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| Gazzetta n. 246 del 2005-10-21 |  | COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |  | DELIBERAZIONE 15 luglio 2005 |  | Modalita'  di  funzionamento del «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese  e  gli investimenti in ricerca», legge n. 311/2004, articolo 1, commi 354-361. (Deliberazione n. 76/2005). |  | 
 |  | IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
 
 Visto  il  decreto-legge  22  ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,   nella  legge  19  dicembre  1992,  n.  488,  recante modifiche  alla  legge  1°  marzo  1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;
 Visto  il  decreto  legislativo  3  aprile 1993, n. 96 e successive integrazioni    e    modificazioni,    concernente    la   cessazione dell'intervento  straordinario  nel  Mezzogiorno  e,  in particolare, l'art.  19,  comma  5,  che  istituisce  un  fondo cui affluiscono le disponibilita'  di  bilancio  per  il  finanziamento delle iniziative nelle aree depresse del Paese;
 Visto  il  decreto-legge  8  febbraio  1995, n.32, convertito nella legge   7   aprile   1995,   n.   104,   recante  norme  per  l'avvio dell'intervento   ordinario   nelle   aree  depresse  del  territorio nazionale;
 Visti  il  decreto-legge  23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge  22 marzo 1995, n. 85, il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito  nella  legge  8  agosto 1995, n. 341, il decreto-legge 23 ottobre  1996,  n.  548,  convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 641, il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio  1997, n. 135 e la legge 30 giugno 1998, n. 208, provvedimenti tutti  intesi  a  finanziare la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse;
 Visto  l'art.  1  della legge 30 dicembre 2004, n. 311, finanziaria per il 2005, e in particolare:
 il  comma  354,  con il quale viene istituito, presso la gestione separata  della  Cassa  depositi  e prestiti S.p.a, un apposito fondo rotativo  denominato  «Fondo  rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca»;
 il  comma  355,  che  assegna  a  questo Comitato, presieduto dal Presidente  del  Consiglio dei ministri in maniera non delegabile, il compito di ripartire le risorse del Fondo;
 il comma 356, che assegna a questo Comitato i compiti di:
 a) stabilire i criteri generali di erogazione dei finanziamenti agevolati;
 b)  approvare una convenzione-tipo che regola i rapporti tra la Cassa depositi e prestiti S.p.a. e i soggetti abilitati a svolgere le istruttorie dei finanziamenti;
 c)  prevedere  la  misura  minima  del  tasso  di  interesse da applicare;
 d) stabilire la durata massima del piano di rientro;
 e) prevedere che le nuove modalita' di attuazione ed erogazione delle  misure  agevolative  previste  dai  commi  da  354  a  361  si applichino  a  programmi  di  investimento  per i quali, alla data di pubblicazione  del  decreto  di cui al comma 357, non e' stata ancora presentata  richiesta  di  erogazione  relativa  all'ultimo  stato di avanzamento  e non sono stati adottati provvedimenti di revoca totale o parziale;
 il  comma  360,  che  riconosce  alla  Cassa  depositi e prestiti S.p.a.,   sulle   somme   erogate  in  anticipazione,  a  valere  sui finanziamenti  stabiliti ai sensi del sopraccitato comma 356, lettera a), il rimborso delle spese di gestione del fondo in misura pari allo 0,40  per cento complessivo delle somme erogate annualmente; il comma 361, modificato dall'art. 11-ter, comma 5, della legge 14 maggio 2005 n. 80, che autorizza la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2005 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2006 e pone a carico del fondo  per  le  aree  sottoutilizzate,  per gli interventi finanziati dallo  stesso, una quota dei predetti oneri pari a 55 milioni di euro per  l'anno  2005 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008;
 Visto  il  decreto-legge  14  marzo  2005,  n. 35, convertito nella citata legge n. 80/2005, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano  d'azione  per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, e in particolare:
 l'art. 6, con cui viene destinata una quota pari almeno al 30 per cento del fondo rotativo di cui all'art. 1, comma 354, della legge n. 311/2004  al  sostegno  di  attivita'  nel  settore  della  ricerca e sviluppo,   specificando   ulteriormente   modalita'   e  criteri  di assegnazione   di   tale  quota;  e  con  il  quale  vengono  inoltre individuate   alcune   priorita'  nei  progetti  di  investimento  da finanziare;
 l'art.  8,  comma  1,  lettera b), che, nell'ambito della riforma degli incentivi per gli investimenti in attivita' produttive disposti ai  sensi  dell'art.  1,  comma  2,  del  decreto-legge  n. 415/1992, convertito,  con  modificazioni, nella legge n. 488/1992 e successive modificazioni,  e  dall'art. 2, comma 203, lettere d), e) ed f) della legge  n.  662/1996, attribuisce al Comitato, secondo le modalita' di cui  all'art.  1,  comma  356,  della  citata  legge  n. 311/2004, la funzione  di  determinare  i  criteri  generali  e  le  modalita'  di erogazione e di rimborso del finanziamento pubblico agevolato;
 Tenuto  conto  che, ordinariamente, l'infrastrutturazione materiale delle  aree  sottoutilizzate,  in attuazione della legge n. 208/1998, finanzia  interventi  nel settore della ricerca gestiti dal Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca e regolati con le disposizioni  del  decreto  legislativo  27  luglio 1999, n. 297, con vincolo territoriale;
 Considerato  che,  con  le stesse modalita', e' possibile destinare specifiche  disponibilita'  del  fondo rotativo per il sostegno della ricerca  e  sviluppo  e  innovazione digitale, utilizzando per questi ultimi le disposizioni di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46;
 Considerata  l'esigenza,  emersa  anche  dal confronto con le parti economiche  e  sociali,  di  assicurare  le  opportune  condizioni di trasparenza  di  mercato e il contenimento dei costi di finanziamento per le imprese;
