessati,   conformemente   alle  disposizioni  dell'allegato XVII concernenti  i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri prodotti ivi specificati.
 5.  I  vegetali,  prodotti  vegetali e altri prodotti che nel corso delle  misure suddette non sono risultati esenti da organismi nocivi, secondo quanto indicato al terzo comma del presente articolo, e tutti i vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti con i quali sono stati a  contatto  o  che  possono  essere stati contaminati, devono essere distrutti  oppure  sottoposti  ad un trattamento idoneo o a misure di quarantena, su indicazione del Servizio fitosanitario regionale, allo scopo di eradicare gli organismi nocivi corrispondenti.
 6.  Per  ogni  altro  materiale,  compresi gli organismi nocivi, al termine   delle   attivita'  approvate,  e  per  tutto  il  materiale rivelatosi   contaminato  nel  corso  delle  attivita',  il  Servizio fitosanitario regionale provvede affinche':
 a) il  materiale,  nonche'  gli  organismi  nocivi  e l'eventuale materiale  contaminato, e tutti i vegetali, i prodotti vegetali o gli altri  prodotti  con i quali e' stato a contatto o che possono essere stati contaminati, devono essere distrutti, sterilizzati o sottoposti al trattamento prescritto dal Servizio fitosanitario regionale;
 b) i  locali  e  gli  impianti in cui si sono svolte le attivita' vengono  sterilizzati  o puliti, secondo il caso, nel modo prescritto dal Servizio fitosanitario regionale.
 7.   La   persona  responsabile  delle  attivita'  deve  comunicare immediatamente  al  Servizio  fitosanitario  regionale competente per territorio qualsiasi caso di contaminazione del materiale ad opera di organismi  nocivi  elencati  nel  presente  decreto  e la presenza di qualsiasi  altro  organismo nocivo che venga giudicato un rischio per la  Comunita'  dal  Servizio  stesso  e che sia stato individuato nel corso   delle   attivita',   nonche'   qualsiasi  caso  di  emissione nell'ambiente degli organismi stessi.
 8.  I  Servizi  fitosanitari  regionali  provvedono affinche' siano prese  le  opportune  misure  di quarantena, compreso l'esame, per le attivita'  in  cui  si utilizzano vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti  elencati  nell'allegato III  e  non compresi nella parte A, sezioni  I,  II  e  III  dell'allegato XVII.  Le misure di quarantena devono essere comunicate al Servizio fitosanitario centrale.
 9.  Entro  il  31 luglio  di  ogni  anno,  i  Servizi  fitosanitari regionali  trasmettono  al  Servizio  fitosanitario  centrale, per il precedente   periodo   di   un  anno  conclusosi  il  30  giugno,  le informazioni  relative  ai  casi  di  contaminazione, che siano stati accertati nel corso delle misure di quarantena e degli esami eseguiti ai sensi dell'allegato XVII.
 |  | Art. 48. Servizio fitosanitario nazionale
 1.  Ai  fini  del raggiungimento degli obiettivi di cui al presente decreto  opera,  senza  oneri  aggiuntivi per la finanza pubblica, il Servizio    fitosanitario   nazionale,   gia'   istituito   a   norma dell'articolo 2  del  decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 536, costituito   dal   Servizio  fitosanitario  centrale  e  dai  Servizi fitosanitari  regionali per le regioni a statuto ordinario o speciale e dai Servizi fitosanitari delle province autonome per le province di Trento   e  Bolzano,  di  seguito  denominati  «Servizi  fitosanitari regionali».
 
 
 
 Nota all'art. 48:
 - Il  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n. 536,
 abrogato  dal  presente  decreto, recava: «Attuazione della
 direttiva  91/683/CEE  concernente  le misure di protezione
 contro  l'introduzione  negli  Stati  membri  di  organismi
 nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali.».
 
