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| Gazzetta n. 246 del 2005-10-21 |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | DECRETO 29 settembre 2005 |  | Indirizzi  e  criteri  per la classificazione delle reti regionali di trasporto e per l'allacciamento diretto di clienti finali alle stesse reti. |  | 
 |  | IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 
 Visto  l'art.  2,  comma  1,  lettera n),  del  decreto legislativo 23 maggio  2000,  n.  164  (di  seguito:  il  decreto  legislativo n. 164/2000),  che  definisce la distribuzione come «il trasporto di gas naturale  attraverso  reti  di  gasdotti  locali  per  la consegna ai clienti»;
 Visto  l'art.  2,  comma 1, lettera ii), del decreto legislativo n. 164/2000,  che  definisce  il  trasporto  come  «il  trasporto di gas naturale  attraverso  la  rete  dei  gasdotti  esclusi  i gasdotti di coltivazione e le reti di distribuzione»;
 Visto  l'art.  2, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000, che definisce:
 «cliente  finale»:  il  consumatore  che  acquista  gas  per  uso proprio;
 «cliente grossista»: la persona fisica o giuridica che acquista e vende  gas  naturale  e  che  non  svolge  attivita'  di  trasporto o distribuzione  all'interno  o  all'esterno  del  sistema  in  cui  e' stabilita od opera;
 «clienti»:  i  clienti  grossisti  o  finali di gas naturale e le imprese di gas naturale che acquistano gas naturale;
 «utente   del   sistema»:  la  persona  fisica  o  giuridica  che rifornisce o e' rifornita dal sistema;
 Visto  l'art.  8, comma 1, del decreto legislativo n. 164/2000, che definisce  l'attivita'  di  trasporto  come  «attivita'  di interesse pubblico»;
 Visto  l'art.  8, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000, che prevede  che  «le  imprese  che  svolgono  attivita'  di  trasporto e dispacciamento sono tenute ad allacciare alla propria rete gli utenti che ne facciano richiesta ove il sistema di cui esse dispongono abbia idonea  capacita'  e  purche'  le  opere necessarie all'allacciamento dell'utente siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base a   criteri  stabiliti  con  delibera  dell'Autorita'  per  l'energia elettrica e il gas»;
 Visto  l'art.  8, comma 3, del decreto legislativo n. 164/2000, che prevede  che  «in caso di rifiuto l'utente ne informa l'Autorita' per l'energia  elettrica  e il gas che, sentita l'impresa che ha espresso il  rifiuto,  e  qualora verifichi una violazione del codice di rete, puo' imporre alla stessa impresa di procedere all'allacciamento»;
 Visto  l'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 164/2000, che specifica che il servizio di distribuzione e' affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni, da parte degli enti  locali,  i  quali  svolgono  attivita' di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo;
 Visto  l'art. 16, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000, che prevede  che  «le  imprese  di  distribuzione  di  gas naturale hanno l'obbligo  di  allacciare  i  clienti, che ne facciano richiesta, che abbiano   sede  nell'ambito  dell'area  territoriale  alla  quale  si riferisce  l'affidamento  sulla  base del quale esse operano, purche' esista  la  capacita'  del  sistema  di  cui  dispongono  e  le opere necessarie   all'allacciamento  del  cliente  siano  tecnicamente  ed economicamente  realizzabili in base a criteri stabiliti con delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas»;
 Visto  l'art. 21, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 164/2000, che  prevede  la separazione societaria dell'attivita' di trasporto e dispacciamento  «da  tutte  le  altre  attivita'  del settore gas, ad eccezione   dell'attivita'  di  stoccaggio»  e  che  «l'attivita'  di distribuzione di gas naturale e' oggetto di separazione societaria da tutte le altre attivita' del settore del gas»;
 Visto  l'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000, che prevede  che  «le imprese di gas naturale possono rifiutare l'accesso al  sistema  del  gas  alle  altre imprese o ai clienti idonei che ne facciano  richiesta,  solo  nel caso in cui esse non dispongano della capacita'  necessaria,  o  nel  caso  in  cui  l'accesso  al  sistema impedirebbe  loro  di  svolgere gli obblighi di servizio pubblico cui sono  soggette,  ovvero  nel  caso in cui dall'accesso derivino gravi difficolta'  economiche  e  finanziarie  ad  imprese del gas naturale operanti  nel sistema, in relazione a contratti di tipo "take or pay" sottoscritti prima dell'entrata in vigore della direttiva 98/30/CE»;