 Tenuto  conto  che  il  finanziamento  bancario  e il finanziamento agevolato   saranno   concessi  a  seguito  di  adeguata  e  positiva valutazione   del   merito   di   credito   e   della  sostenibilita' economico-finanziaria   dell'investimento   da   parte  dei  soggetti finanziatori che cofinanziano l'investimento attraverso finanziamenti ordinari  di  pari  durata  e  che le garanzie che verranno richieste assisteranno  il finanziamento agevolato ed il finanziamento bancario in  misura  direttamente  proporzionale  all'ammontare di ciascuno di essi;
 Tenuto  conto  delle disposizioni dell'art. 8, comma 1, lettera c), del  gia'  citato decreto-legge n. 35/2005, convertito nella legge n. 80/2005,  che  fissa  il tasso di finanziamento pubblico agevolato da applicare  alle misure di agevolazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, del  decreto-legge  n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge  n.  488/1992, e successive modificazioni, e dall'art. 2, comma 203,  lettere  d)  e)  ed f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in misura non inferiore allo 0,50 per cento annuo;
 Tenuto   conto   delle  richieste  di  assegnazioni  delle  risorse formulate dalle Amministrazioni;
 Ritenuta  l'opportunita'  di  procedere  ad  una prima assegnazione delle  risorse  del Fondo, da considerarsi come esperienza pilota per le  successive  ripartizioni, secondo le modalita' previste dall'art. 1,  comma  355,  della  legge  n. 311/2004, destinando ai progetti di investimento  inerenti  la  «ricerca  e  sviluppo», in considerazione della loro rilevanza strategica, un importo pari a circa la meta' del totale delle risorse della prima assegnazione. Il Comitato garantira' anche  nei  successivi riparti adeguata attenzione a tali progetti di investimento,  cosi'  da assicurare a programmi e progetti strategici di  ricerca  e  sviluppo delle imprese una quota pari ad almeno il 30 per  cento,  come  fissato  dall'art.  6  del citato decreto-legge n. 35/2005, convertito nella legge n. 80/2005;
 Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
 Delibera:
 1.  Le  risorse  del  «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese» (Fondo) istituito con legge 30 dicembre 2004, art. 1, comma 354, sono erogate nel rispetto dei seguenti principi generali:
 integrazione tra i canali di finanziamento agevolato e ordinario;
 redditivita' dei progetti di investimento da finanziare;
 assegnazione   territoriale  delle  risorse  nel  rispetto  della percentuale  di copertura degli oneri posta a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate;
 adeguato merito di credito delle imprese beneficiarie e capacita' potenziale di restituzione del finanziamento;
 trasparenza delle condizioni di mercato;
 congruita'   dei   costi   di   gestione   delle   operazioni  di finanziamento attivate.
 2.  In  sede  di  prima  applicazione,  la dotazione finanziaria da destinare  agli  interventi  agevolativi  a  valere sulle risorse del Fondo  e'  stabilita nella misura di 3.700 Meuro ripartiti secondo lo schema  illustrato  nelle  tabelle  allegate 1 e 2, che formano parte integrante della presente delibera.
 3.  Sulla  base  di  quanto  previsto dall'art. 1, comma 356, della legge  n.  311/2004,  al  fine di accertare che siano poste in essere procedure  di  valutazione  del  merito  di  credito  coerenti con la vigente  disciplina  bancaria  in  materia  (Basilea  2)  e  che tale valutazione   sia  stata  finalizzata  anche  all'accertamento  della sostenibilita'  economico-finanziaria  dell'investimento, in modo che sia giustificata l'erogazione di finanziamenti pubblici, e' approvata la  convenzione-tipo  allegata alla presente delibera (allegato 3) di cui  costituisce parte integrante, che regola i rapporti tra la Cassa depositi  e  prestiti  S.p.a.  e  i  soggetti abilitati a svolgere le istruttorie dei finanziamenti per l'utilizzo delle risorse del fondo. Tale  convenzione-tipo, dopo un primo biennio di applicazione e sulla base dell'esperienza trascorsa, potra' essere soggetta ad un processo di revisione da sottoporre all'approvazione di questo Comitato.
 4.  Il  tasso  d'interesse  minimo da applicare per i finanziamenti agevolati e' stabilito nella misura dello 0,50 per cento annuo.
 5. La durata massima dei finanziamenti a valere sulle dotazioni del fondo non puo' essere superiore a 15 anni.
 6.  In  sede  di  prima  applicazione,  nei  limiti  delle  risorse assegnate  dal  punto 2 della presente delibera, a ciascuno strumento di  agevolazione  sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 1, comma  356, lettera e), della legge n. 311/2004, da regolamentarsi ai sensi dell'art. 1, comma 357, della medesima legge.
 7.  Il  rimborso,  pari allo 0,40 per cento complessivo delle somme erogate  annualmente,  e' riconosciuto alla Cassa depositi e prestiti S.p.a.  per  le spese di gestione del Fondo, incluse quelle derivanti da eventuali azioni di recupero delle anticipazioni effettuate.
 8) Al fine di verificare le condizioni di efficacia e di efficienza allocativa  delle risorse del Fondo attivate dalle nuove procedure di agevolazione,  la  Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.a.,  secondo gli indirizzi concordati con le amministrazioni responsabili delle misure di intervento, presenta a questo Comitato una relazione semestrale di monitoraggio sul funzionamento del Fondo.
 Roma, 15 luglio 2005
 
 Il Presidente
 Berlusconi Il segretario del Cipe
 Baldassarri
 
 Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5, Economia e finanze, foglio n. 216
 |  | Allegato 1 
 ----> Vedere Allegato a pag. 49 della G.U. <----
 |  | Allegato 2 
 ----> Vedere Allegato a pag. 50 della G.U. <----
 |  | Allegato 3 CONVENZIONE-TIPO PER LA REGOLAMENTAZIONE
 DEI RAPPORTI DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI
 
 A  valere  sul  Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti  in  ricerca, legge 30 dicembre 2004 n. 311 e successive modificazioni,  ed ai sensi della delibera CIPE n. .....del ...... di cui  all'art.  1, comma 356, della legge medesima n. 311/2004, tra il Ministero  ........, la Cassa depositi e prestiti S.p.a. e i soggetti abilitati  a  svolgere  le  istruttorie dei finanziamenti di cui alla legge .....