 
 
 
 |  | Art. 49. Servizio fitosanitario centrale
 1.  Il  Servizio  fitosanitario centrale, opera presso il Ministero delle  politiche agricole e forestali e rappresenta l'autorita' unica di  coordinamento  e  di  contatto  per  le  materie disciplinate dal presente decreto.
 2. Al Servizio fitosanitario centrale compete:
 a) la cura dei rapporti con i competenti uffici della Commissione dell'Unione  europea, con il Comitato fitosanitario permanente di cui all'articolo 18  della  direttiva  2000/29/CE,  con  i corrispondenti Servizi  fitosanitari  dei Paesi membri, con le Organizzazioni per la protezione  dei  vegetali  degli  altri Paesi e con le Organizzazioni internazionali operanti nel settore fitosanitario;
 b) l'indicazione    di   esperti   che   possono   rappresentanti dell'Italia  presso  i  Comitati  ed  i  gruppi di lavoro riguardanti materie  fitosanitarie  istituiti  dalla  U.E.  o  da  Organizzazioni internazionali, previo parere del Comitato di cui all'articolo 52;
 c) la   determinazione   degli   standard  tecnici,  cui  debbono attenersi   i  Servizi  fitosanitari  regionali,  previo  parere  del Comitato di cui all'articolo 52;
 d) la  determinazione  dei  requisiti di professionalita' e della dotazione  minima delle attrezzature occorrenti, in funzione del tipo di  attivita' e per ogni categoria di richiedente l'autorizzazione di cui    all'articolo 19,   previo   parere   del   Comitato   di   cui all'articolo 52;
 e) il    coordinamento,    l'armonizzazione    e   la   vigilanza sull'applicazione del presente decreto nel territorio nazionale;
 f) la  predisposizione dei provvedimenti relativi agli interventi obbligatori  di  cui  al  presente  decreto  e  la  effettuazione  di controlli   nell'esercizio  del  potere  sostitutivo  conseguenti  ad inadempienze;
 g) la  tenuta  dei registri nazionali derivanti dall'applicazione del presente decreto e la definizione delle modalita' di trasmissione dei relativi dati da parte dei Servizi fitosanitari regionali;
 h) la   redazione  delle  bozze  dei  provvedimenti  relativi  al recepimento  di  norme  comunitarie  in materia fitosanitaria, previo parere del Comitato di cui all'articolo 52;
 i) la   determinazione   delle  linee  generali  di  salvaguardia fitosanitaria  nazionale,  compresa  la  formulazione di programmi di emergenza   e   la   predisposizione   di   provvedimenti   di  lotta fitosanitaria   obbligatoria,   su   proposta  del  Comitato  di  cui all'articolo 52;
 l) la  raccolta di dati relativi alla presenza ed alla diffusione sul  territorio  nazionale  di  organismi  nocivi  ai  vegetali  e ai prodotti  vegetali,  la predisposizione di una relazione annuale e la relativa divulgazione;
 m) la  raccolta  e  la divulgazione delle normative fitosanitarie dei  Paesi  terzi  nonche' delle informazioni tecniche provenienti da organizzazioni comunitarie ed internazionali;
 n) la   definizione   delle   caratteristiche  delle  tessere  di riconoscimento  degli  Ispettori,  previo  parere del Comitato di cui all'articolo 52;
 o) le   comunicazioni  ufficiali  alla  F.A.O.  e  alla  E.P.P.O. relative  allo  status  degli  organismi  nocivi  da  quarantena o di recente introduzione, come previsto dalla C.I.P.V.
 3.  Qualora  il  Comitato  di  cui  all'articolo 52  ritenga che un Servizio  fitosanitario regionale non applichi le norme di profilassi internazionale  previste  dal  presente decreto e cio' comporti gravi rischi  fitosanitari  all'economia  agricola  nazionale  il  Servizio fitosanitario centrale:
 a) provvede    a   richiamare   ufficialmente   l'Amministrazione competente  al  rispetto  della  normativa,  fissando  un termine per l'adeguamento alla stessa;
 b) nel  caso  alla scadenza dei termini stabiliti si riscontri il protrarsi  dell'inadempienza predispone gli atti per l'attuazione del potere   sostitutivo,   che  verranno  adottati  dal  Ministro  delle politiche agricole e forestali con proprio decreto.
 
 
 
 Nota all'art. 49:
 - Per  i riferimenti della direttiva 2000/29/CE si veda
 nelle note alle premesse.
 
