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| Gazzetta n. 246 del 2005-10-21 |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 ottobre 2005 |  | Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3469). |  | 
 |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Visto  il  decreto-legge  31 maggio  2005,  n.  90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2005, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza nel settore della depurazione delle acque reflue determinatosi nel comune di Tolmezzo in provincia di Udine;
 Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3182 del 14 febbraio 2002 recante:   «Disposizioni   urgenti   per   fronteggiare   l'emergenza socio-ambientale  determinatasi  nel  settore della depurazione delle acque reflue nel comune di Tolmezzo, in provincia di Udine»;
 Vista la nota del 26 luglio 2005 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
 Vista  la  nota  del  22 ottobre 2004 dell'Ufficio territoriale del governo  di  Napoli,  con  la  quale  il  prefetto  ha  rappresentato l'esigenza  di  provvedere a porre in essere gli interventi necessari finalizzati  al  ripristino  funzionale dell'elisuperfice ubicata nel porto   di   Napoli  da  utilizzare  per  fronteggiare  emergenze  di protezione civile;
 Visto   l'art.  7,  comma  1,  dell'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio  dei  Ministri  n. 3443 del 15 giugno 2005, con la quale e' stato assegnato al Corpo forestale dello Stato, impegnato nella lotta agli incendi boschivi, un contributo di euro 2 milioni;
 Vista  la  nota del 29 luglio 2005 del Corpo forestale dello Stato, con  la  quale  la  medesima  Amministrazione,  al fine di consentire l'introito  della  somma  in  questione  ritiene necessario prevedere nell'ambito  di  una  prossima  ordinanza  di  protezione  civile una specifica deroga all'art. 1, comma 9, della legge n. 311 del 2004;
 Vista la nota del 10 agosto 2005 con la quale il Dipartimento della protezione civile comunica al Ministero dell'economia e delle finanze che,  salvo  avviso contrario del medesimo Dicastero, si intenderebbe procedere  con  una apposita ordinanza di protezione civile nei sensi richiesti dal Corpo forestale dello Stato;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo  2003  recante  «Dichiarazione  dello  stato di emergenza in relazione   alla   tutela  della  pubblica  incolumita'  nell'attuale situazione internazionale»;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2005, concernente la proroga dello stato d'emergenza, fino al  31 dicembre  2006, nel territorio dei comuni di Cengio e Saliceto in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 novembre   2004,   con  il  quale  e'  stato  prorogato,  fino  al 31 dicembre  2006,  lo  stato di emergenza ambientale nella laguna di Orbetello;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 marzo  2005,  con  il  quale  e' stato prorogato, fino al 1° marzo 2006,   lo   stato  di  emergenza  in  relazione  alla  crisi  idrica determinata   dall'inquinamento   dell'acquedotto   del   comune   di Tolentino;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3372 del 3 settembre 2004, concernente «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la crisi idrica determinata dall'inquinamento dell'acquedotto del comune di Tolentino»;
 Vista  la nota n. 41 del 21 settembre 2005 del commissario delegato sindaco del comune di Tolentino;
 Vista  la  nota  del 27 settembre 2005 del presidente della regione Marche;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3389 del  26 dicembre  2004,  recante:  «Disposizioni di protezione civile finalizzate  a  fronteggiare le situazioni di emergenza nell'area del sud-est  asiatico»,  nonche'  le  successive  ordinanze di protezione civile  n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3392 in data 8 gennaio 2005, n.  3394  del  18 gennaio 2005, n. 3399 del 18 febbraio 2005, n. 3402 del  10 marzo  2005, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3429 del 29 aprile 2005,  n.  3443  del  15 giugno 2005, n. 3449 del 15 luglio 2005 e n. 3452 del 1° agosto 2005;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 settembre  2004  recante  