 TRA
 il Ministero ..... con sede in Roma, via ....., codice fiscale ....., per il quale interviene il dott. ..... .....  nato  a  .....  in  data  .....,  qui di seguito indicando per brevita' «Ministero»;
 E
 la  Cassa  Depositi  e  Prestiti  societa' per azioni con sede in Roma,  rappresentata  dal  sig.  .....  domiciliato  per la carica in .....,  a  questo  atto  abilitato  in forza di ....., qui di seguito indicata per brevita' «CDP»;
 E
 .....  con  sede  in  .....  (c.f. .....), rappresentato dal sig. .....domiciliato  per  la carica in ....., a questo atto abilitato in forza  di  .....,  qui  di  seguito  indicato  per brevita' «Soggetto Agente»;
 E
 (da  inserire  unicamente  per le Leggi Agevolative che prevedono tale   figura)   .....   in   qualita'   di   Concessionaria  con  il Ministero...... .....con sede in .....(c.f. .....), rappresentato dal sig. .....domiciliato per la carica in ....., a questo atto abilitato in  forza  di  .....,  qui di seguito indicato per brevita' «Soggetto Convenzionato»;
 PREMESSO CHE
 1.  nella  presente  convenzione,  i  termini di seguito elencati avranno il seguente significato:
 «Accordo»:  e'  l'accordo tra la CDP e il Soggetto finanziatore e/o la CDP e la Societa' di Leasing, stipulato dal Soggetto Agente in nome  e  per  conto  della  CDP,  che regola gli impegni del Soggetto Finanziatore e/o della Societa' di Leasing nei confronti della CDP;
 «Contratto  di  Finanziamento»: e' il contratto con il quale il Soggetto  Agente, in nome e per conto della CDP nonche' in nome e per conto   del   Soggetto  Finanziatore,  perfeziona,  con  il  Soggetto Beneficiario,  il  Finanziamento, senza vincolo di solidarieta' con i soggetti  concedenti,  ovvero  nel  caso  di contratto/i di locazione finanziaria   perfeziona  il  solo  Finanziamento  Agevolato  con  la Societa' di Leasing;
 «Decreto»:  e'  il  Decreto  reso  dal  Ministero competente di concerto con il MEF di cui alla Legge, comma 357;
 «Finanziamento»:  e' l'insieme del Finanziamento Agevolato, del Finanziamento   Bancario   e  dell'eventuale  Finanziamento  Bancario Integrativo;
 «Finanziamento  Agevolato»:  e'  il finanziamento a medio-lungo termine  concesso  dalla  CDP  al Soggetto Beneficiario e/o dalla CDP alla  Societa'  di  Leasing  per il programma di investimento oggetto della domanda di agevolazione;
 «Finanziamento  Bancario»:  e'  il  finanziamento a medio-lungo termine concesso dal Soggetto Finanziatore;
 «Finanziamento  Bancario  Integrativo»:  e'  il Finanziamento - aggiuntivo  al Finanziamento Bancario - destinato ad integrare, senza superarlo,  il fabbisogno finanziario per la completa copertura degli investimenti  di  cui  alla domanda del Soggetto Beneficiario, avente pari durata e garanzie del Finanziamento Bancario;
 «Finanziamento  Leasing»:  e'  il  finanziamento concesso dalla Societa'  di  Leasing  per  la  realizzazione dell'investimento, o di parte  di  esso,  di cui alla domanda di agevolazione, mediante uno o piu'   contratti  di  locazione  finanziaria,  ed  e'  equiparato  al Finanziamento Bancario per le finalita' previste dalla Legge;
 «Fondo»:  e'  il «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» di cui alla Legge, comma 354;
 «Legge»:  e' la legge 30 dicembre 2004 n. 311, art. 1, commi da 354 a 361, e successive modificazioni;
 «Legge  Agevolativa»:  e'  la legge ..... gestita dal Ministero firmatario;
 «Mandati»:   e'   l'insieme   del   Mandato   e   del   Mandato Interbancario;
 «Mandato»: e' il mandato con rappresentanza conferito dalla CDP al  Soggetto  Agente per lo svolgimento delle attivita' relative alla stipula, all'erogazione ed alla gestione del Finanziamento Agevolato;
 «Mandato  Interbancario»:  e'  il  mandato  con  rappresentanza conferito  dal  Soggetto  Finanziatore  al  Soggetto  Agente  per  lo svolgimento  delle attivita' relative alla stipula, all'erogazione ed alla   gestione   del   Finanziamento   Bancario   e   dell'eventuale Finanziamento Bancario Integrativo;
 «MEF»: e' il Ministero dell'economia e delle finanze;
 «Ministero»:   e'   il   ministero  che  gestisce  l'intervento agevolativo e che sottoscrive la presente Convenzione;
 «SAL»:  e'  lo  Stato d'Avanzamento dei Lavori del programma di investimento oggetto della domanda di agevolazione;
 «Sintesi  di  Valutazione»:  e'  lo  schema  riassuntivo  della Valutazione  redatto  dal Soggetto Finanziatore e/o dalla Societa' di Leasing;
 «Societa'  di  Leasing»:  e'  l'Intermediario  Finanziario o la Banca,  iscritti  rispettivamente  nell'elenco  speciale  o nell'Albo tenuti  dalla  Banca  di  Italia ai sensi degli articoli 107 e 13 del decreto legislativo 385/93 (TUB), che svolgono attivita' di locazione finanziaria  e  che  intervengono  per finanziare in tutto o in parte l'investimento  oggetto  della  domanda  di  agevolazione di cui alla Legge;
 «Soggetto  Agente»:  e' il soggetto che sottoscrive la presente convenzione per lo svolgimento delle attivita' relative alla stipula, all'erogazione  ed  alla  gestione  del  Finanziamento o, nel caso di contratto/i   di   locazione   finanziaria,  del  solo  Finanziamento Agevolato.
