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| Gazzetta n. 246 del 2005-10-21 |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 12 ottobre 2005 |  | Emissione  di  una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali, con godimento   1° agosto  2005  e  scadenza  1° febbraio  2037,  tramite consorzio di collocamento. |  | 
 |  | IL DIRETTORE della Direzione II del Dipartimento del tesoro
 
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n.  398,  recante  il  testo  unico  delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di  debito  pubblico,  e, in particolare, l'art.  3,  ove  si  prevede  che  il  Ministro dell'economia e delle finanze  e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice   che  consentano  al  Tesoro,  fra  l'altro,  di  effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di  strumenti  finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare  nominale,  il  tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione,  la  durata,  l'importo  minimo  sottoscrivibile,  il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita';
 Visto  il decreto ministeriale n. 16440 del 22 aprile 2005, emanato in  attuazione  dell'art.  3  del citato decreto del Presidente della Repubblica  n.  398  del  2003,  ove  si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo  che  le  operazioni stesse vengono disposte dal Direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;
 Visti,  altresi',  gli  articoli 4  e  11  del ripetuto decreto del Presidente   della   Repubblica  n.  398  del  2003,  riguardanti  la dematerializzazione dei titoli di Stato;
 Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;
 Visto   il   decreto  23 agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  n.  204  del  1° settembre 2000, con cui e' stato affidato alla  Monte  Titoli  S.p.a.  il  servizio  di gestione accentrata dei titoli di Stato;
 Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare  il  terzo  comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
 Considerato   che   l'importo  delle  emissioni  disposte  a  tutto l'11 ottobre 2005 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a 66.066 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;
 Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato, disporre  l'emissione  di  una  prima  tranche  di  buoni  del Tesoro poliennali  4%  con  godimento  1° agosto 2005 e scadenza 1° febbraio 2037;
 Considerata  l'opportunita'  di affidare il collocamento dei citati buoni  ad  un  consorzio  organizzato  dagli  intermediari finanziari Credit  Suisse  First  Boston  (Europe)  Limited,  Deutsche  Bank AG, Goldman Sachs International, JP Morgan Securities Limited e UniCredit Banca  Mobiliare, al fine di ottenere la piu' ampia distribuzione del prestito  presso  gli  investitori  e  di contenere i costi derivanti dall'accensione del medesimo;
 Decreta:
 Art. 1.
 Ai  sensi  e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della  Repubblica  30 dicembre  2003,  n.  398,  nonche'  del decreto ministeriale  del  22 aprile 2005, entrambi citati nelle premesse, e' disposta  l'emissione  di  una  prima  tranche  di  buoni  del Tesoro poliennali, con le seguenti caratteristiche:
 importo: 6.000 milioni di euro;
 decorrenza: 1° agosto 2005;
 scadenza: 1° febbraio 2037;
 tasso  di  interesse: 4% annuo, pagabile in due semestralita', il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno di durata del prestito;
 data di regolamento: 19 ottobre 2005;
 dietimi  d'interesse:  settantanove  giorni  (dal 1° agosto al 19 ottobre 2005);
 prezzo di emissione: 101,289%;
 rimborso: alla pari;
 commissione   di   collocamento:   0,275%  dell'importo  nominale dell'emissione.
 |  | Art. 2. L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui  al presente decreto e' di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno  quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra;  ai  sensi  dell'art. 39 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, i buoni sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli  aventi  diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello  stesso  trattamento  fiscale,  comprese  le  agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.
 In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra  il  Ministero  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.a. - in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale  n.  143/2000,  citato  nelle  premesse  -  il  capitale nominale  collocato  verra'  riconosciuto mediante accreditamento nei conti  di  deposito in titoli in essere presso la predetta societa' a nome degli operatori.
 |  | Art. 3. Ferme  restando  le  disposizioni  vigenti  relative alle esenzioni fiscali  in  materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi  e  al rimborso del capitale che verra' effettuato in unica soluzione  il  1° febbraio  2037,  ai  buoni  emessi  con il presente decreto   si   applicano  le  disposizioni  del  decreto  legislativo 1° aprile  1996,  n. 239, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' quelle del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
 Il  calcolo  degli interessi semestrali e' effettuato applicando il tasso  cedolare  espresso  in  termini percentuali, comprensivo di un numero  di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.
 Il  risultato  ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non  inferiore a dieci, e' moltiplicato per il numero di volte in cui detto  importo  minimo  e'  compreso  nel  valore nominale oggetto di pagamento.   Ai   fini   del  pagamento  medesimo,  il  valore  cosi' determinato e' arrotondato al secondo decimale.