la  dichiarazione di grande evento per lo svolgimento  della  pre-regata della trentaduesima Coppa America, che si terra' nello specchio di mare antistante alla citta' di Trapani;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3377 del   22 settembre   2004,  recante:  «Disposizioni  urgenti  per  lo svolgimento  della  pre-regata  della trentaduesima Coppa America», e successive modificazioni;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3436 del 27 maggio 2005, recante: «Interventi di protezione civile diretti a fronteggiare i movimenti franosi verificatisi al km 47+600 della ex strada statale Amerina nel territorio del comune di Orvieto»;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 settembre 2005, recante la dichiarazione dello stato di emergenza a seguito  dell'uragano  «Katrina»  che  ha colpito il giorno 29 agosto 2005 la costa occidentale degli Stati Uniti d'America;
 Ravvisata  la  necessita'  di inviare risorse umane e materiali per fronteggiare  adeguatamente, ed in termini di particolare urgenza, la situazione  calamitosa  verificatasi  il  giorno  29 agosto  2005 nel territorio   degli   Stati   Uniti   d'America  colpito  dall'uragano «Katrina»;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre  2002,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato  lo stato di emergenza   in   ordine  ai  gravi  eventi  sismici  verificatisi  il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso;
 Visto  l'art.  20-bis  del  decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante  «Proroga  di  termini previsti da disposizioni legislative», con il quale gli stati d'emergenza concernenti gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2005;
 Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253  del  29 novembre  2002,  n.  3279  del 10 aprile 2003 e n. 3300 dell'11 luglio  2003,  concernenti:  «Disposizioni  urgenti dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Campobasso»;
 Vista  la  nota  n.  5472  del  17 settembre 2005 del sindaco di S. Giuliano di Puglia;
 Vista l'ordinanza di protezione civile del 23 aprile 2002, n. 3198, recante:  «Disposizioni  urgenti  per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello»;
 Vista  l'ordinanza  di  protezione  civile  del 16 gennaio 2003, n. 3261,  recante  «Ulteriori  disposizioni  concernenti  gli interventi necessari  per  il risanamento ambientale della laguna di Orbetello», nonche' l'ordinanza n. 3381 del 18 novembre 2004;
 Vista  la nota GAB/2005/7763/B02 del 15 settembre 2005 dell'Ufficio di gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con   la   quale,   per   il   superamento   dell'emergenza  relativa all'inquinamento della laguna di Orbetello, sono messe a disposizione del commissario delegato ulteriori risorse finanziarie;
 Visto l'art. 4-bis della legge 11 dicembre 2000, n. 365;
 Viste  le  ordinanze  di  protezione  civile n. 3090 del 18 ottobre 2000,  recante  «Interventi  urgenti  di  protezione civile diretti a fronteggiare  i  danni  conseguenti  agli  eventi  alluvionali  ed ai dissesti  idrogeologici  che,  dal  13 ottobre 2000, hanno colpito il territorio  della  regione  autonoma  Valle  d'Aosta  e delle regioni Piemonte,   Liguria,   Lombardia  ed  Emilia-Romagna»,  n.  3092  del 27 ottobre  2000,  recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in  conseguenza degli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici che hanno  colpito nel mese di settembre 2000 il territorio della regione Calabria  e  nel  mese  di ottobre  2000  il territorio della regione autonoma  Valle d'Aosta e delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna  e Veneto», n. 3093 dell'8 novembre 2000 e n. 3095 del 23 novembre 2000;
 Vista  la  nota  n.  332  in  data  11 agosto 2005, con la quale la regione  Liguria  ha  chiesto  la proroga dei termini di consegna del modello  «D»  e  allegato  1  previsti  dalla  direttiva del Ministro dell'interno  delegato  per  il coordinamento delle protezione civile del  30 gennaio 2001, relativa all'applicazione dei benefici previsti dall'art. 4-bis della legge 11 dicembre 2000, n. 365;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2004, con il quale e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2005  lo  stato d'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella  regione  Campania,  nonche'  in materia di bonifica dei suoli, delle  falde  e  dei  sedimenti  inquinati,  di  tutela  delle  acque superficiali,   di   dissesto   idrogeologico   nel  sottosuolo,  con riferimento al territorio di Napoli;
 Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341  del  27 febbraio  2004,  n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo  2004,  n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004 art.  1,  comma 2,  n. 3361 in data 8 luglio 2004 art. 5, n. 3369 del 13 agosto  2004,  n.  3370 del 27 agosto 2004, n. 3379 del 5 novembre 2004  art.  8,  n.  3382  del  18 novembre  2004  art. 8, n. 3390 del 29 dicembre  2004 art. 2, n. 3397 del 28 gennaio 2005 art. 1, n. 3399 del  18 febbraio  2005 art. 6, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3429 del 29 aprile  2005  art.  6, n. 3443 del 15 giugno 2005 art. 9 e n. 3449 del  15 luglio 2005 art. 2, comma 1, recanti disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 novembre   2004,  concernente  la  dichiarazione  dello  stato  di emergenza  in  ordine agli eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Brescia nella notte del 24 novembre 2004;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3385 del  10 dicembre 2004, recante: «Primi interventi urgenti conseguenti agli  eventi  sismici che hanno colpito il territorio della provincia di  Brescia  nella notte del 24 novembre 2004», nonche' la successiva ordinanza n. 3413 dell'11 marzo 2005;
 Vista  la  nota  n.  2530  del  23 settembre  2005  del commissario delegato  -  assessore  alla polizia locale, prevenzione e protezione civile della regione Lombardia;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 luglio  2004, n. 3362, recante: «Modalita' di attivazione del Fondo per  interventi  straordinari  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri  istituito  ai  sensi  dell'art.  32-bis  del  decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»;
 Visto  l'art.  3  dall'ordinanza  di  protezione civile n. 3429 del 29 aprile  2005,  con  il  quale  sono state apportate modifiche alla sopra citata ordinanza di protezione civile n. 3362 del 2004;
 Vista  la  nota  n. 76906 del 19 settembre 2005 dell'assessore alla protezione civile della regione Emilia-Romagna;
 Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Dispone:
 Art. 1.
 1.   Per   la  realizzazione  degli  interventi  di  ampliamento  e completamento dell'impianto di depurazione consortile di Tolmezzo, in provincia  di Udine, il commissario delegato-presidente della regione autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  utilizza,  in aggiunta alle risorse gia'  attribuite  allo  stesso dall'art. 7 dell'ordinanza n. 3182 del 14 febbraio  2002,  la  somma di Euro 215.000,00 in limiti di impegno quindicennali   a   valere   sulle  risorse  assegnate  al  Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  -  U.P.B. 3.2.3.4 - capitolo 7645 - dall'art. 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n.  350.  A tal fine il commissario delegato-presidente della regione autonoma  Friuli-Venezia Giulia e' autorizzato a contrarre mutui o ad effettuare  altre  operazioni  finanziarie  con  la  Cassa depositi e prestiti  ed  altri  istituti  di credito, allo scopo utilizzando, ai fini del relativo ammortamento, il predetto limite d'impegno.
 |  | Art. 2. 1.  Il  prefetto  di  Napoli  e'  nominato  commissario  delegato e provvede,  in  termini  di  somma  urgenza,  all'adozione di tutte le iniziative  finalizzate  al ripristino, all'adeguamento funzionale ed alla  messa  in esercizio dell'eliporto ubicato presso la base navale del  porto  di  Napoli, da destinare al perseguimento di finalita' di protezione civile.
 2.  Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  al  comma 1, il commissario  delegato  si  avvale  dell'ufficio dei servizi integrati infrastrutture   e  trasporti  per  la  Campania  e  Molise,  settore infrastrutture  Napoli,  ovvero,  ove  ne  ricorrano  le  condizioni, dell'Aeronautica militare Campalgenio di Bari.