 Il  Soggetto Agente coincide con il Soggetto Convenzionato ovvero e'  da  questi  indicato  quando  il  Soggetto  Convenzionato  non e' abilitato  all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del decreto legislativo 385/93 (TUB), e unicamente in questo caso dovra' avere le seguenti caratteristiche:
 1.  essere  un  azionista  del Soggetto Convenzionato abilitato all'esercizio   dell'attivita'   bancaria   ai   sensi   del  decreto legislativo 385/93 (TUB);
 oppure
 2.   essere   un   RTI,   costituito   da   soggetti  abilitati all'esercizio   dell'attivita'   bancaria   ai   sensi   del  decreto legislativo  3  85/93  (TUB)  e da societa' di servizi partecipate da Banche, i cui componenti rispondono in solido.
 Il Soggetto Agente puo' coincidere con il Soggetto Finanziatore.
 «Soggetto  Beneficiario»:  e' il soggetto che presenta la domanda di agevolazione di cui alla Legge;
 «Soggetto  Convenzionato»: e' il soggetto che ha sottoscritto con il  Ministero,  in  proprio  o  quale mandatario di un raggruppamento temporaneo  di imprese (RTI), una convenzione ovvero e' abilitato per lo  svolgimento delle attivita' richieste dalla legge Agevolativa. Il Soggetto Convenzionato puo' coincidere con il Soggetto Agente e/o con il Soggetto Finanziatore;
 «Soggetto  Finanziatore»: e' la Banca che svolge la Valutazione e concede   al   Soggetto  Beneficiario  il  Finanziamento  Bancario  e l'eventuale   Finanziamento   Bancario   Integrativo.   Il   Soggetto Finanziatore puo' coincidere con il Soggetto Agente;
 «Valutazione»: e' la valutazione del merito di credito effettuata dal  Soggetto  Finanziatore  o dalla Societa' di Leasing sul Soggetto Beneficiario  per  l'ottenimento  del Finanziamento, che si conclude, nel  caso  di  esito  positivo,  con  la  delibera  del Finanziamento Bancario  e  dell'eventuale  Finanziamento  Bancario  Integrativo e/o dell'eventuale delibera del Finanziamento Leasing;
 2.  il  comma  354  della legge ha istituito presso la gestione separata  della  CDP  un  apposito  fondo rotativo, denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca», finalizzato  alla concessione alle imprese di Finanziamenti Agevolati rimborsabili con un piano di rientro pluriennale;
 3.  le  delibere CIPE nn. ..... in data ....., assunte ai sensi del  comma  355  della  Legge, hanno individuato la legge Agevolativa quale strumento che accede al Fondo;
 4.  il  decreto  del  MEF n. ..... ai sensi del comma 358 della legge ha stabilito il tasso .....;
 5.  (da  inserire  unicamente  per  le  Leggi  Agevolative  che prevedono  tale  convenzione)  il Soggetto Convenzionato ha stipulato una  convenzione  il  .....con  il  Ministero  per  l'affidamento dei servizi  relativi  agli  adempimenti  tecnici  ed  amministrativi per l'istruttoria  delle  domande  di  agevolazione  ed  il controllo dei relativi  SAL,  ivi compreso l'accertamento finale di spesa, ai sensi della legge Agevolativa;
 6. la delibera CIPE n. .....del .....ha approvato, ai sensi del comma  356, lettera b) della Legge, lo schema tipo di convenzione che regola  i  rapporti  tra  il Ministero competente, la CDP, i Soggetti Agenti e gli eventuali Soggetti Convenzionati;
 la  stessa  delibera CIPE n. .....del .....ha stabilito, ai sensi del comma 356 della Legge:
 i criteri generali di erogazione dei Finanziamenti Agevolati;
 le  modalita'  per  assicurare  che  l'importo  complessivo dei finanziamenti  erogati  non superi l'importo assegnato dal CIPE e che vengano  comunque  rispettati  i limiti annuali di spesa a carico del bilancio dello Stato stabiliti ai sensi del comma 361 della Legge;
 la misura minima del tasso di interesse da applicare;
 la durata massima del piano di rientro;
 che le nuove modalita' di attuazione ed erogazione delle misure agevolative previste dai commi da 354 a 361 della legge si applichino a  programmi  di investimento per i quali, alla data di pubblicazione del  decreto,  non e' stata ancora presentata richiesta di erogazione relativa  all'ultimo  stato  di avanzamento e non sono stati adottati provvedimenti di revoca totale o parziale, a condizione che l'impresa agevolata manifesti formale opzione e comunque previo parere conforme del soggetto responsabile dell'istruttoria (Soggetto Convenzionato);
 7. con il decreto del Ministero di concerto con il MEF n. ..... in  data  .....sono stati individuati i requisiti e le condizioni per l'accesso  ai  Finanziamenti  Agevolati  di cui ai commi da 354 a 361 della  Legge,  nonche'  le  condizioni  economiche  e le modalita' di concessione  anche  per  quanto  concerne i criteri di valutazione, i documenti  istruttori,  la  procedura,  le  ulteriori  condizioni per l'accesso,  erogazione  e  revoca delle agevolazioni, le modalita' di controllo  e  rendicontazione,  la  quota minima di mezzi propri e di Finanziamento  Bancario  a  copertura delle spese di investimento, la decorrenza  e le modalita' di rimborso del Finanziamento Agevolato ed ogni   altro   termine,   condizione   ed   obbligo  richiesti  dalle disposizioni  legali e regolamentari che disciplinano le agevolazioni concesse;
 8.  con  la presente convenzione (di seguito: «Convenzione») si intendono  individuare gli adempimenti del Soggetto Agente, stabilire i  compensi  ad  esso spettanti e definire i rapporti tra il Soggetto Agente,   la   CDP   ed   il   Ministero   (e   l'eventuale  Soggetto Convenzionato).
 
 Art. 1.
 Premesse ed Allegati
 Le  premesse  e  gli  allegati  costituiscono  parte integrante e sostanziale della Convenzione.
 Art. 2.