 Ai  sensi  dell'art.  11,  secondo  comma,  del  richiamato decreto legislativo   n.   239   del  1996,  nel  caso  di  riapertura  delle sottoscrizioni  dell'emissione  di  cui  al presente decreto, ai fini dell'applicazione  dell'imposta  sostitutiva  di  cui  all'art. 2 del medesimo  provvedimento  legislativo  alla differenza fra il capitale nominale  sottoscritto  da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il  prezzo  di  riferimento  rimane  quello  della  prima tranche del prestito.
 La  riapertura  della  presente emissione potra' avvenire anche nel corso  degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo   concorrera'   al  raggiungimento  del  limite  massimo  di indebitamento previsto per gli anni stessi.
 I  buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi  tra  le  attivita'  ammesse  a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.
 Ai  sensi  dell'art.  4  del  decreto  ministeriale 15 luglio 1998, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  167 del 20 luglio 1998, a partire  dalla  data di regolamento della presente emissione, possono essere   sottoposte   alla   Monte  Titoli  S.p.a.  le  richieste  di separazione  delle  «componenti  cedolari»  dal «mantello» del titolo (operazioni  di  «coupon stripping»). L'importo minimo delle predette richieste  sara'  pari a 1.000 euro. L'importo unitario delle singole componenti  separate  sara'  pari a un centesimo di euro. L'ammontare complessivo  massimo  dei  buoni  che  puo'  essere  oggetto  di tali operazioni  non puo' superare il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.
 |  | Art. 4. Il  prestito  di  cui  al  presente  decreto  verra' collocato, per l'intero  importo,  tramite  un  consorzio di collocamento coordinato dagli  intermediari  finanziari  Credit  Suisse First Boston (Europe) Limited,  Deutsche  Bank  AG,  Goldman Sachs International, JP Morgan Securities Limited e UniCredit Banca Mobiliare.
 Il Ministero dell'economia e delle finanze riconoscera' ai predetti intermediari   la  commissione  prevista  dall'art.  1  del  presente decreto;   gli   intermediari   medesimi  potranno  retrocedere  tale commissione,  in  tutto  o  in  parte, agli operatori partecipanti al consorzio.
 |  | Art. 5. Il giorno 19 ottobre 2005 la Banca d'Italia ricevera' dal consorzio di  collocamento, tramite il sistema TARGET, l'importo determinato in base  al  prezzo  di  emissione,  di  cui  all'art. 1 (al netto della commissione   di  collocamento)  unitamente  al  rateo  di  interesse calcolato al tasso del 4% annuo lordo, per settantanove giorni.
 Il  medesimo giorno 19 ottobre 2005 la Banca d'Italia provvedera' a versare  i  suddetti  importi,  nonche' l'importo corrispondente alla commissione  di  collocamento  di  cui  al medesimo art. 1, presso la Sezione  di  Roma della tesoreria provinciale dello Stato, con valuta stesso giorno.
 L'importo   della  suddetta  commissione  sara'  scritturato  dalla Sezione  di  Roma  della  tesoreria  provinciale  fra i «pagamenti da regolare».
 La  predetta Sezione di tesoreria rilascera', per detti versamenti, separate   quietanze   di   entrata  al  bilancio  dello  Stato,  con imputazione  al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unita' previsionale di base  6.4.1),  per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed  al  capitolo 3240, art. 3 (unita' previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.
 L'onere   relativo  al  pagamento  della  suddetta  commissione  di collocamento  fara'  carico  al capitolo 2242 (unita' previsionale di base  3.1.7.5)  dello  stato  di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005.
 |  | Art. 6. Tutti  gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui  al  presente  decreto, nonche' i conti e la corrispondenza della Banca  d'Italia  e  dei  suoi  incaricati,  sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.
 Ogni forma di pubblicita' per l'emissione dei nuovi buoni e' esente da  imposta  di  bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicita' e da diritti spettanti agli enti locali.
 |  | Art. 7. Con  successivi  provvedimenti  si  procedera' alla quantificazione degli oneri derivanti dal presente decreto, ed alla imputazione della relativa spesa.
 |  | Art. 8. La  dott.ssa  Maria  Cannata  e  l'avv.  Roberto  Ulissi, Dirigenti generali  del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze, firmeranno disgiuntamente  i  documenti  relativi al prestito di cui al presente decreto.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 12 ottobre 2005
 Il direttore: Cannata
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