| 
| Gazzetta n. 246 del 2005-10-21 |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 16 settembre 2005 |  | Decreto  di  avvio  della  VI  operazione  di  cessione  dei  crediti dell'I.N.P.S. |  | 
 |  | IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con
 IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 
 Visto  l'art.  13  della  legge  23 dicembre  1998,  n.  448,  come modificato  dall'art.  1  del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, e successivamente  modificato,  concernente  la  cartolarizzazione  dei crediti I.N.P.S.;
 Considerato  che  l'art. 3.2 del contratto di cessione dei crediti, stipulato  dall'I.N.P.S.  in  data  29 novembre  1999,  in  relazione all'operazione   di   cartolarizzazione   autorizzata   con   decreto 5 novembre  1999,  e l'art. 3.2 del contratto di cessione dei crediti stipulato  in  data  31 maggio  2001,  in relazione all'operazione di cartolarizzazione  autorizzata  con  decreto 8 settembre 2000, l'art. 3.2 del contratto di cessione dei crediti stipulato in data 18 luglio 2002,  in  relazione  all'operazione di cartolarizzazione autorizzata con  decreto 23 maggio 2002, l'art. 3.2 del contratto di cessione dei crediti stipulato in data 18 luglio 2003, in relazione all'operazione di  cartolarizzazione autorizzata con decreto 15 luglio 2003 e l'art. 3.2   del  contratto  di  cessione  dei  crediti  stipulato  in  data 29 novembre  2004,  in  relazione all'operazione di cartolarizzazione autorizzata  con  decreto 29 novembre 2004, prevedono la possibilita' per  l'I.N.P.S. di ottenere un ulteriore importo da corrispondersi in via  anticipata  da  parte  della  societa'  di cartolarizzazione, da finanziarsi  con l'emissione di ulteriori titoli a fronte dei crediti contributivi   ceduti,   cui   possono   aggiungersi   altri  crediti contributivi    da    cedersi    dall'I.N.P.S.   alla   societa'   di cartolarizzazione  e che relativamente a tali crediti contributivi e' versato  un  corrispettivo  suddiviso  in una quota iniziale e in una quota  finale,  sempre  che cio' sia stato disposto e disciplinato da uno  o piu' nuovi decreti emessi ai sensi del comma 2 del citato art. 13  e  cio'  non  determini  una diminuzione del rating attribuito ai titoli in essere;
 Visto  il decreto 31 agosto 2004 del Ministro dell'economia e delle finanze,  di  concerto  con  il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,   con  il  quale  e'  stato  dato  avvio  alla  quinta  fase dell'operazione  di cessione e cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S. ai  sensi  dell'art.  13  della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e del citato  art.colo 3.2 del contratto di cessione dei crediti, stipulato dall'I.N.P.S. in data 29 novembre 2004;
 Ritenuto  che  sussistono  i  presupposti per ottenere un ulteriore corrispettivo  da corrispondersi in via anticipata, in relazione alle cessioni   gia'   effettuate   e  che  ad  esso  puo'  agiungersi  il corrispettivo  previsto  a  fronte di nuove cessioni, disciplinate da appositi   decreti,   di  crediti  previdenziali  maturati  entro  il 31 dicembre 2005;
 Visti,  in  particolare,  i  commi  2 e 5 del predetto art. 13, che prevedono  tra  l'altro,  che  con  uno  o  piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e  delle politiche sociali, sono determinati le modalita' di gestione della   societa'  di  cui  al  comma  5  del  medesimo  art.  13,  le caratteristiche  dei  titoli da emettersi o dei prestiti da contrarre ai  sensi  dello  stesso  comma,  i  termini  e  le  condizioni della procedura   di   vendita  dei  titoli  ovvero  dei  finanziamenti  da raccogliersi da parte della societa' per azioni di cui al comma 4 del predetto art. 13;
 Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, che esclude dal proprio  ambito  di  applicazione  i servizi finanziari relativi alla vendita dei titoli;
 Decreta:
 Art. 1.
 La societa' di cartolarizzazione di cui all'art. 13, comma 4, della legge  23 dicembre  1998,  n.  448,  come  modificato dall'art. 1 del decreto-legge    6 settembre    1999,   n.   308,   convertito,   con modificazioni,   dalla   legge   5 novembre  1999,  n.  402,  emette, subordinatamente   al   verificarsi  delle  condizioni  previste  nei contratti   di  cessione  dei  crediti  stipulati  tra  la  stessa  e l'I.N.P.S.  in data 29 novembre 1999, in data 31 maggio 2001, in data 18 luglio  2002,  in  data  18 luglio 2003 e in data 29 novembre 2004 ulteriori titoli le cui caratteristiche sono stabilite con uno o piu' successivi  decreti  dal  Ministro  dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
 |  | Art. 2. I  titoli  da emettere da parte della societa' di cartolarizzazione di  cui  all'art.  1  sono  collocati da parte di una o piu' banche o istituti finanziari italiani o esteri, anche congiuntamente tra loro, di  comprovata  esperienza  nel  collocamento e nella trattazione sul mercato  secondario di titoli emessi da societa' di cartolarizzazione italiane  o  estere,  individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze,  sentito  l'I.N.P.S.,  nella persona del suo Presidente, con procedura competitiva, tenuto conto dell'offerta piu' vantaggiosa con riferimento  all'importo  delle  commissioni  e  del  rimborso  spese richiesto  per il collocamento, nonche' alla comprovata esperienza in operazioni analoghe.
 Le  banche  o  istituti  finanziari selezionati curano le attivita' propedeutiche  all'emissione  dei titoli, ivi compresi i contatti con le  agenzie  di  rating,  e  riferiscono  all'I.N.P.S. e al Ministero dell'economia e delle finanze.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 16 settembre 2005
 
 Il Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Siniscalco
 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
 Maroni
 
 Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2005 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5
 Economia e finanze, foglio n. 214.
 |  |  |