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| Gazzetta n. 246 del 2005-10-21 |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 ottobre 2005 |  | Disposizioni  urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare la  grave  situazione  in cui versa la popolazione del sud del Sudan. (Ordinanza n. 3468). |  | 
 |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Visto  l'art.  4,  comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, nel  quale si dispone che agli interventi all'estero del Dipartimento della  protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 2 settembre  2005,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato lo stato di criticita'  in  conseguenza  delle  grave  situazione in cui versa la popolazione del sud del Sudan;
 Considerata  la  grave  situazione  sociale,  economico e sanitaria determinatasi  nel  territorio  del Sudan, devastato da carestie e da decenni di guerra civile, e nel quale la gran parte della popolazione vive  in  condizioni di assoluta precarieta', sprovvista di qualsiasi forma di assistenza primaria e di infrastrutture;
 Considerato  che  detta  situazione  di  criticita' e' destinata ad aggravarsi  ulteriormente, in conseguenza del rientro di un milione e mezzo  di profughi che dal nord del Sudan saranno costretti a tornare nella terra di origine a seguito degli accordi di pace raggiunti;
 Ravvisata,  pertanto, l'imprescindibile necessita' di assicurare il concorso dello Stato italiano nelle iniziative a carattere umanitario finalizzate  a  favorire  la ripresa di una vita ordinaria e pacifica nel   predetto  territorio,  anche  attraverso  la  realizzazione  di interventi  di  carattere  straordinario ed urgente, se del caso, ove necessario, in deroga all'ordinamento giuridico vigente;
 Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Dispone:
 Art. 1.
 1.   Il   Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile  della Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri  e'  nominato  commissario delegato   per   assicurare   i  necessari  interventi  di  carattere umanitario  finalizzati  a fronteggiare il contesto critico di cui in premessa.
 2.  In  attesa  della  definizione di un quadro organico e compiuto delle iniziative occorrenti, il commissario delegato provvede, in via d'urgenza,  anche  per il tramite del responsabile della struttura di missione  di  cui  all'art.  2,  a  porre in essere gli atti anche di carattere  negoziale  necessari al trasporto ed alla successiva messa in  opera  di un ponte «Bailey» sul fiume Payee, nel sud del Sudan; a seguito  della messa a disposizione del predetto ponte da parte della ditta fornitrice, il commissario delegato e' autorizzato a trasferire al  medesimo  soggetto,  a  titolo di permuta, e salvo conguaglio, il ponte «Bailey» realizzato nel comune di Pontebba di cui al protocollo stipulato  in  data 11 settembre 2003 in attuazione dell'ordinanza di protezione civile n. 3309/2003, non appena lo stesso bene si rendera' disponibile.  Agli  eventuali  oneri  conseguenti  all'attuazione del presente comma si provvede, anche a titolo di anticipazione, a carico del Fondo della protezione civile.
 3.  Per  il  compimento  delle  iniziative  previste dalla presente ordinanza  e'  consentito  derogare,  se  necessario, e sulla base di specifica   motivazione,   e   nel  rispetto  dei  principi  generali dell'ordinamento  giuridico,  delle  direttive  comunitarie  e  della direttiva  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004  per  le  attivita'  negoziali  poste  in  essere sul territorio nazionale, alle seguenti disposizioni normative:
 decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed  integrazioni,  articoli 6,  7, 8, 9, 22, 23 e 24 e, comunque, nel rispetto dell'art. 11 della direttiva comunitaria n. 92/50;
 decreto   legislativo   24 luglio  1992,  n.  358,  e  successive modifiche  ed  integrazioni,  articoli 5,  7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 e, comunque,  nel  rispetto  dell'art.  6 della direttiva comunitaria n. 93/36;
 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 35 e 36.
 4.  Il  Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato a ricevere risorse derivanti da donazioni  ed  atti di liberalita' da destinare all'attuazione, sulla base  di  procedure  di  somma  urgenza, delle iniziative di cui alla presente ordinanza.
 5.  L'invio di messaggi SMS - short message service - attraverso le reti  di telefonia mobile, destinati alle sot-toscrizioni finalizzate alla  realizzazione  di interventi di cui alla presente ordinanza, si intende  assimilato alle operazioni di cui all'art. 14, comma 3 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 e successive modifiche ed integrazioni.
 |  | Art. 2. 1.   Per  garantire  il  necessario  supporto  tecnico,  operativo, organizzativo,  logistico  ed  amministrativo al commissario delegato nello svolgimento delle attivita' di cui alla presente ordinanza, con provvedimento  del  Capo  del Dipartimento della protezione civile e' istituita  apposita  struttura di missione, composta da personale del Dipartimento  della  protezione  civile  o  da  altra amministrazione statale  o  ente  pubblico.  Al predetto personale non dirigenziale a fronte  dell'eccezionale  impegno  richiesto  ed  in  relazione  alle attivita'  da  porre  in essere ai sensi della presente ordinanza, e' riconosciuta  una  speciale indennita' operativa onnicomprensiva, con la  sola  esclusione  del  trattamento  di  missione, forfetariamente parametrata  su base mensile a duecentocinquanta ore di straordinario festivo e notturno commisurata ai giorni di effettivo impiego.
 2.  Con  il  provvedimento  di  cui  al  comma  1  e'  nominato  il responsabile della struttura di missione, individuato fra i dirigenti di  prima  fascia in servizio presso il Dipartimento della protezione civile,  che  opera  quale  soggetto attuatore degli interventi sulla base di indicazioni fornite dal commissario delegato.
 3.  Nell'ambito  della  struttura di missione opera, in aggiunta al personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, un  nucleo  di  esperti  aventi  particolare  esperienza  anche nella gestione  di  programmi  internazionali di assistenza umanitaria e di riabilitazione  e ricostruzione di strutture ed infrastrutture. A tal fine  il  Dipartimento  della  protezione  civile  e'  autorizzato  a stipulare,  sulla  base  di  una  scelta di carattere fiduciario, sei contratti di collaborazione coordinata e continuativa. I contratti di cui al presente articolo, stipulati per la durata massima di sei mesi in  deroga all'art. 12, comma 4, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, si configurano quali incarichi di esperto ai  sensi  della  medesima  legge  con  conseguente  applicazione del relativo  regime  giuridico,  economico,  fiscale e previdenziale. Il trattamento  economico  dell'esperto nominato coordinatore del nucleo e' aumentato del 10%.
 4.   Il   Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile  della Presidenza   del   Consiglio  dei  Ministri  -  commissario  delegato istituisce  entro dieci giorni dall'adozione della presente ordinanza un  comitato  tecnico  consultivo presieduto da un dirigente di prima fascia  in servizio presso il Dipartimento medesimo, nonche' da altri due  componenti  anche  estranei  alla  pubblica  amministrazione; il compenso  da  corrispondere  ai predetti membri e' determinato con il provvedimento di costituzione anche in deroga all'art. 24 del decreto legislativo   30 marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modifiche  ed integrazioni  e  dell'art.  37  del Contratto collettivo nazionale di lavoro  del  personale  dirigente  dell'area 1, stipulato il 5 aprile 2001.
 5.  Agli  oneri  derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sul Fondo della protezione civile.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 13 ottobre 2005
 Il Presidente: Berlusconi
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