 
 
 
 |  | Art. 50. Servizi fitosanitari regionali
 1.  Ogni  Servizio  fitosanitario  regionale  nello svolgimento dei compiti affidati dal presente decreto in particolare cura l'esercizio delle seguenti competenze:
 a) l'applicazione  sul  territorio  delle direttive fitosanitarie recepite   nell'ordinamento   nazionale   e   delle  altre  normative espressamente loro affidate;
 b) il   rilascio   delle  autorizzazioni  previste  dal  presente decreto;
 c) il   controllo   e   la   vigilanza   ufficiale   sullo  stato fitosanitario  dei  vegetali  coltivati e spontanei, nonche' dei loro prodotti     nelle    fasi    di    produzione,    conservazione    e commercializzazione,  al  fine di verificare la presenza di organismi nocivi,   anche  attraverso  l'esecuzione  di  analisi  fitosanitarie specialistiche;
 d) l'accertamento  delle  violazioni  alle  normative  in materia fitosanitaria e di altre normative espressamente loro affidate;
 e) l'attivita'  relativa  alla certificazione fitosanitaria per i vegetali  e  prodotti vegetali destinati all'esportazione verso Paesi terzi;
 f) l'effettuazione   dei  controlli  documentati,  d'identita'  e fitosanitari  ai  vegetali,  prodotti  vegetali  ed  altri  materiali regolamentati provenienti da Paesi terzi;
 g) la  prescrizione,  sul  territorio  di  propria competenza, di tutte  le  misure  ufficiali  ritenute  necessarie,  ivi  compresa la distruzione  di  vegetali  e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti  tali,  nonche'  dei  materiali di imballaggio, recipienti o quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali, in applicazione delle normative vigenti;
 h) il    controllo   o   la   vigilanza   sull'applicazione   dei provvedimenti di lotta obbligatoria;
 i) l'istituzione  di  zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario  e  la  prescrizione  per  tali zone di tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a preve-nire la diffusione di organismi nocivi,  compreso il divieto di messa a dimora e l'estirpazione delle piante ospiti di detti organismi;
 l) la  messa  a  punto,  la  definizione  e  la  divulgazione  di strategie di profilassi e di difesa fitosanitaria;
 m) la raccolta e la divulgazione di dati relativi alla presenza e alla  diffusione  di  organismi  nocivi  ai  vegetali  e  ai prodotti vegetali, anche attraverso l'effettuazione di indagini sistematiche;
 n) la  comunicazione  al  Servizio  fitosanitario  centrale della presenza  di  organismi  nocivi, regolamentati o non, precedentemente non presenti nel territorio di propria competenza;
 o) il  supporto  tecnico-specialistico  in  materia fitosanitaria agli enti pubblici;
 p) la   predisposizione   di  relazioni  periodiche  sullo  stato fitosanitario  del  territorio  di competenza o su singole colture da inviare  al  Servizio  fitosanitario  centrale  secondo  i termini da questo fissati;
 q) la tenuta dei registri previsti dal presente decreto;
 r) l'aggiornamento degli Ispettori fitosanitari.
 3.  Per  lo  svolgimento  dei  compiti di cui al comma 2, i Servizi fitosanitari   regionali   si  avvalgono  di  personale  qualificato, identificato nella figura dell'«Ispettore fitosanitario».
 |  | Art. 51. Requisiti  minimi  dei Servizi fitosanitari competenti per i punti di entrata
 1.  I Servizi fitosanitari regionali, per l'esecuzione di controlli fitosanitari  sui  vegetali,  prodotti  vegetali  ed  altre  voci  in provenienza  da  Paesi  terzi  presso  i posti d'ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, devono garantire:
