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| Gazzetta n. 247 del 2005-10-22 |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 29 settembre 2005 |  | Rinnovo dell'autorizzazione, all'organismo di controllo denominato «3 A  Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.», ad  effettuare  il  controllo sulla denominazione di origine protetta «Umbria»,  riferita  all'olio  extravergine  di  oliva, registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92. |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle politiche di sviluppo
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;
 Visto   il  regolamento  della  Commissione  (CE)  n.  2325/97  del 24 novembre  1997  con  il  quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione   della  denominazione  di  origine  protetta  «Umbria» riferita  all'olio  extravergine di oliva, nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
 Visto  l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni   per   l'adempimento   di   obblighi   derivanti  dalla appartenenza  dell'Italia  alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999,  il  quale  contiene  apposite  disposizioni sui controlli e la vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali, sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle  politiche agricole  e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla stessa;
 Visto il decreto 23 aprile 1999 con il quale l'organismo «3 A Parco tecnologico  agroalimentare  dell'Umbria  -  soc. cons. a r. l.», con sede  in  frazione Pantalla di Todi (Perugia) e' stato autorizzato ad espletare   le  funzioni  di  controllo  previste  dall'art.  10  del regolamento  (CEE)  del  Consiglio  2081/92  per  la denominazione di origine protetta «Umbria» riferita all'olio extravergine di oliva;
 Visto  il  decreto  11 dicembre  2001  con  il  quale  la validita' dell'autorizzazione  triennale  rilasciata all'organismo di controllo «3  A  Parco  tecnologico  agroalimentare  dell'Umbria - soc. cons. a r.l.»  e'  stata  prorogata  di  centoventi  giorni  a  far  data dal 21 dicembre 2001;
 Visto  il  decreto 25 marzo 2002 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  del  predetto  decreto 11 dicembre 2001, e' stato differito di novanta giorni a far data dal 20 aprile 2002;
 Visto   il   decreto   2 luglio   2002  con  il  quale  la  proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti 11 dicembre  2001  e  25 marzo 2002, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 19 luglio 2002;
 Visto   il   decreto  28 ottobre  2002  con  il  quale  la  proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti 11 dicembre  2001,  25 marzo 2002 e 2 luglio 2002, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 16 novembre 2005;
 Visto   il   decreto   11 marzo   2003  con  il  quale  la  proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti 11 dicembre  2001, 25 marzo 2002, 2 luglio 2002 e 28 ottobre 2002, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 16 marzo 2003;
 Visto   il   decreto   10 giugno  2003  con  il  quale  la  proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti 11 dicembre  2001,  25 marzo  2002,  2 luglio 2002, 28 ottobre 2002 e 11 marzo 2003, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 14 luglio 2003;
 Visto   il   decreto  27 ottobre  2003  con  il  quale  la  proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti 11 dicembre  2001,  25 marzo  2002,  2 luglio  2002, 28 ottobre 2002, 11 marzo  2003  e  10 giugno  2003,  e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dall'11 novembre 2003;
 Visto   il  decreto  12 febbraio  2004  con  il  quale  la  proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti 11 dicembre  2001,  25 marzo  2002,  2 luglio  2002, 28 ottobre 2002, 11 marzo  2003,  10 giugno 2003 e 27 ottobre 2003, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dall'11 marzo 2004;
 Visto   il   decreto   10 giugno  2004  con  il  quale  la  proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti 11 dicembre  2001,  25 marzo  2002,  2 luglio  2002, 28 ottobre 2002, 11 marzo 2003, 10 giugno 2003, 27 ottobre 2003 e 11 febbraio 2004, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 9 luglio 2004;
 Visto  il  decreto  28 settembre  2004  con  il  quale  la  proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti 11 dicembre  2001,  25 marzo  2002,  2 luglio  2002, 28 ottobre 2002, 11 marzo  2003,  10 giugno  2003, 27 ottobre 2003, 11 febbraio 2004 e 10 giugno  2004,  e'  stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 6 novembre 2004;
 Visto   il  decreto  15 febbraio  2005  con  il  quale  la  proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti 11 dicembre  2001,  25 marzo  2002,  2 luglio  2002, 28 ottobre 2002, 11 marzo  2003,  10 giugno  2003, 27 ottobre 2003, 11 febbraio 2004 e 28 settembre 2004, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 6 marzo 2005;
 Visto   il   decreto   13 giugno  2005  con  il  quale  la  proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti 11 dicembre  2001,  25 marzo  2002,  2 luglio  2002, 28 ottobre 2002, 11 marzo  2003,  10 giugno  2003,  27 ottobre 2003, 11 febbraio 2004, 28 settembre   2004   e  15 febbraio  2005,  e'  stata  prorogata  di centoventi giorni a far data dal 4 luglio 2005;
 Vista   la   comunicazione   del   Consorzio  di  tutela  dell'olio extravergine  di  oliva  D.O.P.  Umbria, datata 1° giugno 2005 che ha confermato  per  il controllo sulla denominazione di origine protetta «Umbria»   riferita   all'olio  extravergine  di  oliva,  l'organismo denominato  «3 A  Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - soc. cons. a r.l.», con sede in frazione Pantalla di Todi (Perugia);
 Considerato  che  l'organismo «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria  -  soc.  cons. a r.l.» risulta gia' iscritto nell'elenco degli  organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta  (DOP),  le  indicazioni  geografiche  protette  (IGP)  e le attestazione  di  specificita'  (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;