 3.  Per  la  realizzazione  degli  interventi previsti dal presente articolo e' stanziata la somma di Euro 500.000,00, a valere sul Fondo della protezione civile.
 4. Le risorse di cui al comma 3 sono trasferite su una contabilita' speciale  all'uopo istituita, secondo le modalita' previste dall'art. 10  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e intestata al prefetto di Napoli - commissario delegato.
 |  | Art. 3. 1.  Il  Corpo forestale dello Stato e' autorizzato ad utilizzare il contributo di Euro 2.000.000,00 assegnato ai sensi dell'art. 7, comma 1,  dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3443 del 15 giugno 2005, in deroga all'art. 1, comma 9, della legge n. 311 del  2004,  al  fine  di assicurare il potenziamento gestionale della capacita' operativa della componente aerea di titolarita' nella lotta agli incendi boschivi e nell'espletamento delle ulteriori ineludibili azioni  di  contrasto  delle  situazioni  emergenziali  di protezione civile.
 |  | Art. 4. 1.  Al  fine  di  assicurare  la tempestiva e funzionale attuazione degli  adempimenti  di  competenza  del Dipartimento della protezione civile  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri connessi alla gestione   delle  situazioni  emergenziali  in  atto  sul  territorio nazionale  e di cui ai decreti del Presidente del Consiglio citati in premessa,  il  personale  militare  in  servizio  presso  il medesimo Dipartimento  vi  permane  fino  al 31 dicembre 2006, anche in deroga alle   disposizioni  normative  e  di  carattere  amministrativo  dei rispettivi ordinamenti.
 |  | Art. 5. 1.  Per  consentire  il  definitivo  superamento della crisi idrica determinata dall'inquinamento dell'acquedotto del comune di Tolentino attraverso  il  proseguimento  delle iniziative da porre in essere ai sensi dell'ordinanza n. 3372 del 2004 e dell'art. 3 dell'ordinanza n. 3443  del  2005, e' assegnato l'importo di Euro 150.000,00 al sindaco di  Tolentino - commissario delegato; al relativo onere si provvede a carico del Fondo della protezione civile.
 2.  Alle  deroghe previste all'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del  Consiglio  dei Ministri n. 3372 del 3 settembre 2005 e' aggiunta la  seguente:  «Legge regionale delle Marche n. 7 del 14 aprile 2004, recante:   "Disciplina   della   procedura  di  impatto  ambientale", limitatamente  ai  termini  previsti dagli articoli 6, 7, 9 e 11, che sono ridotti della meta».
 3.  Il  terzo  e  il quarto periodo del comma 1, nonche' il comma 2 dell'art.  2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3452 del 1° agosto 2005, sono soppressi.
 4.  Le  somme  previste  nella  convenzione  stipulata con il Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco  per la realizzazione dei progetti nelle  aree  del  sud-est  asiatico colpite dal maremoto del dicembre 2004  possono essere trasferite all'Opera nazionale di assistenza dei vigili  del  fuoco,  che  provvedera'  ad  effettuare  gli occorrenti pagamenti.
 5. Il trattamento economico di uno degli esperti di cui all'art. 1, comma  5,  dell'ordinanza  di  protezione  civile n. 3390 del 2004 e' stabilito  in  misura  pari a quella spettante, per analoga funzione, agli esperti in servizio presso l'Unione muropea.
 6. All'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei  Ministri  n. 3429 del 29 aprile 2005, le parole «di cui all'art. 1273  del  codice  civile,» sono soppresse e cosi' sostituite «di cui all'art. 1272 del codice civile,».
 |  | Art. 6. 1.  In  relazione  all'attuale  contesto  esigenziale inerente alla realizzazione del «grande evento», e di cui al decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  del  3 settembre 2004, il Dipartimento della  protezione  civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato a realizzare interventi concernenti la sistemazione di strutture urbane, di aree fruibili in connessione con la celebrazione del   predetto  «grande  evento»,  nonche'  iniziative  di  carattere organizzativo  ed  attivita'  di  comunicazione  ed  informazione nei confronti della collettivita' interessata.