 a) la  competenza  tecnica,  in  particolare  per  la  ricerca  e l'identificazione degli organismi nocivi;
 b) disporre  di adeguate attrezzature amministrative e ispettive, nonche'  degli  impianti,  attrezzature  e apparecchiature di analisi specificati all'allegato XIX.
 |  | Art. 52. Comitato fitosanitario nazionale
 1.  Presso  il  Servizio fitosanitario centrale e' istituito, senza oneri  aggiuntivi  per la finanza pubblica, il Comitato fitosanitario nazionale, di seguito denominato Comitato, composto:
 a) dal  Responsabile  del  Servizio  fitosanitario centrale o suo delegato, con funzioni di Presidente;
 b) dai  Responsabili  dei  Servizi  fitosanitari regionali o loro delegati;
 c) da  un  funzionario  del  Servizio fitosanitario centrale, con funzioni di segretario.
 2.  Il  Comitato  ha  compiti  tecnici consultivi e propositivi per tutto  quello  che  concerne  l'applicazione  del  presente  decreto, compresa   l'elaborazione  delle  procedure  necessarie  al  Servizio fitosanitario  nazionale  e  delle  linee  guida  per  i programmi di aggiornamento degli Ispettori fitosanitari.
 3.  Ai componenti del Comitato non spetta alcun gettone di presenza o   altro   emolumento   a  qualsiasi  titolo  derivante  dalla  loro partecipazione al Comitato ed ai relativi lavori.
 |  | Art. 53. Cooperazione fra i laboratori
 1.  I  laboratori per le analisi e le consulenze specialistiche per la  determinazione degli organismi nocivi contemplati dalle normative di competenza dei Servizi fitosanitari regionali cooperano al fine di formare una rete nazionale.
 2.  I  laboratori  dei  Servizi  fitosanitari regionali, nonche' le strutture  laboratoristiche  pubbliche  operanti  nel  settore  della ricerca   e   della  sperimentazione  agraria,  che  si  impegnano  a collaborare  con  il  Servizio  fitosanitario nazionale sulla base di specifici  protocolli  di intesa o convenzioni fanno parte della rete nazionale di laboratori.
 3.   La   responsabilita'   tecnica   dei  laboratori  dei  Servizi fitosanitari regionali deve essere affidata ad Ispettori fitosanitari o altri tecnici abilitati.
 4.  I  laboratori  afferenti alla rete nazionale debbono soddisfare gli  standard  tecnici  stabiliti  conformemente  a  quanto  previsto dall'articolo 49, comma 2, lettera c).
 5. La rete nazionale di laboratori e' sottoposta al coordinamento e alla valutazione del Comitato.
 6. I Servizi fitosanitari regionali, sotto la responsabilita' delle proprie  strutture  tecnico-laboratoristiche,  possono avvalersi, per limitati  periodi  e  per  particolari  esigenze,  di  laboratori non facenti parte della rete, previo il parere del Comitato.
 7.  Il  Servizio  fitosanitario  centrale,  sentito  il  parere del Comitato,  puo'  individuare  uno  o piu' laboratori della rete quali unita'  di  riferimento  e  di coordinamento per la rete nazionale di laboratori, ciascuno per il proprio settore di competenza.
 8.  Il  Servizio  fitosanitario  centrale ed i Servizi fitosanitari regionali  possono  avvalersi  della  collaborazione  degli  Istituti appartenenti al Consiglio per la Ricerca per l'Agricoltura, istituito con  decreto  legislativo  29 ottobre  1999,  n. 454, e di ogni altra istituzione   scientifica   impegnata   nel  campo  della  protezione fitosanitaria.   I  laboratori  delle  suddette  strutture  pubbliche possono  stipulare  protocolli  di  intesa  o convenzioni a norma del comma 2.
 