 Visto  l'art.  25, comma 1, del decreto legislativo n. 164/2000 che prevede  che  «Nel  caso  in  cui  il  rifiuto  all'accesso derivi da mancanza  di  capacita'  o  di  connessione,  o  dall'impedimento  ad assolvere ad obblighi di servizio pubblico, l'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas  verifica che le opere necessarie per ovviare a tale   mancanza   o   impedimento,   non  risultino  tecnicamente  ed economicamente  fattibili  in base ai criteri di cui agli articoli 8, comma  2  e  16,  comma 2. L'accesso non puo' essere rifiutato ove il cliente  sostenga  il  costo  delle opere necessarie per ovviare alla mancanza di capacita' o di connessione»;
 Visto  l'art. 28, comma 4, del decreto legislativo n. 164/2000, che prevede  che  l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas vigila affinche'  l'attivita'  di  trasporto  sia  svolta  in  modo  da  non ostacolare    la    parita'    di   accesso   al   sistema,   nonche' sull'applicazione  del  codice  di  rete di cui all'art. 24, comma 5, dello stesso decreto;
 Vista   la  direttiva  2003/55/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio  del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno  del  gas  naturale  e  che  abroga la direttiva 98/30/CE (di seguito: la direttiva 2003/55/CE);
 Visto l'art. 2 della direttiva 2003/55/CE, che definisce:
 «clienti»:  clienti  grossisti e finali di gas naturale e imprese di gas naturale che acquistano gas naturale;
 «clienti  finali»:  clienti  che  acquistano gas naturale per uso proprio;
 «clienti grossisti»: qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dai  gestori  del  sistema  di trasporto e dai gestori del sistema di distribuzione,  che  acquista  gas  naturale  a  scopo  di  rivendita all'interno o all'esterno della rete in cui e' stabilita;
 «utenti  del  sistema»:  le  persone  fisiche  o  giuridiche  che riforniscono o sono rifornite dal sistema;
 Vista  la  legge  23 agosto  2004,  n. 239 (di seguito: la legge n. 239/2004);
 Vista  la  deliberazione  30 maggio 2001, n. 120/01, dell'Autorita' per  l'energia  elettrica  e  il  gas  (di  seguito: l'Autorita), che all'art.  1 definisce come utente «l'utilizzatore del sistema del gas che  acquista  capacita'  di  trasporto  o  rigassificazione, per uso proprio o per cessione a terzi» e che all'art. 4, comma 5, stabilisce che: «Gli utenti che hanno contribuito finanziariamente allo sviluppo di  reti  hanno  diritto  a  riduzioni  dei  corrispettivi unitari di capacita'  di  cui al successivo art. 7, complessivamente pari almeno al  7,94  per  cento  annuo  del  valore  degli  importi corrisposti, rivalutato  in  base  all'indice  dei prezzi dei beni di investimento pubblicato  dall'ISTAT  e  ridotto  in  ragione del 2,5 per cento del valore   iniziale  annuo,  a  partire  dall'anno  di  erogazione  del contributo»;
 Vista  la  deliberazione dell'Autorita' 12 febbraio 2003, n. 152/03 (di seguito: la deliberazione dell'Autorita' n. 152/03);
 Visto  il  codice  di  rete  della societa' SnamReteGas S.p.a., che all'art.  4, comma 5, definisce come utente «La societa' che soddisfa i  requisiti  di  accesso  alla  rete di metanodotti, con la quale il trasportatore  sottoscrive  l'atto  di conferimento: corrisponde alla dizione anglosassone shipper»;
 Vista  la  lettera  dell'Autorita'  del  15 settembre 2004, con cui l'Autorita' segnala al Ministero delle attivita' produttive che erano pervenute  istanze da parte di alcuni soggetti volte all'approvazione del  proprio  codice  di  rete di trasporto e delle relative proposte tariffarie,  richiamando  l'attenzione sul fatto che l'assenza, nella normativa  vigente,  di  criteri  atti alla definizione della rete di trasporto  regionale,  e' causa di indeterminatezza e di possibilita' di  confusione  tra  le  reti  di  trasporto  regionale  e  quelle di distribuzione, e sollecitando un chiarimento in merito;
 Vista  la  lettera dell'Autorita' in data 24 novembre 2004, con cui l'Autorita'   chiede   al   Ministero   delle   attivita'  produttive chiarimenti  in  merito  a una segnalazione, pervenuta dalla societa' SnamReteGas  S.p.a.,  su  alcune  difficolta' registrate dalla stessa nell'ottenimento  dei  permessi  da  parte  degli  enti locali per la realizzazione delle opere di allacciamento agli utenti;