 Oggetto della Convenzione
 La  Convenzione  definisce  i rapporti tra i contraenti in merito alla attivita' di stipula, erogazione e gestione del Finanziamento ai sensi della legge nonche' in merito al compenso spettante al Soggetto Agente   per  lo  svolgimento  del  proprio  ruolo  in  relazione  al Finanziamento, e delle connesse attivita' svolte per conto della CDP, del Soggetto Finanziatore e/o della Societa' di Leasing, nel rispetto delle  Delibere  del  CIPE  e  del  Decreto e di ogni altra normativa primaria  e  secondaria  che  disciplina le agevolazioni concesse col Finanziamento.
 Art. 3.
 Accordo
 Al  fine  di  consentire  la  valutazione  unitaria del merito di credito  del  Soggetto  Beneficiario,  in  relazione  alla domanda di agevolazione,  e'  necessario  che  il Soggetto Agente perfezioni, in nome e per conto di CDP, l'Accordo. In detto Accordo, redatto secondo lo  schema  allegato,  il  Soggetto  Finanziatore  e/o la Societa' di Leasing si impegnano a:
 1.  svolgere  un'unica  Valutazione  per proprio conto e per la CDP;
 2. a trasmettere la Sintesi di Valutazione al Soggetto Agente;
 3.   informare  tempestivamente  il  Soggetto  Agente  di  ogni modifica, soggettiva o oggettiva, che possa pregiudicare il merito di credito per tutta la durata deI Finanziamento.
 L'Accordo  verra' perfezionato una sola volta prima dell'avvio di tutte le attivita' previste nella Convenzione.
 Resta   fermo   che   il   Soggetto   Agente  non  assume  alcuna responsabilita'  per  l'adempimento delle obbligazioni poste a carico del Soggetto Finanziatore e/o della Societa' di Leasing dall'Accordo.
 Art. 4.
 Mandati
 Al  fine di consentire che il Finanziamento abbia caratteristiche unitarie  e  sia perfezionato mediante la stipula di un unico atto e' necessario che:
 1) sia  conferito  dalla  CDP  il  Mandato  a  ciascun Soggetto Agente;
 2)  sia stato sottoscritto dal Soggetto Finanziatore il Mandato Interbancario.
 Gli schemi di detti atti sono allegati alla Convenzione.
 Il  Mandato  ed  il  Mandato  Interbancario verranno perfezionati prima  dell'avvio  di tutte le attivita' previste nella Convenzione e sono  a carattere oneroso come previsto nel successivo art. 11, comma 3.
 Il Mandato dovra' prevedere:
 a) il  conferimento  della  rappresentanza  nonche'  di tutti i poteri   di   fare   quanto   necessario,   opportuno  ed  utile  per l'espletamento,  da parte del Soggetto Agente, delle attivita' di cui al  successivo  articolo 5,  aventi  anche  carattere strumentale e/o cautelare  o  esecutivo ed in particolare quelli inerenti la stipula, l'erogazione  e  la  gestione del Finanziamento, l'acquisizione delle garanzie  previste,  nonche'  per  compiere  ogni  atto necessario ed opportuno  per  svolgere le attivita' di cui alla Convenzione per gli effetti  e  nell'ambito  di  cui  al Contratto di Finanziamento e nel rispetto delle disposizioni ivi previste;
 b) l'esplicita  rinuncia  da  parte  di  CDP  alla gestione dei rapporti  derivanti  dal  Contratto di Finanziamento, ivi compresa la rinuncia  a  svolgere  azioni  per  l'incasso ed il recupero a fronte degli  obblighi  assunti  dal  Soggetto  Agente con la sottoscrizione della Convenzione;
 c) l'impegno del Soggetto Agente, nel caso di recupero coattivo del  credito,  di informare preventivamente la CDP circa le azioni da intraprendere ai fini di quanto previsto nel successivo art. 18;
 d) l'incarico  da  parte  di CDP al Soggetto Agente a stipulare con  il  Soggetto Finanziatore e/o Societa' di Leasing, in nome e per conto  della  CDP,  l'Accordo avente i contenuti di cui al precedente art. 3.
 Il Mandato Interbancario dovra' prevedere:
 a)  il  conferimento  della  rappresentanza  nonche' di tutti i poteri   di   fare   quanto   necessario,   opportuno  ed  utile  per l'espletamento da parte del Soggetto Agente, delle attivita' inerenti la   stipula,   l'erogazione,   la   gestione   del  Finanziamento  e l'acquisizione   delle   garanzie  previste,  di  cui  al  successivo articolo 5,  aventi  anche  carattere  strumentale  e/o  cautelare  o esecutivo;
 b) l'esplicita rinuncia da parte del Soggetto Finanziatore alla gestione   diretta   dei   rapporti   derivanti   dal   Contratto  di Finanziamento,  ivi  compresa  la  rinuncia  a  svolgere direttamente azioni  per  l'incasso ed il recupero a fronte degli obblighi assunti con  lo  stesso  Mandato  Interbancario  dal Soggetto Agente verso il Soggetto Finanziatore;
 c) l'impegno del Soggetto Agente, nel caso di recupero coattivo del  credito,  di  informare preventivamente il Soggetto Finanziatore circa  le  azioni  da  intraprendere  ai  fini di quanto previsto nel successivo art. 18.
 Il  Soggetto Agente si fara' confermare dal Soggetto Finanziatore il  Mandato  Interbancario  in  relazione  alla  singola  domanda  di agevolazione ed acquisira' dal medesimo la delibera del Finanziamento Bancario,  secondo  lo schema allegato alla Convenzione, nel rispetto delle modalita' previste dal decreto.
 Art. 5.