 
 
 Nota all'art. 53:
 - Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, reca:
 «Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura,
 a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.».
 
 
 
 
 |  | Art. 54. Sanzioni amministrative
 1.  Salvo  che  il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni  di  cui  al  presente decreto, si applicano le sanzioni amministrative di cui al presente articolo.
 2. Chiunque introduce nel territorio italiano organismi nocivi, dei vegetali,  dei  prodotti  vegetali  od  altre  voci in violazione dei divieti  di  cui  agli  articoli 5,  6  e 7 e' punito con la sanzione amministrativa  del  pagamento  di una somma da euro 5.000,00 ad euro 30.000,00.
 3.  Chiunque  non  rispetta  i  divieti  di diffusione, commercio e detenzione  di  organismi nocivi, dei vegetali, dei prodotti vegetali od altre voci di cui agli articoli 5, 6 e 7 e' punito con la sanzione amministrativa  del  pagamento  di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.
 4.  Chiunque  esercita  attivita'  di  produzione  e  commercio dei vegetali,  prodotti  vegetali ed altre voci disciplinati dal presente decreto  in  assenza dell'autorizzazione prescritta nell'articolo 19, e'  punito  con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00.
 5.  Chiunque  non  ottempera  agli  obblighi di cui all'articolo 8, comma 1  e non rispetti i divieti di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, e'  punito  con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro 1.500,00.
 6.    Chiunque,    in    possesso    dell'autorizzazione   di   cui all'articolo 19,  dichiara di propria produzione vegetali prodotti da terzi,  e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 3.000,00.
 7.  Chiunque  acquista,  al fine di porli in commercio al pubblico, vegetali,  prodotti  vegetali  od altre voci, ed omette di conservare per  almeno  un  anno,  i passaporti delle piante e di iscriverne gli estremi  nei propri registri e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.
 8.  Chiunque acquista vegetali, prodotti vegetali od altre voci, al fine  di  commercializzarli  all'ingrosso  ed omette di iscrivere gli estremi  dei  loro  passaporti  nei  propri registri e' punito con la sanzione  amministrativa  del pagamento di una somma da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00.
 9.    Chiunque,    in    possesso    dell'autorizzazione   di   cui all'articolo 19,  non  consente  l'accesso  nell'azienda da parte dei soggetti  incaricati dei controlli ai fini dell'articolo 21, comma 1, lettera g)  e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00.
 10.    Chiunque    in    possesso    dell'autorizzazione   di   cui all'articolo 19,  non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 21, comma 1,   lettere h),   i)   ed   l)   e'  punito  con  la  sanzione amministrativa  del  pagamento  di  una  somma da euro 100,00 ad euro 600,00.
 11.   Chiunque   emetta   il   passaporto   delle  piante  previsto dall'articolo 25  senza l'autorizzazione prescritta dall'articolo 26, e'  punito  con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500,00 ad euro 9.000,00.
 12.   Chiunque,   avendone  l'obbligo  giuridico,  non  compila  il passaporto  delle  piante in ogni sua parte e' punito con la sanzione amministrativa  del  pagamento  di una somma da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00.
 13.    Chiunque    in    possesso    dell'autorizzazione   di   cui all'articolo 26, non ottempera agli obblighi di cui agli articoli 27, commi 2,  3  e 4, 28, comma 2, 29, commi 1, 2 e 5, e 30, commi 1, 2 e 3, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro.
 14.  Chiunque  non  osservi gli obblighi ed i divieti fissati dagli articoli 31,  comma 2,  32,  commi 1 e 2, e 33, comma 1, in relazione all'introduzione,  alla  circolazione  ed  al  transito  di vegetali, prodotti  vegetali ed altre voci nelle zone protette e' punito con la sanzione  amministrativa  del pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00.
 15.  Chiunque  modifica la destinazione d'uso di un vegetale, di un prodotto  vegetale  o  di  altre voci, in modo tale da non rispettare quella  riportata sulla documentazione che accompagna originariamente tale merce, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500,00 ad euro 9.000,00.
 16.  L'importatore od il suo rappresentante in dogana che omette di notificare,  preventivamente  e  con  congruo  anticipo,  al Servizio fitosanitario  regionale competente per punto di entrata, l'arrivo di spedizioni  di  vegetali,  prodotti vegetali o altre voci, soggetti a controllo  fitosanitario e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.
 17.  L'importatore od il suo rappresentante in dogana che omette di osservare  le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 2, e' punito con  la  sanzione  amministrativa  del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 3.000,00.
 18.  Chiunque  introduce nel territorio italiano vegetali, prodotti vegetali  o  altre voci, soggetti a controllo fitosanitario, senza la documentazione  prescritta,  o  con  documentazione  non conforme, e' punito  con  la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.
 19.  Chiunque  introduce nel territorio italiano vegetali, prodotti vegetali  o  altre  voci,  privi  della prescritta autorizzazione del Servizio  fitosanitario, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500,00 ad euro 9.000,00.
 20.  Chiunque,  in  violazione  delle  misure ufficiali adottate ai sensi  degli articoli 15 e 40, introduce, detiene o pone in commercio vegetali,  prodotti  vegetali  o  altre voci, per i quali i controlli fitosanitari  hanno  avuto  esito  non  favorevole,  e' punito con al sanzione  amministrativa  del pagamento di una somma da euro 5.000,00 ad euro 30.000,00.