 Vista  la  nota del Ministero delle attivita' produttive 27 gennaio 2005  con  cui  il Ministero, ritenendo opportuno intervenire in sede legislativa  emanando disposizioni in materia di individuazione delle reti  di  trasporto  regionale,  invita l'Autorita' a sospendere ogni iniziativa  in corso o futura che tenda a precostituire situazioni di fatto,   ed   ha  comunicato  l'intenzione  di  emanare  disposizioni transitorie   nell'ambito   dei  poteri  di  indirizzo  di  cui  agli articoli 28  e  36 del decreto legislativo n. 164/2000, e all'art. 1, comma 49,  della  legge  n.  239/2004,  in  attesa dell'emanazione di ulteriori norme in attuazione della direttiva 2003/55/CE;
 Considerato  che  ai  sensi  dell'art. 9 del decreto legislativo n. 164/2000, il Ministero delle attivita' produttive, su conforme parere dell'Autorita'  e  della Conferenza unificata, ha individuato la rete nazionale  dei  gasdotti, con decreti ministeriali 22 dicembre 2000 e 30 giugno 2004;
 Considerato  che  la  normativa esistente non prevede una specifica autorizzazione  per svolgere l'attivita' di trasporto di gas naturale ne'   prevede   criteri   di   classificazione   dei  metanodotti  di distribuzione e di transito regionale;
 Considerato che i gasdotti non compresi ne' nella rete nazionale di trasporto,  ne'  nelle  reti  di  distribuzione possono costituire, a certe  condizioni,  le  reti  regionali di gasdotti di trasporto, che risultano connesse da un lato alla rete nazionale di trasporto presso i  punti  di  uscita  dalla  stessa,  e dall'altro lato, alle reti di distribuzione  mediante  impianti  di  riduzione della pressione e di misura del gas, nonche' ad alcuni clienti finali allacciati alla rete di trasporto;
 Considerato  che la classificazione funzionale di un tratto di rete di   distribuzione   come   appartenente   al  sistema  di  trasporto determinerebbe  la  decadenza,  per  quel  tratto  di  rete  e per il soggetto  che lo gestisce, degli obblighi previsti per l'attivita' di distribuzione  dal  decreto legislativo n. 164/2000, e in particolare di  quelli  di cui all'art. 14, in relazione al regime concessorio di servizio  pubblico,  con  limiti temporali e modalita' di affidamento stabiliti;
 Considerato  che il significato del termine «utente» e' distinto da quello  di  «cliente»,  cosi' come quello di «accesso» e' distinto da quello di «allacciamento»;
 Considerato  che  l'art. 8, comma 2 e 3, l'art. 16, comma 2, l'art. 24,  comma  2  e  l'art.  25,  comma  1,  del  decreto legislativo n. 164/2000,  che  recepiscono  quanto  stabilito  agli articoli 15 e 17 della  direttiva  98/30/CE, hanno introdotto una innovazione rispetto alla  normativa  precedente,  in  quanto  attribuiscono il diritto al cliente finale di ottenere direttamente l'accesso alla rete, anche di trasporto,   tramite   l'allacciamento,  qualora  il  cliente  finale sopporti  gli  oneri  corrispondenti;  e  che  pertanto la precedente prerogativa di esclusivita' delle concessioni di distribuzione di gas naturale,  stabilita in un previgente regime giuridico nel quale essa era  comprensiva  anche  della fornitura di gas naturale, deve essere riconsiderata alla luce di tale innovazione;
 Ritenuto necessario stabilire criteri che consentano di individuare univocamente  le  reti  regionali  di trasporto, distinguendole dalle reti di distribuzione e di definire le modalita' di allacciamento dei clienti finali alle reti di trasporto regionali;
 Decreta:
 Art. 1.
 Campo di applicazione
 1.  Il  presente  decreto,  ai  sensi  dell'art. 28, commi 2 e 4, e dell'art.  36,  del  decreto  legislativo  n. 164/2000 e dell'art. 1, comma  49,  della legge n. 239/2004 stabilisce in via transitoria, al fine  di  assicurare l'efficienza e l'economicita' nella gestione del sistema  del  gas,  gli  indirizzi e i criteri per la classificazione delle  reti  regionali  di trasporto e per l'allacciamento diretto di clienti finali alle stesse reti.
 |  | Art. 2. Criteri di classificazione delle reti di trasporto regionale
 1.  I gasdotti facenti parte delle reti di distribuzione esistenti, soggette  ad  un  regime  giuridico  di  concessione  o  affidamento, comprovato  dall'esistenza  di  un  rapporto  contrattuale tra l'ente gestore  della  rete  di  gasdotti  e  l'ente concedente, non possono essere  riclassificati  come  reti o gasdotti di trasporto regionale. L'appartenenza  dei gasdotti alla rete di distribuzione risulta anche dai  relativi stati di consistenza. La stessa disposizione si applica anche ai potenziamenti dei gasdotti in questione.
