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| Gazzetta n. 247 del 2005-10-22 |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 10 ottobre 2005 |  | Designazione  della  «Camera  di  commercio, industria, agricoltura e artigianato  di  Potenza»,  quale  autorita'  pubblica  incaricata di effettuare   i  controlli  sulla  denominazione  «Vulture»,  riferita all'olio  extravergine  di oliva, protetta transitoriamente a livello nazionale, con decreto ministeriale 25 marzo 2005. |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;
 Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che  modifica  il  regolamento  (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
 Visto   il   decreto  ministeriale  25 marzo  2005,  relativo  alla protezione   transitoria   accordata   a   livello   nazionale   alla denominazione  «Vulture»  riferita  all'olio  extravergine  di oliva, trasmessa   alla   Commissione  europea  per  la  registrazione  come denominazione di origine protetta;
 Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle  Comunita'  europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali, sentite le regioni;
 Ritenendo  che  le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli,    debbano   trovare   applicazione   anche   per   quelle denominazioni  le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria,  ottengono  transitoriamente  la  protezione  a  livello nazionale  ai  sensi del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997;
 Visto  il  comma  1  del suddetto art. 14 della legge n. 526/99, il quale  individua  nel  Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorita'  nazionale  preposta  al  coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;
 Vista  la  comunicazione effettuata al sensi del comma 9 del citato art. 14 della legge n. 526/1999 dalla Regione Basilicata con la quale il predetto ente territoriale ha indicato quale autorita' pubblica da designare  per  svolgere l'attivita' di controllo sulla denominazione di  che  trattasi  la  «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Potenza», con sede in Potenza, Corso XVIII n. 34;
 Vista la documentazione agli atti del Ministero;
 Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai  sensi  del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
 Considerata   l'indicazione   del  gruppo  tecnico  di  valutazione dell'opportunita'  di  pervenire  alla  definizione  di  un piano dei controlli standard appositamente predisposto per gli oli;
 Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi  di  controllo  di cui all'art. 10 del Regolamento (CEE) n. 2081/92  del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e  forestali, in quanto autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita'  di  controllo al sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
 Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di autorizzazione  ai  sensi  del  comma  1  dell'art. 14 della legge n. 526/1999;
 Decreta:
 Art. 1.
 La  «Camera  di  commercio, industria, agricoltura e artigianato di Potenza»,  con  sede in Potenza, Corso XVIII n. 34 e' designata quale autorita'  pubblica  ad  espletare le funzioni di controllo, previste dall'art.  10  del  regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione  «Vulture»  riferita  all'olio  extravergine  di oliva, protetta   transitoriamente   a   livello   nazionale   con   decreto ministeriale 25 marzo 2005.
 |  | Art. 2. L'autorizzazione  di  cui  all'art.  1  comporta  l'obbligo  per la «Camera   di  commercio,  industria,  agricoltura  e  artigianato  di Potenza»  del  rispetto  delle  prescrizioni  previste  nel  presente decreto  e  puo'  essere  sospesa  o  revocata  ai  sensi del comma 4 dell'art.  14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti piu'   in   possesso   dei   requisiti   ivi  indicati,  con  decreto dell'autorita'  nazionale  competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.
 |  | Art. 3. La  «Camera  di  commercio, industria, agricoltura e artigianato di Potenza»   non  puo'  modificare  il  proprio  sistema  qualita',  le modalita'   di   controllo   e   il   sistema  tariffario,  riportati nell'apposito  piano  di  controllo  per  la  denominazione «Vulture» riferita all'olio extravergine di oliva, cosi' come depositati presso il   Ministero   delle  politiche  agricole  e  forestali,  senza  il preventivo assenso di detta autorita'.
 L'organismo  comunica  ogni  variazione  concernente  il  personale ispettivo  indicato  nella documentazione presentata, la composizione del  comitato  di  certificazione  o  della  struttura  equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano   oggettivamente  incompatibili  con  il  mantenimento  del provvedimento autorizzatorio.
 Il  mancato  adempimento  delle  prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 |  | Art. 4. La  «Camera  di  commercio, industria, agricoltura e artigianato di Potenza» dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle  premesse,  che  il  prodotto certificato risponda ai requisiti descritti  dal disciplinare allegato al decreto ministeriale 25 marzo 2005.
 |  | Art. 5. L'autorizzazione  di  cui  al presente decreto cessera' a decorrere dalla  data  in  cui  sara'  adottata  una  decisione  in  merito  al riconoscimento   della   denominazione  «Vulture»  riferita  all'olio extravergine   di   oliva   da   parte   dell'organismo  comunitario. Nell'ambito  del periodo di validita' dell'autorizzazione, la «Camera di  commercio,  industria,  agricoltura  e artigianato di Potenza» e' tenuta  ad  adempiere  a  tutte  le  disposizioni  complementari  che l'autorita'  nazionale  competente,  ove  lo ritenga utile, decida di impartire.
 |  | Art. 6. La  «Camera  di  commercio, industria, agricoltura e artigianato di Potenza»  comunica  con  immediatezza,  e  comunque  con  termine non superiore a trenta' giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo   della   denominazione   «Vulture»   riferita  all'olio extravergine   di   oliva   anche  mediante  immissione  nel  sistema informatico  del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
 |  | Art. 7. La  «Camera  di  commercio, industria, agricoltura e artigianato di Potenza»   immette   nel  sistema  informatico  del  Ministero  delle politiche  agricole  e  forestali  tutti  gli elementi conoscitivi di carattere  tecnico  e  documentale  dell'attivita'  certificativa, ed adotta  eventuali  opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione  da  parte  dell'autorita' nazionale competente, atte ad evitare    rischi   di   disapplicazione,   confusione   o   difformi utilizzazioni  delle  attestazioni di conformita' della denominazione «Vulture» rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali   procedure  saranno  indicate  dal  Ministero  delle  politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione Basilicata.
 |  | Art. 8. La  «Camera  di  commercio, industria, agricoltura e artigianato di Potenza»  e' sottoposta alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla Regione Basilicata.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 10 ottobre 2005
 Il direttore generale: La Torre
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