 21.  Chiunque  sostituisce  i vegetali, i prodotti vegetali o altre voci, oggetto delle ispezioni eseguite conformemente all'articolo 43, e'  punito  con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 ad euro 18.000,00.
 22. Il responsabile delle attivita' di cui all'articolo 45 che cede a  qualunque  titolo  materiali prima dello svincolo ufficiale di cui all'articolo 47,  comma 3,  o che non si attiene agli obblighi di cui all'articolo 47,   commi 1,   5  e  7,  e'  punito  con  la  sanzione amministrativa  del  pagamento  di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.
 23.  Chiunque non ottemperi alle prescrizioni impartite dai Servizi fitosanitari    regionali   ai   sensi   dell'articolo 52,   comma 1, lettera g), e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 3.000,00.
 24.  Chiunque non osserva il divieto di messa a dimora di piante ai sensi   dell'articolo 50,   comma 1,   lettera i),  ha  l'obbligo  di provvedere   entro   quindici  giorni  dalla  notifica  dell'atto  di intimazione  ad adempiere. La mancanza ottemperanza a tale obbligo e' punita  con  la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro  200,00  ad  euro  1.200,00;  gli organi di vigilanza dispongono altresi'   l'estirpazione   delle   piante   ponendo   a  carico  dei trasgressori   le   relative   spese.  L'importo  della  sanzione  e' raddoppiato  nel  caso  si  tratti  di  soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 19  e di soggetti che, in base ai dati conservati nelle Camere   di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura,  si occupano professionalmente della progettazione, della realizzazione e della manutenzione di parchi e giardini.
 25.  Chiunque esegua trattamenti di quarantena disposti dai Servizi fitosanitari  regionali, oppure disciplinati dai decreti ministeriali emanati  conformemente  al  presente  decreto,  in  impianti  non  in possesso  del  previsto  riconoscimento  o con modalita' non conformi alle  norme  vigenti,  e'  punito  con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.
 26.  Chiunque,  dopo  essere  stato riconosciuto responsabile della trasgressione    di    una    delle    prescrizioni   contenute   nei commi precedenti,  nei  tre anni successivi ne trasgredisce un'altra, con  la  nuova  sanzione  da  infliggere  e'  sottoposto  anche  alla sospensione  delle autorizzazioni regionali di cui agli articoli 19 e 26 per un periodo non superiore a centoventi giorni.
 27.  Per  quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano  le  disposizioni  della  legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive   modifiche   ed   integrazioni.   Gli   enti   competenti all'irrogazione delle sanzioni sono le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I proventi derivanti dalle sanzioni applicate affluiscono nei bilanci dei suddetti enti.
 |  | Art. 55. Tariffa fitosanitaria
 1.  Gli oneri necessari per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli  articoli 19,  26, 30 e 32, nonche' per le verifiche di cui agli articoli 20   e  23  ed  i  controlli  documentali,  di  identita'  e fitosanitari  di  cui  agli  articoli 23, 33, 36, 37, 38, 41, 43 e 47 sono  posti  a  carico  dell'interessato,  dell'importatore o del suo agente   doganale,   secondo   la   tariffa   fitosanitaria   di  cui all'allegato XX.
 2.  Alla  riscossione della tariffa fitosanitaria di cui al comma 1 provvedono i Servizi fitosanitari regionali.
 3.  Per  il  mancato  o  tardivo versamento della tariffa di cui al comma 1  si applicano le sanzioni nella misura e secondo le procedure di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, e 18 dicembre 1997, n. 472.
 4.  La  tariffa fitosanitaria di cui al comma 1 e' calcolata tenuto conto dei seguenti costi:
 a) retribuzione  media  degli  ispettori che eseguono i controlli summenzionati, compresi gli oneri sociali;
 b) ufficio,  infrastrutture,  strumenti  e  attrezzature  messe a disposizione di tali ispettori;
 c) prelievo  di campioni per l'ispezione visiva o l'esecuzione di prove di laboratorio;
 d) prove di laboratorio;
 e) attivita'   amministrativa,  comprese  le  spese  generali  di funzionamento,  necessaria  per  l'esecuzione efficace dei controlli, che  puo'  comprendere  le  spese  di formazione degli ispettori, sia prima che dopo la loro entrata in servizio.
 5.  Con  decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa  con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le  province  autonome di Trento e di Bolzano, puo' essere modificata la   tariffa   di   cui   al   comma 1   sulla  base  di  un  calcolo particolareggiato  dei  costi  di cui al comma 4, che non deve essere superiore al costo effettivo sostenuto.
 6.  E'  vietato  il  rimborso  diretto  o  indiretto  della tariffa prevista dal presente articolo.
 7. La tariffa di cui al comma 1 non esclude la riscossione di altre tariffe   destinate  a  coprire  spese  supplementari  sostenute  per attivita'   particolari   connesse   ai  controlli,  quali  le  spese eccezionali di trasferta o i periodi di attesa degli Ispettori dovuti a  ritardi  imprevisti  nell'arrivo  delle  spedizioni,  i  controlli effettuati   fuori   dall'orario   normale  di  lavoro,  i  controlli supplementari  o  le  analisi di laboratorio supplementari rispetto a quelli  previsti  dall'articolo 36,  per  confermare  le  conclusioni desunte  dai controlli, misure fitosanitarie particolari da adottarsi in  virtu'  di atti comunitari, altre misure ritenute necessarie o la traduzione dei documenti richiesti.
 8. Nel caso che, ai sensi dell'articolo 41, comma 3, i controlli di identita'  e  i  controlli  fitosanitari per un determinato gruppo di vegetali,  prodotti  vegetali  o altre voci originari di taluni Paesi terzi, siano effettuati con frequenza ridotta, la tassa fitosanitaria viene  riscossa  in  maniera  ridotta  e  proporzionale  da  tutte le spedizioni e partite di tale gruppo, a prescindere dal fatto che esse siano sottoposte o meno alle ispezioni.
 