 Impegni del Soggetto Agente
 Il  Soggetto  Agente  si impegna a svolgere tutti gli adempimenti connessi alla stipula, erogazione e gestione del Finanziamento, ed in particolare a:
 a) acquisire la conferma dell'Accordo dal Soggetto Finanziatore e/o dalla Societa' di Leasing, redatto secondo lo schema allegato;
 b) acquisire  la  conferma del Mandato Interbancario rilasciato dal  Soggetto  Finanziatore,  redatto secondo lo schema allegato alla Convenzione;
 c) acquisire  dal Soggetto Finanziatore e/o Societa' di Leasing la  Sintesi  di  Valutazione,  redatta secondo l'allegato schema e la delibera  del  Finanziamento  che dovra' contenere nel rispetto delle disposizioni del decreto:
 la durata del Finanziamento e del preammortamento;
 le garanzie;
 l'ammontare   del  Finanziamento  Bancario  e  dell'eventuale Finanziamento Bancario Integrativo;
 l'ammontare del Finanziamento Agevolato;
 d) trasmettere  alla  CDP  i  documenti di cui alla lettera c), nonche'  al  Soggetto  Convenzionato  o  al Ministero la delibera del Finanziamento;
 e)   verificare   la  completezza,  conformita',  validita'  ed efficacia  della  documentazione  necessaria per lo svolgimento delle attivita'  individuate  dal  Mandato con esclusione della Valutazione che resta di esclusiva competenza del Soggetto Finanziatore e/o della Societa' di Leasing;
 f) predisporre  il  Contratto  di  Finanziamento,  stipulare il medesimo  e curarne la gestione per tutta la sua durata in nome e per conto  della  CDP e del Soggetto Finanziatore, inscindibilmente ed in unico  contesto  e nei tempi tecnici ordinari e comunque nel rispetto di  quelli  previsti  dal  decreto  ministeriale di concessione delle agevolazioni  (comprese  eventuali  proroghe),  nonche'  acquisire le garanzie previste, nel rispetto delle disposizioni della Convenzione;
 g) stipulare  in  nome  e  per  conto della CDP il contratto di Finanziamento Agevolato con la Societa' di Leasing redatto secondo lo schema allegato alla Convenzione;
 h) porre  in  essere  le  attivita' relative all'erogazione del Finanziamento,  all'incasso  delle  rate  del medesimo Finanziamento, all'accredito   delle   rate  a  favore  della  CDP  e  del  Soggetto Finanziatore ed ai conseguenti controlli amministrativi nonche' tutte le attivita' indispensabili alla gestione del Finanziamento;
 i) raccogliere,  elaborare ed inviare alla CDP i dati necessari per  consentire,  mediante  report  semestrale  di  cui  allo  schema allegato, il monitoraggio del Finanziamento;
 j) porre  in essere le attivita' di gestione delle morosita' ed il  recupero,  anche  in  via  coattiva,  del  credito  derivante dal Contratto di Finanziamento anche in eventuale sede di contenzioso;
 k) mettere  a disposizione della CDP, in qualsiasi momento, per l'esercizio  di eventuali controlli, tutta la documentazione relativa al Finanziamento di cui e' in possesso.
 Tra  il  Soggetto  Agente,  il Soggetto Finanziatore e la CDP non sussistera'  alcun  obbligo  di  solidarieta'  per l'erogazione ed il rimborso del Finanziamento.
 Sono  fatte  salve  le  specificita'  procedurali  correlate alla tipologia di finanziamento in leasing di cui all'art. 9.
 Art. 6.
 Impegni di CDP
 La CDP si impegna a:
 a) monitorare    la    dotazione    del    Fondo,   comunicando periodicamente  al  CIPE  e  al  Ministero le relative disponibilita' secondo le modalita' stabilite dal decreto;
 b) redigere  i report semestrali di monitoraggio della gestione del Fondo e trasmetterli al CIPE;
 c)  deliberare  il  Finanziamento  Agevolato  sulla  base delle risultanze  della  Valutazione  redatta dal Soggetto Finanziatore e/o dalla  Societa'  di  Leasing,  previa  acquisizione  della Sintesi di Valutazione  e  della  delibera,  dandone  formale  comunicazione  al Soggetto  Convenzionato,  ove previsto dalla legge Agevolativa e/o al Ministero.
 Le  delibere  della  CDP  sono  condizionate  all'emanazione  dei singoli decreti di concessione provvisoria da parte del Ministero.
 Art. 7.
 Impegni del Soggetto Convenzionato
 Il  Soggetto Convenzionato, ove previsto dalla legge Agevolativa, ovvero   il   Ministero   quando   non  si  avvalga  di  un  Soggetto Convenzionato,  si impegna ad operare secondo le procedure ed i tempi previsti dal decreto.
 Art. 8.
 Caratteristiche del Contratto di Finanziamento
 Il  Finanziamento  sara'  perfezionato con la stipula di un unico contratto  che  regolera'  in  modo  unitario  sia  il  Finanziamento Agevolato,    sia   il   Finanziamento   Bancario   che   l'eventuale Finanziamento Bancario Integrativo.
 Lo  schema  del  Contratto  di  Finanziamento  e'  allegato  alla Convenzione.
 Il  Contratto  di Finanziamento, stipulato dal Soggetto Agente in nome e per conto di CDP e dell'eventuale Soggetto Finanziatore, senza vincolo di solidarieta', prevedera' una durata compreso il periodo di preammortamento  non  superiore a quella massima, fissata dal decreto ministeriale  di  concessione delle agevolazioni, con rate semestrali scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno.
 Il rimborso del Finanziamento deve assicurare, rata per rata, che il  rapporto  tra  la  somma  del  residuo  debito  del Finanziamento Bancario  e  del residuo debito dell'eventuale Finanziamento Bancario Integrativo  sul  residuo  debito del Finanziamento sia non inferiore all'originario  rapporto, fissato nel Contratto di Finanziamento, tra la  somma  degli  importi del Finanziamento Bancario e dell'eventuale Finanziamento Bancario Integrativo sull'importo del Finanziamento.
 Le  garanzie previste dal Contratto di Finanziamento assisteranno sia  il Finanziamento Agevolato sia il Finanziamento Bancario nonche' l'eventuale    Finanziamento    Bancario   Integrativo,   in   misura direttamente  proporzionale  all'ammontare  iniziale  di  ciascuno di essi.   Il   Finanziamento   Bancario   Integrativo   dovra'   essere perfezionato  contestualmente al Contratto di Finanziamento, ed avra' durata pari al Finanziamento Agevolato e al Finanziamento Bancario.
 L'importo  del  Finanziamento,  del  previsto apporto di capitale proprio  e  dell'eventuale  agevolazione  in  conto capitale non puo' essere  superiore al fabbisogno per la completa copertura finanziaria degli  investimenti  di cui alla domanda di agevolazione del Soggetto Beneficiario.