 2.  Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede nel limite massimo di  Euro  500.000,00  a  carico  del  Fondo della protezione civile e sempreche'  cio' possa costituire anticipazione rispetto a successivi reintegri da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.
 |  | Art. 7. 1. All'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei  Ministri  n.  3436  del  27 maggio  2005 e' soppresso il periodo «quale  anticipo  sulle  risorse  da ripartirsi ai sensi dell'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,».
 |  | Art. 8. 1. Per assicurare ogni utile intervento in favore della popolazione degli  Stati  Uniti  d'America,  colpita  il  giorno  29 agosto  2005 dall'uragano «Katrina», il Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e'  autorizzato a porre in essere  le  necessarie  iniziative,  anche  mediante  acquisizione ed utilizzazione di beni e materiali.
 2.  Il  Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del Consiglio   dei  Ministri  e',  altresi',  autorizzato  a  consentire l'utilizzazione  da parte delle autorita' locali dei necessari beni e materiali  da  impiegare  per  consentire il pieno e completo ritorno alle  normali  condizioni  di  vita  della  popolazione  interessata, nonche'  a  rimborsare le spese sostenute dalle amministrazioni dello Stato  coinvolte nelle iniziative poste in essere per fronteggiare il contesto calamitoso in questione.
 3.  Per  il  compimento  delle  iniziative  previste  dal  presente articolo il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica  motivazione,  puo'  derogare,  nel  rispetto  dei principi generali  dell'ordinamento  giuridico,  delle direttive comunitarie e della  direttiva  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:
 decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed  integrazioni,  articoli 6,  7, 8, 9, 22, 23 e 24 e, comunque, nel rispetto dell'art. 11 della direttiva comunitaria n. 92/50;
 decreto   legislativo   24 luglio  1992,  n.  358,  e  successive modifiche  ed  integrazioni,  articoli 5,  7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 e, comunque,  nel  rispetto  dell'art.  6 della direttiva comunitaria n. 93/36.
 4.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  dal  presente articolo valutati  in  500.000,00  euro  si  provvede a carico del Fondo della protezione civile.
 |  | Art. 9. 1.  Il  Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del Consiglio  dei Ministri provvede, entro quindici giorni dall'adozione della  presente  ordinanza all'affidamento della gestione ordinaria e straordinaria  del  villaggio temporaneo del comune di S. Giuliano di Puglia  realizzato a seguito degli eventi sismici del 31 ottobre 2002 al  sindaco  del  medesimo  comune,  anche  sulla  base  di  apposita convenzione o protocollo.
 2.  Per il soddisfacimento delle esigenze conseguenti ai maggiori e nuovi compiti derivanti dall'espletamento degli adempimenti di cui al comma  1,  il  sindaco  del  comune  di  San  Giuliano  di  Puglia e' autorizzato,  in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n.  165  del  2001,  e  successive  modificazioni,  ed  al  Contratto collettivo di lavoro del personale del comparto delle regioni e delle autonomie  locali, a stipulare contratti di diritto privato di durata annuale,  rinnovabili nell'ambito della vigenza temporale dello stato d'emergenza,  per  l'assunzione  di  due  unita' di personale tecnico amministrativo specializzato - area C - posizione economica C2.
 3.  Il presidente della regione Molise - commissario delegato ed il sindaco  di  S.  Giuliano  di  Puglia provvedono all'integrazione del «Piano  della  ricostruzione»  del  comune  di S. Giuliano di Puglia, redatto  ai  sensi dell'art. 4 dell'ordinanza di protezione civile n. 3279  del 10 aprile 2003, prevedendo una maggiorazione del contributo per  la  ricostruzione in favore dei nuclei familiari nei quali siano presenti   persone   portatrici   di  handicap  o  disabili  con  una percentuale  di  invalidita'  non  inferiore  al  67%,  finalizzato a consentire   l'abbattimento   delle  barriere  architettoniche  nelle pertinenti unita' immobiliari.
