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| Gazzetta n. 247 del 2005-10-22 |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 18 ottobre 2005 |  | Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei  vini  da tavola, vini a IGT e vini spumanti, per la provincia di Avellino. |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE per le politiche agricole ex PAGR IX
 Visto  il regolamento del Consiglio (C.E.) n. 1493/99 del 17 maggio 1999,  ed  in  particolare l'allegato V, lettere c) e d), che prevede che  qualora  le  condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunita'   lo  richiedano,  gli  Stati  membri  interessati  possono autorizzare  l'aumento  del  titolo  alcolometrico  volumico naturale delle  uve  fresche,  del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato  e  del  vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dalle varieta'  di  viti  di  cui all'art. 42, paragrafo 5, del vino atto a diventare vino da tavola, del vino da tavola;
 Visto  il regolamento del Consiglio (C.E.) n. 1493/99 del 17 maggio 1999  ed  in particolare l'allegato V, lettera H, punto 4 che prevede che  ogni Stato membro puo' autorizzare, per le regioni e le varieta' per  le  quali  sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo condizioni  da  stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvee» nel luogo  di  elaborazione  dei  vini  spumanti  e  dei vini spumanti di qualita';
 Visto  il  regolamento  della  Commissione  (C.E.) n. 1622/2000 del 24 luglio  2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;
 Visto  il  decreto  ministeriale 3 settembre 2001, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - del 3 dicembre 2001, n. 281, recante  disposizioni  per  le  autorizzazioni all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n.   162   «recante  norme  per  la  repressione  delle  frodi  nella preparazione dei mosti, vini e aceti;
 Visto  l'attestato dell'Assessorato regionale all'agricoltura della regione  Campania  con il quale l''organo medesimo ha certificato che nel  proprio territorio, limitatamente alla provincia di Avellino, si sono   verificate,  per  la  vendemmia  2005,  condizioni  climatiche sfavorevoli   ed   ha  chiesto  l'emanazione  del  provvedimento  che autorizza  le  operazioni di arricchimento per i vini a base spumante ottenuti  dalle seguenti varieta' di uve: Falanghina b, Coda di Volpe B., Greco B., Fiano B., Asprinio bianco B., Forastera B., Biancolella B., Piedirosso N., Sciascinoso N., Aglianico N., Trebbiano toscano b. nonche' per i vini da tavola e per i vini a IGT;
 Considerato  che  le  suddette  operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformita' della normativa comunitaria indicata e  nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 30 luglio  2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 207 del 6 settembre 2003);
 Decreta:
 Articolo unico
 1. Nella campagna vitivinicola 2005-2006 e' consentito aumentare il titolo   alcolometrico  volumico  naturale  dei  prodotti  citati  in premessa,  ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Campania,  limitatamente alla provincia di Avellino per i vini a base spumante ottenuti dalle seguenti uve: Falanghina b, Coda di Volpe B., Greco  B., Fiano B., Asprino bianco B., Forastera B., Biancolella B., Piedirosso  N.,  Sciascinoso  N.,  Aglianico N., Trebbiano toscano b. nonche' per i vini da tavola e per i vini a IGT.
 2.  Le  operazioni  di  arricchimento  sono  effettuate  secondo le modalita'  previste  dai  regolamenti  comunitari  sopracitati  e nel limite massimo di due gradi.
 3.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  ed  entra  in vigore il giorno della sua pubblicazione.
 Roma, 18 ottobre 2005
 Il direttore generale: Catania
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