Gazzetta n. 247 del 2005-10-22 |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 11 ottobre 2005 |
Modifica dell'autorizzazione relativa al prodotto fitosanitario «Teldor», registrato al n. 10532. |
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IL DIRETTORE GENERALE della sanita' veterinaria e degli alimenti Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il decreto del 14 giugno 2000 modificato con decreti di cui l'ultimo del 23 giugno 2005, con il quale e' stato registrato al n. 10532 il prodotto fitosanitario denominato TELDOR, contenente la sostanza attiva fenhexamid, a nome dell'impresa Bayer Cropscience S.r.l., con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130; Visto il decreto ministeriale del 4 marzo 2005 relativo al recepimento della direttiva n. 2004/115/CE che ha stabilito nuovi limiti massimi di residui per la sostanza attiva fenhexamid; Vista la comunicazione presentata in data 10 marzo 2005, e successiva integrazione del 13 giugno 2005, con cui l'impresa chiede di mantenere inalterate le condizioni d'impiego del prodotto medesimo su alcune colture, nel rispetto dei nuovi limiti massimi di residui tollerati; Visto il parere espresso in data 30 giugno 2005 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alla modifica dell'intevallo di sicurezza per pesco, albicocco, susino e ciliegio da 1 a 3 giorni e al mantenimento dell'intervallo di sicurezza di 1 giorno (24 ore) per fragola, pomodoro e melanzana; Vista la nota pervenuta in data 5 settembre 2005, da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio il 25 luglio 2005; Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999; Decreta: E' autorizzata la modifica del testo dell'etichetta, relativamente alla variazione dell'intervallo di sicurezza per pesco, albicocco, susino e ciliegio da 1 a 3 giorni, del prodotto fitosanitario TELDOR, registrato al n. 10532, con decreto del 14 giugno 2000, modificato con decreti di cui l'ultimo in data 23 giugno 2005 a nome dell'impresa Bayer Cropscience S.r.l., con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130, preparato in stabilimenti di produzione gia' autorizzati. E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. Le scorte giacenti potranno essere utilizzate per un periodo non superiore a 12 mesi dalla data del presente decreto. Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 ottobre 2005 Il direttore generale: Marabelli | Allegato
----> Vedere allegato da pag. 10 a pag. 14 <---- |
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