 4.  Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico delle   risorse   finanziarie  gia'  disponibili  nella  contabilita' speciale  intestata  al presidente della regione Molise - commissario delegato.
 |  | Art. 10. 1. Per il proseguimento delle attivita' poste in essere dal sindaco di  Orbetello  -  commissario  delegato  ai  sensi dell'ordinanza del Presidente  del Consiglio dei Ministri n. 3261 del 16 gennaio 2003, e successive   modificazioni,  e'  assegnato  al  medesimo  commissario delegato  l'importo  di  7,5  milioni  di  euro; al relativo onere si provvede  a  carico delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione  del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno 2005, nell'ambito dell'U.P.B. 1.2.3.1. - capitolo 7082.
 |  | Art. 11. 1.  Al  fine  di  consentire  ai  soggetti  privati ed alle imprese gravemente  danneggiate dagli eventi calamitosi di ottobre e novembre 2000   di   accedere   ai   benefici  previsti  dall'art.  4-bis  del decreto-legge    12 dicembre    2000,   n.   279,   convertito,   con modificazioni,  dalla  legge  11 dicembre  2000, n. 365, e successive modificazioni, la regione Liguria, su richiesta dei soggetti titolari di  contributo  che  abbiano effettuato i lavori entro il 31 dicembre 2004,  puo' accettare la presentazione del modello allegato «D», e di cui   alla  direttiva  del  Ministro  dell'interno  delegato  per  il coordinamento  della  protezione  civile del 30 gennaio 2001, entro e non  oltre  il  31 dicembre  2005. La medesima regione dispone per le verifiche  ed  i  controlli necessari in ordine alla ricorrenza delle condizioni per fruire del beneficio.
 |  | Art. 12. 1. All'art. 1, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei  Ministri  n. 3413 dell'11 marzo 2005, le parole «due unita» sono soppresse e cosi' sostituite: «quattro unita».
 2.  Per  il  soddisfacimento delle straordinarie esigenze derivanti dalle  attivita' necessarie a fronteggiare gli eventi calamitosi e di cui   all'ordinanza  di  protezione  civile  n.  3385  del  2004,  il commissario  delegato  puo'  avvalersi  di un'unita' di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
 3.   L'importo   stanziato   ai   sensi   dell'art.   9,  comma  2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3385 del 2004, e' incrementato di  Euro  200.000,00,  da  ripartire  con  apposito provvedimento del commissario  delegato;  agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede   a  carico  delle  risorse  finanziarie  gia'  poste  nella disponibilita' del commissario delegato.
 |  | Art. 13. 1.  Il  comma  3  dell'art.  3  dell'ordinanza  del  Presidente del Consiglio  dei  Ministri  n. 3362 in data 8 luglio 2004, e successive modificazioni  e'  soppresso e cosi' sostituito: «3. L'erogazione dei finanziamenti  e'  effettuata direttamente dalla regione a seguito di comunicazione  della  data di conferimento dell'incarico di verifica, ovvero  di  avvenuto  inizio  dei  lavori,  e  del  costo complessivo necessario   per  la  relativa  realizzazione.  Qualora  la  predetta comunicazione  non  pervenga,  per  la fattispecie di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), e per quelle di cui alle successive lettere b) e c),  rispettivamente,  entro sei mesi ed entro dodici mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2,  la regione segnala tali situazioni al capo del Dipartimento della protezione civile che dispone la revoca del finanziamento».
 2. All'art. 3, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei   Ministri   n.   3362   in  data  8 luglio  2004,  e  successive modificazioni,   le  parole  «per  il  tramite  della  regione»  sono soppresse e cosi' sostituite: «ed alla regione».
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 13 ottobre 2005
 Il Presidente: Berlusconi
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