 Art. 9.
 Leasing
 Nel  caso  in  cui  il  programma  di  investimento oggetto della richiesta  di  agevolazione  venga  realizzato,  in tutto o in parte, mediante  Finanziamento Leasing, il Soggetto Agente stipulera' con la Societa'  di  Leasing  il  solo  Finanziamento Agevolato per la parte correlata  al/ai  contratto/i  di leasing secondo le proporzioni e le modalita'  definite nel Decreto. In caso di investimenti in leasing o di  investimenti  misti  - con spese dirette ed in leasing - potranno sussistere  una  pluralita'  di Finanziamenti, ciascuno proporzionale all'investimento  di  riferimento. La Societa' di Leasing richiedera' al  Soggetto  Agente  i  fondi relativi al Finanziamento Agevolato ad avvenuta consegna dei beni oggetto del/i contratto/i di leasing.
 La  Societa'  di Leasing si dovra' impegnare a svolgere tutti gli adempimenti    connessi    alla    delibera,   stipula   e   gestione dell'operazione di leasing ed in particolare a curare:
 la  trasmissione  della delibera e della Sintesi di Valutazione al Soggetto Agente;
 la stipula del/i contratto/i di leasing;
 il  trasferimento  all'utilizzatore del beneficio derivante dal Finanziamento Agevolato mediante riduzione dei canoni di leasing;
 il pagamento della rata di rimborso del Finanziamento Agevolato al  Soggetto Agente in misura proporzionale all'incasso dei canoni di leasing;
 il recupero anche coattivo del Finanziamento Leasing.
 Art. 10.
 Tasso del Finanziamento
 Il  tasso  da  applicare  al Finanziamento Agevolato sara' quello stabilito con il decreto.
 Il   tasso,   da   applicare   al   Finanziamento   Bancario,  ed all'eventuale  Finanziamento  Bancario  Integrativo  sara' concordato liberamente tra il Soggetto Finanziatore ed il Soggetto Beneficiario. Analogamente  per  il Finanziamento Leasing, limitatamente alla parte non  coperta dal Finanziamento Agevolato, il tasso da applicare sara' concordato  liberamente  fra  la  Societa'  di  Leasing e il Soggetto Beneficiario.
 Art. 11.
 Oneri, spese e commissioni del Finanziamento
 La  CDP  pone  a  carico  del Soggetto Beneficiario gli oneri, le spese  e le commissioni maturate per le attivita' svolte dal Soggetto Agente per conto della CDP.
 Pertanto  tutti  gli  oneri,  spese e commissioni derivanti dalla Convenzione  relativi  al  Finanziamento  sono  a carico del Soggetto Beneficiario  ed  a  favore  del  Soggetto  Agente, ed in particolare quelli relativi a:
 1.  la  stipula  del  Contratto  di Finanziamento e la relativa acquisizione delle garanzie;
 2. ciascuna erogazione;
 3. la gestione annuale del Finanziamento;
 4. l'incasso di ciascuna rata anche di soli interessi;
 5. le modificazioni contrattuali, con  esclusione  delle  spese relative alla gestione del contenzioso, che  il  Soggetto  Agente  regolera'  separatamente  con la CDP ed il Soggetto Finanziatore.
 Gli  importi  relativi  a  detti  oneri  spese e commissioni sono liberamente  concordati  tra  il Soggetto Beneficiario ed il Soggetto Agente   ed   indicate,  nei  valori  massimi,  nella  documentazione informativa  prevista  dalla  normativa  in  materia  di  trasparenza (delibera  CICR  4 marzo  2003  e  Istruz.  Vig.  Banca  d'Italia del 25 luglio 2003) e verranno pubblicati e periodicamente aggiornati sul sito della CDP.
 Art. 12.
 Erogazione del Finanziamento
 L'erogazione del Finanziamento avviene, previa acquisizione delle garanzie previste nella delibera e l'assolvimento di tutti i termini, obblighi,   condizioni   e  quant'altro  previsto  nel  Contratto  di Finanziamento,  a SAL cosi' come stabilito dal decreto di concessione provvisoria  delle  agevolazioni  ovvero  dalla normativa della legge Agevolativa,  in  relazione  allo stato di realizzazione del progetto agevolato, e secondo le direttive del decreto.
 Le   singole   erogazioni   avverranno   in  misura  direttamente proporzionale   agli   importi  del  Finanziamento  Agevolato  e  del Finanziamento  Bancario nonche' dell'eventuale Finanziamento Bancario Integrativo.
 Il  mancato  trasferimento  al  Soggetto  Agente  dell'importo di spettanza  a  fronte  di  ogni erogazione, da parte della CDP e/o del Soggetto  Finanziatore,  sara'  circostanza  idonea  a legittimare la mancata erogazione.
 Art. 13.
 Provvista dei fondi per l'erogazione del Finanziamento
 Sulla   base   dei   SAL   documentati,   inviati   dal  Soggetto Convenzionato o dal Ministero, il Soggetto Agente richiedera' i fondi relativi  alla  quota  di  Finanziamento  alla  CDP  ed  al  Soggetto Finanziatore,  indicando la valuta con la quale dovranno essere messi a disposizione del Soggetto Agente.
 I  fondi  verranno  messi a disposizione del Soggetto Agente e da quest'ultimo   accreditati  al  Soggetto  Beneficiario  su  un  conto corrente allo stesso intestato.
 Il  Soggetto Agente provvedera' a trasmettere semestralmente alla CDP  un  tabulato  da cui risultino gli importi erogati nel periodo a valere sui Finanziamenti Agevolati.
 Art. 14.
 Rientro del Finanziamento
 Il   Soggetto  Agente  provvedera'  ad  emettere  gli  avvisi  di pagamento  e ad incassare alle scadenze di cui all'art. 8 le rate del Finanziamento  e  provvedera'  a  trasferire  alla CDP ed al Soggetto Finanziatore  le  quote  di  competenza,  secondo  le indicazioni del decreto,  del  Finanziamento  tanto  in  linea  capitale che in linea interessi.