 
 
 Note all'art. 55:
 - Il  decreto  legislativo  18 dicembre  1997,  n. 471,
 reca:  «Riforma  delle  sanzioni  tributarie  non penali in
 materia  di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto
 e  di  riscossione  dei tributi, a norma dell'art. 3, comma
 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 62.».
 - Il  decreto  legislativo  18 dicembre  1997,  n.  472
 (Disposizioni  generali  materia di sanzioni amministrative
 per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3,
 comma  133,  della  legge  23 dicembre  1996,  n.  662)  e'
 pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5,
 supplemento ordinario.
 
 
 
 
 |  | Art. 56. Clausola di invarianza finanziaria
 1.  Nessun  indennizzo  e'  dovuto  per la distruzione di vegetali, prodotti   vegetali   ed   altri  materiali  in  genere  eseguita  in applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto.
 2. Le spese per gli adempimenti prescritti come misure ufficiali in applicazione   del  presente  decreto  sono  a  carico  dei  soggetti interessati.
 3. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o  maggiori  oneri,  ne'  minori  entrate,  a  carico  della  finanza pubblica.
 |  | Art. 57. Adeguamenti tecnici
 1.  Alle  norme  comunitarie  non  autonomamente  applicabili,  che modificano  modalita'  esecutive  e caratteristiche di ordine tecnico delle  direttive recepite con il presente decreto, e' data attuazione con  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e forestali, sentita  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e di Bolzano, a norma dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
 2.  Con  decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, su  richiesta delle regioni o delle province autonome interessate, e' modificato  l'allegato VIII  relativo  ai  punti  di  entrata  di cui all'articolo 42.
 3.  Dei decreti adottati a norma dei commi 1 e 2 e' data tempestiva comunicazione   alla   Presidenza   del   Consiglio  dei  Ministri  - Dipartimento per le politiche comunitarie.
 