 2.  I  gasdotti  facenti  parte  delle  reti di trasporto regionale esistenti  che,  alla  data del presente decreto, hanno concorso alla formazione   del  valore  dell'attivo  immobilizzato  ai  fini  della definizione  delle  tariffe  di  trasporto  e  dispacciamento del gas naturale,   ed  i  relativi  potenziamenti  effettuati  dal  medesimo proprietario   della   rete,   continuano   ad   essere   considerati appartenenti  alle reti di trasporto regionale esistenti, purche' non espressamente realizzati nell'ambito di concessione o affidamento del servizio di distribuzione da parte degli enti locali.
 3.  Le reti o i gasdotti di nuova realizzazione o quelli esistenti, che  non  rientrano  tra  quelli  di  cui  al comma 1, possono essere classificati  come  gasdotti  o  reti di trasporto regionale, qualora soddisfino i seguenti requisiti:
 a) i   gasdotti  sono  di  proprieta'  dell'impresa  che  intende effettuare  l'attivita'  di  trasporto  di  gas naturale nei gasdotti stessi;
 b)  i  gasdotti  sono  alimentati  da  altre  reti  di  trasporto nazionale  o  regionale,  alimentano separatamente almeno due reti di distribuzione,   e   non  presentano  o  non  e'  per  essi  previsto l'allacciamento  diretto  di  clienti  finali,  salvo  i  casi di cui all'art. 3, commi 2 e 3;
 c) la pressione di esercizio deve essere non inferiore a 5 bar;
 d) la  rete  dispone di impianti di misura almeno in uscita e dei necessari impianti di regolazione dei flussi e delle pressioni;
 e) la  rete  dispone  di strumentazione per il monitoraggio della qualita'  del  gas in transito e la definizione del potere calorifico superiore agli ingressi e alle uscite;
 f) l'estensione  della  rete  e'  regionale  o quantomeno la rete attraversa una pluralita' di territori comunali.
 4.  L'impresa  di trasporto di gas naturale per gestire le reti e i gasdotti  di  cui  al  comma  3,  di  cui detiene la proprieta', deve disporre di:
 a) un  sistema  di  dispacciamento, sistemi atti alla funzione di bilanciamento  e  documentazione dei flussi, sistemi e strutture atti al  corretto  interfacciamento  con le reti collegate, con gli utenti del  servizio,  di  sistemi  e  strutture  atte alle comunicazioni di servizio;
 b) una  infrastruttura  tecnica  per  l'esercizio  e  l'emergenza adeguata alle dimensioni del trasporto stesso;
 c) una   struttura   organizzativa   propria   dell'attivita'  di trasporto;
 d) autorizzazioni  e  concessioni  pubbliche  e private necessari all'esercizio dell'infrastruttura;
 e) conoscenze  tecniche  e operative atte a pianificare e gestire l'operativita'  dell'infrastruttura  in modo corretto e in condizioni di sicurezza;
 f) risorse  umane in possesso di qualifiche necessarie ad operare sull'infrastruttura in situazioni ordinarie e di emergenza;
 g) risorse  finanziarie adeguate allo svolgimento delle attivita' di  trasporto,  nonche'  a contribuire allo sviluppo e alla sicurezza del sistema di trasporto.
 5.  L'impresa  di  trasporto  di  gas naturale che gestisce reti di trasporto  regionale,  ai  sensi  dell'art.  21, comma 1, del decreto legislativo   n.   164/2000,   non   puo'   effettuare  attivita'  di distribuzione   e   pertanto   deve   essere  separata,  quanto  meno societariamente,   dai   soggetti   che   effettuano   attivita'   di distribuzione  di  gas  naturale. Inoltre, ai sensi dell'art. 9 della direttiva  2003/55/CE,  il  gestore  del  sistema  di  trasporto, dal 1° luglio  2004,  deve  essere indipendente dalle altre attivita' non connesse al trasporto, oltre che come forma giuridica, anche sotto il profilo dell'organizzazione e del potere decisionale.
 6.  Le  imprese  di  trasporto  che  gestiscono  reti  di trasporto regionale  garantiscono  i  livelli  e  gli standard qualitativi e di sicurezza  del trasporto a tutela dei clienti direttamente allacciati alle reti di trasporto e i livelli essenziali di qualita' e sicurezza relativi  alla  fornitura  agli stessi clienti, quali l'odorizzazione del gas e l'assicurazione di cui alla deliberazione dell'Autorita' n. 152/03, nel caso detti gasdotti servano direttamente clienti civili.