 Considerato  che  l'organismo  di  controllo «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - soc. cons. a r.l.» ha dimostrato di aver adeguato  in  modo  puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione   di   origine   protetta  «Umbria»  riferita  all'olio extravergine  di  oliva, allo schema tipo e di possedere la struttura idonea  a  garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta;
 Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente  la  denominazione  di origine protetta «Umbria» riferita all'olio extravergine di oliva;
 Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai  sensi  del  citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
 Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi  di  controllo  privati  di cui all'art. 10 del regolamento (CEE)  del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole  e  forestali,  in  quanto  Autorita'  nazionale preposta al coordinamento  dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del  comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
 Vista la documentazione agli atti del Ministero;
 Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di autorizzazione  ai  sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128,  come  sostituito  dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'organismo  di  controllo  «3 A  Parco  tecnologico agroalimentare dell'Umbria  -  soc.  cons. a r.l.», con sede in frazione Pantalla di Todi (Perugia), e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste  dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per  la  denominazione di origine protetta «Umbria» riferita all'olio extravergine   di   oliva,   registrata   in   ambito   europeo  come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) n. 2325/97 del 24 novembre 1997.
 |  | Art. 2. La  presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - soc. cons. a r.l.» del rispetto  delle  prescrizioni  previste  nel  presente decreto e puo' essere  sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile  1998,  n.  128,  come  sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre  1999, n. 526, con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.
 |  | Art. 3. L'organismo  autorizzato  «3  A  Parco  tecnologico  agroalimentare dell'Umbria - soc. cons. a r.l.» dovra' assicurare, coerentemente con gli  obiettivi  delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda   ai   requisiti  descritti  nel  relativo  disciplinare  di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la  denominazione  «Umbria»  riferita all'olio extravergine di oliva, venga  apposta  la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole  e  forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92».
 |  | Art. 4. L'organismo  autorizzato  «3  A  Parco  tecnologico  agroalimentare dell'Umbria - soc. cons. a r.l.» non puo' modificare la denominazione sociale,  il  proprio  statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio  sistema  qualita',  le  modalita'  di controllo e il sistema tariffario,   riportati  nell'apposito  piano  di  controllo  per  la denominazione   di   origine   protetta  «Umbria»  riferita  all'olio extravergine  di  oliva,  cosi'  come  depositati presso il Ministero delle  politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
 L'organismo  comunica  ogni  variazione  concernente  il  personale ispettivo  indicato  nella documentazione presentata, la composizione del  comitato  di  certificazione  o  della  struttura  equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano   oggettivamente  incompatibili  con  il  mantenimento  del provvedimento autorizzatorio.
 Il  mancato  adempimento  delle  prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 |  | Art. 5. L'autorizzazione  di  cui  all'art.  1  ha  durata  di  tre  anni a decorrere dalla data del presente decreto.
 Nell'ambito   del   periodo   di   validita'   dell'autorizzazione, l'organismo  di  «3  A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - soc.  cons.  a  r.l.»  e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari  che  l'autorita'  nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.
 |  | Art. 6. L'organismo  autorizzato  «3  A  Parco  tecnologico  agroalimentare dell'Umbria  -  soc.  cons.  a  r.l.»  comunica  con  immediatezza, e comunque  con  termine  non  superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni  di  conformita'  all'utilizzo  della  denominazione  di origine  protetta  «Umbria»  riferita all'olio extravergine di oliva, anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche  agricole  e  forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
 |  | Art. 7. L'organismo  autorizzato  «3  A  Parco  tecnologico  agroalimentare dell'Umbria   -   soc.  cons.  a  r.l.»  immette  anche  nel  sistema informativo  del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli   elementi   conoscitivi   di  carattere  tecnico  e  documentale dell'attivita'  certificativa,  ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorita' nazionale  competente,  atte  ad  evitare  rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della  denominazione  di  origine protetta «Umbria» riferita all'olio extravergine  di  oliva rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione  di  tali  procedure  saranno indicate dal Ministero delle politiche  agricole  e  forestali.  I  medesimi  elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Umbria.
 |  | Art. 8. L'organismo  autorizzato  «3  A  Parco  tecnologico  agroalimentare dell'Umbria  -  soc.  cons.  a  r.l.»  e'  sottoposto  alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione Umbria, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 29 settembre 2005
 Il direttore generale: Abate
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