 
 
 Nota all'art. 57:
 - Si   riporta  il  testo  dell'art.  13,  della  legge
 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione
 dell'Italia  al  processo  normativo  dell'Unione europea e
 sulle  procedure  di esecuzione degli obblighi comunitari),
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 15 febbraio 2005, n.
 37:
 «Art.   13  (Adeguamenti  tecnici).  -  1.  Alle  norme
 comunitarie  non  autonomamente applicabili, che modificano
 modalita'  esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di
 direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e' data
 attuazione,  nelle  materie  di  cui  all'art. 117, secondo
 comma,   della   Costituzione,  con  decreto  del  Ministro
 competente per materia, che ne da' tempestiva comunicazione
 alla  Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
 per le politiche comunitarie.
 2. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
 comma,  della  Costituzione,  i  provvedimenti  di  cui  al
 presente  articolo possono essere adottati nelle materie di
 competenza  legislativa  delle  regioni  e  delle  province
 autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei
 suddetti  enti  nel dare attuazione a norme comunitarie. In
 tale  caso,  i provvedimenti statali adottati si applicano,
 per  le  regioni e le province autonome nelle quali non sia
 ancora  in  vigore  la  propria  normativa di attuazione, a
 decorrere   dalla   scadenza   del  termine  stabilito  per
 l'attuazione   della  rispettiva  normativa  comunitaria  e
 perdono  comunque efficacia dalla data di entrata in vigore
 della   normativa  di  attuazione  di  ciascuna  regione  e
 provincia  autonoma.  I  provvedimenti  recano  l'esplicita
 indicazione  della natura sostitutiva del potere esercitato
 e   del  carattere  cedevole  delle  disposizioni  in  essi
 contenute.».
 
 
 
 
 |  | Art. 58. Abrogazioni
 1. E'  abrogata  la  legge  18  giugno 1931, n. 987, ed il relativo regolamento applicativo, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, fatta eccezione degli articoli da 10 a 14 della citata legge n.  987  del  1931  e  dell'articolo 57 del regio decreto n. 1700 del 1933, relativi ai consorzi di difesa delle coltivazioni.
 2. E' abrogato il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536.
 3.  E'  abrogato  il  decreto  del Ministro delle risorse agricole, alimentari   e  forestali  in  data  31 gennaio  1996,  ad  eccezione dell'articolo 49, comma 4.
 4. Sono abrogati, inoltre, i seguenti provvedimenti:
 a) decreto  del  Ministro  delle  risorse  agricole, alimentari e forestali  in  data 6 marzo 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 1996;
 b) decreto  del  Ministro  delle  risorse  agricole, alimentari e forestali   in  data  19 febbraio  1997,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 1997;
 c) decreto  del  Ministro  per  le  politiche  agricole  in  data 27 novembre  1997,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  2 del 3 gennaio 1998;
 d) decreto  del  Ministro  per  le  politiche  agricole  in  data 13 febbraio  1998,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 72 del 27 marzo 1998;
 e) decreto  del  Ministro  per  le  politiche  agricole  in  data 9 luglio  1998,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  217  del 17 settembre 1998;
 f) decreto  del  Ministro  per  le  politiche  agricole  in  data 19 ottobre  1998,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 292 del 15 dicembre 1998;
 g) decreto  del  Ministro  per  le  politiche  agricole  in  data 8 luglio  1999,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  176  del 29 luglio 1999;
 h) decreto  del  Ministro delle politiche agricole e forestali in data  4 agosto  2001,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5 ottobre 2001;
 i) decreto  del  Ministro delle politiche agricole e forestali in data  3 giugno  2002,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 25 settembre 2002;
 l) decreto  del  Ministro delle politiche agricole e forestali in data  17 marzo  2003,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2003;
 m) decreto  del  Ministro delle politiche agricole e forestali in data  14 luglio  2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2003;
 n) decreto  del  Ministro delle politiche agricole e forestali in data  22 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2004;
 o) decreto  del  Ministro delle politiche agricole e forestali in data  31 marzo  2004,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2004;
 p) decreto  del  Ministro delle politiche agricole e forestali in data  20 luglio  2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 2004;
 q) decreto  del  Ministro delle politiche agricole e forestali in data  11 gennaio  2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2005.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 19 agosto 2005
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 La  Malfa,  Ministro  per  le politiche
 comunitarie
 Alemanno,   Ministro   delle  politiche
 agricole e forestali
 Fini, Ministro degli affari esteri
 Castelli, Ministro della giustizia
 Siniscalco,  Ministro  del-l'economia e
 delle finanze
 Storace, Ministro della salute
 La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
 regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli
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