 7.  Le  imprese  di  trasporto  che  gestiscono  reti  di trasporto regionali,  entro  tre  mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto,   comunicano  al  Ministero  delle  attivita'  produttive  - Direzione  generale per l'energia e le risorse minerarie, su supporto informatico,  l'elenco  dei  gasdotti  facenti parte delle rispettive reti  di  trasporto  regionale,  utilizzando  il  modulo riportato in allegato, che e' parte integrante e sostanziale del presente decreto, nonche'  la  documentazione comprovante quanto stabilito ai commi 3 e 4.
 8.  Le  imprese  di  cui  al  comma  7, sono tenute a comunicare al Ministero  delle  attivita'  produttive,  entro il 31 gennaio di ogni anno, eventuali variazioni intervenute o previste.
 |  | Art. 3. Criteri  per  l'allacciamento  diretto  di  clienti  finali a reti di trasporto regionali
 1.  Ai  sensi degli articoli 8, commi 2 e 3, 16, comma 2, 24, comma 2,  e  25,  comma  1,  del decreto legislativo n. 164/2000, che hanno modificato   la   precedente   prerogativa   di   esclusivita'  delle concessioni  di  distribuzione  di  gas  naturale, sono riportati nei seguenti  commi alcuni criteri per l'allacciamento diretto di clienti finali a reti di trasporto regionali.
 2.  I  clienti  finali  diversi  da  quelli civili hanno diritto di richiedere  l'allacciamento diretto a una rete di trasporto regionale nei seguenti casi:
 a) nuovi   clienti  aventi  particolari  necessita'  tecniche  di fornitura,  segnatamente  per  quanto  concerne  la  pressione e/o la portata  di gas naturale, non soddisfacibili da parte dell'impresa di distribuzione;
 b) clienti gia' serviti dalla rete di distribuzione, le cui nuove necessita'   di   fornitura   per  intervenute  nuove  esigenze,  con particolare  riferimento  alla pressione e/o alla portata di gas, non possono essere piu' soddisfatte dall'impresa di distribuzione;
 c) nuovi clienti ai quali l'impresa di distribuzione ha rifiutato l'accesso   in   quanto  le  opere  di  allacciamento  non  risultano tecnicamente  ed  economicamente  realizzabili  in  base  ai  criteri stabiliti dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
 3.  I nuovi clienti finali non ancora allacciati, diversi da quelli sopra    elencati,    che   pur   potendo   tecnicamente   richiedere l'allacciamento   al  distributore  operante  nella  zona,  intendono richiedere l'allacciamento diretto a una rete di trasporto regionale, devono  sostenere  i  maggiori  costi  relativi alle opere necessarie all'allacciamento,   non  risultando  ammissibile  che  l'impresa  di trasporto   realizzi   interamente  a  proprio  carico  le  opere  di allacciamento  a  loro favore, addossandone l'onere sui corrispettivi generali   delle  tariffe  di  trasporto  e  quindi  a  carico  della collettivita' dei clienti.
 4.  Ad  eccezione  di  quanto stabilito al comma 2, lettera b), non puo'   essere   richiesto  l'allacciamento  alla  rete  di  trasporto regionale da clienti finali gia' allacciati a reti di distribuzione e che  quindi hanno gia' accesso al sistema, sia in quanto per essi non si  configura il diritto di ottenere un nuovo allacciamento alla rete di   trasporto,  sia  perche'  tale  allacciamento  potrebbe  causare discriminazioni  e  penalizzazioni  nei confronti degli altri clienti allacciati alla rete di distribuzione.
 |  | Art. 4. Disposizioni finali
 1.  L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas adotta i necessari provvedimenti    in    applicazione    di   quanto   stabilito   agli articoli precedenti, ivi comprese le sanzioni da applicare in caso di inadempienza  da  parte  delle  imprese,  con l'obiettivo di una equa ripartizione  degli  obblighi  e  degli impegni economici tra tutti i soggetti  interessati,  nonche'  ai  fini della tutela dei livelli di qualita'  e  di  sicurezza  nei  confronti  dei clienti finali civili allacciati alle reti di trasporto regionale.
 2.  Il  presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,  nel  Bollettino  ufficiale degli idrocarburi e della  geotermia  e  nel  sito internet del Ministero delle attivita' produttive, entra in vigore dalla data della pubblicazione.
 Roma, 29 settembre 2005
 Il Ministro: Scajola
 |  | ----> Vedere Allegato a pag. 25 della G.U. <---- |  |  |