 Art. 15.
 Estinzione anticipata del Finanziamento
 Il   Soggetto   Beneficiario  avra'  la  facolta'  di  estinguere anticipatamente,  anche  parzialmente,  il Finanziamento nel rispetto dei  vincoli  previsti  dalla  vigente normativa di riferimento ed in misura tale che sia sempre rispettata l'originaria proporzione tra il Finanziamento  Agevolato e il Finanziamento, dietro corresponsione da parte   del   medesimo   Soggetto   Beneficiario   della  commissione contrattualmente  prevista  per  detta  evenienza  dal  Contratto  di Finanziamento.
 Art. 16.
 Revoca delle agevolazioni
 In  caso di inadempienza da parte del Soggetto Beneficiario degli obblighi  previsti  a  suo  carico  dal  decreto di concessione delle agevolazioni  e/o dal Contratto di Finanziamento, quest'ultimo potra' essere  risolto, con le conseguenze previste per questa evenienza dal Contratto di Finanziamento.
 Art. 17.
 Diligenza
 I    soggetti    firmatari    della    Convenzione   garantiscono reciprocamente    l'applicazione    dei    migliori    standard    di professionalita'   richiesti   per  l'espletamento  delle  specifiche attivita' a carico di ciascuna delle parti.
 Art. 18.
 Azioni di recupero del Finanziamento
 Il Soggetto Agente procedera' al recupero del Finanziamento anche in   via  coattiva,  fatte  salve  le  specificita'  del  leasing,  e provvedera'  a  fornire semestralmente una informativa alla CDP ed al Soggetto Finanziatore.
 Le spese relative a tale attivita' di recupero in sede giudiziale saranno  preventivamente  concordate  ed  a  carico  della  CDP e del Soggetto   Finanziatore  in  misura  proporzionale  alla  percentuale originaria  di  partecipazione  in  linea capitale al Finanziamento e verranno liquidate al Soggetto Agente semestralmente su presentazione di  idonea documentazione. Tutte le somme recuperate sia dal debitore principale  che  da  eventuali  terzi  garanti,  al netto delle spese sostenute  per  tale  recupero,  saranno  ripartite  tra la CDP ed il Soggetto   Finanziatore  in  misura  proporzionale  alla  percentuale originaria  di  partecipazione in linea capitale al Finanziamento. Le somme   recuperate   saranno   imputate  dalla  CDP  e  dal  Soggetto Finanziatore   alla   copertura,  prioritariamente,  delle  spese  di recupero  anche legali, quindi della quota interessi e, infine, della quota capitale.
 Eventuali transazioni dovranno essere preventivamente autorizzate dalla  CDP  e dal Soggetto Finanziatore. Analogamente dovranno essere preventivamente  autorizzate  dalla CDP le transazioni della Societa' di Leasing.
 Art. 19.
 Scritture contabili del Finanziamento
 Al  fine  dell'accertamento  delle  somme  dovute faranno stato e prova  nei  confronti  delle  parti che sottoscrivono la Convenzione, dell'eventuale  Soggetto  Finanziatore e/o della Societa' di Leasing, del  Soggetto  Beneficiario  e  suoi  garanti, in qualsiasi momento e sede, i libri e le scritture contabili del Soggetto Agente.
 Art. 20.
 Clausola compromissoria
 Ogni  controversia  nascente  dalla Convenzione e' deferita ad un collegio  di  cinque  arbitri  che  decide,  in  via  rituale secondo diritto,  ai  sensi  degli  articoli 808  e  successivi del codice di procedura civile.
 Il  soggetto  firmatario della Convenzione che intende promuovere il  giudizio arbitrale lo comunica agli altri soggetti firmatari, con atto  notificato  a  mezzo  di  ufficiale  giudiziario,  specificando l'oggetto della domanda e nominando il proprio arbitro.
 Qualora  gli  altri  soggetti  firmatari, entro venti (20) giorni dalla   predetta   notificazione,   non   procedano,  con  le  stesse formalita',  alla  nomina del proprio arbitro, il soggetto firmatario interessato  puo' chiedere che la nomina sia fatta dal Presidente del Tribunale di Roma.
 Il  Presidente  del  Tribunale di Roma provvede alla nomina degli arbitri  mancanti  per il completamento del collegio arbitrale, anche nel caso in cui i soggetti firmatari siano inferiori a quattro.
 Il  Presidente  del  Tribunale  di  Roma nomina il Presidente del collegio arbitrale.
 Art. 21.
 Durata e registrazione
 La  Convenzione  avra'  efficacia  dalla data di sottoscrizione e sara'  valida  fino  al  .....,  ferma  restando l'applicazione della medesima  ai  Finanziamenti  ancora in essere alla data di scadenza e fino alla definitiva estinzione dei medesimi. Qualunque onere fiscale derivante dalla Convenzione o che comunque dovesse derivare dalla sua applicazione,  sara'  ripartito  in  parti  uguali  fra  la  CDP e il Soggetto  Agente. La Convenzione sara' registrata a cura del Soggetto Agente  e  le  spese  saranno  a  carico di CDP e del Soggetto Agente stesso in misura pari.
 Art. 22.
 Elezione di domicilio
 Ai   fini   della   Convenzione   le   parti  eleggono  domicilio rispettivamente:
 il Ministero, presso la propria sede in .....;
 la CDP, presso la propria sede in .....;
 il Soggetto Agente, presso la propria sede in .....;
 il Soggetto Convenzionato, presso la propria sede in ......
 Art. 23.
 Effetti
 La  Convenzione e' redatta in ..... originali ad un unico effetto di legge.
 Firme
 
 Allegati
 1. Accordo CDP/Soggetto Finanziatore e/o Societa' di Leasing
 2. Mandato CDP/Soggetto Agente
 3. Mandato Interbancario
 4. Delibera del Soggetto Finanziatore
 5. Conferma Accordo
 6. Conferma Mandato Interbancario
 7. Sintesi di Valutazione
 8. Contratto di Provvista - Finanziamento Leasing
 9. Report semestrale di monitoraggio
 10. Contratto di Finanziamento
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